CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO

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1 CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO contratto Pag. 1 di 32

2 CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO TRA La Consip S.p.A., con sede legale in Roma, Via Isonzo, 19 E, p. IVA , in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche Consip, E la Società, con sede legale in, Via, P.IVA, in persona del e legale rappresentante Dott., domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche Impresa o Fornitore ) OPPURE -, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del e legale rappresentante Dott., nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, e la mandante, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, giusta mandato collettivo speciale con contratto Pag. 2 di 32

3 rappresentanza autenticato dal notaio in, dott., repertorio n. (nel seguito per brevità anche Impresa o Fornitore ) PREMESSO CHE con bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea il e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Fogli inserzioni, la Consip S.p.A. ha indetto una gara a procedura aperta per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto a favore dei dipendenti della Consip S.p.A. medesima; l Impresa è risultata aggiudicataria della procedura predetta; l Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione pari al 10% dell importo contrattuale ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, documentazione questa che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, la Dichiarazione d'offerta economica di cui all'allegato "I", l Offerta contratto Pag. 3 di 32

4 Tecnica, di cui all Allegato II, il Capitolato Tecnico di cui all Allegato III, i Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, di cui all Allegato IV, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto. 3. L esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: a) dalle disposizioni contenute nel capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi approvato con D. M. del 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Ministero dell'economia e delle Finanze; b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 ottobre 2003, verbale n In caso si discordanza o contrasto, gli atti e documenti prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti e documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Consip. Articolo 2 Definizioni 1. Nel corpo del presente contratto, con il termine: a) Fornitore s intende l Impresa con la quale la Consip S.p.A. stipula il presente contratto: la ; contratto Pag. 4 di 32

5 b) Consip s intende la Consip S.p.A., committente della presente fornitura; c) Responsabile della Fornitura s intende la persona nominata dal Fornitore per coordinare l esecuzione del contratto e fungere da interlocutore della Consip per tutte le attività in cui ciò sia previsto. d) Richiesta di Approvvigionamento: documento corrispondente al modello di cui all allegato 1 del Capitolato Tecnico, con il quale la Consip ordina di volta in volta il quantitativo di Buoni pasto che intende acquistare, nel rispetto dei limiti dei quantitativi massimi indicati nel presente contratto, indicando l indirizzo presso cui dovranno essere consegnati i Buoni pasto richiesti. e) Sede/i di consegna: la/e sede/i della Consip S.p.A. dove devono essere consegnati i Buoni pasto. L indicazione della sede di consegna sarà riportata nelle Richieste di Approvvigionamento. f) Sede/i di utilizzo: la/e sede/i della Consip S.p.A. dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante i Buoni pasto. Attualmente le sedi di utilizzo della Consip S.p.A. sono a Roma in Via Isonzo, n. 19 E, Via Curtatone, n. 3, Via Soldati, n. 80, Via XX settembre, n. 97 e a Milano in Via Pola, 9/11. g) Dipendente: soggetto avente diritto al Buono pasto per singola Sede di utilizzo. h) Buono pasto: il documento cartaceo, del valore nominale come sotto espresso, che dà diritto al servizio sostitutivo di mensa. contratto Pag. 5 di 32

6 i) Valore nominale: il valore che esprime la capacità di acquisto del Buono pasto presso gli esercizi convenzionati, ovvero 7,00 (euro sette/00); j) Esercizio convenzionato/unità ristorative convenzionate: ogni bar, ristorante, self service, tavole calde ecc..., ed ogni altro luogo, appositamente convenzionato con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la spendibilità dei Buoni Pasto. k) Giorno lavorativo: : i giorni dal lunedì al venerdì. Ai fini del calcolo dei giorni lavorativi sono esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente. Articolo 3 Oggetto del contratto 1. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Consip S.p.A. a prestare il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di Buono pasto del valore nominale di 7,00 euro, nella quantità richiesta dalla Consip S.p.A., tutto nei limiti dei seguenti quantitativi massimi, eventualmente incrementati ai sensi del successivo art. 4: la fornitura fino ad un massimo di ,00 (duecentosessantamila/00) Buoni pasto; 2. L importo complessivo del contratto, calcolato moltiplicando il numero massimo dei Buoni pasto per il valore nominale del Buono (7,00 sette - contratto Pag. 6 di 32

