REPUBBLICA ITALIANA N. 56/07 REG.DEC.
|
|
- Fausto Borghi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA N. 56/07 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 479 REG:RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2006 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso in appello proposto dal dottor Claudio RUSSOMANDO (residenza non indicata), difeso dall avvocato Oreste Agosto e domiciliato in Roma, via Otranto 18, presso l avvocato Claudio Fabrizi; contro - l ingegner Antonio PALUMBO, nato a Napoli il 5 luglio 1972 e residente in Villaricca, costituitosi in giudizio con gli avvocati Riccardo Soprano e Antonio Sasso e domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso il dottor Gian Marco Grez; - la dottoressa Giovanna DE BIASE, residente in Serino, non costituita in giudizio; - la dottoressa Simona NAPOLITANO (residenza non indicata), non costituita in giudizio; e nei confronti della regione CAMPANIA, non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza 2 agosto 2005 n , notificata il 14 novembre 2005, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, terza sezione, ha annullato il provvedimento 4 novembre 2003 n della regione Campania, ufficio del personale, MA
2 2 N. RIC contenente esclusione dell ingegner Palumbo da concorso per otto posti di funzionario d integrazione informatica; nonché la graduatoria del concorso stesso. Visto il ricorso in appello, notificato tra il 22 dicembre 2005 e il 23 gennaio 2006 e depositato il 19 gennaio 2006; visto il controricorso dell ingegner Palumbo, depositato il 22 febbraio 2006; viste le memorie difensive presentate dalle parti l 1 giugno 2006; visti gli atti tutti della causa; relatore, all udienza del 13 giugno 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Agosto e Renato Labriola, quest ultimo in sostituzione dell avvocato Sasso; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO La regione Campania con provvedimento 19 dicembre 2002 n pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale 23 dicembre 2002 n. 63 aveva indetto il concorso pubblico sopra indicato, per titoli ed esami, e approvato il relativo bando, il quale all articolo 2, alinea b poneva come requisito il possesso di «uno dei seguenti diplomi di Laurea: Ingegneria informatica, Scienze Informatiche e diploma di laurea nell ambito della classe di Scienze e Tecnologie informatiche». L ingegner Palumbo, laureato in ingegneria elettronica, che aveva presentato domanda di partecipazione, è stato escluso con provvedimento 4 novembre 2003 n. 3108, pubblicato nel Bollettino
3 3 N. RIC Ufficiale della regione Campania 10 novembre 2003 n. 52 con la motivazione «Carenza requisito art. 2, lett. B) del bando». Il medesimo provvedimento ha approvato la graduatoria della prova selettiva ed erano stati ammessi alle prove successive i primi ventiquattro candidati, fra i quali il dottor Russomando, undicesimo, e le dottoresse De Biase, ventritreesima, e Napolitano, ventiquattresima. L ingegner Palumbo con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania notificato il 15 dicembre 2003 all amministrazione regionale e alle dottoresse De Biase e Napoletano (procedimento di primo grado 14088/2003) ha impugnato l esclusione, nonché la graduatoria che fosse stata nel frattempo formata, sostenendo che le due lauree, in ingegneria elettronica e in ingegneria informatica, hanno identico valore legale. Il tribunale amministrativo regionale con provvedimento cautelare ha sospeso l esecutività del provvedimento impugnato, ammettendo il ricorrente alla partecipazione al concorso sotto riserva. La dottoressa Napolitano si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. In corso di causa è intervenuto il dottor Russomando, opponendosi all accoglimento del ricorso e chiedendo che fosse ordinata l integrazione nei confronti di tutti i restanti candidati che avevano superato la prova selettiva. La graduatoria finale di merito, comprendente dieci concorrenti, è stata approvata con provvedimento 23 luglio 2004 n. 250, pubblicato nel Bollettino ufficiale 26 luglio 2004 n. 36. Il dottor
4 4 N. RIC Palumbo vi figura quarto, il dottor Russomando nono, mentre le dottoresse De Biase e Napolitano non vi figurano. Sempre col medesimo provvedimento viene disposta la nomina di sette dei primi otto candidati, rinviandosi la nomina dell ingegner Palumbo a dopo l eventuale giudicato amministrativo a lui favorevole. Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato l esclusione, rilevando che gli articoli 45 del decreto del presidente della repubblica 5 giugno 2001 n. 328 e l articolo 4 del decreto del ministro per l università e la ricerca scientifica 3 novembre 1999 n. 509 prevedono l equipollenza delle due lauree. Il dottor Russomando appella, con motivi che si possono riassumere come segue. 1) La sentenza non fa menzione della partecipazione al giudizio dell appellante e della dottoressa Napolitano; 2) la sentenza è nulla per violazione del contraddittorio; 3) Il giudice di primo grado non ha tenuto conto del parere del Consiglio universitario nazionale, prodotto in atti, che in casi analoghi ha escluso l equipollenza delle due lauree; 4) Il ricorso di primo grado era inammissibile per mancata impugnazione della clausola di bando che elenca i titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso. Nel corpo del quarto motivo l appellante afferma anche che l equipollenza non è prevista dalla legge. DIRITTO Il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 sull ordinamento didattico degli atenei, pubblicato nella Gazzetta
