Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati CIRCOLARE N. 4/2015 LEGGE DI STABILITA PER IL 2015: PRIMI CHIARIMENTI

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1 Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti Bologna, 03/02/2015 Ai Signori Clienti Loro Indirizzi CIRCOLARE N. 4/2015 LEGGE DI STABILITA PER IL 2015: PRIMI CHIARIMENTI La presente circolare intende fornire un esame delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità per il 2015 (L. 23/12/2014 n. 190), rinviando la trattazione di temi specifici, quali la nuova disciplina del ravvedimento operoso, il nuovo regime forfetario e le novità in ambito Imu e Tasi, a più circolari da emanare entro breve. In estrema sintesi, le principali novità su cui ci si soffermerà in questa sede riguardano: 1. le novità in ambito Irap; 2. il credito d imposta per le attività di ricerca e sviluppo; 3. la tassazione agevolata per i redditi da beni immateriali ( patent box ); 4. le detrazioni Irpef/Ires per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e al risparmio energetico; 5. le detrazioni e le deduzioni per erogazioni liberali a favore di ONLUS; 6. le novità nella disciplina del settore autotrasporto merci per conto di terzi; 7. il rifinanziamento della Sabatini-bis; 8. la nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le imprese; 9. l innalzamento dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dall 11% al 17%; 10. la riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni; 11. l estensione del reverse charge a nuove tipologie di operazioni e l introduzione dello split payment; 12. le novità in materia di comunicazioni e dichiarazioni IVA; studio@studioassociatosimoni.it Sito:

2 13. l incremento della tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali; 14. l IVA al 4% per i libri in formato elettronico; 15. la revisione delle c.d. black list; 16. l IVA al 22% per le cessioni di pellet. 1. Novità in ambito Irap 1.1 Deducibilità integrale dei costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato dalla base imponibile Irap La prima disposizione in commento concerne le novità in ambito Irap. In particolare, il comma 20 della Legge di Stabilità per il 2015 prevede che nella determinazione del valore della produzione netta è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell art. 11 del decreto Irap. Con tale modifica, in pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile Irap. Decorrenza Le novità previste dalla Legge di Stabilità per il 2015 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014: si tratta del periodo d imposta 2015 per i cosiddetti soggetti "solari", che vedranno quindi i primi effetti sulla dichiarazione Irap Beneficiari Il beneficio compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. 446/97 e, quindi: le società di capitali e gli enti commerciali; le società di persone e le imprese individuali; le banche e gli altri enti finanziari; le imprese di assicurazione; le persone fisiche e le società semplici esercenti arti o professioni; i produttori agricoli. Dipendenti agevolati

3 La deduzione compete con riferimento a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche parziale e non dà quindi diritto a nessuna ulteriore deduzione il personale impiegato con altre forme contrattuali (es. dipendenti a tempo determinato, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, etc.). Deduzione dell'irap da Irpef/Ires Le nuove deduzioni Irap sopra esaminate impatteranno anche sulla quantificazione dell'importo deducibile, ai fini Irpef/Ires, dell'irap relativa al costo del lavoro ex art. 2 co. 1 del D.L. 201/2011. Ciò in quanto la deduzione in commento è ottenuta dal rapporto tra il costo del personale (es. dipendenti, lavoratori a progetto), al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 e 4-octies del D.Lgs. n. 446/97, e la base imponibile Irap. L'ultimo periodo del nuovo comma 4-octies del D.Lgs. n. 446/97 sancisce la deducibilità integrale, ai fini Irap, dei costi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, purché questi ultimi abbiano lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale. 1.2 Abrogazione della riduzione del 10% dell Irap Con l introduzione della deduzione di cui al punto precedente viene abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Si ricorda che i commi abrogati prevedevano la riduzione in misura pari al 10% delle aliquote Irap per tutti i soggetti passivi. In pratica, con decorrenza dal 2014 (per i soggetti solari ) l aliquota sarebbe passata dal 3,9% al 3,5%, ma per effetto dell abrogazione retroattiva tale riduzione non è stata di fatto mai applicata. 1.3 Credito d imposta Irap per i soggetti privi di dipendenti Sempre in ambito Irap, il comma 21 della Legge di Stabilità tenta di riequilibrare le ineguaglianze create per effetto dell abrogazione della riduzione del 10% dell aliquota Irap introducendo a favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (il 2015 per i solari ), pari al 10% dell'imposta lorda.

