19/G9/2ei2-3569e9 P Roma POSTfl ELETTR.Cfl
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1 19/G9/2ei2-3569e9 P Roma POSTfl ELETTR.Cfl DÌGifAUZZAfÒ IL 2 0SET2Gi2 CIRCOLARE n. All'Avvocato Generale Aggiunto SEDE Ai Vice Avvocati Generali SEDE Agli Avvocati Distrettuali LORO SEDI AVVOCATURA DKIJ.O Agli Avvocati e Procuratori dello Stato LORO SEDI Al preposto all'ufficio Vili Liquidazione e Recupero onorari SEDE Oggetto: Abrogazione delle tariffe forensi. Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 In data 23 Agosto 2012, è entrato in vigore il D.M. 20 luglio 2012 n. 140, recante ''Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdìzionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi delvart. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 2T\ Nel rispetto dei principi generali stabiliti all'art. 9 del D.L. 1/2012 (definitivo abbandono del previgente sistema tariffario, obbligo di pattuizione del compenso fra cliente e professionista al momento del conferimento dell'incarico), nel D.M. 140/2012 vengono stabiliti i parametri cui deve attenersi l'organo giurisdizionale chiamato a liquidare il compenso a varie categorie di professionisti fra i quali, per quanto qui particolarmente interessa, gli avvocati. L'art. 1 precisa, tra l'altro, che il D.M. deve essere applicato dagli organi giurisdizionali nel liquidare il compenso dei professionisti in difetto di diverso accordo fra le parti; che le relative disposizioni si possono sempre applicare analogicamente ai casi non espressamente contemplati; che le soglie numeriche indicate per la liquidazione non sono, in nessun caso, vincolanti. 1) Disposizioni concernenti eli avvocati
2 Nel sistema delineato dal D.M., le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e giudiziale, e quest'ultima in attività penale e civile, amministrativa e tributaria (art. 2). Secondo gli artt. 3 e 4, nella liquidazione del compenso sia dell'attività giudiziale che di quella stragiudiziale, il giudice deve tenere conto di vari fattori, quali il valore e la natura della questione o dell'affare, il numero ed importanza delle questioni trattate, l'eventuale urgenza della prestazione, il pregio dell'opera prestata, i suoi risultati ed i vantaggi anche non economici conseguti dal cliente. La definizione della vertenza con una conciliazione determina l'applicabilità di una maggiorazione al compenso. Secondo l'art. 4 comma 1, l'attività giudiziaria civile, amministrativa e tributaria si articola nelle fasi dello studio della controversia, dell'introduzione del pr()cedimento, dell'istruttoria, della decisione e dell'esecuzione. Analoga ripartizione in fasi è prevista, all'art. 12, per l'attività giurisdizionale penale. Il compenso è liquidato per fasi, ed il Regolamento precisa, a titolo di esempio, quali siano le attività da comprendere in ciascuna fase. Per ciascuna fase dei giudizi civili, amministrativi e tributari, la Tabella A, allegata al D.M., individua valori medi di liquidazione per scaglioni, differenziati a seconda: - del valore della causa (da determinarsi, secondo l'art. 5, a norma del c.p.c. fermo restando che - nei giudizi per il pagamento di somme anche a titolo di danno - il valore non è determinato dalla domanda bensì dalla somma attribuita alla parte vincitrice); - dell'autorità giurisdizionale innanzi alla quale essa si svolge: Tribunale ed organo di giustizia tributaria di primo grado; Giudice di pace; Corte d'appello, organi di giustizia tributaria di secondo grado, organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado; Corte di Cassazione, Magistrature superiori, compreso il tribunale di prima istanza dell'u.e., Corte costituzionale e altri organi di giustizia sovranazionali. Inoltre, sono individuati valori diriferimentoad hoc per il procedimento per ingiunzione, il precetto, l'espropriazione presso terzi e per consegna orilascio,gli affari tavolari. Per ciascuna fase dei giudizi penali, similmente, la Tabella B indica valori medi di riferimento diversificati per fasi di giudizio ed autorità giurisdizionale, assumendo quale parametro di riferimento i giudizi innanzi al Tribunale monocratico ed al magistrato di sorveglianza; riduzioni od incrementi percentuali sono previsti per i giudizi innanzi al giudice di pace, al Giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare, al Tribunale collegiale, alla Corte d'assise, alla Corte d'appello e al Tribunale di sorveglianza, alla Corte d'assise d'appello e alle magistrature superiori. Secondo l'art. 4 comma 4, nel caso in cui l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Ai sensi dell'art. 9, nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essereridottofinoalla metà. 2) Riflessi del D.M, 140/02 sull'attività istituzionale dell'avvocatura Le norme contenute nel D.M. 140/2012 interessano sotto più profili l'attività istituzionale dell'avvocatura, segnatamente per quanto attiene alla liquidazione delle competenze a
