I prodotti DOP, IGP e STG. L evoluzione della normativa, i dati economici, e le tendenze di mercato in alcuni paesi Ue

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1 I prodotti DOP, IGP e STG L evoluzione della normativa, i dati economici, e le tendenze di mercato in alcuni paesi Ue STUDI DOP - IGP - STG S ISMEA dicembre 2006

2 Realizzazione a cura di Ismea Responsabile della ricerca: Ezio Castiglione Responsabile scientifico: Raffaele Borriello Lo studio è stato curato da: Enrico De Ruvo Redazione: Giovanni Buonpensiero, Enrico De Ruvo, Carmela Franzese, Maria Chiara Gazza, Giovanni Luppi, Ilaria Mazzoli, Paolina Notaro, Stefano Rosini, Veronica Zaccaroni ed inoltre Kees de Roest e Claudio Montanari per il capitolo 6. Coordinamento editoriale: Palmira Blasi Art Director: Massimo Cerasi Grafici: Donatella Quaranta e Carlo Alberto Torlai 2 La ricerca è stata eseguita con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

3 Indice 1. L evoluzione della normativa I nuovi regolamenti per il riconoscimento dei prodotti DOP, IGP e STG Il Regolamento CE n. 510/ L iter di registrazione 8 Il periodo di adattamento e la protezione transitoria 9 L abrogazione del principio di reciprocità 10 La procedura d opposizione 11 L etichettatura 11 Le modifiche al disciplinare 11 I controlli ufficiali Il Regolamento CE n. 509/ Definizioni e restrizioni all uso dei nomi 15 L iter di registrazione 16 Esame da parte della Commissione 16 La procedura d opposizione 17 Le modifiche al disciplinare 17 L etichettatura 17 Modalità relative al nome registrato 18 Controlli ufficiali e verifica del rispetto del disciplinare 18 Abrogazione del principio di reciprocità Le deroghe del pacchetto igiene in materia di prodotti tradizionali La struttura di controllo Produzioni DOP - IGP Produzioni STG I Consorzi di tutela I prodotti di qualità registrati Le denominazioni registrate in ambito comunitario I prodotti italiani registrati L analisi territoriale delle denominazioni italiane registrate Le denominazioni italiane in attesa di registrazione Le Specialità Tradizionali Garantite La dimensione territoriale ed economica dei prodotti registrati Introduzione L impatto produttivo ed economico delle DOP e IGP Aspetti generali I formaggi I prodotti a base di carne Gli ortofrutticoli e i cereali I grassi e gli oli di oliva Le carni fresche Gli altri prodotti italiani riconosciuti 64 3

4 4. Il mercato nazionale, l export e i canali distributivi Il mercato nazionale dei prodotti DOP e IGP Aspetti generali I flussi di export Introduzione I canali distributivi I formaggi I prodotti a base di carne Gli ortofrutticoli e i cereali I grassi e oli di oliva Gli altri prodotti I Consumi domestici di prodotti DOP e IGP Il quadro complessivo I consumi domestici di formaggi DOP I consumi domestici di prodotti a base di carne DOP-IGP I consumi domestici di oli extravergini DOP-IGP Le politiche e le denominazioni tutelate in alcuni paesi europei La Spagna Il mercato delle DOP e IGP I formaggi Le carni fresche e i prodotti a base di carne Gli oli di oliva Gli ortofrutticoli e i cereali La Francia Il mercato delle DOP e IGP in Francia I formaggi Le carni fresche I prodotti ortofrutticoli e i cereali Gli oli di oliva e le olive da tavola La Germania L assetto istituzionale nella politica per la qualità dei prodotti agroalimentari I prodotti DOP IGP e STG in Germania L attività istituzionale di promozione delle indicazione geografiche: le DOP e IGP e i marchi regionali Le prospettive per il mercato dei prodotti DOP e IGP La Gran Bretagna L assetto istituzionale nella politica per la qualità dei prodotti agroalimentari L attività istituzionale di promozione delle indicazione geografiche: le DOP e IGP e i marchi regionali I prodotti DOP, IGP e STG in Gran Bretagna La percezione dei consumatori e le prospettive per il mercato dei prodotti DOP e IGP L Austria L assetto istituzionale nella politica per la qualità dei prodotti agroalimentari 131 4

5 6.5.2 Il mercato delle DOP e IGP in Austria Gli altri marchi di qualità istituzionali La percezione dei consumatori Le prospettive per il mercato dei prodotti DOP e IGP L Olanda L assetto istituzionale nella politica per la qualità dei prodotti agroalimentari Il mercato delle DOP e IGP in Olanda Il comparto dei formaggi Il comparto ortofrutticolo I marchi di qualità non istituzionali L attitudine dell Olanda verso la protezione delle IG La percezione dei consumatori Le prospettive per il mercato dei prodotti DOP e IGP Case study: politiche distributive e consumo nei comparti della carne fresca e dell ortofrutta DOP-IGP Obiettivi e metodologia Principali evidenze emerse Il settore delle carni fresche: analisi dei risultati La domanda di carne fresca: composizione e criteri di acquisto Le caratteristiche dell assortimento di carne fresca: tipologie, origine e marchi Il vissuto delle carni fresche a marchio DOP e IGP Le carni DOP e IGP dal punto di vista del trade L etichettatura obbligatoria e il sistema di rintracciabilità Il settore ortofrutta: analisi dei risultati La domanda di prodotti ortofrutticoli L offerta di prodotti ortofrutticoli I prodotti ortofrutticoli a Denominazione di Origine L evoluzione del mercato dei prodotti ortofrutticoli a Denominazione di Origine Sintesi e conclusioni Conclusioni 191 Appendice statistica 195 Allegato 215 Procedure da seguire da parte di produttori e cittadini di paesi terzi per la registrazione e per sollevare obiezioni Riferimenti bibliografici 230 CD Rom allegato: schede dei prodotti Dop e Igp 5

