RELAZIONE AL PARLAMENTO SUI RAPPORTI TRA L ITALIA E IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE AI SENSI DELL ART. 1 DELLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1977, N.

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1 RELAZIONE AL PARLAMENTO SUI RAPPORTI TRA L ITALIA E IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE AI SENSI DELL ART. 1 DELLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1977, N. 882 ANNO FINANZIARIO MAGGIO APRILE 2010

2 L articolo 1 della Legge 7 novembre 1977, n. 882, che ha autorizzato l accettazione e l esecuzione del secondo emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale (FMI), dispone che il Ministro dell Economia e delle Finanze, incaricato dell esecuzione della legge e del mantenimento delle relazioni con l amministrazione del Fondo, riferirà annualmente al Parlamento in merito all andamento dei rapporti tra l Italia e il Fondo Monetario Internazionale in sede di Nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero dell Economia e delle Finanze. In osservanza di tale norma s'informa il Parlamento sullo stato dei rapporti con il FMI. La Relazione 2010, presentata al Parlamento nell ultimo trimestre dell anno, si riferisce all anno finanziario intercorrente tra il 1 maggio 2009 e il 30 Aprile C è quindi uno scarto, indotto dalla normativa e dalla procedura vigenti, tra il periodo cui la Relazione si riferisce e il periodo in cui essa viene materialmente presentata al Parlamento. Tuttavia, al fine di rendere attuale la Relazione vengono fornite, ove disponibili, elaborazioni di dati e notizie più aggiornate. Si ricorda che l unità di conto del FMI è il Diritto Speciale di Prelievo (DSP); le conversioni dei dati finanziari in dollari sono approssimative e sono fornite per opportuna convenienza. Al 30 Aprile 2010, il cambio DSP/$ era $ 1=DSP 0,661762, e il cambio $/DSP era DSP 1=$ 1, A cura del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione III Ufficio III Via XX Settembre, Roma

3 Indice Introduzione Pag. 1 1 LA RIFORMA DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE «3 1.1 Gli orientamenti strategici emersi dal G L aumento delle risorse del Fondo 1.3 La revisione delle quote 1.4 La riforma della struttura di governo del Fondo 1.5 La riforma del mandato e degli strumenti del Fondo «3 «6 «9 «11 «13 2 L ATTIVITÀ DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE « L attività di sorveglianza e prevenzione delle crisi 2.2 L attività di assistenza finanziaria 2.3 L attività del FMI nei confronti dei paesi a basso reddito 2.4 L attività di assistenza tecnica «20 «21 «23 «28 3 LA POSIZIONE FINANZIARIA «30 4 L ITALIA E IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 4.1 L Italia e l attività del Fondo 4.2 I rapporti finanziari 4.3 La partecipazione dell Italia al coordinamento europeo sulle attività del FMI «32 «32 «33 «37 APPENDICI «39 I Cenni storici «40 II Organizzazione del Fondo Monetario Internazionale «42 III I principali strumenti di finanziamento del FMI «45 IV Le conclusioni delle riunioni del CMFI «47 V Convenzioni - Fonti normative «54 VI Direttori esecutivi e potere di voto «56 GLOSSARIO «61 ii

4 PRINCIPALI ABBREVIAZIONI E SIGLE NEL TESTO 1 AFRITAC (Africa Regional Technical Assistance Centers) AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating Financial Terrorism) DSP (Diritti Speciali di Prelievo) ECF (Extended Credit Facility) EFF (Extended Fund Facility) ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility) ESF (Exogenous Shocks Facility) FATF - GAFI (Financial Action Task-Force Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) FCC (Forward Commitment Capacity) FCL (Flexible Credit Line) FSAP (Financial Sector Assessment Program) FMI (Fondo Monetario Internazionale) FSB (Financial Stability Board) FSF (Financial Stability Forum) GFSR (Global Financial Stability Report) GAB (General Arrangements to Borrow) HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) IEO (Independent Evaluation Office) IMF (International Monetary Fund) IMFC - CMFI (International Monetary and Financial Committee - Comitato Monetario e Finanziario Internazionale) LIC (Low Income Country) MDGs (Millennium Development Goals) MDRI (Multilateral Debt Relief Iniziative) MEF (Ministero dell Economia e delle Finanze) NAB (New Arrangements to Borrow) PSI (Policy Support Instruments) PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility) PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper) RCF (Rapid Credit Facility) ROSC (Report on the Observance of Standards and Codes) SBA (Stand-By Arrangement) SCF (Standby Credit Facility) SCIMF (Sub Committee on IMF Issues) SDA (Special Disbursement Account) SSP (Statement of Surveillance Priorities) TRS (Triennal Review of Surveillance) WB (World Bank - Banca Mondiale) WEO (World Economic Outlook) 1 Per una descrizione più dettagliata si rimanda all Appendice III (strumenti di finanziamento) e al Glossario. iii

