Domanda Unica campagna 2013

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1 Allegato A al Decreto Dirigenziale n.116 del 07/10/2013 Agricoltura Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Settore Affari generali, Contabilizzazione, Controlli aziendali ed ex-post P.O. Verifiche impegni e controlli oggettivi Domanda Unica campagna 2013 (Regg. CE n.73/09 art. 68 Sostegno specifico e DM 29/07/2011 artt. 3 e 4 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine ed ovine ) MANUALE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTROLLI IN LOCO DOMANDA UNICA 2013 PER IL SETTORE ZOOTECNIA Rev_01 del 07/10/2013 1

2 INTRODUZIONE QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO Normativa comunitaria Normativa nazionale Disposizione ed istruzioni ARTEA CONTROLLI DI AMMISSIBILITA CONTROLLI DI CONDIZIONALITA SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO Fasi del controllo Livelli di responsabilità Attività di AGEA Attività di ARTEA Struttura incaricata dell esecuzione dei controlli MODALITA OPERATIVE DELL ATTIVITA DI CONTROLLO Operazioni preliminari Formazione e aggiornamento dei tecnici controllori Trasmissione campione e definizione del piano dei controlli Materiali necessari ai controlli e fascicolo di controllo VERIFICA IN AZIENDA E RELAZIONE DI CONTROLLO Preavviso Attività di controllo Casi particolari Controllo concluso anche se non completo Sospensione dell incontro Riprese fotografiche Adempimenti del Tecnico controllore e del Supervisore Il registro aziendale di stalla Relazione di controllo CONTROLLI AMMISSIBILITA BOVINI Fasi del controllo Controllo incrociato marche auricolari/passaporti Verifica capi macellati

3 7.4 Adempimenti relativi al Sistema Identificazione e Registrazione CONTROLLI AMMISSIBILITA OVI-CAPRINI Fasi del controllo Controllo incrociato marche auricolari Verifiche capi macellati Controllo di ammissibilità di ovini e caprini su base consistenza del gregge Adempimenti relativi al Sistema Identificazione e Registrazione TIPOLOGIE DI ANOMALIE CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI Allegato A_1a) Verbale di controllo Allegato A_1b) Dettaglio capi anomali Allegato A_2) Fac-simile delega Allegato A_3) Fac-simile preavviso telegramma 3

4 INTRODUZIONE Nel presente documento vengono illustrate le specifiche tecniche per le attività di Controllo oggettivo sulle aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell ambito del Regime di Pagamento Unico per l utilizzo dei diritti speciali e/o che abbiano richiesto sostegni specifici relativi alla zootecnia ai sensi dell art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli artt. 3 e 4 del DM 29/07/ QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 1.1. Normativa comunitaria Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 Regolamento (CE) n della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori Regolamento (CE) n della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento Regolamento (CE) n della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo Regolamento (CE) n del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Regolamento (CE) n della Commissione del 23 giugno 2003 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini Regolamento (CE) n. 21 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE Normativa nazionale Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 luglio 2009 recante Disposizioni per l attuazione dell articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 febbraio

5 Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. ACIU del 17 marzo 2010: Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l accesso agli aiuti di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e successive modifiche Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. ACIU del 16 giugno 2011: Riforma della politica agricola comune. Base di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti zootecnici di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dal DM 29 luglio Disposizione ed istruzioni ARTEA Visto il Decreto del Direttore n.19 del 25 gennaio 2013 Domanda Unica campagna 2013: avvio del procedimento di cui al Reg. (CE) 73/2009 ; Visto il Decreto del Direttore n.30 del 19 febbraio 2013 Modifica all Allegato 1 al Decreto n. 19 del 25/01/2013 avente ad oggetto Domanda Unica campagna 2013: avvio del procedimento di cui al Reg. (CE) 73/2009 ; 2. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA I controlli di ammissibilità sono svolti sulle aziende che hanno presentato domanda in riferimento al Regime di Pagamento Unico ai sensi dell art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 sul campione estratto da AGEA. I controlli di ammissibilità prevedono la verifica del rispetto delle norme previste dal Sistema di Identificazione e Registrazione (Sistema I&R) dei capi bovini e ovicaprini. Il mancato rispetto della normativa suddetta comporta la diminuzione o la mancata corresponsione del premio richiesto. 3. CONTROLLI DI CONDIZIONALITA I controlli di condizionalità del settore zootecnico si riferiscono ai controlli del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori riguardanti la salute degli animali, il Sistema I&R e il benessere animale (Atti A6, A7, A8, B10, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18). Tali controlli vengono svolti ai sensi dell art.48 del Reg.(CE) 1122/2009 dalle Autorità di controllo competenti e autorizzate dal Ministero della Salute (Servizi Veterinari) su di un campione estratto, in base ad analisi di rischio e casuale, dagli stessi servizi Veterinari; i relativi risultati sono acquisiti dall Organismo Pagatore che li elabora per la verifica di conformità relativa a tali atti della condizionalità. Nel caso in cui, nel corso dei controlli di ammissibilità disciplinati dal presente manuale, vengano riscontrate una o più anomalie, il controllore è tenuto a effettuare i controlli di condizionalità, relativamente agli atti che interessano le anomalie riscontrate, procedendo alla compilazione del verbale di condizionalità e delle relative check list di cui al Manuale di specifiche tecniche dei controlli di condizionalità per l anno Pertanto nella fase di controllo in azienda, l accertamento del rispetto degli Atti è effettuato attraverso apposite Check-list che saranno compilate SOLAMENTE in presenza di una inadempienza di importanza minore o di un infrazione accertata durante il controllo di ammissibilità. 5

