REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE. - Presidente - - Consigliere -
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- Angelo Novelli
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1 19129/14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Alfredo Teresi Dott.ssa Chiara Graziosi Dott. Andrea Gentili Dott. Alessio Scarcella Dott. Alessandro Maria Andronio - Presidente - - Consigliere Rel. Sent. n. sez. 797 CC - 20/03/2014 R.G.N. 143/2014 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO nel proc. c/: - NAPONIELLO VITO, n. 1/08/1972 a EBOLI - GIRON LARA CHRISTIE DENISSE, n. 9/03/1991 a PANAMA avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di SALERNO in data 20/11/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; udite, per gli indagati, le conclusioni dell'avv. N. Naponiello - non comparso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/11/2013, depositata in pari data, il tribunale del riesame di SALERNO ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il medesimo tribunale in data 18/10/2013, ordinando l'immediata restituzione agli indagati della parte di area sita in Campagna, C.da San Paolo, a loro concessa in comodato d'uso e degli altri beni costituiti da pneumatici e cerchioni usati, indicati nel verbale di sequestro redatto nei loro confronti in data 15/10/2013 dalla GDF di Eboli. 2. Giova premettere, al fine di una migliore comprensione, che il decreto di sequestro preventivo è stato emesso ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'art. 256, comma terzo, d. Igs. n. 152/2006, perché gli attuali indagati - unitamente ad altri soggetti nei cui confronti si procede separatamente - quali locatari, realizzavano e gestivano sulla predetta area, senza la prescritta autorizzazione, una discarica destinata allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, ravvisando anche il concreto pericolo che la libera disponibilità da parte degli indagati di detta area e degli altri beni (pneumatici e cerchioni) indicati nel verbale di sequestro richiamato potesse aggravare e protrarre le conseguenze dell'ipotizzato reato. 3. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, impugnando l'ordinanza predetta e deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen Deduce, con tale unico, articolato, motivo, l'inosservanza dell'art. 256, comma terzo, d. Igs. n. 152/2006, sotto profilo del fumus e del periculum in mora. Si duole, in sintesi, il PM ricorrente per aver il tribunale del riesame escluso il fumus del reato ipotizzato sulla base della documentazione prodotta dalla difesa (fatture di acquisto e vendita dei pneumatici usati intestate agli stessi emesse nel periodo agosto - novembre 2013), da cui si evincerebbe che i due indagati detenessero i beni loro sequestrati nell'ambito di un'attività commerciale esercitata sull'area a loro concessa in comodato d'uso da Riviello Silvana (coindagata) e non quali gestori della discarica abusiva; che, in particolare, il tribunale avrebbe errato nell'applicare la normativa de qua, in quanto nessuno 2 t,
3 dei due indagati avrebbe dimostrato di essere stato autorizzato al deposito di rifiuti nel luogo sottoposto a sequestro, risultando che il Naponiello abbia raccolto quasi 700 gomme per auto, mentre la Giron Lara circa 300 gomme per autocarro e 10 cerchioni per autocarro, beni qualificati come rifiuti dalla PG atteso il loro stato di conservazione, in quanto in disuso; secondo la giurisprudenza di questa Corte, non rileverebbe l'eventuale intenzione degli indagati di rivendere i beni sequestrati, in quanto ciò che rileva è che i beni sequestrati fossero rifiuti e che gli stessi erano in disuso e abbandonati; le indagini della PG hanno accertato che l'accumulo dei rifiuti era ripetuto e non occasionale e avveniva in una determinata area, la massa dei materiali accumulati era eterogenea, l'abbandono non era temporaneo ma definitivo e vi era un degrado dello stato dei luoghi, tutti elementi sintomatici di una discarica abusiva perché non autorizzata; non rileverebbe, infine, la legittimità dell'acquisto dei rifiuti né l'eventuale riutilizzazione economica degli stessi, essendo comunque rifiuti gestiti senza autorizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 5. Deve, preliminarmente, ricordarsi che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n del 28/01/ dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.bevilacqua, Rv ; Sez. U, n del 28/05/ dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv ). 6. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ritiene il Collegio che la valutazione di fondatezza del proposto motivo di ricorso renda necessari alcuni approfondimenti sul punto, atteso che è ravvisabile, nel caso in esame, l'ipotesi di violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. nei limiti di cui si dirà appresso. 3
