Responsabilità fiscale negli appalti e subappalti: il punto dopo i chiarimenti ministeriali

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1 N. 283 del Le Daily News A cura di Mauro Muraca Responsabilità fiscale negli appalti e subappalti: il punto dopo i chiarimenti ministeriali Come noto, il regime di responsabilità fiscale nell ambito dei contratti d appalto e subappalto di opere e servizi è stato oggetto di un triplice intervento normativo a distanza di pochi mesi. In buona sostanza, sulla disciplina in commento sono intervenuti: i) il D.L. sulle semplificazioni fiscali ex D.L. 16/2012, conv. con L. 44/2012; ii) la legge di riforma del mercato del Lavoro ex art 4 co. 31, L , n. 92; iii) il DL crescita e sviluppo ex art ter D.L , n. 83, conv. con modif. dalla L , n Quest ultimo intervento normativo, in vigore dal 12 agosto 2012 ha modificato, in modo sostanziale, la disciplina in commento, prevedendo la responsabilità dell appaltatore e del committente per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuta dal subappaltatore e dall appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto. Tuttavia, i dubbi sull applicazione della suddetta disciplina rimanevano ancora molti. Nel tentativo di fornire una soluzione ad alcune problematiche, è intervenuta, di recente, l Agenzia delle Entrate (circolare n. 40/E/2012), che ha fornito, in buona sostanza, opportuni chiarimenti in merito agli aspetti più critici della disposizione quali: i) la decorrenza dei relativi effetti; ii) la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell IVA. Quanto alla decorrenza degli effetti della nuova disposizione, la circolare n. 40/E, chiarisce che gli stessi trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto Inoltre, poiché la norma introduce, sia a carico dell appaltatore che del subappaltatore, un 1

2 adempimento di natura tributaria, tale adempimento è esigibili a partire dal 60 giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto Specificatamente alla certificazione che attesti la regolarità dei versamenti e delle ritenute, l Agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dell appaltatore o dal sub appaltatore. La responsabilità fiscale nell ambito dei contratti d appalto L art. 13-ter, D.L. n. 83/20121 in vigore dal 12 agosto ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell ambito dei contratti d appalto e subappalto di opere e servizi, prevedendo la responsabilità dell appaltatore e del committente per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuta dal subappaltatore e dall appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto. Disciplina civilistica Prima di illustrare le modifiche alla disciplina in materia di responsabilità fiscale nell ambito dei contratti d appalto e subappalto di opere e servizi nonché gli ultimi chiarimenti ministeriali sull argomento, è utile evidenziare la definizione civilistica di contratto d appalto, così come normata dall art c.c. : l'appalto è un contratto con il quale "una parte si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro". Come si può ben evidenziare, quindi, i soggetti interessati dalla definizione in commento sono sostanzialmente: il committente (sia esso persona fisica che giuridica), ovvero colui che conferisce l'incarico; l'appaltatore (sia esso persona fisica che giuridica), vale a dire il soggetto che esegue l'opera o il servizio. Il contratto di sub appalto Nella pratica delle prestazioni di opere e servizi, spesso accade che la catena di soggetti si estenda attraverso la stipula di un contratto aggiuntivo tra l'appaltatore ed un altro soggetto denominato "subappaltatore". La possibilità di sub appaltare l esecuzione dell opera o del servizio è subordinata alla preventiva autorizzazione del committente: senza un'espressa autorizzazione da parte del 1 L art. 13 del citato Decreto in vigore dal , ha sostituito il comma 28 dell art. 35, DL n. 223/2006 e introdotto i nuovi commi 28-bis e 28-ter che riguardano, rispettivamente, la responsabilità dell appaltatore, quella del committente ed il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina. 2

3 committente, l'appaltatore, infatti, non può a sua volta subappaltare (art c.c.). OSSERVA Nello specifico, l appaltatore e l eventuale subappaltatore si obbligano nei confronti del committente al compimento di un opera ovvero alla prestazione di un servizio, organizzando i mezzi di produzione e l attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo. L'elemento che contraddistingue il contratto di subappalto è, pertanto, la relazione di accessorietà intercorrente con il contratto di appalto originariamente stipulato, nonché il collegamento funzionale tra i due contratti tale che i rapporti sottostanti abbiano un oggetto quale l'esecuzione dell'opera, del servizio o della fornitura in tutto o in parte coincidente. Il regime di responsabilità fiscale: le modifiche normativa Regime di solidarietà e le modifiche apportate dal DL sulle semplificazioni fiscali Il regime di responsabilità fiscale nell ambito dei contratti d appalto e subappalto di opere e servizi è stato oggetto di un triplice intervento normativo nel giro di pochi mesi. In buona sostanza, sulla disciplina sono intervenuti: il D.L. sulle semplificazioni fiscali ex D.L. 16/2012, conv. con L. 44/2012; la legge di riforma del mercato del Lavoro ex art 4 co. 31, L , n. 92; il DL crescita e sviluppo ex art.. 13-ter D.L , n. 83, conv. con modif. dalla L , n. 134 L'articolo 2, comma 5 bis, del decreto fiscale 16/2012 convertito in legge ha sostituito il comma 28, dell'articolo 35 del Dl 223/2006, estendendo la solidarietà a carico del committente o datore di lavoro anche in relazione al versamento dell'iva da parte del prestatore. MODIFICA DEL DL SEMPLIFICAZIONI Testo precedente In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". Testo modificato In caso di appalto di opere o di servizi, il committente 3

