GIURISPRUDENZA DI MERITO

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1 GIURISPRUDENZA DI MERITO direttore scientifico Ciro Riviezzo 07/ XLIII luglio/agosto 2011, n 07/08 estratto RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E CONFLITTO FRA OBBLIGAZIONISTI commento di Valerio Sangiovanni

2 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO 251 S.P.A. 251 SULLA NECESSITÀ DI NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI TRIBUNALE DI MANTOVA - 15 NOVEMBRE 2010 (ORD.) - G.U. DE SIMONE L.A. C. RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI C. S.P.A. E C. S.P.A. Società di capitali - Società per azioni - In genere - Obbligazioni - Assemblea degli obbligazionisti - Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti - Impugnazione delle deliberazioni dell assemblea degli obbligazionisti (c.c., artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2377, 2379) La nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti non è prevista dall art c.c. come indispensabile per il funzionamento dell assemblea degli obbligazionisti, ma è rimessa alla discrezionalità degli obbligazionisti, che possono nominarlo in qualsiasi momento o chiederne la nomina al presidente del tribunale. L assenza del rappresentante comune non comporta necessariamente una non adeguata informativa dell assemblea degli obbligazionisti e un insufficiente tutela dell interesse comune degli obbligazionisti, in quanto l informativa può essere esercitata comunque direttamente dagli obbligazionisti medesimi. (Omissis). rilevato che con ricorso ai sensi dell art. 702-bis c.p.c., depositato il 12 aprile 2010, L. A., assumendo di essere obbligazionista di C. s.p.a., titolare del 20% delle obbligazioni emesse, ha impugnato la delibera dell assemblea degli obbligazionisti del 26 gennaio 2010 con cui era approvata la proroga della scadenza del prestito obbligazionario convertibile originariamente prevista per il 31 gennaio 2010 di tre anni, chiedendo che fosse accertata invalidità, nullità, inefficacia della medesima e comunque pronunciata l annullabilità della stessa, assumendo: 1) che la mancata nomina del rappresentante comune aveva impedito agli obbligazionisti di essere adeguatamente informati e di valutare con ragionevole anticipo le ragioni della proroga della scadenza del prestito, atteso che in generale l interesse comune degli obbligazionisti non poteva essere sacrificato nell interesse della società emittente; 2) che agli obbligazionisti non era stata offerta comunicazione di un contenzioso pendente con richiesta risarcitoria per euro e domanda di revoca dell atto di scissione operato il 14 dicembre 2004 tra C. e C. s.p.a. e C. s.p.a.; considerato che il rappresentante comune degli obbligazionisti di C. s.p.a., all uopo nominato con decreto del presidente del Tribunale ex art c.c., nonché la società C. s.p.a. si sono costituiti in giudizio insistendo per il rigetto delle domande proposte; ritenuto preliminarmente che la controversia proposta rientri tra quelle previste dall art. 702-bis c.p.c. in quanto da valutarsi di competenza del tribunale in composizione monocratica; osservato, sul punto, che l art c.c., nel disciplinare le impugnazioni delle deliberazioni dell assemblea degli obbligazionisti, richiama gli artt e 2378 c.c. quanto al procedimento, ai termini e agli effetti, ma il riferimento normativo non comporta la riserva di collegialità, prevista dall art. 50-bis n. 5 c.p.c. unicamente per le cause di impugnazione delle deliberazioni dell assemblea e del consiglio di amministrazione nonché nelle cause di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo, essendo stato soppresso il richiamo «ad ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nella società» previsto precedentemente dall art. 48 comma 2, n. 7, l. n. 12 del 1941 e dovendo ritenersi la norma attuale di stretta applicazione; ritenuto che la causa sia idonea ad una cognizione sommaria trattandosi di controversia di mero diritto che non necessita di attività istruttoria; giurisprudenza di merito n P.1855

3 251 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO considerato, con riguardo alla prima doglianza mossa, che la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti non è prevista dall art c.c. come indispensabile per il funzionamento dell assemblea ma è rimessa alla discrezionalità degli obbligazionisti stessi, che possono nominarlo in qualsiasi momento o chiederne la nomina al presidente del tribunale (in questo senso Trib. Monza 13 giugno 1997, in Società, 1998, 175 ss.; App. Milano 17 novembre 1998, in Società, 1999, 194 ss.); osservato che l assenza del rappresentante comune non comporta necessariamente una non adeguata informativa dell assemblea e una insufficiente tutela dell interesse comune degli obbligazionisti, che ben può essere esercitata comunque direttamente dagli obbligazionisti medesimi; considerato che tra le competenze dell assemblea è espressamente disciplinata la delibera sulle modificazioni delle condizioni del prestito, e la proroga del prestito obbligazionario senz altro rientra nella previsione dell art. 2415, n. 2, c.c., non indicando la disposizione normativa particolari limiti di contenuto alle possibili modificazioni delle condizioni del prestito e non integrando la proroga di tre anni del rimborso una variazione tale da incidere sulla struttura stessa del rapporto; rilevato che la disposizione citata consente alla maggioranza qualificata degli obbligazionisti di approvare le modificazioni del prestito in quanto questo può corrispondere all interesse stesso della collettività degli obbligazionisti; ritenuto che il sacrificio imposto agli obbligazionisti mediante il differimento del prestito obbligazionario, nella specie, possa ritenersi rispondente non solo ad un interesse della società ma anche ad un interesse comune degli obbligazionisti stessi, chiamati a valutare l impatto dell imminente rimborso del prestito sull andamento della società in mutata situazione economica rispetto all epoca in cui era stato emesso il prestito obbligazionario (10 ottobre 2000); osservato che gli obbligazionisti sono stati posti nella condizioni di valutare adeguatamente i propri interessi atteso che l andamento della società è stato rappresentato agli obbligazionisti nel verbale del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 2009, oralmente in seno all assemblea del 26 gennaio 2010 dal presidente del consiglio di amministrazione e comunque era conosciuto o conoscibile da tutti, preso atto della non contestata perfetta identità tra i soci e gli obbligazionisti della società C. s.p.a., che quindi consentiva a tutti di accedere alle informazioni relative alla gestione sociale e all andamento aziendale; considerato che la legge non vieta agli azionisti che siano anche obbligazionisti di partecipare alle delibere dell assemblea degli obbligazionisti, imponendo tale divieto solo alla società per le obbligazioni da essa eventualmente possedute (art comma 4 c.c.); ritenuto infine che l assenza di informativa fornita agli obbligazionisti con riguardo al contenzioso pendente tra la C. s.p.a. e la società S. C. s.p.a. non abbia assunto rilevanza ai fini di una valutazione obiettiva della situazione economica della società, atteso che gli importi di cui si discute in quella sede non possono ritenersi significativi con riferimento alle dimensioni di C. s.p.a.; valutato pertanto che nessuna delle ragioni di impugnativa può ritenersi fondata non risultando la delibera adottata affetta da nullità né adottata in violazione di legge; P. Q. M. - visti gli art. 702-bis ss. c.c., rigetta il ricorso. (Omissis). P.1856 giurisprudenza di merito n

