ESERCIZIO DELLA REVOCA NEL CASO DI AGGIUDICA- ZIONE DEFINITIVA DI APPALTI PUBBLICI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ESERCIZIO DELLA REVOCA NEL CASO DI AGGIUDICA- ZIONE DEFINITIVA DI APPALTI PUBBLICI"

Transcript

1 procedimento amministrativo - riforme istituzionali ESERCIZIO DELLA REVOCA NEL CASO DI AGGIUDICA- ZIONE DEFINITIVA DI APPALTI PUBBLICI dell Avv. Enrico Gai È illegittima la revoca di un provvedimento di aggiudicazione definitiva che da tempo ha esaurito i suoi effetti a seguito della stipula del contratto d appalto e dell avvio della sua esecuzione. The revocation of a final award measure which is no longer effective after the execution of the tender contract and the beginning of its performance is unlawful. Sommario: 1. Premessa. La revoca ai sensi dell art. 21 quinquies l.n. 241/ La configurazione del potere di revoca in relazione al provvedimento di aggiudicazione definitiva. 3. La revoca dell aggiudicazione definitiva a seguito dell intervenuta stipulazione del contratto di appalto. 1. Premessa. La revoca ai sensi dell art. 21 quinquies l. n. 241/90. Com è noto la revoca appartiene al novero dei provvedimenti c.d. di secondo grado e costituisce espressione del potere di autotutela della P.A. finalizzato alla rimozione degli effetti di un precedente provvedimento amministrativo per ragioni di opportunità derivanti da una rimodulazione o diversa valutazione dell interesse pubblico originario. Diversamente dall annullamento d ufficio, che comporta la rimozione di un atto affetto da vizi di legittimità con effetto retroattivo (efficacia ex tunc), la revoca determina la cessazione degli effetti del provvedimento soltanto pro futuro (efficacia ex nunc), facendo salvi gli effetti prodotti in precedenza. La revoca ha trovato espresso riconoscimento da parte del legislatore nella legge sul procedimento amministrativo soltanto a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 15/2005, la quale ha codificato (v. Capo IV bis) le figure tipiche di autotutela precedentemente oggetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, tra cui la revoca, che trova ora la propria specifica disciplina nell art. 21 quinquies della l.n. 241/90. L art. 21 quinquies stabilisce in particolare che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (co. 1). Dalla norma si ricava pertanto che il primo presupposto per l esercizio del potere di revoca è che il provvedimento da rimuovere sia ad efficacia durevole, ossia un provvedimento destinato a produrre i propri effetti nel tempo e non già in via istantanea, limitatamente ad uno specifico momento; l altro presupposto richiede la presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento della circostanze di fatto esistenti al momento dell adozione del provvedimento di primo grado (revoca per sopravvenienza), ovvero una nuova valutazione dell interesse pubblico originario (revoca per ripensamento o ius poenitendi). Inoltre, incidendo su provvedimenti legittimi, la revoca deve essere adottata tenendo conto anche dell affidamento incolpevole nel frattempo ingenerato nel destinatario del provvedimento originario, soprattutto nel caso in cui quest ultimo sia stato adottato molto tempo prima 1. La carenza di uno dei suddetti presupposti determina l illegittimità dell esercizio della revoca e può anche comportare l obbligo di risarcimento del danno a favore del soggetto inciso dal provvedimento di revoca nel caso in cui ricorrano gli elementi costitutivi della 1 Cfr, ex multis CdS, V, , n. 283 Gazzetta Amministrativa -69- Numero

