PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI AI CLIENTI RETAIL

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1 PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI AI CLIENTI RETAIL N B.5 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2015 Data di efficacia: 16/07/2015

2 INDICE 1 PREMESSA RIFERIMENTI NORMATIVI DEFINIZIONI E CRITERI DI RIFERIMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI DEFINIZIONI E CRITERI DI RIFERIMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI LINEE GUIDA PER LA PROFILAZIONE RAFFORZATA DEI CLIENTI A CUI SONO DESTINATI I PRODOTTI COMPLESSI APPENDICE ELENCO PRODOTTI FINANZIARI A COMPLESSITA MOLTO ELEVATA (ALLEGATO COMUNICAZIONE CONSOB N /14) APPENDICE IMPLEMENTAZIONI AL SISTEMA INFORMATIVO

3 1 PREMESSA In data 22 dicembre 2014, la CONSOB ha pubblicato la comunicazione n /14 concernente la distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio (c.d. retail) (la Comunicazione), all esito di un procedimento di consultazione avviato in data 28 maggio La Comunicazione si colloca in linea di continuità con la normativa europea in materia vigente (MiFID) e con l approccio seguito dall European Securities and Markets Autority (ESMA) nel contesto delle due Opinion del 2014, richiamate nella Comunicazione. Si sottolinea che la Società ha accelerato nel 2014 il processo di dismissione dell attività di distribuzione e offerta fuori sede verso i soci delle Cooperative fra Consumatori effettuata tramite la rete di promotori finanziari. Si precisa però è mantenuto un presidio organizzativo, anche se minimale, fino al completo azzeramento delle posizioni, possibile solo dopo il totale rimborso del Fondo Estense Grande Distribuzione previsto entro il A fronte di ciò si ritiene che questa policy non è applicabile a Simgest, anche in virtù del fatto che non sono collocati alla nostra clientela target, prodotti a complessità molto elevata come indicato nell allegato della Comunicazione Consob n /14 che raccoglie le ESMA OPINIONS. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Nel seguito si fa riferimento alle regole applicabili agli intermediari previste dal complesso di norme di seguito elencate: 1. Direttiva MiFID1 ( 20/10/2007 ) 2. Comunicazione Consob n /12 in materia di prodotti illiquidi; 1 3. Comunicazione Consob n /14 che raccoglie le ESMA OPINIONS; 4. Opinion Esma/2014/146 Mifid practices for firms selling complex products, del riguardante la fase di distribuzione dei prodotti finanziari complessi; 5. Opinion Esma/2014/332 Structured retail products Good practices for product governance, del e riguardante la fase di creazione dei prodotti finanziari complessi; 6. presa di posizione ESMA circa la commercializzazione di una specifica categoria di prodotti ad alta complessità costituita dai c.d. Contingent Convertible (anche Co.Co.). 1 Comunicazione dove conso già prevedeva che gli intermediari evitassero prassi pregiudizievoli nelle fasi di ideazioe dei prodotti emessi e/o collocati. 3

4 3 DEFINIZIONI E CRITERI DI RIFERIMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI Nozione dei prodotti complessi Non esiste una relazione biunivoca tra il concetto di complessità e quello di rischiosità: un prodotto/servizio complesso può essere caratterizzato da bassa rischiosità, mentre un prodotto/servizio semplice può, al contrario, essere altamente rischioso. La Consob tuttavia: ritiene che la comprensibilità della struttura di un prodotto finanziario possa rappresentare il presupposto per la comprensibilità del rischio d investimento sotteso da parte di un investitore al dettaglio; valuta che sussista un rischio di acquisti non consapevoli da parte dei clienti retail, disorientati dalla complessità delle strutture ed incapaci a selezionare la qualità dei prodotti d investimento offerti poiché usano criteri decisionali semplici. Criteri per l individuazione Pur non individuando prodotti finanziari che NON possono essere distribuiti alla clientela retail, la Consob indica agli intermediari alcune caratteristiche da considerare ai fini di valutazioni interne per classificare certi strumenti con complessità elevata o analoga a quella dei prodotti/servizi contenuti nell Allegato alla Comunicazione, quali quelli che: 1. sono derivati od incorporano un derivato; 2. sono costituiti da uno o più strumenti finanziari sottostanti difficili da valutare o sono combinati in modo tale da rendere difficile la valutazione dei rischi e il probabile scenario relativo alla performance; 3. utilizzano indici considerati opachi, rispetto ai normali indici di mercato; 4. hanno un termine fisso di investimento legato ad un numero di anni, nonché barriere di uscita non chiaramente specificate; 5. hanno ritorni/strutture pay off che coinvolgono più variabili o formule matematiche complesse; 6. includono una protezione del capitale che può essere parziale o condizionata Strumenti Grey List e strumenti Black List 2 La Consob, intendendo conformarsi alle Opinions ESMA (a loro volta basate sulla Direttiva MIFID), ha suddiviso gli strumenti complessi in due gruppi: 2 Si veda l appendice alla presente Policy. 4

