L ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN ASSOCIAZIONI O CIRCOLI PRIVATI IN GENERE

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1 Mi sono impegnato nella trattazione dell argomento di cui al titolo che segue convinto della bontà delle conclusioni cui sono pervenuto ma soprattutto per confrontarle con tutti coloro che vorranno confortarle ovvero criticarle. La ricerca del contraddittorio è, a mio parere, l unico mezzo per essere utile a chi, magari per pigrizia, non trova il tempo per chiarire i propri dubbi interpretativi. L ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN ASSOCIAZIONI O CIRCOLI PRIVATI IN GENERE La trattazione che segue ha l intento di illustrare il mio personale convincimento, fondato sulla interpretazione letterale delle norme e, quando possibile e coincidente,fondato sul parere di altri autori, di vari Ministeri competenti e su sentenze della magistratura amministrativa, che presiedono,oggi, alla attività di somministrazione di alimenti e bevande in associazioni o circoli privati. Il D.P.R ,n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati,prevede quattro categorie di associazioni e circoli,due delle quali con due sottocategorie ciascuna: 1- a)associazioni e circoli ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali che si sono CONFORMATI alle clausole previste dall art. 111, comma 4- quinquies,del TUIR, con gestione diretta dell attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci :per l avvio dell attività è richiesta la previa S.C.I.A. non sono richiesti requisiti professionali (art. 2, commi 1,2 e 3 ). I requisiti morali, solo quelli di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, sono richiesti ai sensi dell art. 4,comma 1, del D.P.R. n.235 b) Associazioni e circoli ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali che si sono CONFORMATI alle clausole previste dall art. 111, comma 4- quinquies,del TUIR, con gestione affidata a terzi dell attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci: per l avvio dell attività è richiesta la previa S.C.I.A. nonché la iscrizione al R.E.C.( quindi. Requisiti morali più requisito professionale).(art. 2, comma 4 ) Sempre ai sensi dell art. 4, comma 1, del D.P.R. n.235, saranno necessari anche i requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS. 2- Associazioni e circoli ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali che NON si sono CONFORMATI alle clausole previste dall art. 111, comma 4- quinquies,del TUIR, con gestione diretta o affidata a terzi dell attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci: per l avvio dell attività è richiesta la previa autorizzazione ex art. 3 della L.n.287 e la iscrizione nel R.E.C. del Legale rappresentante o di un socio delegato o del terzo gestore ( art. 2, comma 5 ),oltre ai requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 TULPS ai sensi dell art. 4,comma 1,del D.P.R.n a)associazioni e circoli NON ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali che si sono CONFORMATI alle clausole previste dall art. 111, comma 4- quinquies,del TUIR,con gestione diretta dell attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci: per l avvio dell attività è richiesta la previa autorizzazione ex art. 3 della L.n.287 non sono richiesti requisiti professionali (art. 3, commi 1 e 2 ) ed i requisiti

