Normativa LEGGI, DELIBERE E REGOLAMENTI REGIONALI. DIRETTIVA 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull efficienza energetica nell Unione Europea
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1 NORMATIVA Release 01/03/2015
2 LEGGI, DELIBERE E REGOLAMENTI REGIONALI Il D.P.R. 59, la Direttiva 2012/27/UE e i regolamenti regionali attualmente in vigore, dove esistenti, prevedono che l installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nella maggior parte delle regioni, venga attuata: contestualmente agli interventi effettuati sull impianto (mera sostituzione del generatore, ristrutturazione di impianto termico o nuova installazione di impianto termico in edifici esistenti); in ogni caso,anche senza interventi sull impianto, entro il 31 dicembre DIRETTIVA 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull efficienza energetica nell Unione Europea Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell efficienza energetica nell Unione Europea, al fine di garantire il conseguimento dell obiettivo entro il 2020 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra e il fabbisogno di energia primaria, soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili). Riguardo la contabilizzazione in edifici esistenti la Direttiva si esprime nell articolo 9: ARTICOLO 9 Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento [...], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed effi ciente in termini di costi. Nei casi in cui l uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia effi ciente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore[...]. LEGGE 10 Norme per l attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (9 gennaio 1991) É fondamentale per quanto riguarda la definizione delle maggioranze per le delibere nell adozione di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore in assemblea condominiale. Il vecchio articolo 26, comma 5 della legge 10 viene modificato in base alle indicazioni dell art.28, comma 2, della legge n 220 del 2012 inerente le modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Sulla base di tali indicazioni il nuovo articolo 26, comma 5 recita: ARTICOLO 26, COMMA 5, LEGGE 10 Per le innovazioni relative all adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell articolo 1120 del Codice Civile. ARTICOLO 1120, COMMA 2, CODICE CIVILE I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: [...] ARTICOLO 1136, COMMA 2, CODICE CIVILE Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell edificio.
3 DECRETI LEGISLATIVI 192/2005 E 311/2006: OBBLIGO VALVOLE TERMOSTATICHE del 25 ottobre 2012 sull efficienza energetica nell Unione Europea I due decreti legislativi prendono in considerazione una serie di aspetti tecnici sul rendimento energetico in edilizia, rettificando anche alcune parti della precedente Legge 10/1991. Relativamente alla contabilizzazione del calore, l allegato I del 192/2005 e l allegato I-11 del 311/2006 impongono l installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell impianto termico. D.P.R. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia (21 dicembre 1999) L articolo 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione ARTICOLO 5 [...] Ai sensi del comma 3 dell articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità immobiliare. D.P.R. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell articolo 4m comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192 (16 aprile 2013) Il decreto ha ridefinito i valori massimi di riferimento per le medie delle temperature estive ed invernali negli edifici da climatizzare in funzione delle regioni geografiche (art. 4, comma 2, 3,4). Tuttavia tali disposizioni riguardanti la durata giornaliera di attivazione dell impianto non si applicano nei seguenti casi: ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERA F impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell arco delle 24 ore. D.P.R. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (2 aprile 2009) Il D.P.R. pubblicato è uno dei tre decreti che il Governo è tenuto ad emanare per l attuazione dei D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 che recepiscono in Italia la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il provvedimento, oltre a ribadire (art. 3) l adozione delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS oggi disponibili (parte 1 e parte 2), stabilisce:
4 ADOZIONE DI CONTABILIZZAZIONE NEL CASO DI MERA SOSTITUZIONE DI GENERATORE ARTICOLO 4, COMMA 6 Per tutte le categorie di edifici, [...], nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, [...], si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell energia, [...], qualora coesistano le seguenti condizioni: [...] e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, [...] al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unita immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare. OBBLIGO DI CONTABILIZZAZIONE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE O INSTALLAZIONE DELL IMPIANTO TERMICO ARTICOLO 4, COMMA 10 In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], in caso di ristrutturazione dell impianto termico o di installazione dell impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. [...] MANTENIMENTO DI IMPIANTO CENTRALIZZATO SOPRA ALLE 4 UNITÀ ABITATIVE ARTICOLO 4, COMMA 9 In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kw, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; [...]. ERRORE MASSIMO DI MISURA DEI CONTABILIZZATORI INFERIORE AL 5% ARTICOLO 4, COMMA 11 Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linea guida UNI. NORMA UNI 10200/2005: NORME TECNICHE SULL INSTALLAZIONE E IL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Questa norma italiana prende in considerazione praticamente tutti gli aspetti relativi alla tecnica e alla gestione della ripartizione delle spese di riscaldamento con impianto di contabilizzazione. La norma non ha forza di legge, ma può essere molto utile in sede contrattuale per regolare il rapporto tra il condominio e chi installa e gestisce la contabilizzazione. NORMA UNI 10200/2013: NORME TECNICHE SULL INSTALLAZIONE E IL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE La nuova normativa tecnica approfondisce molti aspetti della precedente. In particolare: > Sono state dettagliate le equazioni per la ripartizione della spesa di riscaldamento tra le diverse componenti. > La diagnosi energetica sembra ora essere obbligatoria, in quanto il fabbisogno energetico dell edificio è la base di calcolo per la definizione della quota di consumo involontario, da ripartire a millesimi. > I millesimi di riscaldamento dovrebbero essere ricalcolati in funzione del fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare.
