D.L. 12 settembre 204 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162 ( in vigore dall 11 novembre 2014)
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1 Il ruolo del Notaio
2 D.L. 12 settembre 204 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162 ( in vigore dall 11 novembre 2014) Art. 2 : CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA È l accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati iscritti all Albo
3 Estesa alle soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio Art. 6: La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
4 Convenzione di negoziazione PORTATA GENERALE Tutte le controversie CIVILI e COMMERCIALI Deve precisare: A) Il TERMINE concordato dalle parti per l espletamento della procedura (non inferiore a un mese) B) l OGGETTO della controversia A pena di NULLITA Forma SCRITTA Autentica delle firme dagli avvocati o da un NOTAIO
5 1. Per separazioni e divorzi in presenza di immobili da assegnare Redatto dall avvocato Accordo Trasmissione dell accordo al P.M. Adempimento a carico dell avvocato Trasmissione all Ufficiale dello Stato civile Adempimento a carico dell avvocato Atto di trasferimento della proprietà Redatto da un NOTAIO Trascrizione presso la C.RR.II. e volture al CATASTO Adempimento a carico del NOTAIO Sottoscritto in Comune
6 1.1 L attività del Notaio L atto notarile: forma ATTO PUBBLICO SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA Il Notaio verifica la proprietà dei beni, l esatta identificazione catastale, la regolarità urbanistica e la certificazione energetica Trascrizione L atto sottoscritto dalle parti e dal Notaio, viene registrato all Agenzia delle Entrate e depositato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari affinché sia trascritto/iscritto nei Pubblici Registri e sia opponibile ai terzi ai sensi dell art c.c.
7 La tassazione indiretta nella negoziazione assistita
8 Art. 19: tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 sono esenti dall imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa
9 Esteso anche agli accordi di separazione grazie a due interventi della Corte Costituzionale C.Cost. 15/04/92 n. 176 C.Cost. 10/5/1999 n. 154 esteso all ipoteca legale a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nella separazione esteso a tutti gli atti, procedimenti e documenti relativi al procedimento di separazione personale tra coniugi
10 Dottrina attuale La considera estesa anche alla negoziazione assistita quindi Imposta di registro Imposta di bollo Imposta ipotecaria Imposta catastale ESENTI
11 Confronto di tassazione per trasferimento di immobile abitativo Atto esente art. 19 Atto ordinario Imposta di registro: 0 Imposta ipotecaria: 0 Tassa ipotecaria: 0 Imposta catastale: 0 Imposta di bollo: 0 Imposta di registro: 2% (prima casa) o 9% sul prezzo-valore Imposta ipotecaria: FISSA ( 50) Tassa ipotecaria: ESENTE Imposta catastale: FISSA ( 50) Imposta di bollo: ESENTE
12 Esempio di trasferimento di immobile abitativo: appartamento + box rendita catastale : Cat. A/2 704,96 + Cat. C/6 168,73 Atto esente art. 19 Atto ordinario Imposta di registro: 0 Imposta ipotecaria: 0 Tassa ipotecaria: 0 Imposta catastale: 0 Imposta di bollo: 0 TOTALE DA PAGARE: 0 Con Ag. prima casa Valore immobile: (704,96+168,73)x 115,50= ,20 Imposta di registro: 2.018,22 Imposta ipotecaria: 50 Tassa ipotecaria: 0 Imposta catastale: 50 Imposta di bollo: 0 Senza Ag. prima casa Valore immobile: (704,96+168,73)x 126= ,94 Imposta di registro: 9.907,64 Imposta ipotecaria: 50 Tassa ipotecaria: 0 Imposta catastale: 50 Imposta di bollo: 0 TOTALE DA PAGARE: 2.118,22 TOTALE DA PAGARE: ,64
13 Atto di trasferimento in favore dei figli Corte di Cassazione Sez. Tributaria sentenza 30 maggio 2005 estese le agevolazioni ex art. 19 anche agli atti di trasferimento in favore dei figli
14 In quanto atti comunque diretti alla definizione degli assetti patrimoniali della famiglia in conseguenza della separazione e/o divorzio (già Corte Cost. sentenza n. 176/1992 e n. 202/2003)
15 A condizione che il testo dell accordo preveda esplicitamente che l accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Ag. Entrate, Circolare 21 giugno 2012 n. 27)
16 Trasferimenti immobiliari: cosa accade alle Agevolazioni Prima casa? vende Coniuge cedente che aveva chiesto le Agevolazioni prima casa All altro coniuge Non c è obbligo di riacquisto e non decade dalle Agevolazioni prima casa (Commissione Tributaria Centrale di Vicenza sez. V- 2 febbraio 2011 n. 8)
17 In quanto: costituisce atto emanato in stretta esecuzione del decreto giudiziale di omologazione della separazione tra i coniugi, e le caratteristiche assolutamente peculiari del negozio de quo, che non ubbidisce a un animus donandi ma alla volontà di definire i rapporti patrimoniali in seguito alla risoluzione del rapporto matrimoniale, giustifica la non riconducibilità della fattispecie nell alveo della disposizione di cui al comma 4 nota II bis art. 1 Tariffa parte prima del TUIR (regime di decadenza)
18 vende Coniuge cedente che aveva chiesto le Agevolazioni prima casa A un terzo estraneo Tutto il ricavato all altro coniuge Non c è obbligo di riacquisto e non decade dalle Agevolazioni prima casa (Ag. Entrate, Circolare 21 giugno 2012 n. 27)
19 In quanto il coniuge non realizza di fatto alcun corrispettivo dalla vendita e, pertanto, non appare coerente un diverso trattamento fiscale rispetto al caso precedente (Ag. Entrate, Circolare n. 27/E 21 giugno 2012)
20 vende Coniuge cedente che aveva chiesto le Agevolazioni prima casa A un terzo estraneo ricavato Deve riacquistare entro un anno per non perdere le agevolazioni (Ag. Entrate, Circolare 21 giugno 2012 n. 27)
