Prevenzione incendi. Aggiornamento della regola tecnica per le strutture sanitarie. La nuova disciplina stabilita dal.

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1 Michele Vigne Gianluca Vigne DOWNLOAD DM 19 marzo 2015 completo degli allegati Prevenzione incendi Aggiornamento della regola tecnica per le strutture sanitarie La nuova disciplina stabilita dal DM 19 marzo 2015 I requisiti di sicurezza antincendio per le strutture esistenti

2 INDICE Prefazione dell Ing. Gioacchino Giomi... 9 Introduzione CAPITOLO 1 - DM 18 settembre 2002 e DM 19 marzo Le strutture sanitarie nel DM 18 settembre Le strutture sanitarie e il DPR 151/2011: procedure di Prevenzione Incendi Criticità applicative del DM 18 settembre Classificazione Ubicazione e comunicazione dei locali Resistenza al fuoco Compartimentazione Esodo orizzontale e verticale Il nuovo DM 19 marzo Art. 1 del DM 19 marzo Art. 2 del DM 19 marzo 2015: strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale Comma 1: adeguamento per requisiti Comma 2: adeguamento per lotti Art. 3 del DM 19 marzo 2015: strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale Ambulatori Categoria A (DPR 151/2011) Ambulatori Categorie B e C (DPR 151/2011) Art. 4 del DM 19 marzo 2015: commercializzazione dei prodotti Art. 5 del DM 19 marzo 2015: disposizioni finali CAPITOLO 2 - Definizioni e classificazioni 2.1 DM 19 marzo 2015: nuove definizioni Corridoio cieco Scala di sicurezza esterna Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante e apparecchiatura ad elevata tecnologia Disimpegno Nuove classificazioni CAPITOLO 3 - Allegato I DM 19 marzo 2015: aggiornamento del Titolo III del DM 18 settembre 2002 per le strutture sanitarie ospedaliere e residenziali esistenti 3.1 Schema di raffronto per strutture sanitarie esistenti ospedaliere e residenziali Analisi dei requisiti specifici previsti dall'allegato I Scale di sicurezza esterne adiacenti alle pareti... 91

3 6 INDICE Aree di tipo E Aree di tipo F Requisiti di ubicazione, separazione e comunicazione Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione Requisiti di reazione al fuoco Requisiti di compartimentazione e di comunicazioni tra i compartimenti e i percorsi d'esodo orizzontali Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali Scale Ammissibilità di una sola scala Impianti di sollevamento Montalettighe utilizzabili in caso di incendio Requisiti relativi alle misure per l'esodo di emergenza Aree a rischio specifico Impianti elettrici Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi Impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio Segnaletica di sicurezza ed istruzioni di sicurezza CAPITOLO 4 - Allegato II DM 19 marzo 2015: aggiornamento del Titolo IV del DM 18 settembre 2002 per le strutture sanitarie ambulatoriali esistenti e di nuova costruzione 4.1 Capo I: strutture esistenti e di nuova costruzione non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco Capo II: Strutture esistenti e di nuova costruzione in regime ambulatoriale da 500 m² a 1000 m² Caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco Caratteristiche costruttive: reazione al fuoco Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali Misure per l'esodo di emergenza Aree ed impianti a rischio specifico: locali adibiti a deposito e servizi generali Impianti di distribuzione dei gas combustibili e medicali Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione Impianti elettrici Estintori Impianto di rivelazione segnalazione ed allarme Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio Schema di raffronto per strutture esistenti e di nuova costruzione in regime ambulatoriale da 500 m² a 1000 m² Capo III: Strutture esistenti in regime ambulatoriale oltre 1000 m² Ubicazione, separazioni e comunicazioni Caratteristiche costruttive: resistenza e reazione al fuoco

