RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE

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1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE - PGT PIANO DELLE REGOLE PR0b Norme (artt , 8.2.6, 10.3) - PGT PIANO DEI SERVIZI PS0b Apparato Normativo (art. 8.1) - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 29, comma 4) - Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il Governo del Territorio (TITOLO IV - ATTIVITA EDILIZIE SPECIFICHE): - CAPO I - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI (artt. 63, 64) - CAPO II - NORME INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI (artt. 66, 67) - Legge 17 agosto 1942, n (art. 41sexies) - Regolamento edilizio del Comune di Bergamo: - TITOLO I - PARAMETRI EDIFICATORI (artt. 44, 45, 46, 48) - TITOLO II - REQUISITI DEGLI EDIFICI (artt. 52, 53, 54, 55) - Regolamento Locale di Igiene del Comune di Bergamo: - Capitolo 4 - REQUISITI DEGLI ALLOGGI (artt , 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.7, 3.4.9, , bis, , , , , , , ) - Capitolo 6 SOPPALCHI, SEMINTERRATI, INTERRATI, SOTTOTETTI, SCALE (artt , 3.6.2, 3.6.4, 3.6.6, 3.6.7) - Capitolo 7 ESERCIZI DI OSPITALITA ED ABITAZIONE COLLETTIVA (artt , 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4) - LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, n. 6 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione : - Allegato - PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (punti 2, 5, 6.1) - LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE elaborate dalla Commissione per l analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - MiBAC) - D.M. 27/2011 Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 : - Allegato A - STANDARD MINIMI QUALITATIVI E LINEE GUIDA RELATIVE AI PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI - Norme CONI per l impiantistica sportiva (Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n del 25 giugno 2008)

2 PGT VIGENTE PIANO DELLE REGOLE PR0b Norme ART SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp) La Superficie lorda di pavimento (Slp) misura in metri quadrati la somma di tutte le superfici (misurate su tutti i piani) che fanno parte dell edificio, comprese quelle di cavedi, chiostrine, bow windows, locali seminterrati e interrati abitabili, sottotetti abitabili, oltre a quelle delle murature comprese quelle perimetrali. Sono esclusi i balconi, le coperture piane a lastrico solare, i ballatoi e le logge, i vani scala e ascensore e gli atri d ingresso fino ad massimo del 5% della Slp dell edificio, i portici, le gallerie pubbliche e di uso pubblico, nonché i parcheggi pubblici o di uso pubblico. Le autorimesse private di pertinenza delle costruzioni e relativi spazi di manovra sono esclusi limitatamente alla quota di 1,00 metro quadrato ogni 4,00 metri cubi del Volume (V) dell edificio principale. Sono parimenti escluse, negli edifici produttivi, le superfici occupate da impianti destinati alla depurazione degli scarichi liquidi e gassosi, nonché tutti gli elementi esclusi dal calcolo della Sc esplicitati all articolo delle presenti norme. Sono altresì escluse dalla Slp le porzioni di edificio (muri perimetrali, solai) ai sensi della normativa in materia di contenimento energetico (L.R. 20 aprile 1995 n. 26 e s.m.i.). ART VOLUME DELL EDIFICIO (V) Per volume si intende la somma dei prodotti della Superfici lorda di pavimento (Slp) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per l altezza misurata dal livello di calpestio del piano stesso al livello di calpestio del piano superiore o, nel caso di ultimo piano o sottotetto abitabile, all intradosso dell ultimo solaio o, in sua assenza, della superficie di copertura. Per quanto attiene lo spessore degli elementi orizzontali e delle murature perimetrali da utilizzarsi per il calcolo del volume, trovano applicazione le disposizioni contenute nella L.R. 20 aprile 1995 n. 26 e s.m.i. Sono esclusi dalla determinazione del volume dell edificio i volumi tecnici, da intendersi quelli necessari per l allocazione delle strutture tecnologiche finalizzate a garantire il funzionamento degli impianti, il deposito e/o lo smaltimento dei rifiuti. ART NORME IN MERITO ALL ESCLUSIONE DAL RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI Sono assoggetti alla disciplina del recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi, gli spazi posti nel sottotetto degli edifici esistenti, secondo la disciplina prevista dal Titolo IV Capo I della L. R. 12/2005 e s.m.i. Sono esclusi dall applicazione della normativa in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, gli edifici ricompresi nei Tessuti della Città delle Attività, nonché della Città in Trasformazione. Per quanto attiene gli edifici assoggettati a modalità di intervento di Restauro (Re) e Risanamento conservativo (Rc), gli edifici assoggettati a vincolo ai sensi della Parte II, Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, nonché gli edifici ricompresi nei Tessuti urbani della Città Storica antica e moderna e relative Emergenze storiche, gli stessi potranno essere assoggetti alla disciplina del recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi, purchè non comportino il sopralzo del fabbricato, la modifica della sagoma e dei caratteri architettonici dello stesso. La sopraelevazione in applicazione della L.R. 12/2005 e s.m.i. sul recupero dei sottotetti è ammessa, anche nella Città Storica antica e moderna quando l intervento di sopraelevazione non è superiore ad 1 metro, fatto salvo il rispetto delle distanze minime dalle costruzioni stabilite dalla vigente legislazione nazionale e regionale. E fatta salva la facoltà dell Amministrazione, mediante motivata deliberazione del Consiglio Comunale, di prevedere eventuali deroghe alle esclusioni ed alle limitazioni di cui ai precedenti comma, in conformità ad una più puntuale disciplina definita attraverso un apposito studio di dettaglio redatto dagli Uffici competenti e mirato ad individuare gli edifici o i gruppi di edifici per