21 Applicabilità della L. 74/87 ad atti societari quali cessione quote, modifica patti, cessione d azienda?
22 2. Per Convenzioni matrimoniali e Accordi matrimoniali o pre-matrimoniali Vengono utilizzati principalmente per regolare il REGIME PATRIMONIALE tra coniugi o futuri sposi Per regime patrimoniale s intende l insieme delle regole e dei principi previsti dal Legislatore per regolare i rapporti patrimoniali fra coniugi
23 2.1.Regime patrimoniale della famiglia Ante-Riforma del diritto di famiglia (Legge 151/1975) In assenza di apposita convenzione matrimoniale il regime patrimoniale dei coniugi è quello della SEPARAZIONE DEI BENI Post-Riforma del diritto di famiglia (Legge 151/1975) In assenza di apposita convenzione matrimoniale il regime patrimoniale dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI
24 2.2 Le Convenzioni matrimoniali Esclusivamente tra futuri sposi o coniugi Alcune disciplinate per Legge: Altre lasciate alla libertà dei coniugi Comunione convenzionale Separazione dei beni Fondo patrimoniale Libertà ulteriormente ampliata con la Legge n. 218/1995 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
25 COMUNIONE LEGALE DEI BENI I risparmi e i beni, anche se acquistati singolarmente dai coniugi nel corso del matrimonio, sono di proprietà comune di entrambi Si applica automaticamente qualora i coniugi non effettuano alcuna scelta SEPARAZIONE LEGALE DEI BENI Ognuno rimane proprietario esclusivo sia dei beni acquistati precedentemente al matrimonio sia degli acquisti e dei risparmi successivi Se scelta DURANTE la celebrazione del matrimonio (forma semplificata) consiste in una dichiarazione rilasciata all atto della celebrazione del matrimonio; Se scelta PRIMA o DOPO il matrimonio richiede l atto pubblico davanti a un Notaio In entrambi i casi va poi annotata nei Registri di Stato Civile per l opponibilità ai terzi. COMUNIONE CONVENZIONALE Consiste in una o più deroghe alla comunione legale (ad esempio stabilire che determinati beni acquistati prima del matrimonio entrino comunque in comunione (con il limite della comunione legale: uguaglianza delle quote e amministrazione congiunta)
26 Comunione convenzionale: Tassazione CON trasferimento immobili Imposte ordinarie sulla donazione: Imposta di donazione: ESENTE se inferiore alla franchigia di , poi 4% sull eccedenza; Imposta ipotecaria: fissa ( 200) se prima casa, altrimenti 2%; Imposta catastale: fissa ( 200) se prima casa, altrimenti 1%; Tassa ipotecaria ( 35 per ogni conservatoria + 55 per voltura) Bollo: 230 SENZA trasferimento immobili: Imposta di registro: fissa ( 200) Imposta Ipotecaria: fissa ( 200) Tassa ipotecaria: 35 Bollo: ordinario 45
27 Separazione convenzionale: Tassazione Imposta di registro: fissa ( 200) Imposta Ipotecaria: fissa ( 200) Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55 Bollo: ordinario ( 45)
28 2.1.2 Il Fondo patrimoniale COS E È una sorta di vincolo che si costituisce su determinati beni che possono essere immobili, titoli di credito e beni mobili registrati. Possono essere di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi. Non muta la titolarità del bene CHI È possibile SOLO per le coppie sposate o da un soggetto terzo a favore di coppie sposate SCOPO È quello di destinare i beni in esso contenuti ai bisogni della famiglia. Il suo effetto principale è che, per Legge, i beni che ne fanno parte (ed i loro redditi) NON possono essere aggrediti dai creditori sorti dopo la annotazione del fondo a margine dell atto di matrimonio e purché i loro crediti riguardino obbligazioni per scopi estranei alla famiglia. COME Con atto notarile: ATTO PUBBLICO alla presenza di DUE TESTIMONI. L atto deve essere registrato all Agenzia delle Entrate e annotato a margine dell atto di matrimonio affinché sia opponibile ai terzi, mentre la trascrizione di cui all art c.c. ha funzione di mera pubblicità-notizia.