4 INDICE Compartimentazione e limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali Scale Impianti di sollevamento Misure per l'esodo di emergenza Aree ed impianti a rischio specifico: locali adibiti a deposito e servizi generali Impianti di distribuzione dei gas combustibili e medicali Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione Impianti elettrici Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio Impianto di rivelazione segnalazione ed allarme Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio Schema di raffronto per strutture esistenti in regime ambulatoriale oltre 1000 m² - Titolo IV - Capo Capo IV: Strutture di nuova costruzione in regime ambulatoriale oltre 1000 m² 210 CAPITOLO 5 - SG: il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio 5.1 Un sistema di gestione antincendio correttamente organizzato Il sistema di gestione come misura compensativa Sistema di gestione: Strumento essenziale CAPITOLO 6 - Dal DM 18 settembre 2002 al DM 19 marzo 2015: esempio di progettazione di adeguamento antincendio per una struttura ospedaliera APPENDICI APPENDICE I Approfondimento aree di tipo F Premessa Risonanza magnetica Raggi X Radiazioni ionizzanti Radioterapia PET Produzione radiofarmaco Interazione con la materia Effetti biologici Contaminazione Radioprotezione APPENDICE II Esempio di calcolo del carico di incendio specifico di progetto per struttura sanitaria Metodologia di calcolo del carico di incendio

5 8 INDICE Descrizione dei parametri da cui dipende il carico d incendio specifico di progetto Determinazione della classe del locale Esempio di calcolo del carico d incendio: compartimento tipo D Esempio di calcolo del carico d incendio: compartimento Tipo C Determinazione della classe del locale Bibliografia e Sitografia

6 Introduzione Le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate entro il 27 dicembre 2007 al DM 18 settembre 2002 ed a oltre 10 anni dalla emanazione del decreto molte strutture non sono state adeguate ed alcune sono ancora in corso di adeguamento. Per risolvere tale situazione è stata emanata la legge 189/2012, art. 6, comma 2 ha disposto di assegnare una quota parte dei residui delle risorse stanziate annualmente per interventi in edilizia sanitaria - di cui al programma pluriennale ex art. 20 della legge 67/1988 -per interventi di adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antincendio. A tal fine il medesimo comma 2 ha disposto che la normativa tecnica antincendio per le strutture sanitarie e sociosanitarie venisse adeguata e modificata, al fine di semplificarne l applicazione per tipologia di struttura sanitaria, attraverso l emanazione di un decreto ministeriale, in base ai seguenti criteri e principi direttivi: a) articolazione della normativa per tipologia di struttura sanitaria e sociosanitaria; b) semplificazione della normativa per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002 che non abbiano completato l adeguamento alle disposizioni ivi stabilite; c) deroga, per le strutture sanitarie e sociosanitarie, dall applicazione della disciplina del DPR 151/2011, in caso di dismissione delle medesime strutture entro tre anni a partire dal 7 ottobre 2011, con contestuale obbligo di adottare un modello di organizzazione e gestione della sicurezza; d) semplificazione della suddetta disciplina di prevenzione incendi per determinate strutture di ricovero a ciclo diurno e altre strutture sanitarie. Con il DM 19 marzo 2015 quindi, sono stati: definiti i requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza; emanata una specifica disciplina per le strutture esistenti che non abbiano completato l adeguamento al DM 18 settembre 2002; emanata una specifica disciplina semplificata per le altre strutture sanitarie individuate nell Allegato I al DPR 151/2011. I criteri adottati per garantire le linee di indirizzo della legge hanno portato ad un minore ricorso alle misure di protezione passiva compensate con misure di protezione attiva e misure di esercizio, a misure calibrate in funzione della specificità dell attività con riequilibrio fra misure di protezione e misure di esercizio e ad un adeguamento flessibile e controllato nel tempo. Con questo nuovo decreto si ha un migliore inquadramento iniziando con una nuova riclassificazione in cinque capitoli: - al Capo I (strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai

7 12 INTRODUZIONE controlli dei Vigili del Fuoco); - al Capo II (strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m 2 e fino a m 2 ); - al Capo III (strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di m 2 ); - al Capo IV (strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di m 2 ); - al Capo V (sistema di gestione della sicurezza finalizzato all adeguamento antincendio). È stata inoltre prevista una nuova formulazione, inserendola in un apposita categoria (la tipo F), delle attività - oggi sempre più presenti in queste strutture - che utilizzano sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive ed apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante nonché apparecchiature ad alta tecnologia.

