DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

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1 DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SCHEMI DI APPRENDIMENTO) NB quest opera rappresenta una rielaborazione PERSONALE dei temi trattati nel testo previsto dal programma di studio. Aver scartato alcune parti e sottolineato l importanza di altre non fa di me un docenti, in quanto l elaborato è frutto di valutazioni soggettive di uno STUDENTE. E doveroso, da parte mia, precisare che ognuno di noi è portatore di una singolarità che gli permette di recepire le informazioni in maniera diversa, migliore o peggiore che sia. Dal canto mio posso solo assicurarvi di aver cercato di non trascurare nulla di rilevante, ma anche tale valutazione è figlia del mio punto di vista, che potrebbe differire da quello degli assistenti e del docente. Vi invito, pertanto, ad integrare gli argomenti trattati con l analisi diretta del libro di testo, scritto da un docente e/o luminare in materia. Spero davvero che questa mini-opera possa esservi d aiuto. Vi auguro di prendere un buon voto all esame!!! Gianmarco Scioscia A Cura Di Gianmarco Scioscia

2 Attività Finanziarie Estrinseche Strumenti diversi dai derivati Attività Finanziarie Intrinseche Attività legate ad un sottostante Strumenti finanziari derivati gli strumenti finanziari sono una categoria nominata del più ampio genere dei prodotti finanziari. L art. 1 comma 2 TUF precisa che per strumenti finanziari si intendono: a) Valori mobiliari: categorie di valori negoziabili nel mercato dei capitali(azioni, obbligazioni) b) Strumenti del mercato monetario:negoziazione strumenti finanziari con durata inferiore ai mesi(buoni del tesoro, certificati di debito,carte commerciali) c) Quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR): fondi di investimento, SICAV d) Derivati finanziari che possono essere regolati con la consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti e) Derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o a discrezione di una delle parti la merce assume un valore di finanziarietà (non di approvvigionamento) perché il contratto può concludersi col pagamento di differenziali. f) Derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione. La finanziarietà non sta nella merce, ma nel luogo in cui avviene la negoziazione. g) Derivati con scopi non commerciali connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, la finanziarietà sta nella struttura del contratto. nel suo scopo. h) Derivati di credito; i) Contratti finanziari differenziali; j) Derivati esotici: derivati connessi a variabili climatiche il cui regolamento avviene attraverso pagamento di differenziali o a discrezione delle parti. Differenziale: differenza di prezzo tra il valore attuale del sottostante ed il valore pattuito nel contratto(strike price). Esso si genera alla scadenza del contratto derivato e può avere valore positivo e negativo. I mezzi di pagamento, quali ad esempio gli assegni bancari o la moneta, non costituiscono strumenti finanziari. Nonostante il suo carattere tassativo è fatta salva la potestà del ministero dell'economia e delle finanze di individuare nuove categorie di strumenti finanziari per adeguarsi alle evoluzioni dei mercati finanziari. Prodotti finanziari sono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. Il prodotto finanziario è una forma di investimento di natura finanziaria si deve negare di essere in presenza di un prodotto finanziario se non c'è un impiego di risorse diretto all'ottenimento di un corrispettivo. 1

3 Derivati: contratti il cui valore dipende dall andamento di una attività sottostante. Possiamo distinguerli in: Simmetrici: entrambi i contraenti si impegnano ad effettuare una prestazione alla data di scadenza Asimmetrici:soltanto il venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore Essi sono negoziati: Su mercati regolamentati: si presentano come contratti dalle caratteristiche standardizzate e definite dall autorità del mercato(opzioni,future) Over The Counter(OTC): negoziati direttamente tra le parti fuori dai mercati regolamentati (swap,forward) Hanno 3 finalità: 1) Copertura di posizioni: si protegge il valore di una posizione da variazioni del marcato indesiderate 2) Speculazione: si realizza un profitto in base alla prevedibile evoluzione di un determinato sottostante 3) Arbitraggio: si sfrutta un disallineamento momentaneo tra il prezzo del derivato e del suo sottostante al fine di trarne vantaggio(es. compro X a 50 sul mercato A e lo rivendo a 100 sul mercato B). La differenza tra speculazione e arbitraggio: speculazione: ci troviamo negoziare sullo stesso mercato a prezzo differente lo stesso bene in un tempo diverso rileva il fattore tempo arbitraggio: ci troviamo a negoziare nello stesso momento (a prezzo differente) un medesimo bene su mercati diversi rileva il fattore luogo Elementi essenziali dei derivati: Termine: tutti i derivati sono sottoposti a termine, a scadenza del quale cessa l efficacia del contratto. Capitale nozionale: importo assunto come base di calcolo per l adempimento degli obblighi associati allo strumento derivato è un capitale fittizio e come tale non viene scambiato. Sottostante: variabile da cui dipende il prezzo di uno strumento derivato. Esso può avere: natura finanziaria:titoli azionari,indici di borsa natura reale: beni materiali come caffè,cioccolata connessione a variabili climatiche: derivati esotici Cassa di compensazione e garanzia: organismo che si interpone in ciascuna transazione evitando che gli intermediari siano esposti a rischio di inadempienza della propria controparte garantisce l integrità dei mercati attraverso il sistema dei margini, margini che devono essere pagati dai partecipanti diretti su tutte le posizioni aperte la cassa assume,quindi, ruolo di controparte centrale. 2