5 5 N. RIC Ufficiale 4 gennaio 2000 n. 2, all articolo 4, intitolato Classi e corsi di studi, dispone «1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale»; la classe di laurea, o classe di appartenenza di corsi di studio, è definita dall articolo 1, alinea f come «l insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell articolo 4». Il decreto ministeriale 23 gennaio 2001, contenente Determinazione delle lauree universitarie specialistiche e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n. 18, specifica che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirle (articolo 10), che le università procedono all istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di appartenenza (articolo 1, nonché articolo 9 del decreto n. 509 del 1999), e che le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea specialistica; e negli allegati elenca quattordici classi di lauree specialistiche in ingegneria, tra cui la Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica e la Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica. La norma contenuta nel
6 6 N. RIC terzo comma dell articolo 4 del decreto ministeriale n. 509 del 1999, perciò, non va confusa con l istituto della equipollenza, che si ha quando la legge espressamente che, a certi fini, un determinato titolo di studio dev essere ritenuto equivalente a un determinato altro; e va invece riferita ai diversi corsi di laurea all interno della medesima classe, ossia, per quanto riguarda le lauree, fa coincidere il titolo di studio con la classe di laurea. Nessuna norma prevede invece l equivalenza tra le diverse classi, che vanificherebbe sia l intera normativauniversitaria anzidetta, sia quella professionale di cui si dirà appresso. Il decreto del presidente della repubblica 5 giugno 2001 n. 328, sulla professione di ingegnere, all articolo 45 ha istituito, nell albo professionale dell Ordine degli ingegneri, tre settori, civile e ambientale, industriale e dell informazione. Il decreto non precisa quali classi di laurea appartengano a ciascun settore, ma è in atti la certificazione 25 gennaio 2005 n. 307 con cui l Ordine degl ingegneri della provincia di Napoli attesta che sia le classi di laurea in ingegneria elettronica sia le classi di laurea in ingegneria informatica appartengono al settore dell informazione. Ciò premesso circa la normativa alla quale si deve fare riferimento per la decisione del presente giudizio, il Collegio rileva che i due concetti, titolo di studio identificato nella classe di laurea e settore d iscrizione dell Ordine professionale, sono ben chiari e distinti e che il bando richiede un determinato titolo di studio, e non già la riferibilità del medesimo a un settore dell albo professionale.
7 7 N. RIC Naturalmente, è questione d interpretazione del bando lo stabilire quale sia realmente il requisito (ben potendo accadere che l amministrazione intenda in realtà riferirsi al settore d attività professionale), e il Collegio ritiene che il precedente della Sezione 3 ottobre 2005 n. 5245, nel quale si è fatto riferimento alla classe intendendo l insieme delle classi di un medesimo settore dell albo professionale degl ingegneri, vada inteso in tal senso. Nel caso in esame, non c è nessuna ragione di ritenere che il bando volesse riferirsi al settore dell informazione, e anzi l insieme dei titoli di studio alternativamente richiesti, laurea in ingegneria informatica, scienze informatiche e diploma di laurea nell ambito della classe di scienze e tecnologie informatiche, manifesta che con il primo di essi il bando intendesse riferirsi propriamente alla classe di laurea in ingegneria informatica. L appello, pertanto, è fondato e va accolto. Ragioni di equità, stante la relativa novità della questione, indice il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio dei due gradi. Per questi motivi Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale Sez. Quinta accoglie l appello indicato in epigrafe, e per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso del dottor Russomando contro l esclusione dal concorso. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 13 giugno 2006 dal collegio costituito dai signori:
8 8 N. RIC Emidio Frascione Raffaele Carboni Cesare Lamberti Aqniello Cerreto Michele Corradino presidente componente, estensore componente componente componente L'ESTENSORE F.to Raffaele Carboni IL PRESIDENTE F.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO F.to Agatina Vilardo DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10 gennaio 2007 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE F.to Antonio Natale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.981/04 Reg.Dec. N. 11380 Reg.Ric. ANNO 1998 DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:
Sentenza n. 2045/05 del TAR Campania in tema di equipollenza dei titoli di studio (nella specie: laurea in Economia del commercio e dei mercati valutari rispetto a Economia e commercio). Registro sentenze:
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliVISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l articolo 4, comma 1;
Decreto Ministeriale 9 luglio 2004 Modalità e contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004/05 VISTO il decreto legislativo 30 luglio
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4951/2007 Reg.Dec. N. 3378 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliConsiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti
Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliper l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliSentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.
Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliDecreto del Ministro dell interno
Decreto del Ministro dell interno Regolamento recante Modalità di svolgimento del concorso interno per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012
Numero 04033/2012 e data 24/09/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012 NUMERO AFFARE 05069/2012 OGGETTO: Ministero dell interno.
DettagliL Assessore, inoltre, fa presente che:
Oggetto: Formazione specifica in medicina generale 2013-2016 2016. L Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale ricorda alla Giunta regionale che i laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma Via di San Basilio, 72 Tel. +39 06.42.00.84 Fax +39 06.42.00.84.44/5 www.cnpi.it
DettagliO R D I N A: ART. 1 ART. 2
Ordinanza Ministeriale 11 febbraio 2008 Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dal d.p.r. 5 giugno 2001, n.328, relative all anno 2008
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
DettagliREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente. Parte prima Deliberazioni Deliberazioni Assessorato Igiene e
DettagliDIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Circolare n.4/2005 8 novembre 2005 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri - Gabinetto
DettagliNuovi percorsi abilitanti: TFA lo stato dell arte
Nuovi percorsi abilitanti: TFA lo stato dell arte A CHE PUNTO SIAMO Nella informativa di fine dicembre 2011 sullo stato dell'arte dei decreti applicativi del Regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10)
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliN. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica Classe di laurea magistrale n. LM-33 Ingegneria meccanica DM 270/2004,
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00303/2011 REG.PROV.COLL. N. 00134/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02746/2015REG.PROV.COLL. N. 04849/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliGazzetta Ufficiale N. 98 del 28 Aprile 2006
Gazzetta Ufficiale N. 98 del 28 Aprile 2006 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 12 aprile 2006 Definizione, modalita' e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00623/2015 REG.PROV.COLL. N. 00336/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliNAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
DettagliDecreto Ministeriale 21 maggio 2010
Decreto Ministeriale 21 maggio 2010 D.M. definizione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica/Magistrale delle Professioni sanitarie anno accademico 2010/2011 VISTA la
DettagliIL RETTORE DIVISIONE RISORSE SETTORE RISORSE UMANE. Via Duomo, 6 13100 Vercelli VC Tel. 0161 26135-587 Fax 0161 210718 concorsi@unipmn.
DIVISIONE RISORSE SETTORE RISORSE UMANE Via Duomo, 6 13100 Vercelli VC Tel. 0161 26135-587 Fax 0161 210718 concorsi@unipmn.it PP/dc Decreto Rettorale Repertorio n. 146-2015 Prot. n. 2608 del 06.03.2015
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliT.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Sezione terza - ha pronunciato
Dettaglia voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 18 settembre 2012, n. 1807
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 142 del 02-10-2012 33663 a voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERA di prendere atto di quanto indicato in premessa e di farlo proprio; di approvare
Dettaglicontro ha pronunciato la presente
N. 00209/2012 REG.PROV.COLL. N. 00948/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4954/2007 Reg.Dec. N. 3399 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliI documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.
DettagliEstero: riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti (Ordinanza Ministeriale del 18/12/2012)
GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 1) REQUISITI PER L INCLUSIONE nelle graduatorie e per l aggiornamento dei titoli. (ART. 2) - appartenere ai ruoli del personale docente o ATA (solo DSGA e assistenti
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliTar Milano n. 288/11 su bonifica acustica
Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE
N. 03349/2010 REG.DEC. N. 01524/2006 REG.RIC. N. 02314/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha DECISIONE
N.3820/07 Reg. Dec. N. 6039 Reg. Ric. REPUBBLICA ITALIANA Anno: 2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO IN MATERIA DI: CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA; DI CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL ESTERO O DI CHIARA FAMA; DI TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO
Dettagli2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2
2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Accordo con l Ordine di Firenze relativo al DM del 05.XI.2010 Accordo tra l Ordine dei Dottori
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA ANNO ACCADEMICO 2015/2016 BANDO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO Si rende noto che il Consiglio
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliDECISIONE. Eurotel Rapallo - SOGER s.r.l., rappresentata e difesa dall avv. Ludovico Villani, elettivamente domiciliata presso il medesimo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 431/07 Reg.Sent Anno N.9134 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2005 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05892/2011REG.PROV.COLL. N. 02776/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio
DettagliN. 79 Del 08/07/2013
Piazza Duomo, 1 C.A.P. 80035 - C.F. 84003330630 - Partita I.V.A. : 01549321212 COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 Del 08/07/2013 OGGETTO: Modifica Tab. A Sez. A1 dell art. 66 del Regolamento
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliComune di Vieste Provincia di Foggia
Comune di Vieste Provincia di Foggia SETTORE PRIMO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE (COPIA) *97* del 11-09-2014 Determinazione 11-09-2014 - Nr. 97 Registro Generale 11-09-2014 - Nr. 764 Oggetto: Saldo compenso
Dettagli