COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D ARNO

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1 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D ARNO Provincia di Pisa Regolamento Comunale per la disciplina delle Sale Giochi e per l installazione di apparecchi da gioco Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. _57 del 10\11\2011 Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. _22 del 10\3\2014 ( modifiche: in corsivo)

2 Sommario TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Principi generali Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Definizioni Art. 4 Normativa di riferimento TITOLO II SALE GIOCHI Art. 5 Adempimenti Amministrativi Art. 6 Validità delle autorizzazioni Art. 7 Requisiti dei locali Art. 8 Prescrizioni per lo svolgimento dell attività TITOLO III APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI Art. 9 Limiti e prescrizioni Art Disciplina del gioco delle carte TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI Art Informazioni al pubblico e obblighi del titolare della licenza Art Svolgimento dell attivita Art. 13 Provvedimenti repressivi Art. 14 Sanzioni Art Disposizioni transitorie e finali Art. 16 Disposizione di adeguamento automatico Art Entrata in vigore e abrogazioni Allegato A REQUISITI REQUISITI STRUTTURALI DELLE SALE GIOCHI DISTANZE (sale gioco e spazi per il gioco) REQUISITI SPECIFICI PER SALE BOWLING Normativa: art. 86 T.U.L.P.S. - RD 18\6\1931, n. 773 art. 110 T.U.L.P.S. - RD 18\6\1931, n. 773 L.R. Toscana 18\10\2013 n. 57

3 TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Principi generali 1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi: a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all art. 41 della Costituzione; b) tutela dell ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività; c) semplificazione procedimentale, mediante gli istituti della autocertificazione, della conferenza dei servizi e più in generale del procedimento unico di cui al DPR n 160/010, in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive; 2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere limitate mediante l imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione di accesso al mercato. 3. I vincoli alle attività, imposti sulla base del presente atto, sono esclusivamente diretti alla tutela: a) dell ordine pubblico e della sicurezza della collettività; b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; c) della quiete della collettività. 4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive. 5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività. Art. 2 Ambito di applicazione 1. A norma dell art. 19, punto 8, del D.P.R n. 616 e dell art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all intrattenimento di persone mediante giochi leciti. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento: a) non esercitate in forma di impresa; b) esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell art.69 del vigente T.U.L.P.S.; c) nelle quali è prevalente l attività di intrattenimento, mediante forme di spettacolo; d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., di cui al D.M. 22/01/2010, art.9, comma 1, lettera f., autorizzati ai sensi dell art.88 del vigente T.U.L.P.S.; e) esercizi comunque non rientranti nel campo di applicazione dell art. 86 del T.U.L.P.S.;

4 Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvato con R.D. del n. 773 e successive modifiche ed integrazioni; - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento di attuazione del TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per l esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; - D.P.R. n 160/010: il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Sala Pubblica da Gioco (Sala Giochi): locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box; - Giochi Leciti: giochi la cui installazione negli esercizi è consentita ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 110 del TULPS. - Superficie Utile del Locale: la superficie del locale accessibile dall utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico. Art. 4 Normativa di riferimento 1. Le disposizioni del presente Regolamento sono coerenti con la seguente normativa attualmente vigente: Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art. 86, 88 e 110 ; art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248; Art. 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all installazione di tali apparecchi; Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all art. 110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Decreto del Direttore Generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/07/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/08/2011. TITOLO II SALE GIOCHI Art. 5 Adempimenti Amministrativi 1. L apertura, l ampliamento strutturale, l ampliamento delle attività di trattenimento e svago ed il trasferimento di sede delle medesime attività sono soggette ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP, entro 60 giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazioni da parte dell ufficio competente. 2. La richiesta di autorizzazione deve contenere: a) dati anagrafici del richiedente; b) dati dell impresa; c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio privato, a servizio dell attività; d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci; e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti

5 previsti dal presente regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall Allegato A; f) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate di cui al Decreto del Direttore Generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/07/2011 ed all art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del , del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell esercizio; g) planimetria in scala 1:2000 rappresentante l area interessata dall attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 200 metri di raggio dall attività di sala giochi; h) dichiarazione del rispetto della distanza minima prevista dall Allegato A della sala giochi dai luoghi sensibili di cui al successivo art. 7; i) precisazioni in tema di prevenzione incendi, circa la capienza massima ammessa sulle presenze ed in particolare se superiore alle 100 persone (D.M. 16/02/1982, punto 83); j) valutazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato; k) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono / saranno conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Direttore Generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/07/2011 e dalle altre norme vigenti; l) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è / sarà in possesso dei nulla osta ove previsti dalla normativa vigente; m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la conformità dell allacciamento fognario alla vigente normativa. 3. Per poter procedere al rilascio dell autorizzazione, lo Sportello Unico alle Imprese dovrà ottenere: a) parere favorevole ai fini igienico sanitari, da parte delle competenti Unità Operative della A.U.S.L. o autocertificazione da parte del tecnico competente; b) parere favorevole in merito alle condizioni di viabilità, traffico e sorvegliabilità da parte del competente Comando di Polizia Municipale; c) parere favorevole circa le condizioni urbanistiche ed edilizie da parte del competente ufficio comunale; d) parere favorevole dell Ufficio Ambiente o di ARPAT, qualora la valutazione previsionale a firma del tecnico evidenzi il superamento dei limiti acustici di zona e contenga soluzioni tecniche non valutabili dal SUAP; 4. Il procedimento finalizzato al rilascio dell autorizzazione alla realizzazione o modifica dell impianto ed alla successiva autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell attività si svolge secondo quanto disposto dal D.P.R. n 160/ Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature, agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività, da effettuarsi allo Sportello Unico, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. 6. Le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione dell'attività sono soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell evento. Art. 6 Validità delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell art. 20 della Legge 241/90 e le segnalazioni di cui all art. 19 della Legge 241/90, sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati. Art. 7 Requisiti dei locali 1. I locali destinati alle attività di cui al presente Titolo dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) destinazione d uso commerciale o direzionale; b) distanza da edifici e luoghi sensibili, secondo quanto prescritto nell Allegato A del presente regolamento; c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, alla dotazione di servizi igienici; d) possesso degli standard di parcheggio, come individuati nell Allegato A; e) conformità dell impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme; f) rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione incendi;

6 g) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell art.153 del R.D. n 635/1940; 2. I requisiti di cui all Allegato A del presente Regolamento, possono essere modificati con Deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal presente Regolamento. 3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l Amministrazione Comunale potrà imporre all interessato, a sue spese: a) l adozione di particolari cautele igieniche dei locali; b) l adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori; c) l adozione di limiti numerici e d età per l accesso ai giochi; d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura; e) l obbligo di chiusura infrasettimanale del locale; f) l obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell anno; g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme. 4. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall Amministrazione Comunale con atto motivato. 5. Le attività di sale giochi, come definite ed individuate dal presente regolamento, devono essere esercitate in locali distinti e separati dai locali ove vengono esercitate attività di somministrazione autorizzate ai sensi dell art.42 della Legge Regione Toscana n 28/2005 Codice del Commercio : pertanto le sedi delle diverse attività devono essere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione. 6. È consentita invece l attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell art.48 della Legge Regione Toscana n 28/2005 Codice del Commercio, a condizione che: la superficie di somministrazione non sia superiore ad un quarto della superficie utilizzata per l attività di gioco: dall insegna risulti chiaramente l attività principale di gioco; l accesso all area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale di gioco; l area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo l ingresso di cui al punto precedente; l attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l attività di gioco e non disgiuntamente da essi. Art. 8 Prescrizioni per lo svolgimento dell attività 1. L ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l installazione di apparecchi di cui all art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree. 2. L orario di apertura delle sale giochi è disciplinato da ordinanza sindacale. Per le sale giochi sottostanti o adiacenti civili abitazioni l orario di apertura è limitato dalle ore 10 alle ore 22. Sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso. 3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Direttore Generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/07/2011 e dagli altri decreti e norme vigenti. 4. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a fare osservare il divieto di utilizzo degli stessi ai minori di anni 18, relativamente agli apparecchi e congegni di cui all art. 110 comma 6 del TULPS. 5. E comunque vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi in aree all esterno dei locali di esercizio. TITOLO III APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI Art. 9 Limiti e prescrizioni