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7 1. L evoluzione della normativa 1.1 I nuovi regolamenti per il riconoscimento dei prodotti DOP, IGP e STG P er le Denominazioni di origine protetta 1, le Indicazioni geografiche protette 2 e le Specialità tradizionali garantite 3, l anno 2006 si è aperto con l adozione da parte della Commissione Europea del Reg Ce n. 510/ e del Reg Ce n. 509/ I due Regolamenti riscrivono e abrogano rispettivamente i Regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92. L obiettivo principale della riforma adottata è, innanzitutto, quello di semplificare e rendere più efficiente l iter di registrazione e, come richiesto dal Panel WTO 6, di adottare un regolamento compatibile con le regole del commercio internazionale, che abroghi il requisito della reciprocità e dell equivalenza, introdotto con il Reg CEE 2081/92 e sue successive modifiche 7. In particolare, una delle novità è rappresentata dall introduzione di un documento unico per la presentazione delle domande, contenente tutti i dati necessari ai fini della registrazione, dell informazione e dei controlli. Lo scopo di tale documento è quello di assicurare che le informazioni chiave siano ufficialmente pubblicate prima della registrazione, così da consentire a ogni operatore di esercitare il diritto all opposizione e alle autorità pubbliche preposte di garantire la protezione della denominazione registrata in ogni Stato membro. La procedura introdotta esprime, inoltre, la volontà della Commissione di migliorare la tutela dei prodotti agroalimentari registrati su scala internazionale. I nuovi Regolamenti, inoltre, come accennato, garantiscono la conformità del regime comunitario con le regole del WTO: innanzitutto, viene abrogato il requisito, precedentemente imposto ai Paesi terzi, della reciprocità ed equivalenza della protezione e, in secondo luogo, gli operatori dei Paesi extra Ue hanno la possibilità di presentare domande ed eventualmente opposizioni direttamente alla Commissione e non più per il tramite dei loro governi. Tale riforma, abrogando il requisito della reciprocità ed equivalenza, dovrebbe porre fine alle controversie nate fra l Europa e alcuni Paesi terzi, come Stati Uniti e Australia. I Regolamenti introdotti, inoltre, esprimono la volontà della Commissione di garantire una maggiore protezione del consumatore, attraverso, una più ampia visibilità dell etichettatura e la diffusione dell uso dei simboli comunitari. Nei paragrafi seguenti si riporta un analisi più dettagliata delle novità introdotte dai Regolamenti CE n. 510/2006 e n. 509/

8 1.2 Il Regolamento CE n. 510/2006 L adozione del Reg. CE n 510/2006 nasce dall esigenza, fortemente sentita a livello comunitario, di disciplinare con un approccio più uniforme le denominazioni d origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Tale esigenza risponde alla volontà del legislatore comunitario di creare condizioni di concorrenza uguali tra i produttori che beneficiano delle diciture DOP e IGP, sia di migliorare la riconoscibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori, attraverso una maggiore chiarezza e trasparenza dei segni e delle informazioni sui prodotti. È proprio la combinazione di queste esigenze che ha portato l Unione Europea a rivedere la normativa sulle DOP e IGP e quindi all adozione del Reg CE n 510/2006 che abroga e sostituisce il Reg CEE n 2081/92. Le principali novità introdotte dal Reg n 510/2006 riguardano i seguenti aspetti: domanda di registrazione e modalità di esame da parte della Commissione; modalità di opposizione e decisione sulla registrazione; denominazioni, diciture e simboli; modifiche al disciplinare; controlli ufficiali; modalità di verifica del rispetto del disciplinare; protezione delle denominazioni registrate; tasse; allegato II Prodotti agricoli di cui all art.1, 1. L iter di registrazione In generale, le modifiche introdotte per l iter di registrazione (art. 5) di nuove denominazioni, tendono a semplificare le procedure e a chiarire le responsabilità delle diverse autorità chiamate ad intervenire nell esame delle domande, allo scopo di migliorare il loro iter di presentazione, di garantire la parità di trattamento fra i vari richiedenti ed anche la trasparenza e chiarezza della documentazione richiesta e del processo amministrativo. Innanzitutto, si specifica che possono presentare domanda di registrazione esclusivamente le associazioni, ossia esclusivamente le organizzazioni di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. Tuttavia, subito dopo aver introdotto tale esclusività, la norma prevede un attenuazione della stessa, consentendo l equiparazione delle persone fisiche o giuridiche che soddisfano determinate condizioni 8 ad un associazione. Si specificano, inoltre, gli elementi minimi che deve comprendere la domanda di registrazione presentata dalle associazioni, prevedendo che essa debba contenere, oltre al Disciplinare, anche il nome e l indirizzo dell associazione richiedente e un documento unico. 8