6 ARTEA comunicherà tali esiti all interno delle statistiche annuali di condizionalità da trasmettere alla Commissione Europea come esiti di condizionalità rilevati nell ambito dei controlli di ammissibilità zootecnia. 4. SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO 4.1. Fasi del controllo Nella tabella seguente sono schematizzate le fasi di attività: FASE LAVORO 1 ATTIVITÀ PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI CONTROLLO ATTIVITA DA REALIZZARE - PREDISPOSIZIONE DELL ELENCO DELLE AZIENDE DA SOTTOPORRE A VERIFICA E ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO D INCONTRO - ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DELLE VERIFICHE IN LOCO 2 PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO 3 ESECUZIONE DEL CONTROLLO PRESSO LA SEDE AZIENDALE - INCONTRO PRELIMINARE CON I CAA PER LA PRESENTAZIONE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO. - STAMPA DAL SISTEMA ARTEA DELL ID VERBALE DI CONTROLLO ZOOTECNIA DA COMPILARE NEL CORSO DELL INCONTRO IN AZIENDA - STAMPA DA ANAGRAFE ZOOTECNICA (BDN): 1) DEL REGISTRO AZIENDALE CONTENENTE L ELENCO DEI CAPI BOVINI RIFERITO ALL AZIENDA DA CONTROLLARE 2) DEL REGISTRO AZIENDALE CONTENENTE L ELENCO DEI CAPI OVICAPRINI RIFERITO ALL AZIENDA DA CONTROLLARE 3) DELLA CONSISTENZA DEL GREGGE (NUMERO DI CAPI OVICAPRINI PRESENTI IN AZIENDA RILEVATO DURANTE IL MESE DI MARZO 2013) INCONTRO PRESSO LA SEDE AZIENDALE; ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE DESCRIZIONE DEL CONTROLLO, DELLE SUE FINALITÀ E METODOLOGIA AL RAPPRESENTANTE AZIENDALE; - ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE MANUALE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - FIRMA DEL VERBALE IN DOPPIA COPIA DA PARTE DEL CONTROLLORE E DEL BENEFICIARIO E RILASCIO DI UNA COPIA AL BENEFICIARIO 4 ACQUISIZIONE DEI DATI SU S.I. ARTEA - ACQUISIZIONE A SISTEMA DEI DATI RACCOLTI DURANTE LA VISITA AZIENDALE 5 ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI - ACQUISIZIONE A SISTEMA DEGLI ESITI DEL CONTROLLO ARCHIVIAZIONE DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO; ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ACQUISITA; CONSEGNA DEL MATERIALE ALL ARCHIVIO DI ARTEA 6

7 4.2. Livelli di responsabilità Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nell esecuzione dei controlli partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente liquidazione dell aiuto spettante al beneficiario attraverso un provvedimento di autorizzazione della Struttura Aiuti diretti ed Interventi di Mercato Attività di AGEA AGEA definisce i criteri di analisi per l estrazione del campione di aziende da sottoporre ai controlli in loco ed estrae il campione di domande nell ambito delle aziende che hanno presentato domanda in riferimento al regime di premio oggetto del presente manuale Attività di ARTEA ARTEA è direttamente responsabile dello svolgimento dei controlli in loco che attua affidando l attività di controllo a tecnici professionisti esterni coordinati da una struttura societaria professionale e mantiene la responsabilità della determinazione delle riduzioni ed esclusioni. In particolare la P.O. Verifiche impegni e controlli oggettivi di ARTEA - Settore Affari generali, contabilizzazione e controlli aziendali ed ex-post svolge le seguenti attività: - predispone le specifiche tecniche e le relazioni di controllo al interno del S.I.; - svolge attività di coordinamento con la società affidataria dei controlli in loco; - svolge attività di supporto ai tecnici controllori; - acquisisce gli esiti dei controlli eseguiti; - definisce gli esiti finali; - organizza ed esegue i controlli di secondo livello sull attività affidata alla società esterna. La Struttura Aiuti diretti ed Interventi di Mercato svolge le seguenti funzioni: - applica le eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti; - comunica gli esiti dei controlli e delle eventuali riduzioni applicate alle aziende agricole Struttura incaricata dell esecuzione dei controlli Ogni controllo sarà effettuato da uno o più tecnici, ciascuno denominato Incaricato, iscritti agli Albi/Collegi/Elenchi dei dottori Agronomi o dottori Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari. Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con i CAA, OO.PP. e aziende sottoposte a controllo. Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a firmare l apposito modulo relativo alla dichiarazione di conflitto di interessi. Il coordinamento delle attività di controllo in loco sarà effettuato, in accordo con ARTEA dal Supervisore. Tale soggetto sarà responsabile di tutti rapporti intercorrenti tra la Struttura Incaricata ed ARTEA. 7