5 INTRODUZIONE Nel corso dell anno fiscale 2010 (da maggio 2009 a aprile 2010) è stata data attuazione agli straordinari impegni finanziari per fronteggiare la crisi ed è proseguito il percorso di riforme intrapreso su mandato dei Capi di Stato e di Governo del Gruppo dei 20 (G20). Ad aprile 2010 l Executive Board, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, ha preso la decisione formale relativa all incremento della capacità di prestito del Fondo di ulteriori 367,5 miliardi di DSP, stabilito in occasione del vertice G20 di Londra di aprile 2009, arrivando così a triplicare le risorse potenzialmente a disposizione per il sostegno ai paesi in difficoltà finanziaria. L incremento è ottenuto tramite l attivazione di accordi di prestito la cui ratifica, da parte di governi o parlamenti nazionali è ancora in corso in alcuni paesi, tra cui l Italia. Inoltre, sono state realizzate le misure previste a sostegno dei paesi a basso reddito. Una volta arginate le necessità finanziarie correlate al rafforzato ruolo del Fondo nel gestire le immediate conseguenze della crisi, l attenzione si è focalizzata sull attuazione di complesse riforme mirate a prevenire il ripetersi di episodi di tale gravità. In primo luogo, si è reso necessario migliorare l efficacia dell attività di sorveglianza, in particolare sul settore finanziario, non solo all interno di ciascun paese, ma anche tra paesi, esaminando anche gli effetti di spillover. Si è inoltre dato maggior rilievo all integrazione tra analisi macroeconomica e analisi finanziaria, e tra sorveglianza bilaterale e sorveglianza multilaterale. Recentemente è stata approvata l integrazione obbligatoria di Financial Stability Assessments nella sorveglianza bilaterale ex-article IV per i paesi di rilevanza sistemica, a intervalli regolari di cinque anni (o inferiori, da tre a cinque anni, su base volontaria). E stata infine rafforzata la collaborazione con il Financial Stability Board. In secondo luogo, dando seguito ad alcuni cambiamenti di prospettiva molto rilevanti per l attività del Fondo, sono stati modificati ulteriormente gli strumenti di finanziamento disponibili, per rafforzarne il carattere precauzionale e renderli più facilmente accessibili ai primi segnali di difficoltà finanziaria. Maggiore enfasi è posta per i nuovi strumenti introdotti (Flexible Credit Line e Precautionary Credit Line) sulla valutazione dei requisiti ex ante, per incentivarne l utilizzo e fornire nel contempo ai mercati segnali positivi. Sono ancora in corso riflessioni sull opportunità di introdurre meccanismi globali da attivare in caso di crisi sistemiche e sul possibile ruolo del Fondo nei confronti dell eccessiva accumulazione di riserve o per ridurre la volatilità dei flussi di capitale. Altri ambiti di riforme in corso di completamento riguardano il rafforzamento della struttura di governo (governance) del Fondo per accrescerne la legittimità, la credibilità e l efficacia. Il tema

6 principale è quello della rappresentanza sia termini di quote di contributo (e quindi di potere di voto) sia in termini di composizione dell Executive Board. Su entrambi i fronti, si fanno sempre più forti le pressioni dei paesi emergenti e in via di sviluppo che, sostenuti dal ruolo trainante che stanno svolgendo nell uscita dalla crisi grazie ai loro elevati tassi di crescita, mirano alla riduzione del peso delle economie avanzate, in particolare dell Europa. Secondo gli impegni presi nel vertice di Pittsburgh di settembre 2009, la revisione generale delle quote attualmente in corso, da completare entro gennaio 2011, dovrà prevedere il trasferimento di potere di voto a favore dei paesi emergenti dinamici attorno al 5 per cento, per tenere meglio conto dei cambiamenti intervenuti nell economia mondiale. Infine, il Fondo sta svolgendo un ruolo di rilievo di assistenza ai paesi membri del G20 analizzando la coerenza delle politiche nazionali e loro sostenibilità per l economia globale nell ambito del Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth, con l obiettivo di realizzare un più stretto coordinamento delle politiche economiche tra i paesi del G20, al fine di consolidare la ripresa e porre le premesse per la crescita futura. 2

7 1. LA RIFORMA DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 1.1 Gli orientamenti strategici emersi dal G20 Nel corso degli ultimi due anni il Fondo monetario è stato al centro delle discussioni svoltesi nell ambito del G20 2, nel quadro delle misure che i paesi più industrializzati e i paesi emergenti si sono impegnati ad adottare per riportare stabilità sui mercati finanziari e far riprendere la crescita, e per riformare il sistema finanziario globale. Il G20 ha infatti riconosciuto al Fondo un ruolo di primo piano nel promuovere la stabilità finanziaria globale e prevenire le crisi. Al Vertice di Londra dell aprile 2009 era stato deciso di triplicare le risorse del Fondo e avviare un processo complessivo di riforma dell istituzione. Si era inoltre convenuto sulla necessità di accrescere la liquidità internazionale a disposizione dei paesi emergenti, aumentando le riserve dei paesi beneficiari senza modificare le risorse del FMI attraverso una nuova allocazione di DSP, per un controvalore di 250 miliardi di dollari. Infine, il G20 aveva deciso di utilizzare a favore dei paesi a basso reddito parte dei proventi derivanti dalla vendita di oro individuata nel new income model approvato nel L impegno a triplicare le risorse del Fondo si è concretizzato nel novembre 2009 con il raggiungimento di un accordo sul potenziamento e la riforma dei New Arrangements to Borrow (si veda il 1.2). L allocazione di DSP è stata approvata dal Consiglio dei Governatori del Fondo il 7 agosto ed è divenuta operativa il 28 agosto il 18 settembre 2009 il Consiglio di amministrazione del Fondo ha approvato la vendita di 403,3 tonnellate di oro (un ottavo delle riserve del Fondo), ai prezzi di mercato. Nel periodo 18 settembre luglio 2010 è stato venduto il 70 per cento circa del totale autorizzato. In occasione del Vertice di Pittsburgh, svoltosi il settembre 2009, i Capi di Stato e di Governo del G20 hanno stabilito le linee fondamentali per la riforma delle quote, della struttura di governo, del mandato e degli strumenti del Fondo. 2 Del gruppo sono membri i paesi G7 e i c.d. BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), nonché Arabia Saudita, Argentina, Australia, Corea, Indonesia, Messico, Sud Africa e Turchia. Alle riunioni partecipano inoltre la Presidenza dell Unione europea, la Banca centrale europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale. 3 Per maggiori dettagli si veda l Annual Report 2009 del Fondo, disponibile all indirizzo 3