4 Opzioni: contratti derivati asimmetrici che attribuiscono al compratore il diritto(quindi facoltà) di acquistare o vendere una attività sottostante a(oppure entro) una certa data futura ad un prezzo prefissato. Sono negoziati su mercati regolamentati. Sottostante: qualsiasi attività finanziaria,reale o variabile esotica Prezzo di esercizio: prezzo al quale si può acquistare o vendere l attività sottostante Opzioni call: attribuiscono la facoltà di acquistare Opzioni put: attribuiscono la facoltà di vendere Opzioni europee: la facoltà di esercitare il diritto coincide con la scadenza Opzioni americane: la facoltà di esercitare il diritto può essere esercitata in un qualsiasi momento entro la data di scadenza L acquisto di una opzione richiede sempre l esborso di una somma di danaro(premio) Chi acquista una opzione assume posizione lunga Chi vende una opzione assume posizione corta Forward: contratto derivato di compravendita a termine, esso è negoziato OTC ed ha come sottostante o un bene reale o una attività finanziaria. E quindi un derivato simmetrico in cui le parti si accordano sul prezzo di consegna permette di bloccare il tasso di cambio vi è certezza di prezzo indipendentemente dall andamento del tasso ha finalità di copertura. Future: contratto a termine standardizzato(negoziato su mercati regolamentati) e simmetrico. Le parti si impegnano a scambiarsi una determinata quantità di una certa attività sottostante ad un prezzo prefissato la cui liquidazione è differita ad una data certa e futura. Swap:contratto derivato simmetrico con il quale 2 soggetti si impegnano a scambiarsi periodicamente somme di danaro calcolate in base al medesimo capitale nozionale applicate a 2 diverse attività sottostanti. Sono negoziati OTC Derivati di credito: contratto derivato simmetrico che permette il trasferimento del rischio di credito da un soggetto ad un altro senza il trasferimento dell attività funzione di gestione del rischio di credito associato ad una determinata attività dietro il pagamento di un premio. 3

5 La vigilanza sull esercizio dei servizi di investimento. La prestazione dei servizi di investimento(e i soggetti autorizzati ad effettuarla) sono sottoposti a vigilanza pubblica. Questa ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati e deve essere esercitata avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità,alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario Ha come scopo la sana e prudente gestione degli operatori (vigilanza prudenziale) e la correttezza e trasparenza dei comportamenti di questi ultimi. La legge si limita a fissare i principi generali della disciplina,rimettendo alle autorità di controllo la concreta individuazione delle regole alle quali devono attenersi le banche e le imprese di investimento nell esercizio dei servizi di investimento. La competenza per la formulazione delle regole di vigilanza,viene ripartita,tra la Banca d Italia e la Consob. Alla Banca d Italia viene attribuita la competenza per le regole di vigilanza prudenziale e in particolare per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. Es. l adeguatezza patrimoniale,il contenimento del rischio,le partecipazioni detenibili, l organizzazione amministrativa e i controlli interni. Alla Consob viene riservata la competenza per le regole di trasparenza e di correttezza dei comportamenti. Es. le procedure(anche di controllo interno)relative ai servizi prestati e la tenute delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori,anche tenuto conto dell esigenza di ridurre al minimo il rischi di conflitti d interesse;gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi. Ciascuna di esse vigila sull osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza,ossia sull osservanza delle norme contenute nei regolamenti che ciascuna emana. La Banca d Italia e la Consob, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati,e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell esercizio dell attività di vigilanza e,più in generale, collaborano fra di loro,anche mediante scambio di informazioni,al fine di agevolare le rispettive funzioni. Sia la Banca d Italia sia la Consob,hanno poteri di vigilanza informativa ed ispettiva sia nei confronti delle SIM sia delle banche. Nell esercizio infine dei loro poteri di vigilanza ispettiva la Banca d Italia e la Consob possono effettuare ispezioni presso imprese di investimento e banche e richiedere l esibizione di documenti. Vengono considerati facenti parte dello stesso gruppo cui appartiene la SIM,i soggetti che la controllano,i soggetti che ne sono controllati,nonché quelli che sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM,nonché i soggetti che partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto o ne sono partecipati nella stessa misura. Vigilanza(e controllo) sul mercato mobiliare ex art. 5 TUF comma 1 ha come finalità generali: a) la salvaguardia della fiducia del sistema finanziario(se viene meno non si scambiano più azioni e denaro il mercato si blocca). b) la tutela degli investitori c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario d) la competitività del sistema finanziario (la scelta delle localizzazione delle sedi avviene in base al sistema normativo più favorevole alle imprese) e) l osservanza delle disposizioni in materia finanziaria 4