4 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO 251 RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E CONFLITTO FRA OBBLIGAZIONISTI Il Tribunale di Mantova si occupa del possibile conflitto, emerso in sede di assemblea degli obbligazionisti, fra gli obbligazionisti che vogliono il rimborso del prestito alla scadenza originariamente prevista e quelli che intendono invece prorogarlo. La fattispecie trattata dal Tribunale mantovano evidenzia tutta la rilevanza del contrasto fra due gruppi di soggetti portatori di interessi contrastanti: gli uni desiderosi di rientrare immediatamente nella disponibilità dei fondi dati alla società, gli altri preoccupati di assicurare la continuazione dell attività sociale. La soluzione del Tribunale di Mantova è in favore degli obbligazionisti di maggioranza e dell interesse sociale, non essendosi realizzata nell iter decisionale degli obbligazionisti alcuna violazione di legge e dovendo dunque prevalere il principio maggioritario. Sommario 1. L emissione di obbligazioni societarie e gli articolati interessi in gioco. 2. L assemblea degli obbligazionisti e la proroga del prestito. 3. La possibile impugnazione delle deliberazioni dell assemblea degli obbligazionisti. 4. L irrilevanza della mancata nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti. 5. L informazione degli obbligazionisti. 1. L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI SOCIETARIE E GLI AR- TICOLATI INTERESSI IN GIOCO I fatti di causa possono essere riassunti come segue. Nel lontano anno 2000 (1), una s.p.a. emette un prestito obbligazionario (2). Il prestito dovrebbe essere restituito il 31 gennaio Tuttavia l assemblea degli obbligazionisti delibera una proroga di tale prestito. Uno degli obbligazionisti, non essendo d accordo con tale decisione, impugna la deliberazione dell assemblea. Il Tribunale di Mantova non ritiene tuttavia fondati i motivi per cui è stata proposta l impugnazione e rigetta il ricorso. Al fine di comprendere appieno la vicenda affrontata dal Tribunale di Mantova è utile premettere qualche cenno sulla finalità dell emissione di obbligazioni: il finanziamento della s.p.a. Una volta che è costituita, la società può essere patrimonializzata direttamente dai soci, essenzialmente mediante due meccanismi: i conferimenti in sede di aumento di capitale oppure i finanziamenti (3). Può tuttavia capitare che i soci di Valerio Sangiovanni Avvocato in Milano e Rechtsanwalt in Francoforte sul Meno (1) Si noti che, pur essendo nel caso di specie l emissione anteriore alla novella del diritto societario del 2003, le nuove disposizioni di riforma del codice civile sulla materia delle obbligazioni trovano applicazione per ampia parte con efficacia retroattiva, e dunque anche a tale prestito. Ai sensi difatti dell art. 223-decies disp. att. c.c. «gli articoli da 2415 a 2420 c.c. si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1º gennaio 2004». (2) In tema di obbligazioni societarie cfr. BRUNO e LA SALA, Dall obbligazione plain vanilla all obbligazione strutturata,insocietà, 2009, 689 ss.; CAMPOBAS- SO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 7ª ed., Torino, 2009, 522 ss.; DENTAMARO, Le obbligazioni, in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino, Bologna, 2009, 249 ss.; FERRO-LUZZI, Il limite all emissione di obbligazioni (art. 11 comma 1, lett. a, l. n. 262 del 2005), in Riv. soc., 2007, 252 ss.; RIZZINI BISINELLI, Inesistenza della delibera dell assemblea degli obbligazionisti, in Società, 2007, 45 ss.; SANGIO- VANNI, Emissioni di obbligazioni e scandali finanziari fra diritto internazionale privato e diritto comunitario, insocietà, 2007, 547 ss.; SARALE e RIVARO, Le obbligazioni,inle nuove s.p.a., diretto da Cagnasso e Panzani, Bologna, 2010, 497 ss. (3) Vi è poi anche la possibilità che «la società, a seguito dell apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti giurisprudenza di merito n P.1857

5 251 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO non vogliano (oppure non possano) patrimonializzare la società con mezzi propri e preferiscano (oppure debbano) rivolgersi all esterno. I finanziamenti esterni possono giungere dal sistema bancario, mediante un contratto di finanziamento, oppure da altri soggetti, a fronte dell emissione di obbligazioni. La legge circonda l emissione di obbligazioni di alcune garanzie, a tutela degli interessi dei vari soggetti coinvolti. E, in effetti, gli interessi in gioco ogni qual volta si procede a un emissione obbligazionaria non sono pochi: direi che si può distinguere fra gli interessi di: 1) società; 2) soci; 3) creditori e 4) obbligazionisti. Da un primo punto di vista, vi è da tutelare l interesse della società nel contesto dell emissione di obbligazioni. Tale interesse consiste nella necessità di reperire una fonte di finanziamento, per la gestione delle proprie attività e per la migliore realizzazione dell oggetto sociale. Al riguardo è chiaro che un ruolo centrale è svolto dalla durata del prestito. L emissione obbligazionaria viene decisa originariamente sulla base di un piano industriale che prevede investimenti, finalizzati in ultima istanza ad accrescere la redditività della società. A seconda dei casi, il prestito avrà una minore o maggiore durata; talvolta gli obbligazionisti sono vincolati per un lungo periodo di tempo al finanziamento, con impossibilità di chiedere la restituzione anticipata di quanto dato in prestito. Vi è poi il caso, più grave e di cui si occupa espressamente il Tribunale di Mantova nell ordinanza in commento, della necessità di prorogare il termine di scadenza del prestito obbligazionario. In pendenza del prestito il piano industriale originariamente previsto può subire degli aggiustamenti oppure si possono verificare comunque altre situazioni, anche del tutto indipendenti dalla volontà della società e dei soci, che rendono necessario mantenere in forza il prestito per un periodo aggiuntivo. Si tratta di una situazione foriera di conflitti fra la società e la collettività degli obbligazionisti, nel senso che questi ultimi (o almeno alcuni di essi) possono aspirare a una restituzione del prestito alla scadenza originariamente pattuita, mentre la decisione di proroga potrebbe pregiudicare la realizzazione del piano industriale, se non addirittura nei casi più gravi portare all insolvenza. Sotto un secondo profilo, l emissione obbligazionaria deve inoltre tenere conto dell interesse dei soci. Questo interesse è, per così dire, indiretto (è un riflesso dell interesse diretto della società), nel senso che gli azionisti traggono benefici dall emissione obbligazionaria nella misura in cui la società riesce almeno nel medio-lungo periodo a incrementare la propria redditività. Gli utili, così sperabilmente conseguiti (ridotti ovviamente, dal punto di vista economico, dal fatto di dover sopportare quei costi costituiti dagli interessi da riconoscersi agli obbligazionisti a fronte dell emissione obbligazionaria), possono essere distribuiti ai soci come dividendi e garantiscono loro quel ritorno sull investimento che giustifica l indebitamento della società mediante l emissione di obbligazioni. In una terza prospettiva, bisogna poi porre attenzione agli interessi dei creditori. Questi interessi sono quelli probabilmente più a rischio nel contesto di un emissione obbligazionaria. L emissione di obbligazioni significa aggiungere ai creditori sociali di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi» (art comma 6 c.c.). P.1858 giurisprudenza di merito n