9 Proprio quest ultimo rappresenta l elemento innovativo che dovrebbe consentire una semplificazione e una maggiore efficienza dell iter di registrazione; il documento unico, infatti, deve contenere sia gli elementi principali del disciplinare, ossia la denominazione, la descrizione del prodotto e la delimitazione della zona geografica, sia la dimostrazione del legame del prodotto con l ambiente geografico o con l origine geografica, inclusi eventualmente gli elementi specifici del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica tale legame. Sempre con riferimento alla domanda di registrazione è introdotta la possibilità di presentare domanda comune, da parte di diverse associazioni, qualora una denominazione designi una zona geografica transfrontaliera o una denominazione tradizionale connessa ad una zona geografica transfrontaliera. L iter di registrazione si arricchisce anche di una nuova fase: nel corso dell esame della domanda, lo Stato membro interessato avvia una procedura nazionale di opposizione al fine di garantire l adeguata pubblicazione della domanda e consentire un tempo ragionevole nel corso del quale, ogni persona fisica o giuridica, avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio, possa fare opposizione. Coerentemente all obiettivo di garantire maggiore chiarezza e trasparenza, per ogni decisione favorevole adottata dalla Commissione, lo Stato membro deve inviare alla stessa, oltre ai documenti presentati dall associazione richiedente durante l iter di registrazione, una dichiarazione che attesti l esito positivo della richiesta e il riferimento della pubblicazione del Disciplinare oggetto della decisione favorevole. Lo Stato membro, infatti, ha l obbligo di rendere pubblico il Disciplinare oggetto della decisione favorevole e di assicurarne l accesso per via elettronica. La presentazione standardizzata e sintetica di questi elementi mira ad assicurare una maggiore omogeneità e parità di trattamento tra le domande, garantendo che vengano menzionate tutte quelle informazioni necessarie a favorire la massima trasparenza nei confronti degli operatori interessati. Un altra novità riguarda la possibilità per gli operatori dei Paesi terzi di presentare direttamente alla Commissione la domanda di registrazione, senza dover necessariamente ricorrere all intermediazione dei propri governi. A tal proposito, si stabilisce che i documenti devono essere redatti in una delle lingue ufficiali delle Istituzioni dell UE o comunque accompagnati da una traduzione certificata in una delle lingue ufficiali. Per quanto riguarda l esame delle domande da parte della Commissione (art. 6), si allunga il termine entro il quale esso deve essere effettuato, passando dai vecchi 6 mesi agli attuali 12. Inoltre, si introduce l impegno per la Commissione di rendere pubblico, ogni mese, l elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione, nonché la data di presentazione alla Commissione. Il periodo di adattamento e la protezione transitoria Il nuovo Regolamento, conferma la possibilità, per ciascun Stato membro, di 9

10 accordare alla denominazione, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione, una protezione transitoria nazionale e ove necessario, un periodo di adattamento (art 5, 6). Il periodo di adattamento consiste nella possibilità, per le imprese, di utilizzare la denominazione qualora venga accordata la protezione transitoria. Il periodo di adattamento può essere concesso a condizione che le imprese interessate, e questo è l elemento di novità, abbiano sollevato opposizione nel corso della procedura nazionale e che abbiano legalmente commercializzato i prodotti, utilizzando in modo continuativo la denominazioni, per almeno i 5 anni precedenti. Allo stesso modo, l art. 13 3, prevede che la Commissione può accordare alla denominazione un periodo transitorio non superiore a cinque anni, solo nel caso in cui un opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione danneggerebbe l esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o l esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni prima della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea (d ora in avanti GUCE) del documento unico e del riferimento della pubblicazione del disciplinare. Tale previsione normativa, nel nuovo Regolamento viene integrata 9 con la possibilità di accordare un periodo transitorio, non superiore a cinque anni, alle imprese stabilite nello Stato membro o nel Paese terzo dove si trova la zona geografica, a condizione che le stesse abbiano commercializzato i prodotti in modo continuativo per almeno i 5 anni che precedono la data di pubblicazione sulla GU- CE e che abbiano sollevato il problema durante la procedura di opposizione, nazionale o comunitaria. Tale periodo transitorio, dovrebbe consentire di evitare danni ai produttori che utilizzano siffatte denominazioni da lungo tempo, pur tutelando nel contempo i consumatori e garantendo una concorrenza leale. Tuttavia la durata complessiva del periodo transitorio di cui all art 13, 3 e del periodo di adattamento concesso dallo Stato membro (art 5, 6) non può superare 5 anni e, qualora il periodo d adattamento fosse superiore ai 5 anni, il periodo transitorio non può essere concesso. L abrogazione del principio di reciprocità Il nuovo regolamento, ha comportato l abbandono delle disposizioni contenute nel Reg CEE 2081/92 (ex art 12) relative al principio di reciprocità. Il Reg CEE 2081/92 si applicava ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che il paese terzo fosse disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità. L abrogazione di tale principio risponde all obiettivo dell internazionalizzazione del sistema europeo di tutela delle denominazioni e all effettiva partecipazione ad esso di produttori di Paesi Terzi. 10

11 Tale obiettivo, oltre ad adempiere alle richieste del Panel del WTO, potrebbe condurre alla diffusione di quella cultura di conoscenza e rispetto delle DOP e IGP, che non può non essere alla base anche di un effettiva tutela dei prodotti comunitari su mercati internazionali, a condizione che l impianto comunitario previsto dal nuovo Regolamento trovi momenti di validazione e attuazione anche nell ambito delle decisioni WTO. La procedura d opposizione Come anticipato ( 1), il Regomanento introduce, per i Paesi terzi, la possibilità di presentare direttamente, senza l intervento dei loro governi, oltre che la domanda di registrazione, l opposizione alla registrazione di una denominazione d origine 10. L opposizione, deve essere presentata alla Commissione, entro 6 mesi dalla pubblicazione sulla GUCE, attraverso una dichiarazione debitamente motivata. Stessa possibilità è prevista per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un Paese terzo, le quali possono inviare la dichiarazione di opposizione alla Commissione direttamente o tramite le autorità del Paese di appartenenza. Infine, si introduce l obbligo per la Commissione di pubblicare, sulla GUCE, la decisione adottata in seguito alla conclusione delle consultazioni relative alla procedura d opposizione. L etichettatura In relazione alla finalità di garantire una sempre maggiore protezione del consumatore, il nuovo Regolamento impone, per i prodotti agricoli e alimentari originari della Comunità e commercializzati con una denominazione registrata, l utilizzo delle diciture DOP e IGP o dei simboli comunitari ad essi associati sull etichettatura degli stessi (art. 8). Tale obbligo si traduce, invece soltanto in una possibilità per i prodotti agricoli e alimentari originari dei Paesi Terzi, commercializzati con una denominazione registrata. Le modifiche al disciplinare Riguardo alle modifiche al disciplinare (art. 9), il nuovo Regolamento specifica che la richiesta deve descrivere le modifiche per le quali si richiede l approvazione e le relative motivazioni. Inoltre, introduce la distinzione tra le modifiche che incidono sul documento unico e quelle che non vanno a modificarlo. Nel primo caso, la domanda di approvazione di una modifica è sottoposta all iter classico previsto per la presentazione della domanda di registrazione e quindi all esame da parte della Commissione con la possibilità, da parte di ogni Stato membro o Paese terzo, di sollevare opposizione alla modifica del disciplinare. Tuttavia, all interno di questa procedura non si includono le modifiche mino- 11