2 morali saranno quelli di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS ai sensi dell art. 4,comma 1, del D.P.R.n b) Associazioni e circoli NON ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali che si sono CONFORMATI alle clausole previste dall art. 111, comma 4- quinquies,del TUIR,con gestione affidata a terzi dell attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci:per l avvio dell attività è richiesta la previa autorizzazione ex art. 3 della L.n.287 e la iscrizione nel R.E.C. (art. 3, comma 4 ) 4- Associazioni e circoli NON ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali che NON si sono CONFORMATI alle clausole previste dall art. 111, comma 4- quinquies,del TUIR: per l avvio dell attività è richiesta la previa autorizzazione ex art. 3 della L.n.287 e iscrizione nel R.E.C. del legale rappresentante o di un socio delegato. (art. 3,comma 7),oltre ai requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. ai sensi dell art. 4, comma 1, del D.P.R.n.235. Ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n.235/2001, sia la SCIA e sia l AUTORIZZAZIONE di cui agli artt. 2 e 3 stesso regolamento <valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell art. 86 TULPS>. Oggi,però, viene da domandarsi se quanto previsto dal D.P.R. n.235/2001 abbia ancora ragione giuridica di esistere considerando le seguenti norme che ad esso sono succedute: - artt. 14 e 15 del Dlgs.n.59/2010 secondo i quali <i regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale ( di cui all art. 1, comma 1, lett. h) dello stesso Dlgs.n.59), nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo>; - art. 3 del D.L ,n.138 e art. 1 del D.L. n.1/2012 entrambi ispirati alla completa liberalizzazione di tutte le attività economiche private ed alla abrogazione di tutti i limiti e gli impedimenti all accesso alle attività economiche che non siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale e non siano proporzionati agli interessi pubblici perseguiti. - il comma 4, del succitato art. 1 del D.L. n.1/2012, infine, recita: < I Comuni, le Provincie, le Città Metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1,2 e 3, entro il >. La risposta più scontata a tale domanda è che oggi una limitazione all accesso all attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui alla legge n.287/91 può esistere solo in base ad una programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione al pubblico che è possibile,ai sensi dell art. 64, comma 3, del Dlgs.n.59/2010, solo < nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale,sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. omissis - >.

3 Se ciò vale per la somministrazione al pubblico, non ci dovrebbero essere motivazioni di sorta alla completa liberalizzazione anche dell attività di somministrazione presso circoli privati e per i soci di questi. Certamente non potrà mai dirsi che, nel caso di cui trattasi, sussista alcuno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all art. 1, comma 1, lett. h) del Dlgs.n.59 che possa giustificare il mantenimento del regime autorizzatorio. 1 Ed allora, non può non concludersi che nessun motivo osta a ritenere che per tutti i casi e le situazioni previsti dal D.P.R. n.235/2001 l attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci può avviarsi mediante la presentazione della semplice S.C.I.A. 2 Altra questione sempre posta dal D.P.R. n.235/2001: L art. 4,comma 1, del D.P.R. n.235/2001 afferma che la SCIA e/o l Autorizzazione relativa all attività di somministrazione in circoli privati vale anche come autorizzazione ai fini del secondo comma dell art. 86 TULPS,nella formulazione all epoca vigente. 3 Se fosse ancora così sarebbe ovvia conseguenza il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, oltre a quelli dell art. 71, commi 1 e 2,del Dlgs.n.59/2010 da parte del Presidente legale rappresentante di circolo privato o da parte del socio delegato che voglia avviare l attività di somministrazione in circolo privato. Ma il secondo comma dell art. 86 del TULPS non è più quello a cui faceva riferimento l art. 4 del DPR.n.235. L attuale secondo comma dell art. 86 TULPS, reintrodotto dall art. 2- bis,comma 1,del D.L ,n.79, adesso è così formulato : <Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita ed il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al Questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma>. Il Ministero dell interno, con la circolare n.557/pas/u /12000.a(4)2(2) del ,ha precisato che la Comunicazione ho lo stesso senso della comunicazione al Prefetto imposto ai Sindaci dall art.9 della L.n.287/91 (pura e semplice comunicazione degli estremi delle autorizzazioni rilasciate o delle SCIA ricevute relative all attività di somministrazione, ai fini della Tutela dell ordine e della sicurezza pubblica ). E la comunicazione,afferma ancora il predetto Ministero < è stata introdotta.in luogo dell abrogata licenza di polizia per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcooliche presso i circoli privati,al fine di continuare a consentire l accesso e il controllo dell autorità di p.s. in detti locali >. 1 In tal senso anche il Ministero dello Sviluppo Economico,risoluzione n del e sua precedente circolare n.3656/c del In tal senso anche la risoluzione del MISE n del Art.86,comma 2,TULPS: < La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino,di birra e di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie.>

