La società fiduciaria: intestataria di quote, escrow agent e sostituto d imposta anche alla luce della voluntary disclsosure

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Tutela del patrimonio La società fiduciaria: intestataria di quote, escrow agent e sostituto d imposta anche alla luce della voluntary disclsosure Avv. Fabrizio Vedana Unione Fiduciaria s.p.a. 17 luglio Sala delle Colonne Banca Popolare di Milano

2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO TEMI TRATTATI FIDUCIARIA: LE NORME DI RIFERIMENTO FIDUCIARIA E SOCIETA FIDUCIARIA ESCROW AGENT FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA

3 SOCIETA FIDUCIARIA «Le società fiduciarie cosiddette statiche, previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono l attività di gestione e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario, realizzando in tal modo la separazione fra proprietà sostanziale, in capo al fiduciante, e intestazione, in capo alla fiduciaria.» Così vengono definite le fiduciarie dalla Banca d Italia nell ambito delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (oggetto di consultazione) e con le quali si da attuazione a quanto previsto dall articolo 199 del TUF, come modificato dall articolo 9, comma 8, del d.lgs. 141/2010, con il quale si prevedono due categorie di fiduciarie: quelle di primo livello (o di «serie A») e quelle di secondo livello (o di «serie B»). 3

4 Fonti normative SOCIETA FIDUCIARIA - legge 23 novembre 1939, n. 1966, che istituisce e disciplina le attività delle società fiduciarie - Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato «Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all esercizio dell attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza» del 16 gennaio 1995, che disciplina i poteri autorizzativi e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico 4

5 CARATTERISTICHE DEL MANDATO FIDUCIARIO separazione di fatto tra effettiva proprietà e legittimazione formale (solo quest ultima viene trasferita alla società fiduciaria, restando la prima di esclusiva pertinenza del fiduciante); diritto del fiduciante alla restituzione, in qualsiasi momento, dei beni affidati alla società fiduciaria; obbligo della società fiduciaria di astenersi dall esercitare qualsiasi attività relativa ai beni amministrati se non sulla base di preventive ed esclusive istruzioni scritte del fiduciante; obbligo della società fiduciaria, previsto per legge, di operare sempre su base finanziaria completamente coperta o garantita. Di conseguenza non può in alcun caso contrarre debiti o assumere impegni finanziari per conto dei propri fiducianti, se non previa fornitura dei fondi necessari all esecuzione di qualsiasi attività relativa ai beni amministrati; 5

6 MANDATO FIDUCIARIO E SOCIETA La partecipazione in società non quotate è l operatività storica delle società fiduciarie e in alcuni casi è stato il veicolo per l apertura presso la Banca proponente di depositi in cui inserire le azioni o le obbligazioni emesse dalle S.p.A. partecipate. Qualora un cliente avesse necessità di intestare fiduciariamente una partecipazione, la prima cosa da chiedergli è relativa al tipo di società cui si riferisce poiché la Fiduciaria non partecipa (normalmente) in società di persone. Un efficace servizio Corporate può ravvisare direttamente nel Cliente le esigenze di riservatezza che l intestazione fiduciaria può soddisfare. 6

7 MANDATO FIDUCIARIO E SOCIETA assicura al fiduciante la riservatezza nella compagine sociali ottenendo l anonimato presso il registro imprese; consente l attuazione di patti di sindacato e altri patti parasociali, piani di stock-option, costituzione di fondi di garanzia (escrow accounts); consente quale Terzo imparziale, il trasferimento di partecipazioni contro il pagamento del corrispettivo, anch esso amministrato fiduciariamente, al verificarsi di predeterminate condizioni; permette il passaggio generazionale di beni di famiglia assicurando la continuità gestionale (garante dell esecuzione dei patti di famiglia ). 7

8 MANDATO FIDUCIARIO E SOCIETA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ La fiduciaria può intervenire direttamente alla costituzione di una società di capitale, previo specifico incarico del fiduciante stesso, sottoscrivendo e liberando integralmente la quota di capitale sociale; in tal caso viene garantito sin dall origine l anonimato sulla proprietà. SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE L intervento della fiduciaria può realizzarsi anche attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale deliberati nel pieno rispetto del diritto di opzione da parte dei soci. Entrambe le operazioni hanno il requisito di garantire l anonimato sin dall origine con un rapporto esclusivamente tra l emittente e la fiduciaria senza il coinvolgimento di Terzi (come nel caso della compravendita). 8

9 MANDATO FIDUCIARIO E SOCIETA ACQUISTO DA TERZI La Fiduciaria può acquistare azioni o quote sostituendosi al Cliente all atto di acquisto stipulando con il venditore il fissato bollato o l atto notarile. La partecipazione acquistata deve essere completamente liberata. I vincoli esistenti, se non decadono per la loro natura, permangono. L esistenza di patti parasociali cui dovesse aderire l acquirente impone che la fiduciaria ne prenda visione prima della formalizzazione dell acquisto per poter valutare l operatività richiesta a seguito dell adesione ai patti. 9