8 La decisione più importante riguarda l impegno a concludere la XIV Revisione Generale delle Quote del FMI entro gennaio L aumento dovrà essere accompagnato da una redistribuzione delle quote che rifletta i cambiamenti intervenuti nell economia mondiale, determinando uno spostamento (shift) di quote complessive pari ad almeno il 5 per cento a favore dei paesi emergenti e in via di sviluppo dinamici 4. L ambigua formulazione degli impegni contenuta nella Dichiarazione finale dei Capi di Stato e di Governo, frutto di un compromesso, ha dato il via a un difficile negoziato, che si concluderà presumibilmente in occasione delle Riunioni annuali del Fondo che si svolgeranno nell ottobre 2010 (si veda il 1.3). Il G20 ha inoltre sollecitato la ratifica della riforma delle quote del Fondo approvata nell aprile La riforma prevede un aumento complessivo delle quote dell 11 per cento circa e un trasferimento del potere di voto dai paesi avanzati a quelli emergenti e in via di sviluppo del 2,7 per cento (si veda la Relazione al Parlamento 2009). In quell occasione era stata anche concordata una nuova formula di calcolo delle quote del Fondo (si veda il Box 1). Al settembre 2010 la riforma non è ancora entrata in vigore, mancando la ratifica di alcuni paesi. L Italia ha completato le procedure di ratifica nel dicembre La Dichiarazione di Pittsburgh indica, oltre al riallineamento delle quote, anche altre riforme per rafforzare la struttura di governo (governance) del Fondo, al fine di accrescerne la legittimità, la credibilità e l efficacia. Il negoziato su questi temi procede in parallelo a quello sulle quote e dovrebbe concludersi entro gli stessi termini (si veda il 1.4). Il G20 ha altresì convenuto che la crisi finanziaria induce a ripensare agli strumenti e alle modalità di intervento del Fondo. Si è posta perciò l esigenza di ridiscutere il mandato del Fondo sotto tre aspetti: il ruolo della sorveglianza, l ampliamento del novero di strumenti a disposizione per l assistenza finanziaria, rafforzando gli strumenti a carattere precauzionale, e la considerazione di un diverso ruolo del Fondo nel sistema finanziario internazionale per facilitare la diversificazione degli strumenti di riserva (si veda il 1.5). Infine, a Pittsburgh i Capi di Stato e di Governo del G20 hanno adottato un Framework for Strong, Sustainable, and Balanced Growth, impegnandosi a sviluppare un processo di 4 L FMI ha definito dinamici tutti i paesi emergenti e in via di sviluppo (EMDCs) che sono (a) sotto-rappresentati secondo la formula di calcolo delle quote, oppure (b) sovra-rappresentati in misura non superiore al 25 per cento, e il cui peso sul PIL mondiale (espresso in parità di potere d acquisto) superi quello sulle attuali quote FMI. In base ai dati 2008, rientra in questa definizione l India, oltre a Bielorussia, Cambogia, Etiopia e Guatemala. 5 Lo strumento di ratifica firmato dal Presidente della Repubblica è stato inviato il 12 dicembre 2009 al FMI, che lo ha registrato il 25 gennaio

9 determinazione degli obiettivi di crescita economica e di elaborazione delle politiche necessarie per conseguirli che eviti il ripetersi degli squilibri globali alla radice della crisi esplosa nel L esercizio è guidato dai paesi stessi e si basa su un processo di mutua valutazione (Mutual Assessment Process - MAP) (si veda il Box 2). Al Fondo è stato chiesto di assistere i paesi in questo processo, analizzando la coerenza delle politiche nazionali e regionali. Tutti i paesi G20 hanno inviato al Fondo informazioni sulle politiche e i piani nazionali servendosi di un modello (template) concordato dai Ministri a St. Andrews il 6-7 novembre 2009 (si veda il 1.6). Box 1. Il ruolo del FMI nel processo di mutua valutazione del G20 A Pittsburgh (settembre 2009) i Capi di Stato e di Governo del G20 hanno adottato un programma comune per realizzare una crescita robusta, sostenibile ed equilibrata (Framework for Strong, Sustainable, and Balanced Growth). L obiettivo è quello di realizzare un più stretto coordinamento delle politiche economiche tra i paesi del G20, al fine di consolidare la ripresa e porre le premesse per la crescita futura. La valutazione della coerenza delle politiche economiche dei paesi G20 (mutual assessment) è essenziale perché in futuro l economia mondiale non sia caratterizzata da quegli squilibri in particolare nei saldi delle partite correnti della bilancia dei pagamenti che sono tra le cause della recente crisi finanziaria. Al Fondo è stato chiesto di assistere tale processo, fornendo un analisi dell integrazione delle politiche nazionali di ciascun paese membro del G20 e della loro sostenibilità per l economia globale. Il FMI fornirà inoltre raccomandazioni per migliorare le prospettive economiche globali di medio termine attraverso un aggiustamento collettivo delle politiche economiche. In una prima fase, conclusasi con il Vertice G20 di Toronto (giugno 2010), sono state identificate le misure di politica economica necessarie per raggiungere l obiettivo di una crescita robusta, sostenibile ed equilibrata. Un ruolo centrale assumono le politiche volte al consolidamento fiscale, soprattutto nei paesi avanzati che presentano deficit elevati o alti livelli di debito rispetto al PIL, accompagnate dalle riforme strutturali necessarie a creare condizioni più favorevoli alla crescita. Le politiche di consolidamento fiscale hanno però ripercussioni negative sulla domanda globale. È perciò necessario che i paesi con avanzi della bilancia dei pagamenti (e in particolare i paesi emergenti) adottino politiche volte a sostenere la crescita globale, stimolando soprattutto la domanda con investimenti infrastrutturali, riforme strutturali volte a rafforzare la rete di protezione sociale e politiche di cambio più flessibili (ma su quest ultimo aspetto la Cina continua a opporre forti resistenze). In questa prima fase, il processo di mutua valutazione delle politiche economiche è stato svolto guardando ai gruppi di paesi che presentano condizioni simili. Tuttavia, nella fase successiva, che si concluderà al Vertice di Seoul (novembre 2010), verranno formulate raccomandazioni specifiche per i singoli paesi membri. In questa fase si preparerà un Piano d Azione da sottoporre ai Ministri e poi ai Capi di Stato e di Governo. A tale fine, i paesi G20 hanno inviato al Fondo e agli altri membri del gruppo un aggiornamento dei programmi di politica economica in corso o da realizzarsi, con proiezioni quantitative per i prossimi tre anni. L Italia ha inviato il suo template nell agosto 2010, con la sintesi della manovra e i dati tratti dalla RUEF. Questi ultimi sono stati rivisti e nuovamente trasmessi in seguito all approvazione della DFP. 5