4 Perciò,prosegue il Ministero, < la comunicazione al Questore è un compito che deve assolvere l amministrazione comunale che ha ricevuto la SCIA o ha rilasciato l autorizzazione ai sensi del DPR n.235/2001 >. Pertanto, i requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 TULPS sembrerebbero non essere più condizione essenziale per l avvio dell attività di somministrazione nei circoli privati. A me sembra,invece,che detti requisiti siano tuttora condizione essenziale per avviare l attività di somministrazione nei circoli privati e cercherò di dimostralo in seguito. Ma andiamo con ordine. In ordine ai REQUISITI PROFESSIONALI : Il DPR n.235/2001 richiede la previa iscrizione nel R.E.C.(Registro esercenti il commercio) solo nei casi in cui la gestione venga affidata a terzi non soci ovvero il circolo non si conforma alle clausole di cui all art. 111, comma 4- quinquies del TUIR. A ben considerare,viene richiesto il requisito professionale ( che nel caso della iscrizione nel R.E.C. era comprensivo anche dei requisiti morali) solo quando l attività di somministrazione assume le caratteristiche di < attività commerciale > Oggi,invece, con la soppressione del R.E.C., i requisiti professionali sono quelli previsti dall art. 71 del Dlgs.n.59/2010 il cui comma 6 è stato modificato dall art. 8 del Dlgs.n.147/2012. Il nuovo comma 6 recita: <L esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente alla alimentazione umana, di attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito a chi è in possesso di una dei seguenti requisiti:- - - omissis >. Confrontando la precedente formulazione del comma 6 con quella attuale salta evidente che oggi non c è più quell inciso < anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone>. Di conseguenza: per la somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati non è richiesto più il requisito professionale,nemmeno quando la somministrazione è affidata alla gestione di un terzo non socio e nemmeno quando il circolo non si conforma alle clausole di cui al cit. art. 111,comma 4 quinquies. 4 In ordine ai REQUISITI MORALI: Il DPR n.235/2001 non ne parla ma ciò si spiega con il fatto che esso,quando riteneva necessari anche i requisiti morali, richiedeva la previa iscrizione al REC che già li presupponeva e li attestava. 4 In tale senso anche il MISE con circ. n. 3656/C del punto

5 Oggi, però, vige l art. 71 del Dlgs. n.59/2010 che nel primo comma stabilisce che <Non possono esercitare l attività commerciale di vendita e di somministrazione: - > e segue una elencazione delle situazioni di carenza dei requisiti soggettivi. Quindi, non può esercitarsi qualsiasi attività commerciale di vendita e di somministrazione se si versa in alcuno dei casi elencati dall art. 71 cit. 5 Quindi non può esercitarsi qualsiasi attività di vendita e di somministrazione se si versa nei casi elencati nell art. 71 cit., neanche,dunque, la somministrazione in circoli privati ed ai soci di questi. 6 - in ordine alla DESTINAZIONE D USO dei locali del circolo adibiti a somministrazione: Ai sensi del D.P.R. n.235/2001, nella SCIA, il rappresentante legale del circolo privato deve anche dichiarare la conformità del locale alle norme e prescrizioni in materia edilizia, ma non circa la conformità dei predetti locali alle norme urbanistica e di destinazione d uso. Deve concludersi,dunque, che l attività di somministrazione di un circolo privato non è vincolata a locali aventi una destinazione urbanistica compatibile con l uso predetto. 7 - in ordine alla CONFORMITA A NORME E PRESCRIZIONI IN MATERIA IGIENICO- SANITARIA dei locali: Il D.P.R. n.235/2001 prescrive che la SCIA ricevuta dal Comune per segnalare l inizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato debba essere comunicata,per conoscenza, alla competente A.S.L. <per il parere necessario all eventuale rilascio della autorizzazione di idoneità sanitaria >. Successivamente è intervenuto il Reg.C.E. n.852/2004, recepito dalle varie regioni, che ha previsto la notifica di unità d impresa alla ASL mediante la S.C.I.A. Sanitaria che consente l inizio immediato della attività. Pertanto, la comunicazione all ASL della SCIA amministrativa relativa all attività di somministrazione contenente le dichiarazioni previste nel D.P.R. n.235/2001 non è sufficiente ai fini del prosieguo della procedura di accertamento della igienicità sanitaria dei locale di somministrazione predetti. Occorrerà che il legale rappresentante del circolo o chi per esso 5 In tal senso anche la nota n del del MISE dallo stesso richiamata e confermata con la circolare n.3656 del In tal senso anche il MISE nella nota n del richiamata anche nella circolare n.3656/c del Nello stesso senso è il Ministero dello Sviluppo Economico, giusta risoluzione n del ,secondo il quale altra cosa è quanto previsto dall art. 32,comma 4, della L ,n.383 relativo all insediamento di associazione di promozione sociale,che prescrive che l esercizio della relativa attività non può che essere consentito in una qualunque delle zone o destinazioni d uso omogenee previste dal D.M ,n L art. 2,comma 2, del D.P.R. n.235/2001, infatti, richiede espressamente che i locali siano conformi solo alle norme e prescrizioni in materia edilizia. Idem la giurisprudenza amministrativa. TAR per il Veneto, sez.3, sent. n ,n.1661; TAR Puglia- Lecce, sent. n.1653 del