2 procedimento amministrativo - riforme istituzionali responsabilità della P.A. ex art o anche nella diversa ipotesi di violazione dei canoni della correttezza e della buona fede (responsabilità precontrattuale ex art. 1337), laddove dal provvedimento originario sorga l obbligo della P.A. di stipulare un contratto (come nel caso dell aggiudicazione definitiva di appalti pubblici). Fatta salva l ipotesi di risarcimento del danno nei termini anzidetti, va comunque rilevato che l art 21 quinquies, nell ultima parte del co. 1, prevede in via generale la possibilità di indennizzo a favore del soggetto leso dalla revoca conforme ai presupposti di legge (revoca legittima), stabilendo che Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l amministrazione ha l obbligo di provvedere al loro indennizzo. I parametri di quantificazione dell indennizzo sono stati previsti soltanto nella particolare ipotesi regolata al co. 1 bis (introdotto nell art. 21 quinquies dall art. 13, co. 8 duodevicies del d. l , n. 7, convertito con modifiche dalla l. n. 40/2007). Tale comma si occupa infatti della determinazione dell indennizzo con specifico riferimento ai casi in cui la revoca di un atto ad efficacia durevole o istantanea riguardi un atto originariamente non compatibile con l interesse pubblico e incida su rapporti negoziali, limitando in tali casi l indennizzo al solo danno emergente. In particolare la norma in questione prevede che Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l indennizzo liquidato dall amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell eventuale conoscenza da parte dei contraenti della contrarietà dell atto amministrativo oggetto di revoca all interesse pubblico, sia dell eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l interesse pubblico. L introduzione del co. 1 bis ha creato non poche difficoltà interpretative a causa del riferimento agli atti ad efficacia istantanea, non essendo tale tipologia di atti ricompresa nella definizione della revoca elaborata al co. 1. In realtà, la possibilità di incidere con la revoca su provvedimenti ad efficacia istantanea appare inconciliabile con la configurazione della revoca come provvedimento ad efficacia ex nunc, comportando per forza di cose la necessità di retroagire al momento di adozione dell atto i cui effetti si sono ormai esauriti a seguito dell insorgere del vincolo negoziale. Ulteriore difficoltà interpretativa deriva dalla prevista possibilità di incidere con la revoca su rapporti negoziali, ovvero in un ambito per definizione sottratto al potere autoritativo della P.A.. In realtà la norma in questione sconta un vizio d origine, essendo stata inserita all interno dell art. 21 quinquies per adattare lo strumento della revoca ad una esigenza particolare, consistente nella ritenuta necessità di procedere alla revoca delle concessioni rilasciate dall Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. alla T.A.V. S.p.a. (art. 13, co. 8 quinquiesdecies, d.l. 7/2007). Tanto è vero che nell ambito della stessa disposizione di legge che ha introdotto il citato comma 1 bis, è previsto che gli effetti delle revoche delle concessioni rilasciate a T.A.V. S.p.a. si estendono a tutti i contratti stipulati dalla stessa con i general contractors (art. 13, co. 8 sexiesdecies, d.l. 70/2007). Il legislatore ha pertanto deciso di porre nel nulla i vecchi contratti sottoscritti da T.A.V., emanando una legge-provvedimento di revoca degli stessi ed evitando in tal modo di esercitare il diritto di recesso espressamente riconosciuto al concedente dalle convenzioni che regolavano i rapporti con i contraenti generali: da qui la scelta di carattere politico economico di contenere la misura dell indennizzo entro i limiti del solo danno emergente attraverso la previsione del comma 1 bis, senza però considerare le possibili incongruenze con il fine proprio della revoca. 2. La configurazione del potere di revoca in relazione al provvedimento di aggiudicazione definitiva degli appalti pubblici. L esatta delimitazione dei confini del potere di revoca assume una particolare rilevanza in relazione al provvedimento di aggiudicazione definitiva delle gare di appalti pubblici, essendo tale provvedimento funzionalmente destinato a cessare i propri effetti al momento dell intervenuta stipula del contratto di appal- Gazzetta Amministrativa -70- Numero

3 procedimento amministrativo - riforme istituzionali to con l aggiudicatario individuato all esito della procedura di gara. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come configurato dall art. 11 d.lgs. n. 163/2006, assume una diversa connotazione rispetto alla disciplina anteriore al codice dei contratti. Nella norma in questione, infatti, la fase privatistica della stipula del contratto è oggi nettamente distinta da quella pubblicistica di scelta del contraente. In particolare il co. 7 stabilisce che l aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell offerta, superando così ogni diversa interpretazione che in precedenza si era sviluppata sulla scorta dell art. 16, r.d. n. 2440/1923, secondo cui il processo verbale di aggiudicazione equivaleva ad ogni effetto al contratto e l eventuale successiva stipulazione poteva considerarsi come mero atto ricognitivo di un accordo già perfettamente valido ed efficace tra le parti. All aggiudicazione definitiva pertanto deve ora riconoscersi natura meramente provvedimentale, mentre sul piano privatistico essa rileva soltanto quale proposta irrevocabile dell offerta formulata dall aggiudicatario sino alla stipula del contratto. Sempre l art. 11 del codice, al co. 9, precisa poi che Divenuta efficace l aggiudicazione definitiva e fatto salvo l esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell invito ad offrire, ovvero l ipotesi di differimento espressamente concordata con l aggiudicatario. La norma innanzi richiamata riveste particolare significato ai fini della questione trattata, in quanto se da un lato ribadisce una netta distinzione tra l atto conclusivo del procedimento di gara e il contratto di appalto, dall altro la formulazione letterale della stessa sembrerebbe delimitare l estensione dei poteri di autotutela dell amministrazione riguardanti l aggiudicazione definitiva solamente alla fase antecedente alla stipula del contratto. Per quanto riguarda l efficacia dell aggiudicazione definitiva occorre precisare che questa è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal codice (art. 11, co. 8), secondo le modalità indicate dal combinato disposto dagli artt. 12, co. 1 e 48, co. 2, del codice dei contratti. Diversamente dall aggiudicazione provvisoria, produttiva di effetti instabili o interinali, l aggiudicazione definitiva viene generalmente qualificata come provvedimento ad efficacia durevole. La giurisprudenza consolidata, invero, riconosce la possibilità di indennizzo soltanto nel caso di revoca (legittima) dell aggiudicazione definitiva, proprio sul presupposto che si tratti di atto ad efficacia durevole. Difatti, la possibilità che ad un aggiudicazione provvisoria non faccia seguito quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, espressamente previsto e disciplinato dagli artt. 11, coo. 11, 12 e 48, co. 2, del d.lgs. 163/2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell operato dell Amministrazione 2. La giurisprudenza ritiene infatti che non debba essere riconosciuto il diritto all indennizzo qualora la procedura di evidenza pubblica sia bloccata alla fase dell aggiudicazione provvisoria, poiché in tal caso manca l adozione di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, caratteristica questa da attribuire soltanto all aggiudicazione definitiva 3. Debbono tuttavia essere registrate posizioni dottrinarie che attribuiscono al provvedimento di aggiudicazione definitiva efficacia istantanea (Garofoli - Ferrari). 3. La revoca dell aggiudicazione definitiva a seguito dell intervenuta stipulazione del contratto di appalto. Alcune problematiche applicative sono sorte in relazione a provvedimenti di revoca di aggiudicazione definitiva intervenuti successivamente alla stipula di contratti d appalto. Partendo dal principio consolidato che l aggiudicazione definitiva ha efficacia durevole ma comunque limitata all intervenuta 2 CdS, VI, , n. 195; CdS, VI, , n. 4902; CdS, V, , n. 808) 3 cfr. CdS, III, , n. 4116; CdS, III, , n. 2838; CGA Regione Sicilia, , n. 47; vedi anche, TAR Toscana, I, , n Gazzetta Amministrativa -71- Numero

4 procedimento amministrativo - riforme istituzionali stipulazione del contratto, ci si è chiesti se il potere di revoca sia configurabile anche in fase contrattuale e in quali limiti. Come rilevato al precedente par. 1, l efficacia ex nunc della revoca ( inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti ) lascia presupporre che questa possa essere legittimamente esercitata soltanto in relazione a provvedimenti che continuano a produrre i propri effetti nel tempo ( ad efficiacia durevole ). Ove infatti si ammettesse la possibilità di incidere con la revoca su provvedimenti non più efficaci, dovrebbe inevitabilmente riconoscersi alla revoca efficacia retroattiva, contraddicendo tuttavia la natura stessa dell istituto e la chiara indicazione del co. 1 della legge. Relativamente al contratto d appalto, inoltre, occorre tener conto delle norme che e- spressamente ne regolano le sorti, individuabili da un lato nella disciplina generale prevista dall art. 21 sexies della l. n. 241/90 che disciplina il recesso della P.A. dai contratti pubblici limitandone la possibilità ai solo casi previsti dal contratto o dalla legge e, dall altro, nella disciplina specifica del recesso stabilita dall art. 134 del Codice dei Contratti, il quale prevede che La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell importo delle opere non eseguite (co. 1). Ne consegue che un volta stipulato il contratto di appalto l amministrazione è vincolata al rispetto dello stesso, salva la facoltà di e- sercitare il recesso unilaterale previsto dall art. 134 cit. e con l obbligo di provvedere all indennizzo dell appaltatore nella misura indicata dalla norma; cosicché laddove l Amministrazione intenda per qualsiasi motivo sottrarsi al vincolo contrattuale con l appaltatore, non potrà fare a meno di esercitare il recesso secondo le modalità prescritte dall art In tale prospettiva, dunque, il potere di revoca della P.A. appare inconciliabile non soltanto con un intervento retroattivo sul provvedimento di aggiudicazione definitiva che ha ormai esaurito la propria efficacia, ma anche con l unica modalità prevista dalla legge per sciogliersi dal contratto (il recesso). Resta tuttavia da verificare se tale impostazione sia compatibile con la previsione del co. 1 bis del art. 21 quinquies, laddove si ammette la possibilità che la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali. Ferme restando le perplessità sopra espresse in merito alla possibilità di revocare un provvedimento ad efficacia istantanea (si pensi, ad esempio, ad un decreto di espropriazione), occorre comunque valutare se il riferimento ai provvedimenti ad efficacia durevole incidenti su rapporti negoziali possa coinvolgere anche i provvedimenti di aggiudicazione definitiva che abbiano dato luogo alla stipula del contratto di appalto. Un orientamento giurisprudenziale isolato e più risalente sembra tendenzialmente ammettere tale possibilità, rilevando che Va infatti ritenuta fuorviante l impostazione che vorrebbe far derivare dall esistenza del contratto l insussistenza del potere di revoca o non aggiudicazione (con conseguente pregiudizialità del giudizio sull esistenza del contratto rispetto a quello sulla legittimità del controllo esercitato sugli atti di gara). Il potere di eliminare gli atti amministativi della serie di evidenza pubblica infatti sussiste anche in caso di esistenza del contratto, fermo restando che in tal caso sorge, per effetto della revoca legittima (art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990) un diritto all indennizzo derivante dai principi generali sulla tutela dell affidamento nei rapporti di durata ed affidato alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo 4. Tale orientamento tuttavia non convince, in quanto si fonda su asserzioni prive del necessario supporto argomentativo e oltretutto appare irrilevante ai fini della questione esaminata, in quanto si trattava di revoca di aggiudicazione provvisoria a seguito di procedura negoziata, laddove l insorgenza del vincolo contrattuale era ipotizzata soltanto dalla società ricorrente attraverso una domanda di accertamento dell esistenza del contratto, che peraltro esulava dalla giurisdizione del G.A. 4 CdS, Sez. VI, , n Gazzetta Amministrativa -72- Numero

5 In questo caso, dunque, l assunto del giudice rappresenta chiaramente un obiter dictum, privo di effettiva rilevanza ai fini della soluzione del caso pratico. La successiva evoluzione giurisprudenziale conduce a conclusioni diverse e certamente più coerenti con il complessivo quadro normativo sopra tracciato. Al riguardo va dapprima registrata una sentenza del Giudice Amministrativo, nella quale pur dando atto dell intervenuta stipula del contratto, è stata ritenuta legittima la revoca dell aggiudicazione definitiva disposta dalla P.A. ed esclusa la configurabilità del diritto di recesso ad nutum ai sensi dell art. 134 del codice, in quanto l applicazione di tale norma presuppone l avvio dell esecuzione del contratto, mentre, nella fattispecie in e- same, l amministrazione non ha mai provveduto alla consegna dei lavori, né la società ricorrente ha mai chiesto tale consegna 5. Si tratta pertanto di una lettura interpretativa che, valorizzando il dato testuale dell art. 134 del codice pone una precisa linea di confine all esercizio del potere di revoca dell aggiudicazione definitiva, coincidente con l avvenuta consegna e l avvio dei lavori (in effetti l indennizzo previsto in caso di recesso è parametrato al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell importo delle opere non eseguite). Tale chiave di lettura è stata da ultimo condivisa da una più recente decisione del giudice amministrativo 6, in cui la vicenda atteneva sempre ad un caso di revoca di aggiudicazione definitiva disposta per sopravvenute mutate esigenze e sulla base della ritenuta sussistenza di un prevalente interesse pubblico; in tale fattispecie, tuttavia, non soltanto l aggiudicazione risaliva a ben sette anni prima, ma anche il contratto era stato stipulato da oltre sei anni e i lavori pattuiti erano stati consegnati e parzialmente eseguiti dall appaltatore. Argomentando sulla base dell art. 11 del codice (in particolare dei coo.7 e 9), per cui l aggiudicazione definitiva rappresenta un atto ad efficacia durevole ma comunque limita- 5 CdS, VI, , n TAR Lazio, II ter, , n procedimento amministrativo - riforme istituzionali ta all intervenuta stipula del contratto, nel caso di specie il G.A. ha ritenuto che la revoca fosse illegittima proprio perché la revoca è stata adottata in assenza del suo essenziale presupposto, e cioè di un oggetto costituito da un provvedimento che continua ancora a spiegare i suoi effetti, laddove nel caso di specie il contratto è stato stipulato nel 2006 e l esecuzione delle relative prestazioni è stata già a suo tempo avviata ; al riguardo è stato infatti precisato che la revoca, avendo efficacia ex tunc, incide sul momento funzionale del rapporto e non sul suo momento genetico e quindi presuppone che l efficacia dell atto oggetto di revoca continui a sussistere al momento della sua emanazione. Siffatta interpretazione - secondo il TAR Lazio - non trova neppure ostacolo nel disposto di cui al co. 1 bis del citato art. 21 quinquies, laddove si fa riferimento agli atti amministrativi ad efficacia durevole che incidono su rapporti negoziali e ciò in quanto per tali rapporti si intendono eventuali contratti accessivi al provvedimento revocato, il cui caso classico è costituito dalla revoca di una c.d. concessione-contratto, mentre la norma in questione non trova applicazione nelle ipotesi di contratti legati al provvedimento da un nesso di presupposizione, quale è il caso del provvedimento di aggiudicazione e del successivo contratto di appalto, ove il provvedimento presupposto abbia esaurito i propri effetti con la stipulazione del contratto e l avvio di esecuzione delle prestazioni. Il giudice ha invece ritenuto che nella fattispecie l unico strumento idoneo a disposizione della Stazione Appaltante per sciogliersi dal vincolo contrattuale fosse il recesso di cui all art. 134 del codice dei contratti, come peraltro emerge chiaramente dall art. 21 sexies della l. n. 241 del 1990, in cui è indicato che il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto ; tale convincimento risulta inoltre corroborato dal richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 391 del , in cui si afferma chiaramente che la revoca dell aggiudicazione non rientra nell ambito del generale potere di recesso contrattuale della P.A., ma costituisce tipica espressione di potestà autoritativa a carattere Gazzetta Amministrativa -73- Numero

6 procedimento amministrativo - riforme istituzionali di autotutela in presenza di interesse pubblico, delineando in tal modo un netta cesura tra fase pubblicistica, caratterizzata dalla possibilità per la PA di esercitare poteri autoritativi di autotutela, e fase privatistica, caratterizzata dalla possibilità di agire solo iure privatorum, attraverso il potere di recesso contrattuale previsto dall art. 134 cit. Nella sentenza in questione, inoltre, il TAR Lazio ha affermato la giurisdizione del G.A. sul presupposto che la causa petendi del giudizio riguardava la carenza di potere in concreto ai fini del legittimo esercizio del potere di revoca (il ricorrente lamentava infatti la mancanza di uno dei suoi presupposti, ovvero il provvedimento ad efficacia durevole); di conseguenza, la situazione giuridica soggettiva di cui si è chiesta la tutela non era un diritto soggettivo, bensì un interesse legittimo. L orientamento del TAR Lazio appare certamente coerente con le norme di sistema che regolano i poteri della PA nelle distinte fasi di selezione del contraente e di svolgimento delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto; si tratta inoltre di interpretazione condivisibile anche per ragioni di giustizia sostanziale, in quanto volta ad evitare che la P.A., esercitando la revoca in luogo del recesso, possa sciogliersi dal vincolo contrattuale riconoscendo all appaltatore un indennizzo limitato al solo danno emergente (quello previsto dal co. 1 bis dell art. 21 quinquies), anziché il maggiore indennizzo previsto dall art. 134 del codice, che oltre al danno emergente prevede il pagamento del decimo dell importo delle opere non eseguite. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -74- Numero

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

COMUNE DI LONATE POZZOLO

COMUNE DI LONATE POZZOLO TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Numero 41 del 19/02/2013 OGGETTO: SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERI - COSTRUZIONE LOCULI INTERRATI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI S.ANTONINO

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

AEROPORTI.A. 15.A. ITALIA

AEROPORTI.A. 15.A. ITALIA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TOSCANA AEROPORTI S.P.A..A..A., REDATTA AI SENSI DELL ART ART. 126 BIS, COMMA 4, DEL D. LGS GS. 24 1998, N. 58, FEBBRAIO 1998, 126-BIS 4, D. 24 58, AVENTE

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015 519/2015/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA - RIF. 222/2014/A - CIG 5748085DC9 - INDETTA IN AMBITO NAZIONALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI

Dettagli

LA LEGGE N. 190/2012 E IL RAPPORTO CON I DECRETI ATTUATIVI. Roma, 15 ottobre 2014

LA LEGGE N. 190/2012 E IL RAPPORTO CON I DECRETI ATTUATIVI. Roma, 15 ottobre 2014 LA LEGGE N. 190/2012 E IL RAPPORTO CON I DECRETI ATTUATIVI Roma, 15 ottobre 2014 La legge n. 190/2012 La n. 190/2012 è normativa che si può definire self executing per quanto riguarda la disciplina della

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CIRCOLARE N. 36/2013 Roma, 6 settembre 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l Attività Ispettiva Prot. 37/0015563 Agli indirizzi in allegato Oggetto: art. 31 del D.L.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 473/2012/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA IN AMBITO NAZIONALE - RIF. GOP 26/11, CIG 225763100A - FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UNA APPOSITA

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

LE PATOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. Avv. Luca Leone

LE PATOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. Avv. Luca Leone LE PATOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Avv. Luca Leone STATI PATOLOGICI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO INESISTENZA INVALIDITA (comprensiva delle ipotesi di nullità, illegittimità e inopportunità)

Dettagli

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

Ufficio Legislativo. Prot. n.741 Roma,16/01/2009

Ufficio Legislativo. Prot. n.741 Roma,16/01/2009 Ufficio Legislativo Prot. n.741 Roma,16/01/2009 Alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l architettura e l arte contemporanee e per conoscenza al Segretariato Generale Oggetto:

Dettagli

1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione.

1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione. DOTT. SABRINA PAGANI - PARTNER AVV. ROBERTO RESPINTI - PARTNER Milano, 4 Dicembre 2014 Licenziamenti collettivi e Dirigenti: novità in vigore dal 25.11.2014. (Legge 30 Ottobre 2014 n. 161 che estende l

Dettagli

Profili sostanziali. Inquadramento generale. Le molte facce della responsabilità delle pubbliche amministrazioni

Profili sostanziali. Inquadramento generale. Le molte facce della responsabilità delle pubbliche amministrazioni Premessa...XIX Parte Prima Profili sostanziali Sezione Prima Inquadramento generale Le molte facce della responsabilità delle pubbliche amministrazioni 1. Considerazioni preliminari.... 5 2. La nozione

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari

La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari Milano, 30 marzo 2015 La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari Presentazione a «Tutto Lavoro» Avv. Angelo Zambelli Licenziamento disciplinare espressione del potere disciplinare del datore di

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COPIA Determinazione n. 147 del 11/03/2013 N. registro di area 17 VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Assunta nel giorno 11/03/2013 da Laura Dordi Responsabile del Settore ECONOMICO

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

ALL. 2 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ALL. 2 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA ALL. 2 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Direttiva in materia di annullamento d ufficio di provvedimenti illegittimi, ai sensi dell articolo 1, comma 136, della

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

Progettazione - Preparazione e gestione procedure di gara

Progettazione - Preparazione e gestione procedure di gara Progettazione - Preparazione e gestione procedure di gara Autori: Federica Bozza, Barbara Mura, Donatella Spiga, Angelo Violi Creatore: Formez, Progetto PARSEC Diritti: MUR Gennaio 2008, 1 edizione Il

Dettagli

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002)

DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) Criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In

Dettagli

Centrali Uniche di Committenza

Centrali Uniche di Committenza Centrali Uniche di Committenza Si segnalano i primi rilevanti orientamenti adottati dall Autorità Nazionale Anticorruzione 1. Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 Oggetto: rapporto tra stazione unica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 157/E

RISOLUZIONE N. 157/E RISOLUZIONE N. 157/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello - art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Società in nome collettivo, eredi del socio - Applicazione

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11

Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, rif. GOP 40/09 CIG 03740281AB, indetta per l affidamento dell appalto di servizi avente ad

Dettagli

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO RISOLUZIONE N. 93/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2013 OGGETTO: IVA Trattamento tributario applicabile alle prestazioni sociosanitarie. Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e

Dettagli

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002 Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno LETTERA CIRCOLARE N Roma, data protocollo Alle Direzioni Centrali All Ufficio Centrale Ispettivo Alle Direzioni Regionali e Interregionali VV.F. Agli Uffici di Staff del Capo Dipartimento Agli Uffici di

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

APPALTI, SERVIZI E FORNITURE

APPALTI, SERVIZI E FORNITURE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROF. SERGIO PERONGINI Indice 1 APPALTI, SERVIZI E FORNITURE -------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 di 9 1 Appalti,

Dettagli

4) La violazione del principio di ragionevolezza determina: A) Violazione di legge. B) Eccesso di potere.

4) La violazione del principio di ragionevolezza determina: A) Violazione di legge. B) Eccesso di potere. Questionario n. 4 L attività della pubblica amministrazione 1) La pubblica amministrazione agisce: A) Secondo le norme di diritto privato, nella adozione di atti di natura non autoritativa e salvo che

Dettagli

Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre.

Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre. Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PREMESSO che -

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione PARERE N. 183 DEL 28 Ottobre 2015 PREC 73/15/L OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Fradel Costruzioni Soc. Coop.

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ

Dettagli

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Commento di Confindustria Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di

Dettagli