10 Il Vertice di Toronto (26-27 giugno 2010) ha sostanzialmente riaffermato gli impegni presi dal G20 a Pittsburgh, ribadendo la volontà di trovare un accordo sui diversi temi in discussione prima del Vertice che avrà luogo a Seoul a novembre Per facilitare il raggiungimento del consenso, il G20 ha istituito alcuni gruppi di lavoro e gruppi di esperti, uno dei quali specificatamente dedicato alla riforma del FMI (IMF Reform Working Group), altri due correlati all attività del Fondo (Financial Safety Net Expert Group; G20 Framework Working Group). 1.2 L aumento delle risorse del Fondo Le risorse a disposizione del Fondo per l accensione di prestiti (lending capacity) includono, oltre alle quote sottoscritte dai paesi membri, anche quelle dei New Arrangements to Borrow (NAB), accordi di finanziamento tra il FMI e alcuni paesi membri o le loro banche centrali che permettono di integrare le risorse del FMI in caso di necessità attraverso prestiti al Fondo, qualora questi ne faccia richiesta. I NAB si sono aggiunti nel 1998 ai General Arrangements to Borrow (GAB), istituiti nel 1963 per consentire al Fondo di prendere in prestito risorse da 11 paesi industrializzati 6. I GAB hanno attualmente una dotazione di 17 miliardi di DSP. Il Fondo è tenuto a ricorrere ai NAB in prima istanza, salvo eccezioni specifiche 7. Per rispondere alle richieste dei paesi emergenti colpiti dalla crisi, il G20 al Vertice di Londra ha deciso di incrementare le risorse a disposizione del FMI, triplicandone l ammontare rispetto ai livelli pre-crisi, da 250 a 750 miliardi di dollari. L aumento delle risorse del Fondo deciso dal G20 si è concretizzato in particolare attraverso lo strumento dei NAB. Prima dell espansione decisa dal G20, ai NAB partecipavano 26 paesi, per un totale pari a circa 50 miliardi di dollari, finanziati per il 19 per cento dagli Stati Uniti e per il 45 per cento circa da alcuni paesi dell Unione europea 8. L Italia aveva sottoscritto nel 1998 un impegno pari a poco più di 2,5 miliardi di dollari. 6 I G7 più Belgio, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. L Arabia Saudita partecipa con un accordo separato per 1,5 miliardi di DSP. 7 Le circostanze in cui il Fondo può ricorrere ai GAB invece che ai NAB si limitano ai casi di richiesta di credito a un paese membro sia dei GAB che dei NAB, o di richiesta respinta dai NAB. 8 Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia 6

11 Il 24 novembre 2009 si è raggiunto un accordo per espandere i NAB 9, accogliendo 13 nuovi paesi (in particolare paesi emergenti e alcuni paesi dell Unione europea che non avevano aderito in precedenza) e impegnandosi ad aumentare le risorse per oltre 500 miliardi di dollari (367,5 miliardi di DSP circa), con un tetto massimo fissato a 600 miliardi di dollari (Tabella 1). Tabella 1 - New Arrangements to Borrow (NAB) Partecipanti milioni di DSP Arabia Saudita 11, Austria 3.579,24 Banco Central de Chile 1.360,00 Belgio 7.861,85 Canada 7.624,43 Corea 6.583,44 Deutsche Bundesbank ,81 Finlandia 2.231,76 Francia ,38 Giappone ,20 Italia ,03 Kuwait Lussemburgo 970,59 Malesia Norvegia 3, Paesi Bassi 9, Spagna 6, Sveriges Riksbank 4, Swiss National Bank 10, Tailandia 340,00 Stati Uniti ,27 Nuovi Partecipanti Bank of Israel 500,00 Brasile 8.740,82 Cina ,22 Cipro 340,00 Filippine 340,00 Irlanda 1.885,52 Messico 4.994,76 Nuova Zelanda 624,34 Portogallo 1.542,13 Russia 8.740,82 Sud Africa 340,00 Totale ,36 Fonte : elaborazioni su dati FMI Sono state inoltre introdotte alcune modifiche ai NAB per migliorarne i processi decisionali e renderne più flessibile l utilizzo. In particolare: a) Le soglie di maggioranza per le principali decisioni sono state elevate all'85 per cento; 9 Approvato dal Board del Fondo il 12 aprile

12 b) L approvazione individuale dei prestiti (loan-by-loan approch) è stata sostituita dall'introduzione di un activation period; il Fondo dovrà però giustificare in modo più dettagliato le richieste di attivazione delle risorse del NAB; c) Il diritto di voto è stato conferito solo ai partecipanti inclusi nel Financial Transaction Plan (FTP) 10 ; d) La scadenza degli accordi è stata anticipata al 16 novembre 2012 (di norma avrebbe dovuto essere fissata a cinque anni dopo l entrata in vigore). Un riesame dei NAB sarà effettuato già a novembre 2011, alcuni mesi dopo la prevista conclusione della XIV Revisione Generale delle Quote (si veda il 1.3). Ciò consentirà di valutare la dotazione finanziaria complessiva del Fondo e determinare una equilibrata composizione delle risorse. Nell ambito del G20 è emerso un ampio consenso a che il FMI debba rimanere una istituzione basata sulle quote di capitale (e che esse risultino al termine della riforma superiori alle risorse in prestito). Rimangono divergenze fra quanti ritengono che i NAB non debbano essere ridimensionati dopo la riforma delle quote e quanti sostengono che l aumento delle quote debba essere accompagnato da una contemporanea riduzione dei NAB, di modo da lasciare invariato, o incrementare leggermente, il totale dei prestiti concedibili 11. Il dibattito è anche influenzato dalla parallela discussione sulla revisione del mandato del Fondo, in quanto l ampliamento degli strumenti di prevenzione delle crisi comporta un aumentato fabbisogno di risorse. Poiché il completamento della riforma dei NAB richiede tempi relativamente lunghi per la complessità delle procedure di ratifica, che richiedono per molti paesi l approvazione parlamentare, al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di risorse al Vertice G20 di Londra si era deciso di far ricorso ad accordi di prestito bilaterali o alla sottoscrizione di titoli emessi dal FMI (Note Purchasing Agreements) da parte dei governi. Le risorse così raccolte potranno essere fatte confluire nei NAB, all entrata in vigore del nuovo accordo. I paesi avanzati hanno in genere preferito la prima opzione (accordi bilaterali di prestito). Il Giappone ha siglato un accordo di prestito per 100 miliardi di dollari nell aprile 2009; Canada e 10 L FTP è il meccanismo attraverso cui il Fondo finanzia la sua attività di prestito e le operazioni di rimborso delle risorse ordinarie (General Resources Account). Il metodo usato per la selezione dei paesi membri che partecipano al finanziamento del Fondo attraverso l FTP si basa su una valutazione dello stato della bilancia dei pagamenti e delle riserve da parte del Board del Fondo. 11 La lending capacity è costituita dalle quote e dalle risorse prese in prestito. Tuttavia, poiché solo parte delle quote (circa l 80 per cento) è utilizzabile per assistere i paesi membri, la lending capacity effettiva risulta inferiore alla somma delle due componenti. 8