4 imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali". Novità del DL semplificazioni Da un'analisi comparativa si può notare come: la solidarietà sia stata estesa anche al tfr maturato dalla forza lavoro nel periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché ai premi assicurativi dovuti; restavano fuori dal regime di solidarietà le sanzioni, che gravano, pertanto, sul solo obbligato principale, responsabile dell'inadempimento. La norma prevedeva l estensione della solidarietà anche per l'appaltatore, in qualità di committente per i contratti di subappalto, per tutta la durata del contratto fino al secondo anno successivo alla cessazione dell'appalto. 4

5 OSSERVA Con la circolare n. 5/2011 il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite temporale di due anni si riferisce all azione del lavoratore e degli istituti creditori delle somme dovute a titolo di contributi e premi assicurativi. Viene, inoltre, precisato che con il termine lavoratore si intende non solo la categoria di lavoratori subordinati, ma anche tutte le altre categorie contrattuali, quali i collaboratori a progetto e associati in partecipazione. La formulazione della norma penalizzava fortemente il committente di opere o di servizi per il fatto che quest ultimo avrebbe dovuto assumere la responsabilità circa al versamento delle ritenute fiscali e dell'iva sia da parte dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori. Responsabilità però esclusa qualora lo stesso committente si fosse attivato a mettere in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. In pratica, in un contratto di appalto, per essere liberato dalla responsabilità fiscale solidale, il committente avrebbe dovuto richiedere ai propri appaltatori e ai subappaltori: quanto ai contributi, un documento equipollente al Documento unico di regolarità contributiva previsto per gli obblighi previdenziali (DURC). relativamente alle ritenute fiscali, i modelli F24 relativi ai suddetti versamenti. Risultava pressoché impossibile la prova del versamento dell'iva, in quanto il versamento è il risultato della liquidazione Iva che comprende molte altre operazioni. Fermo restando che, ad ogni modo, anche il ricorso al cassetto fiscale dell'appaltatore e del subappaltatore non è possibile essendo vietato l'accesso a soggetti non autorizzati. Tabella di sintesi : modifiche apportate dal DL semplificazioni fiscali LA NORMA L'articolo 2 del Dl 16/2012 prevedeva l'estensione al committente della responsabilità solidale nei contratti di appalto fra appaltatore e subappaltatori relativamente ai versamenti all'erario: delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente ; dell'iva prevista sulle prestazioni oggetto di appalto. AMBITO DI La responsabilità si applicava ad appalti di opere e servizi per APPLICAZIONE tutta la durata del contratto e fino al secondo anno successivo alla cessazione dell'appalto. ONERE DELLA Il committente avrebbe potuto evitare la solidarietà se fosse stato 5

6 PROVA in grado di dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. Regime di solidarietà e riforma del lavoro Successivamente, la legge n. 92/2012 (di riforma del mercato del lavoro) intervenendo sulla disciplina in commento, ha previsto l introduzione di alcune disposizioni volte a ridurre il rischio, in capo al committente, di dover rispondere in solido con l appaltatore delle somme dovute ai lavoratori a titolo di: trattamento retributivo; contributi previdenziali; ritenute fiscali; premi assicurativi. Casi di esclusione Nel dettaglio, la legge di riforma del mercato del lavoro riconosce la possibilità per i CCNL di prevedere particolari ipotesi in cui tale disciplina non si applica, esonerando di fatto il committente dalla responsabilità nei confronti dei lavoratori che lo lega all appaltatore e ai subappaltatori. In buona sostanza, i contratti collettivi nazionali - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore - possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti che possano liberare il committente dalla responsabilità solidale. OSSERVA Nel dettaglio, l'art 4 co. 31, L , n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) ha introdotto in premessa al primo periodo dell'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 le seguenti parole: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (...)". Preventiva escussione delle somme La seconda modifica apportata dalla riforma del lavoro, invece, prevede l applicazione (su richiesta) del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore e dei subappaltatori: il committente, quindi, può chiedere (ora solo) in giudizio che venga aggredito prima il patrimonio di tali soggetti. Nel dettaglio, l ultimo periodo del comma 2 dell articolo 29 D.Lgs. n. 276/2003 è stato modificato come segue: 6