4 2. Credito d imposta per le attività di ricerca e sviluppo I commi 35 e 36 della Legge di Stabilità ridisegnano il credito d imposta per la ricerca e lo sviluppo modificando le disposizioni introdotte dall art. 3 del D.L. n. 145/2013. Ambito soggettivo L agevolazione interessa tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Ambito temporale Sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti solari, il riferimento è agli investimenti effettuati dal 2015 al 2019). Misura del credito e attività agevolabili In relazione agli investimenti di cui sopra, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012, 2013 e 2014 per i soggetti solari ). Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro Le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono le seguenti: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un

5 miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Spese ammissibili Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al decreto n. 145/2013; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a euro al netto dell'imposta

6 sul valore aggiunto; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del D.L. n. 179/2012; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. In relazione alle spese relative alle lettere a) e c) il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle medesime. Utilizzo del credito Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/244 (limite annuale di utilizzazione dei crediti d imposta da quadro RU per ) e di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000 (limite massimo per la compensazione di ). Il credito non rileva inoltre ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 del Tuir. Certificazione del Revisore Legale I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi di certificazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno adottate le disposizioni applicative

7 necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente. 3. Tassazione agevolata per i redditi da beni immateriali ( patent box ) A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 per i solari ), i soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione della tassazione agevolata (c.d. patent box ) per i redditi derivanti da beni immateriali (quali opere dell ingegno e brevetti). L'opzione ha durata di cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. L opzione può essere esercitata a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Per effetto dell opzione, i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. L agevolazione si applica a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali. Il regime opzionale riguarda: - i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali; - l ipotesi di utilizzo diretto degli stessi. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 269/2003. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'agenzia delle Entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

8 Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 269/2003. Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui sopra non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto escluse dalla formazione del reddito, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verranno adottate le disposizioni attuative. Come anticipato, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 per i solari ). Per tale periodo d'imposta (2015) e per quello successivo (2016), la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%. 4. Detrazioni Irpef/Ires per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e al risparmio energetico 4.1 Detrazioni Irpef In relazione alla detrazione Irpef per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, la Legge di Stabilità 2015, ai commi 47 e 48, ha stabilito: - la proroga della detrazione pari al 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2015; - la conferma del limite massimo di spesa detraibile pari a euro.

9 Novità in materia di misure antisismiche In materia di misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica, l'art. 16-bis, co. 1, lett. i) del Tuir, tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione Irpef sui recuperi edilizi, annovera anche quelli relativi "all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione". In relazione alla tipologia di interventi di cui sopra, come noto, l'art. 16 co. 1- bis del D.L. n. 63/2013 ha previsto un potenziamento al 65% della detrazione Irpef. Con la Legge di Stabilità 2015, la misura pari al 65% della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche o l'effettuazione di opere di messa in sicurezza statica degli edifici siti nelle zone a più alto rischio sismico si applica: - alle spese sostenute dal 04/08/2013 al 31/12/2015; - nel limite massimo di rilevanza delle spese pari a euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio. Immobili interamente ristrutturati Per quanto riguarda le detrazioni Irpef per gli immobili interamente ristrutturati, una particolare fattispecie di applicazione della detrazione Irpef del 50% delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale è quella riguardante l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati. Si tratta, in particolare, di una detrazione Irpef spettante in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. L'agevolazione, originariamente prevista dall'art. 9, co. 2, della L. n. 448/2001 (Finanziaria per il 2002), è passata "a regime" per effetto dell'art. 16-bis, co. 3, del Tuir. Con la Legge di Stabilità per il 2015, la fruizione della detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti: - con riferimento agli atti di acquisto o assegnazione effettuati dal 26/06/2012 al 31/12/2015; - entro l'importo massimo di euro per unità immobiliare.