13 Norvegia hanno accordato al FMI linee di credito per 10 e 4,5 miliardi di dollari, rispettivamente, e la Svizzera ha annunciato la disponibilità a erogare prestiti per 10 miliardi di dollari. I paesi dell Unione europea a settembre 2009 hanno annunciato un impegno pari a 125 miliardi di euro, o 175 miliardi di dollari, equivalente al 35 per cento del totale dell aumento di risorse concordato dal G20. Nel corso del 2009 e nella prima parte del 2010 molti paesi dell Unione europea hanno formalizzato i rispettivi accordi di prestito bilaterale con il Fondo 12. Alcuni hanno già ratificato il nuovo accordo NAB 13. Brasile, Russia, India e Cina hanno preferito l opzione della sottoscrizione di titoli emessi dal FMI per un massimo di 10, 10, 10 e 70 miliardi di dollari, rispettivamente. Altri paesi, come Stati Uniti, Corea e Australia si sono impegnati a contribuire direttamente all espansione dei NAB, con 100, 10 e 5,7 miliardi di dollari, rispettivamente. L Italia si è impegnata a fornire un prestito bilaterale pari a 10,82 miliardi di dollari, calcolati sul totale del contributo Ue in base alla attuale quota italiana al Fondo (3,3 per cento). Il contributo complessivo ai NAB è pari a 18,94 miliardi di dollari, corrispondenti a 13,578 miliardi di DSP, che includono anche l ammontare indicato per il prestito bilaterale (destinato a confluire nei NAB all entrata in vigore del nuovo accordo). Un disegno di legge unico per l approvazione di entrambi i contributi è all esame del Parlamento La revisione delle quote Al Vertice di Pittsburgh si è deciso di concludere la XIV Revisione Generale delle Quote del FMI entro gennaio L aumento dovrà essere accompagnato da una redistribuzione delle quote che rifletta i cambiamenti intervenuti nell economia mondiale, e che dovrà risultare in uno spostamento (shift) di quote complessive pari ad almeno il 5 per cento a favore dei paesi emergenti e in via di sviluppo dinamici 15, proteggendo al contempo il potere di voto dei paesi più poveri. L impegno è stato espresso con una dichiarazione ambigua, frutto di un compromesso: 12 Al 20 settembre 2010 hanno ratificato i rispettivi accordi bilaterali di prestito con il Fondo: Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Svezia, Portogallo, Rep. Ceca, Slovacchia e Malta 13 Al 20 settembre 2010 hanno ratificato l accordo NAB: Germania, Francia, Regno Unito, Danimarca, Finlandia 14 Il DDL è stato presentato il 1 aprile 2010 al Senato e assegnato (AS 2094) alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l'11 maggio Per maggiori dettagli si veda il 4.2, Box 5 15 Si veda nota 4, pag.4. 9

14 We are committed to a shift in IMF quota share to dynamic emerging and developing countries of at least 5 percent from over-represented to under-represented countries, using the current quota formula as the basis to work from. We are also committed to protecting the voting share of the poorest in the IMF 16. Secondo i paesi emergenti, lo shift dovrebbe beneficiare i paesi non avanzati come gruppo; inoltre la formula per il calcolo delle quote relative, concordata nel 2008 (si veda il Box 2), dovrebbe essere rivista. I paesi europei rivendicano invece la centralità della formula attuale e sostengono la necessità che tutti i paesi sotto-rappresentati secondo la formula (avanzati e non) debbano beneficiare della riforma. Box 2. La Formula di calcolo delle quote La formula approvata nel 2008 include quattro variabili: PIL (con peso del 50 per cento), apertura agli scambi vero l estero, espresso come somma di esportazioni e importazioni (con peso del 30 per cento), variabilità delle esportazioni e dei flussi netti di capitale (con peso del 15 per cento) e riserve (con peso del 5 per cento). La formula include anche un fattore di compressione (0,95) che riduce la dispersione delle quote calcolate. La formula è: CQS = quota calcolata (calculated quota share); CQS = (0,5*Y + 0,3*O + 0,15*V + 0,05*R ) k Y = combinazione di PIL ai tassi di cambio di mercato (considerato con peso del 60 per cento) e del PIL in parità di potere d acquisto (con peso del 40 per cento), prendendo i valori medi del triennio considerato O = media annua della somma dei pagamenti e delle ricevute correnti (beni, servizi, redditi e trasferimenti), per un periodo di cinque anni; V = variabilità delle ricevute correnti e dei flussi di capitale netti (misurati come scostamento medio da una linea di tendenza triennale su un periodo di 13 anni); R = consistenza media delle riserve ufficiali detenute da un paese negli ultimi dodici mesi (valuta estera, DSP, riserve presso il FMI, oro); e k = fattore di compressione dello 0,95, applicato alle quote calcolate non compresse, che vengono poi ricalcolate a somma 100. Le differenze di vedute sull interpretazione del testo di Pittsburgh si sono progressivamente attenuate: da un lato, i paesi europei hanno accettato l idea di uno shift di 5 punti percentuali per tutti i paesi sotto-rappresentati e fra i 5 e i 6 punti per i paesi dinamici secondo la definizione del Fondo 17 ; dall altro, i paesi emergenti sembrerebbero non mettere più in discussione il mantenimento 16 Leaders Statement, The Pittsburgh Summit, September 24 25, 2009 Reforming the Mandate, Mission and Governance of the IMF, Si veda nota 3, pag 3. 10