7 MODIFICA PREVISTA DALLA RIFORMA DEL LAVORO Testo prima della modifica Testo modificato Ove convenuto in giudizio per il Il committente imprenditore o datore di pagamento unitamente all'appaltatore, il lavoro è convenuto in giudizio per il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. beneficio della preventiva escussione del Il committente imprenditore o datore di patrimonio dell'appaltatore medesimo. In lavoro può eccepire, nella prima difesa, il tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso nei confronti del committente il giudice accerta la responsabilità solidale imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del dell'appaltatore. L'eccezione può committente imprenditore o datore di essere sollevata anche se lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione l'appaltatore non è stato convenuto del patrimonio dell'appaltatore e degli in giudizio, ma in tal caso il eventuali subappaltatori. Il committente committente imprenditore o datore che ha eseguito il pagamento può di lavoro deve indicare i beni del esercitare l'azione di regresso nei patrimonio dell'appaltatore sui quali confronti del coobbligato secondo le il lavoratore può agevolmente regole generali soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali Secondo quanto previsto nella versione introdotta con la riforma del lavoro, invece, il committente imprenditore o datore di lavoro deve essere sempre convenuto in giudizio unitamente all appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori (la precedente formulazione non faceva riferimento ai subappaltatori ma solamente all appaltatore). In ogni caso ricordiamo che: il committente convenuto in giudizio può chiedere, in prima istanza, l escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati; l azione esecutiva nei confronti del committente imprenditore, può essere avanzata solo dopo che sia stata provata l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 7

8 OSSERVA Il committente che ha eseguito il pagamento potrà poi rivalersi nei confronti del coobbligato inadempiente secondo le regole generali. Regime di solidarietà e decreto crescita Con la conversione in legge del Dl 83/2012 è stato nuovamente modificato (definitivamente) il testo dell'articolo 28, comma 35 del Dl 223/2006, già oggetto, come detto, di un primo intervento (articolo 2, comma 5-bis, del Dl 16/2012). Nello specifico, le novità attuali sono state introdotte dall'articolo 13-ter del Dl 83/2012 che ha riscritto il comma 28 prevedendo quanto segue: Il nuovo comma 28: la responsabilità dell appaltatore ARTICOLO 35 COMMA 28 DL N. 223/2006 MODIFICHE Testo precedente alle modifiche del Testo comprensivo delle modifiche DL n. 83/2012 del DL n. 83/2012 In caso di appalto di opere o di servizi, In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore l'appaltatore risponde in solido con il di lavoro è obbligato in solido con subappaltatore, nei limiti l'appaltatore, nonché con ciascuno dell'ammontare del corrispettivo degli eventuali subappaltatori entro il dovuto, del versamento all'erario delle limite di due anni dalla cessazione ritenute fiscali sui redditi di lavoro dell'appalto, al versamento all'erario dipendente e del versamento dell'imposta delle ritenute sui redditi di lavoro sul valore aggiunto dovuta dal dipendente e dell'imposta sul valore subappaltatore all'erario in relazione alle aggiunto scaturente dalle fatture prestazioni effettuate nell'ambito del inerenti alle prestazioni effettuate rapporto di subappalto. La nell'ambito dell'appalto, ove non responsabilità solidale viene meno se dimostri di avere messo in atto tutte l'appaltatore verifica, acquisendo la le cautele possibili per evitare documentazione prima del versamento del l'inadempimento corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 8

9 all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [nda CAF e professionisti]. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. Dal confronto di tali disposizioni emerge che: l appaltatore risponde solidalmente con il subappaltatore nel limite del corrispettivo dovuto: nella precedente versione del comma 28 dell articolo 35 non era prevista tale limitazione; scompare il limite temporale della responsabilità solidale: secondo la previgente versione del testo del comma 28, infatti, la solidarietà era limitata ai successivi due anni dal termine del subappalto. Per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 83/2012, quindi, la responsabilità solidale si estende oltre tale lasso di tempo; viene radicalmente modificata la circostanza che consente l esonero dalla responsabilità: all adozione di cautele viene sostituita la verifica dell esecuzione degli adempimenti da parte del subappaltatore, eventualmente certificati con un asseverazione; l appaltatore può sospendere il pagamento del compenso fino ad esibizione dell attestazione da parte del subappaltatore; viene previsto, inoltre, che gli atti notificati entro termine al subappaltatore devono essere notificati anche al responsabile in solido (con l evidente fine di tenere informato l appaltatore di eventuali infrazioni fiscali del subappaltatore). OSSERVA In riferimento ai soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni, ricordiamo che i soggetti indicati dall articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dall'articolo 3, comma 3, lettera a), regolamento di cui al decreto del 9