7 euro) e applicando lo sconto offerto dall Impresa del %, è pari a, ( /00), oltre I.V.A.. 3. All Impresa verrà comunque garantito l acquisto dei servizi oggetto del presente contratto per un importo pari al 80% del predetto importo complessivo del contratto. 4. L erogazione del servizio dovrà avvenire attraverso una rete di bar, ristoranti, self services, tavole calde, all uopo convenzionati con il Fornitore del servizio ubicati nelle Sedi di utilizzo nonché nei Comuni di Roma e Milano e negli altri capoluoghi di provincia indicati dall Impresa nell Offerta Tecnica, in numero non inferiore a quelli previsti all art del Capitolato Tecnico, ovvero a quelli indicati dall Impresa nell Offerta tecnica, di cui all Alleato II, se migliorativi, nonché nel rispetto delle richieste di ulteriori convenzionamenti previsti su richiesta della Consip S.p.A., per motivate esigenze, come meglio indicato. 5. Le attività di cui al presente contratto non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, la Consip S.p.A. potrà affidare gli stessi servizi ed attività anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. Articolo 4 Aumento o diminuzione 1. La Consip ha facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell importo complessivo del presente contratto; 2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più dell importo complessivo del presente contratto, le prestazioni contratto Pag. 7 di 32

8 integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto. 3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno dell importo complessivo del presente contratto, l Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dello sconto indicato nella Dichiarazione d offerta di cui all Allegato I. Articolo 5 Modalità di richiesta della consegna dei Buoni pasto. 1. La richiesta di consegna dei Buoni pasto, nei limiti dei quantitativi indicati nel precedente articolo 3, sarà effettuata con le Richieste di Approvvigionamento a cadenza mensile. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno trasmesse all Impresa secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i Buoni pasto alla Consip S.p.A. nei luoghi dalla stessa indicati, entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento. Articolo 6 Durata 1. Il presente contratto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 2. Consip si riserva il diritto di prorogare la durata del presente contratto, fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, nel caso in cui, al decorso del termine non siano stati esauriti i quantitativi massimi di Buoni pasto, eventualmente incrementati. contratto Pag. 8 di 32

9 3. L intenzione di prorogare il contratto dovrà essere comunicata da Consip all Impresa per iscritto entro 60 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto. Articolo 7 Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto e dei suoi allegati, a: a) Garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza, presso le Sedi di utilizzo, con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 4.1., comma 1, del Capitolato Tecnico, del numero minimo di esercizi convenzionati indicati nel medesimo paragrafo 4.1., comma 1 del Capitolato Tecnico, ovvero nell Offerta Tecnica, qualora sia migliorativa, rispettando le prescrizioni imposte dai commi 2 e 11 del citato paragrafo 4.1., del Capitolato Tecnico con riferimento alla proporzione tra numero di esercizi convenzionati e numero di Dipendenti e la distanza massima dalle Sedi di utilizzo; b) Garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza nei Comuni di Roma e di Milano, con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 4.1., comma 3 del Capitolato Tecnico, del numero minimo di esercizi convenzionati indicati nel medesimo paragrafo 4.1., comma 3 del Capitolato Tecnico, ovvero nell Offerta Tecnica, qualora sia migliorativa; c) Garantire, qualora si sia impegnato in tal senso in sede di Offerta Tecnica, la presenza, per tutta la durata del contratto, presso i contratto Pag. 9 di 32

10 comuni capoluoghi di provincia indicati in Offerta Tecnica, diversi dai comuni di Roma e di Milano, del numero di esercizi convenzionati indicati nella medesima Offerta Tecnica, con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 4.1, comma 5 del Capitolato Tecnico; d) Convenzionare, in aggiunta agli esercizi indicati nei precedenti punti, anche un maggior numero di esercizi, su richiesta motivata della Consip S.p.A., entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; e) Trasmettere, con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 4.1., commi 4 e 6 del Capitolato Tecnico, gli elenchi comprovanti l avvenuto convenzionamento con gli esercizi sopra indicati, ovvero, su richiesta della Consip S.p.A., i relativi contratti di convenzionamento; f) Fornire, con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 4.1., comma 7, l elenco aggiornato degli esercizi siti nell area di interesse delle singole Sedi di utilizzo; g) Garantire il perdurare del convenzionamento dei suddetti esercizi fino alla data di validità dei Buoni pasto; h) Garantire la spendibilità dei Buoni pasto presso gli esercizi convenzionati sopra indicati; i) Prevedere la scadenza dei Buoni pasto almeno al 30 aprile dell anno successivo a quello di emissione; j) Garantire che detti Buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite; contratto Pag. 10 di 32