8 Attori del Controllo ARTEA definisce Tecnico controllore Coordinatore - Procedure - Modalità dei controlli - Esiti finali - Infrazioni - Riduzioni Controllo in campo Compila la relazione di controllo generale e specifica Raccoglie risultanze e definisce gli esiti Compila il verbale finale sul s.i. ARTEA Trasmette gli esiti a ARTEA 5. MODALITA OPERATIVE DELL ATTIVITA DI CONTROLLO L attività di controllo è articolata nelle seguenti attività: - operazioni preliminari; - formazione e aggiornamento dei tecnici controllori; - trasmissione campione e definizione del piano dei controlli; - materiali necessari ai controlli e fascicolo di controllo Operazioni preliminari Preliminarmente all avvio delle verifiche, la P.O. Verifiche impegni e controlli oggettivi - Settore Affari generali, contabilizzazione e controlli aziendali ed ex-post, provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: - organizzazione di incontri di aggiornamento e/o formazione del personale incaricato delle verifiche in loco, da effettuarsi con una o più giornate di seminario svolte presso ARTEA; - trasmissione alla struttura incaricata dell esecuzione dei controlli in loco degli elenchi delle aziende oggetto di controllo Formazione e aggiornamento dei tecnici controllori Tutti i tecnici impegnati nelle attività previste per l esecuzione dei controlli in loco sono tenuti a partecipare agli incontri di aggiornamento e/o formazione programmati da ARTEA. Obiettivo dell attività è quello di rendere omogenea l applicazione delle procedure di controllo. Nel corso degli incontri di formazione, saranno illustrate le problematiche tecniche ed operative, le eventuali prescrizioni e le corrette modalità di esecuzione del controllo. 8

9 5.3. Trasmissione campione e definizione del piano dei controlli La società incaricata dell esecuzione dei controlli provvederà alle seguenti attività: - definizione del piano dei controlli contenente il calendario delle visite in loco e l indicazione dei tecnici incaricati della verifica; - predisposizione del fascicolo di controllo; - predisposizione del cruscotto di monitoraggio. Dopo la trasmissione da parte della P.O. dell elenco delle aziende da sottoporre a verifica il Supervisore predispone il piano dei controlli nel quale per ogni azienda dovrà essere indicata la data prevista per il sopralluogo e i nominativi dei tecnici incaricati dell esecuzione del controllo. Tale piano è all interno del cruscotto di monitoraggio che rappresenta lo strumento necessario alla verifica dello stato di avanzamento lavori a cui il personale ARTEA tramite internet accede mediante password personali. Il cruscotto deve essere aggiornato e implementato con le varie fasi del controllo in modo da poter monitorare costantemente l attività di controllo Materiali necessari ai controlli e fascicolo di controllo Ai tecnici incaricati delle verifiche, il Supervisore dovrà fornire il seguente materiale: - piano dei controlli con calendario dettagliato delle verifiche da svolgere per le aziende di propria competenza; - relazione di controllo Ammissibilità Zootecnia art.68 id all interno del Sistema Informativo di ARTEA precompilata nelle parti relative all Anagrafica aziendale; - scarico da BDN dei capi presenti in Azienda al momento del controllo. L attività di preparazione alla verifica in azienda da parte del tecnico controllore si basa sulla raccolta delle informazioni e dei dati da inserire nel fascicolo di controllo che è costituto da: - copia del preavviso (eventuale) - relazione di controllo generale firmata dal rappresentante aziendale e dal tecnico controllore (redatta in occasione della visita aziendale); - relazione di controllo specifica compilata e stampata all interno del s.i. ARTEA. (redatta e sottoscritta dal Tecnico controllore e dal Supervisore). 6. VERIFICA IN AZIENDA E RELAZIONE DI CONTROLLO 6.1. Preavviso L art.27 del Reg.(CE) 1122/2009 prevede che i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso articolo ammette un preavviso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo casi debitamente giustificati. La convocazione dell agricoltore può avvenire a mezzo telegramma, fax, posta elettronica certificata, telefonata. Le modalità di preavviso sono documentate nella relazione di controllo. Nel caso di preavviso il tecnico controllore è tenuto a specificare al beneficiario la documentazione necessaria all attività di controllo affinché sia resa disponibile in azienda al momento del controllo. 9

