istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive"

Transcript

1 18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N. 112 LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 38 Disposizioni in materia di tributi regionali. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Determinazione dell aliquota dell addizionale regionale all IRPEF 1. Per l anno 2004, l aliquota dell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF: a) fino a euro ,00 1,2 per cento; b) oltre euro ,00 e fino a euro ,00 1,3 per cento; c) oltre euro ,00 e fino a euro ,00 1,4 per cento; d) oltre euro ,00 e fino a euro ,00 1,4 per cento; e) oltre euro ,00 1,4 per cento. 2. Fermo restando quanto stabilito dall articolo 1, comma 3 della legge regionale 22 novembre 2002, n.34 Disposizioni in materia di tributi regionali, a decorrere dall anno 2004 l aliquota dell addizionale regionale all IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per: a) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non superiore a euro ,00; b) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a euro ,00, derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. Art. 2 Variazione dell aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni 1. Per l anno 2004, è fissata nel 5,25 per cento l aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni. Art. 3 Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali 1. L aliquota dell IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, Interventi regionali per lo sviluppo dell imprenditoria giovanile veneta e successive modificazioni, e l aliquota dell IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell imprenditoria femminile e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 Norme in materia di cooperazione sociale e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell anno 2004, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 5 luglio 1994, n Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/ Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società. 5. L aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica per il primo anno di imposta e per il successivo. Art. 4 Esenzione IRAP per le Cooperative sociali di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 Norme in materia di cooperazione sociale 1. Per l anno 2004 sono esentate dal pagamento dell IRAP le cooperative sociali di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 Norme in materia di cooperazione sociale, che risultino iscritte nella sezione B dell albo regionale delle cooperative sociali di cui all articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale. Art. 5 Dichiarazione d urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 24 novembre 2003 Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - INDICE Galan Determinazione dell aliquota dell addizionale regionale all IRPEF Variazione dell aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali Esenzione IRAP per le Cooperative sociali di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 Norme in materia di cooperazione sociale Dichiarazione d urgenza Dati informativi concernenti la legge regionale 24 novembre 2003,n.38 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento 1. Procedimento di formazione - La Giunta regionale, su proposta dell Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 ottobre 2003, n. 25/ddl; - Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 ottobre 2003, dove ha acquisito il n. 434 del registro dei progetti di legge; - Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare; - La 1ª commissione consiliare ha completato l esame del progetto di legge in data 13 novembre 2003; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 novembre 2003, n Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente progetto di legge ha per oggetto: - la determinazione dell aliquota e l individuazione di alcune fattispecie agevolative dell addizionale regionale IRPEF; - la variazione dell aliquota e l individuazione di alcune fattispecie agevolative IRAP. Tale intervento è necessario (articolo 4, DL 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112) per l estensione agli anni 2002, 2003 e 2004 delle disposizioni relative al 2001 contenute nella legge Finanziaria statale 2002 (articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), che vincolano le Regioni a coprire le integrazioni del finanziamento eccedenti la spesa nel settore sanitario previste nell Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dell 8 agosto 2001 attraverso l introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, ovvero l applicazione di un addizionale regionale all IRPEF o altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente (punto 2 Accordo 8 agosto 2001). Nel suo complesso il provvedimento relativo all addizionale IRPEF comporta un livello di pressione fiscale in diminuzione rispetto a quello del Articolo 1 - Addizionale regionale IRPEF Il primo articolo del disegno di legge prevede la rideterminazione, a decorrere dall anno 2004, dell aliquota dell addizionale regionale all IRPEF. Viene specificato che il reddito imponibile è quello calcolato in funzione dell addizionale regionale all IRPEF, in quanto le deduzioni previste dall articolo 10 bis del TUIR non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali, regionali e provinciali, all IRPEF. In questo modo la base imponibile dell addizionale regionale all IRPEF si differenzia, rispetto alla base imponibile dell IRPEF nazionale. L aliquota è fissata per scaglioni di reddito imponibile, nella misura seguente:

3 20 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N. 112 Per quanto concerne l IRAP, il gettito atteso dalla manovra, al netto delle agevolazioni disposte, è di 46 milioni di euro. Le aliquote previste nel presente disegno di legge sono, per ogni contribuente, uguali a quelle fissate per il Non si ha quindi nessun caso di contribuente che, a parità di reddito, abbia un imposta 2004 superiore a quella Il comma 2 conferma, a decorrere dall anno 2004, l aliquota agevolata dello 0,9 per cento, disposta dall articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 34/2002, per i soggetti aventi un reddito imponibile, derivante da qualsiasi fonte, non superiore a euro ,00. La medesima aliquota agevolata dello 0,9 per cento è prevista per i soggetti titolari di redditi derivanti da pensioni di ogni genere non superiori a euro ,00 ed eventualmente dal reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. Si ricorda che, anche nella prossima annualità e in quelle seguenti, rimane in vigore l articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 34/2002, il quale prevede l aliquota base dello 0,9 per cento per i portatori di handicap aventi un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a euro ,00 e per i soggetti aventi fiscalmente a carico un portatore di handicap e aventi un reddito imponibile non superiore a euro ,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore a euro ,00. Articolo 2 - IRAP Viene confermata, a decorrere dall anno 2004, l aliquota IRAP al 5,25 per cento per i contribuenti dei settori banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione fissata nel Sono soggetti a tale aliquota i contribuenti elencati negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997; rimangono esclusi dallo stesso tutti gli altri contribuenti, come ad esempio tutti i consorzi di garanzia collettiva fidi. Articolo 3 - Agevolazioni IRAP Sono prorogate anche per l anno 2004 le agevolazioni sull IRAP per le imprese giovanili, le imprese femminili e per tutte le cooperative sociali che verranno costituite nel 2004, ad esclusione di quelle derivanti da operazioni di trasformazione o di fusione sociale. Tale agevolazione consiste nella fissazione dell aliquota IRAP al 3,25 per cento per gli anni 2004 e 2005, con un abbattimento dell aliquota dell uno per cento rispetto a quella ordinaria. Il gettito previsto dalla manovra sull addizionale regionale all IRPEF, al netto delle agevolazioni disposte per i pensionati e per i disabili, è pari a circa 156,2 milioni di euro. Il gettito totale atteso dalla manovra è quindi di 202,2 milioni di euro, da destinare per 29,8 milioni di euro al recupero delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote dell addizionale regionale sul gas metano (articolo 38 legge regionale n. 2/2002), e per 172,4 milioni alla copertura delle esigenze del servizio sanitario regionale dell anno Articolo 4 - Clausola d urgenza. 3. Note agli articoli Note all articolo 1 - Il testo dell art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente: 50. Istituzione dell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche. 1. È istituita l addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche. L addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 2. L addizionale regionale è determinata applicando l aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta. 3. L aliquota di compartecipazione dell addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell anno precedente a quello cui l addizionale si riferisce, può maggiorare l aliquota suddetta fino all 1,4 per cento. 4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del L addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell anno cui si riferisce l addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all atto della ef-

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N fettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. 6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l amministrazione finanziaria. 7. All articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: d-bis) all addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche. 8. Per gli anni 1998 e 1999 l aliquota dell addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.. - Il testo dell art. 1 della legge regionale n. 34/2002 è il seguente: Art. 1- Determinazione dell aliquota della addizionale regionale all IRPEF. 1. Per l anno 2003 l aliquota dell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF: a) fino a euro15.000,00 1,2% b) oltre euro ,00 e fino a euro ,00 1,3% c) oltre euro ,00 e fino a euro ,00 1,4% d) oltre euro ,00 e fino a euro ,00 1,4% e) oltre euro ,00 1,4% 2. Per l anno 2003 l aliquota dell addizionale regionale all IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non superiore a euro , A decorrere dall anno 2003 l aliquota dell addizionale regionale all IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non superiore a euro ,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non superiore a euro ,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell addizionale regionale all IRPEF, non sia superiore a euro ,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazione degli scaglioni previsti dall articolo 11 del DPR n. 917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale.. Nota all articolo 2 - Il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente: 6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari. 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall articolo 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, o) degli altri oneri di gestione. 1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell apposita sezione dell elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all art. 5 e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; elasomma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai com-