3 quest'ultima spettanti in caso di compensazione delle spese di lite o transazione di cui all'art. 21 R.D. 1611/1933, all'espressione di pareri in materia di congruità delle spese liquidate dalle controparti o delle quali sia chiesto ilrimborsoai sensi dell'art. 18 del D.L. 611X991, alla liquidazione dei compensi da corrispondere agli avvocati del foro libero delegati alla rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 2 comma 3 R.D. 1611/1933, come pure - infine - nei casi in cui l'avvocatura sia chiamata a vagliare la congruità dei compensi spettanti a consulenti tecnici appartenenti alle altre categorie professionali interessate dal D.M.. Sebbene, infatti, il campo applicativo del D.M. 140/2012 sia limitato ai soli casi di liquidazione giurisdizionale del compenso, sicché deve escludersene T applicabilità diretta alle sopra descritte fattispecie, tuttavia è evidente che i parametri ii>uividuati dai D.M. medesimo costituiscono - essendo venuta meno la possibilità di fare riferimento alle ormai abrogate tariffe professionali - l'unico punto diriferimentooggettivo utilizzabile per dirimere le questioni di cui sopra. Tutto ciò premesso, si forniscono all'applicazione del D.M. 140/2012. le seguenti indicazioni operative relative 2.1) La liquidazione delle competenze previste dau'at 21 comma 3 del R.D. n. 16U/1933: 2.1.a) Discrìmine temporale Con Circolare n. 39/2010, in esecuzione di quanto disposto con Circolare n. 33/2010, sono state diramate indicazioni in materia di liquidazione delle competenze di cui in rubrica. Alcune delle suddette indicazioni necessitano di un aggiornamento alle recenti innovazioni normative. Preliminare al suddetto aggiornamento, è l'individuazione del discrimine temporale fta i casi in cui la liquidazione delle competenze in parola rimane soggetta al sistema tariffario previgente ed i casi in cui, invece, debbano applicarsi 1 parametri introdotti dal D.M. 140/2012. Secondo l'art. 41 del D.M. "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore'*. Mentre appare evidente, alla luce di tale norma, che gli organi giuri sdizionali sono tenuti a fare applicazione del D.M. in tutti i provvedimenti di liquidazione adottati in data successiva al 23 agosto 2012, è invece più articolata la risposta da dare al quesito ove si tratti dell'individuazione dei criteri da applicare per la liquidazione delle competenze spettanti all'avvocatura dello Stato nei casi di cui all'art. 21 comma 3 del R.D. 1611/1933. Secondo la norma di cui all'art. 21 cit., '^Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'erario all'avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente....". Posto che l'art. 21 fariferimentoalle competenze che si sarebbero liquidate (sottinteso, da parte del Giudice) a carico del soccombente - è ragionevole ritenere che il regime da seguire sia quello di cui il Giudice stesso, se avesse posto le spese a carico del soccombente, avrebbe dovuto astrattamente fare applicazione alla data di deposito della sentenza: quello del previgente sistema tariffario, ove quest'ultima data sia precedente rispetto all'entrata in vigore del D.M.; quello delle Tabelle allegate al D.M., ove sia successiva. 2.1.b) Applicabilità della Circolare n, 39/2010
