Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Abrogazione della solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore Rimane la responsabilità fiscale del committente. Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Con l approvazione del Consiglio dei Ministri si procede all abrogazione della responsabilità solidale negli appalti, ossia dell abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell articolo 35 del D.L. n. 223/06. Ora in caso di appalto di opere o di servizi l appaltatore non risponde più in solido con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all Amministrazione Finanziaria. Tuttavia la norma cancella la responsabilità fiscale negli appalti, ma non la responsabilità come sostituto d imposta del committente in caso di emersione di lavoro nero, prevista dalla Legge 276/2003. Premessa È stato varato dal governo il decreto sulle semplificazioni fiscali con l abrogazione della così detta solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore: è pertanto definitiva l abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell'art. 35 del D.L. 223/2006. È chiaro che affinché il decreto diventi esecutivo è necessario aspettare che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L appaltatore, inoltre, non rischierà più di incorrere nella sanzione prevista da a euro se il pagamento del corrispettivo è avvenuto senza un precedente controllo sul versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell'appalto. 1

2 Pertanto, con l'abrogazione della responsabilità committenti e appaltatori non saranno più costretti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ritardando i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati. ABROGAZIONE DELLA SOLIDARIETÀ FISCALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE L APPALTATORE NON INCORRERÀ PIÙ NELLA SANZIONE PREVISTA DA A EURO COMMITTENTI E APPALTATORI NON SARANNO PIÙ COSTRETTI A RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE La responsabilità tra appaltatore e subappaltatore L art.13-bis del c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni nella Legge n. 134/2012, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell 11/08/2012) ha riscritto il comma 28 della Legge n. 248/2006 e ha introdotto i commi 28-bis e 28-ter. Il comma 28 stabilisce che in caso di appalto, l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per i lavoratori interessati e dell IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. COMMA 28 LEGGE N. 248/2006 IN CASO DI APPALTO, L APPALTATORE RISPONDE IN SOLIDO CON IL SUBAPPALTATORE, NEI LIMITI DEL CORRISPETTIVO DOVUTO Il successivo comma 28-bis afferma che il committente non deve provvedere al pagamento del corrispettivo in favore dell appaltatore se quest ultimo non documenta l esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell Iva sia da parte sua sia da parte degli eventuali subappaltatori. COMMA 28-BIS IL COMMITTENTE NON DEVE PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN FAVORE DELL APPALTATORE SE NON È DOCUMENTATO IL CORRETTO VERSAMENTO DELLE RITENUTE DELL IVA 2

3 L inosservanza delle modalità di pagamento, con il non corretto versamento della ritenute IRPEF ed IVA da parte dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente compresa tra e euro. Pertanto, il committente non è più soggetto alla responsabilità solidale in ambito fiscale, con l appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria. Il comma 28-ter definisce l ambito di applicazione della normativa. In particolare si applica in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell ambito di attività rilevanti ai fini dell Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del T.U.I.R. Sono escluse le stazioni appaltanti che operano di cui all articolo 3, comma 33, del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice degli appalti pubblici ). COMMA 28-TER AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Per effetto delle modifiche introdotte dall 13-ter del c.d. Decreto Sviluppo : la solidarietà passiva in materia di ritenute e di IVA è ristretta al rapporto fra appaltatore e subappaltatore; quest ultimo è tenuto a fornire, prima che intercorra il pagamento del corrispettivo, la documentazione necessaria affinché l appaltatore sia in grado di verificare che, per i versamenti in materia di ritenute ed IVA scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della documentazione da parte del subappaltatore; L appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per retribuzioni, contributi e ritenute fiscali, ma nei limiti del corrispettivo ancora dovuto. Sub appalto di opere e servizi Responsabilità solidale: nei limiti del corrispettivo dovuto; in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. il committente non è responsabile in solido con l appaltatore per i versamenti in materia di ritenute ed IVA ma deve sospendere il pagamento del corrispettivo sino a quando l appaltatore non ha esibito, la documentazione indicata al punto precedente. L inosservanza è punita con una sanzione amministrativa da euro a ; 3

