Cagliari 11 febbraio 2014 NOVITA FISCALI a cura di: Dott. Paolo Ricci

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1 Cagliari 11 febbraio 2014 NOVITA FISCALI 2014 a cura di: Dott. Paolo Ricci

2 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la IUC (Imposta Unica Comunale) e si basa su due presupposti impositivi: 1. quello costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore; 2. quello collegato all erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

3 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità La IUC si compone, pertanto, di due componenti: 1. IMU, imposta di natura patrimoniale dovuta dai possessori di immobili (esclusa l abitazione principale e relative pertinenze); 2. TASI (tributo sui servizi indivisibili dovuta sia dal possessore che dall utilizzatore) + TARI (tassa sui rifiuti dovuta dall utilizzatore), che sono tasse riferite a servizi comunali.

4 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Dichiarazione IUC La dichiarazione relativa alla IUC deve essere presentata: dai soggetti passivi dei tributi; entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; da parte di uno solo degli occupanti nel caso di occupazione in comune di un unità immobiliare. Tale dichiarazione, inoltre, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

5 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità La TARI (tassa sui rifiuti) è stata introdotta dal 1 gennaio 2014 in sostituzione della TARES che viene contestualmente abrogata. La nuova tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell utilizzatore. Motivo per cui la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

6 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Ambito soggettivo In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Utilizzi temporanei In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

7 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Multiproprietà Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per: i locali ed aree scoperte di uso comune; i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Base imponibile - Superficie assoggettabile al tributo La TARI si applica in relazione alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, ai fini dell attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138.

9 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Aree escluse dalla tassazione Sono escluse dalla TARI: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; le aree comuni condominiali di cui all art c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Inoltre, non sono assoggettate alla TARI le superfici in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori

10 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) è a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile ed ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

11 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Esclusioni Sono escluse dal TASI: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative; le aree comuni condominiali di cui all art c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

12 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Base imponibile e aliquote La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell IMU e l aliquota di base del TASI è pari all 1 per mille ma può essere ridotta dai Comuni, con una deliberazione del consiglio comunale, fino al suo azzeramento. Inoltre, è stabilito che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9 co. 3-bis del DL 557/93 (conv. L. 133/94) l aliquota massima del TASI non può comunque eccedere l 1 per mille.

13 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Limite massimo della somma delle aliquote TASI e IMU Esiste un limite secondo cui l aliquota massima complessiva dell IMU e del TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al Si ricorda che l aliquota massima dell IMU prevista dalla legge è stabilita: al 10,6 per mille per la generalità degli immobili; al 6 per mille per l abitazione principale e relative pertinenze; al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale all attività agricola.

14 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 639, 640, 682 / 703 Art. 1 - Legge di stabilità Unità immobiliare locata Se l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che: il titolare del diritto reale e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria; l occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell importo complessivamente dovuto. La parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare.

15 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 717 e 718 Art. 1 - Legge di stabilità IRPEF su immobili non locati Modificato l effetto sostituzione IRPEF / IMU. Dal periodo d imposta in corso al , viene stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo, assoggettati ad IMU, non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.

16 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 715 e 716 Art. 1 - Legge di stabilità Deducibilità IMU dal reddito d impresa e di lavoro autonomo Viene prevista la parziale deducibilità dell IMU relativa agli immobili strumentali (per destinazione e per natura), dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. E evidente che l IMU relativa agli immobili patrimoniali e merce rimane indeducibile. Inoltre, rimane indeducibile l IMU ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell immobile.

17 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 715 e 716 Art. 1 - Legge di stabilità Deducibilità IMU dal reddito d impresa e di lavoro autonomo L IMU degli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi secondo le seguenti percentuali: 30%, per il periodo d imposta in corso al (2013 per i soggetti solari ); 20%, a decorrere dal periodo d imposta in corso al (2014 per i soggetti solari ).

18 LA FISCALITA IMMOBILIARE Commi 715 e 716 Art. 1 - Legge di stabilità Deducibilità IMU dal reddito d impresa e di lavoro autonomo Ai fini del computo della quota deducibile NON vanno considerati gli immobili ad uso promiscuo ma solo quelli esclusivamente destinati all esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo. Il criterio per la deducibilità è quello della cassa e vi rientrano i versamenti relativi all IMU formata dal 2013 in poi. La conferma di tale interpretazione è stata fornita dall Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2014 il giorno

19 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Commi 140 / 146 Art. 1 - Legge di stabilità Viene introdotta la possibilità di rivalutare i beni d impresa (sia ammortizzabili che non ammortizzabili) mediante il pagamento di una imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti.

20 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Commi 140 / 146 Art. 1 - Legge di stabilità NON è possibile effettuare la rivalutazione soltanto ai fini civilistici e quindi la stessa dovrà necessariamente avere rilevanza anche ai fini fiscali. La conferma di tale interpretazione è stata fornita dall Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2014 il giorno

21 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Commi 140 / 146 Art. 1 - Legge di stabilità Ambito soggettivo Possono beneficiare della norma in esame le imprese che adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili nazionali. Sebbene la legge di stabilità faccia riferimento alle sole società di capitali ed enti commerciali residenti si ritiene che la rivalutazione sia estesa anche alle imprese individuali e alle società di persone (anche in contabilità semplificata), agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

22 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Commi 140 / 146 Art. 1 - Legge di stabilità Ambito oggettivo Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l attività dell impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni. Sono rivalutabili i soli beni e partecipazioni risultanti dall esercizio in corso al

23 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Commi 140 / 146 Art. 1 - Legge di stabilità Dove rivalutare Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al

24 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Commi 140 / 146 Art. 1 - Legge di stabilità Misura dell imposta sostitutiva Sui maggiori valori iscritti in bilancio è dovuta un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell IRAP e di eventuali addizionali nella misura: del 16%, per i beni ammortizzabili; del 12%, per i beni non ammortizzabili.

25 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Commi 140 / 146 Art. 1 - Legge di stabilità Pagamento dell imposta sostitutiva L imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2013 e le successive entro i termini per i versamenti delle imposte per il 2014 e 2015 L imposta sostitutiva dovuta è compensabile in F24

26 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Commi 140 / 146 Art. 1 - Legge di stabilità Riconoscimento fiscale dei maggiori valori Facendo riferimento alle imprese con esercizio sociale coincidente con l anno solare, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti: in generale, dal periodo d imposta 2016; agli specifici fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere dall

27 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Commi 140 / 146 Art. 1 - Legge di stabilità Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento di un ulteriore imposta sostitutiva del 10%. In questo modo, il saldo attivo può essere distribuito ai soci senza ulteriori oneri per la società (ferma restando l imposizione della riserva sui soci in qualità di utile).

28 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità Riaperti i termini per rideterminare il costo o il valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d impresa, alla data dell , affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, comma 1 lett. a) c -bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

29 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità Elementi identificativi: Possesso: Valore del bene: Redazione perizia: Versamento unica soluzione: oppure Versamento rateale in tre rate di pari importo: 1^ rata (imposta) 2^ rata (imposta + interessi del 3% annuo) 3^ rata (imposta + interessi del 3% annuo)

30 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità Nell ipotesi di rivalutazione di terreni l Agenzia delle entrate non riconosce in sede di atto di cessione un minor prezzo rispetto a quello risultante da perizia e, quindi, in alcuni casi è consigliabile oppure valutabile la possibilità di effettuare una nuova rivalutazione con riduzione del valore precedentemente periziato.

31 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità In base alla Circolare n. 12 del nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni posseduti alla data del 1 gennaio 2013, è possibile scomputare dall imposta sostitutiva dovuta l imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

32 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità I contribuenti che hanno già rideterminato il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni alla data del e versato la prima rata dell imposta sostitutiva, qualora intendano rideterminare il valore dei medesimi beni posseduti alla data del 1 gennaio 2014, non sono tenuti al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione e possono detrarre l imposta già versata dall imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione.

33 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità ESEMPIO Imposta sostitutiva dovuta per i beni posseduti al 1 gennaio 2013 = 75 prima rata versata entro il 30 giugno 2013 = 25 Imposta dovuta per i beni posseduti al 1 gennaio 2014 = 85 Imposta da versare: = 60 Importo della rata = 20

34 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità Atto di cessione dei terreni e successiva redazione della perizia La norma istitutiva della rivalutazione dispone che il valore rideterminato deve risultare da un'apposita perizia giurata di stima non prevedendo la necessità che la relativa asseverazione sia antecedente all'atto di cessione. Secondo l Agenzia delle entrate la redazione e il giuramento della perizia devono essere, a pena di inefficacia della rivalutazione, antecedenti alla cessione del bene. Il principio più volte chiarito dall Agenzia delle Entrate è stato da ultimo ribadito nella circolare 47/E/2011 in base alla quale: la redazione e il giuramento della perizia devono essere antecedenti alla cessione del bene, in quanto al fine della determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere indicato nell'atto di cessione dello stesso".

35 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità Atto di cessione dei terreni e successiva redazione della perizia La Cassazione, con la sentenza n /13, depositata il 9 maggio 2013 attraverso un'interpretazione ancorata al dettato letterale della norma, sconfessa questo orientamento di prassi venendo incontro alle richieste del contribuente. La Corte rileva l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto previsto da atti non normativi come, ad esempio, le circolari amministrative

36 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità

37 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI Comma 156 Art. 1 - Legge di stabilità

38 POTENZIAMENTO DELL ACE Commi 137 e 138 Art. 1 - Legge di stabilità L aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini ACE, è fissata in misura pari al: 4%, per il periodo d imposta in corso al ; 4,5%, per il periodo d imposta in corso al ; 4,75%, per il periodo d imposta in corso al

39 POTENZIAMENTO DELL ACE Commi 137 e 138 Art. 1 - Legge di stabilità Dal 2017 il rendimento nozionale sarà determinato con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze Acconti I soggetti che beneficiano della deduzione ACE determinano l acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d imposta in corso al e al utilizzando l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d imposta precedente. Quindi, per l acconto 2014 occorre fare riferimento al 2013 (rendimento nozionale del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell acconto 2015 si farà riferimento al 2014 (rendimento nozionale del 4%).

40 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE Comma 127 Art. 1 - Legge di stabilità Nell ottica della riduzione del c.d. cuneo fiscale, vengono aumentati gli importi delle detrazioni IRPEF disciplinate dall art. 13 co. 1 lett. a), b) e c) del TUIR. L intervento riguarda esclusivamente i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) e/o i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all art. 50 comma 1 del TUIR

41 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE Comma 132 Art. 1 - Legge di stabilità A decorrere dal periodo d imposta in corso al , per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale.

42 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE Comma 132 Art. 1 - Legge di stabilità La deduzione compete: per il periodo d imposta in cui è avvenuta l assunzione e per i due successivi: per un importo annuale non superiore a euro per ciascun nuovo dipendente assunto; nel limite dell incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del conto economico.

43 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE Comma 132 Art. 1 - Legge di stabilità Norma antielusiva L incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell art c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

44 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE Decadenza Comma 132 Art. 1 - Legge di stabilità Affinché il livello occupazionale raggiunto dopo le nuove assunzioni sia mantenuto, sono previste due specifiche cause di decadenza dal diritto alla fruizione della deduzione, qualora, in alternativa: si risolva il rapporto di lavoro del dipendente agevolato, anche per un motivo non collegato alla volontà del datore di lavoro (tale causa di decadenza opera limitatamente al singolo rapporto di lavoro che viene meno); il numero complessivo dei lavoratori dipendenti nell esercizio in cui si intende fruire della deduzione sia pari o inferiore a quello medio del periodo di riferimento.

45 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE Cumulabilità Comma 132 Art. 1 - Legge di stabilità La nuova deduzione per l incremento occupazionale è cumulabile con le altre già esistenti, ivi incluse quelle per dipendenti a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale. Peraltro, in questo caso, l ammontare deducibile per ogni dipendente non può comunque eccedere la somma: della retribuzione; degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

46 PROROGA BONUS RISPARMIO ENERGETICO Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità L aliquota della detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stabilita nella misura pari al: 55% per le spese sostenute fino al ; 65% per le spese sostenute dal al ; 50% per le spese sostenute dall fino al

47 PROROGA BONUS RISPARMIO ENERGETICO Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt e 1117-bis c.c. oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del: 65% per le spese sostenute dal al ; 50% per le spese sostenute dall al

48 PROROGA BONUS RISPARMIO ENERGETICO Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Si ricorda che per i lavori di riqualificazione energetica il limite massimo della detrazione spettante rimane invariato e differisce a seconda della tipologia dell intervento effettuato

49 BONUS RISTRUTTURAZIONE Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità La detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del TUIR nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96 mila euro per unità immobiliare, è pari al: 50% per le spese sostenute dal al ; 40% per le spese sostenute dall al

50 BONUS INTERVENTI ANTISISMICI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Sugli interventi concernenti la realizzazione di opere finalizzate all adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, è riconosciuta una detrazione dall imposta lorda pari al: 65% per le spese sostenute fino al ; 50% per le spese sostenute dall al

51 BONUS INTERVENTI ANTISISMICI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità ATTENZIONE Gli edifici devono ricadere nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1 e 2 dell allegato A, Ordinanza P.C.M. n del ) Gli interventi devono riguardare solo le costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive Sono agevolabili nella misura del 65% le spese sostenute dal

52 BONUS INTERVENTI ANTISISMICI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Infine, come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 29, possono beneficiare della nuova detrazione sia i soggetti passivi IRPEF, che i soggetti passivi IRES.

53 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Chi usufruisce della detrazione del 50% per gli interventi edilizi può beneficiare di una ulteriore detrazione d imposta relativa all acquisto dei mobili ed arredi nonché di grandi elettrodomestici destinati a servizio dell immobile oggetto dei lavori

54 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro ed è ripartita tra gli aventi diritto

55 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità La norma non prevede nessuna specificazione riguardo la tipologia di mobili ammessi al beneficio ma la Circ. n. 29/2013 afferma che devono ritenersi detraibili tutte le spese sostenute per l acquisto di arredi come, ad esempio, letti, materassi, armadi, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, ecc.

56 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la detrazione si applica sull acquisto, Iva inclusa, di tutti i grandi elettrodomestici a servizio dell immobile oggetto dei lavori quali, ad esempio, lavatrici, frigoriferi, forni, piani cottura (e televisori?) purché di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e acquistati nel periodo che va dal al

57 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Spese di trasporto e montaggio Tra le spese sulla quale calcolare la detrazione d imposta vi rientrano, sempre entro il limite complessivo dei 10mila euro, anche le spese di trasporto e montaggio. E agevolato solo l acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi, il che dovrebbe escludere, tra gli altri, gli oggetti d antiquariato

58 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Complementi d arredo Il bonus si applica agli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario complemento dell arredo dell immobile ristrutturato. Sono esclusi, però, gli acquisti di tende, tendaggi ed altri complementi d arredo

59 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Ordine dei lavori Secondo la Circolare n. 29/2013 è possibile applicare la detrazione anche sulle spese per l acquisto degli arredi sostenute prima di quelle per il recupero edilizio. L importante è che i lavori edilizi siano iniziati prima dell acquisto dei mobili: fanno fede i titoli edilizi o, in mancanza, un autocertificazione del contribuente ex DPR n. 445/2000

60 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Lavori su parti condominiali Diversamente da quanto previsto con il bonus del 2009, anche i lavori sulle parti comuni condominiali, compresa la manutenzione ordinaria, danno diritto alla detrazione. Attenzione: si deve trattare di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni (ad esempio l alloggio del portiere).

61 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Modalità di pagamento Secondo la circolare n. 29/2013 il pagamento può avvenire in due modi: 1) bonifico parlante sullo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione fiscale del 50% e con la stessa causale; 2) carta di credito o bancomat. Attenzione: non è possibile saldare il conto con assegni, contanti o altre forme di pagamento

62 BONUS ARREDI Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità La legge di stabilità aveva introdotto una limitazione all importo delle spese agevolabili ossia veniva previsto che le spese per l acquisto di mobili ed elettrodomestici non potessero essere superiori alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate. L art. 1, comma 2, lett. a) del D.L , n. 151 (in vigore dal ) ha soppresso tale limitazione

63 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità La presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni, l'agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

64 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità L'esito del procedimento rileva, inoltre, anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

65 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità.

66 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità La costituzione in giudizio del contribuente deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni che decorrono dallo spirare dei 90 dalla proposizione del reclamo, per cui la costituzione deve di fatto avvenire entro 120 giorni dalla notifica del reclamo.

67 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità La vecchia formulazione normativa prevedeva che il termine di 30 giorni di cui all art. 22 del DLgs. 546/92 sarebbe decorso o dallo spirare dei novanta giorni dalla notifica del reclamo o, se antecedente, dalla data di ricezione dell accoglimento parziale del reclamo o del diniego opposto dall Agenzia delle Entrate.

68 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità Ora, non ha rilevanza la data dell eventuale atto dell Agenzia delle Entrate, posto che i termini decorrono sempre decorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo.

69 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità È espressamente previsto, a differenza di ciò che era stato affermato in precedenza, che ai fini del computo dei 90 giorni, operano le norme sui termini processuali.

70 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità Quindi, se il reclamo viene notificato a giugno, ai 90 giorni dovranno essere sommati i 45 della c.d. pausa estiva, e lo stesso, ovviamente, dicasi per il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio o di 60 giorni per i termini per ricorrere.

71 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità Decorrenza Le novità appena esposte si applicheranno agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità (1/1/2014).

72 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità Decorrenza Quindi, con riferimento sia ai processi pendenti sia ai ricorsi/reclami proposti avverso atti notificati entro 60 giorni dall entrata in vigore della Legge di stabilità, rimangono le censure di potenziale incostituzionalità sollevate da diverse Commissioni tributarie.

73 RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Comma 611 Art. 1 - Legge di stabilità Decorrenza Ciò significa che la norma in esame potrà essere conseguentemente dichiarata illegittima per violazione dell art. 24 della Costituzione.

74 CONTRIBUTO UNIFICATO Comma 598 Art. 1 - Legge di stabilità Viene stabilito espressamente, modificando l art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il contributo unificato sugli atti giudiziari va calcolato con riferimento ad ogni atto impugnato, e ciò sia in primo grado che in appello.

75 CONTRIBUTO UNIFICATO Comma 598 Art. 1 - Legge di stabilità Confermata l interpretazione del Ministero dell Economia e delle Finanze sulla quale si erano formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti. La modifica è coerente, d altronde, con l art. 12, comma 5 del DLgs. n. 546/92 a cui rinvia l art. 14 del DPR n. 115/2002, che prende come parametro per la quantificazione dell ammontare del contributo unificato il valore del singolo atto impugnato.

76 CONTRIBUTO UNIFICATO Comma 598 Art. 1 - Legge di stabilità Non ha quindi rilievo il fatto che, mediante un unico ricorso, siano stati impugnati diversi atti impositivi, o l appello di più sentenze tramite un unico ricorso.

77 RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA Comma 279 Art. 1 - Legge di stabilità Il contribuente, presso le Agenzie fiscali, può essere rappresentato da un procuratore generale o speciale. Ciò ha rilievo, ad esempio, ai fini della procedura di accertamento con adesione, o per la domanda di autotutela.

78 RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA Comma 279 Art. 1 - Legge di stabilità Se la procura è conferita a soggetti iscritti in albi professionali, essi possono autenticare la sottoscrizione, per cui non vi è necessità di recarsi da un notaio.

79 RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA Comma 279 Art. 1 - Legge di stabilità Ora, la facoltà di autenticazione della sottoscrizione è conferita anche ai soggetti iscritti al nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioniere

80 RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA Comma 279 Art. 1 - Legge di stabilità Non solo, se la procura viene rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all art. 11 del DM , l autenticazione avviene ad opera del responsabile dell assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

81 DEFINIZIONE DELLE CARTELLE Commi 618/624 Art. 1 - Legge di stabilità I contribuenti potranno definire in modo agevolato i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione fino al , emessi da: uffici statali; agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); Regioni, Province e Comuni.

82 DEFINIZIONE DELLE CARTELLE Commi 618/624 Art. 1 - Legge di stabilità Attenzione La definizione potrà riguardare anche i carichi erariali derivanti dagli accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione fino al

83 DEFINIZIONE DELLE CARTELLE Commi 618/624 Art. 1 - Legge di stabilità Attenzione Risultano escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (INPS, INAIL), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi..

84 DEFINIZIONE DELLE CARTELLE Commi 618/624 Art. 1 - Legge di stabilità Attenzione Per le entrate non erariali come il bollo dell auto e le multe per violazione al codice della strada l agevolazione è limitata ai soli interessi di mora.

85 DEFINIZIONE DELLE CARTELLE Commi 618/624 Art. 1 - Legge di stabilità Modalità di definizione Il debitore potrà estinguere il debito con il versamento in un unica soluzione entro il : 1) delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e sanzioni ovvero del residuo; 2) degli aggi di riscossione dovuti ai sensi dell art. 17 del DLgs. 112/99.

86 DEFINIZIONE DELLE CARTELLE Commi 618/624 Art. 1 - Legge di stabilità Modalità di definizione In sostanza oggetto del beneficio della sanatoria attiene soltanto alla mancata corresponsione: 1) degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all art. 20 del DPR n. 602/73; 2) degli interessi di mora previsti dall art. 30 del DPR n. 602/73.

87 DEFINIZIONE DELLE CARTELLE Commi 618/624 Art. 1 - Legge di stabilità Aspetti procedurali : una volta intervenuto il pagamento i concessionari della riscossione sono automaticamente discaricati dell importo residuo : i concessionari dovranno trasmettere a ciascun ente creditore, anche in via telematica, l elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione.

88 DEFINIZIONE DELLE CARTELLE Commi 618/624 Art. 1 - Legge di stabilità Aspetti procedurali : mediante posta ordinaria, i contribuenti che hanno effettuato il versamento entro il termine previsto saranno informati dagli Agenti della Riscossione dell avvenuta estinzione del debito.

89 DEFINIZIONE DELLE CARTELLE Commi 618/624 Art. 1 - Legge di stabilità Effetti Per consentire ai contribuenti il versamento delle somme dovute ed agli enti creditori la registrazione delle relative operazioni, restano sospesi fino al : la riscossione dei carichi inclusi nei ruoli e negli accertamenti esecutivi emessi ed affidati agli Agenti della Riscossione fino al ;

90 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE Con l art. 52 del D.L. n. 69/2013 sono state introdotte alcune modifiche in materia di riscossione che prevedono, tra l altro, l incremento del numero delle rate fino a 120 mesi nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

91 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE Ai fini della concessione della maggiore rateazione a 120 mesi si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; 2) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione richiesto (120 mesi).

92 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE In data 6/11/2013 e stato emesso il Decreto Ministro dell economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. n. 262 dell ) con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio derivanti dal nuovo meccanismo di rateazione. A tal fine sono state introdotte 4 tipologie di piani di rateazione concedibili.

93 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE In particolare è stato previsto: 1) piano di rateazione ordinario: piano della durata max di 72 rate; 2) piano di rateazione in proroga ordinario: piano in proroga della durata max di 72 rate; 3) piano di rateazione straordinario: piano della durata max di 120 rate; 4) piano di rateazione in proroga straordinario: piano in proroga della durata max di 120 rate.

94 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE Attenzione La possibilità di richiedere rate variabili di importi crescenti è limitata ai soli piani di rateazione ordinari e ai piani di rateazione in proroga ordinari

95 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE Possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di pagamento più lungo.

96 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE Le persone fisiche e le ditte individuali accedono a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza della seguente condizione: quando l importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee

97 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE Le altre imprese accedono a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni: quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile e l indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1

98 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE Attenzione Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione secondo le tabelle A e B allegate al D.M

99 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE

100 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE

101 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE

102 MAXI-RATEAZIONE DELLE CARTELLE

103 COMPENSAZIONI CREDITI IN F24 Comma 574 Art. 1 - Legge di stabilità I contribuenti che usano in compensazione orizzontale i crediti relativi a: - imposte sui redditi e relative addizionali, - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sui redditi; - IRAP; per un importo superiore a ,00 euro annui, devono richiedere l apposizione del visto di conformità, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d imposta in corso al

104 COMPENSAZIONI CREDITI IN F24 Comma 574 Art. 1 - Legge di stabilità Il visto di conformità va apposto sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito e il limite dei 15 mila euro si riferisce a ciascuna singola imposta ossia: imposte sui redditi e relative addizionali (visto da apporre sul Modello Unico); imposte sostitutive delle imposte sui redditi (visto da apporre sul Modello Unico); ritenute alla fonte (visto da apporre sul Modello 770); imposta regionale sulle attività produttive (visto da apporre sul Modello IRAP). Interpretazione fornita dall Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2014 il giorno

105 COMPENSAZIONI CREDITI IN F24 Comma 574 Art. 1 - Legge di stabilità Il visto di conformità è già obbligatorio per la compensazione orizzontale dei crediti IVA superiori a 15 mila euro ma, a differenza di quanto previsto ai fini IVA, la compensazione dei crediti in esame: non presuppone l invio telematico della dichiarazione; dovrebbe essere ammessa anche prima della presentazione della dichiarazione annuale ( in quanto la norma non dispone, quale termine iniziale, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ).

106 COMPENSAZIONI CREDITI IN F24 Comma 574 Art. 1 - Legge di stabilità In assenza del visto di conformità, resta fermo l obbligo di sottoscrizione da parte del soggetto cui è demandato il controllo contabile, ex art bis c.c., attestante la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

107 COMPENSAZIONI CREDITI IN F24 Comma 574 Art. 1 - Legge di stabilità Regime sanzionatorio Ai soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele si applica una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro (art. 39, comma 1 lett. a) primo periodo del DLgs. n. 241/97). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata un apposita segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti.

108 CONTRATTI DI LOCAZIONE Provv. Dir. Agenzia Entrate , n. 554 Dal 1 febbraio 2014, - l imposta di registro; - i tributi speciali e compensi; - l imposta di bollo; e le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

109 CONTRATTI DI LOCAZIONE Provv. Dir. Agenzia Entrate , n. 554 Con apposita risoluzione dell Agenzia delle entrate verranno istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento

110 CONTRATTI DI LOCAZIONE Provv. Dir. Agenzia Entrate , n. 554 Modalità di presentazione Il modello di pagamento F24 ELIDE deve essere presentato dai soggetti IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.

111 CONTRATTI DI LOCAZIONE Provv. Dir. Agenzia Entrate , n. 554 Modalità di presentazione I soggetti non titolari di partita IVA, oltre alle modalità di conferimento della delega di pagamento precedentemente indicate, possono presentare il modello F24 ELIDE anche presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

112 CONTRATTI DI LOCAZIONE Provv. Dir. Agenzia Entrate , n. 554 Periodo transitorio Fino al per il versamento delle somme in esame può essere utilizzato il modello F23 secondo le attuali modalità. Dal 1 gennaio 2015 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.

113 CONTRATTI DI LOCAZIONE Provv. Dir. Agenzia Entrate , n. 554 Norma applicabile I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell atto stesso.

114 CONTRATTI E APE Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità In merito all obbligo di allegare l attestato di prestazione energetica (APE) ad alcuni contratti immobiliari, a pena di nullità degli stessi, la Legge di stabilità stabilisce che la disposizione (già abrogata dal decreto Destinazione Italia ) decorre dall entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, di cui all art. 6 comma 12 del DLgs. 192/2005.

115 CONTRATTI E APE Comma 139 Art. 1 - Legge di stabilità Attenzione La norma in esame, introdotta dalla legge di stabilità, non ha alcuna ragione di esistere, a seguito dell abrogazione dell art. 6 comma 3-bis del DLgs. 192/2005, operata dal D.L , n. 145.

116 CONTRATTI E APE Comma 7, art. 1 D.L , n. 145 (Destinazione Italia) 7. All articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione e inserita apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro ; la sanzione e da euro a euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e ridotta alla metà. L accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall Agenzia delle Entrate, ai fini dell ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

117 CONTRATTI E APE Comma 8, art. 1 D.L , n. 145 (Destinazione Italia) 8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

118 CONTRATTI E APE Commi 7 e 8, art. 1 D.L , n. 145 (Destinazione Italia) In sostanza viene cancellata la sanzione della nullità che il precedente comma 3-bis dell art. 6 del DLgs. 192/2005 comminava in caso di mancata allegazione dell APE a determinati contratti immobiliari. Viene, invece, prevista l applicazione, in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione o di allegazione (ove dovuta) concernenti l APE, di sanzioni pecuniarie amministrative.

119 contratto abbia una durata non superiore a tre anni). CONTRATTI E APE Commi 7 e 8, art. 1 D.L , n. 145 (Destinazione Italia) Verranno applicate sanzioni pecuniarie amministrative di ammontare intercorrente tra: 3.000,00 euro e ,00 euro per gli atti di trasferimento a titolo oneroso o per le locazioni di edifici; 1.000,00 euro e 4.000,00 euro in caso di locazioni di singole unità abitative (ridotta ulteriormente del 50% qualora il

120 PAGAMENTI DELLE LOCAZIONI Comma 50 Art. 1 - Legge di stabilità I pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti, a prescindere dall importo, in forme e modalità che escludano l uso del denaro contante e ne assicurino la tracciabilità (bonifici o assegni non trasferibili), anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

121 PAGAMENTI DELLE LOCAZIONI Comma 50 Art. 1 - Legge di stabilità Dal 1 gennaio 2014 il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo va effettuato: contanti bonifici bancari o postali S I assegni non trasferibili S I

122 LE NOVITA DEL QUADRO RW Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del ed entrata in vigore il Eliminazione dell obbligo di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW. Permane il solo obbligo di compilazione della sezione II, relativa agli stock di capitali detenuti all estero al 31 dicembre di ciascuna annualità.

123 LE NOVITA DEL QUADRO RW Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del ed entrata in vigore il Eliminata la soglia limite dei 10 mila euro al di sopra della quale il contribuente era obbligato alla compilazione della sezione II. Le semplificazioni avranno effetto dal periodo d imposta 2013 e quindi vedremo i loro riflessi sui modelli dichiarativi appena approvati (Provv ).

124 LE NOVITA DEL QUADRO RW Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del ed entrata in vigore il Restyling soft in materia di sanzioni In caso di omessa trasmissione delle comunicazioni di cui all art. 1 del D.L. n. 167/1990, a carico degli intermediari è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10 al 25% dell importo non segnalato (in precedenza la sanzione era pari al 25%)

125 LE NOVITA DEL QUADRO RW Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del ed entrata in vigore il Restyling soft in materia di sanzioni Per le violazioni commesse dai contribuenti, la mancata compilazione della sezione II del quadro RW comporta l applicazione di una sanzione pecuniaria che va dal 3 al 15% dell importo non indicato (in precedenza la sanzione andava dal 10 al 50%)

126 LE NOVITA DEL QUADRO RW Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del ed entrata in vigore il Restyling in materia di sanzioni Nelle ipotesi di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le sanzioni, in ipotesi di mancata indicazione, sono raddoppiate e vanno dal 6 al 30% degli importi non comunicati.

127 LE NOVITA DEL QUADRO RW Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del ed entrata in vigore il Decorrenza In applicazione del favor rei il regime sanzionatorio di favore è applicabile dal 4 settembre 2013 (data di entrata in vigore della norma)

128 LE NOVITA DEL QUADRO RW Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del ed entrata in vigore il Omessa presentazione del quadro RW E riconosciuta la possibilità di sanare la mancata presentazione del quadro RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale mediante il pagamento di un sanzione pari ad euro 258,00

129 RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO Voluntary disclosure (autodenuncia) Si tratta di un provvedimento normativo (D.L , n. 4) mediante il quale viene favorito il rimpatrio dei capitali detenuti all estero

130 RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO Voluntary disclosure (autodenuncia) Non si tratta di un condono e si basa sul principio secondo il quale, a seguito dell autodenuncia, il contribuente dovrà pagare le imposte che avrebbe pagato nei periodi di imposta ancora aperti se avesse detenuto le disponibilità estere in chiaro (più gli interessi).

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