Art E' corrente con sede in Milano Via Salomone n. 23 una cooperativa a responsabilità limitata denominata
|
|
- Gioacchino Frigerio
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Art E' corrente con sede in Milano Via Salomone n. 23 una cooperativa a responsabilità limitata denominata COOPERATIVA SOCIALE LA STRADA- società cooperativa a responsabilità limitata. La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine. Essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane Art La società senza finalità speculative ed aperta a tutti, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, emarginati e devianti in genere e precisamente le attività cui alla lettera a) dell'art. 1, 1^ comma legge 8 novembre 1991 n La cooperativa si propone pertanto gli scopi seguenti: a) stipula di convenzioni con Istituti, Enti Pubblici e privati, aventi per oggetto l'opera di assistenza cura e recupero di soggetti tossicodipendenti, emarginati, minori in difficoltà o devianti in genere. Detta opera verrà attuata prevalentemente con prestazioni dei soci in possesso di professionalità specifiche e si avvarrà anche delle attività lavorative svolte in via ordinaria dalla Cooperativa; b) gestione di Centri terapeutici e di assistenza, nonché di comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e ciò anche per conto di Enti e Istituti Pubblici e privati; e) gestione di centri di aggregazione giovanile nonché di attività varie, continuative o occasionali rivolte all'area minorile scolastica ed extrascolastica; c) assunzione ed esecuzione di attività di produzione e di servizi finalizzati all'intervento ergoterapico proposto ai soggetti verso i quali è rivolta la promozione; a titolo esemplificativo si indicano: a) lavori di assemblaggio di componenti di piccole dimensioni per conto di imprese, enti e organismi sia pubblici che privati, b) promozione e gestione di corsi di formazione e di riqualificazione intesi a dare ai soci o a non soci strumenti idonei di reinserimento sociale e di qualificazione professionale; c) promozione di un'educazione permanente dei soci e dei non soci attraverso iniziative di tipo culturale, sportivo, turistico, sociale; d) organizzazione e gestione (sia in proprio che per conto terzi) di spacci, magazzini, depositi, centri di raccolta e lavorazione nonché laboratori. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa può gestire case di accoglienza a favore di soggetti a qualsiasi titolo emarginati, in difficoltà o devianti, attuandone attraverso la propria attività lavorativa il recupero e l'integrazione sociale, e ciò anche per Enti e/o Istituti sia pubblici che privati. La società potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie rappresentanze e/o sezioni di attività la cui organizzazione sarà disciplinata dalle norme previste dal Regolamento di cui all'articolo 34 del presente statuto. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.- A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro essa potrà: 1 ) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale;
2 2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e.consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l ottenimento del credito ai soci agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, semprechè si tratti di operazioni dirette al raggiungimento degli scopi sociali; 4) alla scopo di stipulare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci stessi ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; 5) incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali- casa tempo libero- cultura etc.- allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone inoltre di concorrere alla diffusione e all'affermazione dei principi della libera cooperazione. A tal fine aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, accettandone la statuto, tramite i suoi organi periferici nella cui giurisdizione ha la sede sociale TITOLO II I SOCI Art. 3^ Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche pubbliche e private che non svolgano attività contrastanti con gli scopi delle cooperative ove non ostino divieti di legge. Per quanto riguarda le persone fisiche possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18^ anno di età, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare anche se in maniera diversificata e personalizzata direttamente ai lavori e alle finalità della società. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della impresa sociale ma comunque in numero mai superiore al limite stabilito dalla legge. In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in imprese identiche o affini a quelle esercitate dalla Cooperativa. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, viene istituita la qualifica di "SOCIO VOLONTARIO" che presta la propria attività gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci Art.4^ Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio, cittadinanza; b) l attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall articolo precedente; c) di conoscere ed accettare lo statuto e l eventuale regolamento interno della cooperativa e le deliberazioni degli organi sociali; d) l ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. Le persone giuridiche dovranno specificare, oltre a quanto precisato alle lettere c) e d), la denominazione, la sede e l oggetto sociale. Sull accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di precisare, per iscritto il motivo dell eventuale rifiuto.
