CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PRESIDENTE PROF. LUIGI FRATI SEGRETARIO GENERALE PROF.

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1 CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PRESIDENTE PROF. LUIGI FRATI SEGRETARIO GENERALE PROF. Alvisa Palese MOZIONE del 13 settembre 2013 Oggetto: Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio (Ex Coordinatore). LA CONFERENZA PERMANENTE delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie Premesso che il Decreto Interministeriale (DI) del 19 febbraio 2009 Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie, art. 4, comma 5, precisa, nella definizione degli ordinamenti didattici delle lauree sanitarie, quanto segue: L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Rilevato che l importanza di tale funzione è stata più volte richiamata da questa dalla Conferenza, cui peraltro si è proposto di attribuire la denominazione di Direttore delle attività didattiche professionalizzanti (ex Coordinatore delle attività pratiche di tirocinio) per significarne la rilevanza; Ricordato che, proprio per l elevata rilevanza del ruolo e della connessa funzione, la Conferenza attraverso una Consensus Conference ha declinato le responsabilità del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti nella progettazione, gestione e valutazione della preparazione professionalizzante degli studenti in accordo alle competenze attese dai rispettivi profili professionali, come segue: - realizzare la programmazione e gestione delle attività di tirocinio considerando criteri formativi, organizzativi e clinici dei servizi, nonché le linee di indirizzo degli organi universitari e professionali; - progettare, gestire e valutare le attività didattiche professionalizzanti avvalendosi per il tirocinio e i laboratori di tutori dedicati e/o dei servizi; - promuovere l'integrazione degli insegnamenti teorici con quelli professionalizzanti assicurando la pertinenza formativa agli specifici profili professionali; - gestire l inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor didattici universitari assegnati; - fornire consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti, attraverso colloqui ed incontri programmati; - gestire le risorse in allineamento alle risorse di budget della struttura sanitaria in cui ha sede o afferisce il Corso di laurea; - promuovere strategie di integrazione con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi; - garantire la sicurezza degli studenti in base agli adempimenti fissati dalla normativa specifica; - produrre report e audit rispetto all attività formativa professionale realizzata; - promuovere sperimentazioni e ricerca pedagogica nell ambito delle attività professionalizzanti; - certificare le competenze professionali raggiunte dagli studenti in conformità agli standard professionali definiti.

2 Rilevato che sono giunte a questa Conferenza ripetute segnalazioni in ordine a: - assenza di un incarico formale di Direttore in numerosi Corsi di Studio; oppure - attribuzione di incarico di Direttore delle attività formative professionalizzanti a operatori non in possesso dei requisiti più sopra richiamati; - esclusione di Direttori delle attività formative professionalizzanti dagli Organi Collegiali del Corso di Studio per specifica disposizione degli Statuti di Ateneo che prevedono la partecipazione esclusiva di docenti universitari; oppure, - laddove la partecipazione è concessa, la preclusione del diritto di voto; - mancata progettazione e gestione dei CFU di tirocinio nella misura e nella modalità stabilita dagli ordinamenti didattici di cui al DI del 19 febbraio 2009; - esclusione del Direttore delle attività formative professionalizzanti dalle Commissioni di esame finale di abilitazione in cui, peraltro, è valutata la preparazione professionale degli studenti. Osservato che tali aspetti segnalano, di fatto, la mancata applicazione del DI del 19 febbraio 2009 art. 4 comma 5 e dell art 6 del DLgs 502/1992 in cui si definiscono i Rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università in tema di formazione degli operatori sanitari. Ritenuto che la presenza del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti sia requisito essenziale per assicurare un adeguata qualificazione professionalizzante degli studenti; Preso atto altresì che nei requisiti di Accreditamento delle sedi all interno del processo Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, non vi è alcun esplicito riferimento a tale requisito o ai rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale il cui contributo per la professionalizzazione degli studenti è determinante. Di chiedere L ASSEMBLEA DELLA CONFERENZA APPROVA ALL UNANIMITA - al CUN, in fase di approvazione degli ordinamenti didattici, di verificare l attribuzione di formale incarico a un Direttore delle attività didattiche professionalizzanti in possesso dei requisiti di cui all art. 4, comma 5 del DI del 19 febbraio all ANVUR, di includere in maniera esplicita tra i requisiti minimi di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, l attribuzione di formale incarico di Direttore dedicato delle attività formative professionalizzanti ad un professionista appartenente allo stesso profilo professionale del Corso di studio in possesso dei requisiti di formazione accademica ed esperenziali previsti dalla norma. - Al Ministro della Sanità di accertare e monitorare con raccolta dati, durante l esame finale attraverso i propri rappresentanti, la presenza a) del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti formalmente incaricato; b) di esperienze di tirocinio progettate, realizzate nella misura (CFU) definita dai Decreti di classe in ambiti significativi per il profilo professionale atteso e valutate; c) di atti che consentano al Direttore delle attività didattiche professionalizzanti di partecipare attivamente, con diritto di voto, alle strutture di governo del corso di studio; d) di atti che consentano al Direttore delle attività didattiche professionalizzanti di essere nominato quale membro dell esame finale.