6 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO 251 nuovi creditori per un diverso titolo. L indebitamente complessivo della società aumenta e, in tal modo, si accresce il rischio d inadempimento. La posizione dei creditori è particolarmente debole in quanto soggetti estranei alla società: essi non sono né amministratori della società, con potere di gestione diretta della medesima, né soci che pur non avendo potere di gestione diretta quantomeno possono controllare l attività degli amministratori. Sotto un quarto e ultimo profilo, la disciplina delle obbligazioni societarie deve infine tenere conto degli interessi degli obbligazionisti. Questi mirano a ottenere il rendimento che il prestito obbligazionario promette, ma corrono il rischio legato a possibili difficoltà finanziarie della società, le quali potrebbero pregiudicare non solo la corresponsione degli interessi, ma addirittura nei casi più gravi la restituzione del capitale. Con riferimento alla possibile proroga del prestito obbligazionario, il conflitto fra società e obbligazionisti si acuisce: se è vero che la prima ha necessità di trattenere più a lungo le risorse che erano state originariamente prestate, può capitare che gli obbligazionisti dal canto loro non possano attendere più oltre, avendo necessità di ottenere la pronta restituzione. Il conflitto, come nel caso affrontato dal Tribunale di Mantova, può poi essere interno agli obbligazionisti, nel senso che alcuni sono favorevoli alla proroga, mentre altri vogliono il rispetto delle pattuizioni originali. Invero, se sono così tanti e articolati gli interessi da tutelarsi nel contesto delle emissioni obbligazionarie, può apparire abbastanza sorprendente che la competenza a deliberare l emissione delle obbligazioni sia rimessa agli amministratori e non ai soci (art comma 1 c.c.). Sono però necessarie due puntualizzazioni. In primo luogo tale competenza può, dallo statuto, essere riservata ai soci. Una clausola statutaria del genere è particolarmente sensata nel caso di compagini sociali ristrette, ad esempio a base familiare, nelle quali i soci pur affidandosi ad amministratori esterni desiderano conservare un miglior controllo sulla gestione della società. In secondo luogo non si deve dimenticare che l impostazione di fondo dell attuale diritto delle s.p.a. è quella di attribuire agli amministratori i più ampi poteri per la gestione della società, anzi secondo il dato letterale dell art bis comma 1 c.c. «la gestione dell impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale». Non deve dunque sorprendere che anche una decisione così importante come quella di ricorrere a un finanziamento esterno mediante emissione di obbligazioni sia di competenza degli amministratori (4). Una garanzia per gli interessi dei soggetti coinvolti nell emissione obbligazionaria è data dal fatto che la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio (art comma 2 c.c.). L intervento del notaio assicura il controllo di legalità su di un operazione con la quale la società contrae un debito e che, in ipotesi, può essere rischiosa per la tenuta finanziaria della medesima. Inoltre la legge prevede dei limiti quantitativi all emissione di obbligazioni (art c.c.). Tali limiti sono finalizzati a evitare un eccessiva esposizione debitoria della (4) La procedura di emissione e di successiva sottoscrizione delle obbligazioni dà vita a un rapporto contrattuale. La proposta consiste nella deliberazione degli amministratori, che viene portata a conoscenza dei potenziali obbligazionisti, mentre l accettazione consiste nella sottoscrizione da parte degli obbligazionisti di tale proposta. Gli obbligazionisti assumono il ruolo di mutuante, mentre la società di mutuataria. giurisprudenza di merito n P.1859

7 251 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO società, che potrebbe in ipotesi non essere più in grado di sostenere il debito contratto in aggiunta a tutti gli altri debiti che fanno capo alla società e giungere all insolvenza (5). Il contenuto dei titoli obbligazionari è delineato nell art c.c. Ai fini che qui interessano è utile rilevare che i titoli obbligazionari devono indicare anche la data di rimborso del prestito (art. 2414, n. 6, c.c.). Tale indicazione è fondamentale, in quanto la rischiosità del prestito tende a innalzarsi più la sua durata è lunga. Ciò è dovuto al fatto che il futuro andamento della società non può essere predetto con esattezza e facilità al momento dell emissione delle obbligazioni. Vincolarsi per lungo tempo rende l investimento particolarmente aleatorio, a maggior ragione se come avviene per le obbligazioni non quotate non esiste un mercato che consenta di venderle a terzi. L obbligazionista che presta danaro alla società viene premiato, alle scadenze pattuite, mediante il riconoscimento di un saggio d interesse. Il sottoscrittore delle obbligazioni mira però, alla fine del prestito, anche a ottenere la restituzione del danaro prestato. Quando la durata del prestito è particolarmente lunga, aumenta il pericolo che circostanze sopravvenute possano rendere difficoltosa la restituzione. Di qui la necessità di conoscere fin dall inizio la durata del prestito, quale elemento centrale del rischio che l obbligazionista accetta di assumere. La durata del prestito obbligazionario viene fissata al momento dell emissione delle obbligazioni. Può però capitare che sorgano esigenze per le quali la società ritenga di dover prorogare il termine per il rimborso. Tale situazione può creare un conflitto fra la società e gli obbligazionisti (o alcuni degli obbligazionisti). Può difatti capitare che qualche obbligazionista, diversamente dalla società (e diversamente da altri obbligazionisti), desideri ottenere la restituzione del capitale nei termini originariamente pattuiti. A fronte di un potenziale conflitto del genere, la decisione in merito alla eventuale proroga del prestito obbligazionario spetta come ora vedremo in dettaglio all assemblea degli obbligazionisti, che decide in base al principio maggioritario. 2. L ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E LA PROROGA DEL PRESTITO I sottoscrittori delle obbligazioni costituiscono una pluralità di persone per le quali la legge prescrive un apposita organizzazione. I due elementi di tale organizzazione sono l assemblea degli obbligazionisti (organo deliberativo degli obbligazionisti) e il rappre- (5) In materia di obbligazioni societarie nel contesto fallimentare cfr. ABATE, Commento all art. 58, in Codice commentato del fallimento, diretto da Lo Cascio, Milano, 2008, 477 ss.; COPPOLA, Commento all art. 58, inla riforma del diritto fallimentare, a cura di Nigro e Sandulli, I, Torino, 2006, 348 ss.; DAL CERO, Commento all art. 58, incodice del fallimento, a cura di Bocchiola e Paluchowski, 6ª ed., Milano, 2009, 630 ss.; DI GIROLAMO, Le obbligazioni e gli altri titoli di debito nel fallimento dell emittente, con uno sguardo alla riforma del diritto societario, ingiur. comm., 2008, I, 1109 ss.; FERRARI, Commento all art. 58, incommentario breve alla legge fallimentare, a cura di Maffei Alberti, 5ª ed., Padova, 2009, 291 ss.; GROSSI, Commento all art. 58, inla riforma della legge fallimentare, 2ª ed., Milano, 2008, 478 ss.; INZI- TARI, Commento all art. 58, inil nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, I, Bologna, 2006, 826 ss.; SANGIOVANNI, Obbligazioni e titoli di debito nel fallimento delle società, in Fallimento, 2010, 1229 ss.; SCHIERA, Commento all art. 58,inLa legge fallimentare, a cura di Ferro, Padova, 2007, 403 ss. P.1860 giurisprudenza di merito n

