Guida al nuovo decreto sull installazione degli impianti DM 37/08

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1 Pubblicato il 28/04/2008 Aggiornato al: 12/08/2008 Guida al nuovo decreto sull installazione degli impianti DM 37/08 di Gianfranco Ceresini 1 Generalità Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus lex. Il conclave parlamentare si è finalmente concluso ed una simbolica fumata bianca si è levata dai palazzi legislativi. Il lungo travaglio che ha portato alla nascita della nuova 46/90 è finalmente terminato. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 del DM 22 gennaio 2008 n. 37 inizia una nuova pagina della storia installativa italiana. Non si può dire che inizi una nuova era, poiché il nuovo decreto 37/08 assomiglia molto alla vecchia 46/90: diciamo che ci sono stati alcuni aggiustamenti che cercheranno di appianare alcune rughe che la vecchia legge cominciava a presentare (una curiosità: pubblicazione in G.U. il 12 marzo 2008 per il nuovo decreto, pubblicazione in G.U. il 12 marzo 1990 per la vecchia legge, insomma un lifting come regalo per la maggiore età). Il nuovo DM 37/08 che sostituisce la legge 46/90 è entrato in vigore il 27 marzo 2008 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Nella stessa data sono stati abrogati (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 28/12/06 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26/02/07 n. 17): gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01 (capo V); il DPR 447/91; la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni). In base alla tempistica indicata quindi, la dichiarazione di conformità doveva essere rilasciata sul vecchio modulo previsto dal DM 20/2/92 fino al 26 marzo 2008, mentre dal giorno successivo la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I e II del DM 37/08, rispettivamente per le imprese installatrici e gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici. Ricordiamo che l'abrogazione del capo V del DPR 380/01 comporta anche l'abrogazione del costituendo Albo dei responsabili tecnici previsto dall'art. 109 comma 2 del Testo Unico sull'edilizia e l'abrogazione dell'art. 108 comma 3 dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90. Va in soffitta quindi anche il DM 24/11/04 che aveva effettivamente costituito questo fantomatico albo nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti all articolo 109 del DPR 380/01 (un altro pasticcio in meno). 1

2 In seno al Decreto restano tuttavia ancora delle criticità da superare tra cui, in particolare, le mancate indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina per le quali si rende necessario un intervento ministeriale che meglio precisi alcuni aspetti dello stesso Decreto fornendo agli operatori maggiore certezza della norma. Se il riordino della normativa tecnica impiantistica all interno degli edifici ha trovato casa con il nuovo DM 37/08, non altrettanto può dirsi per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti.. per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza. In sostanza manca ancora il decreto che dovrebbe fare ordine sulle verifiche periodiche da effettuare sugli impianti al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini. Nel frattempo, non essendo stato abolito l articolo 14 della legge 46/90 sulle verifiche, rimane in vigore ciò che è stabilito dal DPR 392/94 all articolo 4 Le verifiche previste dell articolo 14, comma 1, della legge (46/90) dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abilità o agibilità rilasciati annualmente. 2

3 Articolo 1 Ambito di applicazione del decreto Testo 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Commento e novità Viene esteso l ambito di applicazione a tutte le tipologie di edificio, indipendentemente dalla destinazione d uso. La vecchia 46/90 invece, a parte gli impianti elettrici (lettera a), si applicava, per tutti gli altri tipi di impianti, solo se l edificio era ad uso civile. Questo significa che ad esempio un impianto di allarme (lettera b) o un impianto di rivelazione incendi (lettera g) realizzati in un ufficio, in un centro commerciale, in una industria, etc. (ossia uso anche terziario e industriale, oltre che civile) necessitano ora di una impresa abilitata e della relativa dichiarazione di conformità. L ultima frase, usando il condizionale riguardo alla connessione dell impianto ad una rete di distribuzione, include implicitamente nel decreto anche gli impianti non connessi a reti di distribuzione. Nella stessa frase viene anche precisato il punto di inizio applicazione del decreto: è il punto di consegna della fornitura, era di fatto così anche prima con la 46/90, anche se non era espressamente scritto. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono stati spostati dalla lettera b) in cui erano nella 46/90, alla lettera a). La domanda che sorge spontanea è la seguente: le imprese che avevano l abilitazione per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a), acquisiscono automaticamente l abilitazione anche per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e per i cancelli? Oppure le imprese abilitate ex-lettera b) perdono gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche? O ancora, con una logica inversa, le imprese exlettera b) acquisiscono anche l abilitazione alla realizzazione degli impianti elettrici? Attendiamo chiarimenti ministeriali. 3

