FONDO UNICO DI GIUSTIZIA E CONNESSI ADEMPIMENTI IN AMBITO PENALE

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1 FONDO UNICO DI GIUSTIZIA E CONNESSI ADEMPIMENTI IN AMBITO PENALE 1. PREMESSA Come noto, con il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (poi convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è stato istituito un fondo su cui far affluire le somme di denaro sequestrate nell ambito di procedimenti penali o per l applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 61, comma 23 del citato D.L.). Il principale obiettivo del fondo sarebbe quello di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische antimafia. Con successivo Decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143 (di poi convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181 Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), il Governo ha inteso ancor meglio classificare le risorse che dovranno affluire al fondo disciplinando al contempo l attività dello stesso che, d ora in avanti, verrà denominato FONDO UNICO DI GIUSTIZIA (gestito da EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a.) In effetti, l art. 2, comma 2, del Decreto Legge in esame stabilisce che al Fondo Unico di Giustizia (nel seguito per brevità FUG ) debbano confluire le seguenti risorse (ci si limita all elencazione in materia penale): somme di denaro e relativi proventi, gli interessi, i titoli al portatore, emessi o garantiti dallo Stato, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i conti correnti, i conti di deposito titoli, i depositi a risparmio e ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di sequestro, nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione; proventi derivanti dai beni confiscati nell ambito dei procedimenti penali o per l applicazione di misure di prevenzione o di quelli per l irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa delle imprese);

2 somme di denaro di cui all art. 262, comma 3 bis, c. p. p. e più precisamente le somme di denaro sequestrate per le quali nessuno ne richieda la restituzione, decorsi cinque anni dalla data della sentenza definitiva che non ne disponga la confisca. Con esplicito riferimento alle risorse sequestrate nell ambito di procedimenti penali (da far affluire al FUG), il legislatore almeno inizialmente non ha inteso distinguere la tipologia di sequestro cui fare riferimento. E logico, dunque, ritenere che tra le risorse devolute al FUG debbano necessariamente includersi sia quelle oggetto di sequestro preventivo (artt c.p.p.) e sia quelle oggetto di sequestro conservativo (artt c.p.p.). Per completezza informativa si precisa che il contenuto dell art. 2, comma 2, del D. L. 143/2008 è stato meglio definito ed interpretato con l aggiunta dell art. 2-bis (D. L. 23 febbraio 2009 n. 11 art. 6) nel senso che non rientrano tra le somme di denaro da far confluire al FUG, quelle ascrivibili a complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca. 2. ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI FINANZIARI L obbligo di rendere indisponibili, ai titolari, le risorse monetarie e patrimoniali poste sotto sequestro da parte dell Autorità Giudiziaria è noto agli operatori finanziari ancor prima dell istituzione del FUG; l elemento di novità è rappresentato dagli adempimenti operativi cui essi sono tenuti. Per quanto verrà detto e tenendo presente le possibili sanzioni per l esecuzione imprecisa o negligente di questi adempimenti o per la scarsa collaborazione con EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. che, come detto, gestisce il Fondo si potrà comprendere la responsabilità ed il connesso rischio che le banche, le Poste Italiane s.p.a., gli altri operatori finanziari (ivi inclusi gli istituti assicurativi) devono assumersi. Si consideri, infatti, che l art. 2, comma 3 del D. L. 16 settembre 2008 n. 143, stabilisce che le Poste Italiane s.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari di attività finanziarie a contenuto monetario o patrimoniale, devono intestare le stesse al FUG e trasmettere ad EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. (con modalità telematica) le informazioni individuate con apposito decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze.