6 compili ed inoltri alla ASL anche la SCIA Sanitaria 8 e nella SCIA Amministrativa dia atto dell avvenuta presentazione della SCIA sanitaria, fornendo gli estremi del suo deposito presso l ASL, ovvero dia atto dell impegno a presentarla prima dell inizio dell attività di somministrazione. - in ordine alla CONFORMITA AI CRITERI DI SORVEGLIANZA : Il D.P.R.n.235 richiede che colui che compila la S.C.I.A. dichiari anche che il locale ove sarà esercitata la somministrazione è conforme ai < criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell interno ai sensi dell art.3,comma 1 della legge n.287/1991>. L art. 3, comma 1, della legge n.287,però, è stato abrogato dall art. 64,comma 10,del Dlgs. n.59 il quale, a sua volta, al comma 5, dispone: < L esercizio dell attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal decreto del Ministro dell interno,anche in caso di ampliamento della superficie>. Il rinvio all art.3,comma 1, della legge,dunque,oggi deve intendersi come rinvio al comma 5 dell art.64 in quale,a sua volta, mantiene fermo quanto previsto dal D.P.R. n.235/2001. Non può che concludersi, dunque, nel senso che anche per la somministrazione di alimenti e bevande presso i circoli privati ed in favore dei soli soci di essi i locali relativi devono rispondere ai criteri di sorvegliabilità. A questo punto è opportuno ritornare su un punto di domanda precedente : E ancora possibile quanto afferma l art. 4,comma 1, del D.P.R. n.235/2001 e cioè che SCIA per la somministrazione nei circoli privati abbia lo stesso valore di una autorizzazione di cui all art.86 TULPS, comma secondo?. A tale domanda potrebbe rispondersi con un altra: Se la S.C.I.A. non avesse più il valore indicato dall art. 4,comma 1, del DPR. n.235/2001, perché mai un locale privato,qual è quello di un circolo privato, dovrebbe corrispondere alle caratteristiche di cui all art. 4 del D.M ,n.564 che, come è esplicitato nel suo titolo,si riferisce ai < criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande?>. Ancora: che senso avrebbe la comunicazione al Questore avente la stessa funzione della comunicazione al Prefetto di cui all art. 9 della L.n.287/91 9 se la SCIA non avesse la stessa valenza delle autorizzazioni per le quali l art.9 citato prevede la comunicazione ai fini della tutela dell ordine e della sicurezza pubblica?. Allora,se tale è la valenza della SCIA di cui trattasi, oltre ai requisiti morali di cui all art.71 del Dlgs.n.59/2010 dovranno essere presenti anche i requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS nonché quelli relativi alla normativa antimafia. Concludo con una ultima considerazione: 8 Per la Regione Puglia si vedano: DGR n.713/2007; n.503/2008; n.1924/ Vedasi la circ. del Min. dell interno n.557/pas/u /12000.a(4)2(2) DEL