15 della formula attuale come base di calcolo, almeno per il negoziato in corso, introducendo opportune misure ad hoc per ottenere un risultato soddisfacente. Permangono tuttavia divergenze, in particolare sull entità dello shift complessivo dai paesi avanzati a favore di tutti i paesi emergenti e in via di sviluppo nel loro insieme. Per quanto riguarda la protezione del potere di voto dei paesi più poveri (Low Income Countries, o LIC), resta da decidere: i) se le misure dovranno riguardare i paesi presi singolarmente o come gruppo e ii) il criterio di formazione della lista di beneficiari. La posizione Ue è aperta su quest ultimo punto e favorevole alla protezione individuale dei LIC. 1.4 La riforma della struttura di governo del Fondo 18 La Dichiarazione di Pittsburgh prevede, oltre al riallineamento delle quote, anche altre riforme per rafforzare la governance e accrescere la legittimità, la credibilità e l efficacia del Fondo: We agree that a number of other critical issues will need to be addressed, including: the size of any increase in IMF quotas, which will have a bearing on the ability to facilitate change in quota shares; the size and composition of the Executive Board; ways of enhancing the Board s effectiveness; and the Fund Governors involvement in the strategic oversight of the IMF. Staff diversity should be enhanced. As part of a comprehensive reform package, we agree that the heads and senior leadership of all international institutions should be appointed through an open, transparent and merit-based process 19. I paesi europei sottolineano come questi aspetti della governance e quelli relativi al riallineamento delle quote costituiscano parti di un unico pacchetto negoziale. I paesi emergenti considerano invece prioritario raggiungere un accordo sulle quote e respingono il package approach, temendo che possa ritardare la conclusione del negoziato principale. 18 Cf. Executive Board Progress Report to the IMFC: The Reform of Fund Governance, April 21, 2010 disponibile su e IMF Governance Reform, July 7, 2010 disponibile su 19 Leaders Statement, The Pittsburgh Summit, September 24 25, 2009 Reforming the Mandate, Mission and Governance of the IMF, 21 11

16 Il Gruppo di lavoro G20 istituito per facilitare il raggiungimento di un consenso sulla riforma del Fondo (G20 Working Group on IMF Reform) cerca una composizione delle divergenze su questi temi 20. Le principali questioni in discussione sono le seguenti: (i) Dimensione e composizione del Consiglio di amministrazione (Executive Board) Lo Statuto del Fondo prevede un Executive Board di 20 membri (5 nominati e 15 eletti). Dal 1992, per tenere conto dell aumento dei paesi membri, il Board è stato allargato a 24 seggi. La decisione è stata rinnovata ogni due anni. Gli Stati Uniti, e altri paesi non europei del G20, si sono in più occasioni espressi a favore di una riduzione del numero dei membri del Board con l obiettivo di aumentare l efficienza e nel contempo rafforzare il peso dei paesi emergenti e in via di sviluppo, a spese degli europei. A sorpresa, i primi di agosto 2010 gli USA non hanno votato la risoluzione, preliminare al voto, che eleva la dimensione del Board da 20 a 24, facendo venire meno il quorum per l approvazione e dichiarando la volontà di dare una scossa al processo di riforma della governance del Fondo, con l obiettivo concreto di esercitare pressioni per arrivare a ridurre il numero di seggi europei. Si profila una possibile soluzione di compromesso, che, pur mantenendo la dimensione complessiva del Board a 24 seggi, vede l Europa impegnata a razionalizzare la sua presenza al Board e ad assicurare maggior visibilità ai paesi emergenti. (ii) Rafforzamento del coinvolgimento politico nelle decisioni strategiche del Fondo A Pittsburgh si è ribadita la necessità di un maggior coinvolgimento dei Governatori nelle decisioni strategiche del Fondo. Si prospettano due ipotesi: (a) attivare il Council ministeriale previsto dallo Statuto, nel quale sarebbero rappresentati tutti i paesi membri attraverso un meccanismo di constituencies che rispecchi quello del Board; oppure (b) rafforzare il ruolo dell International Monetary and Financial Committee (IMFC), che è un organo formalmente solo consultivo, anche se esercita nei fatti una significativa influenza sulle attività del Fondo attraverso il Comunicato elaborato al termine delle riunioni. La seconda ipotesi sembra essere più facilmente realizzabile. Una opzione, proposta dal Fondo, potrebbe essere quella di trasformare l IMFC in un International Monetary and Financial 20 Il Rapporto finale sarà sottoposto all attenzione dei Ministri in occasione dell incontro del ottobre

17 Board (IMFB), di livello ministeriale, cui verrebbero demandate alcune decisioni attualmente riservate al Consiglio dei Governatori, insieme a temi di carattere strategico di cui si occupa l Executive Board. L IMFB eserciterebbe inoltre un ruolo di supervisione d'insieme sul Fondo. L Unione europea ha formulato alcune proposte specifiche di riforma dell IMFC, non incompatibili con quelle del Fondo, ma più incisive nell attribuzione di poteri decisionali e nell individuazione delle aree di competenza dell organo politico. La proposta europea insiste inoltre sulla divisione di responsabilità tra i Governatori, il Board e la direzione del Fondo. Una questione rilevante è infine quella relativa ai rapporti tra IMFC e G20, tra cui sussistono ampie sovrapposizioni sia in termini di rappresentanza, sia in termini di agenda. La discussione su questo tema è ancora molto preliminare. (iii) Selezione del Managing Director Il G20 si è già espresso sulla necessità di un processo di selezione aperto e meritocratico del Direttore Generale del Fondo. Come passo ulteriore potrebbe essere menzionato l abbandono dell attuale preferenza geografica e la necessità di formulare regole e procedure specifiche per la nomina. I paesi europei sono pronti ad accettare questo punto, a condizione che criteri analoghi siano introdotti per tutte le istituzioni finanziarie internazionali, ivi inclusa la nomina del Presidente della Banca mondiale. 1.5 La revisione del mandato e degli strumenti del Fondo Il Fondo monetario svolge un ruolo fondamentale nell assicurare la stabilità macroeconomica e finanziaria 21. La crisi finanziaria ha messo in luce la necessità di ripensare agli strumenti e alle modalità di intervento del Fondo. Si è posta perciò l esigenza di ridiscutere il mandato del Fondo sotto tre aspetti: il ruolo della sorveglianza, con particolare riguardo agli aspetti multilaterali e alla sorveglianza sul settore finanziario; gli strumenti a disposizione per l assistenza finanziaria, rafforzando quelli a carattere precauzionale, già potenziati durante la crisi con l introduzione della Flexible Credit Line (FCL) e degli High Access Precautionary Arrangements (HAPA); 21 Cf. The Fund s Mandate An Overview, January 22, 2010 disponibile su 13