6 La competenza per la formulazione delle regole di vigilanza viene ripartita attraverso un criterio funzionale(in relazione alla materia) tra: La Banca di Italia ex art 5 comma 2 TUF è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana(rivolta ad un profitto)e prudente(avversa al rischio)gestione dei mercati. La Consob ex art 5 comma 3 TUF è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Il ministro dell economia e delle finanze si vede conferire dal TUF poteri normativi, sanzionatori ed autorizzatori. ex art 5 comma 4 TUF la BI e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati nel rispetto delle proprie competenze; ex art 5 comma 5 TUF la BI e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. ex art 5 comma 5-bis TUF la BI e la Consob, al fine di coordinare l esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d intesa con cui regolano i loro rapporti. E reso pubblico dalla Banca d Italia e dalla Consob. Come viene esercitata la vigilanza da Banca di Italia e Consob? La vigilanza si articola in 3 filoni: Vigilanza regolamentare(ex art 6 TUF): consiste nell emanazione di regolamenti da parte della BI e della Consob. Vigilanza informativa(ex art 8 TUF):presuppone l organizzazione di un sistema di scambio di informazioni tra intermediari finanziari ed autorità per verificare il rispetto della disciplina vigente. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti ed il collegio sindacale informano senza indugio la Banca d'italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Sim, delle Sgr o delle Sicav (controllo interno). Vigilanza Ispettiva(ex art 10 TUF): periodicamente le autorità svolgono indagini presso gli intermediari Vigilanza regolamentare: detta la struttura delle disposizioni alle quali devono attenersi gli intermediari. Essa ha subito forti evoluzioni,al punto che il legislatore ha dovuto inserire all art i commi 01,02 e 03 prima del comma 1. Tali commi sanciscono i principi generali a cui devono attenersi BI e Consob nell esercizio di quest ultima. Ex art 6 comma 01 TUF Nell esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d Italia e la Consob osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell industria italiana; d) agevolazione dell innovazione e della concorrenza 5

7 Ex art 6 comma 1 TUF La Banca di Italia (sentita la Consob) disciplina con regolamento: a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili[vigilanza prudenziale]; b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dall art 107 del TUB, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all esercizio dei servizi o delle attività di investimento in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 1) criteri e divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; 3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le SGR e le Sicav devono redigere periodicamente; 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR; 5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore. Ex art 6 comma 2 TUF La Consob(sentita la Banca d'italia) disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) Trasparenza, ivi inclusi: 1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento,nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all impresa e ai servizi prestati; 2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti; 3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall impresa; b) Correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti; 2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti; 3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 6

8 4) l obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'oicr; 5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi Ex art 6 comma 2-bis TUF Banca d Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento(con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio) l assetto organizzativo ovvero gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione; b) continuità dell attività; c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l istituzione della funzione di cui alla lettera e); d) procedure(anche di controllo interno)per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio; e) controllo della conformità alle norme; e) gestione del rischio dell impresa; f) audit interno; g) responsabilità dell alta dirigenza; h) trattamento dei reclami; i) operazioni personali; j) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività; k) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; l) conservazione delle registrazioni; n) procedure(anche di controllo interno)per la percezione o corresponsione di incentivi Strettamente connessa alla vigilanza regolamentare abbiamo la vigilanza prudenziale. La competenza per le regole di vigilanza prudenziale viene attribuita alla Banca d Italia in particolare per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. In particolare viene disciplinata da provvedimenti del 2000 e del 2007 della BI integrati con le disposizioni del TUF. La vigilanza prudenziale sulle SIM. Tra le norme di vigilanza prudenziale dettate per le SIM possono distinguersi: Regole circa l adeguatezza patrimoniale: capitale minimo per autorizzazione di: euro se la SIM intende prestare unicamente il servizio di consulenza euro per le Sim che intendono svolgere(anche congiuntamente)i servizi di collocamento,gestione del portafoglio trasmissione di ordini senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo,a condizione che le SIM non detengano(neanche in via temporanea)le disponibilità liquide egli strumenti finanziari della clientela e l attività sia svolta senza assunzione di rischi da parte delle SIM 1 milione di euro: in tutti gli altri casi 7

9 Regole relative alle partecipazioni detenibili. Le Sim possono assumere partecipazioni anche di maggioranza in banche,in società finanziarie nonché le imprese di assicurazione. Non possono,invece, assumere partecipazioni superiori al 15% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto o che,comunque,assicurino il controllo in società non finanziarie. Regole di organizzazione che debbano essere adottate dalle SIM e dalle banche limitatamente alla prestazione di servizi di investimento. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. A tal proposito si deve parlare del patrimonio di vigilanza che serve a determinare la copertura patrimoniale richiesta alle SIM in relazione alla prestazione dei vari servizi ed i rischi che in tale abito vengono assunti (gestione del rischio). Esso è composto da patrimonio di base, patrimonio supplementare di II livello,patrimonio rettificato di II livello, patrimonio supplementare di III livello ed elementi da dedurre. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l adeguatezza e l efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. La SIM non può detenere il denaro e gli strumenti finanziari dei clienti: il primo deve necessariamente essere depositato presso una banca, mentre i secondi possono essere subdepositati o presso un altro intermediario abilitato a detenere strumenti finanziari o presso gli organismi di deposito centralizzati. Chiunque intenda acquisire o cedere(direttamente o indirettamente)una partecipazione qualificata nel capitale di una SIM, rappresentata da azioni con diritto di voto,deve darne preventiva comunicazione alla BI(essa entro 90 gg. può vietare l acquisizione delle partecipazioni quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società). La mancata comunicazione comporta la sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società,inerenti alle azioni eccedenti le soglie che comportano l obbligo di comunicazione. La vigilanza prudenziale sulle SGR. La disciplina di vigilanza prudenziale riferita alle SGR riguarda non solo i limiti agli investimenti e all assunzione di rischi previsti per i fondi di investimento ma anche regole riferibili alle società di gestione in quanto tale. La materia è disciplinata in modo meno analitico rispetto alle SIM in quanto le SGR svolgono unicamente (quali attività riservate) gestione di patrimoni e servizi di consulenza con conseguente minore rischiosità. Il provvedimento del 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio, formula regole di: Requisiti patrimoniali. L attività di gestione di patrimoni di fondi comuni di investimento aperti e SICAV, nonché delle risorse dei fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale prevede l applicazione di due distinti requisiti patrimoniali: a) il primo è commisurato all'ammontare della massa complessiva gestita ed è pari allo 0,02% della massa che eccede 250 milioni di euro sino ad un massimo di 10 milioni di euro; b) Il secondo è relativo alla gestione delle risorse di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. In tal caso è richiesto un requisito patrimoniale pari all'ammontare delle risorse necessarie per far fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Quanto al capitale minimo, l'sgr devono invece comunque avere un capitale almeno pari ad 1milione di euro. Copertura dei rischi: è previsto un requisito di copertura patrimoniale a fronte di altri rischi, nella misura del 25% dei costi operativi fissi. 8