4 Appalto di opere e servizi Sanzione amministrativa da 5000 a euro in luogo della documentazione, che comprova il puntuale adempimento, è possibile la presentazione di una attestazione rilasciata dal responsabile dell assistenza fiscale di un CAF Imprese ovvero da un professionista. Al fine di ridurre gli adempimenti, ed i conseguenti costi per il sistema delle imprese, l Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E ha ammesso la possibilità di fornire, da parte dell appaltatore o del subappaltatore, apposita autodichiarazione. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall articolo 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134) Comma 28 e 28-ter, art. 35, D.L. 223/ In caso di appalto di opere o di servizi ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sospensione pagamento del committente e del subappaltatore fino ad esibizione della documentazione COMMITTENTE ESIMENTE DOCUMENTAZIONE Documentazione: versamento delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuta dall appaltatore e dal subappaltatore all erario APPALTATORE ESIMENTE SUBAPPALTATORE DOCUMENTAZIONE 4

5 Confindustria e AIDC Confindustria ha inviato il 12 marzo 2013 a Bruxelles un complaint denunciando la violazione dei principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento tra stati comunitari. I punti toccati riguardavano: - lo scorretto trasferimento degli oneri di controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria in capo ai contribuenti; - l attribuzione di una responsabilità che dovrebbe nascere solo in presenza di concorso nelle violazioni; - le sanzioni non commisurate in proporzione alla gravità del reato; - un principio di parità di trattamento delle operazioni fra Stati comunitari non rispettato. La stessa Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano aveva protestato contro la misura contenuta nel Decreto Sviluppo, con il documento di Denuncia per incompatibilità comunitaria n. 9. L AIDC faceva riferimento agli articoli 205, 207 e 273 della Direttiva Comunitaria n. 2006/112/CE, in base alla quale gli Stati Membri possono stabilire «che una persona diversa dal debitore dell imposta sia responsabile in solido per l assolvimento dell IVA» e adottare «misure necessarie affinché le persone che sono considerate responsabili in solido dell assolvimento dell IVA, adempiano detti obblighi di pagamento», nonché stabilire «altri obblighi che ritengono necessari per assicurare l esatta riscossione dell IVA». Il decreto sulle semplificazioni fiscali Come visto, da tempo si chiedeva l abrogazione della responsabilità solidale per le ritenute negli appalti, ovvero della disposizione che obbligava le imprese a dimostrare il versamento delle ritenute fiscali ai dipendenti per essere liquidate dai committenti. Con l approvazione dell ultimo Consiglio dei Ministri e prossimo alla pubblicazione in G.U. la responsabilità solidale negli appalti è stata abrogata, o meglio, sono stati abrogati i commi da 28 a 28-ter dell articolo 35 del D.L. n. 223/06. Ora, in caso di appalto di opere o di servizi l appaltatore non risponderà più in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all Erario in merito alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto. 5

6 Il committente inoltre non rischierà più la sanzione da a euro in caso del pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell'appalto. Rimarrà solamente la responsabilità come sostituto d imposta del committente in caso di emersione di lavoro nero, prevista dalla Legge 276/2003. DDEECCRREETTOO SSEEMPPLLI IIFFI IICCAAZZI IIOONNI FFI IISS CCAA LLI II Committenti e appaltatori non saranno più chiamati a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ed eviteranno così di rallentare ulteriormente i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati Resta però in vigore la solidarietà retributiva e contributiva SOLIDARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA - Il committente e gli appaltatori, per evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti, dovranno continuare a richiedere il rilascio del DURC per verificare la regolarità contributiva. E in ogni caso potranno comunque avvalersi del beneficio della preventiva escussione. Infatti, l art. 28 comma 2 del decreto delega sulla semplificazione fiscale evidenzia che il Committente, qualora sia direttamente obbligato a eseguire il pagamento dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore e/o dei subappaltatori impegnati nell'appalto per effetto della solidarietà, «è tenuto ove previsto ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600/73». RESPONSABILITÀ SOLIDALE Se l'appaltatore e/o il subappaltatore non pagano i propri dipendenti impegnati nell'appalto non solo deve provvedervi il committente; ma quest'ultimo ha anche l'obbligo di effettuare le ritenute fiscali sulle retribuzioni erogate, di versarle all'erario, di certificare le somme erogate attraverso il modello CU e la dichiarazione mod Esattamente come per i suoi dipendenti - Riproduzione riservata - 6

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