8 Estratto dal CAPITOLO 1 DM 18 SETTEMBRE 2002 E DM 19 MARZO 2015

9 18 CAPITOLO 1 la necessità di garantire l'esodo orizzontale progressivo da un compartimento all'altro per tutti i piani che contengono aree di tipo D: quindi la necessità di realizzare sempre almeno due compartimenti per ogni piano indipendentemente dalla superficie di ognuno o dalla presenza di vie di esodo verticali sufficienti per l'evacuazione; la necessità di calcolare la larghezza delle vie di uscita verticali sommando il massimo affollamento previsto per due piani consecutivi con riferimento a quelli aventi il maggiore affollamento, anche per le aree di tipo D. La definizione di esodo orizzontale progressivo modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso un luogo sicuro assicura che l'evacuazione dal piano sia solo successiva all'esodo orizzontale nel piano stesso e quindi che l'utilizzo dei vani scala (per la discesa dei degenti allettati o fisicamente impediti e per la salita dei soccorritori) sia effettivamente progressiva cioè che non possa coinvolgere più piani contemporaneamente. Il nuovo Decreto di aggiornamento quindi elimina la ridondanza dei sistemi di esodo orizzontale e verticale per le aree adibite a degenza, permettendo di calcolare la larghezza delle vie d'esodo verticali riferendosi al solo piano di massimo affollamento. Il Decreto di aggiornamento però introduce un nuovo concetto in merito all'esodo orizzontale progressivo: Nel passaggio da un compartimento a quello adiacente non deve essere inficiata la protezione della eventuale scala interconnessa fra i due compartimenti. Tale norma mira a garantire che la via d'esodo verticale (soprattutto se la scala è del tipo protetto e non a prova di fumo) possa essere utilizzata in sicurezza per la discesa degli occupanti non allettati degli altri piani dell'edificio e/o per la salita dei soccorritori e non venga continuamente attraversata per lo spostamento dei degenti durante l'esodo orizzontale. 1.4 IL NUOVO DM 19 MARZO 2015 Le strutture sanitarie sono attività in generale caratterizzate da un elevato grado di complessità qualunque sia l'aspetto considerato (edilizio, impiantistico, gestionale, relativo alla sicurezza o alla security). A differenza di altre attività ad uso civile, ove pure si può verificare una notevole affluenza di persone, nelle strutture sanitarie l'aspetto della sicurezza antincendio assume una rilevanza particolare per la presenza di pazienti o degenti che possono trovarsi in precarie condizioni psico-fisiche e pertanto impossibilitate a raggiungere un luogo sicuro autonomamente nel caso di un evento improvviso che generi un'emergenza di qualsiasi genere. A questo si aggiunge l'articolazione complessa degli edifici, e quindi di percorsi d'esodo, la complessità delle apparecchiature, e quindi il controllo e la gestione in emergenza, la varietà degli