12 ri 11 al disciplinare, le quali, pur avendo un incidenza sul documento unico sono sottoposte ad un iter più semplificato. Per queste modifiche, infatti, l iter non prevede nè la pubblicazione sulla GUCE del documento unico e del riferimento della pubblicazione del disciplinare oggetto di richiesta di modifica, né la possibilità di sollevare la procedura d opposizione. Per le modifiche minori approvate, la Commissione ha però l obbligo di pubblicare sulla GUCE il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare modificato da parte dello Stato membro. Nel secondo caso, ossia quello relativo a modifiche che non incidono sul documento unico, se la zona geografica è situata in uno Stato membro, è competenza dello Stato membro interessato pronunciarsi sull approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, provvedere a pubblicare il disciplinare modificato e ad informare la Commissione delle modifiche approvate. Diversamente, se la zona geografica è situata in un Paese terzo, è competenza della Commissione pronunciarsi sull approvazione della modifica proposta. Tali procedure si applicano anche nel caso in cui le modifiche siano inerenti a modifiche temporanee del disciplinare facenti seguito all imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie. I controlli ufficiali Per poter funzionare, il sistema delle DOP e IGP deve poter contare su un regime di controlli affidabile in grado di garantire, soprattutto ai consumatori, che i prodotti acquistati rispettano le disposizioni dei disciplinari di produzione. Accanto a tale esigenza, il nuovo Regolamento (art. 10, 1) pone anche l obbligo generale a carico degli Stati membri di designare le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi fissati dal Reg. CE 510 a norma del Reg. CE 882/ La versione definitiva del Regolamento, ha in qualche modo contenuto l allarmismo creato, da una prima proposta di Bruxelles, tra i rappresentanti delle delegazioni nazionali, tra cui quella italiana. Il timore era quello che l inserimento di un riferimento alla normativa in materia di controlli ufficiali di mangimi, alimenti e salute e benessere animale, potesse generare sovrapposizione di competenze in materia di controllo fra organismi deputati ai controlli sulle DOP e IGP e quelli che invece verificano il rispetto delle norme igienico sanitarie. La formulazione adottata nella versione definitiva del Regolamento dovrebbe, tuttavia, essere in grado di evitare tali dubbi interpretativi, in quanto, come meglio specificato anche nei considerando del Regolamento, il sistema di monitoraggio delle DOP e delle IGP deve essere cositituito da un sistema di controlli ufficiali in linea con il Reg. CE 882/04, nonché diretto ad assicurare il rispetto dei relativi disciplinari di produzione. Successivamente l art.11, 1, prevede che la verifica del rispetto del disciplinare sia effettuata da una o più Autorità e/o da uno o più organismi di controllo ai 12

13 sensi dell art 2 del Reg CE 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti. Inoltre, l art. 10 3, prevede che la Commissione pubblichi il nome e l indirizzo delle Autorità designate e degli Organismi di certificazione e aggiorni periodicamente l elenco. Per quanto riguarda la verifica del rispetto del disciplinare (art. 11) di DOP e IGP relative a zone geografiche di un Paese terzo, la stessa è effettuata da una o più autorità pubbliche designate dal Paese in cui si trova la zona geografica interessata e/o da uno o più organismi di certificazione dei prodotti. Inoltre, il Regolamento prevede che i costi di verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori interessati. Ancora, altro aspetto innovativo, è l introduzione dell obbligo per tutti gli Organismi di certificazione, a partire dal 1 maggio 2010, di accreditamento in base alla normativa EN 45011, che assicura il rispetto dei requisiti di terzietà, competenza e organizzazione da parte di coloro che si occupano della certificazione del prodotto. L attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione in Italia è svolta dal SINCERT - Sistema Nazionale per l Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, Associazione privata senza fini di lucro fondata nel 1991 e legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano con D.M. del 16 giugno In particolare la norma EN disciplina i requisiti che un organismo di certificazione di prodotto deve soddisfare per poter essere accreditato. I principali aspetti disciplinati riguardano l organizzazione della struttura, il Sistema Qualità, l indipendenza e la terzietà rispetto agli interessi oggetto di certificazione, la competenza del personale, la gestione delle attività ispettive e certificative, la gestione dei rapporti con le aziende certificate e l uso dei marchi e dei certificati. Modalità d applicazione L art 16 prevede che la Commissione adotta, in conformità alla procedura di regolamentazione prevista dagli artt 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, le modalità di applicazione necessarie all attuazione del Regolamento. Tra queste, l elenco delle materie prime dei prodotti designati dalle designazioni geografiche equiparate a denominazioni d origine (art 2, 3); le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione; le modalità di presentazione della domanda di registrazione di una denominazione che designa una zona geografica transfrontaliera (art 5, 1); le modalità relative al contenuto e alla trasmissione alla Commissione dei documenti (art 5, 7 e 9); modalità relative alle modifiche minori (art 7, 5 e art 9, 2); modalità relative alle condizioni di controllo del rispetto del disciplinare. 13

14 Altre novità Altra novità introdotta è relativa alle tasse: ai sensi dell art 18, gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese. Considerazioni generali L analisi del recente Regolamento evidenzia che il nuovo impianto normativo costituisce una revisione significativa delle politiche agricole della qualità. Le modifiche introdotte sono state motivate principalmente dalle richieste del Panel WTO: il Regolamento, con l abrogazione del requisito della reciprocità e dell equivalenza, si è allineato alle richieste avanzate dal WTO in tema di commercio internazionale, anche se, a tutt oggi, il WTO non ha ancora espresso parere formale sul testo normativo adottato. In risposta alle modifiche richieste dal panel WTO, il nuovo Regolamento consente l accesso ai registri anche da parte dei singoli produttori dei Paesi terzi, senza il tramite quindi degli Stati, anche nel caso in cui gli stessi Paesi d origine non garantiscano una reciprocità di trattamento. Vincolo quest ultimo richiesto invece dal precedente Regolamento UE. Ancora, e sempre in risposta alle richieste del panel WTO, il nuovo Regolamento garantisce la coesistenza fra marchi industriali e denominazioni d origine e fra denominazioni d origine omonime. Il sistema precedente, al contrario, prevedeva che dopo un periodo di cinque anni di coesistenza, il marchio industriale doveva cedere il passo alla denominazione d origine. L adeguamento della politica comunitaria alle regole del commercio internazionale è stato comunque, l occasione per apportare ulteriori modifiche al testo del precedente regolamento. Dal nuovo regolamento esce rafforzato il ruolo degli Stati membri sia nelle procedure di istruttoria delle domande di riconoscimento di nuove denominazioni e sia, soprattutto, in caso di modifica del disciplinare di produzione di denominazioni già riconosciute. In sostanza, con le nuove regole gli Stati membri si fanno carico di esaurire l istruttoria, e di procedere alla composizione delle eventuali controversie, all interno dei confini nazionali. Dopo la fase di istruttoria nazionale, infatti, ogni Stato membro dovrà inviare a Bruxelles solo il documento unico. L elemento critico di tale procedura, potrebbe essere rappresentato sia dal grado di completezza degli elementi indicati nel documento unico, sia dal grado di omogeneità dei criteri adottati da ciascun Stato membro nell iter di registrazione. Altra modifica significativa riguarda l estensione a 12 mesi del tempo a disposizione della Commissione per l esame delle domande. Fino ad oggi, la Commissione ha evidenziato tempi di risposta più lunghi dei 6 mesi previsti dal sistema previgente: tale previsione appare dunque in contrasto con l obiettivo di snellire e ridurre i tempi di registrazione delle nuove denominazioni. Obiettivo peraltro palesato dalle modifiche introdotte all iter di registrazione. 14

15 Altra novità di una certa portata è relativa alle norme igienico sanitarie. In particolare, il nuovo Regolamento prevede che potranno avere accesso alla certificazione DOP solo i prodotti in grado di soddisfare le norme igienico sanitarie fissate dal pacchetto igiene. In ultimo, altra novità introdotta e portatrice di cambiamenti importanti, riguarda l obbligo previsto per gli Organismi di controllo: a partire dal 2010, dovranno, infatti, essere accreditati in base alla norma EN Ad oggi, in Italia, risultano accreditati solo 14 su 23 (60,9%) Organismi di controllo privati autorizzati. In particolare, il panorama italiano si contraddistingue per la presenza di: Organismi nati come espressione dei Consorzi; Organismi volontari preesistenti al Reg. CEE 2081/92; Organismi nati con la creazione del nuovo mercato relativo alla certificazione delle DOP e IGP. In tale contesto, e in relazione all obbligo di accreditamento, gli Organismi di controllo italiani sono chiamati pertanto a riesaminare le loro politiche aziendali, sia in termini di portafoglio attività, sia in funzione dei nuovi costi legati all accreditamento EN Il Regolamento CE n. 509/2006 L attività di revisione normativa a livello europeo, ha riguardato anche i prodotti agricoli e alimentari con marchio STG e ha portato all emanazione del Reg. CE n 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga e sostituisce il Reg. CEE n 2082/92. Sostanzialmente le novità introdotte ricalcano quelle introdotte dal Reg. CE n 510/2006 per le DOP e IGP e riguardano i seguenti aspetti: - definizioni e restrizioni all uso dei nomi; - domanda di registrazione e modalità di esame da parte della Commissione; - modalità di opposizione; - modifiche al disciplinare; - denominazioni, diciture e simboli; - modalità relative al nome registrato; - controlli ufficiali; - modalità di verifica del rispetto del disciplinare. Definizioni e restrizioni all uso dei nomi La prima novità introdotta riguarda la definizione del termine tradizionale (art 2), inteso come un uso sul mercato tradizionale attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale. Inoltre, rispetto al precedente Regolamento, si definisce che la specificità (art. 15

16 1, lettera a), intesa come l elemento o gli elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare dagli altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto (fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche) o al metodo di produzione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione. È, dunque, sulla base della specificità così definità che la specialità tradizionale garantita è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione. Agaranzia sia dei produttori che dei consumatori, si stabiliscono delle restrizioni all uso dei nomi (art. 5), precisando, da un lato che, il Regolamento si applica nel rispetto delle disposizioni comunitarie o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, e dall altro, che il nome di una varietà vegetale o di una razza animale può essere utilizzato nella denominazione di una STG solo se non induce in errore sulla natura del prodotto. L iter di registrazione Così come per le DOP e le IGP, anche per le STG sono state introdotte novità di rilievo nell iter di registrazione (art. 7). Innanzitutto si specifica che un associazione può presentare domanda di registrazione per una STG, esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa produce o elabora. Si specificano gli elementi minimi che la domanda di registrazione deve contenere: oltre al Disciplinare, essa deve contenere il nome e l indirizzo dell associazione richiedente, il nome e l indirizzo dell autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare e i relativi compiti specifici e i documenti che comprovano la specificità e la tradizionalità del prodotto. Come per le DOP e le IGP viene introdotto, contestualmente all esame della domanda di registrazione da parte dello Stato membro, l avvio di una procedura nazionale d opposizione avente la finalità di garantire un adeguata pubblicazione della domanda e di concedere un tempo ragionevole durante il quale, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul su territorio, possa fare opposizione alla domanda. Inoltre, si introduce la disciplina delle domande provenienti da un associazione di un Paese terzo: esse devono contenere gli stessi elementi previsti per le domande provenienti dalle associazioni degli Stati membri e possono essere presentate alla Commissione direttamente o tramite le autorità del Paese di appartenenza. Tutti i documenti presentati per la registrazione da parte di associazioni appartenenti a Paesi terzi devono essere redatti in una lingua ufficiale delle istituzioni UE o accompagnati da una traduzione certificata in una delle lingue ufficiali dell UE. Esame da parte della Commissione Riguardo all esame della domanda da parte della Commissione (art. 8) si in- 16

17 troduce, come per le DOP e IGP, il termine di 12 mesi entro il quale esso deve essere effettuato. Si introduce anche l obbligo per la Commissione di rendere pubblico ogni mese l elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione alla Commissione. La procedura d opposizione Riguardo alla procedura d opposizione (art. 9), si modifica il termine entro il quale ogni Stato membro o Paese terzo può opporsi alla registrazione: a partire dalla data di pubblicazione sulla GUCE, si passa dai precedenti 5 mesi agli attuali 6. Si specifica, inoltre, che sono ricevibili soltanto le dichiarazioni d opposizione, pervenute alla Commissione nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione sulla GU- CE, che dimostrano o la mancata osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 2, 4 e 5 del Reg CE n 509/2006, oppure che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo, per prodotti agricoli o alimentari analoghi. Le modifiche al disciplinare L art. 11 prevede che la richiesta di modifica al Disciplinare può essere presentata dallo Stato membro, su richiesta dell associazione stabilita sul suo territorio, oppure da un associazione stabilita in un Paese terzo. Per quest ultima, lo stesso articolo prevede che la domanda può essere presentata alla Commissione o direttamente o tramite le autorità del Paese. Il nuovo Regolamento, precisa che tutte le richieste di modifica, devono comprovare un interesse economico legittimo e descrivere le modifiche richieste e i motivi pertinenti. Per quanto riguarda l iter procedurale, la richiesta di approvazione di una modifica al disciplinare è sottoposta all iter classico previsto per la presentazione della domanda di registrazione. Tuttavia, all interno di tale iter si prevede una semplificazione per le modifiche minori. Per quest ultime, infatti, l iter non prevede né la pubblicazione sulla GUCE di tutti gli elementi identificativi della richiesta di modifica, 13 né la possibilità di sollevare la procedura di opposizione. Tale semplificazione procedurale è la stessa prevista dal Reg CE 510/2006 per le modifiche minori al disciplinare. L etichettatura Anche per le STG, si introduce l obbligo di apporre sull etichetta di un prodotto agricolo o alimentare prodotto nel territorio comunitario, il nome registrato accompagnato o dal simbolo comunitario o dall indicazione specialità tradizionale garantita. Tale indicazione, invece è facoltativa per le STG prodotte al di fuori del territorio comunitario. 17

18 Modalità relative al nome registrato Con riferimento alle modalità relative al nome registrato (art. 13), si introduce la possibilità per l associazione che ha richiesto la registrazione di un nome in una sola lingua, di prevedere nel disciplinare che all atto della commercializzazione, l etichetta contenga oltre al nome del prodotto in lingua originale anche un indicazione nelle altre lingue ufficiali. Controlli ufficiali e verifica del rispetto del disciplinare Altre novità di rilievo riguardano i controlli ufficiali (art. 14) e la verifica del rispetto del disciplinare (art. 15). Per quanto riguarda i primi, così come previsto per le DOP e le IGP, si stabilisce che gli Stati membri designino l autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli sulla base del Reg. CE n 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Anche per le STG, inoltre si introduce l obbligo per tutti gli organismi di certificazione, a partire dal 1 maggio 2010, di accreditamento in base alla normativa EN Abrogazione del principio di reciprocità Ultimo aspetto da evidenziare, ma non per questo meno rilevante, è l abrogazione del principio di reciprocità (ex art. 16 Reg. CEE n 2082/92), coerentemente all obiettivo di chiarire e migliorare anche la tutela delle STG su scala internazionale. Modalità d applicazione Ai sensi dell art 19 del Regolamento, la Commissione adotta, in conformità alla procedura di regolamentazione prevista dagli artt. 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, le modalità di applicazione necessarie all attuazione del Regolamento. Tra queste vi sono: le informazioni che devono essere incluse nel disciplinare (art 6, 2); la modalità di presentazione di una domanda di registrazione (art 7, 1) da parte di associazioni stabilite negli Stati membri o in paesi terzi distinti; la modalità di trasmissione alla Commissione delle domande di cui all art 7 3, 6, e 7 e delle domande di modifica (art 7, 11); le modalità di opposizioni (art. 9), comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate; le condizioni di controllo del rispetto del disciplinare. 1.4 Le deroghe del pacchetto igiene in materia di prodotti tradizionali Nei primi anni Novanta, la Comunità europea ha emanato una serie di normative inerenti l igiene degli alimenti, con lo scopo principale di assicurare un alto 18

19 livello di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante nell ambito dell UE. A tale iniziativa, hanno fatto seguito le richieste da parte dei Paesi con il maggior numero di produzioni tradizionali, di derogare ad alcune disposizioni igienico - sanitarie considerate incompatibili con le metodiche di lavorazione, ritenute indispensabili, dei prodotti tradizionali e legate a metodiche di tipo artigianale. L emanazione della nuova normativa comunitaria in materia di igiene degli alimenti (Pacchetto igiene) che dà attuazione ai principi ed ai requisiti generali in materia di sicurezza alimentare fissati dal Regolamento CE 178/ , può essere in parte considerata una risposta alle esigenze palesate. Il Pacchetto igiene infatti, rivede in modo complessivo l approccio normativo alla produzione, lavorazione e commercializzazione degli alimenti e dei mangimi, introducendo numerose e rilevanti innovazioni. In particolare, con il Reg. CE 852/ , in materia di igiene dei prodotti alimentari o destinati ad operatori del settore alimentare, e il Reg. CE 853/ in materia di igiene dei prodotti di origine animale, viene previsto anche il principio della flessibilità. Sulla base di questo principio, ogni Stato membro, mediante provvedimenti nazionali, può permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali, adattando i requisiti igienico sanitari previsti dai due regolamenti. Ciò è consentito a condizione che non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di igiene alimentare dei regolamenti. Il concetto della flessibilità è relativo all ampia libertà degli operatori di adattare le proprie tecniche di lavorazione e le relative strutture al tipo di produzione, purchè vengano sempre garantiti i requisiti di sicurezza dei prodotti. Infine, con il Regolamento CE 2074/ della Commissione, si stabiliscono (art. 7) le deroghe per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali e le relative modalità di gestione. In particolare, vengono definiti: i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali; le deroghe concesse; le modalità di comunicazione delle deroghe alla Commissione ed agli Stati membri. I prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali I prodotti per essere annoverati nella categoria dei prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali devono rispondere ad uno dei seguenti requisiti: storicamente riconosciuti come prodotti tradizionali; fabbricati secondo riferimenti tecnici codificati o registrati come processi tradizionali o secondo metodi di produzione tradizionale; protetti come prodotti alimentari tradizionali dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale, ecc. 19

20 Le deroghe concesse Agli stabilimenti che fabbricano prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali, possono essere concesse deroghe individuali o generali in relazione ai seguenti requisiti: caratteristiche dei locali in cui i prodotti sono esposti ad un ambiente che contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche. I locali possono in particolare comprendere pareti, soffitti e porte non costituiti da materiali lisci, impermeabili non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, pavimenti e soffitti geologici naturali; caratteristiche degli strumenti ed attrezzature utilizzati in fase di preparazione, imballaggio e confezionamento, introducendo la possibilità di utilizzare legno, tessuti, ecc., ma che comunque devono garantire il mantenimento di uno stato di igiene soddisfacente; tecniche di pulizia e disinfezione dei locali, che devono essere adatte all attività tenendo conto della specifica flora ambientale. Le modalità di comunicazione delle deroghe alla Commissione ed agli altri Stati membri Al fine di consentire un adeguata gestione di tale sistema, gli Stati membri che concedono le deroghe, sia individuali sia generali, entro dodici mesi dalla concessione delle stesse devono informarne la Commissione e gli altri Stati membri. In fase di notifica, lo Stato membro deve: descrivere brevemente le disposizioni che sono state adottate; precisare i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati; fornire ogni altra informazione pertinente. La nuova normativa comunitaria permette dunque un applicazione meno rigida delle prescrizioni igieniche che potevano di fatto snaturare le qualità tipiche degli alimenti. È compito dei produttori e di conseguenza dei paesi membri dimostrare nella pratica, mediante le procedure di autocontrollo, di essere effettivamente in grado di mantenere un adeguato livello igienico delle produzioni e di garantire un alto livello di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante. 1.5 La struttura di controllo I Reg CE 510/2006 e 509/2006 introducono, come evidenziato nei paragrafi precedenti, nuove regole anche per quanto riguarda la struttura di controllo delle DOP, IGP e STG. In particolare, i due Regolamenti impongono, a decorrere dal 1 maggio 2010, l accreditamento degli Organismi di controllo (art 11, comma 3, Reg 510/2006 e art 15, comma 3, Reg. 509/2006). 20

21 1.5.1 Produzioni DOP - IGP Le autorità pubbliche di controllo designate Nel corso dell ultimo anno 18, la situazione relativa alle autorità pubbliche ha visto crescere del 43,8% la quota dei prodotti controllati, passando dalle 15 produzioni del luglio 2005, alle attuali 23. A tale situazione è corrisposto anche un aumento dei soggetti designati che sono passati da 15 unità a 19. Analizzando i dati relativi alle Autorità pubbliche* designate si può notare come delle 23 denominazioni controllate il 61% (14 denominazioni) è costituito da produzioni appartenenti alla categoria dei grassi e oli, il 17% è costituito da quelle appartenenti alla categoria degli ortofrutticoli e cereali(4), il 13% da 3 prodotti appartenenti alla categoria dei formaggi ed il rimanente 9% da produzioni appartenenti alla categoria delle spezie (1) e degli oli essenziali (1). Tabella Autorità pubbliche di controllo designate dal MiPAF alla fine di aprile 2006 Autorità pubblica di controllo Nr. prodotti Prodotti DM GURI controllati controllati ARSIAM - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "G. Sedati" 1 Molise (olio) n. 78 del 29/11/2005 Assam 1 Casciotta di Urbino n. 212 del 12/09/2005 CCIAA Bari 1 Terra di Bari (olio) n. 203 del 2/9/03 CCIAA Chieti 1 Colline Teatine (olio) n. 178 del 1/08/00 CCIAA dell'aquila 1 Zafferano dell'aquila n. 51 del 03/03/05 CCIAA di Lecce 1 Terra d'otranto (olio) n. 171 del 23/07/04 CCIAA Firenze 1 Chianti Classico (olio) n. 273 del 24/11/2003 CCIAA GE-SV-IM-SP 2 Riviera Ligure (olio) n. 219 del 20/09/2005 Basilico genovese n. 50 del 01/03/2006 CCIAA Latina 1 Kiwi di Latina n. 76 del 02/04/05 CCIAA Pescara 1 Aprutino Pescarese (olio) n. 181 del 05/08/2005 CCIAA Roma 1 Sabina (olio) n. 290 del 14/12/2005 CCIAA Taranto 1 Terre Tarentine (olio) n. 5 del 07/01/2006 CCIAA Teramo 1 Pretuziano delle Colline Teramane (olio) n. 153 del 04/07/2005 CCIAA Trapani 2 Valli Trapanesi (olio) n. 248 del 24/10/2005 Cappero di Pantelleria n. 149 del 30/06/03 CCIAA Trieste 1 Tergeste (olio) n. 181 del 05/08/2005 CCIAA Viterbo 2 Canino (olio) n. 248 del 21/10/99 Tuscia (olio) n. 269 del 18/11/2005 Consorzio Ricerca Filiera lattiero-caseario 2 Pecorino Siciliano n. 147 del 27/6/01 Ragusano n. 144 del 22/6/00 Ente Nazionale Risi 1 Riso Vialone Nano Veronese n. 142 del 21/06/2005 Stazione Sper. per le Ind. delle Essenze 1 Bergamotto di Reggio Calabria n. 278 del 29/11/2005 Fonte: elaborazioni Ismea su dati MiPAAF. 21

22 Gli organismi privati di controllo autorizzati per le DOP e IGP La situazione relativa agli Organismi privati nel corso dell ultimo anno ha visto crescere la quota dei prodotti controllati del 4,0% (5 nuove produzioni per un totale di 130); di contro, il numero di soggetti riconosciuti è rimasto fermo a 23. Tabella Organismi privati di controllo autorizzati dal MiPAAF alla fine di aprile 2006 Organismi di controllo Prodotti Denominazione controllati 3A Parco Tecnologico agroalimentare dell'umbria Soc. Cons. a r.l 5 Alto Crotonese (olio) Lenticchia di Castelluccio di Norcia Prosciutto di Norcia Umbria (olio) Vitellone Bianco dell'appennino Centrale Agroqualità 14 Carciofo romanesco del lazio Cartoceto (olio) Clementine di Calabria Dauno (olio) Fagiolo di Sarconi La Bella della Daunia (oliva da tavola) Lametia (olio) Lardo di Colonnata Monte Etna (olio) Monti Iblei (olio) Nocellara del Belice (oliva da tavola) Val di Mazara (olio) Valle del Belice (olio) Zafferano di San Gimignano AIAB 4 Fagiolo di Sorana Farina di Neccio della Garfagnana Marrone del Mugello Pane casareccio di Genzano AQA 1 Spressa delle Giudicarie (formaggio) Bioagricoop 5 Canestrato pugliese Collina di Brindisi (olio) Farro della Garfagnana Miele della Lunigiana Pane di Altamura CERMET - Certificazione e Ricerca per la Qualità 3 Aceto balsamico tradizionale di Modena Brisighella (olio) Colline di Romagna (olio) Certiprodop 5 Formai de Mut dell'alta Val Brembana Pecorino Toscano Quartirolo Lombardo Ricotta Romana Taleggio 22

23 Segue Tabella Organismi privati di controllo autorizzati dal MiPAAF alla fine di aprile 2006 Organismi di controllo Prodotti Denominazione controllati Certiquality 5 Laghi Lombardi (olio) Lucca (olio) Salame d'oca di Mortara Toscano (olio) Uva da tavola di Mazzarone Check Fruit Srl 8 Arancia Rossa di Sicilia Asparago verde di Altedo Ficodindia dell'etna Marrone di Castel del Rio Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel Pera dell'emilia Romagna Pesca e Nettarina di Romagna Scalogno di Romagna CSQA 24 Asiago Asparago bianco di Cimadolmo Bitto Bresaola della Valtellina Ciliegia di Marostica Fagiolo di Lamon dell'alta Vallata Bellunese Fontina Garda (olio) Gorgonzola Grana Padano Marrone di San Zeno Mela Val di Non Montasio Monte Veronese Mozzarella di Bufala Campana Pera Mantovana Provolone Valpadana Radicchio Rosso di Treviso Radicchio Variegato di Castelfranco Soprèssa Vicentina Uva da tavola di Canicattì Valle d Aosta Fromadzo Valtellina Casera Veneto Valpolicella, Veneto Euganeo e Berici, Veneto del Grappa (olio) Dipartimento Controllo Qualità Parmigiano Reggiano Scarl 1 Parmigiano Reggiano ECEPA 3 Coppa Piacentina Pancetta Piacentina Salame Piacentino 23

24 24 Segue Tabella Organismi privati di controllo autorizzati dal MiPAAF alla fine di aprile 2006 Organismi di controllo Prodotti Denominazione controllati I.M.C. Istituto mediterraneo di Certificazione S.r.l. 1 Castagna del Monte Amiata INEQ (Istituto Nord Est Qualità) 12 Cotechino Modena Mortadella Bologna Prosciutto di Carpegna Prosciutto di San Daniele Prosciutto Toscano Prosciutto Veneto Berico-euganeo Salame Brianza Salamini italiani alla cacciatora Speck dell'alto Adige Valle d Aosta Jambon de Bosses Valle d Aosta Lard d Arnard Zampone Modena INOQ (Istituto Nord Ovest Qualità) Scarl 7 Bra Castelmagno Murazzano Nocciola del Piemonte Raschera Robiola di Roccaverano Toma Piemontese Ismecert (Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare) 14 Caciocavallo silano Carciofo di Paestum Castagna di Montella Cilento (olio) Clementine del Golfo di Taranto Colline Salernitane (olio) Fico bianco del Cilento Limone Costa d'amalfi Limone di Sorrento Melannurca Campana Nocciola di Giffoni Penisola Sorrentina (olio) Peperone di Senise Pomodoro di San Marzano dell'agro Sarnese Nocerino Istituto Calabria Qualità 5 Bruzio (olio) Capocollo di Calabria Pancetta di Calabria Salsiccia di Calabria Soppressata di Calabria Istituto Parma Qualità 4 Culatello di Zibello Prosciutto di Modena Prosciutto di Parma Salame di Varzi

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