10 Nell elenco delle aziende selezionate per il controllo, per ciascuna azienda, viene riportato il riferimento del CAA cui essa ha conferito mandato. Pertanto, è opportuno avvalersi della collaborazione delle sedi provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del beneficiario sia nel raggiungimento della sede aziendale. Nel caso di irreperibilità dell azienda per cause non imputabili al beneficiario il tecnico controllore deve obbligatoriamente comunicare l esecuzione di una seconda visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso, indirizzato alla sede legale del titolare della domanda. L avviso oltre alla data del sopralluogo dovrà contenere: - il riferimento dell art. 26 del Reg. CE 1122/09 che stabilisce che: qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all agricoltore o a chi ne fa le veci,la domanda di aiuto in questione viene respinta; - il nominativo del tecnico controllore; - un numero telefonico al quale il beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo. Nella programmazione delle visite di controllo, il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo. Nel caso di telegrammi inoltrati il venerdì ed il sabato, sarà necessario richiedere gli incontri per il quarto giorno successivo anziché per il terzo, attesa la coincidenza con la giornata non lavorativa di domenica, secondo il seguente schema: GIORNO INVIO TELEGRAMMA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO GIORNO DI INCONTRO IN AZIENDA GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ Il tecnico deve poi archiviare nel fascicolo di controllo la copia del telegramma inviato al beneficiario, comprensiva della ricevuta di spedizione Attività di controllo Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria. All incontro dovrà necessariamente presenziare il beneficiario o un suo incaricato con delega. Il beneficiario o suo incaricato dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si evidenzia che la persona che rappresenta l azienda all incontro, quando non sia il titolare, deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso: di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; del registro aziendale completo dei documenti di movimentazione dei capi e della eventuale documentazione sanitaria. Le attività di controllo sono di seguito riepilogate: a) verificare l'identità del beneficiario, tramite uno dei seguenti documenti: carta di identità, 10

11 patente, passaporto; b) procedere alle verifiche dell allevamento/i di seguito dettagliate ai paragrafi successivi; c) compilare la Relazione di Controllo Generale e la Relazione di Controllo Specifica, comprendente le seguenti sezioni: verifica della consistenza aziendale tramite registro di stalla e banca dati anagrafica zootecnica, verifica del sistema di identificazione e registrazione, verifica capi macellati; d) compilare la sezione relativa al Dettaglio Capi anomali, nel caso di accertamento di capi con anomalie Casi particolari Controllo concluso anche se non completo Nello svolgimento della visita possono verificarsi una serie di casi e situazioni particolari per i quali il controllo è comunque da considerarsi concluso: a. il titolare/incaricato dell'azienda non si presenta; b. il titolare/incaricato non concorda con il risultato degli accertamenti e non intenda sottoscrivere il verbale; c. il titolare/incaricato non si rende disponibile per la verifica della documentazione aziendale ovvero dei capi. Relativamente al punto a., prima di considerare il controllo concluso, occorrerà: - in caso di seconda visita, verificare se il telegramma di avviso è stato ricevuto; in caso negativo, verificare l indirizzo ed eventualmente inviare un secondo telegramma all indirizzo corretto; - in caso di prima visita (senza preavviso), concordare una seconda visita nell arco delle 48 ore successive, da confermare tramite spedizione del telegramma. Nei casi b e c il tecnico controllore è tenuto a indicare dettagliatamente sul verbale le motivazioni per le quali non è stato possibile eseguire o portare a termine il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione. Si dovrà comunque consegnare copia del verbale, avvisando che la mancata sottoscrizione del Verbale di controllo impedisce al beneficiario l eventuale presentazione della richiesta di riesame della pratica in sede di contenzioso Sospensione dell incontro Nello svolgimento dell incontro può verificarsi una delle seguenti situazioni per le quali il controllo è da considerarsi sospeso: a) nel caso in cui il titolare/incaricato dell'azienda non fornisca la documentazione prevista perché in mano ad Ente delegato (CAA, ASL, etc.). b) nel caso in cui il beneficiario o suo incaricato non sia presente per causa di forza maggiore. Per il caso a) è consentito effettuare la sospensione dell incontro e rimandare la chiusura del verbale in una data successiva (entro 48 ore), al fine di permettere al delegato di reperire la documentazione. Il tecnico dovrà: - effettuare comunque il controllo, - indicare nelle note del tecnico i motivi della sospensione, - fissare una nuova data d incontro, anche al di fuori della sede aziendale, 11

12 Qualora il titolare/delegato non si presenti alla nuova data d incontro fissata, si dovrà chiudere il verbale indicando nelle note beneficiario non presentatosi al nuovo appuntamento concordato e registrando come definitive le eventuali anomalie riscontrate. Per tutti gli altri casi di mancanza di documentazione si procederà all incontro, senza la possibilità della sospensione, registrando sul verbale la mancanza di documenti. Nel caso b) dovrà essere inviato il Telegramma di seconda convocazione e si dovrà procedere a una nuova visita aziendale. Se già si tratta di una 2 visita, il rappresentante aziendale dovrà comunicare entro 2 giorni dalla nuova data fissata per l'incontro il motivo della mancata presentazione e, successivamente, esibire idonea documentazione giustificativa. In tale caso si provvederà ad inviare una seconda convocazione sempre mediante telegramma. Diversamente, il controllo sarà da considerare concluso Riprese fotografiche Il tecnico dovrà effettuare una o più riprese fotografiche digitali significative del controllo aziendale e, se dotato dello strumento, procedere alla rilevazione del punto GPS. In particolare, nel caso di presenza di anomalia riferita sia alla documentazione sia ai capi, deve essere eseguita foto che attesti chiaramente la presenza dell anomalia. Nel caso di assenza di anomalie il controllore è tenuto a eseguire delle foto che attestino la verifica effettuata Adempimenti del Tecnico controllore e del Supervisore Il tecnico che effettua il controllo in loco deve: - attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli; - avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell Amministrazione che svolge nei confronti del Beneficiario; - redigere in due copie il Verbale di controllo parte generale e parte specifica (Verifica consistenza aziendale con registro e banca dati anagrafica zootecnica, Verifiche del Sistema I&R, Verifica dei capi macellati) in due copie; - firmare con grafia leggibile il verbale di chiusura dell incontro, apponendo il proprio timbro professionale e il proprio codice tecnico e farlo firmare dal rappresentante; - rilasciare una copia al rappresentante aziendale; Il Supervisore è tenuto a: - coordinare il lavoro dei tecnici controllori - registrare i risultati del controllo nel Verbale di controllo Zootecnia art.68 id , per tutte le aziende selezionate per il campione, all interno del s.i. ARTEA; - inserire tutta la documentazione utilizzata e/o acquisita durante il controllo (compreso il materiale fotografico) all interno del s.i. nella sezione Supervisore Elementi del controllo Documentazione allegata; - definire l esito aziendale; 12

