NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI annotate a cura dell Avv. Gaetano Aita. Parte I - I SOGGETTI TITOLO I. - LA F.I.G.C.

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1 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI annotate a cura dell Avv. Gaetano Aita. Parte I - I SOGGETTI TITOLO I. - LA F.I.G.C. Art. 1 - Organizzazione Federale 1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi ed enti indicati dallo Statuto e dalle altre norme organizzative o costituiti per particolari determinate funzioni, con deliberazione del Consiglio Federale. Art. 2 - Le Assemblee Federali 1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. 2. I criteri di rappresentanza delle società aventi diritto a partecipare alle Assemblee Federali sono fissati dall'art. 14, comma 6, dello Statuto. La rappresentanza deve essere conferita con delega, sottoscritta dal legale rappresentante della società o da colui che ne fa le veci, contenente l'indicazione del nome, cognome e qualifica sociale del delegato. Può essere indicato anche un delegato supplente, il quale, previa dichiarazione alla Commissione per la verifica dei poteri, può sostituire ad ogni effetto e in ogni momento il delegato effettivo che non abbia potuto partecipare o che debba assentarsi, anche temporaneamente Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o per divisione. Le votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto sono ammesse se le relative richieste sono sostenute da almeno un terzo dei delegati di società di ciascuna Lega presenti in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono aver luogo a scrutinio segreto. 4. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse. 5. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte delle società che sono state presenti, purché le stesse abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. Il diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il quinto giorno successivo a quello del deposito dei verbali. Art. 3 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente 2 1. Il Presidente Federale è eletto dall Assemblea della FIGC. 2. I candidati all elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica. 3. L elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l Assemblea. L elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l Assemblea. L elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente 1 Questa disposizione fa riferimento all art 14 dello Statuto Federale ormai abrogato e sostituito dal Nuovo Statuto Federale pubblicato sul C.U. 2/11/00 n. 57/A, che sembra aver disciplinato la Composizione e l elezione dell Assemblea non più all art. 14, bensì all art Articolo così modificato dal C.U. 124/A del 30/01/2013. Si riporta il testo del previgente articolo: Art. 3 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente 1. L'Assemblea Federale, per la elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C., vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale, sia per l'una che per l'altra carica, almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'assemblea è stata convocata, dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti. 2. Il Consiglio Direttivo di ciascuna Lega è tenuto a presentare le candidature che sono risultate maggioritarie sulla base delle indicazioni proposte dalle rispettive Assemblee ovvero, per la Lega Nazionale Dilettanti, dal complesso delle Assemblee delle Divisioni e dei Comitati. 3. Le candidature alla carica di Presidente della F.I.G.C. debbono essere accompagnate da un documento indicante i programmi che il candidato intende realizzare nel corso del quadriennio olimpico.

2 espressi dai Delegati componenti l Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell art. 20, comma 2 dello Statuto Federale. 4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dall art. 24, comma 11, dello Statuto Federale. É consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 5. Per l elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora venga eletto al primo scrutinio ai sensi del precedente comma 3. Il Presidente uscente, nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la maggioranza di cui al comma 3, potrà partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai delegati componenti l Assemblea, e abbiano partecipato almeno altri due candidati. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l altro candidato che abbia riportato tra gli altri la più elevata somma percentuale di voti validamente espressi dai componenti l Assemblea. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai delegati componenti l Assemblea. In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, il Presidente uscente non potrà concorrere alla successiva votazione che si effettuerà secondo quanto previsto dal comma 3. Il Presidente uscente, ove non eletto, non potrà ricandidarsi nell Assemblea successiva. 6. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l intero Consiglio federale. L espletamento dell ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l espletamento dell ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell art. 21, comma 3, dello Statuto federale. 7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale. Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutino segreto. Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario. Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età. 8. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 7, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola. Art. 4 - Elezione dei Consiglieri Federali 1. L'Assemblea Federale, per la elezione dei dodici Consiglieri Federali (tre della Lega Nazionale Professionisti, tre della Lega Professionisti Serie C e sei della Lega Nazionale Dilettanti), vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale, per il tramite dei Consigli Direttivi delle Leghe, almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'assemblea è stata convocata. 2. Per la Lega Nazionale Professionisti e per la Lega Professionisti Serie C, le rispettive Assemblee propongono i candidati che conseguano almeno il quaranta per cento dei voti espressi. In caso di mancato conseguimento del quorum richiesto da parte di almeno tre candidati, si procede a nuova votazione per l'integrazione di tale numero minimo e risultano designati coloro che conseguono il maggior numero di voti. Per la Lega Nazionale Dilettanti le Assemblee delle Divisioni Interregionale, Calcio Femminile, Calcio a Cinque e dei Comitati Regionali della stessa propongono ciascuna due candidature. 3. Ai fini dell'art. 20, comma 1, dello Statuto, le tre Leghe eleggono i rispettivi Presidenti secondo le norme del loro ordinamento interno, approvate dal Consiglio Federale, sulla base dei principi di rappresentatività e democraticità del procedimento elettorale. Alla nomina di un Vice-Presidente della Lega Nazionale Dilettanti alla carica di Consigliere Federale provvede il Consiglio Direttivo della stessa Lega 3. Art. 5 - Elezione dei componenti del Comitato di Presidenza 4 3 Questa disposizione fa riferimento all art 20 dello Statuto Federale ormai abrogato e sostituito dal Nuovo statuto Federale pubblicato sul C.U. 2/11/00 n. 57/A, che sembra aver disciplinato l elezione e la composizione del Consiglio Federale non più all art. 20, bensì all art Articolo così modificato dal C.U. 124/A del 30/01/2013. Si riporta il testo del previgente articolo: Art. 5 - Elezione del Presidente della Corte Federale 1. L'Assemblea Federale per la elezione del Presidente della Corte Federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'assemblea è stata convocata.