4 E stata aggiunta una nuova tipologia di impianti che nella vecchia 46/90 non era citata: gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere. Si tratta in realtà di macchine, ma per la loro particolare pericolosità sono state inserite nel decreto sugli impianti. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; Nella lettera b) non ci sono più gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, che sono stati spostati alla lettera a). c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. Ci si riferisce, per quanto riguarda l ambito elettrico del decreto, ai cancelli motorizzati (lettera a) ed agli ascensori (lettera f). Per questi due particolari impianti esistono infatti delle direttive europee che riguardano la sicurezza delle installazioni. In ragione del fatto che il diritto comunitario è prevalente rispetto a quello nazionale, il decreto 37/08 non si applica a tutti quegli aspetti impiantistici regolati dalle direttive e relative norme armonizzate europee. In concreto ciò significa che: per l installazione dell impianto di ascensore si applica il DPR 162/99 (recepimento della direttiva ascensori 96/16/CE) e relative norme armonizzate, mentre si applica il DM 37/08 4

5 per l installazione delle linee di alimentazione (montante) dal quadro condominiale al quadro situato nel locale del macchinario e dei circuiti di illuminazione e prese a spina situati nel locale macchinario stesso, nel vano corsa, nel locale pulegge e nella fossa; per l installazione dell impianto di un cancello motorizzato si applicano il DPR 459/96 (recepimento della direttiva macchine) e il DPR 246/93 (recepimento della direttiva prodotti da costruzione), mentre si applica il DM 37/08 per l installazione delle linee di alimentazione (montante) dal quadro dell abitazione al quadro di comando del cancello. La situazione quindi rimane in sostanza uguale a quella pre-decreto: dichiarazione CE ai sensi delle direttive applicabili per il cancello e dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 per la linea di alimentazione del cancello. Poiché però i cancelli sono inseriti come impianti, occorre che a livello burocratico le imprese installatrici di cancelli siano abilitate per gli impianti di cui all art. 1, comma 2, lettera a). Questo eliminerà la possibilità per i comuni cittadini di acquistare e montare un kit fai da te per l automazione del cancello. 5

6 Articolo 2 Descrizione e definizione dei diversi tipi di impianto Testo Commento e novità 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente; b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; Con ciò si escludono dal decreto gli impianti del distributore posti a monte del contatore Ad esempio nel caso di un utente con un impianto fotovoltaico collegato alla rete, la potenza impegnata da considerare per i limiti progettuali è la maggiore fra quella del contratto con l impresa di distribuzione e quella del proprio impianto fotovoltaico. c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnicoprofessionali previsti dall'articolo 4; d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono Il tipico esempio di manutenzione ordinaria è la sostituzione di un componente di impianto (presa a spina, lampada, interruttore, etc.) con un altro avente le medesime caratteristiche. Se il componente sostituito ha caratteristiche diverse si rientra nella manutenzione straordinaria. Fra gli impianti di cui alla lettera a) (art. 1 comma 2), vengono inseriti per la prima volta anche gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kw. Il termine auto davanti a produzione significa che ci si riferisce a quegli impianti (es. fotovoltaici, gruppi elettrogeni, cogenerazione, etc.) nei quali almeno una parte dell energia prodotta viene utilizzata ad uso e consumo dell autoproduttore. Se tutta l energia prodotta viene immessa sulla rete di distribuzione, si parla di produzione vera e propria e siamo di conseguenza fuori dall ambito 6

7 collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; di applicazione del DM 37/08. E stata persa l occasione di inserire nel nuovo decreto anche gli impianti completamente esterni agli edifici. Rimane la vecchia disposizione del collegamento con l impianto interno. f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; Viene specificato che gli impianti elettronici (di cui fanno parte anche gli impianti wireless) terminano a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua. Per quanto riguarda l impianto telefonico interno collegato (via cavo, via onde radio, fibra ottica o altro) alla rete telefonica in servizio pubblico, ricordiamo che: Se l'impianto, realizzato in un edificio qualunque sia la sua destinazione d uso, è collegato alla rete pubblica con non più di due linee urbane (una linea ISDN equivale a due linee) non occorre una particolare abilitazione per l'installazione dell'impianto. Se l'impianto, realizzato in un edificio qualunque sia la sua destinazione d uso, è collegato alla rete pubblica con più di due linee urbane occorre l abilitazione ai sensi del DM 314/92. g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio; i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;. l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 7