8 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO 251 sentante comune degli obbligazionisti (organo esecutivo e rappresentativo degli obbligazionisti) (6). Iniziamo a occuparci dell assemblea degli obbligazionisti. Nel caso affrontato dal Tribunale di Mantova è stata impugnata proprio una deliberazione di tale organo. Si deve dunque comprendere quali sono le competenze dell assemblea degli obbligazionisti e quali sono le regole procedurali che presiedono alla sua attività e verificare se, per caso, non si sia effettivamente realizzata una qualche violazione di tali competenze e regole. Secondo l art comma 1 c.c. l assemblea degli obbligazionisti delibera «1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d interesse comune degli obbligazionisti». Nel caso di specie l assemblea ha deliberato con riferimento al n. 2 del comma 1 dell art c.c.: una modifica delle condizioni del prestito. In particolare la deliberazione ha avuto per oggetto una proroga della durata del prestito di tre anni. Ci si potrebbe chiedere se la dizione «modificazioni delle condizioni del prestito» comprenda anche la possibilità di prorogare il medesimo. Il Tribunale di Mantova risponde affermativamente a questa domanda. Del resto mi pare che tale dizione, proprio già nel suo senso letterale, abbia un ampio significato, dovendosi ragionevolmente intendere con «condizioni del prestito» qualsiasi elemento del rapporto contrattuale che si instaura fra la società e i sottoscrittori delle obbligazioni. Sulla questione meritano di essere richiamati due interventi giurisprudenziali, fra l altro citati espressamente dall ordinanza del Tribunale di Mantova. Da un lato la Corte di appello di Milano ha affermato che la ratio dell art comma 1, n. 2, c.c. è quella di rendere praticabile l esigenza di adeguare, nell interesse della collettività degli obbligazionisti, le condizioni del prestito all eventualmente mutata situazione economica della società debitrice (7). L autorità giudiziaria milanese afferma dunque che rientra nei poteri dell assembla degli obbligazionisti deliberare ad esempio in tema di misura degli interessi e scadenza del prestito. Opportunamente la Corte di appello di Milano evidenzia che sono modificabili le condizioni del prestito solo per il futuro, non per il passato. In modo non dissimile si è espresso il Tribunale di Monza, affermando che l art comma 1, n. 2, c.c. facoltatizza l organo assembleare degli obbligazionisti a deliberare, a maggioranza, su ogni tipo di modificazione del negozio di finanziamento obbligazionario in essere senza porre alcun limite espresso a tale potere (8). Anche l autorità giudiziaria monzese ritiene che fra i poteri dell assemblea degli obbligazionisti rientri quello di spostare in avanti il termine di adempimento dell obbligo di rimborso e di rinunziare agli interessi. Secondo questa decisione giurisprudenziale (6) Sul rappresentante comune degli obbligazionisti cfr. in particolare, di recente, ONZA, Commento all art. 2417, incodice commentato delle società, a cura di Abriani e Stella Richter, Torino, 2010, 1415 ss.; PREITE, Commento all art. 2417, inartt ter. Commentario al codice civile, a cura di Cendon, Milano, 2010, 511 ss. (7) App. Milano 17 novembre 1998, in Società, 1999, 194 ss., con nota di Salafia. (8) Trib. Monza 13 giugno 1997, in Società, 1998, 175 ss., con nota di Bellini. giurisprudenza di merito n P.1861

9 251 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO l interprete può ricavare dall ordinamento limiti inespressi, ma la loro individuazione non può che essere ristretta al solo divieto di alterazione dei caratteri strutturali del prestito. La tecnica utilizzata dal legislatore, nel disciplinare l assemblea degli obbligazionisti, è quella di rinviare alle disposizioni in materia di assemblea dei soci, più precisamente: «si applicano all assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all assemblea straordinaria dei soci» (art comma 3, periodo 1, c.c.). Secondo la disposizione generale, «l assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale» (art comma 2 c.c.). Applicando questa regola all assemblea degli obbligazionisti, ne consegue che anche in questa assemblea occorre il voto favorevole di tanti «soci» (nel mutato contesto, più correttamente: «obbligazionisti») che rappresentino più di metà del debito obbligazionario. Bisogna inoltre rilevare che la legge fa un eccezione (9), in riferimento alle maggioranze necessarie per deliberare, proprio per il caso specifico affrontato dal Tribunale di Mantova, cioè quello delle modificazioni delle condizioni del prestito. In questo contesto «è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte» (art comma 3, periodo 2, c.c.). L eccezione si spiega con la gravità delle decisioni che possono venire assunte da tale assemblea, fra cui appunto quella di prorogare il prestito. In questa maniera (previsione di un quorum deliberativo più elevato) il legislatore intende tutelare in modo aggiuntivo gli obbligazionisti. Quale che sia la maggioranza prescritta dalla legge, è importante rilevare che l assemblea degli obbligazionisti raggiunta tale maggioranza assume una deliberazione che in omaggio al principio maggioritario è vincolante per tutti gli obbligazionisti, anche per coloro che si sono espressi in senso contrario. È proprio in questo contesto che si può verificare un conflitto fra l interesse della società (che ha trovato espressione nel voto della maggioranza degli obbligazionisti) e l interesse degli obbligazionisti di minoranza. Nel caso di specie, mentre la società ha deciso di avere bisogno di una continuazione del prestito obbligazionario, un obbligazionista necessita del rimborso del danaro alla scadenza originariamente prevista. La prevalenza del principio maggioritario nel contesto dell assemblea degli obbligazionisti trova conferma nell art c.c., che regola le possibili azioni individuali degli obbligazionisti: è vero che le disposizioni sulle impugnazioni delle deliberazioni dell assemblea non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, ma «salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell assemblea previste dall articolo 2415». In altre parole, l obbligazionista che reputi per qualsivoglia ragione di avere subito una violazione dei propri diritti può ricorrere all autorità giudiziaria, ma non può farlo per le materie sulle quali l assemblea ha legittimamente deliberato. Su queste materie il procedimento di assunzione delle decisioni e d impugnazione delle (9) In forza di questa eccezione, prevista solo per le deliberazioni di modifica delle condizioni del prestito, non si applica la regola fissata in generale per l assemblea straordinaria in seconda convocazione: «l assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea» (art comma 3 c.c.). P.1862 giurisprudenza di merito n