4 Le fattispecie che, secondo quanto stabilito al punto precedente, restano soggette al sistema tariffario, restano altresì soggette a tutte le disposizioni di cui alla Circolare n. 39/2010. Alle fattispecie riconducibili - ratiom temporis - al D.M. 140/2012, continuano ad applicarsi i punti da 1 a 7 ed il punto 10 della suddetta Circolare, in quanto vertono su aspetti non interessati dalle recenti modifiche normative. Le restanti disposizioni si applicano, invece, in quanto compatibili con il nuovo sistema e, quindi, con le precisazioni e modifiche che qui di seguito si illustrano, facendo sin d'ora riserva di diramare, prossimamente, ulteriori e più dettagliate indicazioni. 2.1.e) Liquidazione delle competenze delle Avvocature Distrettuali In un'ottica di continuità con quanto disposto al punto 8 della Circolare n. 39/2010 (ove si prevedeva che - di regola - le parcelle fossero redatte applicando i valori tariffari medi), nel liquidare le competenze in discorso, si farà applicazione dei valori medi individuati per ciascuno scaglione nelle Tabelle, senza - in linea di massima - gli incrementi percentuali previsti dalle Tabelle medesime se non, in via eccezionale, quando ciò appaia giustificato in ragione della natura della questione 0 dell'affare, del numero ed importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione, del pregio dell'opera prestata, dei suoi risultati e dei vantaggi anche non economici conseguti dal cliente (artt. 3 e 4 D.M. 140/2012). Ove, al ricorrere di tali presupposti, si ritenga di discostarsi in aumento dal parametro del valore medio di cui sopra, le singole sedi Distrettuali - nell'inviare la proposta di parcella all'avvocatura Generale, secondo quanto disposto con la Circolare n. 33/ segnaleranno e motiveranno la ritenuta opportunità di applicare la maggiorazione, trasmettendo altresì tutta la documentazione necessaria (fascicolo di causa, decisioni giurisdizionali, atti difensivi ecc). Si evidenzia infine che - degli scaglioni per valore elencati nelle Tabelle allegate al D.M. 140/12 - quello massimoriguardale cause di valore compreso fra ed ,00; none, invece, previsto uno scaglione per cause di valore eccedente tale ultimo importo. Per quest'ultima categoria di controversie, l'assenza di una specifica disciplina consiglia - nell'attesa di un auspicato intervento nonnativo - di fare applicazione del valore medio previsto per le cause di valore compresofi-a ed ,00, incrementato nella misura percentuale massima consentita per detto scaglione, senza ulteriori maggiorazioni. 2. l.d) Controversie di valore indeterminato od indeterminabile Si rammenta che, nel previgente sistema tariffario, erano previsti due distinti scaglioni, uno per le controversie ^^di valore indeterminabue", ed uno per quelle "t// straordinaria importanza di valore indeterminabile"'. Il D.M. 140/12 ha eliminato la categoria delle controversie "c/i" straordinaria importanza di valore irtdeterminabile'\ ed ha dettato una disciplina per i compensi spettanti in relazione alle controversie amministrative delle quali non possa detenninarsi il valore, nonché per quelle di valore indeterminato o indeterminabile. Per tali casi, in linea generale, l'art. 5 cit., ai commi 2 e 3, prevede rispettivamente che, per le controversie amministrative di cui non sia possibile determinare il valore, si tenga conto dell'interesse sostanziale tutelato e, per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, si tenga conto dell'oggetto e della complessità della vertenza. La Tabella A, a sua volta, nell'individuare lo ^^Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile'"' nel cui ambito operare la qxiantificazione avuto riguardo ai criteri di cui sopra, preve-
5 de che il valore medio di liquidazione sia quello ^'corrispondente allo scaglione di riferimento'*', aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%. La norma desta perplessità, in quanto non si comprende quale debba essere lo ''scaglione di riferimento" richiamato, posto che gli scaglioni sono tutti individuati in base al valore, mentre nel caso di specie si presx^pone proprio che il valore non sia, o non possa essere, determinato. In attesa di un auspicato chiarimento normativo ovvero giurisprudenziale, sembra opportuno identificare prudenzialmente lo ''scaglione di riferimento'^ con quello corrispondente ad un valore intermedio fra i vari scaglioni previsti per l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si è svolto il giudizio. Nel caso in cui la speciale rilevanza della questione In relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. induca ad applicare un incremento percentuale al valore come sopra individuato, occorrerà ovviamente che le Avvocature Distrettuali, all'atto dell'invio della proposta di parcella all'avvocatura Generale a mente della Circolare n. 33/10, segnalino, motivino e documentino la ritenuta opportunità di applicare la maggiorazione, come meglio specificato al punto 2.1.e e) Giudizi con pluralità di parti Quando l'avvocatura assista e difenda più amministrazioni, l'aiimento fino al doppio consentito dall'art. 4 comma 4 del D.M. va applicato solo in casi particolari, da segnalare, motivare e documentare come indicato al punto 2.1.e. Analoga regola va osservata quando l'avvocatura assista e difenda un'amministrazione contro più controparti. E' escluso che di tale maggiorazione possa farsi applicazione nelle ipotesi (frequenti soprattutto nelle controversie in materia di lavoro) di più soggetti che agiscono contro 1 ' Amminstrazione. 