8 Articolo 3 Imprese abilitate alla realizzazione degli impianti Testo 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Commento e novità Viene introdotto un atto formale con il quale l imprenditore investe il responsabile tecnico della sua funzione. Nel caso delle imprese artigiane, il responsabile tecnico deve essere l artigiano stesso (art. 2 legge 443/85). Viene limitata ad una sola il numero di imprese per la quale un professionista può svolgere le funzioni di responsabile tecnico. Prima del DM 37/08, secondo la Circolare MICA 3439/C del 27/03/98 (di interpretazione della 46/90), uno stesso professionista poteva essere responsabile tecnico al massimo di due imprese. Un altra limitazione è data dal fatto che la funzione di responsabile tecnico non è compatibile con altre attività di tipo continuativo (anche se non è certo chiaro cosa si possa intendere per attività continuativa). 3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare. Si tratta della famosa DIA (dichiarazione di inizio attività) in base alla quale ogni atto di autorizzazione, compresa la domanda per l iscrizione in albi richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti di legge, è sostituita da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L amministrazione competente si prende trenta giorni di tempo dall invio della DIA per valutare la correttezza dei requisiti presentati. Trascorsi i trenta giorni senza comunicazioni contrarie da parte dell amministrazione, l impresa può iniziare 8

9 l esercizio dell attività. (Fino ad oggi le imprese potevano presentare la DIA e iniziare contestualmente l attività prima ancora di aver conseguito formalmente il riconoscimento dei requisiti, con il rischio di avviare una catena di responsabilità difficile da sbrogliare). 4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. 5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4. E confermata la procedura semplificata che consente di presentare contestualmente DIA e domanda di iscrizione all albo delle imprese artigiane o registro delle imprese. Come risulta evidente dal modulo di dichiarazione di conformità (allegato II), all ufficio tecnico interno di una impresa non installatrice non è richiesta alcuna iscrizione al registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane, fermo restando i requisiti richiesti al responsabile tecnico. 6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 9

10 Articolo 4 Requisiti tecnico-professionali richiesti ai responsabili tecnici delle imprese installatrici Testo Commento e novità 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di La dizione diploma di laurea farebbe presupporre che sia sufficiente anche la laurea breve, ma un parere ufficiale del Ministero del 23 aprile 2008, limita il requisito alla laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve). Per chi è in possesso del diploma (5^ anno di ITIS o IPSIA) o la qualifica (3^ anno IPSIA) è stato aumentato il periodo di inserimento alle dirette dipendenze di una impresa del settore da 1 a 2 anni continuativi. Ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, viene riconosciuta la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, anche se presentano la relativa domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento. Per chi è in possesso dell attestato di un centro di formazione professionale (2^ anno) è stato aumentato il periodo di inserimento alle dirette dipendenze di una impresa del settore da 2 a 4 anni continuativi (o consecutivi che dir si voglia). Per i soggetti che hanno già maturato i requisiti, vedi sopra. In assenza di titoli di studio, il periodo di prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di una impresa abilitata è rimasto di 3 anni, ma è stato tolto il periodo svolto come operaio qualificato (oltre ovviamente al periodo di apprendistato che è compreso in genere tra i due e i sei anni). 10

11 manutenzione degli impianti di cui all'articolo I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. Viene introdotto il termine di collaborazione tecnica continuativa. Cosa sia e cosa si possa intendere con un tale generico termine è difficile da dirsi. In ogni caso questo tipo di collaborazione può sostituire il periodo di inserimento o la prestazione lavorativa per i titolari, i soci e i collaboratori familiari delle imprese. Se tali soggetti hanno collaborato tecnicamente e continuativamente in un altra impresa del settore, il periodo minimo per ottenere i requisiti tecnicoprofessionali diventa di 6 anni. 11