5 1. Prodotti a complessità molto elevata, non adatti alla clientela retail (cd. BLACK LIST): sono in genere disegnati fin dall origine per le esigenze specifiche di clientela professionale e non possono mai soddisfare al meglio gli interessi dei clienti o siano privi di informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i relativi rischi; 2. Prodotti a elevata complessità (cd. GREY LIST): richiedono specifiche competenze e un approccio particolarmente qualificato nella relazione con il cliente (es. filtro di adeguatezza). Essi possono soddisfare gli interessi di un selezionato target di clienti e debbono essere proposti previa verifica della sussistenza di informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i relativi rischi. La Consob ha altresì indicato i criteri e gli iter procedurali a cui gli intermediari dovrebbero attenersi nel decidere la commercializzazione dei prodotti complessi, secondo le caratteristiche di ciascuno dei due gruppi, come di seguito indicato: 1. BLACK LIST: gruppo di strumenti complessi che gli intermediari dovrebbero astenersi dal consigliare e/o distribuire alla clientela retail anche nell ambito di servizi esecutivi, siano o meno essi assistiti dal servizio di consulenza. Disattendere il suddetto dettame è possibile nei seguenti casi: o sotto la propria responsabilità; o se il prodotto garantisce la realizzazione degli interessi della clientela; o con una specifica determinazione da parte dei vertici aziendali acquisiti i pareri degli organi e delle funzioni di controllo; o con abbinamento sistematico con un servizio di consulenza ad alto valore aggiunto (c.d. consulenza avanzata o evoluta); o informando il cliente che Consob ritiene che quel particolare prodotto risulta comunque inadeguato alla clientela al dettaglio (anche on line); o definendo ex ante specifici limiti per l investimento e di concentrazione per la clientela attuale e prospettica; o escludendo l erogazione di incentivi al personale. 2. GREY LIST: prodotti finanziari complessi per i quali sono raccomandate le seguenti specifiche regole di condotta: o accordi per la distribuzione fra emittenti e distributori che non innalzino i conflitti di interesse; o mappare i prodotti sulla base della complessità e dei costi ( anche successivi alla vendita); o rafforzare la profilatura della clientela; o stringenti limiti di concentrazione; o rappresentare al cliente separatamente tutti i costi e i rischi; o eliminare gli incentivi al personale; 5

6 o determinazione dei prezzi sul primario e secondario secondo le metodologie di valutazione della proprietà. 4 DEFINIZIONI E CRITERI DI RIFERIMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI Come affermato in premessa la Società sta portando avanti il processo di dismissione dell attività di distribuzione e offerta fuori sede verso i soci delle Cooperative fra Consumatori effettuata tramite la rete di promotori finanziari, e per tale ragione questa normativa si ritiene non possa trovare applicazione. In ogni caso di seguito si riportano gli step che la Società dovrebbe seguire nel caso in cui si modificasse il modello operativo e di business attuale. Attività propedeutiche Al fine di quantificare il grado di complessità di ciascun prodotto, la Società individua i principali elementi di complessità finanziaria di ciascun prodotto, finalizzate ad attribuire a ciascuno di essi una classe di complessità, cui si associa un differente trattamento in relazione alle modalità di offerta alla clientela. Per ciascun prodotto è effettuata una Due Diligence finalizzata a verificarne la natura dei rischi e la compatibilità con la distribuzione ai segmenti della clientela. La Due Diligence dovrà avvenire sia sul portafoglio prodotti/servizi esistente che su quello target di prodotti complessi che la Società intende offrire e deve dimostrare un matching tra il livello di complessità, profilo di rischio, rendimento del prodotto e interessi del cliente a cui è distribuito. Fasi della due diligence Le fasi della due diligence articolano come segue: verifica dei potenziali conflitti con emittente prodotto/servizio; verifica dei profili di complessità dei prodotti / servizi e relativa struttura dei costi (verifica della non sussistenza di costi impliciti o non dichiarati nel documento informativo); individuazione della clientela target a cui destinare il collocamento/distribuzione del prodotto/servizio; determinazione delle modalità di offerta (utilizzo o meno del servizio di consulenza). Aspetti operativi A livello operativo: 6