10 DM 18 SETTEMBRE 2002 E DM 19 MARZO occupanti, e quindi i diversi tempi di evacuazione, nonché la peculiarità di alcuni ambienti e sostanze impiegate con specifici rischi di incendio, e quindi la difficoltà di individuazione e contenimento. Le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate entro il 27 dicembre 2007 come previsto dal DM 18 settembre A oltre 10 anni dall'emanazione del Decreto molte strutture non sono state adeguate ed alcune sono ancora in corso di adeguamento. Per risolvere tale situazione di stallo è stata emanata la legge 189/2012 che all'art. 6 Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici e giudiziari comma 2, stabiliva la necessità dell'aggiornamento della normativa tecnica antincendio in vigore, sulla base di alcuni criteri e principi direttivi: definizione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie con scadenze differenziate prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza; previsione di una specifica disciplina per le strutture esistenti che non abbiano completato l'adeguamento al DM 18 settembre 2002; previsione di una specifica disciplina semplificata per le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I al DPR 151/2011. Il DM 19 marzo 2015 ottempera a quanto richiesto dalla legge 189/2012, art. 6, comma 2. Il nuovo Decreto di aggiornamento per le strutture sanitarie esistenti si fonda sui seguenti criteri per garantire l'applicazione delle linee di indirizzo della legge 189/2012: minore ricorso alle misure di protezione passiva, compensate con misure di protezione attiva e soprattutto con misure di esercizio durante le fasi di adeguamento e di gestione dell'emergenza al termine degli interventi; misure calibrate in funzione della specificità dell'attività sanitaria e della relativa tipologia e caratterizzazione edilizia ed impiantistica; adeguamento flessibile e controllato nel tempo. L'applicazione dei criteri suddetti viene effettuata attraverso i seguenti principi: principio di proporzionalità: rivisitazione delle misure di sicurezza antincendio e diversificazione in funzione del livello e della tipologia di rischio; principio di progressività: l'adeguamento complessivo dell'attività avviene in fasi successive secondo un cronoprogramma definito tenendo conto anche delle esigenze funzionali delle strutture sanitarie; principio di flessibilità: l'adeguamento può essere effettuato per punti o per lotti di attività, nel caso di strutture articolate in padiglioni.

11 Estratto dal CAPITOLO 2 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

12 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 47 Fig 2.2 Nuova definizione di disimpegno 2.2 NUOVE CLASSIFICAZIONI Il nuovo Decreto DM 19 aprile 2015 definisce una classificazione più dettagliata delle aree presenti all'interno delle strutture sanitarie, ai fini antincendio. Innanzitutto vengono suddivise le aree di tipo D in aree D1, di ricovero ospedaliere e/residenziali e in aree D2 unità speciali: tipo D1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale; tipo D2: aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari ecc.). La nuova norma chiarisce anche le caratteristiche minime di affollamento per la classificazione di alcune attività, prima normalmente ricadenti nell'ambito delle aree di tipo E, allo scopo di rendere più semplice l'applicazione delle prescrizioni normative prescrittive relative che vengono richieste ai punti successivi, con particolare riferimento alle comunicazioni o alle compartimentazioni: tipo E: aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di tipo E se

13 48 CAPITOLO 2 presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di tipo E se presenti nelle aree di tipo B, C, D1 e D2. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di tipo E se presenti nelle aree di tipo C, D1 e D2. Il nuovo Decreto identifica, infine, le aree di tipo F, inserite tra le definizioni, comprendendo anche le relative camere di degenza, presenti anche se normalmente tali aree sono frequentate al massimo in day surgery: tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal DLgs 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza annessi a dette aree. L'argomento relativo alle aree di tipo F viene più compiutamente sviluppato in Appendice I, allo scopo di meglio comprendere la definizione e tutte le norme prescrittive introdotte dal nuovo Decreto relativamente a tali apparecchiature.

14 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 49 Fig 2.3 Uffici con meno di 25 addetti, con il nuovo decreto non ricadenti tra le aree di tipo E