10 Il patrimonio di vigilanza Nel caso delle SGR, il patrimonio si compone del patrimonio di base, e del patrimonio supplementare, dei quali vanno dedotti gli elementi negativi previsti. L'ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR deve essere non inferiore alla somma: a. del maggior importo tra il requisito richiesto per la gestione del patrimonio di OICR, di fondi pensione, e la copertura patrimoniale per gli altri rischi; b. del requisito patrimoniale previsto per la gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale NB capitale sociale patrimonio di vigilanza I Requisiti Degli Esponenti Aziendali Ex art 13 chi intende svolgere servizi finanziari deve possedere requisiti di: Onorabilità per evitare che sul mercato mobiliare operino soggetti che abbiano precedenti penali Professionalità per assicurare che lo svolgimento delle attività del mercato finanziario avvenga da parte di persone competenti e professionalmente preparate. Indipendenza per ridurre il rischio di conflitti di interesse Anche gli esponenti aziendali ed i soci che detengano partecipazioni rilevanti al capitale del intermediario devono possedere tali requisiti. Gli esponenti aziendali sono coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. I Requisiti Dei Partecipanti Al Capitale Ex art 14 sono esclusivamente di onorabilità e non anche di professionalità in quanto ad essi non spetta direttamente la gestione dell impresa. Come già per le banche, anche per le SIM, le SGR e le SICAV il possesso di onorabilità in capo ai partecipanti di riferimento assume rilevanza in relazione a 3 momenti: Rilascio di autorizzazione: mancanza dei requisiti funge da causa che ostacola il rilascio dell autorizzazione. Acquisto di partecipazioni nel soggetto: mancanza dei requisiti funge da causa che ostacola l acquisto stesso. Vita normale del soggetto: in assenza di requisiti, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L accertamento dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale dell intermediario viene effettuato in sede di rilascio dell autorizzazione, a cura dell autorità competente: Consob per le SIM Banca di Italia per le SGR e le SICAV 9

11 Servizi di investimento ex art. 1,co. 5 TUF si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: Negoziazione per conto proprio: si intende l attività con cui l intermediario, su richiesta del cliente, gli vende o acquista strumenti finanziari come controparte diretta della negoziazione al fine di trarne profitto. Esecuzione di ordini per conto dei clienti: è il servizio con cui l intermediario, su ordine del cliente, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione per quest ultimo(compravendita strumenti finanziari). Dalla fusione dei servizi negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini dei clienti nasce la figura di internalizzatore sistematico ossia un soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Per tale servizio non è necessaria una specifica autorizzazione. Sottoscrizione e/o collocamento: è quel servizio nel quale l intermediario, previo accordo con i soggetti emittenti o i possessori, si impegna a collocare strumenti finanziari nei mercati regolamentati. Può svolgersi: Con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell emittente: l intermediario garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi o, addirittura, li sottoscrive esso stesso e li vende poi al pubblico il rischio si trasferisce in capo all intermediario; Senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell emittente: l intermediario si limita a collocare presso il pubblico i titoli. Il rischio della riuscita dell operazione rimane sull emittente. Gestione di portafogli: l intermediario, a seguito di un contratto di mandato e dopo aver esperito una valutazione di adeguatezza, agisce individualmente e discrezionalmente al fine di gestire in tutto o in parte il patrimonio del cliente in strumenti finanziari. Ricezione e trasmissione degli ordini: è il servizio con cui l intermediario, ricevuto un ordine di acquisto o vendita dal cliente, non potendolo eseguire egli stesso, lo trasmette ad altro intermediario competente per la sua esecuzione. Consulenza in materia di investimenti: L intermediario fornisce,previa valutazione di adeguatezza, consigli o raccomandazioni relative ad una o più operazioni concernenti un determinato strumento finanziario. Caratteristica del servizio è che il consiglio o la raccomandazione siano personalizzati, sia in relazione ad uno specifico cliente, sia in relazione allo strumento finanziario oggetto del servizio. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione: consiste nella gestione (da parte dell intermediario) di sistemi in cui, in base a regole predeterminate, si incontrano proposte di acquisto e vendita di titoli al fine di concludere contratti. Contratti di cui l intermediario non sarà parte. NB il servizio di consulenza non richiede la forma scritta ad substantiam in quanto si vuole proteggere l investitore anche nella circostanza in cui il servizio sia reso oralmente ed in modo occasionale. E inoltre da ricordare che la consulenza, esaurendosi nella prestazione di raccomandazioni che per potersi realizzare necessitano delle prestazioni proprie di altri servizi di investimento, è naturalmente destinata ad affiancarsi a questi ultimi, trovando in tal caso disciplina nei contratti che li riguardano. 10