18 la considerazione di un diverso ruolo del Fondo nel sistema finanziario internazionale per facilitare la diversificazione degli strumenti di riserva Il rafforzamento della sorveglianza 22 La crisi ha rivelato debolezze nella sorveglianza esercitata dal Fondo, e messo particolarmente in luce l importanza di una efficace sorveglianza del settore finanziario, non solo all interno di ciascun paese, ma anche tra paesi, nonché l importanza degli aspetti macro-finanziari (macro-financial linkages). Si è quindi sottolineata la necessità di una maggior integrazione tra analisi macroeconomica e analisi finanziaria, e tra sorveglianza bilaterale e sorveglianza multilaterale. Il rafforzamento della funzione di sorveglianza del Fondo, in linea con quanto indicato dall IMFC alla riunione di Istanbul dell ottobre 2009, riguarda tre aspetti: (i) Sorveglianza multilaterale. Le riforme in discussione vanno nella direzione di una maggior enfasi sulla valutazione degli squilibri macroeconomici e dei rischi sistemici, e sulla elaborazione di raccomandazioni di policy. Si è convenuto sulla necessità di migliorare le sinergie tra World Economic Outlook (WEO) e Global Financial Stability Report (GFSR). A tale proposito è in discussione la pubblicazione di un nuovo rapporto periodico che sintetizzi le principali raccomandazioni di policy derivanti da WEO e GFSR e da altri documenti di sorveglianza, incluso il Fiscal Monitor. Questo nuovo documento sarebbe destinato a senior policymakers e leader, aggiungendosi all Early Warning Exercise come mezzo per impegnare l IMFC nella discussione dei rischi globali. Per dare una cornice giuridica chiara all attività di sorveglianza multilaterale è stata proposta l introduzione di una Multilateral Surveillance Decision (a integrazione della Decisione sulla sorveglianza bilaterale del 2007), utile ad esempio per facilitare la convocazione di consultazioni multilaterali. I punti di vista espressi dal Board su questo punto divergono, e si è deciso di rinviare una decisione al 2011, in occasione della prossima review triennale della Bilateral Surveillance Decision del Cf. Modernizing the Surveillance Mandate and Modalities, March 26, disponibile su e Review of the Fund s Mandate Follow-Up on Modernizing Surveillance, July 30, 2010 disponibile su 14

19 (ii) Sorveglianza bilaterale. Resta l attività principale del Fondo. Si è convenuto che occorre rafforzarne l indipendenza, la credibilità e l efficacia, e accrescere l influenza (traction) delle raccomandazioni del Fondo sulle politiche dei paesi membri. Si ritiene necessario migliorare la connessione tra sorveglianza bilaterale e sorveglianza multilaterale ed enfatizzare le connessioni esistenti tra i diversi paesi, in particolare l impatto delle politiche economiche e finanziarie di un paese sugli altri, tenendo conto anche del contesto regionale. Il Fondo ha quindi cominciato a elaborare rapporti cross-country e tematici che traggono conclusioni di policy applicabili a piccoli gruppi di paesi omogenei. È stata recentemente approvata, l introduzione, a titolo sperimentale, di specifici spillover report nelle consultazioni Article IV di paesi sistemici. Questi rapporti dovrebbero rappresentare l anello di congiunzione tra sorveglianza bilaterale e sorveglianza multilaterale. Potenzialmente saranno alla base delle discussioni dell IMFC sui temi globali, ma anche del contributo del Fondo al processo di mutual assessment del G20. Nel corso del 2011 verranno prodotti cinque rapporti di questo tipo per Stati Uniti, Giappone, Cina, Area dell euro e Regno Unito. A Luglio 2011 si valuterà l opportunità di continuare l esercizio. Al fine di accrescere l influenza della sorveglianza, si sta esaminando la possibilità di usare l IMFC per un processo di peer review dei cross-country spillovers. Box 3. FMI-FSB Early Warning Exercise (EWE) Nel corso del 2009.il Fondo ha iniziato a svolgere, in collaborazione con il Financial Stability Board (FSB) 23, il cosiddetto Early Warning Exercise (EWE). L EWE è un rapporto semestrale che cerca di identificare le vulnerabilità del sistema economico e finanziario che potrebbero determinare una crisi sistemica. Inoltre, l EWE cerca di fornire alcune indicazioni in termini di politiche per attenuare i rischi di crisi sistemica, con particolare riguardo alle politiche che richiedono una cooperazione internazionale. Nel corso dell anno finanziario 2010 i risultati dell esercizio sono presentati all IMFC durante gli Annual Meetings di ottobre 2009 e durante gli Spring Meetings di aprile (iii) Sorveglianza sul settore finanziario. Si intende attribuire al Fondo più specifiche competenze nel campo macro-prudenziale e nell individuazione dei rischi che il settore finanziario comporta per l economia reale, anche attraverso una più efficace collaborazione e una più 23 Il Financial Stability Board (FSB) è un organismo composto da esperti e policy makers provenienti dalle autorità di vigilanza e dalle banche centrali degli Stati membri. 15

20 chiara divisione dei compiti con il Financial Stability Board (FSB) e le altre organizzazioni di regolamentazione e vigilanza. L ingresso formale del Fondo tra i membri dell FSB (settembre 2010) va visto in quest ottica. Oltre all esercizio di Early Warning (si veda il Box 3), il Fondo e l FSB collaborano per colmare le attuali lacune nei dati. Entro la fine del 2010 verrà finalizzato un template da sottoporre alle grandi istituzioni finanziarie complesse (LCFI), per mettere ordine nei dati, attualmente sparsi e disomogenei, e consentire una mappatura delle interconnessioni e dei rischi, che recenti analisi del Fondo mostrano essere essenziale. La collaborazione dei paesi sistemici sarà indispensabile per rendere possibile questo esercizio. Misure per rafforzare il principale strumento di sorveglianza del settore finanziario del Fondo, il Financial Stability Assessment Program (FSAP), erano già state prese nel 2009 (si veda il Box 4). Recentemente è stata approvata l integrazione obbligatoria di Financial Stability Assessments nella sorveglianza bilaterale ex-article IV per i paesi sistemici, a intervalli regolari di cinque anni (o inferiori, da tre a cinque anni, su base volontaria). Si tratta di un importante passo in avanti, viste le resistenze finora opposte da molti paesi, e considerando che l FSAP è legalmente una forma di assistenza tecnica, di natura volontaria. Sia la decisione che introduce questa misura, sia la lista di paesi sistemici, verranno rivisti entro cinque anni. Box 4. Modifiche al Financial Sector Assessment Program (FSAP) Alla luce dell esperienza maturata con la crisi, nel settembre 2009 il Fondo e la Banca Mondiale hanno aggiornato il FSAP. Gli elementi principali del programma sono rimasti invariati - la partecipazione rimane volontaria;il Fondo e la Banca collaborano nella valutazione dei settori finanziari dei paesi a basso reddito ed emergenti. Le novità riguardano: i) Obiettivi della valutazione più chiari; ii) Valutazione più trasparente, attraverso l introduzione di una Risk Assessment Matrix; iii) Valutazione modulare flessibile, che consente di adattare l analisi alle caratteristiche del paese; iv) Strumenti analitici rafforzati, per identificare i collegamenti tra l economia reale e il settore finanziario e una maggiore gamma di rischi; v) Rafforzamento della prospettiva trans-nazionale. Queste nuove caratteristiche sono funzionali all integrazione dei risultati del FSAP nella sorveglianza bilaterale del Fondo. 16