10 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO 251 medesime opera su di un altro livello, collettivo e non individuale, essendo appunto in gioco gli interessi della collettività degli obbligazionisti. Una parola va spesa, infine, relativamente alla partecipazione all assemblea degli obbligazionisti e al diritto di voto esercitabile in tale sede (art commi4e5c.c.). I soggetti che possono partecipare a tale assemblea e deliberare sono ovviamente gli obbligazionisti. Il fatto che essi siano anche soci, afferma il Tribunale di Mantova, non può avere per effetto di escluderli dal diritto di voto. L unico obbligazionista che è escluso dalla possibilità di partecipare alle deliberazioni è la società, laddove essa possegga delle obbligazioni (art comma 4 c.c.). Chi invece cumula in sé la qualità di socio e di obbligazionista può partecipare alle assemblee sia dei soci sia degli obbligazionisti e deliberare. Ne consegue ulteriormente che, in linea di principio, il socioobbligazionista che non partecipa alle rispettive assemblee non può richiamarsi a una mancata informativa da parte della società, laddove la relativa informativa sia stata data nel corso delle assemblee (10). 3. LA POSSIBILE IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI Un apposito articolo del codice civile si occupa d impugnazione delle deliberazioni dell assemblea degli obbligazionisti (art c.c.). La disposizione consiste peraltro, salve poche precisazioni, in un mero rinvio a quanto previsto più in generale per le impugnazioni delle delibere dell assemblea dei soci: «le deliberazioni prese dall assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379» (art comma 1 c.c.). Come è noto, l art c.c. concerne l annullabilità delle deliberazioni dei soci, mentre l art c.c. riguarda la nullità delle medesime (11). Dal testo dell ordinanza del Tribunale di Mantova non si riesce a desumere con certezza se l azione giudiziaria intentata dell obbligazionista mirasse a ottenere l annullamento oppure la declaratoria di nullità della delibera. Difatti il ricorso è formulato in modo particolarmente ampio, chiedendo l accertamento di 1) annullabilità; 2) nullità; 3) invalidità oppure 4) inefficacia della deliberazione. Questa modalità di formu- (10) Si noti che una società può avere in corso una pluralità di prestiti obbligazionari, effettuati in periodi diversi: le esigenze di finanziamento possono non essere soddisfatte integralmente con il primo prestito obbligazionario, ragione per cui si rende necessaria una seconda emissione obbligazionaria. Per un caso del genere la giurisprudenza (Cass. 31 marzo 2006, n. 7693, in Giur. comm., 2007, II, 555 ss., con nota di Sarale) ha affermato, in sostanza, il principio della autonomia di tali prestiti: nell ipotesi in cui una società abbia posto in essere una pluralità di emissioni obbligazionarie, aventi caratteristiche diverse, non vi è alcun interesse comune che leghi fra loro i sottoscrittori dei singoli prestiti, ciascuno dei quali è dotato di uno specifico regolamento negoziale, al quale risultano estranei i sottoscrittori degli altri prestiti. Ciò determina la necessità di dar vita ad altrettante organizzazioni degli obbligazionisti, con distinte assemblee, ciascuna delle quali è chiamata a deliberare su materie di interesse comune dei sottoscrittori del prestito al quale afferisce l organizzazione. Ai fini del commento all ordinanza del Tribunale di Mantova è in particolare utile segnalare l affermazione della Corte di Cassazione, contenuta in tale sentenza, secondo cui l eventuale modificazione delle condizioni di ogni prestito richiede unicamente il consenso dei sottoscrittori di quella particolare emissione. (11) Per completezza, oltre che i rimedi dell annullabilità e della nullità delle deliberazioni, l obbligazionista può in certe condizioni estreme arrivare a invocare l inesistenza della deliberazione. Secondo Cass. 31 marzo 2006, n. 7693, in Giur. comm., 2007, II, 555 ss., con nota di Sarale, l approvazione della modificazione delle condizioni del prestito con il concorso esclusivo dei sottoscrittori di obbligazioni rivenienti da un emissione diversa comporta l inesistenza della relativa delibera. giurisprudenza di merito n P.1863

11 251 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO lazione delle domande (nel senso di chiedere qualsiasi possibile rimedio, senza indicare con precisione qual è l azione che si fa valere) è piuttosto diffusa nella prassi. La tecnica serve a limitare il rischio che, formulando in modo eccessivamente limitato la domanda, essa possa essere rigettata. Siccome il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa (art. 112 c.p.c.), se una domanda non viene presentata, essa non viene trattata. Il rischio è che la pretesa dell attore non venga accolta. Se, ad esempio, viene chiesta solo la nullità (e non l annullamento) e il giudice ritiene che non sussistono i presupposti per la nullità, la domanda di nullità unica presentata non può essere accolta, con la conseguenza che nessuna domanda dell attore viene accolta. Di qui l artificio, dettato da scrupolo, di formulare il maggior numero di domande possibili. Siccome il testo dell ordinanza è troppo vago sul punto, bisogna cercare di stabilire quale fossa esattamente la domanda avanzata nel ricorso. Nel caso di specie non pare che ricorra alcuno dei più gravi motivi (ad esempio mancata convocazione) che possono determinare la nullità della deliberazione ai sensi dell art c.c. Concentreremo pertanto l analisi sulla possibile sussistenza di una causa di annullamento della deliberazione, in particolare per non conformità alla legge. Secondo la disposizione dettata per le assemblee dei soci (e richiamata espressamente dall art comma 1 c.c.), «le deliberazioni dell assemblea, prese in conformità della legge e dell atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti» (art comma 1 c.c.). Si tratta del principio maggioritario, che caratterizza pressoché qualsiasi forma organizzata di gruppo: più nello specifico, come è stato correttamente osservato (12), un conto è la volontà del singolo obbligazionista, un conto è la volontà della maggioranza degli obbligazionisti: questa seconda volontà, debitamente formalizzata in una deliberazione assembleare, prevale rispetto alla prima. In forza del principio di maggioranza, l obbligazionista che pure non voglia la proroga del prestito obbligazionario, se in minoranza, deve accettare la decisione assunta dalla maggioranza. Il problema è che, dal punto di vista economico, la decisione dell assemblea degli obbligazionisti di prorogare il prestito può comportare rilevanti effetti negativi in capo all obbligazionista che non è d accordo con tale decisione, in quanto la proroga significa che l obbligazionista non ottiene alla scadenza originariamente pattuita la restituzione di quanto prestato alla società, ma è obbligato ad aspettare per un altro periodo di tempo. L obbligazionista che avesse bisogno urgente di tale danaro (o che si trovasse addirittura in una situazione di difficoltà economica) potrebbe subire un serio danno dal fatto che il prestito venga prorogato nonostante la sua volontà contraria. Si tratta, però, all evidenza di un danno che non può essere qualificato come «ingiusto», se la decisione della collettività degli obbligazionisti è stata presa in conformità alla legge (vincolando così tutti i membri del gruppo). Dovendosi rispettare il principio di maggioranza, l unico sistema che l obbligazionista ha per evitare la proroga del prestito è quello di cercare d impugnare la deliberazione assembleare. Secondo il dettato normativo «le deliberazioni che non sono (12) Cfr. SALAFIA, Commento a App. Milano 17 novembre 1998, insocietà, 1999, 197. P.1864 giurisprudenza di merito n