5 LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA: APPROFONDIAMO LA UNI10200 La Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 impone agli Stati membri di conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% entro il 2016, mediante servizi energetici e altre misure di miglioramento dell efficienza energetica. In particolare la direttiva impone, entro il 31 dicembre 2016, l adozione di contatori individuali per misurare il consumo di calore e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare facente parte di un condominio o di un edificio polifunzionale servito da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento. Non solo, l Unione Europea ha lasciato la possibilità di introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al consumo di calore per i locali a uso collettivo e per le unità immobiliari e/o di acqua calda per il fabbisogno domestico. Ciò significa che dal momento che la direttiva fissa i requisiti minimi, gli Stati membri possono introdurre misure più rigorose. È proprio in tale contesto che si inserisce la UNI 10200, norma tecnica elaborata dalla Commissione Tecnica 803 del CTI a supporto delle disposizioni legislative in materia di ripartizione delle spese. La norma infatti fornisce i criteri per ripartire la spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria e si applica agli edifici di tipo condominiale dotati di impianti termici centralizzati. Come verrà spiegato in seguito, la UNI distingue i consumi volontari di calore delle singole unità immobiliari, da tutti gli altri consumi involontari ovvero essenzialmente le perdite della rete di distribuzione. Pertanto, a fronte delle recenti disposizioni legislative in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore e alla luce dell incremento dell attività normativa del CTI in risposta a un settore sicuramente protagonista nel corso dei prossimi anni, è necessario guardare al futuro con ottimismo cercando di fornire tutti gli strumenti necessari, senza dimenticare la funzione di utilità sociale insita proprio nella norma di riferimento nazionale: la UNI COS È LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE? Per spiegare cosa sia la contabilizzazione del calore è necessario parlare anche di termoregolazione e non è un caso che la legislazione vigente citi congiuntamente entrambe nelle principali disposizioni in materia. Se la contabilizzazione permette di contare l energia richiesta per riscaldare la singola unità immobiliare, la termoregolazione consente di gestire l erogazione di calore secondo le esigenze del singolo utente. Tale sistema mette quindi l utente nelle condizioni di poter gestire il riscaldamento in maniera completamente autonoma all interno della propria unità immobiliare senza per altro avere un impianto autonomo con la conseguenza che egli stesso pagherà la quota corrispondente alla quantità di calore erogata, secondo il principio pago in base a quanto consumo. In altre parole, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore premiano il comportamento virtuoso del singolo utente che può ottenere, nella maggior parte dei casi, una riduzione dei consumi. Ma l adozione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore cosa comporta esattamente? Tali sistemi richiedono: dei dispositivi atti a misurare il calore (contatori, ripartitori e altri sistemi); una progettazione (obbligatoria secondo la legge n.10/1991), un installazione (da parte di professionisti abilitati) e un collaudo; un criterio di ripartizione, ovvero la UNI 10200; una gestione nel tempo che miri anche a una corretta e costante informazione dell utente finale (letture dispositivi e relativi consumi). LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA TOTALE E ALCUNI CHIARIMENTI SULL APPLICAZIONE DELLA UNI Una doverosa precisazione, prima di illustrare i principi della norma sulla ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria, consiste nel fatto che la UNI è stata pubblicata nel rispetto del principio insito nella Legge n.10/1991 (art.26 comma 5) secondo cui ciascun utente paga in base a quanto effettivamente registrato. Tale principio è contenuto in una norma imperativa e pertanto non derogabile nemmeno con l unanimità dei condomini; qualsiasi indicazione contrattuale controversa, all articolo 26 comma 5 della Legge n.10/1991, è da considerarsi nulla. È pertanto opportuno che per il calcolo dei consumi effettivi e il loro riparto si utilizzi la norma tecnica di settore, ovvero la UNI 10200, anche perché chi la applica ha la cosiddetta presunzione di esecuzione e regola d arte. Il principio su cui si basa la UNI è la ripartizione del costo del calore prodotto dal generatore, che dipende dal costo del vettore energetico utilizzato e dall efficienza dell impianto di generazione. L energia termica utile prodotta viene quindi suddivisa in base ai: consumi volontari (quota variabile), ovvero quelli dovuti all azione volontaria dell utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi); consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall azione dell utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento. Proprio i millesimi di riscaldamento secondo quanto dettagliato dalla UNI 10200, così come conosciuti nel mondo degli amministratori di condominio sono i millesimi di potenza termica installata o i millesimi di fabbisogno. Nel caso le singole unità immobiliari siano dotate di termoregolazione, il prelievo di calore è effettuato in proporzione al fabbisogno di energia