7 1. Gli apparecchi da gioco leciti possono essere installati negli esercizi previsti dalla vigente normativa di cui all art.86 comma 1 del T.U.L.PS. (ad eccezione delle sale giochi, normate dal Titolo II del presente Regolamento) e nei limiti massimi previsti dal Decreto del Direttore Generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/07/ Negli esercizi non autorizzati per sala giochi, ed esclusivamente in relazione agli apparecchi da gioco non regolamentati dal Decreto del 27/07/2011 o dagli altri Decreti, è stabilita la seguente regolamentazione: a. n 2 apparecchi negli esercizi con superficie commerciale inferiore a 50 mq.; b. n 3 apparecchi negli esercizi con superficie commerciale superiore a 50 mq.; c. n 4 apparecchi negli esercizi con superficie commerciale superiore a 100 mq. 3. La volontà di installare un numero superiore di apparecchi, rispetto alle previsioni del comma 2, comporta la necessità per l esercizio di richiedere la autorizzazione per sala giochi, con il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento. 4. Per l installazione di giochi di cui al comma 2, deve essere presentata apposita segnalazione di inizio attività allo Sportello Unico, attestante: a) dati anagrafici del richiedente; b) dati dell impresa; c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi, con indicazione di numero e tipologia dei medesimi; d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci; e) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell esercizio; f) valutazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato, od in alternativa dichiarazione circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati a volume zero ; g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dal presente regolamento; h) richiesta di rilascio della tabella dei giochi proibiti. 5. Gli apparecchi e congegni di cui all art. 110, comma 6 del TULPS, non possono in alcun caso essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, ovvero all interno delle pertinenze dei luoghi di culto. 6. L uso dei giochi è consentito solo durante l orario di apertura dell esercizio in cui sono collocati. Art Disciplina del gioco delle carte 1. Il gioco delle carte è consentito solo nei locali in possesso dell autorizzazione di cui all art. 86 del TULPS ed è soggetto a segnalazione di inizio attività ai sensi dell art. 19 della Legge 241/ Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi. 3. Il gioco delle carte non può essere effettuato all aperto, se non in occasione di tornei o manifestazioni oggetto di particolare autorizzazione. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI Art Informazioni al pubblico e obblighi del titolare della licenza 1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti. 2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all art. 110 comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all art. 110 comma 8 del TULPS. 3. E obbligatoria l affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, dell autorizzazione / SCIA rilasciata dalla Amministrazione comunale e della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco, nonché del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco. 4. E obbligatorio esporre all esterno della sala giochi e sale bigliardo un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura. 5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 (*), del T.U.L.P.S. deve essere permanentemente

8 apposto il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. 6. Le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana. E consentito l uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti. Art Svolgimento dell attivita 1. L attività deve essere iniziata entro 3 (tre) mesi dal rilascio dell autorizzazione a pena di decadenza, salvo casi di comprovata forza maggiore per i quali può essere richiesta una proroga di ulteriori 3 (tre) mesi. 2. L attività può essere sospesa, previa comunicazione al Comune, per complessivi 3 mesi all anno, salvo proroghe per cause di forza maggiore. 3. La chiusura che si protrae per oltre trenta giorni deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Comune. Art. 13 Provvedimenti repressivi 1. Fatte salve le prerogative dell Autorità di Pubblica Sicurezza, l attività di sala giochi viene inibita: a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all art. 86; b) qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza e sorvegliabilità, igienico sanitari, di acustica e tutti gli altri requisiti comunque previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti. In tale caso l Amministrazione Comunale assegna all interessato un termine perentorio per l adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell autorizzazione e la chiusura dell esercizio; c) in caso di reiterazione delle violazioni ex art.8 bis della Legge 689/91 e successive modifiche ed integrazioni, previa contestazione dell addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla Legge 241/1990; d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento, come sanzionate dall art.24, comma 21 e 22 del Decreto Legge 06 luglio 2011, n 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n Fatte salve le prerogative dell Autorità di Pubblica Sicurezza, l attività è sospesa: a) nei casi previsti dall art. 110 del T.U.L.P.S.; b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme. Art. 14 Sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e le altre sanzioni irrogate dalle autorità competenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. 2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981, la Legge Regionale n 81/00 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative. Art Disposizioni transitorie e finali 1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive. 2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR n 160/010 e nel regolamento comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive. 3. In caso di subingresso senza modifiche in una attività di sala giochi, il subentrante non è tenuto ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente Regolamento per le nuove attività, salvo quanto stabilito in tema di orari e di prescrizioni nello svolgimento dell attività. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti, purché compatibili. Art. 16 Disposizione di adeguamento automatico

