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1 Art E' corrente con sede in Milano Via Salomone n. 23 una cooperativa a responsabilità limitata denominata COOPERATIVA SOCIALE LA STRADA- società cooperativa a responsabilità limitata. La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine. Essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane Art La società senza finalità speculative ed aperta a tutti, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, emarginati e devianti in genere e precisamente le attività cui alla lettera a) dell'art. 1, 1^ comma legge 8 novembre 1991 n La cooperativa si propone pertanto gli scopi seguenti: a) stipula di convenzioni con Istituti, Enti Pubblici e privati, aventi per oggetto l'opera di assistenza cura e recupero di soggetti tossicodipendenti, emarginati, minori in difficoltà o devianti in genere. Detta opera verrà attuata prevalentemente con prestazioni dei soci in possesso di professionalità specifiche e si avvarrà anche delle attività lavorative svolte in via ordinaria dalla Cooperativa; b) gestione di Centri terapeutici e di assistenza, nonché di comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e ciò anche per conto di Enti e Istituti Pubblici e privati; e) gestione di centri di aggregazione giovanile nonché di attività varie, continuative o occasionali rivolte all'area minorile scolastica ed extrascolastica; c) assunzione ed esecuzione di attività di produzione e di servizi finalizzati all'intervento ergoterapico proposto ai soggetti verso i quali è rivolta la promozione; a titolo esemplificativo si indicano: a) lavori di assemblaggio di componenti di piccole dimensioni per conto di imprese, enti e organismi sia pubblici che privati, b) promozione e gestione di corsi di formazione e di riqualificazione intesi a dare ai soci o a non soci strumenti idonei di reinserimento sociale e di qualificazione professionale; c) promozione di un'educazione permanente dei soci e dei non soci attraverso iniziative di tipo culturale, sportivo, turistico, sociale; d) organizzazione e gestione (sia in proprio che per conto terzi) di spacci, magazzini, depositi, centri di raccolta e lavorazione nonché laboratori. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa può gestire case di accoglienza a favore di soggetti a qualsiasi titolo emarginati, in difficoltà o devianti, attuandone attraverso la propria attività lavorativa il recupero e l'integrazione sociale, e ciò anche per Enti e/o Istituti sia pubblici che privati. La società potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie rappresentanze e/o sezioni di attività la cui organizzazione sarà disciplinata dalle norme previste dal Regolamento di cui all'articolo 34 del presente statuto. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.- A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro essa potrà: 1 ) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale;

2 2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e.consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l ottenimento del credito ai soci agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, semprechè si tratti di operazioni dirette al raggiungimento degli scopi sociali; 4) alla scopo di stipulare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci stessi ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; 5) incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali- casa tempo libero- cultura etc.- allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone inoltre di concorrere alla diffusione e all'affermazione dei principi della libera cooperazione. A tal fine aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, accettandone la statuto, tramite i suoi organi periferici nella cui giurisdizione ha la sede sociale TITOLO II I SOCI Art. 3^ Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche pubbliche e private che non svolgano attività contrastanti con gli scopi delle cooperative ove non ostino divieti di legge. Per quanto riguarda le persone fisiche possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18^ anno di età, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare anche se in maniera diversificata e personalizzata direttamente ai lavori e alle finalità della società. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della impresa sociale ma comunque in numero mai superiore al limite stabilito dalla legge. In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in imprese identiche o affini a quelle esercitate dalla Cooperativa. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, viene istituita la qualifica di "SOCIO VOLONTARIO" che presta la propria attività gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci Art.4^ Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio, cittadinanza; b) l attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall articolo precedente; c) di conoscere ed accettare lo statuto e l eventuale regolamento interno della cooperativa e le deliberazioni degli organi sociali; d) l ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. Le persone giuridiche dovranno specificare, oltre a quanto precisato alle lettere c) e d), la denominazione, la sede e l oggetto sociale. Sull accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di precisare, per iscritto il motivo dell eventuale rifiuto.