13 - consegnare i fascicoli di controllo secondo le modalità di cui al paragrafo 8. Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al Supervisore, che risponderà ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi successivamente alla definizione degli esiti dei controlli. Se ARTEA, nel corso dell attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse richiedere l intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato. Si precisa che il controllore è tenuto a far presente al rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta che: - non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell apposito campo note del verbale; - ai fini della liquidazione del premio si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel verbale di controllo redatto dal tecnico e dal supervisore; - l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli in loco si intende definitivamente conclusa. Qualora il rappresentante aziendale NON firmi il Verbale di controllo, il tecnico è tenuto a spedire una copia del verbale all indirizzo della sede legale dell azienda tramite raccomandata a.r./posta elettronica certificata, allegando la ricevuta di ritorno al fascicolo di controllo. La presenza di difformità o incompletezze nella compilazione del Verbale di controllo comporta ritardi ed eventuali contenziosi. Il controllore è tenuto inoltre ad annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l ora di inizio e di fine del controllo, gli estremi del documento di identità del titolare della domanda o del suo rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica Il registro aziendale di stalla Il registro aziendale può essere tenuto in forma cartacea, elettronica o avvalendosi della BDN. Nel caso di tenuta del registro in forma elettronica o tramite BDN l allevatore è tenuto a comunicare tale modalità preventivamente alla ASL competente che provvederà ad evidenziare la modalità di tenuta del registro in BDN. In ogni caso l allevatore è tenuto a rispettare le medesime tempistiche di annotazione di movimentazione dei capi. Nel caso del registro tenuto in forma elettronica l allevatore è obbligato a fornire al tecnico controllore gli strumenti per una corretta visualizzazione del registro di stalla o, qualora ciò non sia possibile, la stampa di una copia del registro informatizzato. Al termine del controllo il tecnico dovrà tracciare una riga orizzontale subito dopo l ultima riga compilata nel registro di stalla ed apporre data, firma e timbro dell ordine professionale. In alternativa, per non occupare una riga del registro, è possibile annotare le informazioni relative al controllo di cui sopra sul retro della prima pagina del registro di stalla oppure, se presente, nell apposita sezione riservata all annotazione dei controlli. In relazione a tale operazione, si evidenzia l opportunità di barrare preventivamente gli spazi del Registro relativi a documenti e registrazioni riscontrati mancanti nel corso del controllo, al fine di 13

14 impedire, in tali campi, scritture successive al controllo stesso che possano, in sede di eventuale contenzioso, confutare l accertamento effettuato. Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale di stalla. Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che lo stesso sia temporaneamente in altra sede (ASL, CAA, altra sede aziendale, etc.): in tal caso, il beneficiario avrà cura di sottoporre al controllore entro 48 ore il registro per consentire il completamento del controllo. Nel caso invece in cui si accerti la assenza assoluta ed immotivata del registro, occorrerà darne evidenza nel relativo campo all interno del verbale Relazione di controllo La Relazione di Controllo per le aziende estratte a campione nell ambito del Regime di Pagamento Unico per la campagna 2013 si compone della Relazione di Controllo Generale e Relazione di controllo Specifica. La Relazione di Controllo Generale comprende le seguenti sezioni: - Tipo di controllo: sezione in cui devono essere inseriti i dati relativi alla modalità di selezione dell istanza, i criteri di selezione del campione e le modalità di preavviso; - Sopralluogo: sezione in cui deve essere inserita la data di inizio e fine del sopralluogo, i dati di identificazione del beneficiario o suo delegato e il nome dei controllori; - Sottoscrizione: sezione dedicata alle eventuali dichiarazioni del beneficiario e del controllore. Relazione di controllo Specifica che comprende le seguenti sezioni: - Identificazione e registrazione: sezione in cui devono essere inseriti gli esiti del controllo relativi alla registrazione dei capi in BDN e nel registro di stalla aziendale, nonché la regolarità della documentazione di movimentazione dei capi, compresi quelli con destinazione macello; - Dettaglio dei capi anomali: sezione in cui devono essere inseriti i capi rilevati come anomali; - Supervisore: sezione in cui il supervisore attesta la regolarità del controllo e l esito finale dello stesso. In questa sezione il supervisore deve inoltre allegare in formato digitale ogni documento significativo ai fini dello stesso (verbale di sopralluogo, stralcio di registro di stalla aziendale, stampa da BDN, riprese fotografiche, etc.). 7. CONTROLLI AMMISSIBILITA BOVINI 7.1. Fasi del controllo I controlli di ammissibilità bovini svolti in azienda prevedono le seguenti attività: - verifica dell iscrizione del CUAA aziendale in BDN e stampa da parte del tecnico controllore del registro aziendale non prima di due giorni dalla data del controllo; - verifica della presenza e corretta compilazione del registro aziendale di stalla e del numero dei capi presenti sul registro alla data del controllo. Qualora si accerti l assenza assoluta e immotivata del registro è necessario compilare il relativo campo all interno del verbale; tale anomalia determina l esclusione dell azienda 14