7 L aderenza di un circolo privato ad un ente nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell interno, non ha più la valenza discriminatrice originariamente prevista dal DPR.n.235/2001 a seguito delle recenti normative di liberalizzazione di tutte le attività economiche secondo le quali le attività economiche possono soffrire limiti all accesso solo in presenza di < motivi imperativi di interesse generale >. La valenza originariamente discriminatoria,infatti, aveva il significato: - di sottoporre ad < autorizzazione > l attività di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati non aderenti agli enti nazionali predetti in quanto,in tal caso, l attività di cui trattasi rientrava nell ambito della limitazione numerica della pianificazione ex art. 3,commi 4 e 5, della L.n.287/91 ( oggi: art. 64,comma3, del Dlgs.n.59/2010); oppure - di sottoporre ad < autorizzazione > l attività di somministrazione in circolo privato non conformatosi alle clausole di cui all art. 111, comma 4- quinquies e che, quindi, era da considerarsi < di tipo commerciale > ( rispetto delle clausole,comunque, che aveva semplicemente effetti di tipo fiscale); oppure - di sottoporre ad < autorizzazione > la somministrazione di alimenti e bevande quando questa attività fosse affidata alla gestione di terzi e,quindi, divenisse di tipo commerciale perché certamente produttiva. Ma con la messe di norme di liberalizzazione oggi anche l attività di somministrazione di alimenti e bevande < al pubblico > è soggetta a S.C.I.A. salvo che detta attività debba svolgersi <in zona del territorio da sottoporre a tutela mediante provvedimenti di programmazione delle aperture di analoghe attività >. 10 E così come conferma il Ministero dell interno 11, anche per quella SCIA vale quanto previsto dall art. 152 del regolam. di esecuzione del TULPS e perciò si richiedono gli stessi requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS. Pertanto, può anche ben dirsi che rimane perfettamente vigente ed efficace anche la previsione di cui all art. 4, comma 1, del D.P.R.n.235/2001. Del D.P.R. n.235/2001, rimasto < fermo > quanto a disciplina base delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli privati, ai sensi dell art. 64,comma 2, u.p. del Dlgs.n.59/2010, rimane da considerare che la <conformazione > alle clausole di cui all art. 111, comma 4- quinquies del TUIR è,ormai, l unico motivo di differenziazione, oltre alla 10 Art. 64, comma 3, del Dlgs.n.59/2010 e, per la Regione Puglia : art. 2, comma 10, del Regolamento Reg. n.3 dell Prot. n.557/pas/u/021905/12000.a(4)2(2) del

8 clientela a cui somministrare, fra l attività di somministrazione al pubblico e l attività di somministrazione in associazione o circolo privato. Perciò, fermo rimane che: - se una associazione o circolo privato, aderente o meno ad ente nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell interno, NON SI CONFORMI alle clausole di cui all art. 111, comma 4- quinquies,tuir(d.p.r ,n.917), saranno considerati come svolgenti attività di tipo commerciale. Di conseguenza, non potranno godere delle agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi e sulle imposte sul valore aggiunto,nonché ai fini della disciplina contabile. E obbligo,allora, del legale rappresentante di dichiarare se l associazione o il circolo privato si conforma o meno alle clausole predette e,una volta dichiarata la conformazione, è suo obbligo di proseguirle così come elencate nello statuto o atto costitutivo,pena le conseguenze fiscali,anche retroattive, oltre che le conseguenze penali ed amministrative rispettivamente previste dall art. 76 del D.P.R ,n.445 e dall art. 4 del D.P.R. n.235 del Aprile 2013 Giuseppe Mumolo già Comandante della P.M. e Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) Giuseppe.mumolo@alice.it

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