7 occorre assicurare - prima di distribuire un certo prodotto ad alta complessità - che vengano pienamente valutati i rischi (es. conflitti di interesse, eventuali impegni nei confronti dell emittente) derivanti dall attività e che la Società sia in grado di gestirli; occorre analizzare gli oneri e i costi del prodotto. In particolare gli intermediari devono accertarsi che il cliente sia completamente consapevole dei rischi e dei costi che i prodotti complessi, solitamente, potrebbero generare; occorre definire le fasce di clientela a cui si intendono distribuire prodotti finanziari ad alta complessità; occorre valutare attentamente la necessità di raccogliere informazioni più approfondite sul cliente rispetto alle informazioni che si raccoglierebbero in caso di strumenti meno complessi o rischiosi; occorre individuare gli obiettivi di investimento del cliente e la sua propensione al rischio, specialmente nel caso di leva finanziaria nonchè l orizzonte temporale dell investimento per il cliente, soprattutto alla luce di una possibile mancanza di liquidità del prodotto; occorre verificare la presenza di disponibilità del cliente a far fronte ad eventuali perdite; occorre, infine, verificare la conoscenza del cliente al dettaglio e la sua esperienza in materia finanziaria, al fine di valutare se sia in grado di capire i rischi coinvolti nella transazione. A questo proposito, occorre valutare se il ciente retail abbia esperienza in operazioni con prodotti complessi; occorre stimare gli impatti della nuova operatività in termini di costi, ricavi, risorse (umane, organizzative e tecnologiche). 5 LINEE GUIDA PER LA PROFILAZIONE RAFFORZATA DEI CLIENTI A CUI SONO DESTINATI I PRODOTTI COMPLESSI Consiglio di amministrazione Modifica del modello operativo e di business attuale, mediante l introduzione dell attività di distribuzione e offerta fuori sede verso la clientela retail; Definire le politiche commerciali che devono essere perseguite dalla Società, con particolare riferimento alle ai prodotti finanziari complessi. Comitato Esecutivo Valuta ed approva ciascun nuovo prodotto complesso; 7

8 in caso di prodotti/servizi a complessità molto elevata (cd BLACK LIST), sarebbe previsto un espresso divieto alla possibilità di prestare consigli o di venderli, prevenendo in tal modo ogni possibile rischio di acquisto inconsapevole da parte della clientela al dettaglio. In tale contesto, sarebbe tuttavia consentito che eventuali prodotti a complessità molto elevata, acquistati presso la Società antecedentemente, o presso altri intermediari e poi trasferiti alla Società, possano essere detenuti dai clienti purchè sia chiaramente reso noto loro che la Consob non li ritiene adatti per una clientela al dettaglio; in caso di prodotti ad elevata complessità (cd GREY LIST), il Comitato formulerebbe le proprie determinazioni in maniera critica ponendo particolare attenzione alla capacità del prodotto di soddisfare al meglio l'interesse dei clienti della Società. Le deliberazioni sarebbero assunte sulla base di una adeguata informativa in merito: o alle principali caratteristiche ed relativi profili di rischio/complessità del prodotto; al target di clientela a cui il prodotto è diretto e relativi limiti di concentrazione; Direttore Generale o ai fattori di rischio (di credito, di mercato, di liquidità) e costi per la clientela; ai potenziali conflitti di interesse, ivi inclusi gli incentivi esterni ed interni. Il Direttore Generale esamina l istruttoria predisposta dalla funzione di Compliance e AML e dalla Funzione di Risk Management,prima di sottoporla all approvazione da parte del Comitato Esecutivo. Funzione di Compliance e AML valuta ex ante i rischi di non conformità normativa relativi al nuovo prodotto/servizio che si intende proporre alla clientela con specifici approfondimenti in tema di conflitti di interesse e conformità alla normativa Mifid; adeguatezza/appropriatezza, frequenza riprofilatura dei clienti, frequenza tentativi di riprofilatura, potendo intervenire in ogni momento nel processo di strutturazione del prodotto finanziario complesso. Deve fornire un parere obbligatorio sulla natura del prodotto e sull idoneità dello stesso per il segmento di clientela prescelto; accerta almeno annualmente il rispetto della presente policy con specifico riferimento alle regole di condotta nei rapporti con la clientela (trasparenza/correttezza informativa/promozionale, modalità di offerta), alla profilatura rafforzata dei clienti, ai limiti di concentrazione, alla presenza di specifici incentivi/commissioni percepite dalla Società e/o riconosciuti al personale, alla struttura della remunerazione dell attività distributiva (tale da non determinare un innalzamento del conflitto di interesse). 8

9 Funzione Risk Management valuta i rischi operativi connessi alla distribuzione di prodotti complessi (es. livello di conversione e concentrazione, la leva finanziaria, la valutazione dello strumento). 6 APPENDICE ELENCO PRODOTTI FINANZIARI A COMPLESSITA MOLTO ELEVATA (ALLEGATO COMUNICAZIONE CONSOB N /14) BLACK LIST i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities); ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR")); iii. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi); iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura; v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. GREY LIST vi. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv; vii. prodotti finanziari11 con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF; viii. obbligazioni perpetue; ix. ix. OICR c.d. alternative; x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente; xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1 xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche. 7 APPENDICE IMPLEMENTAZIONI AL SISTEMA INFORMATIVO Nel caso in cui la Società dovesse trovare nella situazione di collocare presso la clientela retail, modificando il modello strategico assunto dovrebbe introdurre adeguati presidi e livelli di controllo/trasparenza, mediante delle implementazioni al sistema informativo. 9

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