12 Servizi accessori attività,ulteriori e diverse dai servizi di investimento,che tali soggetti (in particolare le SIM) possono esercitare. Non necessita di alcuna specifica autorizzazione.tra i servizi accessori abbiamo: Custodia e amministrazione di strumenti finanziari(ossia la materiale detenzione dei titoli e l esercizio dei diritti incorporati negli stessi) Locazione di cassette di sicurezza Concessione di finanziamenti(ai clienti per consentire loro di effettuare operazioni in strumenti finanziari nelle quali intervenga la stessa Sim finanziatrice. Riserva di attività e accesso ai servizi ed attività di investimento I servizi di investimento sono dunque attività, prestate da determinati soggetti, attraverso le quali possiamo impiegare(sotto varie forme) i nostri risparmi in attività finanziarie. Investire i propri risparmi è una cosa troppo complessa e importante per essere considerata come qualsiasi altra attività della vita quotidiana. Per questo, l ordinamento vi dedica un attenzione particolare, disciplinando analiticamente i servizi di investimento ed i soggetti che possono prestarli. Sono,quindi, servizi necessariamente tipici ed hanno ad oggetto strumenti finanziari. Il TUF riserva inoltre al Ministro dell economia e delle finanze il potere di individuare, al fine di tener conto dell evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, ulteriori servizi di investimento. I servizi di investimento,non possono essere prestati da chiunque, ma solo da soggetti dotati di una specifica autorizzazione rilasciata, a seconda dei casi, dalla Consob o dalla Banca d Italia. L autorizzazione può essere rilasciata a: Società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane: possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento; Banche italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d'italia ad offrire tutti i servizi di investimento; Società di gestione del risparmio (SGR ): possono essere autorizzate dalla Banca d'italia all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli, dell attività di consulenza e di commercializzazione di fondi comuni o sicav; Intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB tenuto dalla Banca d'italia: possono essere autorizzati alla negoziazione per conto proprio e all esecuzione degli ordini dei clienti (limitatamente agli strumenti finanziari derivati), nonché al servizio di sottoscrizione o collocamento; Banche di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine; Imprese di investimento di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine; Imprese di investimento extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento; Banche extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla Banca d'italia ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento; Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell economia e delle finanze: possono svolgere l'attività di esecuzione di ordini, collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza. 11

13 L autorizzazione consente di verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e solidità finanziaria e sottopone i soggetti autorizzati ad un regime di vigilanza continua. Prima di investire l intermediario deve dichiarare di essere in possesso dell autorizzazione e indicare l autorità (e il relativo recapito) che l ha rilasciata. La Consob sul proprio sito internet pubblica l albo delle imprese di investimento italiane (sim), di quelle comunitarie e di quelle extra-comunitarie. Ciascuno può quindi verificare se l intermediario con cui è entrato in contatto è autorizzato e a quali servizi. Analoga verifica può essere effettuata presso la Banca d Italia per i soggetti bancari. L esercizio professionale dei servizi di investimento Ex art. 18 TUF l esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento,sim ed alle banche. Per professionale intendiamo un soggetto che eserciti l attività in modo sistematico,abituale e ricorrente. Per pubblico intendiamo che i servizi siano offerti ad una pluralità di soggetti o economie terze Il legislatore prevede tuttavia deroghe a tale riserva,infatti : gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale(art 107 TUB) possono essere autorizzati dalla Banca d Italia ad effettuare negoziazione per conto proprio e l esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente a strumenti derivati e finanziari previsti dal TUB. le società di gestione mercati regolamentati possono gestire sistemi multilaterali di negoziazione. L attuazione della direttiva MIFID ha previsto che le persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità,onorabilità, indipendenza e patrimoniali possono prestare consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. NB Non rientrano nella riserva di attività i servizi prestati in via occasionale ed accessoria, senza la predisposizione di idonei schemi organizzativi per il loro svolgimento. L autorizzazione delle SIM per l accesso all esercizio dei servizi di investimento Ex art. 19 TUF la Consob (sentita la BI) può autorizzare una Sim allo svolgimento di servizi di investimento. L autorizzazione è vincolata al possesso dei requisiti ispirati alla sana e prudente gestione. Tali condizioni sono: a) deve essere una SPA. b) indicazione nella denominazione delle parole soc. di intermediazione mobiliare c) collocazione in Italia della sede legale e della direzione generale. d) capitale sociale non inferiore a quello stabilito dalla BI per la vigilanza pridenziale. e) presentazione unitamente all atto costitutivo di un programma circa attività iniziale e di una relazione sulla struttura organizzativa che deve essere adeguata alla prima. f)possesso(per direttori, amministratori e controllori) dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento del ministro dell economia e finanze. g) possesso(dei soci con partecipazioni qualificate)di requisiti di onorabilità. h) la struttura del gruppo di cui fa parte la società non pregiudichi l effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa. 12