15 Estratto dal CAPITOLO 3 ALLEGATO I DM 19 MARZO 2015: AGGIORNAMENTO DEL TITOLO III DEL DM 18 SETTEMBRE 2002

16 ALLEGATO I DM 19 MARZO 2015: AGGIORNAMENTO DEL TITOLO III DEL DM 18 SETTEMBRE ANALISI DEI REQUISITI SPECIFICI PREVISTI DALL'ALLEGATO I Il nuovo DM 19 marzo 2015 è stato emanato allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi prefissati e quindi l'adeguamento normativo degli ospedali esistenti. Nei paragrafi precedenti sono state descritte le problematiche relative alla cantierizzazione degli ospedali nonché alle difficoltà di movimentazione dei reparti e dei degenti ivi ricoverati, a causa delle patologie psico-fisiche che li caratterizzano. Ovvero si è descritto come gli ospedali siano in continua evoluzione e le strutture che li ospitano siano, nella gran parte delle volte, datate e spesso interessate da vincoli storico-monumentali. Nel seguito vengono analizzati e commentati gli aspetti pratici delle precisazioni e soprattutto delle novità introdotte dalla norma, seguendo l'ordine degli articoli della normativa stessa, leggibili anche nello schema riportato nelle pagine precedenti di raffronto. Nel capitolo 6 a completamento dell'analisi delle strutture sanitarie ospedaliere e residenziali, si riportano le immagini esemplificative di un progetto di adeguamento in cui vengono dapprima applicate le prescrizioni di cui al DM 18 settembre 2002 e, a seguire, le nuove prescrizioni meno restrittive ma altrettanto efficaci dal punto di vista della sicurezza antincendio del DM 19 marzo Scale di sicurezza esterne adiacenti alle pareti Nella definizione di scala esterna viene introdotta la possibilità di mantenere la scala stessa in adiacenza a pareti perimetrali che presentino aperture tali da non potere garantire la resistenza al fuoco minima richiesta: la misura di sicurezza antincendio alternativa che viene richiesta riguarda la separazione tagliafuoco dei locali affaciantisi sulla scala verso il resto della struttura sanitaria. Si rimanda al paragrafo del capitolo 2 Definizioni e classificazioni per la definizione completa di scala di sicurezza esterna e per una immagine esplicativa. Nell'applicazione pratica del caso in esame l'effettivo miglioramento realizzativo è notevole: verificando le caratteristiche tagliafuoco delle pareti e dei solai della struttura sanitaria, l'obiettivo potrebbe essere raggiunto soltanto con l'installazione di porte tagliafuoco, in luogo di una modifica strutturale di una scala esterna di sicurezza esistente che comporta oneri economici e tempi di realizzazione ora non più necessari Aree di tipo E La definizione delle aree di tipo E esclude alcune micro attività normalmente presenti nelle strutture sanitarie, come i locali adibiti ad ufficio, le aule didattiche e le mense. Vengono escluse dalla classificazione di aree di tipo E i locali adibiti ad ufficio, le aule didattiche e le mense in cui la presenza di persone sia limitata a 25 presenze.

17 Estratto dal CAPITOLO 5 SG: IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

18 5. SG: IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL ADEGUAMENTO ANTINCENDIO Il Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal Titolo V del DM 18 settembre 2002 integrato dall'allegato III del DM 19 marzo 2015, deve essere predisposto e adottato appositamente per prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza che concorrono alle misure di prevenzione, previste in ogni fase di adeguamento. Esso viene espressamente richiamato nella trattazione dell'applicazione delle disposizioni di prevenzione, di cui agli Allegati I e II art. 2 del Decreto 19 marzo 2015, negli articoli 2 e 3 del Decreto stesso. Per la predisposizione del Sistema di Gestione della Sicurezza e per la relativa attuazione, il responsabile della struttura sanitaria deve individuare un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà anche coincidere con altre figure tecniche già presenti nell'attività, il quale dovrà essere in possesso dell'attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del DM Interno 5 agosto 2011 (si tratta della figura di professionista antincendio richiamata nella modulistica di prevenzione incendi ai fini della redazione dell'asseverazione). A completamento delle figure che si occuperanno della gestione della sicurezza finalizzata all'adeguamento dovranno poi essere individuati anche gli addetti antincendio, il cui numero e tipologia sarà valutato con il metodo riportato nel Titolo V in esame. Allo scopo di meglio comprendere la trattazione dell'argomento si commenta di seguito l'allegato III del DM 19 marzo 2015, che introduce il Titolo V. 5.1 UN SISTEMA DI GESTIONE ANTINCENDIO CORRETTAMENTE ORGANIZZATO Un sistema di gestione antincendio correttamente organizzato, specialmente per strutture complesse, costituisce uno strumento in grado di determinare sia una riduzione delle occasioni di incendio che la riduzione del danno in caso di incidente, garantendo inoltre una maggiore affidabilità al mantenimento delle condizioni di sicurezza nel tempo. Nel DL 13 settembre 2012, n. 158, n. 1, convertito, con modificazioni, con la