11 k) Rispettare tutte le prescrizioni contenute nel paragrafo 4.2 e 4.3 del Capitolato Tecnico relativamente alla predisposizione alle caratteristiche e alla consegna dei Buoni Pasto; l) Eliminare, entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l applicabilità del minor termine e di eventuali penali previste dal presente contratto per le singole fattispecie; m) Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A., di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto di cui all art.11, comma 2; n) Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; o) nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Consip S.p.A., p) garantire la continuità dell esecuzione delle prestazioni contrattuali; q) manlevare la Consip S.p.A., dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del presente contratto e delle Richieste di Approvvigionamento; contratto Pag. 11 di 32

12 2. Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi oggetto del Contratto in tutte le sedi che verranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento emesse dalla Consip, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico e fermo restando che detti servizi dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e di Utilizzo; 3. Il Fornitore, all atto della stipula del presente atto, nomina quale Responsabile del Servizio il sig., telefono N., Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e il nuovo eventuale nominativo del Responsabile del Servizio. Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. L Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 2. L Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla contratto Pag. 12 di 32

13 categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 3. L Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 5. Nell ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Consip, previa comunicazione all Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l Autorità competente avrà dichiarato che l Impresa si sia posta in regola. Articolo 9 Obblighi di riservatezza 1. Il Fornitore ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli contratto Pag. 13 di 32

14 strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. 2. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. 3. L obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. 4. Il Fornitore è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip 6. Il Fornitore, previa autorizzazione di Consip, potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. Articolo 10 Brevetti industriali e diritti d autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip azione giudiziaria contratto Pag. 14 di 32

15 da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne la Consip, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip. 3. La Consip si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla medesima Consip. 4. Nell ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. Articolo 11 Servizio di reportistica e monitoraggio 1. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi gli obblighi di cui ai successivi commi. 2. Il Fornitore dovrà pertanto, su richiesta della Consip S.p.A., secondo le modalità all uopo indicate dalla stessa, e, comunque entro il termine di contratto Pag. 15 di 32

16 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, fornire la reportistica necessaria per il monitoraggio del contratto anche eventualmente utilizzando strumenti di Information Tecnology Articolo 12 Penali 1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei Buoni pasto indicati nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari al 5% (cinquepercento) del valore della fornitura consegnata in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Nel caso in cui il Fornitore presti il servizio, di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, in modo difforme dalle disposizioni del medesimo Capitolato Tecnico e da quanto indicato nelle Richieste di Approvvigionamento, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei Buoni Pasto, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell irregolarità rilevata dalla Consip S.p.A., senza addebito di costi aggiuntivi, pena l applicazione di una penale pari al 5% del valore di Buoni pasto oggetto della consegna errata per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 (cinque) giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura errata. contratto Pag. 16 di 32

17 4. Qualora il Fornitore non assicuri la presenza del numero di esercizi convenzionati indicati nel paragrafo 4.1 commi 1, 3, e 5, del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva il diritto di applicare una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00), per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini ivi indicati e per ogni esercizio convenzionato mancante rispetto a quelli indicati nei citati commi 1, 3, 5 del paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico. 5. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 4.1, commi 2 e 11 del Capitolato Tecnico per il convenzionamento di almeno 1 (uno) esercizio tra quelli indicati al paragrafo 4.1., comma 1 ogni 10 dipendenti ubicato entro 600 metri da ciascuna Sede di utilizzo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.300,00 (milletrecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno. La medesima penale sarà applicata nel caso di ritardo nel convenzionamento di almeno 5 esercizi ubicati entro la distanza di 600 metri dalle sedi di utilizzo con un numero di dipendenti inferiore a 20 unità. 6. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 4.1, commi 4 e 6, del Capitolato Tecnico per la consegna dell elenco degli esercizi convenzionati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) salvo il risarcimento del maggior danno. 7. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 4.1, comma 8, del Capitolato Tecnico, per l esibizione - dietro richiesta della Consip S.p.A. - della copia del contratto di convenzionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno. contratto Pag. 17 di 32