14 Le Sim possono poi esercitare senza alcuna autorizzazione servizi accessori ed altre attività finanziarie. Esse sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Consob. NB Ex art 11 TUB decorso il termine di 120 giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la stessa deve intendersi accolta, secondo un tipico meccanismo di silenzio assenso. Una volta rilasciata, l autorizzazione può anche venir meno. A tal fine bisogna distinguere: Decadenza: le SIM devono dare inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio entro il termine di 12 mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza automatica dall autorizzazione stessa. Rinuncia:questa decisione può pregiudicare gli interessi degli investitori, essa è soggetta all approvazione della Consob, sentita la BI Revoca: rinvia al capitolo sulla crisi degli intermediari. L autorizzazione delle banche per l accesso all esercizio dei servizi di investimento Il TUF consente alle banche di svolgere tutti i servizi di investimento,compresa la negoziazione per conto proprio e per conto terzi di strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati.da questo punto di vista si assiste quindi ad una equiparazione tra banche e Sim. Differenza esiste per quanto riguarda l accesso al mercato, differenza dovuta dal fatto che sulle banche(in quanto tali) sussiste già la vigilanza regolamentare informativa ed ispettiva della banca d Italia(sentita la Consob). I Consulenti Finanziari Il recepimento della direttiva MIFID consente la prestazione del servizio di consulenza anche alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali, stabiliti dalla normativa secondaria, che il TUF affida al ministro dell economia, sentite BI e Consob. In ogni caso la consulenza da parte delle persone fisiche non può contemplare la detenzione di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. L accesso al servizio è subordinato all iscrizione in un albo al quale si applicano regole analoghe a quelle che disciplinano i promotori finanziari. La tenuta dell albo spetta a un organismo, il quale ha anche compiti di vigilanza e poteri sanzionatori nei confronti degli iscritti( è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Consob e del ministro dell economia). Sanzioni lo svolgimento di servizi o attività di investimento da parte di soggetti non abilitati è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa. Sotto il profilo civilistico i contratti conclusi con i soggetti non abilitati sono effetti da nullità. Regole di condotta e di organizzazione interna Il TUF detta regole e principi alle quali le imprese di investimento e le banche devono attenersi nello svolgimento della propria attività.stabilisce: criteri generali di comportamento per le imprese di investimento e per le banche regole relative alla disciplina dei contratti di investimento norme atte a garantire la separazione dei patrimoni dei clienti oggetto del contratto di investimento norme in materia di sottoscrizione e collocamento dei prodotto finanziari bancari e assicurativi 13

15 Criteri generali Nella prestazione di servizi,imprese e banche devono: comportarsi con diligenza,correttezza e trasparenza per servire al meglio l interesse dei clienti e l integrità dei mercati acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati utilizzare comunicazioni pubblicitarie corrette chiare e non fuorvianti disporre di procedure anche di controllo interno idonee ad assicurare l efficiente svolgimento dei servizi. Conflitto di interessi in attuazione della direttiva MIFID nella prestazione dei servizi,delle attività di investimento e dei servizi accessori le SIM,le imprese di investimento e le banche devono : adottare ogni misura per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra clienti. informare i clienti prima di agire per conto loro svolgere una gestione indipendente sana e prudente La nuova normativa impone quindi agli intermediari di organizzarsi in modo tale che sia consentito di individuare e gestire i conflitti, con obbligo di informazione solo qualora le misure organizzative adottate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza la tutela dell interesse del cliente. Regole Di Condotta Degli Intermediari Il Regolamento Intermediari impone all intermediario regole di: 1) Adeguatezza: è applicabile solo ai servizi di consulenza e gestione del portafogli ed ha lo scopo di rafforzare i doveri di assistenza e collaborazione dell intermediario nei confronti dell investitore. Infatti sulla base delle informazioni ricevute dal cliente l intermediario valuta che l operazione realizzata: corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all investimento sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza per comprendere i rischi inerenti all operazione. NB la regola di adeguatezza non è derogabile infatti dove una determinata operazione risulti non adeguata all investitore essa non potrà essere eseguita neppure in caso di espressa autorizzazione di quest ultimo. 2) Appropriatezza: si applica ai servizi che non sono di consulenza e gestione di portafoglio ed ha lo scopo di individuare le informazioni da richiedere al cliente. Gli intermediari sulla base delle informazioni ricevute verificano che il cliente abbia il livello di esperienza appropriato per comprendere i rischi che il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. NB nel caso in cui l intermediari ritenga un servizio non appropriato all investitore è tenuto ad informarlo di tale situazione. Tuttavia tale situazione non si traduce in un divieto ad operare in quanto la regola di appropriatezza è derogabile. 14