2.1.f) Cause seriali Per quanto conceme le cause seriali, intese (come già disposto al punto 11 della Circolare n. 39/10) come gruppi di caxise sostanzialmente omogenee per quanto riguarda la natura, l'oggetto e le questioni giuridiche trattate, in numero siiperiore a dieci, ai valori medi dovrà sempre applicarsi la riduzione percentuale contemplata nelle Tabelle, nella misura massima. Nei casi in cui, per gruppi di cause particolarmente numerosi, il valore risultante da tale riduzione appaia comimque irragionevole (in considerazione della ripetitività dell'attività difensiva, tale da comportare impegno professionale solo per la prima causa, data l'assoluta identità dell'oggetto, della natura e del tipo di questioni trattate) ragioni di equità consigliano un'ulteriore riduzione forfettaria. In particolare, quando il numero di cause sia particolarmente elevato, o si prevede possa esserlo in futuro, sarà opportuno che le sedi Distrettuali concordino preventivamente con l'avvocatura Generale l'importo da liquidare per ciascuna vertenza, stabilendone l'entità in ragione inversa del numero di cause. Resta fermo tutto quanto disposto al punto 11 della Circolare n. 39/10 con riferimento ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui alla legge n g) Spese generali ed interessi Le nuove tabelle non contengono più alcun riferimento al rimborso forfettario delle spese generali, pari al 12,50%; Si conferma pertanto che non può essere avanzata alcuna richiesta a tale titolo alle Amministrazioni patrocinate, tanto nelle fattispecie tuttora soggette al sistema tariffario, quanto in quelle riconducibili aj D.M. 140/12. Resta fermo quanto disposto al punto 12 della Circolare n. 39/2012 con riferimento agli interessi sugli importi liquidati dal Giudice a carico delle controparti per spese giudiziali.
6 2.2) La liquidazione dei compensi spettanti ai domiciliatarì Per quanto conceme, infine, la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati del foro Ubero delegati alla rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nel giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'avvocatura dello Stato, ai sensi delfart. 2 comma 3 R.D. 1611/1933, sembra opportuno che i compensi siano quantificati, secondo il prudente ^prezzamento dell'avvocato Distrettuale o del Vice Avvocato Generale competente, avendo a riferimento i parametri di cui al summenzionato D.M., sempre applicabile in via analogica sebbene - come già detto - non cogente ai fini che qui interessano. Va peraltro evidenziato che - superata nel D.M. 140/2012 la tradizionale distinzione fra onorari di avvocato e diritti di procuratore - la quantificazione dei valori medi di cui alla Tabella A è sostanzialmente riferita ad attività tecnico-difensive, e non meramente procuratorie o di domiciliazione, quali quelle oggetto della delega di cui all'art. 2 del R.D. 1611/1933. Pertanto, il riferimento alla Tabella stessa ai fini in discorso deve intendersi in termini indicativi, contenuti entro Ì limiti della sua compatibilita con la natura delle funzioni delegate. Inoltre, in considerazionedel carattere ricorrente delle tipologie di giudizi che si svolgono fiiori sede (giudizi di lavoro, appelli in materia di opposizione ad ingiunzione ex lege 689/81, ecc.) è comunque auspicabile che in ciascuna sede si proceda ad una quantificazione forfctaria dei compensi per categorie omogenee di contenziosi. Del conferimento di delega ad un libero professionista, nonché della spesa orientativamente preventivabile per il giudizio delegato alla luce della nuova normativa, sarà opportuno dare notizia, contestualmente alla nomina del delegato, alle Amministrazioni di volta in volta interessate. 'Avvocato Generale CARAMA2ZA
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