12 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO 251 prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale» (art comma 2 c.c.). L obbligazionista, per avere successo nella propria iniziativa, deve far valere una qualche non conformità della deliberazione rispetto alla legge oppure allo statuto. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, vi sarebbe una violazione di legge consistente nel fatto che non è stato nominato il rappresentante comune degli obbligazionisti. Inoltre l assenza del rappresentante comune avrebbe impedito agli obbligazionisti la raccolta d informazioni e, conseguentemente, l espressione di un voto informato. Da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, la ragione di annullabilità della deliberazione. Nel prosieguo verificheremo se queste affermazioni sono corrette e, come si vedrà, giungeremo alla conclusione che né la mancanza del rappresentante comune degli obbligazionisti né la connessa omessa informazione degli obbligazionisti costituiscono eventi contrari alla legge tali da determinare l annullabilità della deliberazione. La nomina del rappresentante comune non è necessaria ai fini della validità della decisione assembleare né gli obbligazionisti possono richiamarsi a un omessa informativa in conseguenza della non partecipazione del rappresentante comune all assemblea. 4. L IRRILEVANZA DELLA MANCATA NOMINA DEL RAP- PRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Come si è detto, in aggiunta all assemblea, il secondo organo che caratterizza l organizzazione degli obbligazionisti è il rappresentante comune. Si tratta di un organo chiamato a svolgere essenzialmente funzioni esecutive e di rappresentanza della collettività degli obbligazionisti. A una prima lettura degli articoli del codice civile in materia di obbligazioni si fa fatica a desumere con certezza se il rappresentante comune degli obbligazionisti sia un organo che debba essere necessariamente presente nella s.p.a. fin dall inizio (nel senso che il fatto stesso che vi sia un emissione di obbligazioni implica l immediata nomina di una determinata persona a tale funzione) oppure un organo la cui presenza può essere posticipata (nel senso che si procede alla sua nomina solo se e quando gli obbligazionisti, riuniti in assemblea, cosi decidono oppure si verificano altre situazioni che rendono tale nomina necessaria). In altre parole, la questione è se gli obbligazionisti possano legittimamente operare, anche in forma assembleare, in assenza di un loro rappresentante comune. Anticipo già la soluzione cui mi pare di poter giungere: pur in presenza di un emissione obbligazionaria, non è necessario procedere immediatamente alla nomina del rappresentante comune (e, dunque, la sua assenza non invalida automaticamente le deliberazioni dell assemblea degli obbligazionisti); tuttavia esistono circostanze che impongono la nomina del rappresentante comune e, in ogni caso, anche un solo obbligazionista può sempre chiedere all autorità giudiziaria che si proceda alla sua nomina. Analizziamo in dettaglio le disposizioni che, nel loro combinato disposto, consentono di giungere a questa conclusione. Secondo il testo della legge «il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all esercizio dei servizi di investimento nonché giurisprudenza di merito n P.1865

13 251 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO le società fiduciarie» (art comma 1 c.c.). Come si può notare, questa disposizione individua le categorie di soggetti che possono essere nominati rappresentanti comuni, ma non risponde al quesito che qui ci interessa, cioè se un rappresentante comune debba essere nominato sempre e comunque, ogni qualvolta vi sia un emissione obbligazionaria (13). Sulla questione della necessità o meno di procedere immediatamente alla nomina di un rappresentante comune degli obbligazionisti tutte le volte che vengono emesse obbligazioni, appare più specifica la previsione del successivo comma 2 dell art c.c.: «se non è nominato dall assemblea a norma dell art. 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società». Da questa disposizione si trae la regola che un rappresentante comune deve necessariamente essere nominato, se determinati soggetti ne fanno richiesta all autorità giudiziaria. Sono legittimati ad avanzare la relativa domanda gli obbligazionisti (ed è ovvio, essendo i titolari del diritto al pagamento degli interessi e al rimborso del prestito) nonché gli amministratori (i quali, a dire il vero, rappresentano gli interessi della società, essendo nominati dai soci, ed è dunque improbabile che si rivolgano al tribunale per ottenere la nomina del rappresentante comune). Il meccanismo previsto dall art comma 2 c.c. si basa tuttavia su un istanza che può mancare: se nessuno degli obbligazionisti (e nessuno degli amministratori) esige la nomina del rappresentante comune, la collettività degli obbligazionisti può operare anche in sua assenza. Si tratta di un diritto, non di un obbligo, del singolo obbligazionista: questi, se lo ritiene, può rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina, ma se non lo fa a tale nomina non si giunge. Fra le competenze dell assemblea degli obbligazionisti rientra quella, appunto, di nomina e revoca del rappresentante comune (art comma 1, n. 1, c.c.). A ben vedere, però, l art comma 1 c.c. nel fissare le competenze dell assemblea degli obbligazionisti non indica degli eventi che si devono verificare necessariamente (con conseguente dovere dell assemblea di deliberare in merito), ma delle circostanze eventuali, sulle quali gli obbligazionisti possono (ma non sempre devono) essere chiamati a deliberare. Si pensi alle modificazioni delle condizioni del prestito (art comma 1, n. 2, c.c.), circostanza sulla quale gli obbligazionisti possono essere chiamati a deliberare (proprio come nel caso affrontato dal Tribunale di Mantova), ma sulla quale può anche capitare che non vi sia mai necessità di deliberare (ad esempio perché il prestito viene regolarmente rimborsato alla prima scadenza). Un ragionamento simile vale, ad esempio, anche per la delibera sulla proposta di amministrazione con- (13) La disposizione distingue fra persone fisiche e giuridiche e consente che la funzione di rappresentante comune possa essere rivestita anche da persone diverse dagli obbligazionisti. In questo modo si permette agli obbligazionisti di nominare soggetti particolarmente competenti che siano in grado di svolgere tale incarico con alto livello di professionalità. Gli obbligazionisti possono essere i medesimi soci della società. Ciò avviene quando i soci, invece di procedere a nuovi conferimenti in sede di aumento di capitale, preferiscono il meccanismo tendenzialmente più flessibile dell emissione obbligazionaria per finanziare la società. In alternativa alle persone fisiche, l art comma 1 c.c. consente che sia nominata una persona giuridica al ruolo di rappresentante comune degli obbligazionisti. Si deve trattare di soggetti autorizzati all esercizio dei servizi d investimento oppure di società fiduciarie. In ambedue i casi le persone giuridiche investite della funzione di rappresentante comune presentano il livello di competenza necessario per adempiere bene al proprio incarico. P.1866 giurisprudenza di merito n