16 3) Best execution: gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per mettere in atto meccanismi efficaci ed ottenere(nell eseguire gli ordini) il miglior risultato possibile per i loro clienti,avendo riguardo al prezzo,ai costi alla natura dell ordine ecc. NB la ricerca delle condizioni best execution deve venire con il riferimento a possibili sedi di esecuzione cui l intermediario ha accesso. La ricerca delle migliori condizioni è intesa in senso relativo. Se il cliente impartisce istruzioni specifiche l intermediario dovrà attenersi a queste. I servizi execution only:l intermediario si limita a dare esecuzione agli ordini trasmessi dagli investitori senza offrire o prestare valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza. Ciò è possibile solo nei servizi diversi da consulenza e gestione portafogli e quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: i servizi hanno ad oggetto strumenti finanziari non complessi (azioni quotate, obbligazioni e altri strumenti diversi dai derivati); il servizio è prestato ad iniziativa del cliente; il cliente è stato chiaramente informato del fatto che, nella prestazione dal servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni; l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interessi. Contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento(anche quelli accessori)devono essere redatti per iscritto(pena nullità) ed un esemplare è consegnato ai clienti(c.d. contratto quadro). Fa eccezione il contratto con oggetto servizio di consulenza. La particolarità di questa disciplina è che la regola della forma scritta può essere derogata dalla Consob per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti La nullità che può però essere fatta valere solo dall investitore (nullità relativa) ed è prevista anche quando la determinazione del corrispettivo venga rinviata agli usi. La graduazione delle regole in funzione della natura dell investitore La direttiva comunitaria distingue: 1) Controparti qualificate: tutti i soggetti che operano professionalmente sul mercato dei capitali, ai quali si aggiungono eventualmente altri soggetti individuati dalla Consob(sentita la BI). Tale distinzione vale solo in riferimento alla prestazioni dei servizi negoziazione per conto proprio, l esecuzione di ordini per conto dei clienti e la ricezione e trasmissione di ordini. 2) Clienti professionali: sono definiti dalla Consob(sentita la BI) e possiamo distinguerli in 2 sotto categorie: Clienti professionali di diritto: soggetti che devono essere autorizzati o regolamentati per operazioni nei mercati finanziari(banche, imprese di investimento ecc); Clienti professionali su richiesta: soggetti che facciano espressa richiesta di essere trattati come clienti professionali, purchè siano rispettati determinati criteri e procedure. Spetta all intermediario valutare la fondatezza della richiesta, tenendo conto degli indici stabiliti dal legislatore. Clienti al dettaglio sono quelli che non rientrano in queste categorie di cui sopra. 15

17 Separazione Patrimoniale La prestazione dei servizi di investimento non comporta l acquisizione(da parte dell intermediario) della proprietà degli strumenti finanziari dei clienti nel cui interesse il servizio viene svolto. Vi è la separazione del patrimonio del singolo cliente da quello dell intermediario e da quelli degli altri clienti. Regole sostanziali sulla separazione patrimoniale: nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti,a qualunque titolo detenuti dall impresa di investimento costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell intermediario e da quello degli altri clienti Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell intermediario e che le azioni dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascuno di essi. Per evitare ogni commistione tra il patrimonio dell intermediario e quello del cliente,il legislatore ha poi stabilito che l intermediario non possa utilizzare nell interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Offerta fuori sede consiste nella promozione e il collocamento presso il pubblico di: Strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del soggetto indicato della promozione o del collocamento. Servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. Rientra,quindi, nella nozione ogni attività che si sostanzi non soltanto nella vera e propria vendita del servizio, ma anche in una attività promozionale finalizzata a tale vendita. Richiede la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente (o di un suo incaricato). Le imprese di investimento e le banche possono effettuare l offerta fuori sede di tutti i propri servizi di investimento per i quali siano state autorizzate,mentre se intendono offrire fuori sede servizi prodotti da altri intermediari,possono farlo soltanto se sono state autorizzate a svolgere l attività di collocamento. Il TUF riconosce il diritto di recesso dai contratti conclusi fuori sede, da esercitarsi entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. L omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente. Tale disciplina non si applica alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, purchè le azioni e gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati. Il promotore finanziario è la persona fisica che esercita professionalmente l offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L accesso all attività è riservato a soggetti iscritti in un apposito albo previo superamento di apposito esame. Egli può operare esclusivamente nell interesse di un unico intermediario abitato ed è soggetto a varie incompatibilità. Il TUF prevede che il soggetto abilitato che conferisce l incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale l intermediario abilitato ha una responsabilità rafforzata. Non è da considerarsi offerta fuori sede l offerta effettuata nei confronti dei clienti professionali 16

18 Tecniche di comunicazione a distanza sono tecniche di contatto con la clientela diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente(o di un suo incaricato). Non richiede (come l offerta fuori sede) un apposita autorizzazione, oltre a quella generale per lo svolgimento dei servizi di investimento. Ne è vietato l utilizzo e deve essere immediatamente interrotto nei confronti degli investitori che si dichiarino esplicitamente contrari a tale modalità. Il codice del consumo prevede specifici oneri informativi nei confronti del consumatore ai sensi nella fase delle trattative e comunque prima che quest ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o da un offerta. Diritto di recesso: il consumatore dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza doverne indicare il motivo. L efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per il diritto di recesso. Gestione Collettiva Del Risparmio L art. 1, lett. n), TUF, definisce la gestione collettiva del risparmio come il servizio che si realizza attraverso: la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento, e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti; la gestione del patrimonio di OICR**, di propria o altrui istituzione, mediante l investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili. **OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia: fondi comuni di investimento, istituiti e gestiti dalle SGR SICAV. Il legislatore riserva la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio alle società di gestione del risparmio (SGR) e alle SICAV (con esclusione sia delle imprese di investimento sia delle banche). Società di Gestione del Risparmio (SGR) società per azioni che(debitamente autorizzate dalla BI, sentita la Consob) esercitino il servizio di gestione collettiva del risparmio. Possiamo classificarle in: SGR di promozione: realizza la promozione, istituzione, organizzazione di fondi comuni di investimento e l' amministrazione dei rapporti con i partecipanti; SGR di gestione: realizza la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo del risparmio di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento o disinvestimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili. Le SGR possono inoltre: prestare servizio di gestione di portafogli di investimenti per conto terzi; istituire o gestire fondi pensione istituiti da altre società; prestare l'attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione; prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; commercializzare quote o azioni di OICR di propria istituzione o di terzi. 17