5 22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N. 112 ponenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela. 3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali. 5. Per la Banca d Italia e per l Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1. 5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia. 7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. 1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative. 2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.. Note all articolo 3 - Il testo dell art. 2 della legge regionale n. 57/1999 è il seguente: Art. 2 - Destinatari degli interventi. 1. La Regione concede le agevolazioni di cui all articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti. 1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani: a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. 1 ter Per le finalità della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all articolo Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della Regione del Veneto. 3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.. - Il testo dell art. 2 della legge regionale n. 1/2000 è il seguente: Art. 2 - Destinatarie dei contributi. 1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata sulla G.U.C.E. L107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni; b) società i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne. 2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto. 3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare prodotti; b) qualificare l impresa con corsi di formazione per l imprenditoria, la direzione e il personale dipendente. 4. Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 non può comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell impresa

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N già esistente. 5. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono: a) sussistere al momento della costituzione dell impresa, se si tratta di nuova impresa; b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente; c) permanere nei primi 5 anni dalla concessione del contributo.. - Il testo dell art. 2 della legge regionale n. 24/1994 è il seguente: Art. 2 - Cooperative sociali. 1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall articolo 1 attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi; b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.. - Per il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 vedi nota all articolo 2. Note all articolo 4 - Per il testo dell art. 2 della legge regionale n. 24/1994 vedi nota all articolo 3. - Il testo dell art. 5 della legge regionale n. 24/1994 è il seguente: Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali. 1. E istituito, presso la Giunta regionale, l albo regionale delle cooperative sociali. 2. L albo si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione A nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all articolo 2, comma 1, lettera a); b) sezione B nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all articolo 2, comma 1, lettera b); c) sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n Ogni sezione è distinta per ambito di attività o per tipologia di servizio.. 4. Struttura di riferimento - Direzione bilancio - Direzione ragioneria e tributi.

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto Legislativo 10 aprile 1998, n. 137 DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, n. 446, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, LA REVISIONE

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/8

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/8 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/8 O G G E T T O Conferma per l'anno 2014 dell'aliquota dell'addizionale comunale

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio

Dettagli

C.C. n. 51 del 26/11/2014

C.C. n. 51 del 26/11/2014 C.C. n. 51 del 26/11/2014 Oggetto: Applicazione Addizionale Comunale all IRPEF - Anno 2015. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (così come modificato dalla legge n. 383/2001

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. N. 21230 / 2009 protocollo Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell art.

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

LA MANOVRA ESTIVA 2008

LA MANOVRA ESTIVA 2008 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi

Dettagli

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,

Dettagli

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005 DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 15 NOVEMBRE 2007 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) RIAPERTURA TERMINI IN MATERIA DI

Dettagli

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che: Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONE BASILICATA DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2015-2017. Potenza, Dicembre 2014 * * * * * * * * * * Articolo 1 Stato di Previsione dell

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17

Dettagli

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio 2004 SUPPLEMENTO

Dettagli

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività

Dettagli

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Parte I N. 4 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-1-2015 253 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Schema di decreto legislativo

Schema di decreto legislativo Schema di decreto legislativo Norme di attuazione dell art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) COMUNE di MEGLIADINO SAN VITALE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. del in vigore dal 1 gennaio 2014 1 REGOLAMENTO

Dettagli

Schema di Dlgs in materia di federalismo fiscale municipale. A cura dell Ufficio fisco e politiche di bilancio Spi - Cgil nazionale

Schema di Dlgs in materia di federalismo fiscale municipale. A cura dell Ufficio fisco e politiche di bilancio Spi - Cgil nazionale Schema di Dlgs in materia di federalismo fiscale municipale A cura dell Ufficio fisco e politiche di bilancio Spi - Cgil nazionale Art. 1 devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare In attuazione

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale Triennio 2009 2011 (B. U. Regione Basilicata N. 60 del 29 dicembre 2008) Articolo 1 Stato di Previsione dell Entrata 1.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ALLEGATO A COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA (Provincia di Siena) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/04/2014