18 8. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dal paragrafo 4.1, comma 10 del Capitolato Tecnico per il ripristino del numero di esercizi convenzionati indicati nei commi 1, 3 e 5 del paragrafo 4.1. del Capitolato Tecnico, nel caso in cui sia stata data disdetta da uno o più di tali esercizi, la Consip S.p.A. si riserva il diritto di richiedere al Fornitore il pagamento di una penale pari ad Euro 1000,00 (mille/00) per ogni esercizio in meno rispetto al numero previsto nei predetti commi 1, 3, 5 del paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico. 9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 4.1, comma 9, del Capitolato Tecnico, per il convenzionamento di esercizi previa richiesta motivata della Consip S.p.A., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 800,00 (ottocento/00) salvo il risarcimento del maggior danno. 10. Per ogni giorno di ritardo relativo ai termini per eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, di cui indicato nel paragrafo 4.1, comma 12, del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva di applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) salvo il risarcimento del maggior danno. 11. Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 4.2, comma 2, del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari al 10% del valore della fornitura evasa con Buoni pasto con scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno. 12. Per il mancato rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 4.3, comma 3, del Capitolato Tecnico, relativi alla presenza sui Buoni pasto del nome commerciale, del logo, del valore nominale e/o altro segno distintivo dell impresa, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla contratto Pag. 18 di 32

19 Consip S.p.A. una penale pari al 10% del valore della fornitura evasa con Buoni pasto non riportanti le indicazioni richieste, salvo il risarcimento del maggior danno. 13. Per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.3, comma 4, del Capitolato Tecnico, relative all indicazione sui Buoni pasto dei riferimenti per l invio della fattura, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari al 10% del valore della fornitura evasa con Buoni pasto non riportanti le indicazioni richieste, salvo il risarcimento del maggior danno. 14. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al paragrafo 5, comma 2, del Capitolato Tecnico, per l invio della documentazione relativa alla reportistica necessaria per il monitoraggio del contratto, richiesta eventualmente da Consip, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) salvo il risarcimento del maggior danno. 15. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore, dalla Consip S.p.A.; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Consip S.p.A., saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. 16. La Consip S.p.A., potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, contratto Pag. 19 di 32

20 ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse, od alle altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 17. Il Fornitore prende atto che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 18. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. 19. Si conviene, inoltre, che l ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all art. 15 comma Qualora l importo complessivo delle penali inflitte all Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all art. 15, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all art. 20, oltre il risarcimento di tutti i danni. Articolo 13 Corrispettivo dei Buoni Pasto 1. La Consip S.p.A. corrisponderà al Fornitore per ogni Buono pasto consegnato un importo pari al valore nominale del Buono pasto stessosecondo quanto previsto dall art. 3, commi 1 e 2 del presente contrattodetratto lo sconto offerto del %. A tale importo verrà applicata l IVA ai sensi di legge. contratto Pag. 20 di 32

21 2. I corrispettivi si riferiscono al servizio sostitutivo di mensa svolto a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione del contratto e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 5. L Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. 6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, riassumendosi il Fornitore ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo lo stesso vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisione o aumento dei corrispettivi sopra indicati. Articolo 14 Fatturazione e Pagamenti 1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 13, comma 1 potrà essere fatturato dall Impresa con cadenza mensile, successivamente ad ogni consegna, per un importo pari ai Buoni pasto effettivamente consegnati, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, per il mese di riferimento. contratto Pag. 21 di 32

22 2. L importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip S.p.A. entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese dalla Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente n., intestato alla presso, Agenzia, A.B.I., C.A.B.. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Consip S.p.A.. 4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Consip S.p.A., le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e dovrà garantire la continuità del servizio. 6. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla Consip S.p.A.. contratto Pag. 22 di 32

23 7. La Consip S.p.A. avrà il diritto di restituire al Fornitore i Buoni pasto non utilizzati entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di emissione. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3 del presente Contratto, sarà tenuto a rimborsare il prezzo, emettendo nota di credito, ovvero a sostituire i Buoni pasto non utilizzati con Buoni pasto di nuova emissione. Articolo 15 Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell art. 39 del D.P.R. n. 131/86. Articolo 16 Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; contratto Pag. 23 di 32

24 c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) dichiara che con riferimento al presente contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto. Articolo 17 Cauzione 1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante emessa da, sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. 2. L Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, contratto Pag. 24 di 32