29 Il rapporto tra Fondo ed Equitalia Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sentenza n. 437 del 20 dicembre L iscrizione di ipoteca eseguita da EQUITALIA su immobile facente parte di fondo patrimoniale è NULLA - Il fondo patrimoniale non risponde in alcun modo al debito fiscale in capo ad uno dei coniugi per la propria attività o professione - I beni che fanno parte del fondo costituiscono un patrimonio separato, addirittura non ricompresi nel fallimento anche seappartengono al fallito
30 Il fondo patrimoniale diviene inattaccabile solo dopo 5 anni dalla sua costituzione Azione revocatoria ordinaria (art c.c.) 1. Avere un credito verso il debitore 2. Aver subito un pregiudizio dalla costituzione del fondo 3. Consapevolezza del debitore di sottrarre il bene all aggressione del creditore Impossibilità di soddisfarsi su altri beni del debitore
31 Fondo patrimoniale: Tassazione CON trasferimento immobili SENZA trasferimento immobili: Imposte ordinarie sulla donazione: Imposta di donazione: ESENTE se inferiore alla franchigia di , poi 4% sull eccedenza; Imposta ipotecaria: fissa ( 200)se prima casa, altrimenti 2%; Imposta catastale: fissa ( 200) se prima casa, altrimenti 1%; Tassa ipotecaria ( 35 per ogni conservatoria + 55 per voltura) Bollo: 230 Imposta di Registro: fissa ( 200) Imposta Ipotecaria: fissa ( 200) Tassa ipotecaria: 35 Bollo: 155/ 45 se con trasferimento solo di beni mobili registrati o titoli azionari
32 2.2 Gli Accordi matrimoniali e pre-matrimoniali Accordi matrimoniali Possono disciplinare quegli indirizzi di vita comune (di cui all art. 144 c.c.) per tentare di definire il progetto di vita comune che potrebbe essere influenzato dalla convivenza quotidiana. L accordo matrimoniale ha l effetto negoziale costitutivo dei reciproci poteri di agire con effetti vincolanti tra i coniugi e potrebbe servire a costituire il fondamento per il futuro ménage familiare ovvero il collante per una stabile vita familiare. Con gli accordi i futuri sposi stabiliscono quali saranno gli indirizzi di vita comune posti alla base del nucleo familiare nascente e di gestione del matrimonio. Nel nostro ordinamento giuridico gli accordi matrimoniali sono nulli quando riguardano la disposizione di diritti che sorgono successivamente, con la eventuale richiesta di separazione e/o divorzio (a titolo esemplificativo ci si riferisce al diritto di mantenimento il quale è indisponibile). Accordi pre-matrimoniali Proposta di ampliare il contenuto delle convenzioni di cui all art. 162 c.c. aggiungendo l art. 162 bis c.c. riconoscendo ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche nell ottica di una eventuale separazione personale ovvero di un eventuale divorzio.
33 Forma degli accordi ATTO PUBBLICO redatto alla presenza di DUE TESTIMONI
34 3. Per i Patti di Convivenza Intese di contenuto patrimoniale che i conviventi indipendentemente dalla presenza o meno di un impegno formale a condividere la futura esistenza, ma comunque sul presupposto di quest ultima possono concludere al fine di regolare i rispettivi rapporti economici, sottoponendo a regole prefissate la soluzione degli eventuali problemi che potrebbero insorgere durante il ménage.
35 3.1 Regolamentazione Non ha, ad oggi, ancora avuto adeguati sbocchi legislativi Proposta di legge Articolo 2 Patto di della Costituzione Convivenza CONTRATTO che regola i rapporti patrimoniali relativi ad una vita in comune (Art bis c.c.) NON SI RICONOSCE A UNA SITUAZIONE DI FATTO LA POSSIBILITA DI ATTRIBUIRE AUTOMATICAMENTE DIRITTI E DOVERI TRA LE PARTI
36 3.2 Forma e pubblicità (Art ter c.c.) ATTO PUBBLICO A pena di NULLITA Trascrizione nel Registro Nazionale dei Patti di Convivenza Entro 10 ggdalla redazione dell atto Per l opponibilità ai terzi Trasmissione copia al Comune di residenza dei conviventi Per l iscrizione all Anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
37 3.3 Contenuto del contratto Modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune Diritti Patrimoniali (art sexies c.c.) Assoggettamento dei beni acquistati a titolo oneroso da uno solo dei conviventi successivamente alla stipula del Patto al regime di comunione ordinaria Diritti e obbligazioni di natura patrimoniale derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza Deroga al divieto di cui all art. 458 c.c. in caso di morte di un convivente dopo oltre 9 anni dalla stipula del Patto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. Diritti di Assistenza (art septies c.c.) Diritti e doveri in materia di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario (es. donazione degli organi, funerale) e penitenziario
38 3.4 Diritti nell attività di impresa Art ter codice civile Al convivente che da almeno cinque anni abbia stipulato un patto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all interno dell impresa dell altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel patto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
39 Viale Cornaggia n. 4 Tel. 039/ lmutti@notariato.it Sito internet: D.ssa Laura MUTTI Notaio in Merate
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