10 La detrazione in commento spetta soltanto nel caso in cui gli immobili oggetto degli interventi siano venduti entro un termine stabilito dalla legge. In seguito alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, per beneficiare dell'agevolazione, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e le cooperative edilizie devono provvedere entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (si ricorda che in precedenza il termine era stabilito in sei mesi). Acquisto di mobili ed elettrodomestici Il comma 48 della Legge di Stabilità disciplina le detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili" o "bonus arredamento"). Si ricorda che l'art. 16 co. 2 del D.L. n. 63/2013 ha esteso la detrazione Irpef sui recuperi edilizi all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Per effetto delle novità contenute nella Legge di Stabilità 2015, la detrazione Irpef del 50% si applica ora: - alle spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2015; - nel limite massimo di spesa pari a euro. Eliminazione della soglia delle spese di ristrutturazione Inoltre, la Legge di Stabilità 2014 aveva introdotto un limite alle spese agevolate che non potevano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione; limite successivamente eliminato dall'art. 7, co. 2-bis, del D.L. n. 47/2014. A tal proposito, la Legge di Stabilità 2015, aggiungendo l'ultimo periodo al co. 2 dell'art. 16 del D.L. 63/2013 precisa che "Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni [ ]". 4.2 Detrazione Irpef/Ires per interventi di riqualificazione energetica degli edifici In relazione alle detrazioni Irpef/Ires per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai co dell'art. 1 della L. n. 296/2006, è stabilito che l'aliquota sia pari al 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2015.

11 Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt e 1117-bis c.c. oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2015. In aggiunta agli interventi previsti dalla L. n. 296/2006, viene estesa l'agevolazione, nella misura del 65%, alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: - per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. n. 311/2006; - sostenute dall'01/01/2015 al 31/12/2015; - fino a un valore massimo della detrazione di euro. Possono beneficiare, altresì, della detrazione Irpef/Ires al 65%: - gli interventi per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall'01/01/2015 al 31/12/2015; - nel limite massimo di detrazione pari a euro. 4.3 Nuova misura della ritenuta d acconto sui bonifici agevolati Si segnala infine l aumento dal 4% all'8% della misura della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta introdotta dall art. 25 del D.L. n. 78/ Detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali a favore di ONLUS Con i commi 137 e 138 vengono incrementate la detrazione d'imposta e la deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dei soggetti che gestiscono iniziative umanitarie. In particolare, vengono modificati: - l'art. 15, co. 1.1, del Tuir, con l aumento da euro a euro, importo massimo su cui commisurare la detrazione Irpef del 26% spettante alle persone fisiche che effettuano dette erogazioni; - l'art. 100, co. 2, lett. h) del TUIR, con l incremento da 2.065,83 euro a ,00 euro, la deduzione massima ai fini Irpef/Ires spettante alle imprese che compiono tali donazioni.

12 I nuovi limiti si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (quindi dal periodo d'imposta 2015 per i soggetti "solari"). 6. Novità nella disciplina del settore autotrasporto merci per conto di terzi 6.1 Soppressione delle agevolazioni sul gasolio per autotrazione per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore A decorrere dal 1 gennaio 2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla L. n. 147/2013, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Viene inoltre rinviata la riduzione delle percentuali di fruizione dei crediti d'imposta prevista dalla L. n. 147/2013 per il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori. In particolare, viene disposto che per gli anni dal 2014 al 2018 non si applica la riduzione al suddetto credito; di conseguenza, la riduzione del 15% del credito d'imposta prevista dall'art. 2 del DPCM 20/02/2014 si applica dal 01/01/ Altre novità nella disciplina del settore autotrasporto per conto di terzi I commi da 247 a 251 introducono a decorrere dal 01/01/2015 altre novità nell'ambito del settore di autotrasporto di merci per conto di terzi, apportando alcune modifiche al D.Lgs. n. 286/2005 e all'art. 83-bis del D.L. n. 112/2008. Tra le principali misure previste sinteticamente si annoverano: - la modifica e l'integrazione delle definizioni di "vettore", "committente" e "sub-vettore" di cui alle lett. b), c) ed e-bis) dell'art. 2, co. 1, del D.Lgs. 286/2005; - l'introduzione della disciplina di subvezione; - l'abolizione della "scheda di trasporto" di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005; - la ridefinizione delle caratteristiche generali e delle condizioni del contratto di trasporto merci, previste dall'art. 83-bis del D.L. n. 112/2008; - l'obbligo in capo al committente di verificare, preliminarmente alla stipula del contratto, la regolarità degli adempimenti retributivi, previdenziali ed assicurativi del vettore a cui è affidato il trasporto di merci;