Dettagli

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione allegato

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Allegato A) approvato con deliberazione di C.C. n. 72 del 25/09/2014-1 - S O M M A R I O COMUNE DI BELPASSO Articolo 1 - OGGETTO

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

IMU DAL 2012 AL 2014 Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. in L. 22.12.2011, n. 214

IMU DAL 2012 AL 2014 Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. in L. 22.12.2011, n. 214 SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI APPROFONDIMENTI CONFRONTO IMU E ICI ESEMPI DI CALCOLO IMU DAL 2012 AL 2014 Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. in L. 22.12.2011, n. 214 L istituzione dell IMU è anticipata,

Dettagli

COMUNE DI VALLEFOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.

COMUNE DI VALLEFOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. COMUNE DI VALLEFOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del

Dettagli

Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012

Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012 CIRCOLARE A.F. N. 20 del 10 Febbraio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Art. 1 (Bilancio di competenza Stato di previsione dell entrata e della spesa)

Art. 1 (Bilancio di competenza Stato di previsione dell entrata e della spesa) Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 Bilancio di previsione della Regione Calabria per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. (BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. 9 del 09.04.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 (BUR n. 87/2001)

Legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 (BUR n. 87/2001) MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1999, N. 57 "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018" IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga 770 N. 6 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 9-2-2016 Parte I Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 4 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018" IL CONSIGLIO REGIONALE ha

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine

Dettagli

IRAP determinazione imponibile

IRAP determinazione imponibile Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP L IRAP è stata introdotta nel 1997, dando seguito a moltissime polemiche, in quanto si presenta come un imposta del tutto atipica sia per quanto riguarda

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA Legge Regionale: Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2009 2011. * * * * * * * * * * * * Articolo 1 Stato

Dettagli

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34

Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34 CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34 Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2011 2013. * * * * * * * * * *

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione (allegato

Dettagli

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Sezione per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Sezione per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) COMUNE DI SOSPIROLO Provincia di Belluno ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 20.05.2014 Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione sezione per l applicazione del tributo

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI PARTE TERZA Comune di Laglio Provincia di Como Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI Art. 1.Oggetto del Regolamento Art. 2. Soggetto attivo Art. 3. Indicazione analitica dei servizi

Dettagli

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014 CIRCOLARE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 luglio 2014 OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale

Dettagli

Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"

Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 23-12-2009 REGIONE TOSCANA. Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 2012.

LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 23-12-2009 REGIONE TOSCANA. Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 2012. LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 23-12-2009 REGIONE TOSCANA Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 2012. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 55 del 31 dicembre

Dettagli

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (Provincia di Pisa) UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (Provincia di Pisa) UFFICIO TRIBUTI NOVITA IMU 2013 La normativa IMU stabilita per l anno 2012 dal DL 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è stata parzialmente modificata per l anno 2013: a) dall art.

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI )

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI ) COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI ) UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446,

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti FONDO PENSIONE FUTURA Iscritto al n. 166 all Albo COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2014 30/04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2014 30/04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 17 SEDUTA DEL OGGETTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2014 30/04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 16 del 21 marzo 2011 DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. milleproroghe ) convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 - Novità in materia di agevolazioni INDICE 1 Premessa...

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Legge 30 aprile 1999, n. 130.  Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente

Dettagli

C O M U N E D I V I D O R

C O M U N E D I V I D O R C O M U N E D I V I D O R Provincia di Treviso REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2014 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Le

Dettagli

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l imposta municipale propria; Visto l articolo 13 del decreto

Dettagli

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II Le banche cooperative Capo V Banche cooperative Articolo 28 (Norme applicabili) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative

Dettagli

Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE

Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE 1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 446/97 il presupposto dell'irap e' costituito

Dettagli

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera)

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.09.2014 INDICE ART. 1 - OGGETTO

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

L INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011

L INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011 SEMINARIO Regione Emilia-Romagna Armonizzazione della contabilità regionale Antonio Strusi L INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011 21/6/2013 1 L INDEBITAMENTO NEL DECRETO CORRETTIVO

Dettagli

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita

Dettagli

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 22 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli