inroma,e N- Pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA Ii l\{inisteto dell'economia e delle Ftnanze - persona de1 Mi,nistro Prn
|
|
- Marcellina Fabiani
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N- Pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Arnministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; SENTENZA sul ricorso numero di registto generalel}dellproposto C /?.fl,l. S Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso E inroma,e rappresentata e difesa dall'awocato Pierangelo contío Ii l\{inisteto dell'economia e delle Ftnanze - persona de1 Mi,nistro Prn 12; da Guardia di Finanz^, rn temporc, rappresentato e difeso dali'awocatura, domiciliata per legge in Roma, r'ia dei Portoghesi, per ltannullamento del provvedimento tn data di non idoneita in sede di visita medica al concorso per il reclutamento di 400 allievi marescialli 1st02t2012
2 N.GIEG.zuc. Pagina 2 di 4 ne1 Corpo della Guardra di Finanza per l'anno 2A1J../20W, per "esiti di intervento lasik per riduzione rn7opla", con conseguente esclusione dal concorso, nonché de1le disposizioni contenute ai punto n. 1"7 dell'art. 16 del bando di concorso, nella parte in cui non pter.'ede, ua i requisitr psico-fisici del candidato 1'aver flport^to "esiti di fotoch eratoablazione senzz disturbi funzronali e con integrità del fondo oculare, escluso fi:atramerrto lasik per la corcezione dei disturbr della vista; Visti i1 ricorso e i relatrvi aj)egaa; Visto l'atto di costituzrorre in giudizio de1 Ministero dell'economia e de1le Ftnanze Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti deiia causa; *r* $:, ** R"tuloré "Eif#"era di consigjro del giorno B febbr aro 201,2i1 dott. Carlo Polidori e udiu per le parti i difensori.orhip..ifr.uto Trèt.rtr ìi r.g+a verbale; Sendte le stesse p^fi1ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; CONSIDERATO che con il proposto ricorso è rmpugnato giudizio di non idoneità del ricorrente al concorso per il reclutamento di 400 allievi marescialli nel Corpo del1a Guardia dt Ftnanza e che tale grudizio è fondato su "esiti di inten'ento lasik per rtduzione miopta"; CONSIDEfuTTO che, ad agvigo del CoJlego, il ricorso deve essere accolto perché:
3 Nffi Pagina 3 di 4 - da1la documentazione zllegata ai r-icorso risulta che: a) prima deila pattectpaztone al concorso è stata sottoposta Í\on ad un ifltervento di cheratomileusi instrastomale laser assistita G-ASII!, bensì ad inter-vento di colrezione mediante tecnica di cheratomileusi. sub- Bowman (Sub-Bowman lieratomileusis/sbi9; b) per effetto di tale inten'ento ha fecupefato la piena funzionalità r'isiva; c) t segni del1a cheratomileusi sub-borvman presenti a77a pedferia cotneale flon pregudic ano Ia funzione rcfratttva e le proprietà biomeccaniche delia cafil.ez; - non può, quindi, sul piano logico, prima ^r\cota che giutidico, affermarsi una rnidoneita per esiu dr un ifltenrento rjsolutivo del problema sofferto dal concorrente, sah-o che siano gli esiti stessr delf inten-ento a pregiudic ate la idoneità de1 can<jidato, i1 che non è affermato ed invero ben drfficilmente avrebbe potuto essedo dal1a re sis tente amminis t raztone; CONSIDERATO che, ì-n defìnitiva, il r'icorso deve essere accolto, con anrìullamento del grudizio sfavorevole impugnato, cofl condanna della p^rte soccombente al pagarnento delle spese processuali, che si liquidano in compiessive.1.000, oltre I.V.A. e C.P.A. come per leocte' '"bb": P Q.M. n Tribunale Ammrnistrativo Regronale per il Lazio (Sezione Seconda), definiuvamente pronunciando sul ricorso n.gll, lo accoglie e, per l'effetto, annutta, f impugnato prorrv.edimento tn data
4 N,tr!REG.RrC. Pagina 4 di 4 7r# a(l'î{'j Ordina che Ia presente sentenza. sia eseguita dalf'autontà" amministratl-va. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con I'intervento dei magis trati: L"rgr Tosti, Presidente Salvatore Nlezzacapo, Consigli ere Carlo Polidori, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IX, PR.ESIDENTE DE,POSITATA IN SE,GRETE,RIA II 14 / 02/2012 IL SE,GRE,TARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) l5/
5 N.III;REG.zuc. Pagina 1 di 4 N. d-reg.prov.cau. N. leltreg.rrc. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato 1a presente ORDINANZA sul ricorso rìumero di registro generale JB dei201,2, proposto da 1rt'il';. I fl, rappresentato e difeso dall'awocato Pierangelo Vladimiro Ladogana, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Flamirrta n. 189, presso la Segreteda del T.A.R. dellazio; contto il Ministero dell'economia e delle Fntanze - Guardia di Finanza In persona del legale rappresentante pro tempore, rapplesentato e difeso dall'avwocatura Generale dello Srato, con la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesin. 1.2; per l'annullamento preuia sosp e nsio ne de// effi cacia, del prowedimento in data 201,2, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 400 allievi marescialli nel Corpo de1la Guardia di Finanza pff l'anno
6 N.eqlRBc.zuc. Pagina 2 di 4 *r'* 201,2/20L3, in quanto in sede di visita di revisione. è stato ritenuto non idoneo con la seguente motivazione "in atto: confermati esiti di trattamento laser tipo lasik con evidenza di cheratotomia anulare (punto 17 elenco allegato D.M. 155 del 1.7/5/2000 e succ. modif., altri coefficienti)", nonché delle disposizioni contenute al punto n. 1'7 dell'art. 15 del bando di concotso, nella parte in cui non prevede, tra i requisiti psico-fisici del candidato I'aver riportato <esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionals. e con integrità del fondo oculare, escluso traflamento lasik per la conezione dei disturbi della visto; Visti il ricorso e i relativi altegatt; delle Ftnanze e di Comando Generale del1a Guardia diftnanza; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del pror,'vedimento impugn ato, pre s erl t^ta tn via in cidentale dalla p arte ric orrente; Visto I'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tuttì gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdiztone e competenza; Relatore nella calrrreta di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 ti dott. Carlo Polidori e uditi per le pafis i difensori come specificato nel verbale; CONSIDERATO che sussisie l'allegató pregiudizio e che Ia domanda cautelare risulta f.ondata alla luce delle seguenti
7 G.RIC. Pagina 3 di 4 considerazt.onr'. - dalla documentaziote ùjegata al ricorso risulta che: a) prima della partecipazione al concorso i1 ricorrerìte non è stata sottoposta non ad ufl intervento di cheratomileusi i.nstrastomale laser assistita (..d. LASII!, bensì ad intervento di correzione mediante "laser a femtosecondi" (vds. certificat o a f-u:rr.ra del dott..úq,; b) per effetto di tale intervento ha recuperato la piena funziona)ttà, visiva (vds. certificato della ASL!; - come 91à affermato da questa Sezione in relazione ad altta fattispecíe (T.A.R. T azio, Sez. II, 1.4 febbrato 2012, n. 1447), analoga a. quella in esame, non può sul piano logico, prima ancora che giuridico, affermarci urìa inidoneitàl per esiti di un intervento risolutivo del problema sofferto da1 concorrente, salvo che siano gli esiti stessi delf interverìto che non è affermato a pregrudicarela idoneità del candidato, il nella motivazione del prowedimento impugnato; CONSIDERATO che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza; P.Q.M. n Tribunale Amministativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie Ia domanda cautelare e per I'effetto disponc 1'ammissiorÌe corr riserva del ricorrerìte.. Condanna I'Ammintsftazione resistente ai pagamento delle spese della presente fase cautelare, che si quantificano in compiessivi euro
8 N.-REG.RIC. Pagina 4 di 4 500,00 (cinquecento/00), oltre r.v.a.. e c.p.a. come per legge. La presente ordinanza sarà" eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che prowederà a darne comunica zione alle parn. Così deciso in Roma nella c rnet^ di consigiio de1 giorno 1,9 dicembre 2012 con I'intervento dei magistrati: # ;F L"ig Tosti, Presidente Salvatore Mezzacapo, Cons$ef. Cado Polidori, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRE,TE.RIA ri20 /12/201,2 II, SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
9 N.-l3REG.RIC. Pagina 1 di 3 N.ÉRXG.PROV.CAU. N.-TREG.RIC. ù {,t REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amrninistrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul dcorso numero di tegistro generale li del201,2, proposto da: rl í'lf i '". h Q, rappresentata e difesa dall'aw. Pierangelo Vladimrro Ladogana, domicihata ar fini de1 presente giudizio, in asseîz^ di elezione nel Comune di Roma presso la Segreteria di questo Tribunale amministr attv o regionale; contto Ministero dell'economia e delle ftnanze, Comando generale del1a Guardia dt ftnanza. in persona dei rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'awo carrragenerale dello Stato, presso 1a cui sede dom-rcilia per legge in Roma, Via dei Portoghe st, n. 1.2; p er I' ann ullam en to, preui a s o sp en si on e d eii' e ffr c a ci a, - del prowedimento, notifi.cato rn data ff- di non idoneità in sede di accert^ínenti sanitari per "esiti di trattamento di chirurgia
10 N.FIREG.zuC. Pagina 2 dí 3 îefrattrva di tipo lasik" al concorso perui,".lot*ànto a 400 allievi marescialli nei Corpo della Guardta dtetnanza; - del bando di concorso; - di rutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenzialt. Visti il ricorso e i relativi altegatt; Visti gli atti di costituztone in giudizio dell'ammrntstrazione intimata; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del prowedimento impugnato, presentata rn via incidentale dalla pafte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gìi atti della cavsa; Ritenuta la propria giurisdi ztone..o-p#lnlu, Relator4: n.gjla c4jr-nera di consiglio de1 giorno 19 dicembre 2012 ti dott. Stefano Toschei e uditi per 1e partì i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che f istanza cavtelare si presenta fondata, tefluto conto dei precedenti specifici de1la Sezione, plasticamente attagliablt al caso di specie (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione seconda 14 febblzlio 2012 n. 1447), di talché la ricorrerìte va riammessa alte ulteriori fasi della procedura concorsuale; Stimato che si può procedere alla compensazione delle spese di lite del1a preserìte fase cautelare fìssando il merito alla data del liè P.Q.M. e% Il1Zl20Iz
11 N.lpREG.RIC. Pagina 3 di 3 accoglie I'tstanza cautelare siccome proposta e, per I'effetto, sospende L'efficacia del prowedimento impugnato riammettendo la ricorrente alle ulteriod fasi della procedura concorsuale. Spese delia fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale che prowederà a darne comunica zione alle para. Così deciso in Roma nella Camen di consiglio de1 giorno 19 dicembre 2012 con I'intervento dei magistratt: L*gr Tosti, Presidente Stefano Toschei, Consigliere, Estensore Silvia Martino, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA ri 20 / 1,2/ 2012 IL SEGRETARIO (Att. 89, co. 3, cod. proc. amm.) ;.i " r..è' 2I/72/2012
12 N. llfrec.zuc" Pagina I di 4 N.ITEllREG.PROV.CAU. x. lúreg.rrc. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrarivo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA su1 ricorso numero di registro generalelf del2a1,2, proposto da: t {'ii'i ' ' È LafI rappresentaro e difeso dall'avy. Pierangelo V. Ladogana, con domicrlio ex lege presso 1a Segreteria del Tar Lazio, tn Roma, via Flaminia n. 189; contfo Ministero dell'economia e de11e Ftnanze e Comando Generale della Guardia di Ftnznza, in persona dei dspettivi legali rappresentanti p.t., rappresentatt e difesi dall'awocatuîa Generale dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesin.!2, sono domiciliatr ex I rcge; per I'annullamento preuia sorpen$one de// ffimcia, - del ptowedimento, notifìcato rn datalet di non idoneità in sede di accertamenti sanitafl pff "pregress o trattamento IASII{" al I12013
13 N. ÉIlREG.zuc. Pagina 2 di 4 concorso per il reclutamento di 750 allievi nnuozlèotnel Corpo della Guardia diftnanza; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequ enzialt. Visti il ricorso e i relativi allegatt; Visti g1-i atti di costituzionetn gpudrzio del Ministero dell'economia e de1le Ftnanze e del Comando Generaie della Guardia difrnanza; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del prowedimento impugnato, presentata tn via incidentale dalla parte dcorrente; Visto I'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli attt della c usa; Ritenuta Ia propnagiurisdiziorre e competénza; $elatore*nella.camera di consiglio del giorno 9 gennato 2a13 il cons. Marta Clistina Quiligotti e uditi per 1e pafi1 i difensori come specificato nel verbale; CONSIDERATO che sussiste l'allegaro pregiudtzio e che Ia domanda cautelare risulta fondata altaluce delle seguenti consideraziont: - dalta documentazlone altegata al ricorso risulta che: a) prima della pàrteclpazione al concorso il ricorrente non è stata sottoposto ad un intervento di cheratomileusi instrastomale laser assistita (c.d. LASII!, bensì ad intervento di cofreztofle mediante "laser ^ femtosecondi" (vds. certificato a f:u:ma del dott. lb\qile; b) per effetto di tale intetvento hz recuperato la piena funzronalttà visiva (vds. certifìcato della ASLQ; s_ ji - come grà affermato da questa Sezione tn relazione ad altra fataspecie ri /2013
14 N.il]EREG.zuc. Pagina 3 di 4 (T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 febbrato 201.2, n. 1,447), analoga a quelia in esame, nofl può sul piano logico, prima ancora che giuridico, affermarct una inidoneità per esiti di un intervento risolutivo dei problema sofferto dal concorrente, salvo che siano gli esiti stessi delf intervento a pregiudicare \a idoneità del candidato, il che non è aff ennato nel1a rnottv azione del prowedimento impugnato; CONSIDERATO che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza; P.Q.M. I1 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelzre. Condanna l'amministrazione resistente ai pagamento delle spes e della presente fase cautelare, che si quantificano in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. La presente or.dinanza sarà, eseguita dal1'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che prowederà a darne comunica zione al)e pata. Così deciso in Roma nella carr'eîa. di consiglio del giorno 9 gennaio 2A13 con I'interverìto dei magistratt Lrtgt Tosti, Presidente Saivatore Mezzacap o, C onsigliere Marra Cristina Quiligotti, C onsigliere, E sten s ore L'ESTENSORE IL PRESIDEI{TE rcnid013
15 N. I EIREG.RIC. Pagina 4 di 4 DEPOSITATA IN SEGRETE,RIA il10/01/2a13 IL SEGRETARIO (Att. 89, co. 3, cod. proc. amm.) nnl?}i3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:
N. 02598/2015 REG.PROV.CAU. N. 06897/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento,
N. 09172/2015 REG.RIC. Pagina 1 di 5 N. 121.22/2015 REG.PROV.COLL. N. 09172/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:
Pagina 1 di 5 N. 01866/2013 REG.PROV.CAU. N. 03240/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliConsiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti
Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliN. 14299/2014 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
N. 06507/2014 REG.PROV.CAU. N. 14299/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«Concorso in magistratura: valgono più le ragioni di spesa della difesa erariale o quelle di salute dell aspirante magistrato disabile? Divergenza di vedute fra Giudici amministrativi in sede cautelare»
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliI documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 3130 del 2016, proposto da:
N. 01685/2016 REG.PROV.CAU. N. 03130/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliN. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:
N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro
Dettagli( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01582/2009 REG.RIC. ( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglicontro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N. 01093/2015 REG.PROV.CAU. N. 14539/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliT.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Sezione terza - ha pronunciato
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA
Page 1 of 5 N. 04180/2014 REG.PROV.CAU. N. 06526/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02264/2011 REG.PROV.COLL. N. 01973/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00123/2011 REG.ORD.CAU. N. 01466/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01349/2012 REG.PROV.COLL. N. 01265/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA
N. 00164/2015 REG.PROV.COLL. N. 11000/2007 REG.RIC. N. 01372/2008 REG.RIC. N. 08277/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliHOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente GIULIO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliAi Signori Dirigenti Istituti Scolastici Provinciali LORO SEDI
\ Provincia Regionale di Messina Il Commissario Straordinario PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA USCITA PRESIDENZA 27/02/2014 Protocollo n 0000639/14/GAB PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA USCITA 27/02/2014 Protocollo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Bologna, Sezione Seconda, Sentenza del 2 settembre 2014 n. 834 sull inammissibilità del ricorso nell ipotesi in cui l atto di riassunzione venga
Dettagliper l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ORDINANZA
N. 00404/2014 REG.PROV.CAU. N. 01299/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05475/2014 REG.PROV.PRES. N. 11439/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente Il Presidente ff ORDINANZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00303/2011 REG.PROV.COLL. N. 00134/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliTar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015
MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5699/06 Reg.Dec. N. 8484 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliSentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.
Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) Il Presidente DECRETO
N. 00344/2011 REG.PROV.CAU. N. 00656/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01831/2012 REG.PROV.COLL. N. 00806/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01807/2011 REG.PROV.COLL. N. 01970/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato
N. 04252/2012REG.PROV.COLL. N. 04420/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01041/2014 REG.PROV.COLL. N. 00844/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01681/2013 REG.PROV.COLL. N. 00804/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA
N. 00925/2015 REG.PROV.COLL. N. 01378/2014 REG.RIC. N. 00117/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 30/04/2012 8.25 N. 00556/2012 REG.PROV.COLL. N. 00023/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliN. 07514/2014 REG.PROV.COLL. N. 12076/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07514/2014 REG.PROV.COLL. N. 12076/2013 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) SENTENZA
Dettagli