14 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO 251 trollata e di concordato (art comma 1, n. 3, c.c.): anche in questo caso di tratta di un evento futuro e incerto, rispetto al quale può ben capitare che l assemblea degli obbligazionisti non venga mai chiamata a deliberare. Se la società non giunge mai a una situazione di difficoltà finanziaria, non vi sarà alcuna necessità di deliberare su un simile oggetto. A tutto ciò si aggiunga che, proprio finché non si tiene la prima assemblea degli obbligazionisti, non vi è la possibilità di nominare un rappresentante comune, ma non per questo tale assemblea presenta profili d invalidità. Si tratta del resto di una situazione piuttosto comune nella prassi. Le obbligazioni, nelle società per azioni non quotate, vengono normalmente sottoscritte da un numero limitato di persone, legate in qualche modo alla società medesima. Non raramente capita che i sottoscrittori siano gli stessi soci, i quali possono preferire tale strumento rispetto all aumento di capitale e al finanziamento soci. Si immagini il caso di una società composta di tre soci, i quali decidono a un certo punto di emettere obbligazioni che vengono sottoscritte dai medesimi tre soci. In condizioni del genere, la nomina di un rappresentante comune rappresenta solo un inutile formalismo aggiuntivo che non apporta alcun beneficio ai soci-obbligazionisti. Ecco allora che è legittimo che la società operi, almeno provvisoriamente e finché non emergono circostanze che rendono necessaria una nomina, senza un rappresentante comune. L esempio fatto è evidentemente estremo, anche perché in situazioni del genere manca un reale conflitto d interessi fra società e obbligazionisti, ma vuole evidenziare come di fatto vi possa ben essere un gruppo di obbligazionisti che opera senza rappresentante comune. A ulteriore riprova della non necessità del rappresentante comune per il corretto funzionamento dell organizzazione degli obbligazionisti, è utile richiamare le disposizioni in materia di convocazione dell assemblea degli obbligazionisti: questa è convocata «dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti» (art comma 2 c.c.). Vi sono dunque altri due soggetti legittimati a convocare l assemblea degli obbligazionisti: gli amministratori della società (che peraltro, si diceva, potrebbero avere un interesse in conflitto con quello degli obbligazionisti) e, soprattutto, i medesimi obbligazionisti (purché siano titolari di una quota sufficiente dei titoli). Dunque, l assemblea può essere convocata e può tenersi anche in assenza del rappresentante comune, ragion per cui è difficile sostenere l invalidità della medesima per il mero fatto che non è presente il rappresentante comune. Dal complesso delle disposizioni esaminate emerge come non si possa ricavare la regola che l immediata nomina del rappresentante comune sia sempre necessaria. Essa «può» essere effettuata dall assemblea degli obbligazionisti nella sua prima riunione. Se l assemblea non procede in tal senso, la società opera senza rappresentante comune finché non nasce l esigenza di nominarlo; quando si vuole nominare il rappresentante comune, si tiene un apposita assemblea. In caso d inattività dell assemblea, al singolo obbligazionista è riconosciuto il diritto di chiedere tale nomina al tribunale. Questo è esattamente quanto è successo nel caso in commento, laddove la nomina del rappresentante comune è stata effettuata dal Tribunale di Mantova. Direi poi che la prova della non necessità del rappresentante comune è data dal- giurisprudenza di merito n P.1867

15 251 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO l art c.c., secondo cui «le operazioni per l estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio». La disposizione mira a garantire la correttezza delle operazioni del sorteggio, ma nel fare ciò tocca indirettamente l aspetto che qui interessa: l esigenza di ricorrere a un notaio sorge proprio per il fatto che può mancare un rappresentante comune quale garante di tutti gli obbligazionisti. Per completezza, menzioniamo i casi in cui è necessario procedere alla nomina del rappresentante comune: 1) quando vengono impugnate deliberazioni dell assemblea degli obbligazionisti (art comma 2 c.c.) (14) ; 2) quando ne fa domanda al tribunale almeno un obbligazionista (art comma 2 c.c.); 3) a fronte dell apertura di procedure concorsuali (art comma 2 c.c.). Sulla base dei numerosi riscontri testuali che abbiamo esaminato, si può pertanto affermare che è legittimo che una società che pure ha emesso obbligazioni e presenti dunque degli obbligazionisti non sia dotata, salvi i casi eccezionali indicati, di un loro rappresentante comune. Ne consegue che l obbligazionista non può richiamarsi a un asserita violazione di legge commessa nel contesto di un assemblea degli obbligazionisti per il mero fatto che non è presente (in quanto non nominato) un rappresentante comune degli obbligazionisti (15). Ne deriva altresì che un impugnazione con richiesta di annullamento della deliberazione fondata su tale motivo deve essere rigettata, così come fa il Tribunale di Mantova nel caso in esame. 5. L INFORMAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Un profilo diverso, trattato nell ordinanza del Tribunale di Mantova, è se si possa impugnare con successo una deliberazione dell assemblea degli obbligazionisti per il fatto che questi ultimi non sono stati adeguatamente informati. Gli obbligazionisti rivestono una posizione di debolezza nei confronti della società: essi sono creditori della società, ma non godono di diritti amministrativi nei confronti della medesima, in particolare non hanno accesso a informazioni sull andamento finanziario. Come possono allora ottenere informazioni? Questa è una delle funzioni che può essere svolta dal rappresentante comune degli obbligazionisti, il quale fra i suoi poteri (ma non si tratta certo di un dovere) ha il diritto di assistere all assemblea dei soci (art comma 1 c.c.). Secondo questo modello, dunque, il rappresentante comune partecipa all assemblea dei soci, raccoglie in quella sede informazioni e poi le comunica agli obbligazionisti. (14) Secondo questa disposizione l impugnazione delle deliberazioni dell assemblea degli obbligazionisti «è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti». Ecco allora che, se non ancora nominato, bisogna procedere alla nomina del rappresentante comune, altrimenti la collettività degli obbligazionisti non ha la possibilità di difendersi in processo. (15) In questo senso anche Trib. Monza 13 giugno 1997, in Società, 1998, 175 ss., con nota di Bellini, secondo il quale la nomina di un rappresentante comune degli obbligazionisti non è automatica ex lege, né necessaria, ma rimessa alla valutazione discrezionale degli obbligazionisti stessi, con la conseguenza che, là dove tale figura non esista, le determinazioni dell assemblea speciale assunte senza la sua partecipazione presentano comunque tutti i requisiti strutturali tipici per essere qualificate alla stregua di deliberazioni assembleari e devono essere considerate valide. P.1868 giurisprudenza di merito n

16 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO 251 La comunicazione d informazioni dal rappresentante comune agli obbligazionisti avviene, di norma, in sede di assemblea degli obbligazionisti. Al riguardo è curioso notare che la legge non prescrive espressamente che il rappresentante comune debba intervenire all assemblea degli obbligazionisti. Se si legge il testo dell art c.c. sugli obblighi e sui poteri del rappresentante comune, non risulta che esso sia tenuto a partecipare all assemblea degli obbligazionisti. Tuttavia è fuori di dubbio che il rappresentante comune disponga di una tale facoltà. Anzi, probabilmente è ricostruibile addirittura un obbligo del rappresentante comune (laddove nominato) d intervenire nelle assemblee (16). La funzione di raccolta e trasmissione d informazioni, che può (anzi: deve) essere normalmente svolta dal rappresentante comune, non può realizzarsi quando il rappresentante comune non esiste, in quanto non è ancora stato nominato dall assemblea (art comma 1 c.c.) e nessun obbligazionista ha chiesto al tribunale di effettuare tale nomina (art comma 2 c.c.). Al riguardo la statuizione del Tribunale di Mantova è nel senso che l assenza di un rappresentante comune degli obbligazionisti non determina in sé un livello d informativa inferiore degli obbligazionisti. Nella valutazione dell autorità giudiziaria mantovana, gli obbligazionisti potrebbero difatti raccogliere per altre vie le informazioni che reputano necessarie. Nel caso di specie, secondo il Tribunale di Mantova, l obbligazionista può reputarsi informato per due ragioni: la questione della proroga del prestito obbligazionario 1) era stata discussa in seno al consiglio di amministrazione della società e 2) era stata comunicata e illustrata agli obbligazionisti dal presidente del consiglio di amministrazione che era intervenuto all assemblea degli obbligazionisti. Devo dire che queste due affermazioni, per quanto possano risultare convincenti nella fattispecie concretamente affrontata dall autorità giudiziaria mantovana, non possono assurgere a regole aventi valore generale. Analizziamole separatamente. Con riferimento alla prima circostanza, il Tribunale di Mantova rileva che la decisione di prorogare il prestito obbligazionario era stata discussa in seno al consiglio di amministrazione della società e risultava dal verbale di tale organo. L autorità giudiziaria mantovana ne trae la conseguenza che gli obbligazionisti, pur in assenza di un loro rappresentante comune, avrebbero potuto debitamente informarsi sui contenuti della deliberazione del consiglio di amministrazione. Questa affermazione non appare corretta, se si ha riguardo al diritto d ispezione dei libri sociali così come regolato dall art c.c. Il comma 1 di tale disposizione attribuisce ai soci il diritto di esaminare certi libri sociali, ma non quello delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Similmente il comma 2 dell art c.c. attribuisce al rappresentante comune degli obbligazionisti il diritto di esaminare alcuni libri sociali, ma non quello delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Dunque non è vero che gli obbligazionisti possano informarsi sui contenuti della deliberazione del consiglio di amministrazione. Con riferimento alla seconda circostanza, il Tribunale di Mantova afferma che gli obbligazionisti si devono reputare informati in quanto la decisione di prorogare il prestito era stata discussa, con intervento del presidente del consiglio di amministra- (16) Così SALAFIA, Commento a App. Milano 17 novembre 1998, insocietà, 1999, 198. giurisprudenza di merito n P.1869

17 251 OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO zione, durante l assemblea degli obbligazionisti. Questa affermazione è più convincente di quella precedente, anche se vanno fatte delle puntualizzazioni. Come si è visto, gli amministratori «possono» assistere all assemblea degli obbligazionisti (art comma 5 c.c.), ma non sono obbligati a farlo. Può pertanto capitare come nel caso di specie che gli amministratori intervengano e illustrino le loro deliberazioni di proroga del prestito (anche al fine di convincere tutti gli obbligazionisti ad aderire), ma non è detto che ciò avvenga sempre. Complessivamente si può pertanto effettivamente porre un problema di adeguata informativa degli obbligazionisti rispetto alle vicende societarie. A ciò si aggiunga che non è nemmeno convincente in toto quanto afferma il Tribunale di Mantova, il quale rileva che la possibilità per gli obbligazionisti d informarsi è maggiore quando le medesime persone oltre a essere obbligazionisti sono anche soci della società, come nel caso di specie. Questa affermazione, in realtà, si attaglia meglio al modello previsto nella s.r.l., dove i soci dispongono di un diritto di controllo espressamente statuito dalla legge e non soggetto a particolari limitazioni (come è noto, l art comma 2 c.c. prevede che «i soci che non partecipano all amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all amministrazione») (17). Una disposizione simile non è invece prevista nella s.p.a. In questo tipo societario i poteri di controllo dei soci non trovano espressione in una norma così chiara. In definitiva, mentre appare corretta la conclusione del Tribunale di Mantova secondo cui nel caso di specie gli obbligazionisti hanno ricevuto sufficiente informazione, rimane aperto il problema di fondo: che gli obbligazionisti in generale non dispongono di canali informativi forti nei confronti della società. Anche la nomina del rappresentante comune (che pure, come si è visto, non sempre è presente) non garantisce un approfondita informativa degli obbligazionisti. (17) Sul diritto di controllo nella s.r.l. cfr. anzitutto la monografia di GUIDOTTI, I diritti di controllo del socio nella s.r.l., Milano, V. inoltre BARTOLO- MUCCI, Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.,insocietà, 2009, 1336 ss.; CODAZZI, Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell art. 2476, comma 2, in Giur. comm., 2006, II, 685 ss.; DI BITONTO, In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di s.r.l. ex art c.c.,in Società, 2009, 206 ss.; GRASSO, «Documenti relativi all amministrazione» e diritto di consultazione del socio di s.r.l. non amministratore, ingiur. comm., 2007, II, 982 ss.; GUIDOTTI, Ancora sui limiti all esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti, ingiur. comm., 2008, II, 218 ss.; MENICUCCI, Il «contenuto» del controllo del socio nella società a responsabilità limitata,ingiur. comm., 2007, II, 160 ss.; PISAPIA, Il controllo del socio nella S.r.l.: oggetto, limiti e rimedi,insocietà, 2009, 505 ss.; RENNA, Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l., in Giur. it., 2008, 124 ss.; RICCIARDIELLO, L inerenza del diritto al controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio, in Giur. comm., 2008, II, 228 ss.; SANGIOVANNI, Diritto di controllo del socio e autonomia statutaria,innotariato, 2008, 671 ss.; SANGIOVANNI, Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all amministrazione, in questa Rivista, 2008, 2274 ss.; SANGIOVANNI, Das Kontrollrecht der GmbH-Gesellschafter und die Satzungsautonomie in Italien, in GmbHR (GmbH-Rundschau), 2008, 978 ss.; TOR- RONI, Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l., in Riv. not., 2009, II, 673 ss. P.1870 giurisprudenza di merito n

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