6 termica utile e pertanto i sopra citati consumi involontari sono ripartiti in base ai millesimi di fabbisogno che sono calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS (parte 1 e parte 2). A tal proposito, è da precisare che le indicazioni degli esperti in materia suggeriscono il calcolo del fabbisogno in funzione dell edificio come realizzato in origine. Ciò significa che il calcolo dei millesimi non è richiesto ogni qual volta siano fatti interventi all interno di una singola unità immobiliare, come per esempio la sostituzione degli infissi. Attenzione però che per il calcolo dei consumi involontari o per il calcolo del rendimento di generazione si deve fare riferimento alle condizioni vigenti dell edificio poiché la contabilizzazione tiene conto ovviamente della situazione attuale e non di quella originale. Se al contrario la termoregolazione è assente, il calore viene invece distribuito in base alla potenza termica installata nella singola unità immobiliare e pertanto i consumi involontari sono ripartiti in base ai millesimi di potenza termica installata che sono determinati secondo quanto indicato dall appendice D della UNI In un contesto di questo tipo, nel caso sia complicato determinare la potenza termica delle singole unità immobiliari (a causa per esempio delle numerose sostituzioni dei corpi scaldanti con altri di diverso tipo) la UNI prevede la ripartizione in base ai già citati millesimi di fabbisogno; è ovvio quindi che la configurazione migliore è rappresentata da una rete di emissione interamente servita da radiatori, la cui potenza è facilmente determinabile. Infine, una ulteriore precisazione sui millesimi risponde ad una domanda posta di frequente dagli operatori e cioè quando è necessario ricalcolarli. Di fatto se la rete di distribuzione subisce modifiche o se viene dimostrato che il calcolo precedente è sbagliato, i millesimi andrebbero aggiornati in conformità alla UNI 10200:2013. Tornando a quanto descritto in precedenza, la UNI prevede quindi la suddivisione del costo dell energia termica utile prodotta dal generatore in due componenti: la parte variabile e quella fissa. In linea generale, se l impianto è dotato delle apparecchiature per la misurazione dell energia, il calcolo delle quantità necessarie ai fini della ripartizione della spesa sarà più semplice, mentre se l impianto è privo di contabilizzazione e termoregolazione tali quantità dovranno essere stimate. In entrambi i casi, la UNI richiede un calcolo annuale in modo da poter monitorare e quindi gestire nel tempo l impianto. Questo approccio ha quindi richiesto ben 78 pagine di documento poiché l intento della norma è stato proprio quello di coprire il maggior numero di impianti, risolvendo di fatto il calcolo di ripartizione in un contesto condominiale/impiantistico nazionale particolarmente complesso: dagli edifici esistenti non ancora adeguati alla termoregolazione e contabilizzazione del calore agli edifici nuovi perfettamente integrati. La procedura di ripartizione della spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria secondo la UNI richiede quindi alcuni passaggi che possono essere così riassunti: 1) determinare la spesa totale; 2) determinare l energia utile prodotta; 3) calcolare il costo unitario dell energia utile, ovvero il costo dell energia all uscita dal generatore. Nel caso il generatore sia anche adibito alla produzione di acqua calda sanitaria è necessario risalire a quanta energia prodotta dal generatore sia stata utilizzata per tale scopo. Per questa ragione è consigliato installare un contatore per i consumi di energia per riscaldamento e un contatore per i consumi di acqua calda sanitaria; 4) ripartire l energia utile totale fra consumi volontari e involontari. Nel caso di contabilizzazione diretta (contatori di calore) i consumi involontari, ovvero le dispersioni della rete di distribuzione, sono dati per differenza, sottraendo al consumo totale (energia totale erogata dal generatore) quello delle unità immobiliari e dei locali a uso collettivo (se presenti). In presenza invece di contabilizzazione indiretta (ripartitori e altri sistemi), dal momento che non è possibile misurare quanta energia viene richiesta da ciascuna unità immobiliare poiché i dispositivi