3 A tale proposito occorre precisare che il 5 ottobre 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze datato 25 settembre 2009 che chiarisce attraverso 2 differenti documenti allegati al decreto quali siano le informazioni che le banche, le Poste Italiane s.p.a. e le imprese di assicurazioni sono tenute a fornire ad EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. ai sensi del più volte citato D. L. 16 settembre 2008, n In estrema sintesi, stando alla lettura del documento, per ogni risorsa intestata al FUG, le Poste Italiane s.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari sono tenute a segnalare: il rapporto depositario delle somme di denaro o che regola l attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale; il provvedimento, emesso dall Autorità Giudiziaria, che ha determinato la confluenza del rapporto nel Fondo; i dati anagrafici del soggetto intestatario del rapporto oggetto del provvedimento; gli eventuali soggetti collegati al rapporto (cointestatari, amministratori giudiziari e delegati ad operare). Inoltre, per ogni singola segnalazione di cui si è appena detto, occorrerà fornire ulteriori elementi appositamente dettagliati nell allegato 1 al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 settembre Le imprese di assicurazioni, invece, per ogni polizza appartenente al FUG, sono tenute a segnalare: il contratto assicurativo; il provvedimento, emesso dall Autorità Giudiziaria, che ha determinato il vincolo di destinazione della polizza al Fondo; i dati anagrafici del soggetto destinatario del provvedimento (contraente e/o beneficiario e/o assicurato); gli eventuali soggetti collegati al rapporto (amministratori giudiziari, precedenti vincolatari o altri aventi diritto). Anche in tal caso, per ogni singola segnalazione, sarà necessario fornire ulteriori elementi appositamente dettagliati nell allegato 2 al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 settembre 2009.

4 3. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. Anche gli uffici giudiziari procedenti, per le risorse che affluiscono al FUG, sono tenuti a fornire alcune comunicazioni ad EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. (nel seguito anche società ), mediante l utilizzo di appositi modelli allegati alla nota del Ministero della Giustizia D. G. Giustizia Civile, Uff. I n Al fine di permettere alla società di porre in essere i corretti adempimenti, i dati e le informazioni contenuti nelle comunicazioni dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nei provvedimenti oggetto di trasmissione. Preliminarmente, dunque, il Dirigente Amministrativo dell ufficio giudiziario nominerà uno o più cancellieri responsabili del procedimento (i cui nominativi verranno comunicati ad EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a.), che saranno autorizzati alla compilazione ed alla sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla società. 4. VENDITA DI COSE SEQUESTRATE O CONFISCATE E VENDITA DI COSE DEPERIBILI. Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell art. 151 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, devono essere versate su apposito conto corrente unico nazionale aperto da EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. presso Poste Italiane s.p.a. (IBAN: IT ). La società provvederà a versare le somme alla cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla vendita stessa (art. 154, comma 1, del Testo Unico), se nessuno ha provato di avervi diritto, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero pagate dall erario, ai sensi dell art. 155 del citato Testo Unico. Affinché si possa verificare quanto appena detto è necessaria la coesistenza di due condizioni essenziali: i beni in sequestro siano già stati oggetto di provvedimento di restituzione; l avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, risulti ignoto o irreperibile. Le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, dalle quali vanno detratte le eventuali spese pagate dall erario, ai sensi dell art. 156 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, devono essere versate al FUG con le medesime modalità sopra indicate.

5 Anche nell ipotesi di vendita di cose deperibili (ex art. 260 c.p.p.) occorrerà seguire la stessa impostazione. In ogni caso, il pagamento delle eventuali spese per la procedura di vendita (ad esempio le eventuali spese di registrazione) viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del mod. F23 precompilato ed inviato dall Ufficio Giudiziario unitamente all inoltro del modello attestante le somme ricavate dalla vendita dei beni. 5. RESTITUZIONE RISORSE SEQUESTRATE. Ai sensi dell art. 150, comma 4, del Testo Unico delle Spese di Giustizia, nell ipotesi in cui venga disposta la riconsegna delle somme o dei valori, precedentemente sequestrati, l Ufficio Giudiziario (di cui al precedente paragrafo 3) deve comunicare all avente diritto il provvedimento di restituzione informandolo, altresì, che decorsi tre mesi dall avviso, senza che lo stesso provveda al ritiro, i fondi saranno devoluti alla cassa ammende. Più nello specifico, la procedura adottata risulta quella descritta nel seguito. Con un primo modello (denominato modello C ) si provvede: alla comunicazione del provvedimento di restituzione e dell avviso all avente diritto; alla comunicazione della stessa disposizione alla società EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. per l esecuzione del provvedimento. Con il secondo modello (denominato modello C bis ) si provvede a comunicare, alla sola EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a., la data della notifica del modello C all avente diritto (infatti, da tale data di notifica decorreranno i tre mesi utili affinché l interessato provveda al ritiro). 6. RUOLO DELL AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del D. L. n. 143/2008, EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. mette a disposizione dell'amministratore Giudiziario, qualora lo stessa ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al FUG e riferibili al compendio sequestrato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. con cadenza trimestrale e più precisamente entro il:

6 - 10 gennaio, per le operazioni compiute nel trimestre ottobre/dicembre dell anno precedente; - 10 aprile, per le operazioni compiute nel trimestre gennaio/marzo; - 10 luglio, per le operazioni compiute nel trimestre aprile/giugno; - 10 ottobre, per le operazioni compiute nel trimestre luglio/settembre. Pare opportuno precisare che le somme di cui innanzi possano essere rese disponibili entro il limite del saldo accertato (calcolato come somma algebrica tra dare e avere) riferito all'amministrazione di riferimento del richiedente, al netto delle somme restituite, ovvero devolute allo Stato. Qualora si tratti di immobili sequestrati, la richiesta sottoscritta dall Amministratore Giudiziario sarà presa in considerazione esclusivamente qualora l'immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per la procedura e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono comunque a carico dell'utilizzatore (D. M. n. 127/2009, art. 5, commi 2 e 3). I documenti da allegare alla richiesta risultano i seguenti: 1. copia del provvedimento di sequestro dei beni cui afferisce la richiesta; 2. copia del provvedimento di nomina dell amministratore giudiziario; 3. copia dell autorizzazione dell Autorità Giudiziaria al compimento degli atti di gestione; 4. copia di un valido documento di identità. A mio modesto giudizio, i documenti appena descritti dovrebbero essere forniti in copia conforme all originale. Da quanto detto si desume che, qualora non vi siano fondi sequestrati e successivamente affluiti al FUG, l Amministratore Giudiziario del bene sequestrato, per la corretta gestione dello stesso, dovrà presentare apposita istanza al Magistrato procedente affinché alcune spese vengano poste direttamente a carico dell Erario. Il legislatore non ha previsto alcun adempimento a carico dell Amministratore Giudiziario perché lo stesso possa agevolare il flusso informativo corrente tra gli Uffici Giudiziari e gli operatori finanziari (da un lato) ed EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a.(dall altro). Nella pratica, però, si è constatato che molti istituti di credito non si sono ancora adeguati completamente alla normativa prescritta. Pertanto, l Amministratore potrebbe inviare ai singoli istituti, con cui è intrattenuto il rapporto di natura finanziaria o patrimoniale (in sequestro), un apposita comunicazione che possa in qualche modo accelerare l iter burocratico a vantaggio di EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a..

7 Nella premessa al presente lavoro si è già avuto modo di evidenziare che quando le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facciano parte di complessi aziendali è da ritenersi che tali beni, compresi nell universitas aziendale, essendo destinati all esercizio dell attività di impresa, proseguito dall amministratore giudiziario, non possono affluire al FUG, se non in occasione della eventuale liquidazione dell azienda stessa. Diversamente argomentando, risulterebbero impedite l attività e la gestione imprenditoriale con tutti gli adempimenti ad essa connessi facenti capo all Amministratore Giudiziario. Anche in tal caso sarebbe opportuno che l Amministratore Giudiziario intervenisse direttamente presso l Ufficio Giudiziario al solo fine di prevenire eventuali sviste nelle comunicazioni che il detto ufficio dovrà effettuare nei confronti di EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. (vedasi paragrafo 3). dott. Luca Giordano Riferimenti normativi: - Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 (art. 61, comma 23); - Decreto Legge 16 settembre 2008 n. 143; - Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11 (art. 6); - Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze datato 25 settembre Nota del Ministero della Giustizia n datata 30/07/2009; - Circolare del Ministero della Giustizia del 20 febbraio 2009; - Testo Unico delle Spese di Giustizia (art. 150 e seguenti); - Decreto Ministeriale n. 127/2009, art. 5, commi 2 e 3.

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