19 212 CAPITOLO 5 legge 8 novembre 2012, n. 189 (la cosiddetta Legge Balduzzi) ai commi 2 e 2 bis, dell art. 6 si prevede, fra l altro, adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del DPR 1 agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell attività fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell art. 30 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, In questo caso il legislatore ha dato l esplicita indicazione nel considerare, di fatto, l adozione di un SG conforme alle disposizioni dell art. 30 del DLgs 81/2008 come uno strumento di sicurezza utilizzabile per meglio gestire situazioni nel periodo transitorio. Come richiesto dalla Legge Balduzzi il Decreto 19 marzo 2015 prevede l esercizio degli ospedali esistenti fino al completo adeguamento alla sicurezza antincendio, a condizioni di adottare nel frattempo un SG aumentando, rispetto ad una struttura sanitaria già a norma, il livello di gestione della sicurezza e quello della gestione dell emergenza rispettivamente con un analisi dei possibili incidenti e controlli preventivi ed incrementando il numero e la qualificazione degli addetti antincendio. È questo un modo di approccio certamente condivisibile. Il fatto di concentrarsi sulla gestione, aumentando da un lato i controlli preventivi per cercare di ridurre le occasioni di incendio ed aumentando, dall altro lato, il personale destinato alla gestione delle emergenze è realisticamente possibile fin da subito anche per le strutture sanitarie ancora non adeguate con le misure antincendio previste dalla norma. È del resto ben noto che molti degli incendi che si sono sviluppati nelle strutture sanitarie derivano da carenze di tipo gestionale; in molti casi una gestione non attenta dei locali non presidiati (depositi, magazzini, ripostigli ecc..), o comportamenti a volte scorretti (ad esempio durante lavori o cantieri) hanno portato in passato e potrebbero portare in futuro ad incidenti ed incendi. Nel decreto viene richiesto che i responsabili delle attività sanitarie soggette all applicazione del DPR151/2011 provvedano a: a) adottare, il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SG) definito attraverso uno specifico documento presentato all organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell Interno, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti: identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall attività; organizzazione del personale; controllo operativo delle successive fasi di adeguamento; gestione delle modifiche; pianificazione di emergenza;

20 SG: IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 213 sicurezza delle squadre di soccorso; controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi; manutenzione dei sistemi di protezione; controllo e revisione del SG. Si richiede, in particolare che il SG debba contenere: il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato; l analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone; il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.); il piano per la gestione delle emergenze; il piano di formazione e l organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell emergenza; il numero minimo di addetti è determinato secondo quanto indicato alla successiva lett. c; b) individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al DM Interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell organigramma aziendale e le relative deleghe; c) designare gli addetti antincendio che devono essere individuati secondo i criteri di seguito riportati: addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non; squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento. Con la designazione di tali addetti si adempie anche all obbligo previsto dall art. 18 del DLgs del 9 aprile 2008, n. 81(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - articolo modificato dall'art. 13 del DLgs n. 106 del 2009). Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella seguente (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all unità superiore). Si tratta quindi di un approccio pragmatico, che richiede in prima istanza un impegno formale del responsabile, che deve delineare una strategia di adeguamento in fasi successive, esplicitando di fatto una politica di sicurezza ed indicando il budget a questi riservato. La struttura organizzativa deve quindi essere esplicitata in ogni sua parte,