15 dal sostegno specifico di cui all art.68. Artea è tenuta a fornire apposita segnalazione alla Asl di riferimento; - verifica del numero totale dei capi presenti in azienda tramite conteggio fisico. Durante il conteggio deve essere riscontrata la presenza su ciascun capo dell avvenuta identificazione tramite applicazione di entrambe le marche auricolari; - riscontro della presenza dei passaporti relativi a tutti i capi presenti e conteggiati; - per un campione di bovini, determinato come indicato al successivo par. 7.2, verifica della rispondenza tra marchi auricolari, passaporti, registrazioni in BDN e nel registro aziendale; - verifica della correttezza della documentazione di movimentazione dei capi in entrata e uscita (modello 4) e della relativa trascrizione sul registro aziendale ed in BDN; - verifica della documentazione in uscita dei capi macellati (modello 4 e fattura di vendita); il numero dei capi da sottoporre a controllo è determinato come indicato al successivo par. 7.3; In tutti i casi di anomalia indicati al successivo cap. 9 il controllore è tenuto a indicare la tipologia di inadempienza e a registrare l anomalia nella sezione Dettaglio capi anomali della relazione di controllo specifica in corrispondenza del capo anomalo Controllo incrociato marche auricolari/passaporti Dopo aver contato tutti i passaporti presenti in azienda che devono essere tanti quanti i capi accertati presenti ai fini del controllo incrociato delle marche auricolari e dei passaporti, si procederà alla verifica di un campione dei capi presenti, secondo campionamenti differenti a seconda che si tratti di allevamenti allo stato brado o di allevamenti da latte/carne con capi in stalla. Allevamenti allo stato brado: - fino a 50 capi presenti, si controllano tutte le marche auricolari; - da 51 a 200, si controllano 50 capi + 5% dei capi oltre il 50-esimo; - da 201 a 400, si controllano 58 capi + 20% dei capi oltre il 200-esimo; - oltre 400 capi, si controllano 100 capi + 20% dei capi oltre il 400-esimo. Allevamenti da latte carne con capi in stalla: - fino a 150 capi presenti, si controllano tutte le marche auricolari; - oltre 150 capi, si controllano 150 capi + 10% dei capi oltre il 150-esimo Verifica capi macellati Il controllo da effettuare è di tipo documentale e consiste nell esaminare il registro aziendale di stalla, verificando che per i capi usciti nell anno 2013 con destinazione macello siano presenti i relativi documenti giustificativi e siano stati regolarmente registrati in BDN: - documento di trasporto (modello 4); - fattura di vendita allo stabilimento di macellazione. Su entrambi i documenti deve essere obbligatoriamente riportato il numero del marchio auricolare del capo uscito. In assenza del documento di trasporto, se a giustificazione dell evento non viene fornito un adeguato documento (p.es. una denuncia di smarrimento all autorità 15

16 giudiziaria) il capo è da considerarsi anomalo. Questo tipo di anomalia (codice anomalia 1) comporta una violazione del Sistema I&R dei capi. Anche per i capi macellati da sottoporre al controllo è previsto un campionamento in base ai seguenti criteri: - fino a 20 capi macellati: si controllano tutti; - da 21 a 400 capi macellati: si controlla un campione del 10% e comunque non meno di 21 capi; - oltre 400 capi macellati: si controllano 40 capi + il 5% dei capi oltre il 400-esimo. 7.4 Adempimenti relativi al Sistema Identificazione e Registrazione Di seguito si dettagliano gli adempimenti relativi al Sistema I&R degli animali: REGISTRAZIONE DELL AZIENDA PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELL AZIENDA ASL: Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l obbligo di: Registrare presso il Servizio veterinario dell Azienda ASL competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività; Comunicare l opzione sulla modalità di registrazione degli animali: - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card; - tramite il Servizio Veterinario dell Azienda ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato (di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002); Comunicare al Servizio Veterinario dell'azienda ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell'evento. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI: Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l obbligo di: Richiedere i codici identificativi individuali della specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato; Effettuare la marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera; Compilare, contestualmente alla marcatura, la cedola identificativa se l allevatore non aggiorna direttamente la BDN; Aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione; Consegnare la cedola identificativa al Servizio veterinario dell'azienda ASL competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN); Registrare le nascite in BDN se l allevatore aggiorna direttamente la BDN; Acquisire il passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato; Comunicare al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti; Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegnare al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per 16