3 1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti ed uno delle Componenti tecniche. 2. Gli interessati presentano in Consiglio Federale, prima dell apertura delle operazioni di voto, la propria candidatura a componente del Comitato di Presidenza. 3. Vige il sistema della preferenza unica per singola area, ad eccezione del caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche. In tale ipotesi ed esclusivamente per detta area, possono esprimersi due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto. 4. Salvo quanto in appresso, è eletto per ciascuna area di rappresentanza, il candidato che, in tale ambito, consegue il maggior numero di voti. Nel caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche, sono eletti, per detta area, i due candidati che conseguono nell ordine il maggior numero di voti. In ipotesi di parità di voti fra candidati appartenenti alla stessa area, si procede ad una nuova votazione per tale area. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età. Art. 6 - Elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti 1. L'Assemblea Federale, per la elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno venti giorni liberi prima della data per la quale l'assemblea è stata convocata. Art. 7 - Funzionamento degli organi collegiali 1. Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, il funzionamento degli organi collegiali operanti nell'ambito federale è disciplinato dai commi che seguono. 2. Le riunioni ordinarie degli organi collegiali sono convocate dai rispettivi Presidenti. 3. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate straordinariamente quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. 4. Gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza Il componente di un organo collegiale operante nell'ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall organo di cui fa parte, incorre nella decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Federale. 6. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti elettivi degli organi collegiali operanti nell'ambito federale, gli stessi decadono e si procede ad immediate nuove elezioni. Negli altri casi si procede all'integrazione per l'elezione dei componenti mancanti in occasione della prima Assemblea ordinaria. Art. 8 - Durata delle cariche 1. Le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico. 2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata dalle rispettive norme organizzative. Ove non sia espressamente indicata, la durata si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale la nomina è avvenuta. Art. 9 - I Commissari Straordinari 1. Nel caso in cui il Consiglio Federale, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 21 lett. l) dello Statuto, nomini un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni dell'organo decaduto e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare entro sei mesi l'assemblea per la ricostituzione dell'organo ordinario. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio Federale 6. Art I Dirigenti Federali 1. Sono Dirigenti Federali coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del 5 Comma 4 così modificato dal C.U. F.I.G.C. n. 65/A del 28 agosto Si riporta il testo del previgente comma 4: Gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 6 Questa disposizione fa riferimento all art 21 dello Statuto Federale ormai abrogato e sostituito dal Nuovo statuto Federale pubblicato sul C.U. 2/11/00 n. 57/A, che sembra aver disciplinato le funzioni del Consiglio Federale non più all art. 21, bensì all art Comma 1 così modificato dal C.U. F.I.G.C. n. 8/A del 19 luglio Si riporta il testo del previgente comma 1: Sono Dirigenti Federali coloro che, con funzioni non retribuite, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono,quali componenti, i collegidirettivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.

4 proprio ufficio. 3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro dalla loro attività in ambito calcistico o che comunque ne abbiano tratto da attività inerente al trasferimento dei calciatori. 4. Le cariche di componenti di organi della giustizia sportiva sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società. Non possono altresì ricoprire cariche di componenti di organi della giustizia sportiva coloro che nei due anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo, attività in nome, per conto e/o a favore di società o tesserati della F.I.G.C. 8 4.bis Non possono prestare attività di difesa o patrocinio avanti agli organi della giustizia sportiva, coloro che, nei tre anni precedenti, siano stati componenti di organi della giustizia sportiva Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale. 6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A e L.N.P. Serie B, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti federali che siano anche dirigenti di società che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva 12. Art Uffici della F.I.G.C. 1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore Generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori Art. 11 BIS Il Corpo degli Ispettori Federali 8 Comma 4 così modificato dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 13 del 15 giugno Si riporta il testo del previdente comma 4: Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società. 9 Comma 4-bis aggiunto dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 13 del 15 giugno Nel Comunicato Ufficiale FIGC n. 13 del 15 giugno 2006 è stata pubblicata anche la seguente disposizione transitoria. Disposizione transitoria Il divieto di cui al comma 4 bis trova applicazione nei confronti dei componenti degli organi della giustizia sportiva nominati dopo la pubblicazione della suddetta disposizione, nonché nei confronti di coloro che, già nominati all entrata in vigore della norma, restino in carica decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della stessa. 11 Comma 6 così modificato dal C.U. 138/A del 07/03/2013. Si riporta il testo del previgente articolo: 6. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Federale. 12 Comma 7 così modificato dal C.U. 138/A del 07/03/2013. Si riporta il testo del previgente articolo: 7. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. Coloro che violano tale disposizione sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni di cui all art. 9, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, comprese dalla lett. a) alla e) inclusa. 13 Comma 1 così modificato dal C.U. FIGC del 25/10/07 n. 35/A. Si riporta il testo del previgente comma 1: L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi federali è affidata alla Segreteria Federale, diretta da un Segretario Generale, coadiuvato da uno o più Vice-Segretari. 14 Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC del 25/10/07 n. 35/A. Si riporta il testo del previgente comma 2: Gli Uffici ed i Dipartimenti della Segreteria Federale nonché gli Uffici di Segreteria degli organi periferici di cui all'art. 3 dello Statuto e quelli di ogni altro organo istituito nella struttura federale rispondono al Segretario Generale. 15 Comma 3 così modificato dal C.U. FIGC del 25/10/07 n. 35/A. Si riporta il testo del previgente comma 3: Il personale in servizio presso tutti gli organi e gli enti previsti dallo Statuto Federale, ivi compresi i Segretari delle Leghe e dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati Regionali della L.N.D. e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, che debbono tutti appartenere agli organici del C.O.N.I. ed essere inseriti nella F.I.G.C., è in condizioni di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C. secondo le leggi ed i regolamenti del C.O.N.I. 16 Comma 4 introdotto dal C.U. F.I.G.C. n. 23/A del 19 luglio Articolo introdotto dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 59/A del 21 gennaio Articolo così modificato dal C.U. FIGC n. 86/A del 08/11/11.Si riporta il testo del previgente articolo: Art. 11 BIS Il Corpo degli Ispettori Federali 1. E istituito presso la F.I.G.C. il Corpo degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile.