3 Art.5^ Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, una somma a titolo di sovrapprezzo di queste da determinarsi dagli amministratori in base alle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato Art. 6^ La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione ~ ~-Art. 7^ Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 11 salvo la loro responsabilità a norma di legge. Gli eredi entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione delle quote anzidette, possono designare uno di loro ad assumere la qualifica di socio e succedere nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi. Il designato diventerà però Socio soltanto se il Consiglio di Amministrazione avrà accolto la designazione. Qualora gli eredi non designino uno di loro perché assuma la qualifica di socio, oppure non chiedano la restituzione delle quote versate dal defunto nel termine suddetto, decadono da ogni diritto sulle quote stesse che saranno devolute al fondo riserva Art.8^ ~ Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che: a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione ai sensi dell'articolo 3; b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se sussistono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. La decadenza deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione Art. 9^ Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che: a) non è più in grado di partecipare attivamente al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l ammissione; b) in qualunque modo danneggi materialmente la società; c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto; d) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; e) si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte. f) Nei casi indicati alle lettere c), d), e), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola; la esclusione potrà avere luogo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente Art. 10^ Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 4, 7, 8, 9, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all interessato il quale può ricorrere soltanto al Collegio dei Sindaci. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione: esso non ha effetto sospensivo Art.11^ Il socio receduto o dichiarato decaduto, e gli eredi del socio defunto, ha diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minor somma risultante dal bilancio dell esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

4 TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE Art.12^ Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Lire (cinquantamilalire) ciascuna; b) dal fondo di riserva ordinario invisibile ed indistribuibile; c) dal fondo costituito per l accantonamento del sovrapprezzo delle quote di cui all articolo 14; d) dal fondo di riserva statuaria invisibile ed indistribuibile; Art.13^ il fondo di riserva ordinario è costituito: a) dalla quota dell'utile d'esercizio di cui all'articolo 19; b) dalle quote non rimborsate ai sensi dell'articolo 7; c) da qualunque altro importo che pervenga alla società per atto di liberalità ~ ~---- Art.14^ Il sovrapprezzo delle quote è dovuto dai nuovi ammessi (articolo 5) ed anche dai soci che sottoscrivono nuove quote nel corso dell esistenza della società. Tale disposizione non si applica alle nuove quote emesse a seguito degli accreditamenti di cui all'articolo Art.15^ ~ Le quote sottoscritte ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate: a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione; b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione Art. 16^ Nessun socio può possedere tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge Art.17^ ~-- Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo Art.18^ Le quote non possono essere cedute senza previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO Art.19^ L esercizio sociale va dal 1^ gennaio (primo gennaio) al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri prudenziali. Gli utili netti di gestione risultanti del bilancio saranno così riparti ti: a) il 20% (venti per cento) obbligatoriamente a fondo di riserva ordinario indivisibile ed in distribuibile; b) a discrezione dell'assemblea, un dividendo ai soci nella misura massima del tasso d'interesse legale commisurato sul Capitale effettivamente versato e non superiore alla metà degli utili realizzati; c) il 3% (tre per cento) obbligatoriamente al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico alla quale aderisce la società; così come previsto dall'art. 11 della Legge n. 59. d) la rimanenza sarà destinata al fondo di riserva statutaria indivisibile.