13 - l'inserimento di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in caso di controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, secondo cui occorre aver previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati, oppure aver tentato la mediazione presso le associazioni di categoria cui aderiscono le imprese; - la modifica dell'attestazione del requisito di idoneità finanziaria per le nuove imprese che, a decorrere dal 01/01/2015, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada. 7. Rifinanziamento della Sabatini-bis Al comma 243 della Legge di Stabilità per il 2015 viene previsto il rifinanziamento della "Sabatini-bis", l agevolazione disciplinata dall'art. 2 del D.L. n. 69/2013 e dal D.M (si veda la Circolare dello Studio n. 15/2014) che consiste nel riconoscimento di finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Viene, infatti, disposto che l'importo massimo dei finanziamenti di cui all'art. 2, co. 8, del D.L. n. 69/2013, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Inoltre, per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui all'art. 2 co. 4 del D.L. n. 69/2013 è autorizzata la spesa di: - 12 milioni di euro per l'anno 2015; - 31,6 milioni di euro per l'anno 2016; - 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; - 39,1 milioni di euro per l'anno 2019; - 31,3 milioni di euro per l'anno 2020; - 9,9 milioni di euro per l'anno Nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le imprese La nuova moratoria dei mutui e finanziamenti è sicuramente una delle novità più interessanti della Legge di Stabilità per il Il comma 246 prevede che al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell'economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

14 Legge di Stabilità e previo accordo con l'associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al Si evidenzia che, dai primi chiarimenti emersi, sebbene sia comunque dovuta la corresponsione degli interessi sui mutui e finanziamenti eventualmente sospesi, la moratoria comporterà maggiori oneri in termini di interessi per effetto della sospensione da uno a tre anni, essendo gli interessi calcolati sul debito residuo, che di fatto nel periodo di sospensione rimane invariato. 9. Innalzamento dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dall 11% al 17% Con decorrenza dal 01/01/2015, viene portata dall'11% al 17% la misura dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR di cui all'art. 11, co. 3, del D.Lgs. n. 47/ La riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni I commi 626 e 627 ripropongono la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso. Quindi, le disposizioni degli articoli 5 (rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 7 (rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola) della L. n. 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio Per poter procedere alla rivalutazione, come di consueto, occorre: - versare le imposte sostitutive, anche in forma rateale, fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015; - che un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, etc.) rediga e giuri la perizia di stima della partecipazione o del terreno entro la predetta data del 30 giugno 2015.

15 La novità rispetto al passato attiene alla misura delle imposte sostitutive. Infatti, sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate, passando al: - 4% sulle partecipazioni non qualificate (fino al 30 giugno 2014 l aliquota era del 2%); - 8% in relazione alle partecipazioni qualificate e i terreni (fino al 30 giugno 2014 l aliquota era del 4%). 11. Estensione del reverse charge a nuove tipologie di operazioni e l introduzione dello split payment Le nuove disposizioni in materia di IVA sono contemplate dai commi della Legge di Stabilità per il 2015, che hanno apportato modifiche alla disciplina del reverse charge (con la modifica dell art. 17 del decreto IVA) e introdotto il meccanismo dello split payment (mediante l introduzione dell art. 17- ter) Estensione del reverse charge a nuove tipologie di operazioni Con la modifica dell art. 17, sesto comma, del decreto IVA, il meccanismo di assolvimento dell imposta c.d. del reverse charge viene esteso: - alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (nuova lettera a-ter); - ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (nuova lettera d- bis); - ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (nuova lettera d-ter); - alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del DPR n. 633/72 (nuova lettera d-quater);

16 - alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività ), supermercati (codice attività ) e discount alimentari (codice attività ) (nuova lettera d-quinquies). Con specifico riferimento ai servizi di pulizia, in assenza di chiarimenti, si ritiene di dover far riferimento ai codici di ATECO (lavori di pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione) e alle classi e (servizi di pulizia in genere). Inoltre, con la modifica dell art. 74, settimo comma, del decreto IVA vine esteso il meccanismo del reverse charge in relazione alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Le nuove norme prevedono l applicazione del meccanismo del reverse charge al settore energetico per un periodo limitato di quattro anni, vale a dire dal 01/01/2015 al 31/12/2018. D altra parte, l'efficacia delle disposizioni in relazione alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio Europeo Introduzione dello split payment Con l introduzione del nuovo art. 17-ter nel decreto IVA, vengono modificati i criteri di applicazione (o meglio di versamento) dell imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti degli enti pubblici. La nuova norma prevede in particolare che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti [ ], delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In buona sostanza, in base al nuovo meccanismo, i fornitori delle pubbliche amministrazioni:

17 - devono emettere regolarmente la fattura rispettando le indicazioni prescritte dall art. 21 del DPR n. 633/1972 e apponendo l annotazione scissione dei pagamenti sulla medesima; - devono registrare la fattura secondo gli ordinari termini indicati dagli articoli 23 e 24 del DPR n. 633/1972; - non devono computare come IVA a debito l imposta indicata nella fattura, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). D altra parte, l ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi: - corrisponde il solo corrispettivo concordato per l operazione (ossia l imponibile); - versa direttamente all Erario l IVA esposta in fattura. Ambito applicativo Rientrano quindi nel regime dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti enti pubblici: - Stato; - organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; - enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti; - camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - istituti universitari; - aziende sanitarie locali; - enti ospedalieri; - enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; - enti pubblici di assistenza e beneficenza; - enti pubblici di previdenza. Le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (quali, ad esempio, i professionisti). Decorrenza Il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente a tale data.

18 Sanzioni In caso di omesso o tardivo versamento dell IVA, l ente pubblico destinatario delle operazioni di cui sopra è punito con la sanzione del 30% dell importo non versato. Non vi è quindi alcuna sanzione né un meccanismo di solidarietà in capo al cedente o prestatore nel versamento dell imposta. 12. Novità in materia di comunicazioni e dichiarazioni IVA Il comma 641 della Legge di Stabilità per il 2015 prevede, a decorrere dal periodo d imposta 2015 (con effetto su tutte le dichiarazioni da presentare nell'anno 2016), l'abolizione: - della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA nell'ambito della dichiarazione dei redditi (modello UNICO); - dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA, di cui all'art. 8-bis del DPR n. 322/98. Di conseguenza, viene anticipato il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, riferita al periodo d'imposta precedente, alla fine del mese di febbraio. Gli adempimenti previsti per l'anno 2015 (comunicazione annuale e dichiarazione annuale relative all'anno di imposta 2014) non sono soggetti a modifiche. 13. Incremento della tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali I commi 655 e 656, con un'apposita modifica all'art. 4, co. 1, lett. q) del D.Lgs. n. 344/2003, riducono dal 95% al 22,26% la quota esclusa da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. La riduzione della quota non tassata al 22,26% riguarderebbe i soli dividendi derivanti dalle partecipazioni non detenute quali beni d'impresa. La riduzione al 22,26% della percentuale di esclusione riguarda, in via retroattiva, gli utili messi in distribuzione dal 01/01/2014. D altra parte, per eliminare l'aggravio di imposizione relativo al periodo d'imposta in corso al 01/01/2014, è stato previsto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'imposta dovuta in base al nuovo regime e l'imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.

19 14. IVA al 4% per i libri in formato elettronico Al comma 667 della Legge di Stabilità per il 2015 viene precisata la nozione di libri ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto IVA, e quindi ai fini dell applicazione dell IVA al 4%: la norma precisa che sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. La nuova disposizione si applica a decorrere dal 01/01/ Revisione delle black list I commi apportano alcune modifiche alla disciplina delle operazioni intercorse con i soggetti localizzati in Paesi c.d. black list. In primo luogo, si prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del Tuir, nelle more dell'emanazione del decreto che individuerà i Paesi white list, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Viene in sostanza anticipata, senza una specifica decorrenza, una revisione della black list, in modo tale da escludere dal novero di tali Paesi quelli che, seppur caratterizzati da una tassazione ridotta, garantiscano un adeguato scambio di informazioni. Inoltre, con la modifica dell'articolo 167 del Tuir, viene precisato che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia e si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si attende, inoltre, un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che fornirà l elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre IVA al 22% per le cessioni di pellet

20 Al comma 711 della Legge di Stabilità, con una modifica del n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, vengono esclusi i pellet dall applicazione dell IVA agevolata al 10%. Di conseguenza, a decorrere dal 01/01/2015 le cessioni del prodotto pellet sconteranno l IVA ordinaria al 22%. Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l occasione, si porgono cordiali saluti. Rag. Lidia Gandolfi EF/sz

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