5 1. E istituito presso la F.I.G.C. il Corpo degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile. 2. Il Corpo degli Ispettori Federali, è nominato, per due anni dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C. 3. Possono essere nominati Ispettori Federali coloro che siano iscritti nell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali. 4. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell Ufficio Amministrativo della F.I.G.C. Norma Transitoria Il mandato degli Ispettori federali attualmente in carica scadrà il 28 febbraio 2012 Art Ordinamento finanziario 1. L'esercizio finanziario della F.I.G.C. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La F.I.G.C. regola con disposizioni interne il proprio ordinamento contabile e l attività relativa alle procedure negoziali 19. Art Pubblicazione delle decisioni 1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. 2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza. TITOLO II.- LE SOCIETÀ Art Ambito di applicazione 1. Ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.I.G.C., con il termine società si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio. Art Affiliazione 1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica: a) atto costitutivo e statuto sociale; b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi; c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco. 2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere. 3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte. 4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente. 5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la 2. Il Corpo degli Ispettori Federali, composto da un numero non inferiore a dieci, è nominato, per due stagioni sportive dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C. 3. Possono essere nominati Ispettori Federali coloro che siano iscritti nell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori dei conti. 4. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell Ufficio Amministrativo della F.I.G.C. 19 Comma 2 così modificato dal C.U. Figc del 10/10/2002 n. 81/A. Si riporta il testo del previgente comma 2: La gestione finanziaria della F.I.G.C. è disciplinata da apposite norme, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29, commi , del D.P.R. 28 marzo 1986, n Questa disposizione fa riferimento all art 6 dello Statuto Federale ormai abrogato e sostituito dal Nuovo statuto Federale pubblicato sul C.U. 2/11/00 n. 57/A, che sembra aver disciplinato Le Leghe non più all art. 6, bensì all art Questa disposizione fa riferimento all art 9 dello Statuto Federale ormai abrogato e sostituito dal Nuovo statuto Federale pubblicato sul C.U. 2/11/00 n. 57/A, che sembra aver disciplinato il Settore per l attività giovanile e scolastica non più all art. 9, bensì all art Comma 6 così modificato dal C.U. Figc del 07/05/2012 n. 141/A. Si riporta il testo del previgente comma 6: Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato, mediante versamento di apposita tassa.

6 F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate. 7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono. 8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme. Art Decadenza e revoca della affiliazione 1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale. 2. Le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C.: a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale; b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale. Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività. 3. La revoca dell'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica. 4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo: a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo; b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta; c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati; d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n Il presidentefederaledelibera la revocadellaaffiliazione della societàincasodi dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissataperla presentazionedella domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l esercizio dell impresa prosegua. Nell ipotesi in cui, ai sensi dell art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo. Norma transitoria Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile. Art. 16 bis - Partecipazioni societarie Comma 4 lett. d) così sostituito dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 230/A del 29/6/05. Si riporta il testo del previgente comma 4 lett. d): le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale. 24 Comma 6 così modificato dal C.U. FIGC del 13/6/05 n. 221/A. Si riporta il testo del previgente comma 6: Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione di fallimento. Gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio della impresa della società fallita, decorrono dal termine della stagione sportiva nel corso della quale è dichiarato il fallimento, o da quella di data anteriore in cui il titolo sportivo viene attribuito ad altra società, ai sensi dell'articolo 52, comma Articolo così modificato dal C.U. FIGC n. 37/A del 15/7/05. Si riporta il testo del previgente articolo: Art. 16 bis - Partecipazioni societarie 1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o indirette a società della sfera professionistica partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto previsto dall art. 16 ter. E, quindi, tassativamente vietato detenere partecipazioni, a nome proprio od anche per interposte persone fisiche e/o giuridiche, in più di una società di capitali esercente attività calcistica a livello professionistico che militi nello stesso Campionato. 2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito amministrativo e comporta, su deferimento della Procura Federale, l applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (a) (b) 3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta altresì a carico delle società la sospensione dai contributi federali e, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, la decadenza dai contributi stessi. Permanendo l'inosservanza del divieto al momento della iscrizione ai Campionati, le