12 Articolo 5 Quali impianti necessitano del progetto Testo 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Commento e novità Viene introdotta una terminologia nuova, ma di fatto non cambia nulla rispetto a prima. Ora, sia il progetto vero e proprio redatto da un professionista per gli impianti sopra i limiti dimensionali previsti, che il semplice schema redatto dall installatore per gli impianti sotto i limiti dimensionali previsti, sono chiamati progetto (tanto per fare un po di confusione). Ci sarà quindi un progetto vero per impianti complessi ed un progetto finto per impianti semplici. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; La novità sta nel fatto che il progetto viene richiesto per le singole case o singoli appartamenti quando la potenza contrattuale supera i 6 kw, indipendentemente dalla superficie dell appartamento. Sulla dichiarazione di conformità si fa riferimento ad una potenza massima impegnabile che di fatto dovrebbe coincidere con quella contrattuale poiché al momento della stesura della dichiarazione la potenza contrattuale con l impresa fornitrice deve già essere definita, anche se magari il cliente non ha ancora stipulato il contratto. In ogni caso sulla dichiarazione si indicherà il massimo di potenza richiedibile in base alle caratteristiche dell impianto realizzato. b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva 12

13 maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; Anche qui la novità sta nel fatto che il progetto viene richiesto per il settore industriale, terziario, artigianale, etc. quando la potenza contrattuale supera i 6 kw, indipendentemente dalla superficie del locale. Sulla dichiarazione di conformità si fa riferimento ad una potenza massima impegnabile che di fatto dovrebbe coincidere con quella contrattuale poiché al momento della stesura della dichiarazione la potenza contrattuale con l impresa fornitrice deve già essere definita, anche se magari il cliente non ha ancora stipulato il contratto. In ogni caso sulla dichiarazione si indicherà il massimo di potenza richiedibile in base alle caratteristiche dell impianto realizzato. Per gli impianti soggetti a normativa specifica è stato tolto il limite di potenza contrattuale di 1,5 kw (che era peraltro di fatto ininfluente). Viene esteso anche l ambito di progettazione degli impianti di protezione da scariche atmosferiche. Nel vecchio DPR 447/91 la progettazione, sempre per gli edifici di volume superiore a 200 mc, era prevista solo se l edificio era dotato di impianti elettrici soggetti a normativa specifica o se era alto più di 5 metri: ora queste sottocondizioni non esistono più, è sufficiente un volume superiore a 200 m 3. e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, 13

14 o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11. Viene posto l accento sull importanza dei materiali nella progettazione dei locali a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione. Se nel comune non dovesse ancora esistere lo sportello unico per l edilizia, è probabile la sua sostituzione con l ufficio tecnico. 14

15 Articolo 6 Realizzazione e installazione degli impianti Testo 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. 2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni. Commento e novità La novità consiste nell estensione della presunzione di regola d arte, realizzando impianti che rispondono alle normative di altri Paesi dell Unione Europea L articolo 1 del DPCM 31/03/89 è il seguente: Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel: a) RD 9 gennaio 1927, n. 147; b) RD 12 maggio 1927, n. 824; c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265; d) DPR 27 aprile 1955, n. 547; e) DPR 19 marzo 1956, n. 303; f) Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi; g) DPR 29 luglio 1982, n. 577; h) Legge 7 dicembre 1984, n. 818; i) Dlgs 15 agosto 1991, n. 277 (1); l) Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 (1). 15 (1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, DM 1

16 3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 ma. febbraio 1996 Qui viene tagliata definitivamente l incongruenza fra la legge 46/90 e il DPR 447/91 riguardo l adeguamento dei vecchi impianti (realizzati prima dell entrata in vigore della 46/90). In questo comma 3 viene ripreso pari pari l ultimo capoverso del comma 8 dell art. 5 del DPR 447/91 in cui erano indicati i requisiti minimi di adeguamento che sono i seguenti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto protezione contro i contatti diretti protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 ma In sostanza nulla di nuovo. 16