4 Ed infatti, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero è senza dubbio da accogliere atteso che è emerso, nel caso in esame, che gli indagati gestivano nell'area originariamente sequestrata una discarica abusiva quali locatari, in comodato d'uso, di un terreno agricolo ove erano depositati rifiuti speciali costituiti (tra l'altro) da numerosi pneumatici e cerchioni di autovetture. Risulta, in particolare, che sull'area giacevano alla rinfusa, oltre i predetti materiali riferibili agli attuali indagati, anche ulteriori oggetti (carrelli elevatori non funzionanti, cumuli di pneumatici non utilizzabili, parti meccaniche di autovetture, etc.) riferibili dall'imputazione a soggetti diversi dagli attuali indagati, per il cui stoccaggio definitivo sull'area - per quanto qui di interesse - nessun titolo abilitativo era posseduto dagli attuali indagati Naponiello e Giron. Dalla descrizione operata dai verbalizzanti e richiamata dal PM nel provvedimento impugnatorio, i materiali riferibili agli attuali indagati erano qualificabili come rifiuti atteso il loro stato di conservazione, in quanto in disuso e abbandonati. In tal senso, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, dovendo essere effettuata in base ad un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale costituisce una "quaestio facti" demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici, come nel caso in esame, avendo descritto i verbalizzanti caratteristiche inequivoche idonee a tale qualificazione (v., sul punto: Sez. 3, n del 18/01/ dep. 22/02/2012, Fiorenza, Rv ). L'accumulo dei rifiuti si presentava, poi, ripetuto e non occasionale e avveniva in una determinata area, la massa dei materiali accumulati era eterogenea, l'abbandono non era temporaneo ma definitivo e vi era un degrado dello stato dei luoghi, tutti elementi sintomatici di una discarica abusiva. Quanto accertato è certamente idoneo ad integrare il fumus del reato di realizzazione e gestione, nella specie condivisa, di un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali (pneumatici usati, sulla cui natura di rifiuto non può dubitarsi, come confermato dall'allegato A, voce , del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152: Sez. 3, n del 23/01/ dep. 01/03/2007, Vitale ed altro, Rv ; cerchioni di autovetture usati: Sez. 3, n del 28/04/ dep. 20/05/1997, Alleruzzo, Rv ), essendo state accertate le condizioni tipiche per la configurabilità dell'illecito de quo: a) una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti; b) lo scarico ripetuto; c) il degrado dell'area; d) la definitività dell'abbandono dei rifiuti medesimi (v., tra le tante: Sez. F, n del 02/08/ dep. 22/08/2007, Setzu, Rv ). Non ha pregio, peraltro, l'argomento su cui il tribunale del riesame fonda la decisione di annullamento del decreto di sequestro preventivo, ossia la 4 i,
5 circostanza che la detenzione dei beni sequestrati fosse legittima (si da atto nel provvedimento impugnato che la difesa ha depositato numerose fatture di acquisto e vendita di pneumatici usati intestate agli indagati nel periodo agosto/novembre 2013, sicchè si è ritenuto che gli indagati li detenessero nell'ambito di un'attività commerciale e non per la realizzazione di una discarica), in quanto ciò che rileva è che la gestione del rifiuto - nella specie cerchioni e pneumatici usati - non fosse autorizzata, circostanza, nella specie, emergente dagli atti. In assenza di una legittima attività di gestione dei rifiuti, dunque, non può attribuirsi efficacia surrogatoria del titolo abilitativo, necessario per la gestione, all'asserita legittimità dell'attività commerciale svolta, non ammettendo infatti equipollenti l'autorizzazione prevista dalla normativa in materia di rifiuti né essendo possibile giustificare il degrado ambientale con la legittimità dell'attività commerciale svolta (di cui, peraltro, non emergerebbe alcuna indicazione nel provvedimento impugnato: v., sulla non equipollenza, in generale, di un'autorizzazione diversa da quella prevista dalla normativa sui rifiuti: Sez. 3, n del 11/01/ dep. 10/07/2012, P.M. in proc. Curt e altro, Rv ). 7. L'impugnata ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Salerno che si atterrà a quanto indicato da questa Corte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014 Il C sigli re est. Alesio S arcella 5
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