Corte di Cassazione, Sezione 2 civile. Sentenza 16 maggio 2014, n Integrale

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1 1 di 8 Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 16 maggio 2014, n Integrale Condominio negli edifici - Beni e servizi comuni - Riscaldamento - Delibera assembleare di trasformazione dell'impianto centralizzato in autonomi impianti a gas, ai sensi della legge n. 10 del Condizioni di validità REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

2 2 di 8 Dott. FALASCHI Milena - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS); - ricorrenti - contro COND. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS); - controricorrente - avverso la sentenza n. 793/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2014 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; udito l'avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti; udito l'avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine rigetto del ricorso.

3 3 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (OMISSIS), (OMISSIS),(OMISSIS) e (OMISSIS), tutti partecipanti al condominio di (OMISSIS), impugnavano innanzi al Tribunale di Foggia la Delib. Assemblea Condominiale 30 dicembre 1997, che aveva disposto, a maggioranza, la soppressione dell'impianto termico centralizzato e la sua sostituzione con impianti autonomi. A sostegno della domanda deducevano che la Delib. era stata adottata in violazione della Legge n. 10 del 1991 e dell'articolo 1120 c.c.. Resisteva il condominio. Sia il Tribunale, sia la Corte d'appello di Bari rigettavano la domanda. In particolare, e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita', la Corte territoriale riteneva, sulla base della relazione tecnica predisposta su incarico dell'amministratore del condominio, che l'impianto centralizzato preesistente risaliva al 1974 ed era vetusto anche dal punto di vista tecnologico; che esso era stato disattivato dalla stagione invernale ; che la canna fumaria era rotta e doveva essere bonificata dall'amianto, ai sensi della Legge n. 257 del 1992; e che non rispettava le condizioni minime di rendimento dettate dalla normativa sul risparmio energetico, sicche' la sua sostituzione con nuovi impianti singoli ed autonomi garantiva comunque una convenienza energetica. Riteneva, inoltre, che esso fosse alimentato a gasolio, e non a metano, come sostenuto dagli appellanti, deducendo la circostanza dalla descrizione delle sue componenti tecniche e da quanto precisato dal c.t.u.. Osservava, quindi, che il Tribunale nel rigettare la domanda aveva operato una puntuale applicazione degli indirizzi giurisprudenziali in materia. Infatti, la Delib. rispettava la legge sul risparmio energetico, in quanto non ogni impianto autonomo e' preso in considerazione dalla legge, ma solo quelli che trasformati a gas, risultano compatibili con le finalita' del risparmio energetico, come era stato acclarato nel caso di specie. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche' (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi quali eredi di (OMISSIS), nelle more deceduto.

4 4 di 8 Resiste con controricorso l'amministratore del condominio di (OMISSIS), che successivamente all'ordinanza interlocutoria emessa da questa Corte alla precedente udienza, ha depositato nel termine concesso l'autorizzazione a stare in giudizio. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Col primo motivo d'impugnazione e' dedotta l'insufficiente e contraddittoria motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, nonche' il mancato esame di documenti e di altre risultanze istruttorie. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale, in contrasto con altre sentenze del Tribunale di Foggia, pronunciate fra le stesse parti e passate in giudicato (nn. 693/97 e 975/05), aventi ad oggetto altre Delib. dell'assemblea condominiale, ha affermato che l'impianto centralizzato della cui dismissione si tratta era alimentato a gasolio. Al contrario, non solo le ridette sentenze avevano affermato, e lo stesso condominio non aveva mai contestato, che l'alimentazione avveniva a metano, ma da molteplici elementi documentali risultava tale circostanza. Neppure la relazione tecnica dell'ing. (OMISSIS), richiamata nella sentenza d'appello, ha mai sostenuto che l'impianto centralizzato fosse alimentato a gasolio. Da tale erroneo presupposto di fatto e' scaturita la successiva insufficiente, illogica e contraddittoria valutazione dei fatti. Per effettuare una corretta comparazione al fine di verificare la convenienza economica ed ecologica bisognava, infatti, comparare l'impianto a metano realmente esistente con gli impianti autonomi creati liberamente dai condomini. Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto (recte, momento di sintesi) ai sensi dell'articolo 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie: "dica la Corte, tenuto conto della documentazione prodotta in atti (segue l'elenco: n.d.r.) se sia consentito (alla Corte d'appello) l'omissione della valutazione degli stessi, cosi' come fatto in motivazione, pervenendo in tal modo ad una decisione in stridente contrasto con la realta' e con le risultanze documentali ed istruttorie, cosi' come fatto rilevare dai ricorrenti, si' da creare un'insufficiente, omessa ed anche contraddittoria

5 5 di 8 motivazione su un fatto controverso (impianto alimentato a gas metano e non un obsoleto impianto alimentato a gasolio) decisivo ai fini del giudizio Il motivo e' inammissibile, perche' formula una critica alla motivazione della sentenza impugnata relativamente ad un fatto che non e' ne' controverso ne' decisivo, come invece prescrive l'articolo 360 c.p.c., n. 5. Come deduce la stessa parte ricorrente, il condominio non aveva contestato che l'impianto centralizzato fosse a metano (v. anche pag. 3 del controricorso). Oltre a cio', tale fatto e' tutt'altro che decisivo, poiche' la Corte d'appello di Bari ha accertato il requisito del risparmio energetico non perche' l'impianto centralizzato fosse a gasolio, ma perche' questo era obsoleto, disattivato dalla stagione invernale , presentava la canna fumaria rotta e per di piu' in amianto (come tale da bonificare ex lege n. 257 del 1992), e non rispettava le condizioni minime di rendimento dettate dalla normativa sul risparmio energetico, sicche' il suo rendimento era assai modesto se confrontato con quello delle caldaie attuali (v. pagg. 4-5 sentenza impugnata). E nel richiamare la relazione del c.t.u. e quella, con questa coincidente, del tecnico a suo tempo incaricato dall'amministratore del condominio, ha osservato che la sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato con impianti singoli consentiva effettivamente un contenimento del consumo energetico ed un uso piu' razionale dell'energia, raggiungendo un triplice obiettivo: termico (essendo gli impianti singoli maggiormente adattabile alle esigenze della singola famiglia), economico (per la conseguente possibilita' di evitare sprechi, avvenendo la gestione del riscaldamento per singole unita' abitative) ed ecologico (poiche' il gas metano produce pochi inquinanti e, data la piu' bassa temperatura dei fumi, produce minori quantita' di ossidi d'azoto; inoltre, scaricandosi in punti frazionati, i prodotti della combustione si diluiscono piu' facilmente nell'atmosfera) (v. pag. 5 sentenza impugnata). E poiche' tale motivazione in fatto non e' aggredita dalla censura se non sull'erroneo presupposto che essa dipenda dall'aver ritenuto che l'impianto centralizzato fosse alimentato a gasolio invece che a metano, la critica svolta non ha alcuna attitudine concettuale a intaccare la legittimita' della decisione Col secondo motivo e' dedotta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 10

6 6 di 8 del 1991, articolo 26, comma 2 e dell'articolo 1120 c.c.. Sostiene parte ricorrente che la Legge n. 10 del 1991, articolo 26, comma 2 prevede che gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali, volti al contenimento del consumo energetico e, congiuntamente, all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della stessa legge, possano essere deliberati a maggioranza semplice in quanto il passaggio dall'impianto centralizzato a quelli singoli sia attuato, appunto, in previsione del contenimento dei consumi energetici e con l'impiego di fonti energetiche alternative. Pertanto, nell'ipotesi in cui - come nella specie - l'ordine del giorno dell'assemblea condominiale contempli la sola disattivazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento e la sua sostituzione con impianti singoli, lasciando liberi i condomini di determinarne le caratteristiche, e' da ritenersi richiesta l'unanimita' dei consensi, in base all'articolo 1120 c.c., e non la maggioranza prescritta dalla citata norma speciale. Segue il quesito di diritto: "dica se nella fattispecie de qua la Legge n. 10 del 1991 consenta la soppressione dell'impianto termico centralizzato, con voto a maggioranza, in ogni caso ed anche nell'ipotesi in cui l'assemblea abbia lasciato liberi i singoli condomini di realizzare qualsiasi tipo d'impianto autonomo o di non realizzarne affatto, oppure se, come prospettato dagli odierni ricorrenti, in mancanza di una decisione idonea a favorire la trasformazione dell'impianto in vista del risparmio energetico e dell'uso di particolari forme di energia, la Delib. per essere ritenuta valida debba essere adottata con il consenso unanime, ex articolo 1120 c.c." Il motivo e' infondato. Ai fini della validita' della Delib. condominiale di trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti individuali - adottata ai sensi della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 26, comma 2 a maggioranza delle quote millesimali e in conformita' agli obiettivi di risparmio energetico perseguiti da tale legge - non sono necessarie verifiche preventive circa l'assoluta convenienza della trasformazione quanto al risparmio dei consumi di ogni singolo impianto, ne' si richiede che l'impianto centralizzato da sostituire sia alimentato da fonte diversa dal gas, occorrendo soltanto che siano alimentati a gas quelli autonomi da realizzare,

7 7 di 8 irrilevante essendo, altresi', la circostanza che, nella fase di attuazione della deliberazione emerga l'impossibilita' di realizzare l'impianto autonomo in uno degli appartamenti. Ne' infine, la medesima Legge n. 10 del 1991 impone all'articolo 8 (nel testo originario, applicabile ratione temporis) di preferire l'adozione di valvole termostatiche o di altri sistemi di contabilizzazione del calore, ovvero l'utilizzo di energia solare per riscaldare gli edifici, consentendo anche soltanto di deliberare il passaggio da un impianto centralizzato, comunque alimentato, ad impianti autonomi a gas per le singole unita' abitative (Cass. n /13) Tale la corretta interpretazione della norma e i fatti che in forza di essa il giudice di merito deve accertare, va osservato che il motivo in esame, al fine di delineare una violazione di legge altrimenti non configurabile, sostituisce il giudizio dei ricorrenti (secondo cui la Delib. impugnata avrebbe lasciato i condomini liberi di regolarsi come meglio avessero creduto) all'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Al contrario, quest'ultima ha stabilito che "l'assemblea condominiale, valendosi del parere fornito dal tecnico all'uopo incaricato, ing. (OMISSIS), ha deliberato di disattivare definitivamente l'impianto centralizzato (ormai fuori uso dalla stagione invernale 1994/1995), autorizzando la sua trasformazione in impianti di riscaldamento singoli a gas metano per ogni unita' abitativa. A tale conclusione l'assemblea e' pervenuta dopo aver escluso sia la possibilita' di ripristinare il vecchio impianto centralizzato, ormai del tutto obsoleto e non rispettoso delle condizioni minime di rendimento dettate dalla normativa sul contenimento del consumo energetico, sia la eventualita' di sostituire il vecchio impianto con un nuovo impianto centralizzato, a metano, soluzione invero ritenuta non praticabile non solo per le opere da eseguire, ma anche per il suo maggiore costo'". Ed ha osservato, quindi, che la Delib. condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 cit. Legge, in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera g) stessa Legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, e' valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformita' di cui all'articolo 28, comma 1 stessa Legge, attenendo tale progetto alla fase successiva di esecuzione della Delib.. Dunque, la sentenza impugnata non ha ne' scorrettamente interpretato la norma di cui si denuncia la violazione, ne' tanto meno ne ha operato una falsa applicazione, giacche' cio' che ha accertato la Corte territoriale e' che il condominio ha dismesso

8 8 di 8 l'impianto centralizzato non gia' puramente e semplicemente, ma disponendone la sostituzione con impianti singoli In conclusione il ricorso va respinto Seguono le spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

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