9 1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili. Art Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all Albo Pretorio del Comune. 2. E abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento. Allegato A REQUISITI (art. 7 Regolamento ) REQUISITI STRUTTURALI DELLE SALE GIOCHI DISTANZE (sale gioco e spazi per il gioco) Nelle aree storiche come individuate dal vigente strumento urbanistico, per le motivazioni di cui all'art. 1 c. 3- del presente Regolamento, non è consentito l'insediamento di attività di sala giochi. E' vietata l'apertura di sale da gioco che siano ubicate in un raggio di mt 500 da istituti scolastici scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. Ai sensi dell'art. 4 della LR n. 57\2013 è altresì vietata l'apertura di spazi per il gioco (definiti dall'art. 2 della LR n. 57\2013 come: gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati) che siano ubicati in un raggio di mt 500 da istituti scolastici scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. Il comune, con provvedimento della Giunta comunale, può' individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. I valori delle distanze si ricavano dall'itinerario pedonale più breve tra gli accessi degli esercizi e quello dei luoghi indicati. La distanza è autocertificata dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione\presentazione di SCIA, salvi i poteri di verifica e controllo dell'amministrazione Comunale. LOCALI DI ESERCIZIO I locali utilizzati per l attività di sala giochi devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via. Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr.) ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente PCCA, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di

10 regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi. I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. I locali adibiti a sala giochi devono avere un superficie utile minima di mq.100. Non costituisce superficie utile l area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi ed altre aree non aperte al pubblico. DOTAZIONE DI PARCHEGGI In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Regolamento Urbanistico comunale, le sale giochi devono disporre di parcheggio privato, funzionale all attività, anche in caso di ampliamento di attività esistente, in misura non inferiore ad 1 mq ogni metro quadro di superficie utile, come definita dal presente Regolamento. REQUISITI IGIENICO-SANITARI Il locale dovrà essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno destinato in via esclusiva all utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nei locali dovranno essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l eventuale conduzione al tetto dell aria estratta dai locali. E' ammessa l attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di cui all art. 48 della Legge Regione Toscana 28/2005 e nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie. REQUISITI SPECIFICI PER SALE BOWLING Nei centri storici come individuati dal vigente strumento urbanistico, per le motivazioni di cui all Art. 1 c. 3 del presente Regolamento, non è consentito l insediamento di attività di sala bowling. DISTANZE VEDI REQUISITI SALE GIOCHI LOCALI DI ESERCIZIO VEDI REQUISITI SALE GIOCHI DOTAZIONE DI PARCHEGGI In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Piano Regolatore comunale, le sale bowling devono disporre di parcheggio privato, funzionale all attività, anche in caso di ampliamento di attività esistente, in misura non inferiore a 3 posti auto per ogni pista di bowling e nella misura prevista per le sale giochi in caso di installazione di giochi leciti all interno dell attività. REQUISITI IGIENICO-SANITARI Il locale dovrà essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno destinato in via esclusiva all utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Il locale dovrà essere dotato di una sala di attesa. Il locale dovrà essere dotato di una zona attrezzata per il cambio delle scarpe del pubblico e dotata di idonei armadietti. Nei locali dovranno essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l eventuale conduzione al tetto dell aria estratta dai locali. E' ammessa l attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di cui all art. 48 della Legge Regione Toscana 28/2005 e nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

11 Normativa R.D n.773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art 86. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. ART In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi

12 gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a). b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b)abrogato c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.