21 214 CAPITOLO 5 individuando tra l altro chiaramente ed in modo univoco un datore di lavoro o comunque responsabile legale dell attività che potrebbe coincidere con il Direttore generale o suo delegato per i quali andranno individuate prerogative e responsabilità; si tratta questo di un punto che nella pratica attuazione costituisce forse la parte più complessa dell intera redazione di un SG, specialmente in strutture complesse dove agiscono diversi enti (si pensi per gli ospedali universitari alla presenza di aree di pertinenza dell azienda ospedaliera e di altre di pertinenza dell Università). Va anche precisato che le deleghe per poter operare devono essere effettive, deve cioè essere garantita al delegato una capacità decisionale ed economica che lo metta in grado di poter operare. Il cuore del SG consiste in un analisi accurata delle possibili cause e pericoli di incendio, in modo da poter individuare le principali criticità; questo permette da un lato di aumentare la consapevolezza delle problematiche di sicurezza presenti all interno dell ambiente e dall altro di predisporre dei provvedimenti di mitigazione, tra i quali risultano essenziali i controlli ed i divieti che limitino al massimo le occasioni di un possibile incendio; questi dovranno essere più severi di quelli previsti per una struttura già a norma, e potranno diminuire fino a tornare all ordinario con il progressivo adeguamento. Si tratta di una valutazione che deve tenere conto delle reali condizioni dell attività; carenze strutturali devono essere affrontate ancora una volta in modo pragmatico. Analisi di tipo prestazionale, svolte con l uso di tecniche di modellazione, possono fornire preziose indicazioni per valutare il comportamento della struttura in caso d incendio, valutando possibili interventi anche di tipo gestionale, ad esempio, per la limitazione della propagazione dei fumi. Altrettanto importante sarà il registro dei Controlli e degli interventi di manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature antincendio (articoli 3 e 4 del DM 10 marzo 1998) e comunque le manutenzioni previste. Nel decreto viene precisato che per gli ospedali in fase di adeguamento dovranno essere individuati e correttamente formati per un livello elevato di rischio di incendio: gli addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non; squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento. Questo doppio livello d intervento è essenziale per permettere di poter gestire con immediatezza un principio di incendio; nel decreto vengono anche individuati dei numeri minimi di componenti sia per gli addetti di compartimento che per la squadra antincendio come riportato nella seguenti tabelle. Le tabelle riportate nel seguito sono estratte dal Decreto per il calcolo del numero minimo di addetti di compartimento.

22 Estratto dal CAPITOLO 6 DAL DM 18 SETTEMBRE 2002 AL DM 19 MARZO 2015: ESEMPIO DI PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER UNA STRUTTURA OSPEDALIERA

23 6. DAL DM 18 SETTEMBRE 2002 AL DM 19 MARZO 2015: ESEMPIO DI PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER UNA STRUTTURA OSPEDALIERA Il presente capitolo esemplifica la progettazione di adeguamento antincendio per una struttura ospedaliera nella quale trovano collocazione aree di Tipo B, C e D. Le figure che seguono mirano ad evidenziare le differenze sostanziali tra l'adeguamento da realizzarsi secondo il DM 18 settembre 2002 e l'adeguamento da realizzarsi con il DM 19 marzo Vengono volutamente rappresentate immagini delle piante dei piani della struttura sanitaria con individuata la progettazione prima e dopo il nuovo Decreto, evidenziando solo i requisiti per i quali la normativa ha effettivamente modificato le caratteristiche richieste. Non vengono quindi volutamente indicate le posizioni dei presidi antincendio o le caratteristiche impiantistiche delle linee di distribuzione dei gas, che non subiscono modifiche sostanziali. Vengono invece messe in evidenza le semplificazioni dovute alla possibilità di inserire disimpegni in luogo dei filtri a prova di fumo, di eliminare le porte tagliafuoco di ascensori inseriti in scale almeno protette, la possibilità di distanziare l'area dedicata dal montalettighe antincendio (per la quale si è mutuato il concetto e la definizione di spazio calmo di cui alla regola tecnica degli alberghi).

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