19 L autorizzazione(cui è subordinato l esercizio dell attività ma non la costituzione della società) è dovuta quando: a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate in Italia; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore ad 1 milione di euro; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e i partecipanti al capitale quelli di onorabilità indicati dal Ministro dell economia e delle finanze; e) la struttura di gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa; f) venga presentato(unitamente all atto costitutivo e allo statuto) un programma concernente l attività iniziale, nonché una relazione sulla struttura organizzativa; g) la denominazione sociale contenga le parole società di gestione del risparmio. h) Le società di gestione del risparmio sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla BI e sulle stesse insiste la vigilanza della Banca d'italia per quanto riguarda i profili di contenimento del rischio e di stabilità patrimoniale e di sana e prudente Fondo comune di investimento l investitore partecipa ad una forma collettiva di investimento acquisendo una quota di partecipazione ad un patrimonio collettivo, al quale partecipano pro-quota anche altri investitori; Nel fondo l apporto del singolo va a confondersi e a confluire in un patrimonio unico, al quale affluiscono anche gli investimenti degli altri soggetti che partecipano al fondo. Il modello organizzativo dei fondi comuni (c.d. trilaterale) fa perno su tre elementi portanti: [1] Società di gestione ne delibera il regolamento che definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore(se diverso dalla società promotrice) e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo, deve essere approvato dalla BI. NB devono essere approvate anche le eventuali modificazioni. Soltanto dopo l'approvazione del regolamento la società di gestione potrà procedere alla raccolta del risparmio fra il pubblico attraverso il contestuale collocamento dei documenti rappresentativi delle partecipazioni al fondo. Il fondo comune è gestito dalla società di gestione che lo ha istituito (tale gestione può anche essere affidata ad altra società di gestione). Questa investe nei beni indicati dal regolamento le somme versate dai partecipanti e provvede agli acquisti, alle vendite e alle attività di amministrazione ritenute più opportune per la valorizzazione del fondo, nonché alla distribuzione ai partecipanti dei proventi della gestione. La società compie le operazioni di gestione in nome proprio ed è quindi intestataria dei beni nei quali vengono investite le risorse dei partecipanti. Per quanto concerne le azioni-legittimata ad esercitare i diritti incorporati nei titoli è soltanto la società di gestione, mentre la titolarità del diritto appartiene al fondo. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l esercizio del diritto di voto, spetta al gestore, salvo patto contrario. 18

20 [2] la Banca depositaria svolge funzione di custodire le attività del fondo(rappresentate da somme liquide e da strumenti finanziari). La banca depositaria: accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo; accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo; accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d uso; esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio, se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. Inoltre la banca depositaria deve essere: una banca italiana; una banca con sede statutaria in un altro Stato membro dell Unione Europea, avente una succursale in Italia; l ammontare del patrimonio di vigilanza non deve essere inferiore a 100 milioni di la banca deve avere maturato un esperienza adeguata all incarico da assumere; l assetto organizzativo deve essere idoneo a garantire l efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati. [3] I diritti dei partecipanti. L acquisizione di una quota di partecipazione attribuisce all acquirente (partecipante) il diritto a veder investite le somme versate, nonché il diritto alla restituzione di una somma di danaro pari alla frazione del valore del fondo rappresentata dal numero delle quote che lo stesso abbia acquistato o sottoscritto. I partecipanti non hanno alcun diritto amministrativo(non possono dare istruzioni alla società di gestione, non possono impedire alcuna delle scelte che questa intenda effettuare). I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente copia del rendiconto annuale e della relazione semestrale. TIPOLOGIA DEI FONDI Fondi Aperti sono caratterizzati dalla possibilità per: I soggetti interessati a partecipare al fondo di sottoscrivere in ogni momento quote del fondo versando un importo corrispondente al valore della quota di partecipazione determinata con periodicità almeno settimanale dalla società di gestione. I partecipanti al fondo di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote; esso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta e può essere sospeso solo per un periodo non superiore ad 1 mese in casi eccezionali come quello di evitare che il fondo(per effettuare rimborsi) proceda alla svendita dei titoli in portafoglio. i fondi comuni aperti sono necessariamente fondi mobiliari investiti in strumenti finanziari con esclusione dei beni immobili, di altri beni mobili e di crediti. Il patrimonio dei fondi aperti armonizzati è investito nei beni previsti dalle direttive comunitarie in materia e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d Italia in attuazione delle direttive medesime. Le loro quote possono essere commercializzate nel territorio dell Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento. i fondi aperti non armonizzati sono quelli che non si conformano alle direttive comunitarie e le loro quote non godono del mutuo riconoscimento. 19

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