5 Nessuna riserva o utile, salvo quanto stabilito alla lettera b) potrà essere distribuita o assegnata ai soci durante la vita della società, cosi come neppure all'atto dello scioglimento Art.20^ L'assemblea può deliberare la devoluzione della totalità degli utili netti di gestione al fondo di riserva ordinario. L assemblea può inoltre deliberare che i dividendi spettanti ai soci ai sensi del precedente articolo 19 siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote TITOLO V ~ ORGANI SOCIALI Art.21^ Sono organi sociali: a) l'assemblea dei soci; b) il collegio dei sindaci; ~ a) ASSEMBLEA Art. 22^ L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, ricorrendo le condizioni di cui all'art ultimo gomma del Codice Civile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina delle cariche sociali; c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; d) la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci Art.23^ Il Consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso contenete l'elenco delle materie da trattarsi affisso in bacheca almeno 15 giorni prima, oppure a mezzo di lettera ordinaria da inviarsi a tutti gli aventi diritto, anch'essa entro 15 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato Art.24^ L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Le deliberazioni sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione, sulla fusione e sul trasferimento della sede sociale, devono essere adottate con la presenza e la maggioranza stabilite dall'articolo 2532 del C.C. e per rinvio degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

6 In questi casi i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quaranta giorni dalla data della assemblea Art. 25^ Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a Maggioranza relativa ma potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci. Mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di tre Soci. Alle assemblee può presenziare senza diritto di voto un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane o dei suoi organi territoriali Art. 26^ L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal vice Presidente. L'assemblea peraltro su richiesta di almeno cinque soci presenti, può decidere diversamente. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente della Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il Segretario può anche essere un non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. b)consiglio DI AMMINISTRAZIONE Art. 27^ Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'assemblea. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensata dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente ed il segretario, oltre ad un numero di Consiglieri che formeranno il Comitato Esecutivo di cui all'articolo Art. 28^ Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti prevale il voto del Presidente Art.29^ Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Pertanto, tra l altro, spetta al Consiglio di Amministrazione: a) curare l esecuzione delle deliberazioni della assemblea; b) redigere i bilanci; c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell assemblea; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

7 e) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall articolo 31. f) Assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni; g) dare l'adesione della società ad organismi federali e consortili; h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci; i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costituito siano riservati alla assemblea Art. 30^ Se nel corso dell'esercizio sociale, vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori cosi nominati restano in carica fine alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori cosi nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti Art. 31^ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale: rappresenta a tutti gli effetti la Società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive o passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado, di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte a un membro del Consiglio nonché con speciale procura ad impiegati della società. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente Art. 32^ Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo del Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, nominati come previsto dall'articolo 27. Il Presidente ed il Vice Presidente dei consiglio di Amministrazione, fanno parte di diritto del Consiglio direttivo con le cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione Art. 33^ Il Consiglio di Amministrazione su conforme parere dell'assemblea, potrà disporre la costituzione di una sezione giovanile formata tra i giovani in età compresa tra i quindici (15) ed i venticinque (25) anni, con lo scopo di promuovere fra gli stessi, la conoscenza della cooperazione, di sviluppare il loro senso di appartenenza alla comunità, di favorire il loro accesso alle pubbliche responsabilità. Nell'ambito della sezione potranno essere organizzate attività di carattere ricreativo, sportivo, turistico, culturale, educativo e formativo Art.34^ L attività e l organizzazione della sezione saranno disciplinate da apposito regolamento. Un rappresentante della sezione, partecipa, se socio, alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. C)COLLEGIO SINDACALE Art. 35^ Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

8 Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro mandato Art. 36^ Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilane sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei Libri e delle scritture contabili. I Sindaci devono anche: a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; b)accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno cauzione e custodia: verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito; Convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori. Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge TITOLO VI -----~-----~ DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 37^ Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi in assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti: 1) i poteri del Comitato Esecutivo se nominato; 2) i poteri del Direttore, se nominato, 3) l'ordinamento, le funzioni ed i poteri sia delle filiali territoriali che delle sezioni di attività in cui si può articolare la cooperativa; 4) l'ordinamento, le funzioni ed i Poteri degli eventuali Comitati tecnici se verranno costituiti; 5) le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società Art. 38^ In qualunque caso di scioglimento della società, l assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 24, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere interamente destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art 11 comma 1 della Legge 59 del 31 gennaio Art. 39^ Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata. Visto per allegato "A" al numero 79344/7438 di repertorio.

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