7 1. Non sonoammesse partecipazionio gestioni chedetermininoincapo al medesimo soggetto controlli direttio indiretti in societàappartenentialla sfera professionistica o al campionatoorganizzatodal Comitato Interregionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affinientro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un influenza dominanteinragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali. 3. L inosservanzadeldivietodi cuial comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimentodella ProcuraFederale, l applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.L avviodel procedimentodisciplinare comporta la sospensione deicontributi federali,da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l inosservanza deldivietodi cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza edecadonodaicontributi federali. 4. Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o daaltrifattinonriconducibilialla volontà dei soggetti interessati, purchè talisoggetti provvedano a darne comunicazione alla F.I.G.C. e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa. Disposizioni transitorie: A. I soggetti che, all entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l obbligo di darne immediatacomunicazione alla FIGCedi adottare gli strumenti necessariad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori: - 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società chemilitanoin campionati diversi e con una categoria di differenza; - 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società chemilitanoin campionati diversi e con due categorie di differenza; - 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante societàchemilitanoin campionati diversi e con tre categorie di differenza; - 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante societàchemilitanoin campionati diversi e con quattro categorie di differenza. B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui al la lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati untermineperentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo. L inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l applicazione delle sanzioni previste dall art. 16 bis, comma 3. Art. 16 ter - Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate in Borsa (abrogato) 26 Art. 16 quater - Partecipazioni societarie in conflitto d interessi (abrogato) 27 società non vengono ammesse al Campionato di competenza, ove le partecipazioni siano apprezzabili ai fini di cui al comma 1. (a) Il Comma 2era stato precedentemente modificato dal C.U. FIGC n. 176/A del 14/05/04 Si riporta il testo integrale delprevigente Comma 2: 2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito amministrativo e comporta, su deferimento della Procura Federale, l applicazione delle seguenti sanzioni: a) a carico delle società, l'ammenda non inferiore a ,00, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all art. 14, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore a un anno. (b) Il Comma 2 era stato ancor prima modificato dal C.U. F.I.G.C. del 31 luglio2003 n. 16/A. Si riporta il testo integrale dell allora previgente comma 2: L'inosservanza del divieto di cui al comma che precede costituisce illecito amministrativo e comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni: a) a carico delle società, l'ammenda non inferiore a da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la perdita della qualità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore a un anno. 26 Articolo abrogato dal C.U. FIGC n. 37/A del 15/7/05. Si riporta il testo del previgente articolo: Art. 16 ter - Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate in Borsa 1. E consentito detenere partecipazioni al capitale azionario di più società calcistiche della sfera professionistica con azioni quotate in Borsa, sempre che tali partecipazioni non comportino più di una situazione di controllo, di fatto o di diritto, ai sensi dell art c.c., comma 1, punti 1 e La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche a soggetti che detengano azioni o quote di capitale di società della sfera professionistica non quotate in Borsa. Il limite del controllo di fatto o di diritto di cui al comma 1 vale anche per questo caso. 3. Il limite di partecipazione societaria, di cui ai commi precedenti, comprende sia le partecipazioni dirette sia quelle per mezzo di società controllate o collegate ai sensi dell art c.c. 4. La violazione del comma 1 e 2 del presente articolo comporta l irrogazione di sanzioni nei confronti delle società calcistiche partecipate, qualora si provi che gli amministratori, a conoscenza della violazione, non l abbiano comunicata alla F.I.G.C. 27 Articolo abrogato dal C.U. FIGC n. 37/A del 15/7/05. Si riporta il testo del previgente articolo: Art. 16 quater - Partecipazioni societarie in conflitto d interessi Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due società per cui si configuri un potenziale conflitto di interessi a norma del comma 1 dell'art. 16 bis delle N.O.I.F., si applicano le disposizioni di cui al separato regolamento. 1. La F.I.G.C. venuta a conoscenza dell'esistenza di una potenziale posizione di conflitto di interessi da parte di un socio di due società partecipanti al medesimo campionato, notifica alle società interessate l'esistenza dei presupposti di cui alla delibera del del Consiglio Federale (Comunicato Ufficiale n. 124/A della F.I.G.C.) dando un termine entro cui far cessare la situazione o per indicare a quale delle società interessate debbano applicarsi le norme dei successivi articoli. La F.I.G.C. specificherà che la partecipazione che si rilevi in violazione di tale divieto dovrà essere dismessa entro un periodo corrispondente a due stagioni sportive. 2. Le società interessate hanno un termine di trenta giorni per dare riscontro alla comunicazione di cui sopra. 3. Successivamente a tale data, ove la società non abbia provveduto a far cessare la situazione di cui al comma 1, art. 16 bis N.O.I.F., ed abbia indicato la società su cui possano esercitarsi medio tempore le norme relative alla regolamentazione, il Consiglio Federale indicherà il commissario a cui demandare i compiti previsti dal presente Regolamento.