3 Art.5^ Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, una somma a titolo di sovrapprezzo di queste da determinarsi dagli amministratori in base alle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato Art. 6^ La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione ~ ~-Art. 7^ Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 11 salvo la loro responsabilità a norma di legge. Gli eredi entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione delle quote anzidette, possono designare uno di loro ad assumere la qualifica di socio e succedere nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi. Il designato diventerà però Socio soltanto se il Consiglio di Amministrazione avrà accolto la designazione. Qualora gli eredi non designino uno di loro perché assuma la qualifica di socio, oppure non chiedano la restituzione delle quote versate dal defunto nel termine suddetto, decadono da ogni diritto sulle quote stesse che saranno devolute al fondo riserva Art.8^ ~ Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che: a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione ai sensi dell'articolo 3; b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se sussistono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. La decadenza deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione Art. 9^ Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che: a) non è più in grado di partecipare attivamente al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l ammissione; b) in qualunque modo danneggi materialmente la società; c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto; d) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; e) si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte. f) Nei casi indicati alle lettere c), d), e), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola; la esclusione potrà avere luogo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente Art. 10^ Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 4, 7, 8, 9, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all interessato il quale può ricorrere soltanto al Collegio dei Sindaci. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione: esso non ha effetto sospensivo Art.11^ Il socio receduto o dichiarato decaduto, e gli eredi del socio defunto, ha diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minor somma risultante dal bilancio dell esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
4 TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE Art.12^ Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Lire (cinquantamilalire) ciascuna; b) dal fondo di riserva ordinario invisibile ed indistribuibile; c) dal fondo costituito per l accantonamento del sovrapprezzo delle quote di cui all articolo 14; d) dal fondo di riserva statuaria invisibile ed indistribuibile; Art.13^ il fondo di riserva ordinario è costituito: a) dalla quota dell'utile d'esercizio di cui all'articolo 19; b) dalle quote non rimborsate ai sensi dell'articolo 7; c) da qualunque altro importo che pervenga alla società per atto di liberalità ~ ~---- Art.14^ Il sovrapprezzo delle quote è dovuto dai nuovi ammessi (articolo 5) ed anche dai soci che sottoscrivono nuove quote nel corso dell esistenza della società. Tale disposizione non si applica alle nuove quote emesse a seguito degli accreditamenti di cui all'articolo Art.15^ ~ Le quote sottoscritte ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate: a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione; b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione Art. 16^ Nessun socio può possedere tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge Art.17^ ~-- Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo Art.18^ Le quote non possono essere cedute senza previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO Art.19^ L esercizio sociale va dal 1^ gennaio (primo gennaio) al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri prudenziali. Gli utili netti di gestione risultanti del bilancio saranno così riparti ti: a) il 20% (venti per cento) obbligatoriamente a fondo di riserva ordinario indivisibile ed in distribuibile; b) a discrezione dell'assemblea, un dividendo ai soci nella misura massima del tasso d'interesse legale commisurato sul Capitale effettivamente versato e non superiore alla metà degli utili realizzati; c) il 3% (tre per cento) obbligatoriamente al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico alla quale aderisce la società; così come previsto dall'art. 11 della Legge n. 59. d) la rimanenza sarà destinata al fondo di riserva statutaria indivisibile.
