CAPITOLO IV I doveri dell avvocato nel processo

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1 CAPITOLO IV I doveri dell avvocato nel processo (di Alessia Vanni e Valentina Ventura) 1 Sommario: 1. La condotta processuale dell avvocato e il rapporto di colleganza 2. Il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti 3. I doveri del difensore 4. La testimonianza dell avvocato 5. I rapporti con magistrati, arbitri e terzi 6. I rapporti con i testimoni e le persone informate 7. Il confronto con gli organi di informazione ed i limiti nell attività di comunicazione 8. Gli adempimenti processuali accessori 9. Le forme alternative di risoluzione delle controversie: l avvocato-arbitro e l avvocato-mediatore 1. La condotta processuale dell avvocato e il rapporto di colleganza Il Titolo IV del codice deontologico è dedicato ai doveri dell avvocato nel processo e disciplina, attraverso una casistica piuttosto dettagliata, quale condotta debba essere tenuta dal difensore per salvaguardare, da un lato, il diritto di difesa del proprio assistito e, dall altro, i rapporti con i colleghi, che devono essere improntati al rispetto dei principi di lealtà e correttezza. In ragione della sua clausola di apertura, onnicomprensiva, si ritiene che possano essere ricompresi nell art. 46, comma I, c.d.f. una serie di illeciti che rivestono anche un autonomo rilievo disciplinare e che dunque, una volta posti in essere, sono da considerarsi plurioffensivi. Non di rado, infatti, una condotta rilevante ex art. 46, comma I, c.d.f. integra una violazione anche di altre norme deontologiche: si pensi, fra tutte, all art. 52 c.d.f., che sanziona l uso di espressioni sconvenienti ed offensive 2. La condotta processuale dell avvocato, ce lo dice la norma, deve ispirarsi ad un bilanciamento di valori tra il dovere di difesa e il rapporto di colleganza: quest ultimo, per quanto se ne tenti la salvaguardia, non 1 Di Alessia Vanni, il commento agli artt. 46, 47, 48, 54, 58, 59, 60, 61 c.d.f.; di Valentina Ventura, il commento agli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 62 c.d.f. 2 C.N.F., 11 novembre 2009, n. 116, per cui pone in essere un comportamento contrario agli obblighi di colleganza il professionista che, in una nota indirizzata a mezzo fax alla collega avversaria, «insinui sia pur sottilmente che la condotta di quest ultima possa assumere rilevanza penale anche sotto il profilo morale del concorso nel fatto asseritamente antigiuridico della controparte assistita».

2 142 il nuovo codice deontologico forense potrà né dovrà mai soccombere rispetto al primo, che, come ben sappiamo, riveste rango costituzionale e si concreta nella tutela degli interessi e delle istruzioni impartite dal cliente e di una corretta esecuzione del mandato. Tra i casi più frequenti e atti ad esprimere detto bilanciamento di valori vi è quello dell avvocato che agisca giudizialmente verso un collega: in tale ipotesi, egli è tenuto a dare pronta informativa al collega dell instaurando procedimento nei suoi confronti 3, ma non potrà spingersi sino a rinunciare al mandato ricevuto né rifiutarsi di adempiervi in ragione del rapporto di colleganza. È pertanto legittimo il comportamento del professionista che, incaricato dal suo cliente, dopo aver tentato una bonaria conciliazione, agisca penalmente nei confronti di un collega per l appropriazione indebita di somme 4. Viceversa, è configurabile una violazione dell art. 46, comma I, c.d.f. ove l avvocato che intende agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto ed inoltrato a costui l informativa di cui sopra solo dopo aver richiesto la notifica agli Ufficiali Giudiziari, a nulla rilevando che detta comunicazione sia pervenuta al destinatario prima dell avvenuta, effettiva notificazione 5. Parimenti illecita ai fini deontologici è la condotta del professionista che produce in giudizio la copia di un atto della controparte, prelevandolo dal fascicolo di un altro processo al quale era estraneo il proprio cliente, senza che abbia alcun rilievo il fatto che tale comportamento sia stato posto in essere nell esercizio della difesa del cliente stesso 6 ; o che si rifiuta di collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti; ovvero, ancora, che omette di opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportano pregiudizio per la parte assistita. Inoltre, l avvocato deve comunicare al collega avversario l interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie. La norma prosegue con un elencazione piuttosto dettagliata dei comportamenti processuali più diffusi nella prassi. È poi prescritto, all avvocato, il rispetto della puntualità in sede di udienza e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi; la violazione di detto obbligo, se non episodica ma reiterata, costituisce illecito disciplinare. Nel rispetto del dovere di colleganza e del principio di ragionevolezza, è altresì richiesto all avvocato di tollerare il ragionevole ritardo del collega di controparte, senza che ciò integri anche una violazione del dovere di difesa 7. 3 C.N.F., 21 luglio 2003, n C.N.F., 23 novembre 2000, n C.N.F., 13 dicembre 2010, n. 200; C.N.F., 21 novembre 2000, n V. ancora C.N.F., 21 novembre 2000, n C.N.F., 29 novembre 1995, n. 137; nella fattispecie, è stata inflitta la sanzione dell avvertimento all avvocato che non ha aspettato il collega di controparte, in ritardo di soli dieci minuti, chiedendo di darsi atto dell assenza e faccia fissare udienza di conclusioni definitive.

3 Capitolo IV I doveri dell avvocato nel processo 143 Al fine di rendere più stringente l obbligo di puntualità e di agevolare il corretto, dignitoso ed efficiente svolgimento dell attività giurisdizionale, numerosi Ordini degli Avvocati, di concerto con i competenti Tribunali e Procure, nonché con le Camere Penali territoriali, hanno adottato protocolli per la gestione delle udienze penali che sovente contengono espressi richiami alla puntualità in udienza 8. La disposizione in commento prende quindi atto di due modalità di conferimento del mandato del tutto peculiari rispetto all ordinario schema parte assistita/difensore di fiducia. Può infatti accadere che alla parte sia assegnato un difensore d ufficio, nel rispetto del diritto costituzionale alla difesa, e che ella voglia però dotarsi, successivamente, di un legale di sua fiducia. Quest ultimo, nell immediatezza del formale conferimento dell incarico, deve mettersi in contatto con il collega già nominato d ufficio e comunicargli l incarico ricevuto (art. 46, comma IV, c.d.f.); scompare, nella nuova formulazione della norma, il riferimento all idoneità dei mezzi con cui dovrebbe avvenire detta comunicazione. È inoltre fatto obbligo al legale nominato di fiducia, senza pregiudizio per il diritto di difesa, sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d ufficio per l attività svolta in suo favore. L attività del patrocinatore d ufficio, infatti, è tutt altro che gratuita, tanto che egli stesso è tenuto ad informare l assistito che anche il difensore d ufficio ha diritto ad essere retribuito 9 ; di tale previsione si apprezza la pragmaticità: essa sembra indubbiamente volta dissipare l incertezza, sin troppo diffusa nella communis opinio, sulla gratuità o meno del mandato del difensore d ufficio, profilo che spesso viene confuso con quello, ben diverso, del patrocinio a spese dello Stato (questo, sì, gratuito per il cliente). Altrettanto particolare è il caso della difesa congiunta, ossia l ipotesi in cui la parte conferisca mandato a più difensori: essi non possono essere in numero superiore a due se si tratta di difesa penale, ex art. 96, comma I, c.p.p.; per il civile, invece, nulla è previsto né a livello codicisitico, né nella legislazione speciale. 8 Ex plurimis, Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Prato, Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali, art. 1, comma II, in «Giudici e parti processuali dovranno impegnarsi a rispettare gli orari indicati»; Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Avellino, Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali, art. 13, comma I, in «Il difensore di turno per l aula per le sostituzioni ex art.97 c. 4 cpp si presenta puntuale all inizio dell udienza»; Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Perugia, Protocollo per la gestione delle udienze penali Settori dibattimento e riesame, Art. 2, comma III, in «Magistrati ed Avvocati si impegnano ad essere puntuali». 9 Su cui, più ampiamente, infra, par. 2. Cfr. altresì Trib. Trento (decr.), 26 marzo 2004, in www. altalex.it, il quale riconosce al difensore d ufficio il diritto alle spese per il tentato recupero del proprio credito.

4 144 il nuovo codice deontologico forense In proposito, l art. 46, comma VI, c.p.c., impone all avvocato di consultare il proprio co-difensore in ordine a ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa, non più solo processuale. Tale precetto pare scontrarsi, ma solo in apparenza, con la consolidata corrente giurisprudenziale per cui il mandato alle liti conferito a più difensori si presume, in difetto di espressa e inequivoca volontà di segno contrario, disgiunto, così che ciascuno di essi ha pieni poteri di rappresentanza processuale 10. Infatti, a prescindere da chi in concreto svolge questa o quell attività, ciò che rileva è che in astratto i patrocinatori nominati abbiano tutti pari potere difensivo: se essi non coordinassero le loro strategie (processuali e non), potrebbe accadere che l uno ponga in essere adempimenti difensivi lasciando l altro all oscuro, o che quest ultimo, pur conoscendole, non si mostri d accordo. Tuttavia, un attuazione del mandato paritaria tra i due difensori è ipotesi piuttosto rara nella prassi: molto più comune è che uno di essi rivesta il ruolo di dominus della procedura, ruolo che, in ogni caso, è irrilevante sia quanto all obbligo di informativa di cui alla disposizione in commento, sia in merito al pagamento del compenso, al quale entrambi i difensori hanno diritto 11. La violazione del disposto di cui all art. 46 c.d.f. ha un duplice rilievo: penale, perché idonea ad integrare il reato di cui all art. 380 c.p. («Patrocinio o consulenza infedele»); deontologico, nei termini sinora visti, con applicazione della sanzione disciplinare dell avvertimento in caso di violazione dei doveri di cui ai commi da I a VI, e della censura, ove ad essere violato sia il dovere di cui al comma VII della medesima disposizione. Vecchio testo Art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo Nell attività giudiziale l avvocato deve ispirare la propria condotta all osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. Nuovo testo Art. 46 Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza 1. Nell attività giudiziale l avvocato deve ispirare la propria condotta all osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. 10 Fra le più recenti, Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2013, n. 6294, in Dir. giust. online, 21 novembre 2013; Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2007, n. 7697, in Giust. civ. Mass., 2007, p. 3; Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2004, n , in Giust. civ. Mass., 2004, p. 6; Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2004, n. 1168, in Dir. giust., 2004, 11, p. 117, e in Giust. civ. Mass., 2004, p. 1; tra la giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Firenze, sez. III, 12 aprile 2013, n. 596, in Foro amm. TAR, 2013, 4, p Le pronunce appena menzionate sono accomunate dall affermazione del principio per cui, in caso di mangiato congiunto, non è nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto dei difensori dei provvedimenti del giudice o dell impugnazione della controparte. 11 Cass. civ., sez. II, 20 novembre 2013, n , Rv ; conf. a Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 2004, n , in Giust. civ. Mass., 2004, p. 12.

5 Capitolo IV I doveri dell avvocato nel processo 145 I. L avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. II. L avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita. III. Il difensore che riceva l incarico di fiducia dall imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d ufficio per l attività professionale eventualmente già svolta. IV. Nell esercizio del mandato l avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale. VI. L interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. 2. L avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare. 3. L avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita. 4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d ufficio, l incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d ufficio per l attività svolta. 5. L avvocato, nell interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti. 6. L avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa. 7. L avvocato deve comunicare al collega avversario l interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie. 8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l applicazione della sanzione disciplinare dell avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l applicazione della sanzione disciplinare della censura. Non è infrequente che l avvocato, nell esercizio dell attività di difesa giudiziale, si avvalga della collaborazione di colleghi per sostituzioni in udienza o adempimenti processuali, anche fuori Foro (i c.d. domiciliatari). La stessa legge professionale, all art. 14, prevede la possibilità che gli avvocati possano farsi sostituire da colleghi, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato 12, con delega scritta; è altresì consentito, ex art. 14, comma IV, l.p.f., 12 Peculiare è la nuova disciplina del praticantato abilitato: ai sensi dell art. 41, comma XII, l.p.f., decorsi sei mesi dall iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, per le ipotesi previste dall art. 7, legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti). Tutt ora aperta, a nostro avviso, è la questione attinente l autonomia del praticante abilitato, posto che la norma menziona

6 146 il nuovo codice deontologico forense nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l Ordine di appartenenza. In tutti questi casi, è l avvocato titolare del mandato che rimane personalmente responsabile verso i clienti; il che però non esclude che anche la condotta del sostituto o del collaboratore corrispondente rivesta autonomo rilievo disciplinare, sebbene, forse, non nei confronti della parte assistita 13. Prende atto di questa prassi, oggi vero e proprio disposto legislativo, anche l art. 47 c.d.f., la cui norma di apertura sancisce l obbligo dell avvocato di dare istruzioni al collega corrispondente; parimenti, quest ultimo deve rendere conto al dominus della procedura in merito all attività svolta, nonché a quella da espletare. Il rilievo disciplinare di entrambe le condotte appena descritte trae fondamento nella lesione dei doveri di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto 14, nonché, come acutamente si è osservato, della tutela delle aspettative del cliente per una corretta trattazione del giudizio e del più generale dovere di diligenza 15. Può verificarsi, infatti, che questo continuo e raccomandato flusso di informazioni venga meno unilateralmente. In primo luogo, può accadere che il dominus non fornisca le dovute istruzioni al collega cui ha affidato l incarico, così lasciando quest ultimo a dover far fronte ad imprevisti o adempimenti cui non era ab origine tenuto. La soluzione che il codice adotta rivela, a monte, un bilanciamento di valori tra i doveri di diligenza e di difesa e il fondamentale principio per cui non può essere svolta alcuna attività in assenza di conferimento di incarico (in questo caso, non un vero e proprio mandato bensì uno o più incarichi per attività ad hoc), ritenendo che debba essere il primo a prevalere: così, in difetto di istruzioni, l avvocato corrispondente deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l incarico in merito all attività svolta di sua spontanea iniziativa. Si tratta di un vero e proprio dovere imposto al corrispondente, che, se violato, comporta l applicazione della sanzione dell avvertimento. La duplicità e la profonda distinzione del ruolo del dominus da quello del collaboratore o sostituto si manifesta anche nel disposto normativo di cui all art. 47, comma III, c.d.f., che vieta all avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l incarico. La fattispecie è più grave di quelle sinora esaminate poiché rivelatrice di un indebita e non autorizzata commistione di ruoli tra il dominus e il corrispondente, così confermando che solo il primo la sola attività di sostituzione del dominus e non anche la possibilità che egli patrocini in proprio. 13 V. supra, cap. I, par C.N.F., 29 maggio 2003, n R. Danovi, Corso di ordinamento forense e deontologia, Milano, 2008, p. 317.

7 Capitolo IV I doveri dell avvocato nel processo 147 può prendere decisioni in nome e per conto dell assistito, mentre il secondo è legittimato a farlo esclusivamente in casi particolari (quale è, appunto, quello previsto nel comma successivo), a pena della comminazione della sanzione della censura (non a caso, più grave del semplice avvertimento). Specularmente, il potere del dominus non è incondizionato e necessita comunque del consenso del corrispondente qualora debbano essere poste in essere attività di peculiare rilievo processuale o che possano comportare una maggiore responsabilità per chi le svolge. Così, l elezione di domicilio presso un collega deve essergli previamente comunicata e da questi consentita, possibilmente valutando, come è buona prassi, che non vi siano situazioni di incompatibilità con la parte assistita o l avversario. Diverso è il caso in cui l avvocato dia false informazioni al collega corrispondente e al cliente sullo stato della causa a lui affidata: trattasi di condotta disciplinarmente rilevante e a nostro avviso ancor più grave della precedente, poiché denota una pluralità di violazioni dei principi deontologici che ispirano, o dovrebbero ispirare, la condotta processuale dell avvocato; si pensi, fra tutti, ai doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 c.d.f.), di fedeltà nell adempimento del mandato (art. 10 c.d.f.), di diligenza (art. 12 c.d.f.), per non dire del rapporto di fiducia che dovrebbe instaurarsi, ab imis, con l assistito (art. 11 c.d.f.). Eppure, detta condotta non è contemplata esplicitamente dal codice, ragione per la quale non è possibile individuare immediatamente la sanzione ad essa applicabile. Trattandosi, tuttavia, di una fattispecie di peculiare importanza, ci sembra congrua l adozione di una sanzione sostanziale 16, anziché solo formale, quale è la sospensione dall esercizio della professione 17. Per converso, può attuarsi il caso che sia il corrispondente a non fornire alcuna informazione al dominus, nonostante le legittime richieste di informativa inoltrate da quest ultimo 18. Una simile condotta è ancor più lesiva del diritto/dovere di difesa cui l avvocato è costantemente sottoposto nell esercizio della sua attività professionale, poiché non gli consente di valutare al meglio (se, non addirittura, di valutare affatto) quale sia la strategia processuale più favorevole per la parte assistita. Anche questo comportamento costituisce un illecito deontologico ai sensi dell art. 47, comma I, c.d.f., sanzionabile, al pari del precedente, con l avvertimento. 16 Sulla distinzione tra sanzioni formali e sostanziali v. supra, cap. I, par Cfr. C.N.F., 23 dicembre 1998, n. 238, ove all avvocato che abbia dato false informazioni al cliente e al collega corrispondente sullo stato della causa a lui affidata, che abbia omesso di svolgere il mandato ricevuto e non abbia restituito titoli e documenti avuti in ragione dello stesso, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi nove, già irrogata dal Consiglio dell Ordine competente. 18 C.N.F., 15 dicembre 2011, n. 183, la cui massima così recita: «Pone in essere un illecito deontologico l avvocato che, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere dal collega per ottenere notizie in ordine alle procedure di esecuzione forzata presso terzi al primo affidate, non fornisca alcuna comunicazione».

8 CAPITOLO VII I nuovi parametri forensi (di Valentina Ventura) Sommario: 1. I nuovi parametri forensi 2. La struttura del decreto n. 55 del Ambito di applicazione 4. Compensi e spese 5. Disposizioni concernenti l attività giudiziale civile 5.1. Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale 5.2. La determinazione del valore della controversia 5.3. I giudizi non compiuti 5.4. L assistenza da parte di più difensori o da parte di società professionali 5.5. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio 5.6. Procedimenti arbitrali rituali ed irrituali 5.7. Le trasferte 6. Disposizioni concernenti l attività penale 6.1. Parametri generali per la determinazione dei compensi 6.2. I giudizi non compiuti 6.3. Incarico conferito a società di avvocati 6.4. Le trasferte 6.5. Il difensore della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 6.6. I praticanti abilitati al patrocinio 7. Disposizioni concernenti l attività stragiudiziale 7.1. I parametri per la determinazione dei compensi 7.2. I criteri per la determinazione del valore dell affare 7.3. Pluralità di difensori e società professionali 7.4. I praticanti avvocati abilitati al patrocinio 7.5. Incarico non portato a termine 7.6. Le prestazioni con compenso a percentuale 7.7. Le trasferte 8. Disciplina transitoria ed entrata in vigore 1. I nuovi parametri forensi A distanza di meno di due anni dall entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, con cui sono state introdotte nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali, in sostituzione delle vecchie tariffe professionali, è stato recentemente approvato un nuovo decreto ministeriale, firmato in data 10 marzo 2014, n. 55, recante importanti novità in tema di parametri forensi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2014 ed entrato in vigore il giorno successivo. Detto decreto è stato approvato in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge professionale forense), che all art. 13, sesto comma espressamente dispone, da un lato, che il compenso spettante al professionista sia di regola pattuito per iscritto all atto del conferimento dell incarico e, dall altro, che il Ministero della Giustizia emani ogni due anni, su proposta del Consiglio nazionale forense, dei parametri con l indicazione precisa dei compensi spettanti all avvocato nei casi in cui all atto del conferimento dell incarico

9 220 il nuovo codice deontologico forense o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. La legge professionale impone altresì (art. 13, comma 7) che i parametri siano formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi, l unitarietà e la semplicità nella determinazione dei medesimi. Come è noto, alcune delle modifiche apportate con il nuovo decreto erano particolarmente attese, altre sono state invece introdotte in corso di approvazione, su pressione del Consiglio nazionale forense, in un periodo di forte agitazione dell avvocatura italiana. Il decreto n. 140 del 2012 aveva infatti apportato una consistente riduzione dei compensi, che pure non venivano aggiornati dal 2004, e da più parti era stato accusato di non garantire completezza e semplicità di lettura, in totale dispregio di ciò che invece il mercato richiede. Il nuovo sistema dunque ha apportato alcune significative novità. In primo luogo, è da rilevare un aumento dei valori medi dei parametri; facendo una media, l aumento dei valori medi dei parametri è del 50 per cento, in più vi sono alcune voci e tabelle che possono vantare aumenti molto consistenti, basti pensare alla tabella relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al tribunale o a quella per le cause di lavoro. Rispetto alla novella del 2012 sono state altresì previste nuove tabelle dedicate ad attività professionali che, sebbene piuttosto frequenti, non erano state considerate dal d.m. n. 140 del 2012, come le tabelle per atto di precetto e dei procedimenti monitori. Sono state anche eliminate le riduzioni fino alla metà dei compensi spettanti per le cause di lavoro di valore inferiore ad Euro 1.000,00 1 e per le cause per indennizzo e irragionevole durata dei processi 2. Ancora, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcuna riduzione per i compensi dovuti a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 3 ed 1 L art. 8 del d.m. n. 140 del 2012 aveva disposto che nelle controversie di lavoro di valore non superiore ad Euro 1.000,00 il compenso per il professionista dovesse essere ridotto, di regola, fino alla metà. 2 L art. 9 del d.m. n. 140 del 2012 disponeva infatti che nelle controversie per l indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso potesse essere ridotto fino alla metà. La norma prevedeva altresì per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle ad esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dovesse tenere specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e che gli importi fossero di regola ridotti della metà, anche in materia penale. 3 Nella versione definitiva del d.m. n. 55 del 2014 è stata soppressa la riduzione dei compensi riconosciuti agli avvocati in regime di patrocinio a spese dello Stato, vigente con il precedente sistema. Si tratta di una previsione di non poco momento, che ha evitato che il compenso per

10 Capitolo VII I nuovi parametri forensi 221 ha reintrodotto il rimborso delle spese e delle trasferte. Infine, più in generale, il nuovo sistema tende a garantire la prevedibilità dei costi, in modo da consentire a privati cittadini ed imprese di valutare da principio i costi/ benefici della prestazione professionale, così rendendo la nostra legislazione più in linea con la legislazione comunitaria ed idonea a favorire la competitività del Paese. Poiché i compensi non sono legati alla durata della celebrazione dei processi ed alla mole di attività compiuta, da più parti si auspica che le nuove modalità di determinazione dei compensi possano favorire la più celere conclusione dei procedimenti. In tale direzione sembrano dirette le norme che, da un lato, favoriscono la composizione transattiva della lite e, dall altro lato, sanzionano la prosecuzione irragionevole del giudizio. 2. La struttura del decreto n. 55 del 2014 Il decreto n. 55 del 2014 appare dotato di maggiore leggibilità e trasparenza rispetto al decreto n. 140 del 2012, detta maggiore chiarezza è funzionale al migliore orientamento degli operatori nella determinazione dei costi della prestazione professionale, in modo da darne corretta indicazione agli assistiti e di effettuare una valutazione dell utilità e dei costi della prestazione professionale richiesta. La prima parte del decreto contiene le disposizioni generali concernenti l ambito applicativo (art. 1), i compensi e le spese (art. 2) e l applicazione analogica per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione (art. 3). Il capo II del decreto è dedicato all attività giudiziale e contiene i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale (art. 4), i criteri per la determinazione del valore della controversia (art. 5), gli incrementi percentuali da applicare alle liquidazioni dei compensi per le controversie di valore superiore a ,00 Euro (art. 6), la regolamentazione dei compensi dovuti all avvocato per l attività prestata nei giudizi iniziati ma non compiuti (art. 7), la regolamentazione dei compensi dovuti in caso di pluralità di difensori e di società professionali (art. 8), i compensi dovuti al praticante avvocato abilitato al patrocinio (art. 9), i compensi dovuti per procedimenti arbitrali rituali ed irrituali (art. 10) e l indennità di trasferta e rimborso delle relative spese (art. 11). Il capo III è dedicato all attività resa in ambito penale e, con strutturazione simile a quella del capo precedente, contiene i parametri generali per la determinazione dei compensi (art. 12), la disciplina dei giudizi iniziati ma l attività svolta a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato fosse ridotta a norma delle disposizioni in tema di determinazione dei compensi ed ulteriormente decurtata di un terzo, secondo quanto disposto dalla legge di stabilità 2014.

11 222 il nuovo codice deontologico forense non compiuti (art. 13), gli incarichi conferiti a società di avvocati (art. 14), introduce l indennità di trasferta ed il rimborso delle relative spese (art. 15), estende all avvocato della persona offesa e delle parti eventuali (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) i parametri previsti per il difensore dell indagato e dell imputato (art. 16) e regolamenta la liquidazione dei compensi per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio (art. 17). Il capo IV contiene disposizioni concernenti l attività stragiudiziale e, dopo aver fissato il principio di onnicomprensività dei compensi per prestazioni stragiudiziali (art. 18), indica i parametri generali per la determinazione dei compensi (art. 19), regolamenta le prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali (art. 20), fissa i criteri di determinazione del valore dell affare (art. 21) introducendo incrementi percentuali dei compensi per gli affari superiori a ,00 Euro (art. 22), regolamenta le ipotesi di incarichi affidati ad una pluralità di difensori ed a società professionali (art. 23), fissa il compenso dovuto ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio (art. 24), regolamenta i compensi dovuti per gli incarichi iniziati ma non portati a termine (art. 25), disciplina le prestazioni con compenso a percentuale (art. 26) e fissa i criteri per la liquidazione del rimborso dell indennità di trasferta e delle relative spese sostenute per l esecuzione dell incarico fuori dal luogo in cui il difensore svolge in modo prevalente la propria professione (art. 27). Il capo V contiene la disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni del decreto devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 28), che l art. 29 fissa nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 2 aprile La seconda parte del decreto è composta da numerose tabelle distinte per materie (25 sono per i giudizi civili ed una tabella per i procedimenti penali) o per specifico procedimento (anche tributario e amministrativo), è prevista altresì una tabella per l attività stragiudiziale, che prende in considerazione anche le prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza ad attività giudiziali. Ciascuna tabella è divisa nelle quattro fasi principali del procedimento (di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) ed in scaglioni corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, così semplificando la determinazione dei compensi da parte dei vari operatori. Le somme indicate da ciascuna tabella possono essere innalzate dal giudice fino all 80 per cento o ridotte fino al 50 per cento, a seconda della complessità del procedimento. Di ogni discostamento dal valore medio il giudice deve dare idonea motivazione.

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