3 - Di chiedere alle Associazioni/Ordini professionali di segnalare tempestivamente eventuali situazioni sul territorio nazionale che non rispettino le indicazioni della normativa vigente. IL SEGRETARIO (F.to Alvisa Palese) IL VICEPRESIDENTE (F.to Luisa Saiani) Portonovo, 13 settembre 2013

4 CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PRESIDENTE PROF. LUIGI FRATI SEGRETARIO GENERALE PROF. Alvisa Palese MOZIONE del 13 settembre 2013 Oggetto: Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio (Ex Coordinatore). LA CONFERENZA PERMANENTE delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie Premesso che il Decreto Interministeriale (DI) del 19 febbraio 2009 Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie, art. 4, comma 5, precisa, nella definizione degli ordinamenti didattici delle lauree sanitarie, quanto segue: L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Rilevato che l importanza di tale funzione è stata più volte richiamata da questa dalla Conferenza, cui peraltro si è proposto di attribuire la denominazione di Direttore delle attività didattiche professionalizzanti (ex Coordinatore delle attività pratiche di tirocinio) per significarne la rilevanza; Ricordato che, proprio per l elevata rilevanza del ruolo e della connessa funzione, la Conferenza attraverso una Consensus Conference ha declinato le responsabilità del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti nella progettazione, gestione e valutazione della preparazione professionalizzante degli studenti in accordo alle competenze attese dai rispettivi profili professionali, come segue: - realizzare la programmazione e gestione delle attività di tirocinio considerando criteri formativi, organizzativi e clinici dei servizi, nonché le linee di indirizzo degli organi universitari e professionali; - progettare, gestire e valutare le attività didattiche professionalizzanti avvalendosi per il tirocinio e i laboratori di tutori dedicati e/o dei servizi; - promuovere l'integrazione degli insegnamenti teorici con quelli professionalizzanti assicurando la pertinenza formativa agli specifici profili professionali; - gestire l inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor didattici universitari assegnati; - fornire consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti, attraverso colloqui ed incontri programmati; - gestire le risorse in allineamento alle risorse di budget della struttura sanitaria in cui ha sede o afferisce il Corso di laurea; - promuovere strategie di integrazione con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi; - garantire la sicurezza degli studenti in base agli adempimenti fissati dalla normativa specifica; - produrre report e audit rispetto all attività formativa professionale realizzata; - promuovere sperimentazioni e ricerca pedagogica nell ambito delle attività professionalizzanti; - certificare le competenze professionali raggiunte dagli studenti in conformità agli standard professionali definiti.

5 Rilevato che sono giunte a questa Conferenza ripetute segnalazioni in ordine a: - assenza di un incarico formale di Direttore in numerosi Corsi di Studio; oppure - attribuzione di incarico di Direttore delle attività formative professionalizzanti a operatori non in possesso dei requisiti più sopra richiamati; - esclusione di Direttori delle attività formative professionalizzanti dagli Organi Collegiali del Corso di Studio per specifica disposizione degli Statuti di Ateneo che prevedono la partecipazione esclusiva di docenti universitari; oppure, - laddove la partecipazione è concessa, la preclusione del diritto di voto; - mancata progettazione e gestione dei CFU di tirocinio nella misura e nella modalità stabilita dagli ordinamenti didattici di cui al DI del 19 febbraio 2009; - esclusione del Direttore delle attività formative professionalizzanti dalle Commissioni di esame finale di abilitazione in cui, peraltro, è valutata la preparazione professionale degli studenti. Osservato che tali aspetti segnalano, di fatto, la mancata applicazione del DI del 19 febbraio 2009 art. 4 comma 5 e dell art 6 del DLgs 502/1992 in cui si definiscono i Rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università in tema di formazione degli operatori sanitari. Ritenuto che la presenza del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti sia requisito essenziale per assicurare un adeguata qualificazione professionalizzante degli studenti; Preso atto altresì che nei requisiti di Accreditamento delle sedi all interno del processo Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, non vi è alcun esplicito riferimento a tale requisito o ai rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale il cui contributo per la professionalizzazione degli studenti è determinante. Di chiedere L ASSEMBLEA DELLA CONFERENZA APPROVA ALL UNANIMITA - al CUN, in fase di approvazione degli ordinamenti didattici, di verificare l attribuzione di formale incarico a un Direttore delle attività didattiche professionalizzanti in possesso dei requisiti di cui all art. 4, comma 5 del DI del 19 febbraio all ANVUR, di includere in maniera esplicita tra i requisiti minimi di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, l attribuzione di formale incarico di Direttore dedicato delle attività formative professionalizzanti ad un professionista appartenente allo stesso profilo professionale del Corso di studio in possesso dei requisiti di formazione accademica ed esperenziali previsti dalla norma. - Al Ministro della Sanità di accertare e monitorare con raccolta dati, durante l esame finale attraverso i propri rappresentanti, la presenza a) del Direttore delle attività didattiche professionalizzanti formalmente incaricato; b) di esperienze di tirocinio progettate, realizzate nella misura (CFU) definita dai Decreti di classe in ambiti significativi per il profilo professionale atteso e valutate; c) di atti che consentano al Direttore delle attività didattiche professionalizzanti di partecipare attivamente, con diritto di voto, alle strutture di governo del corso di studio; d) di atti che consentano al Direttore delle attività didattiche professionalizzanti di essere nominato quale membro dell esame finale.

6 - Di chiedere alle Associazioni/Ordini professionali di segnalare tempestivamente eventuali situazioni sul territorio nazionale che non rispettino le indicazioni della normativa vigente. IL SEGRETARIO (F.to Alvisa Palese) IL VICEPRESIDENTE (F.to Luisa Saiani) Portonovo, 13 settembre 2013

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