non forniscono una misura espressa in kwh ma bensì in unità adimensionali, le dispersioni si calcolano mediante la UNI/TS Così facendo, sottraendo al consumo totale le dispersioni calcolate secondo le condizioni di progetto, è possibile determinare i consumi volontari delle singole unità immobiliari. In alternativa a tale procedura, la UNI 10200, in funzione delle differenti tipologie di edifici, prevede l utilizzo di determinati coefficienti che attribuiscono valori prestabiliti al consumo involontario. Tale soluzione è da considerarsi sicuramente più semplice e meno onerosa rispetto al calcolo analitico dettagliato dalla UNI/TS ; 5) ripartire l energia utile volontaria in base alle letture delle apparecchiature; 6) ripartire l energia utile involontaria in base ai millesimi di riscaldamento. Altro tema molto discusso poiché in qualche modo richiamato anche in Lombardia dalla D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2601 è quello delle percentuali, ovvero che la spesa fissa e variabile siano determinate a priori (per esempio rispettivamente 30% e 70%). La UNI non prevede la determinazione a priori delle due quote, ma com è stato precedentemente illustrato fornisce la procedura per calcolare (annualmente) le quantità in gioco. Tale approccio, al contrario del metodo delle percentuali, garantisce quindi una ripartizione della spesa che tiene conto sia delle eventuali variazioni climatiche che si possono registrate da un anno con l altro, sia del comportamento del singolo utente. Di fatto, si può dire che il metodo delle percentuali non premia il comportamento virtuoso dell utente.
7 LE NORME A SUPPORTO DELLA UNI La UNI 10200:2013, rispetto alla precedente versione del 2005, prevede l utilizzo di una serie di norme su cui vale la pena soffermarsi, poiché fondamentali per la sua applicazione. Acquista sicuramente rilievo l introduzione del già citato pacchetto normativo delle UNI/TS sulle prestazioni energetiche degli edifici. Tali specifiche, oltre al calcolo dei millesimi di fabbisogno, sono state incluse per la stima del consumo involontario riconducibile alle dispersioni della rete di distribuzione. Inoltre, rimanendo nell ambito di applicazione delle norme sulle prestazioni energetiche degli edifici, nella prima stagione di attivazione dell impianto termico il responsabile dell impianto, secondo la UNI 10200, deve fornire agli utenti un prospetto previsionale in cui sono contenuti i consumi e i costi presunti, calcolati secondo le parti 1, 2 e 4 della UNI/TS Ciò di fatto significa che la UNI richiede una diagnosi energetica che consente di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico di un edificio. Ma la nuova UNI ha introdotto anche la UNI 9019 e la UNI/TR (attualmente in fase di revisione presso il Gruppo di lavoro 803 del CTI), norme sui sistemi di contabilizzazione indiretta alternativi ai ripartitori che fanno invece riferimento alla UNI EN 834. Per quanto concerne invece la contabilizzazione del calore diretta, i contatori di calore vengono descritti dalle sei parti della UNI EN LE ATTIVITÀ E IL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA CT 803 Dallo scorso 2013, il CT 803/GL 03 è impegnato nella revisione della UNI/TR 11388, norma che fornisce i requisiti e i principi di funzionamento, di installazione, di prova e di impiego dei sistemi di contabilizzazione indiretta basati sui totalizzatori di unità di ripartizione correlate all energia termica per climatizzazione invernale per singolo corpo scaldante, oppure per zona con più corpi scaldanti oppure per unità immobiliare. In particolare, l attività di revisione prevede la conversione del rapporto tecnico (UNI/TR) in norma tecnica (UNI). A livello europeo, il CT 803 Contabilizzazione del calore segue i lavori del CEN/ TC 176 Contatori di calore e congiuntamente funge da comitato specchio del CEN/TC 171 Ripartitori. Inoltre, con riferimento all attività del legislatore nazionale, il CTI offre supporto tecnico ai ministeri soprattutto per quanto concerne la Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012, attualmente in fase di recepimento. Infine, per quanto concerne la UNI 10200, la segreteria tecnica del CT 803 ha da tempo avviato un dialogo sia con i professionisti del settore sia con gli utenti finali con l obiettivo di individuare eventuali miglioramenti che l applicazione della norma necessariamente richiede. Tale attività è stata ed è tutt ora in fase di svolgimento grazie anche ai corsi di formazione. Da parte del CTI sarà quindi garantito un impegno e un coinvolgimento costante che miri a soddisfare le esigenze dell utenza finale ma anche di tutti i soggetti interessati: dal gestore del servizio di contabilizzazione all amministratore di condominio. Lowil ringrazia per il contributo: MATTIA MERLINI CTI Comitato Termotecnico Italiano
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