8 Art. 17- Denominazione sociale 1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive. 2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l elenco nominativo dei componenti l organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario. 3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l integrazione della denominazione sociale con il nome dell eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega. Art Sede sociale La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione. 2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. 3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno. 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente. 5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda. Art. 19 Impianto sportivo In caso di mancato riscontro, il Consiglio Federale provvederà autonomamente ad individuare le società cui si applichi la procedura prevista negli articoli che seguono. 5. La F.I.G.C. nomina un commissario avente i necessari requisiti di probità e professionalità scegliendoli, preferibilmente, tra professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del luogo dove ha sede la società commissariato. Si applicano comunque per le nomine le norme di cui agli artt. 27 e 28 del R.D. 16 marzo 1942 n Il commissario deve comunicare entro 3 giorni dalla comunicazione della delibera federale la propria accettazione alla F.I.G.C.. 7. La F.I.G.C. notifica l'avvenuta nomina alla società senza ritardo. 8. Il commissario entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta notifica di cui al punto 7) assume le sue funzioni procedendo ad una ricognizione delle circostanze che hanno determinato il provvedimento e vigilando che l'ipotesi che ha portato al provvedimento non generi le problematiche afferenti al conflitto di interessi, riferendone trimestralmente al Consiglio Federale. 9. Il commissario eserciterà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione richiedendo, ove previsto, le necessarie autorizzazioni al Consiglio Federale e riferendo trimestralmente sulla gestione ordinaria. La società deve comunque garantire le disponibilità finanziarie occorrenti alla gestione (durante la stagione sportiva) e rilasciate le idonee fidejussioni bancarie di primario istituto a prima richiesta. 10. La situazione potrà intendersi sanata per modificazione del titolo sportivo o per dimissione di quella quota di partecipazione che determini per il detentore il controllo della società. In tal caso il commissario cesserà dall'incarico su apposita delibera del Consiglio Federale. 11. Ove, al termine del periodo di cui al 1 cpv del punto 1), la situazione di potenziale conflitto di interessi permanga, il Consiglio Federale provvederà ad escludere una delle società dal Campionato di competenza. 12. Il commissario al termine del suo mandato redigerà una relazione finale relativa al periodo della sua amministrazione. 13. AI commissario sarà riconosciuto un compenso rapportato all'attività e all'entità dei beni amministrati, in base alle tariffe professionali ove applicabili oltre le spese occorse per l'espletamento dell'incarico. L'onere conseguente alla presente procedura graverà sulla società commissariata. 28 Articolo così modificato dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 98/A del 05/05/08. si riporta il testo del previgente articolo: 1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione. 2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini stabiliti per le fusioni dal successivo art. 20, salvo quanto previsto dal comma 3 (a). 3. In ambito dilettantistico e di Settore per l Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società (b). (a) Comma 2 così modificato dal C. U. F.I.G.C. n. 163/A del 30 aprile Si riporta il testo del previgente comma 2: Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini previsti per le fusioni dal successivo art. 20. (b) Comma 3 introdotto dal C. U. F.I.G.C. n. 163/A del 30 aprile Articolo 19 così modificato dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 98/A del 05/05/08. si riporta il testo del previgente articolo 19: Art Il campo di giuoco 1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva sul campo di giuoco dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione. 2. Il campo di giuoco di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove la società ha la propria sede sociale. Le Leghe, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le società a svolgere le loro attività su campi diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare in caso di mancanza di struttura idonea le società che hanno l obbligatorietà di giuocare su campi coperti a svolgere la propria attività su campi di giuoco in

9 1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione. 2. L impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono, autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti. 3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell istanza: -al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; -al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile. 4. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra. 5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L individuazione dell impianto sportivo è effettuata d intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell art. 17 e dal comma 3 dell art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvalesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza. Art Fusioni Scissioni Conferimenti d Azienda La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l unitarietà dell intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell attività sportiva. 2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. 3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 Province limitrofe. 3. Salvo deroga delle Leghe, del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un campo di giuoco che sia già a disposizione di altra. 30 Articolo così modificato dal C.U. dell 6/12/02 n. 109/A. Si riporta il testo integrale del previgente art. 20. Art Fusioni 1. La fusione tra due o più società deve essere approvata dal Presidente della F.I.G.C.. 2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione. Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. 3. Le domande di fusione debbono essere inoltrate al Presidente Federale improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. Alle domande debbono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, l'atto costitutivo e lo statuto della società che sorge dalla fusione, nonché l'elenco nominativo dei componenti dei nuovi organi direttivi. 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla fusione una società associata a Lega professionistica, anche della Co.Vi.So.C.. 5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. 6. La società che nasce dalla fusione rileva tutte le attività e passività delle società fuse. 7. Le fusioni sono consentite alle seguenti condizioni: a) tra società che siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) tra società che abbiano sede sociale nello stesso Comune o in Comuni tra loro confinanti, ancorché appartenenti a Province diverse; in ambito dilettantistico, per motivi di carattere eccezionale, il Presidente Federale può autorizzare, in deroga, anche fusioni e cambi di sede tra società aventi sede nella stessa Provincia; c) tra Società che non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune e, escluse quelle aventi sede nello stesso Comune nonché, per il Settore dilettantistico, quelle di cui alla lettera b), che non siano state oggetto di fusioni nelle due stagioni sportive precedenti.

10 luglio di ogni anno. Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine. 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l unitarietà dell azienda sportiva. 5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l anzianità di affiliazione della società conferente. 6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l anzianità di affiliazione. 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. Art I dirigenti delle società 1. Sono qualificati dirigenti delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. 2. Non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile 31 Comma così modificato dal C.U. del luglio 2002 n. 12/A. Si riporta il testo del previgente comma 2: Non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzata dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art Comma 3 così modificato dal C.U. F.I.G.C. del 31 luglio 2003 n. 16/A. Si riporta il testo integrale del previgente comma 3: Possono essere colpiti dall inibizione di cui al precedente comma, nei limiti e con le modalità di cui all art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, gli amministratori in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 33 Detto comma 3 era già stato modificato dal C.U. F.I.G.C. del 31 luglio 2003 n. 16/A. Si riporta il testo integrale di tale comma 3: Possono essere colpiti dall inibizione di cui al precedente comma, nei limiti e con le modalità di cui all art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, gli amministratori in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