25 mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto e comunque fino alla data di termine di validità dei Buoni pasto erogati, di cui all art.7, lett. h), pena la risoluzione di diritto del medesimo. 3. La Consip ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l applicazione delle penali contrattualmente stabilite e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all art. 7 del presente contratto e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 4. In ogni caso l Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip. 5. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Articolo 18 Risoluzione 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, la Consip, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art c.c., un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. La Consip S.p.A. ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale contratto Pag. 25 di 32

26 equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 2. In ogni caso, si conviene che la Consip potrà risolvere di diritto ex art c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi: a) ritardo nella consegna dei Buoni pasto protrattosi per 20 giorni lavorativi; b) nel caso in cui il Fornitore non riesca ad assicurare il convenzionamento degli esercizi indicati nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e tale inadempimento si protragga per più di 15 giorni rispetto ai termini stabiliti rispettivamente nei commi 1, 2, 3 e 5 del medesimo paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico ; c) in caso di mancata predisposizione ed inoltro alla Consip dei dati di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico o di ritardo nell esecuzione degli obblighi di reportistica protratto per 30 giorni; d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 17; f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto e di ogni singola Richiesta di Approvvigionamento, ai sensi del successivo articolo 23; g) in caso di inadempimento agli obblighi di cui all art. 8, comma 2; contratto Pag. 26 di 32

27 a) nei casi di cui agli articoli 9 (Obblighi di Riservatezza), 10 (Brevetti industriali e diritti d autore), 14 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Trasparenza dei prezzi), 20 (Divieto di cessione del contratto). Articolo 19 Condizione particolare di risoluzione 1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva alla mancata produzione e/o all esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora si verificasse la mancata produzione e/o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà della Consip S.p.A. di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni caso, il diritto della Consip al risarcimento dell eventuale maggior danno. 2. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti. Articolo. 20 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 1. E fatto divieto all Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. contratto Pag. 27 di 32

28 2. L impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all accettazione espressa da parte della Consip. 3. E fatto, altresì, divieto all Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all incasso. 4. In caso di inadempimento da parte dell Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Articolo 21 Foro competente 1. Per tutte le questioni relative al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma. Articolo 22 Trattamento dei dati personali 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati personali conferiti per l esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell art. 7 della citata normativa. 2. Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore contratto Pag. 28 di 32

29 acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet e 3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Articolo 23 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip S.p.A. o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della Consip S.p.A., e dei terzi e per l intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto e alle Richieste di Approvvigionamento. In contratto Pag. 29 di 32

30 particolare detta polizza tiene indenne la Consip S.p.A., ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare agli stessi nell esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi. I massimali della polizza assicurativa di cui sopra sono i seguenti: RCT: = a copertura della Responsabilità Civile degli esercenti di servizi pubblici convenzionati con (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Tavole Calde e simili) nei confronti degli utilizzatori del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto ;POLIZZA INFORTUNI: Euro = in caso di morte, Euro = in caso di invalidità permanente per persona per ogni sinistro a favore degli utilizzatori dei Buoni Pasto durante la pausa pranzo. 3. La copertura deve essere totalmente esente da franchigia ed essere estesa al rischio in itinere, e, più precisamente, al trasferimento al e dal punto di ristoro, con qualsiasi mezzo utilizzato. 4. Le garanzie d indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventi da malori, vertigini, incoscienza, aggressioni e tumulti che comportino conseguenze di invalidità permanente accertata o morte dell utilizzatore di Buoni Pasto. 5. Resta inteso che l esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Consip S.p.A.. contratto Pag. 30 di 32

31 Articolo 24 Codice Deontologico 1. L Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A.. Roma, lì LA CONSIP L aministratore delegato Dott. Ferruccio Ferranti IL FORNITORE il legale rappresentante Dott. Dichiarazione annessa al contratto Il sottoscritto Dott. in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 4 Aumento o diminuzione Art. 6 Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore contratto Pag. 31 di 32

32 Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Art. 9 Obblighi di riservatezza Art. 10 Brevetti industriali e diritti d autore Art. 12 Penali Art. 16 Trasparenza dei prezzi Art. 17 Cauzione Art. 18 Risoluzione Art. 19 Condizione particolare di risoluzione Art. 20 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito Art. 21 Foro competente Art. 22 Trattamento dei Dati Personali Art. 23 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Art.24 Codice Deontologico IL FORNITORE Dott. contratto Pag. 32 di 32

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