10 Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono i seguenti: I SOGGETTI AUTORIZZATI Articolo 3, comma 3, Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri lettera a), e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; regolamento di cui al I soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli DPR 22 luglio 1998, di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, n. 322 industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche. I centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati. Gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fra cui i notai ex provvedimento dell 11 giugno Decreto legislativo 9 Centri di Assistenza Fiscale (CAF) luglio 1997, n. 241 Il comma 28 bis: modalità di pagamento del compenso Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 28 bis dell articolo 35 DL n. 223/2006, il committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo all appaltatore previa esibizione della documentazione attestante l avvenuto versamento delle imposte ai sensi del nuovo comma 28, sia da parte dell appaltatore, sia da parte degli eventuali subappaltatori. Nel caso in cui l appaltatore non provveda a fornire tale documentazione, il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della documentazione da parte dell appaltatore. OSSERVA Qualora il committente non rispetti tali modalità di pagamento e, quindi, appaltatori e subappaltatori non rispettino quanto previsto dal comma 28 in materia di attestazione di avvenuto pagamento delle imposte, può essere punito con una 10

11 sanzione da euro a euro. Il comma 28 ter: ambito di applicazione della solidarietà Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 (relativo ai soggetti IRES) e 74 ( relativo a stato ed enti pubblici) del testo unico delle imposte sui redditi. Rimangono, invece, espressamente escluse dall'applicazione delle predette disposizioni dal comma 28-ter le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DELLA RESPONSABILITÀ La disciplina relativa alla responsabilità nei contratti di appalto / subappalto è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da: soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA; soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.). non è applicabile alle stazioni appaltanti ex art. 3, commi 32 e 33, D.Lgs. n. 163/2006 quali amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi di cui al Capo IV, D.Lgs. n. 163/2006. Chiarimenti ministeriali: circolare n. 40 del 8 ottobre 2012 Nonostante le modifiche appena commentate, i dubbi sull applicazione della suddetta disciplina rimanevano ancora molti. Nel tentativo di fornire una soluzione ad alcune problematiche, è intervenuta, di recente, l Agenzia delle Entrate (circolare n. 40/E/2012), che ha fornito, in buona sostanza, opportuni chiarimenti in merito ad alcuni aspetti critici della disposizione quali: la decorrenza dei relativi effetti; 11

12 la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell IVA. Entrata in vigore Agli esordi della disposizione non era del tutto chiaro il momento a decorrere dal quale il committente/appaltatore risultava tenuto, in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e versamento dell IVA dovuta all Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di appalto/subappalto) scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, fossero stati correttamente eseguiti dall appaltatore/subappaltatore. Secondo la circolare n. 40/E dell Agenzia delle Entrate, l art. 13-ter trova applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto Poiché la norma introduce, sia a carico dell appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, tali adempimenti devono trovare applicazione solo per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012) e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11 ottobre 2012 (sempre che relativi a contratti post 11 agosto 2012). OSSERVA La soluzione prospettata dall Agenzia delle Entrate risulta conforme ai principi dello Statuto del contribuente. Infatti, trattandosi di un nuovo adempimento di natura tributaria che incide sul pagamento del corrispettivo e che potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati, deve trovare applicazione l art. 3, comma 2, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). Acquisizione della documentazione Non era altrettanto chiaro quale fosse la documentazione che l appaltatore/subappaltatore avrebbe dovuto produrre per dimostrare il regolare versamento dell IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del 12

13 corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore. Sul punto, l Agenzia delle entrate precisa che poiché la disposizione prevede che l attestazione dell avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare, l Agenzia ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui l appaltatore/subappaltatore attesta l avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. OSSERVA Il problema sarà tuttavia comprendere in che misura appaltatori e committenti saranno disposti ad accettare le suddette autocertificazioni, in quanto molti contratti sono già stati modificati con la previsione che l attestazione in parola deve essere resa soltanto da soggetti terzi. Il contenuto della dichiarazione sostitutiva Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva in parola deve: indicare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge; indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; contenere l affermazione che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. Copyright La Lente sul Fisco 13

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