17 l importazione la documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe. REGISTRO AZIENDALE, MOVIMENTAZIONI: Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l obbligo di: tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con ingressi (nascite, acquisti) ed uscite (vendita, morte) di ciascun capo dell allevamento, entro 3 giorni dall evento; notificare ciascun evento direttamente in BDN o all operatore delegato, entro 7 giorni; accompagnare tutte le movimentazioni di animali, sia in ingresso che in uscita, con il modello 4 (di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007). Nei casi di movimentazioni da e verso allevamenti su tutto il territorio nazionale il modello 4 deve essere compilato, nella parte a ciò riservata,dall'attestazione sanitaria del veterinario ufficiale della Azienda ASL territorialmente competente. L'attestazione sanitaria del veterinario ufficiale non è necessaria qualora gli animali siano movimentati verso il macello. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO: NASCITE, INTRODUZIONI: Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l obbligo di: Registrare individualmente il capo nato in allevamento entro 3 giorni dalla nascita sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni direttamente in BDN o all operatore delegato, consegnando contestualmente la cedola identificativa allegata alla marca applicata, correttamente compilata ai fini del successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario; Registrare sul registro aziendale, entro 3 giorni dall introduzione del capo, degli estremi del modello 4 e della provenienza dell animale; Consegnare copia del modello 4 al Servizio Veterinario dell Azienda USL; Nel caso di bovini introdotti in allevamento, annotare il passaggio di proprietà nell apposito spazio sul retro del passaporto. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA: VENDITA VERSO ALLEVAMENTO O MACELLO MORTE: Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l obbligo di: Registrare sul registro aziendale, entro 3 giorni dall uscita del capo, gli estremi del modello 4 e la destinazione dell animale; Consegnare copia del modello 4 al Servizio Veterinario dell Azienda ASL. 8. CONTROLLI AMMISSIBILITA OVI-CAPRINI 8.1. Fasi del controllo I controlli di ammissibilità ovi-caprini svolti in azienda prevedono le seguenti attività: verifica dell iscrizione del CUAA aziendale in BDN e stampa da parte del tecnico controllore della consistenza numerica del gregge (maschi + femmine + agnelli) che risulta registrata entro il mese di marzo 2013 e del registro aziendale contenente eventualmente i capi registrati individualmente; verifica della presenza e corretta compilazione del registro aziendale di stalla e del numero dei capi presenti sul registro alla data del controllo. Qualora si accerti l assenza assoluta e immotivata del registro occorrerà barrare il relativo campo all interno del verbale, 17

18 determinando per l azienda in questione l esclusione dal sostegno specifico di cui all art.68. Artea è tenuta a fornire apposita segnalazione alla Asl di riferimento; verifica del numero totale dei capi presenti in azienda tramite conteggio fisico dei capi, ovvero la consistenza numerica complessiva dei capi ovini e/o caprini: MASCHI + FEMMINE (età maggiore di 12 mesi e/o che abbiamo partorito almeno una volta alla data del 15 maggio 2013) + AGNELLI. Durante il conteggio verificare per tutti i capi presenti in azienda l avvenuta identificazione tramite applicazione di una coppia di marche auricolari; verificare la corrispondenza tra consistenza numerica rilevata e registrata nella BDN entro il mese di marzo 2011 ed il numero di capi risultanti nel Registro aziendale di stalla alla medesima data in cui è stata rilevata la consistenza (vedi par. 8.4); verificare la regolare presenza dei documenti giustificativi relativi alla movimentazione dei capi (modello 4) e la loro registrazione nel Registro aziendale di stalla e nella BDN. Tale verifica è particolarmente necessaria quando il numero dei capi rilevati in azienda alla data del controllo è diverso da quello dichiarato in BDN a marzo 2013; in questo caso, partendo dal numero dei capi dichiarato a marzo 2013, verificando le registrazioni nel Registro di stalla ed in BDN dei documenti giustificativi della movimentazione dei capi, si dovrebbe arrivare al numero dei capi rilevati in azienda il giorno del controllo; per i capi nati dopo il procedere al controllo su un campione di marche auricolari, determinato secondo le indicazioni di cui al paragrafo 8.2, riscontrandone la corretta registrazione individuale sul Registro aziendale di stalla; per i capi nati prima del procedere al controllo su un campione di marche auricolari, determinato secondo le indicazioni di cui al paragrafo 8.2, riscontrando ove possibile la rispondenza dei codici delle marche auricolari applicate ai capi con quelli eventualmente risultanti dal registro di stalla e/o da altri documenti aziendali (ad esempio elenco delle marche acquistate, modello 4, documentazione relativa alla profilassi sanitaria, etc.); verifica della documentazione in uscita dei capi macellati (modello 4 e fatture di vendita), il numero dei capi da sottoporre a controllo è determinato secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo par. 8.3); In tutti i casi di anomalia indicati al successivo cap. 9 il controllore è tenuto a indicare la tipologia di inadempienza e a registrare l anomalia nella sezione Dettaglio capi anomali della relazione di controllo specifica in corrispondenza del capo anomalo Controllo incrociato marche auricolari Oltre al conteggio dei capi presenti in azienda e alla verifica della presenza di entrambe le marche auricolari su tutti i capi, il controllore deve annotare anche i codici di un congruo numero di marche auricolari in base al campione individuato. Tali codici devono essere successivamente confrontati ed incrociati con gli elenchi delle marche auricolari disponibili presso l azienda, con il registro aziendale di stalla, ed eventualmente il registro aziendale stampato dalla BDN se compilato, per verificarne la rispondenza e quindi la corretta applicazione del Sistema I&R. Dopo aver contato tutti i capi presenti in azienda ai fini del controllo incrociato delle marche auricolari, si procederà alla verifica di un campione dei capi presenti, secondo i seguenti criteri di campionamento: - fino a 400 capi: si controlla un campione del 30% e comunque non meno di 20 capi; - oltre 400 capi : si controllano 120 capi + il 20% dei capi oltre il 400-esimo. 18