11 e Scolastico 34. Art. 22 I collaboratori 1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportinoresponsabilità e rapportinell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.. 2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega o che svolgono attività nel Settore Giovanile e Scolastico. Art. 22 bis Disposizioni per la onorabilità Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1 comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1 comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti dalle seguenti leggi: - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401). - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376). 34 Comma 4 così modificato dal C.U. F.I.G.C. del 31 luglio 2003 n. 16/A. Si riporta il testo integrale del previgente comma 4: I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico. 35 Articolo così modificato dal C.U. F.I.G.C. del 07 marzo 2012 n. 123/A. Si riporta il testo integrale del previgente articolo: Art. 22 bis Disposizioni per la onorabilità. 1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1 comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1 comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti dalle seguenti leggi: _ Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (Legge , n. 267). _ Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (Legge , n. 75). _ Disposizioni contro la mafia (Legge , n. 575). _ Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (Legge , n. 17). _ Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (Legge , n. 401). _ Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale (Legge , n. 55). _ Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (D.P.R , n. 309). _ False comunicazioni sociali (art c.c.). _ Violazione di obblighi incombenti agli amministratori (art c.c.). _ Prestiti e garanzie della società (art c.c.). _ Violazione di obblighi incombenti agli amministratori di S.p.A. e S.r.l. (art c.c.). _ Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie (art bis c.c.). _ Delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d'ufficio), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore) e 322 (istigazione alla corruzione) c.p. _ Delitti contro la fede pubblica (artt c.p.). _ Delitti contro il patrimonio (artt ter c.p.). _ Delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. _ Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine. 2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C. 3. Restano sospesi dalla carica di dirigente di società o di associazione e dall'incarico di collaboratore nella gestione delle stesse coloro che vengano condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dalle leggi indicate al comma precedente. La sospensione permane sino a successiva sentenza assolutoria. 4. Restano altresì sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Legge , n. 575) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa. 5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà. 6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione e deve avere sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sonotenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamentesui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. 7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione della sentenza di condanna anche non definitiva, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico ed il loro tesseramento viene revocato.

12 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) Titolo VI Capo I e II Reati commessi dal fallito Reati commessi da persone diverse dal fallito da art. 216 a art Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75). - Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.). - Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.). - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38). - Norme di attuazione dell art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17). - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159). - Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309). - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V). - Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58). - Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p. - Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.). - Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p. - Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p. - Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.). - Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine. 2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C.. 3. (ABROGATO) 4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa. 5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà. 6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. 6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente. 7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva. Norma Finale I provvedimenti di sospensione, di cui all abrogato comma 3, in essere alla data di approvazione della presente norma cessano di avere efficacia. Art I tecnici 1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. 2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali. 3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico. 4. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari Vedere nota art. 2 NOIF. 37 Vedere nota art 4 NOIF. 38 Questa disposizione fa riferimento all art 22 dello Statuto Federale disciplinante l Assemblea dei Consigli, ormai abrogato e sostituito dal Nuovo statuto Federale pubblicato sul C.U. 2/11/00 n. 57/A, che non ha provveduto alla disciplina di detta assemblea in alcuna norma dello Statuto.

13 TITOLO III. - LE LEGHE Art Le Leghe 1. Nell'esplicazione dei compiti ad esse demandate dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 6 dello Statuto, le Leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e ad essi conformano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa 39. TITOLO IV. - I SETTORI Art I Settori 1. Il Settore Tecnico e il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica disciplinano la propria attività con norme dell'ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzative ed ai principi in esse contenuti. TITOLO V. - L'A.I.A. Art L'A.I.A. 1. L'A.I.A. disciplina autonomamente il proprio ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzative ed ai principi in esse contenuti. TITOLO Vl. - I CALCIATORI Art I calciatori 1. I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: a) "professionisti"; b) "non professionisti"; c) "giovani" 2. L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica. 3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1 gennaio di ogni anno. Art I professionisti 1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. 2. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiorealle cinque stagioni sportive per icalciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati alle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19 anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33. Art I non professionisti Sono qualificati non professionisti i calciatori tesserati, compresi quelli di sesso femminile, che svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., che giocano a Calcio a Cinque e che svolgono attività ricreativa 42 1.bis Ai calciatori non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall art.118 delle NOIF Vedere nota art Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC del 13/6/05 n. 220/A. Si riporta il testo del previgente comma 2: Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 41 Articolo così modificato dal C.U. 14/5/02 n. 34/A. Si riporta il testo del previgente art 29 NOIF: Art. 29 I non professionisti 1. Sono qualificati non professionisti : a) i calciatori tesserati per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti che esercitano l'attività sportiva senza remunerazione od altre utilità materiali per la pratica dello sport, salvo quanto consentito e previsto dall'art. 94 bis delle presenti norme e dalla definizione di calciatore dilettante data dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.; b) i calciatori di sesso femminile; c) i calciatori che giuocano il calcio a cinque ; d) i calciatori che svolgono attività ricreativa. 42 Comma 1 così modificato dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 174/A del 24 maggio Si riporta il testo integrale del previgente comma 1: Sono qualificati non professionisti i calciatori che, a seguito di tesseramento,svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., compresi quelli di sesso femminile, quelli che giuocano il Calcio a Cinque e quelli che svolgono attività ricreativa.

14 2. Per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A 44 Art I calciatori dell'attività ricreativa 1. I calciatori che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati. 2. Il vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore. 3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese. Art I giovani 1. Sono qualificati giovani i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16 anno. 2. I calciatori giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica. 3. Il calciatore giovane, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto 45. Norma transitoria Restano invariate le scadenze per i vincoli biennali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo comma 3 Art I giovani dilettanti I calciatori giovani, dal 14 anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25 anno di età, acquisendo la qualifica di giovani dilettanti. 1.bis Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall art.118 delle NOIF I calciatori con la qualifica di giovani dilettanti assumono, al compimento anagrafico del 18 anno, la qualifica di non professionista. Art. 32 bis - Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25 anno di età, possono chiedere aicomitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter. 2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmenteessererimesseincopia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma 43 Comma 1bis introdotto dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 174/A del 24 maggio Comma 3 così modificato dal C.U 20/5/03 n. 167/A. Si riporta il testo del previdente comma 3: Esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere rogati rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A. 45 Comma 3 così modificato dal C.U. F.I.G.C. n. 22/A del 21 giugno Si riporta il testo del previgente comma 3: Il calciatore giovane, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto. Tuttavia il calciatore in età dai 12 ai 14 anni può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale. Eventuali risoluzioni del vincolo biennale, richieste per rendere il più possibile agevole lo svolgimento dell'attività del giovane calciatore, vengono inappellabilmente decise dalla Commissione Premi Preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle presenti norme. 46 Articolo così modificato dal C.U. 14/5/02 n. 34/A. Si riporta il testo del previgente art 32 NOIF: Art I giovani dilettanti 1. I calciatori giovani dal 14 anno di età anagraficamente compiuto possono assumere vincolo di tesseramento a tempo indeterminato con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati, acquisendo la qualifica di giovani dilettanti. 2. I calciatori con la qualifica di giovani dilettanti assumono, al compimento anagrafico del 18 anno, la qualifica di non professionista. 47 Comma 1bis introdotto dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 174/A del 24 maggio Articolo così introdotto dal C.U. 14/5/02 n. 34/A