17 Articolo 7 Dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza Testo 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. Commento e novità Viene previsto espressamente che la dichiarazione di conformità può essere rilasciata solo dopo aver effettuate le verifiche previste dalle normative. Dove è previsto un progetto redatto da un professionista (progetto complesso), unitamente alla dichiarazione vanno allegati il progetto e la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati. Dove è non previsto un progetto redatto da un professionista (progetto semplice), unitamente alla dichiarazione vanno allegati lo schema dell impianto da realizzare (ed eventuali varianti in corso d opera) e la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati. Questo caso non era specificato espressamente nella vecchia legge, anche se di fatto l interpretazione era quella esplicitata in questo comma. Il rifacimento parziale degli impianti rientra nel caso della trasformazione degli impianti. Viene precisato che il progetto e la dichiarazione di conformità devono essere riferiti solo alla parte di impianto rifatto. A volte il rifacimento di una parte di impianto determina necessariamente delle modifiche a catena sulle parti di impianto sulle quali non si intendeva intervenire: in questo caso nel progetto e nella dichiarazione di conformità devono apparire anche queste modifiche. Se la parte rifatta è indipendente dalla parte di impianto già presente, sia nel progetto che nella dichiarazione di conformità rilasciata deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica della nuova parte dell impianto con le condizioni preesistenti (anche se manca nel modulo di 17

18 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. dichiarazione una voce apposita). La responsabilità dell'installatore è relativa esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Qui c è una grossa novità nata per sanare le situazioni degli impianti non a norma, realizzati prima del 27/03/08. E la dichiarazione di rispondenza (che in qualche modo sostituisce il certificato di atto notorio che non c è più, anche se quelli già effettuati mantengono la loro validità), un attestato rilasciato in seguito a sopralluoghi ed accertamenti sull impianto da parte di: (per gli impianti per i quali è previsto il progetto complesso) un professionista iscritto all'albo professionale che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione; (per gli impianti per i quali è previsto il progetto semplice) un responsabile tecnico di un'impresa abilitata che ha ricoperto tale ruolo, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. A questo punto le dichiarazioni presentabili possono essere suddivise in base alla data di realizzazione degli impianti: Per gli impianti realizzati prima del 13/03/90 (data di entrata in vigore della vecchia 46/90) 18

19 è possibile presentare una dichiarazione di rispondenza dell impianto ai requisiti minimi di sicurezza (ossia sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 ma, previsti dall art. 6, comma 3 del DM 37/08). Se il locale in questione è un luogo di lavoro, la dichiarazione di rispondenza deve far riferimento alla legislazione vigente sulla sicurezza sul lavoro (vedi articolo 6, comma 2); Per gli impianti realizzati fra il 13/03/90 ed il 26/03/08 (giorno precedente all entrata in vigore del nuovo DM 37/08) è possibile presentare una dichiarazione di rispondenza dell impianto ai requisiti normativi e legislativi previsti alla data di realizzazione dell impianto; Per gli impianti realizzati a partire dal 27/03/08 (data di entrata in vigore del nuovo DM 37/08) è possibile solo presentare una dichiarazione di conformità dell impianto in base all allegato I o II del DM 37/08. 19

20 Articolo 8 Obblighi del committente o del proprietario Testo 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. Commento e novità Se il committente non si rivolge ad un impresa abilitata è soggetto a sanzioni (vedi articolo 15). Viene introdotta una precisa responsabilità del proprietario dell impianto riguardo all obbligo di effettuare la manutenzione. Questa incombenza ricadrà veramente sul proprietario dell immobile e quindi dell impianto, oppure su chi lo occupa e utilizza (affittuario, inquilino, etc.)? Siamo abituati ai manuali d uso delle apparecchiature, ma qui la novità deriva dal fatto che l impresa installatrice deve fornire al committente le istruzioni d uso sull intero impianto installato. Siamo facili profeti se prevediamo che questa parte del decreto rimarrà sostanzialmente disattesa. Una delle novità più attese del decreto. Al momento dell allacciamento (entro 30 giorni) di una nuova fornitura o di un aumento contrattuale, il richiedente deve dimostrare che il proprio impianto è a norma, attraverso l invio della dichiarazione di conformità. Ma di quale dichiarazione di conformità si parla? Esaminiamo le varie casistiche, distinguendo due situazioni: Nuovi contratti o Per gli impianti realizzati prima del 13/03/90 (data di entrata in vigore della vecchia 46/90) si deve inviare la dichiarazione di rispondenza in base al DM 37/08 (ammesso che esista un edificio con impianto così vecchio e ancora senza contratto per l energia elettrica); o Per gli impianti realizzati fra il 13/03/90 ed il 26/03/08 (giorno precedente all entrata in vigore del nuovo DM 37/08) si deve inviare la 20