10 FIDUCIARIA ESCROW AGENT Per raggiungere un risultato che faccia collimare interessi anche contrapposti o che contenga gli individualismi a favore di uno scopo comune e superiore alle parti occorre una figura imparziale e confidenziale, che sia indipendente, riservata e sopravviva alla vita dei contraenti. Tra i soggetti che possiedono tali caratteristiche vi sono le Società Fiduciarie. Esempi di utilizzo della fiduciaria come escrow agent: - Intestazione alla fiduciaria di deposito titoli/conto corrente di regolamento di una transazione commerciale - Intestazione alla fiduciaria di conto corrente sul quale deve essere versata la somma relativa alla sottoscrizione di prestito obbligazionario «condizionato» 10

11 FIDUCIARIA ESCROW AGENT La società è in vendita e occorre: - essere certi che tutti i soci vendano; - essere certi che gli acquirenti paghino; - permettere agli acquirenti di accedere alla contabilità sociale per effettuare una revisione contabile; - garantire il venditore per le eventuali sopravvenienze passive e il venditore per le sopravvenienze attive determinate dalla sua gestione. La Fiduciaria entra in possesso, in esecuzione di mandato fiduciario, del capitale sociale oggetto di compravendita vincolando tutti i soci cedenti in un mandato "collettivo" allo scopo che nessuno si defili al momento della compravendita. Contestualmente l'acquirente mette a disposizione presso una banca, su un conto intestato alla Fiduciaria, l'intero corrispettivo o la parte ritenuta congrua con eventuali fidejussioni a garanzia dell'intera copertura. 11

12 FIDUCIARIA ESCROW AGENT Al realizzarsi della condizione sospensiva (che potrebbe essere la conclusione della revisione contabile o la verifica della consistenza del magazzino ecc.) la Fiduciaria da una parte girerà o consegnerà la partecipazione all'acquirente - operando anche quale sostituto di imposta ai fini del capital gain - e trasferirà al venditore su un conto fiduciariamente intestato per conto di quest'ultimo, il corrispettivo dal quale tratterrà un importo predefinito da considerare vincolato a garanzia dell'acquirente per eventuali sopravvenienze passive che verranno a determinarsi in un periodo contrattualmente previsto. 12

13 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA La società fiduciaria applica e chiede alla Banca che venga applicata la fiscalità riconducibile alla figura giuridica del proprio fiduciante (principio della trasparenza fiscale). La fiduciaria è comunque anche nella qualità di intermediario finanziario sostituto d imposta e può chiedere alla Banca depositaria di non applicare la fiscalità almeno per quanto riguarda i redditi diversi. La possibilità di compensazione tra perdite e guadagni sulle compravendite di titoli permette alla fiduciaria di realizzare per il cliente un Consolidato fiscale. 13

14 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA Principali norme di riferimento: Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 recante la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale, modificata ed integrata con legge 97/2013; DecretoLegge1luglio2009,n.78(articolo12)recantenormedi contrasto ai paradisi fiscali; Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (articolo 13-bis, comma 7) recante nuove sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale; Varie circolari dell Agenzia delle Entrate, tra le quali la più recente è la38/edel23dicembre

15 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA Il Decreto prevede, a carico dei contribuenti che detengono investimenti all estero e attività estere di natura finanziaria, i seguenti obblighi: - articolo 4, comma 1 - riportare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia - articolo 4, comma 2 - riportare nella dichiarazione annuale dei redditi l ammontare dei trasferimenti da, verso e sull estero che nel corso del periodo d imposta hanno interessato i medesimi investimenti all estero e attività estere di natura finanziaria, sempre che l ammontare nel corso dell anno sia di importo complessivo superiore a (in passato era ) 15

16 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA Il Decreto (articolo 1 e ss) prevede, a carico degli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimento transfrontaliero di attività finanziarie (tra i quali le società fiduciarie), i seguenti adempimenti: - rilevare e segnalare i flussi transfrontalieri di attività finanziarie qualora intervengano nelle relative operazioni di trasferimento; - effettuare comunicazioni in sede di compilazione del modello sostituto d imposta (quadro SO del modello 770) per evidenziare la fuoriuscita o la chiusura di rapporti dedicati ad attività rimpatriate in specie a seguito dell adesione al cosiddetto Scudo Fiscale. 16