15 dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre in 30 luglio di ciascun anno 49. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva. 3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al Campionato Carnico, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. Art. 32 ter - Norma transitoria Il termine del 25 anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1 luglio Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29 ed il 27 anno di età. Art I giovani di serie 1. I calciatori giovani dal 14 anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche I calciatori con la qualifica di giovani di serie assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19 anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore giovane di serie, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di professionista, ad un indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. 3. I calciatori con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16 anno d età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2. 4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive,compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma Nel caso di calciatore "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore Comma 2 così modificato dal C.U 20/5/03 n. 167/A. Si riporta il testo del previdente comma 2: Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno Contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva. 50 Articolo così introdotto dal C.U. 14/5/02 n. 34/A 51 Comma 1 così sostituito dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 230/A del 29/6/05. Si riporta il testo del previgente comma 1: I calciatori giovani dal 14 anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche. Il comma 1 era stato in precedenza modificato dal C.U. FIGC del 13/6/05 n. 220/A. Si riporta il testo del previgente comma 1: I calciatori giovani dal 14 anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche. 52 Comma 4 così modificato dal C.U. FIGC del 13/6/05 n. 220/A. Si riporta il testo del previgente comma 4: Nei casi previsti dal comma precedente è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto.tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC del 13/6/05 n. 220/A. Si riporta il testo del previgente comma 5: Nel caso di calciatore "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale "professionista" con l'osservanza dei

16 6. Il calciatore "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo. Art Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare 1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga. 2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno. 3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori dellecategoriegiovanili.icalciatori"giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15 anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14 anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale - LND, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare. Art. 34 bis - Obbligo di impiego dei calciatori alle gare 1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare. Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva 55. Art Associazioni di categoria 1. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria dei calciatori previsti dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari Parte II - LE FUNZIONI TITOLO I. - IL TESSERAMENTO Art I tesserati 1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.: a) i dirigenti federali; b) gli arbitri; c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società; d) i tecnici; e) i calciatori. termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore. La conferma, ai fini del diritto alla indennità di preparazione e promozione, equivale alla stipula del primo contratto da "professionista". 54 Comma 3 così modificato dal C.U. FIGC del 12/12/05 n. 126/A. Si riporta il testo del previgente comma 3: I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15 anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14 anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 7, comma 5, del C.G.S. 55 Vedere nota art Vedere nota art Vedere nota art 4 58 Vedere nota art. 23

17 2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività. 3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamentointerno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C.. 4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale. 5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale. 6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione. 7. E vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancata rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti 59 Art Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva 1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. 2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti. Art Il tesseramento dei tecnici 1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. 2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici. 3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali. 4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all art. 30, comma2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinatonegli accordi collettivi fra l Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabiledellaisquadra pressosocietàdellal.n.p., possonoessereautorizzatidalsettoretecnico,previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l incarico di responsabile della I squadra 5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva 59 Comma 7 così modificato dal C.U. FIGC del 01/12/08 n. 74/A. Si riporta il testo del previgente comma 7: Non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunziato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico. 60 Comma 4 così modificato dal C.U. F.I.G.C. n. 22/A del 21 giugno Si riporta il testo del previgente comma 4: Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall accordo collettivo con l Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l incarico di responsabile della I squadra. 61 Il Comma 4 era stato in precedenza modificato dal C.U. dell 9/01/03 n. 115/A. Si riporta il testo del previgente comma 4: Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall'accordo collettivo con l'associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tuttavia i tecnici, già tesserati prima dell inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della 1a squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l incarico di responsabile della 1 squadra.

18 successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo. 6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico. Art Il tesseramento dei calciatori 1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori"giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva. 5. Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell accordo di trasferimento. Art Limitazioni del tesseramento calciatori 1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore. 2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori. 3. I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16 anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. 62 Comma 1 così modificato dal C. U. F.I.G.C. n. 164/A del 30 aprile Si riporta il testo del previgente comma 1: I calciatorisono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 30 aprile di ogni anno. I calciatori"giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine. 63 Comma così modificato dal C.U. del 30/07/09 n. 33/A. Si riporta il testo del previgente comma 3: La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Per le società disputanti i campionati di Serie C1 e C2 le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di 5 giorni lavorativi dal giorno di deposito o di arrivo qualora la pratica venga depositata o pervenga completa e dal giorno di completamento della pratica stessa qualora la medesimavenga integrata successivamente al deposito o all arrivo, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste. 64 Il Comma 3 era già stato modificato in precedenza dal C.U. del 28/04/03 n. 154/A. Si riporta il testo del previgente comma 3: La data di trasmissione del plico postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita a partire dal settimo giorno successivo alla data di arrivo della documentazione o al suo deposito presso la Lega competente oppure da quella del visto di esecutività rilasciato dalla stessa Lega a termini dell'art. 95, se emesso in data anteriore. Il visto di esecutività fa retroagire gli effetti del tesseramento e del rapporto contrattuale col calciatore alla data di arrivo della documentazione presso la Lega competente. Per le società disputanti i campionati di Serie C1 e C2 le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di 5 giorni lavorativi dal giorno di deposito qualora la pratica venga depositata completa e dal giorno di completamento della pratica stessa qualora la medesima venga integrata successivamente al deposito, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste.