5 Nessuna riserva o utile, salvo quanto stabilito alla lettera b) potrà essere distribuita o assegnata ai soci durante la vita della società, cosi come neppure all'atto dello scioglimento Art.20^ L'assemblea può deliberare la devoluzione della totalità degli utili netti di gestione al fondo di riserva ordinario. L assemblea può inoltre deliberare che i dividendi spettanti ai soci ai sensi del precedente articolo 19 siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote TITOLO V ~ ORGANI SOCIALI Art.21^ Sono organi sociali: a) l'assemblea dei soci; b) il collegio dei sindaci; ~ a) ASSEMBLEA Art. 22^ L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, ricorrendo le condizioni di cui all'art ultimo gomma del Codice Civile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina delle cariche sociali; c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; d) la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci Art.23^ Il Consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso contenete l'elenco delle materie da trattarsi affisso in bacheca almeno 15 giorni prima, oppure a mezzo di lettera ordinaria da inviarsi a tutti gli aventi diritto, anch'essa entro 15 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato Art.24^ L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Le deliberazioni sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione, sulla fusione e sul trasferimento della sede sociale, devono essere adottate con la presenza e la maggioranza stabilite dall'articolo 2532 del C.C. e per rinvio degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
6 In questi casi i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quaranta giorni dalla data della assemblea Art. 25^ Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a Maggioranza relativa ma potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci. Mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di tre Soci. Alle assemblee può presenziare senza diritto di voto un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane o dei suoi organi territoriali Art. 26^ L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal vice Presidente. L'assemblea peraltro su richiesta di almeno cinque soci presenti, può decidere diversamente. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente della Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il Segretario può anche essere un non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. b)consiglio DI AMMINISTRAZIONE Art. 27^ Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'assemblea. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensata dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente ed il segretario, oltre ad un numero di Consiglieri che formeranno il Comitato Esecutivo di cui all'articolo Art. 28^ Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti prevale il voto del Presidente Art.29^ Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Pertanto, tra l altro, spetta al Consiglio di Amministrazione: a) curare l esecuzione delle deliberazioni della assemblea; b) redigere i bilanci; c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell assemblea; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
7 e) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall articolo 31. f) Assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni; g) dare l'adesione della società ad organismi federali e consortili; h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci; i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costituito siano riservati alla assemblea Art. 30^ Se nel corso dell'esercizio sociale, vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori cosi nominati restano in carica fine alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori cosi nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti Art. 31^ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale: rappresenta a tutti gli effetti la Società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive o passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado, di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte a un membro del Consiglio nonché con speciale procura ad impiegati della società. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente Art. 32^ Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo del Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, nominati come previsto dall'articolo 27. Il Presidente ed il Vice Presidente dei consiglio di Amministrazione, fanno parte di diritto del Consiglio direttivo con le cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione Art. 33^ Il Consiglio di Amministrazione su conforme parere dell'assemblea, potrà disporre la costituzione di una sezione giovanile formata tra i giovani in età compresa tra i quindici (15) ed i venticinque (25) anni, con lo scopo di promuovere fra gli stessi, la conoscenza della cooperazione, di sviluppare il loro senso di appartenenza alla comunità, di favorire il loro accesso alle pubbliche responsabilità. Nell'ambito della sezione potranno essere organizzate attività di carattere ricreativo, sportivo, turistico, culturale, educativo e formativo Art.34^ L attività e l organizzazione della sezione saranno disciplinate da apposito regolamento. Un rappresentante della sezione, partecipa, se socio, alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. C)COLLEGIO SINDACALE Art. 35^ Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
8 Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro mandato Art. 36^ Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilane sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei Libri e delle scritture contabili. I Sindaci devono anche: a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; b)accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno cauzione e custodia: verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito; Convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori. Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge TITOLO VI -----~-----~ DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 37^ Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi in assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti: 1) i poteri del Comitato Esecutivo se nominato; 2) i poteri del Direttore, se nominato, 3) l'ordinamento, le funzioni ed i poteri sia delle filiali territoriali che delle sezioni di attività in cui si può articolare la cooperativa; 4) l'ordinamento, le funzioni ed i Poteri degli eventuali Comitati tecnici se verranno costituiti; 5) le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società Art. 38^ In qualunque caso di scioglimento della società, l assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 24, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere interamente destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art 11 comma 1 della Legge 59 del 31 gennaio Art. 39^ Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata. Visto per allegato "A" al numero 79344/7438 di repertorio.
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliStatuto. La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto.
Statuto Art.1 La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto. Art 2 La Società ha sede legale in Livorno, presso il complesso sportivo "La Bastia", in
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliCentrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220
DettagliPremessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata
STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE
DettagliATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE
STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliCOSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede E costituito un Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese
DettagliSTATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliGruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO
Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito
DettagliSTATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.