21 dichiarazione di conformità in base alla legge 46/90 (se se ne è in possesso) oppure la dichiarazione di rispondenza in base al DM 37/08; o Per gli impianti realizzati a partire dal 27/03/08 (data di entrata in vigore del nuovo DM 37/08) si deve inviare la dichiarazione di conformità in base al DM 37/08 Aumenti contrattuali o Per gli impianti realizzati prima del 13/03/90 (data di entrata in vigore della vecchia 46/90): se c è stato bisogno della modifica dell impianto, oltre alla dichiarazione di rispondenza in base al DM 37/08 per l impianto preesistente alla modifica, si deve inviare la dichiarazione di conformità (art. 7, comma 3 DM 37/08) relativamente alla parte di impianto modificata; se non c è stato bisogno della modifica dell impianto e la potenza contrattuale richiesta è 6 kw si deve inviare la dichiarazione di rispondenza dell impianto esistente; se non c è stato bisogno della modifica dell impianto e la potenza contrattuale richiesta è < 6 kw non viene richiesto nulla; o Per gli impianti realizzati fra il 13/03/90 ed il 26/03/08 (giorno precedente all entrata in vigore del nuovo DM 37/08): se c è stato bisogno della modifica dell impianto, si deve inviare la dichiarazione di conformità in base alla legge 46/90 (se se ne è in possesso) oppure la dichiarazione di rispondenza in base al DM 37/08 per l impianto preesistente alla modifica. Inoltre si deve inviare la dichiarazione di conformità (art. 7, comma 3 DM 37/08) relativamente alla parte di 21

22 impianto modificata; se non c è stato bisogno della modifica dell impianto e la potenza contrattuale richiesta è 6 kw si deve inviare la dichiarazione di conformità in base alla legge 46/90 (se se ne è in possesso) oppure la dichiarazione di rispondenza in base al DM 37/08 per l impianto esistente; se non c è stato bisogno della modifica dell impianto e la potenza contrattuale richiesta è < 6 kw non viene richiesto nulla; o Per gli impianti realizzati a partire dal 27/03/08 (data di entrata in vigore del nuovo DM 37/08): Se c è stato bisogno della modifica dell impianto, oltre alla dichiarazione di conformità in base al DM 37/08 per l impianto preesistente alla modifica, si deve inviare la dichiarazione di conformità (art. 7, comma 3 DM 37/08) relativamente alla parte di impianto modificata; se non c è stato bisogno della modifica dell impianto e la potenza contrattuale richiesta è 6 kw si deve inviare la dichiarazione di conformità in base al DM 37/08 per l impianto esistente; se non c è stato bisogno della modifica dell impianto e la potenza contrattuale richiesta è < 6 kw non viene richiesto nulla; Va evidenziato che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l obbligo di consegna della dichiarazione di 22

23 conformità o di rispondenza. Il DM 37/08, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento (Comunicato MSE 10/04/08). La documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell'edificio e quindi degli impianti, così come, al contrario, la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell'edificio. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. La fornitura di energia elettrica sarà sospesa se entro i trenta giorni previsti, l utente non avrà inviato la dichiarazione di conformità. L impresa fornitrice, che viene in contatto con l utente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall utente. Il fornitore deve dare un preavviso «congruo», cioè utile, secondo un criterio di ragionevolezza, al fine di poter ottenere e consegnare la documentazione. La norma, immediatamente operativa, potrà essere ulteriormente specificata dall'autorità di regolazione di settore e dagli enti locali competenti, che si potranno anche occuparsi delle utenze "protette" (presenza di attrezzature mediche etc.), già ora non soggette a distacco. Articolo 9 Certificato di agibilità Testo 1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Commento e novità Niente di nuovo, a parte il fatto che si parla di autorità competenti in generale e non più di sindaco. 23

24 Articolo 10 Manutenzione degli impianti Testo 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche. Commento e novità Per la manutenzione ordinaria nessun obbligo di rivolgersi ad una impresa abilitata e quindi niente dichiarazione di conformità, né tanto meno progetto. Come nella 46/90, viene richiesta espressamente la dichiarazione di conformità per gli impianti di cantiere. 24

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