19 4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto. 6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere,a condizione che sia rilasciato il transfert internazionale dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di professionista o non professionista ed osservate le norme seguenti Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'u.e. (o all'e.e.e.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'u.e (o all'e.e.e.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale bis. Abrogato Abrogato Abrogato Abrogato Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierareincampo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regolacon le leggivigenti inmateriadi immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e 65 Comma 6 modificato dal C.U. F.I.G.C. del 26 giugno 2003 n. 183/A. Si riporta il testo integrale del previgente comma 6: Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera; tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il transfert internazionale della Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di professionista o non professionista, ed osservate le norme seguenti. 66 Comma 7 così modificato dal C.U. FIGC n. 4/A del 05/07/11. Si riporta il testo del previgente comma 7: Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'u.e. (ed all'e.e.e.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'u.e (ed all'e.e.e.). Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell elenco ufficiale di cui all art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'u.e. (ed all'e.e.e.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al temine, del contratto stipulato con tali calciatori. In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario 67 Comma 7bis abrogato dal C.U. FIGC n. 4/A del 05/07/11. Si riporta il testo del previgente comma 7bis: L'elenco ufficiale di gare di cui all'art. 61 delle presenti norme può contenere, per tutte le gare ufficiali che disputano società di Serie A, i nominativi di cinque calciatori, di cui due assimilati, non selezionabili per le Squadre Nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti all'u.e. (ed all'e.e.e.). 68 Comma 8 abrogato dal C.U. FIGC n. 4/A del 05/07/11. Si riporta il testo del previgente comma 8: Calciatori assimilati sono definiti quelli provenuti da Federazione estera, aderente all'u.e.f.a., che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella fascia di età fissata dall'articolo 9 dello Statuto Federale. 69 Comma 9 abrogato dal C.U. FIGC n. 4/A del 05/07/11. Si riporta il testo del previgente comma 9: È consentito alle sole società che disputano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'u.e.f.a.. È fatta salva la facoltà di mantenimento del tesseramento anche nel caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A a quello di Serie B. 70 Comma 10 abrogato dal C.U. FIGC n. 4/A del 05/07/11. Si riporta il testo del previgente comma 10: Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6 ultima parte, 7, 7 bis, 8, e 9 nonostante siano provenienti o provenuti da Federazione estera, i calciatori cittadini italiani che abbiano ininterrottamentemantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazione diversa da quella italiana. Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere stati mai convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana. I calciatori provenienti o provenuti da Federazione estera, cittadini di Paesi non aderenti all U.E. (ed all E.E.E.) che abbiano ottenuto anche la cittadinanza italiana o di paese aderente all U.E. (ed all E.E.E.), sono equiparati ai fini interni, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani o cittadini di paesi aderenti all U.E. (ed all E.E.E.); il possesso dei requisiti suddetti va documentalmente approvato attraverso la produzione del certificato di cittadinanza italiana o di Paesi aderenti all U.E. (ed all E.E.E.).

20 sia documentato: 1. Calciatori extracomunitari: a) la qualifica di non professionista risultante dal transfert internazionale ; b) lo svolgimentodi attivitàlavorativa mediante esibizione di certificazione dell Ente competente attestante la regolare assunzione; c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità; d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. 2. Calciatori comunitari: a) la qualifica di non professionista risultante dal transfert internazionale ; b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comunesededella società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa; I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva; 3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di non professionista risultante dal transfert internazionale. a) I calciatori non professionisti di cittadinanza italiana, trasferiti all estero, non possono essere nuovamente tesseratiper società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all estero Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. 11-bis. I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazioneestera eche richiedonoil tesseramentopersocietà dellal.n.d. devono presentare la 71 Comma 11 modificato dal C.U. F.I.G.C. del 25 giugno 2004 n. 194/A. Si riporta il testo integrale del previgente comma 11: Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato. 1) Calciatori extracomunitari: a) la qualifica di non professionista risultante dal transfert internazionale ; b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell Ente competente attestante la regolare assunzione; c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità; d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l intero periodo di tesseramento. La residenza o il permesso di soggiorno deve risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. 2) Calciatori comunitari: a) la qualifica di non professionista risultante dal transfert internazionale ; b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa; I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva; 3) I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di non professionista risultante dal transfert internazionale. a) I calciatori non professionisti di cittadinanza italiana, trasferiti all estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all estero. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. 72 Il comma 11 era già stato in precedenza modificato dal C.U. F.I.G.C. del 26 giugno 2003 n. 183/A. Si riporta il testo integrale del comma 11 prima delle modifiche apportate dal C.U. F.I.G.C. del 26 giugno 2003 n. 183/A.: Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di Calcio Femminile, proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, salvo quanto previsto dalla lettera a) del punto 3), e sia documentato. 1) Calciatori extracomunitari: a) la qualifica di "non professionista" risultante dal transfert internazionale"; b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti; c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili; d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. 2) Calciatori comunitari: a) la qualifica di "non professionista" risultante dal transfert internazionale"; b) la residenza nel Comune sede della società, od in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. I calciatori tesserati a norma del precedente comma non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva. 3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di non professionista risultante da transfert internazionale. Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.. a) I calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferito all estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all estero.

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