STATUTO Art. 1 Nome dell associazione e sede 1. L associazione è denominata Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona. 2. Successivamente all iscrizione nel registro delle persone giuridiche acquisterà
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS Verbale assemblea straordinaria del 27 marzo 2009 atto Dottor Alessio Michele Chiambretti Notaio n. 196753/43041 di repertorio Registrato a Saronno il 6 aprile 2009
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliStatuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)
Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell
DettagliSOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG
SOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG STATUTO ART. 1 E costituita a norma della legge 15 aprile 1886 n. 3818 una società di mutuo soccorso, denominata Società Mutua per l Autogestione - MAG. La società
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliREGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07) INDICE ARTICOLO 1 - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FINALITA ARTICOLO
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE
PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 9.317.000 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 1 Denominazione. E costituita un associazione di volontariato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Governativa (ONG) e le caratteristiche di Organizzazione Non
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliREGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA
REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo CentroMarca Banca [qui di seguito per brevità la Banca ] ha deliberato il seguente
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliCONSULTA DELLA CULTURA
T/360/U14 STATUTO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL EMILIA ************** Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14 giugno 2000. Approvato dal Comitato Regionale
DettagliDavide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all Ordine del Giorno dell Assemblea degli azionisti
Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all Ordine del Giorno dell Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2013, ai sensi dell articolo 125-ter del
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita un Associazione denominata: ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI, con sede in Viareggio, Piazza
DettagliSTATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.
STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
Città di Racconigi ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI RACCONIGI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 25.10.2011 1 Art. 1 - Istituzione È
DettagliSTATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis
COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 06.03.2008) (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR. 8 DEL 10.03.2009). I N D I C E CAPO I NORME
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliAtto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.
AttoCostitutivo AttocostitutivodellaAssociazioneCulturale SocietàdiDanzaBolognese. L anno2008ilgiorno3delmesedimarzoinviaferrucciobeninin.10inbologna sisonoriunitiiseguenticittadini: omissis Art. 1 Essi
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE. Titolo I. Costituzione e scopi. E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione culturale denominata. Art. 2 L'Associazione, senza
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliStatuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione
Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI Titolo 1 - Costituzione Denominazione - Sede Art. 1 - È costituita con sede in Molfetta, via Francesco
Dettagli1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PORSCHE TRIESTE Art. 1 - Denominazione e sede 1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile,
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 - E' costituita un'associazione culturale denominata OPTION PLAYER. L Associazione ha sede in Massa, Via Beatrice
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI
ALL. A) PROVINCIA DELL OGLIASTRA ASSESSORATO Lavoro Politiche Giovanili e Femminili e Formazione Professionale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA
STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliSTATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ABRUZZESI A FIRENZE STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010 Articolo 1 Costituzione E costituita, con sede in Firenze, l Associazione culturale denominata GLI ABRUZZESI A FIRENZE
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliSTATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,
STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato
DettagliCorso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative
Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II Le banche cooperative Capo V Banche cooperative Articolo 28 (Norme applicabili) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative
DettagliQuale tipo di società scegliere per il proprio business
Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)
DettagliStatuto Associazione Ludica Fuori Gioco
Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2
DettagliSOCIETA PER AZIONI VILLA D ESTE. SEDE SOCIALE IN CERNOBBIO - COMO Via Regina, 40 STATUTO
SOCIETA PER AZIONI VILLA D ESTE SEDE SOCIALE IN CERNOBBIO - COMO Via Regina, 40 STATUTO (Testo approvato dall Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2004) STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO
DettagliSTATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino
Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia
DettagliS T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.
S T A T U T I I. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Generalità Con il nome dell Associazione Svizzera delle Imprese di Rimozione Amianto e Bonifiche (abbreviato ASIRAB) viene costituita un associazione
DettagliSTATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.
STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, una Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S. o in forma abbreviata
DettagliINSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale
Statuto INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale 1 E costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL Art. 1 Denominazione e Sede L Associazione è denominata Associazione CGTV Channel. Le sede associativa viene stabilita in Via Monte Bianco 12, a Cesano Boscone (MI).
Dettagli