13 9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: ( omissis). Legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia. (G.U. 3 Serie Speciale - Regioni, n. 48 del 30 novembre 2013) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 28 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato la seguente legge: (Preambolo: Omissis). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga Art. 1 Finalita' 1. La Regione, con la presente legge, promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonche' per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni: a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi' come definita dall'organizzazione mondiale della sanita'; b) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); c) spazi per il gioco: gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati; d) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931. Art. 3 Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco 1. E' istituito l'osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale. 2. L'Osservatorio ha il compito di: a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco; b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco; c) formulare proposte per l'organizzazione di un servizio di primo ascolto e di assistenza e consulenza, anche mediante l'adozione di un numero verde e di un sito web d'informazione; d) promuovere, ai sensi dell'art. 8, campagne di informazione per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco. 3. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed e' composto da: a) l'assessore regionale alla salute o suo delegato; b) l'assessore regionale alla formazione o suo delegato; c) l'assessore regionale al commercio o suo delegato; d) tre consiglieri regionali; e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali; f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla legge

14 regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali); g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale; h) un rappresentante per ogni azienda unita' sanitaria locale (USL) del territorio regionale. 4. La partecipazione alle riunioni dell'osservatorio e' a titolo gratuito. 5. Il Presidente dell'osservatorio e' nominato dal Consiglio regionale fra i componenti di cui al comma 3, lettera d). 6. Per l'esercizio dei suoi compiti, l'osservatorio attiva rapporti di collaborazione con le aziende USL, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le autorita' di pubblica sicurezza, nonche' con i soggetti del terzo settore operanti in ambito regionale. 7. Il funzionamento dell'osservatorio e' definito dal regolamento di cui all'art. 15. Art. 4 Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco 1. E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. 2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non e' ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Art. 5 Divieto di pubblicita' e promozione 1. La pubblicita' dei giochi con vincite in denaro e' vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall'art. 7 del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n Art. 6 Obblighi dei gestori 1. In conformita' all'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012,convertito dalla legge n. 189/2012, i gestori di sale da gioco e di spazi per il gioco in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali,materiale informativo finalizzato: a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco; b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia; c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'art. 3, comma 2, lettera c). 2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalita' previste dall'art. 7, comma 8, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco. 3. Il materiale informativo di cui al comma 1, e' predisposto dalle aziende USL in collaborazione con l'osservatorio. Art. 7 Formazione 1. Le aziende USL promuovono, in raccordo con i comuni del rispettivo ambito territoriale, corsi di formazione e aggiornamento per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzati alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco patologico,attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonche' all'attivazione della rete di sostegno. Art. 8 Campagne di informazione e sensibilizzazione 1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione,sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco. 2. Le campagne di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate in particolare: a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonche' ai rischi relazionali e per la salute; b) a favorire e stimolare un approccio misurato al gioco; c) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore

15 di cui all'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) presenti sul territorio regionale e sulle relative modalita' di accesso; d) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi online; e) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo «No Slot» di cui all'art. 12. Art. 9 Sostegno al terzo settore 1. La Regione sostiene l'attivita' dei soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco. 2. La Regione concede, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 15, contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti del terzo settore aventi l'obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie. Art. 10 Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito 1. La Regione concede, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 15, contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito. Art. 11 Disposizioni in materia di IRAP 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dall'approvazione della presente legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' maggiorata dello 0,1per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi per il gioco lecito. 2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali gia' assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'art.1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013). Art. 12 Logo identificativo «No Slot» 1. Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo «No Slot». 2. Il regolamento di cui all'art. 15, disciplina le modalita' di approvazione del logo identificativo «No Slot», nonche' le modalita' per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso del logo. Art. 13 Controllo 1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti di cui all'art. 4, sono esercitate dai comuni nei quali sono ubicati le sale da gioco e gli spazi per il gioco. Art. 14 Sanzioni 1. Coloro che non osservano i divieti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ad euro 5.000, nonche' alla chiusura della sala da gioco, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli. 2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento e' versato alla Regione ed e' destinato alla concessione dei contributi di cui all'art. 10, comma Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall'art. 7, comma 6, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012. Art. 15 Regolamento di attuazione 1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare: a) il funzionamento dell'osservatorio; b) le modalita' per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10, ivi incluso i limiti di importo dei contributi stessi; c) le modalita' di approvazione del logo identificativo «No Slot» nonche' le modalita' per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso dello stesso. 2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 42 dello Statuto, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 16 Disposizioni finali 1. I divieti di cui all'art. 4, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo. Art. 17 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a decorrere dall'esercizio 2014,

16 nei limiti delle disponibilita' di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

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