19 8.3. Verifiche capi macellati Il controllo è di tipo documentale e consiste nel verificare, nel registro di stalla, la consistenza dei capi usciti nell anno 2013 con destinazione macello. Per ciascun capo macellato devono essere presenti, correttamente compilati: -dichiarazione di provenienza (modello 4, documento di trasporto); -fattura di vendita allo stabilimento di macellazione regolarmente compilata e relativo codice dello stabilimento. La presenza della dichiarazione di provenienza è tassativa ai fini della regolarità del Sistema I&R. Questo documento deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte riportando il numero di capi a cui si riferisce, la destinazione ed il relativo codice aziendale, la targa del mezzo di trasporto ecc. Anche le fatture, per essere valide, devono obbligatoriamente riportare la quantità di capi a cui si riferiscono, la regolare intestazione dell allevamento di provenienza, etc. In caso di assenza della dichiarazione di provenienza dovrà essere esibita una documentazione congrua a giustificare il fatto: una denuncia di smarrimento, una perdita dovuta ad un incendio ecc. L assenza di tale documentazione non adeguatamente giustificata si configura come violazione del sistema di identificazione e i capi interessati saranno definiti anomali (codice anomalia 1). Il numero di capi ovini macellati da sottoporre al controllo è il seguente: - fino a 20 capi macellati: si controllano tutti; - da 21 a 400 capi macellati: si controlla un campione del 10% e comunque non meno di 21 capi; - oltre 400 capi macellati: si controllano 40 capi + il 5% dei capi oltre il 400-esimo Controllo di ammissibilità di ovini e caprini su base consistenza del gregge Oltre allo svolgimento delle operazioni di cui sopra il controllore dovrà confrontare la consistenza del gregge registrata in BDN rilevata durante il mese di marzo 2013 con il numero di capi che risultano registrati nel registro di stalla a quella stessa data. I due dati devono coincidere. Per tale verifica è necessario esaminare la documentazione relativa alla movimentazione dei capi (ingresso ed uscita in azienda) a partire dalla data in cui è stata rilevata la consistenza del gregge (marzo 2013) fino alla data della visita di controllo. Se la consistenza del gregge derivante dal registro aziendale di stalla rilevata durante marzo 2013 non risulta registrata nella BDN o non corrisponde a quella registrata nella BDN si presentano due casi possibili: 1. I documenti di movimentazione dei capi permettono di accertare la presenza in azienda, alla data del 31 di marzo 2013, il numero dei capi che non sono stati correttamente registrati in BDN. In questo caso i capi dovranno essere inseriti nella sezione dettaglio capi anomali inserendo lo specifico codice anomalia 2. Il controllore è tenuto alla compilazione della check list di condizionalità e a prescrivere all azienda la relativa azione correttiva al fine di sanare l anomalia. 19

20 2. Non ci sono i relativi documenti di movimentazione o se ci sono non giustificano la presenza di tutti i capi registrati (capi presenti nel registro di stalla ma non in BDN). I capi anomali dovranno essere inseriti nella sezione dettaglio capi anomali inserendo lo specifico codice anomalia: codice 1. Il controllore è tenuto alla compilazione della check list di condizionalità e a prescrivere all azienda il relativo impegno di ripristino al fine di sanare l anomalia Adempimenti relativi al Sistema Identificazione e Registrazione Di seguito si dettagliano gli adempimenti relativi al Sistema I&R degli animali: REGISTRAZIONE DELL AZIENDA PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELL AZIENDA ASL COMPETENTE E RICHIESTA DEL CODICE AZIENDALE ENTRO 20 GIORNI DALL INIZIO DELL ATTIVITA : Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l obbligo di: Registrazione presso il Servizio veterinario dell Azienda ASL competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell attività; Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali: - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card; - Tramite il Servizio veterinario dell Azienda ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato (di cui all art.14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002). Comunicazione al Servizio veterinario dell Azienda ASL competente per territorio di ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell evento. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL AZIENDA AGRICOLA, MOVIMENTAZIONI: Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l obbligo di: dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico e tenerlo debitamente aggiornato; registrare le movimentazioni in entrata e in uscita dall allevamento sul registro di carico e scarico, entro tre giorni dall evento e o conservare copia del modello 4; comunicare entro sette giorni, direttamente in BDN o all organismo delegato, i dati relativi alle movimentazione di animali (in entrata e in uscita); comunicare almeno una volta all anno direttamente in BDN o all organismo delegato, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata nel mese di marzo; Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI: per i nati prima del : obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale; per i nati dopo il : obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/2008) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti; 20

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