17 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA Con la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea Legge europea 2013, entrata in vigore il 5 settembre 2013, sono state apportate significative novità alla legge del Nella legge sono state inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento, da parte dell Italia, della normativa dell Unione europea nell ordinamento nazionale. L'articolo 9 della legge, attraverso una profonda revisione del D.L. 28/06/1990, n. 167, interviene sulla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nell ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti, del contenuto del quadro RW. Inoltre, la disposizione, ai fini del contrasto alle frodi comunitarie, è volta ad allineare il monitoraggio fiscale all antiriciclaggio, consentendo all Agenzia delle entrate di richiedere agli intermediari i dati e le notizie relative a operazioni finanziarie con l estero, da chiunque poste in essere. Per le sanzioni, infine, viene prevista un attenuazione per le violazioni degli obblighi di dichiarazione. 17

18 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA Gli intermediari (tra i quali le fiduciarie) esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (legge antiriciclaggio), limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell articolo 5 del TUIR. La citata lettera b) del c. 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007 fa riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a Euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata. Modalità e termini di trasmissione di tali dati all Agenzia delle entrate sono stati stabiliti con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, e messi anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. 18

19 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA Per effetto delle modifiche introdotte viene previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d imposta, detengono investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell investimento. In riferimento a tale adempimento dichiarativo, lo stesso deve essere effettuato a prescindere dall ammontare detenuti all estero (non risulta più vigente il limite minimo precedentemente previsto dei 10 mila euro). Tale valore indicativo risulterebbe ancora vigente, invece, per i trasferimenti di denaro al seguito effettuati in dogana. Viene quindi abrogato qualsiasi obbligo dichiarativo circa l indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da, verso e sull estero che nel corso dell anno hanno interessato le attività detenute all estero. Viene inoltre confermato e rafforzato l'esonero dagli obblighi di dichiarazione per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 19

20 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA Per la violazione degli obblighi di trasmissione posti a carico degli intermediari, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell importo dell operazione non segnalata (la precedente normativa prevedeva l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 25% per la violazione dell'obbligo di dichiarazione). Per la violazione dell obbligo di dichiarazione posto a carico dei contribuenti (possesso di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria), si applicherà: la sanzione pecuniaria dal 3% al 15% dell ammontare degli importi non dichiarati nell ipotesi in cui il paese di detenzione dei beni sia White List. Qualora, invece, il Paese di detenzione dei beni non sia fra quelli collaborativi (es. Svizzera, Montecarlo), si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista in misura dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. 20

21 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA L Italia, alla luce di quanto previsto dal GAFI nelle raccomandazioni dell ottobre 2012 in materia di «Managing the anti-money laundering and counter-terrorist financing policy implications of voluntary tax compliance programmes», sta definendo norme con le quali si intende incentivare l emersione dei capitali detenuti all estero e non dichiarati al fisco. Le attività, finanziarie o patrimoniali, potranno: A) essere trasferite nel «Paese d origine» ovvero nello Stato presso il quale ha la residenza il contribuente(per es. l Italia) B) rimanere nel«paese ospitante» ovvero nello Stato in cui si trovano. In tal caso, a seconda dell inclusione o meno dello Stato ospitante in determinate liste (da definire), verranno determinate le relative sanzioni (maggiori se le attività si trovano e rimangono in uno Stato non collaborativo). 21

22 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare per due possibili soluzioni: 1) detenere le attività direttamente: in tal caso il contribuente dovrà compilare gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi, effettuare i relativi calcoli delle imposte(ivi incluse IVIE ed IVAFE) e provvedere al versamento delle relative imposte(vd. anche circolare Agenzia Entrate n.38/edel23dicembre2013) 2) detenere le attività per il tramite della fiduciaria: in tal caso la fiduciaria fungerà da sostituto d imposta nei termini e con le modalità previste dal contratto fiduciario e dalla normativa 22

23 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA Nel caso in cui il contribuente decida di detenere le attività finanziarie e/o patrimoniali all estero per il tramite della fiduciaria, potrà decidere di: 1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario«classico» o con intestazione 2) non intestare le attività, in specie patrimoniali (immobili, quote di società, ecc.), alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario«light» o senza intestazione 23

24 FIDUCIARIA SOSTITUTO D IMPOSTA La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti previsti dalla normativa sulla tassazione dei redditi USA, calcolo e versamento delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione d imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell imposta di bollo nella misura del 2 per mille(in precedenza 1,5 per mille). Per assicurare il puntuale e tempestivo adempimento dei citati obblighi, ed in particolare il versamento delle imposte dovute, la fiduciaria dovrà ricevere dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso completo ed aggiornato di dati secondo modalità da concordare preventivamente. 24

25 PER SAPERNE DI PIU IL SEGRETO BANCARIO E FIDUCIARIO IN ITALIA E ALL ESTERO, D.Contini, R.Lenzi, F. Vedana, edito da Egea Bocconi PATRIMONI. STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE E PROTEZIONE, V.Felline, F.Vedana, edito da Egea Bocconi(terza edizione aggiornata in libreria da settembre 2014) Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria fvedana@unionefiduciaria.it 25

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