21 1.5.2 La riforma degli strumenti di finanziamento del Fondo Nel corso del periodo considerato sono stati potenziati gli strumenti di natura precauzionale introdotti agli inizi del 2009, al fine di renderli ancora più flessibili e accessibili. Per rafforzare il ruolo di prevenzione delle crisi del Fondo, a marzo 2009 era stato istituito lo strumento della Flexible Credit Line (FCL) e varata una nuova politica volta a garantire la concessione di prestiti di entità elevata anche in assenza di una crisi effettiva (High-Access Precautionary Arrangements, HAPAs). Era stata inoltre alleggerita la tradizionale condizionalità ex post, rafforzando quella ex ante, ed erano stati innalzati i limiti di accesso dei paesi beneficiari delle risorse del FMI (su questi temi si veda la Relazione al Parlamento 2009). Privilegiando la valutazione dei requisiti ex ante dei paesi prenditori (invece che la tradizionale condizionalità ex post), si persegue il duplice obiettivo di ridurre lo stigma connesso al ricorso all assistenza finanziaria del Fondo e di creare le condizioni per ridurre l accumulazione di riserve precauzionali da parte dei paesi emergenti. Infine, era stata riformata l architettura finanziaria degli interventi in favore dei paesi a basso reddito (Low Income Countries, o LIC) (si veda il 1.7). Il 30 agosto 2010 sono state approvate modifiche alla FCL ed è stato introdotto il nuovo strumento Precautionary Credit Line (PCL), una facility a carattere preventivo per i paesi che non si qualificano per la FCL, con una condizionalità ridotta e limiti presuntivi di accesso alle risorse del Fondo. È stata inoltre avviata la discussione su un possibile meccanismo globale (Global Stabilization Mechanism, o GSM) da attivare in caso di crisi sistemiche e volto a mitigare il contagio. In sintesi: (i) Flexible Credit Line. Si tratta di uno strumento riservato a paesi con fondamentali e politiche economiche molto solidi 24. Ha carattere prevalentemente precauzionale, ma può essere usato anche da paesi che si trovino a dover fronteggiare una crisi finanziaria, senza ulteriori adempimenti. Si è deciso di: (a) raddoppiare la durata della linea di credito, che passa dai 6 mesi un anno (con un riesame dell eligibilità dopo 6 mesi) previsti inizialmente a uno due anni (con riesame dell eligibilità dopo un anno); (b) rimuovere il tetto implicitamente fissato al 1000 per cento della quota del paese beneficiario, basando le singole decisioni riguardanti i limiti di accesso sul fabbisogno finanziario specifico di ciascun paese; (c) rafforzare il 24 Ne hanno finora beneficiato solo Messico, Polonia e Colombia (si veda il 2.2) 17

22 coinvolgimento del Board nella determinazione dei limiti di accesso e del relativo impatto sulla liquidità del Fondo. (ii) Precautionary Credit Line. Riservato a paesi che non si qualificano per la FCL, ma hanno comunque buoni fondamentali, e quindi accessibile a un numero maggiore di potenziali beneficiari, è uno strumento concepito soprattutto per dare segnali positivi ai mercati, in virtù di criteri di accesso che attestano la buona performance dei paesi giudicati eleggibili e che riguardano: a) la posizione esterna e l accesso ai mercati di capitale; b) le politiche fiscali; c) le politiche monetarie; d) la solidità e supervisione del settore finanziario; e) l adeguatezza dei dati statistici. Prevede condizioni ex post semplificate, miranti a ridurre eventuali vulnerabilità identificate nel processo di qualificazione, con revisioni semestrali del programma concordato. Consente un accesso immediato fino al 550 per cento della quota al momento dell approvazione, e fino a un totale del 100 per cento della quota dopo 12 mesi. (iii) Global Stabilization Mechanism. Gli elementi fondamentali della proposta in discussione riguardano: (a) l offerta, da parte del FMI, di assistenza finanziaria contemporaneamente a più paesi, che siano di rilevanza sistemica e abbiano buoni fondamentali economici; (b) il possibile potenziamento dei finanziamenti in essere; (c) l eventuale ampliamento temporaneo dei limiti di accesso dei paesi alle risorse del Fondo; (d) un maggior coordinamento tra FMI, banche centrali dei maggiori paesi, e accordi di finanziamento regionali; (e) una verifica tempestiva dell adeguatezza delle risorse proprie disponibili ed eventuale attivazione dei fondi NAB; (f) l eventuale approvazione di nuove allocazioni di DSP. Le discussioni svoltesi su questo strumento nel periodo considerato sono state di carattere preliminare. Sarà necessario approfondire la fattibilità dei suoi elementi costitutivi e valutare le implicazioni finanziarie per il Fondo. Le misure descritte rientrano nel quadro più ampio del rafforzamento della rete di sicurezza finanziaria globale (Global Financial Safety Net, GFSN), ossia l insieme di strumenti e meccanismi (multilaterali, regionali, bilaterali e nazionali) volti ad attenuare l impatto di shock esterni, nella forma di crisi di illiquidità in valuta o sudden stops negli afflussi di capitali esteri, sulle economie emergenti più aperte internazionalmente. Quello della GFSN costituisce un tema prioritario per la presidenza coreana del G20, intenzionata a produrre risultati concreti in quest area al Vertice di Seoul di novembre

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