3 i quali è ammissibile modificare le altezze di colmo, di gronda e le pendenze delle falde ai fini del recupero abitativo dei sottotetti, secondo quanto indicato dal titolo IV Capo I della L.R.12/2005 e s.m.i. PGT VIGENTE PIANO DEI SERVIZI PS0b - Apparato Normativo ART. 8 - Dotazione dei servizi 8.1 Dotazione minima per le trasformazioni urbanistiche Le trasformazioni urbanistiche assoggettate a pianificazione attuativa, fatte salve le indicazioni specifiche contenute all art. 2 del Capo A del Titolo II del Documento di Piano, devono garantire, a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, che dovrà valutarsi in base all analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono sull insieme delle attrezzature esistenti nel territorio comunale e, in ogni caso, tenendo conto delle seguenti dimensioni minime: - per le funzioni residenziali, la dotazione minima di aree per servizi e attrezzature di 18 mq per abitante indicata all art. 9 comma 3 della L.R. 12/05 è elevata a 26,5 mq per abitante teorico insediabile (considerando come parametro di calcolo 150 mc/abitante), di cui almeno 3 mq per parcheggi pubblici o ad uso pubblico; - per le funzioni terziarie, direzionale la dotazione minima è pari ad almeno il 100% della Slp ammessa di cui almeno la metà a parcheggi pubblici o ad uso pubblico, da realizzare preferibilmente in struttura; - per le funzioni produttive la dotazione minima è pari ad almeno il 20% della Slp ammessa, di cui almeno la metà a parcheggi pubblici o ad uso pubblico; - per le funzioni commerciali la dotazione minima è così articolata: per le grandi strutture di vendita è pari ad almeno il 200% della Slp ammessa, di cui almeno la metà a parcheggi pubblici o ad uso pubblico, da realizzare preferibilmente in struttura; per le medie strutture di vendita è pari ad almeno il 100% della Slp ammessa, di cui almeno la metà a parcheggi pubblici o ad uso pubblico, da realizzare preferibilmente in struttura; per le strutture di vicinato la dotazione minima è pari ad almeno il 100% della Slp ammessa, di cui almeno un quarto a parcheggi pubblici o ad uso pubblico, da realizzare preferibilmente in struttura; per il commercio all ingrosso la dotazione minima è pari ad almeno il 20% della Slp ammessa, di cui almeno la metà a parcheggi pubblici o ad uso pubblico. L individuazione dei suddetti parametri è stata determinata in ragione degli studi specifici condotti per la determinazione del quadro dei bisogni complessivi per il loro soddisfacimento. Qualora i soggetti attuatori abbiano la disponibilità di attrezzature ed aree localizzate al di fuori del perimetro del singolo piano o programma, che risultino idonee a supportare le funzioni previste, può essere proposta - senza che ciò costituisca variante allo strumento urbanistico vigente - la cessione di tali aree o attrezzature, purché ne siano garantite idonea accessibilità e adeguata fruibilità; potrà altresì essere proposta la realizzazione e la cessione di opere e/o nuove attrezzature di interesse generale quale modalità equivalente di adempimento delle dotazioni minime inderogabili richieste ai sensi della legge. Tale proposta sarà realizzabile solo previa valutazione positiva da parte dell Amministrazione Comunale. In alternativa alla cessione delle aree ed attrezzature di cui sopra, è ammessa la possibilità che le stesse rimangano di proprietà del privato e vengano asservite all uso pubblico che sarà disciplinato nella stessa convenzione del Piano Attuativo ed, eventualmente, da apposito Regolamento di gestione approvato dall Amministrazione Comunale. La monetizzazione integrale o parziale degli spazi minimi destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico può essere consentita, previa valutazione favorevole dell Amministrazione comunale, anche nei casi in cui la loro realizzazione si ponga in contrasto o rechi gravi limitazioni alla tutela di vincoli di carattere sovraordinato (di natura storica, paesaggistica, idrogeologica) e/o nei casi in

4 cui ciò sia previsto o indicato come preferibile dai Piani o dalle disposizioni comunali attinenti la mobilità urbana (Piano urbano del traffico - zone a traffico limitato, ecc.). È inoltre ammessa la monetizzazione, integrale o parziale, delle aree od attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, in sostituzione della loro cessione od asservimento all uso pubblico, in base alle modalità previste dalle vigenti disposizioni, con particolare riferimento agli artt. 9 e 46 della L.R. 12/2005 e smi. In tal caso gli introiti derivanti dalla monetizzazione dovranno essere impiegati per l acquisizione di fabbricati o aree destinati alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta di opere previste dal Piano dei Servizi e/o dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP). D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio Art. 29. Conservazione 4. Per restauro si intende l intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l intervento di miglioramento strutturale. Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il Governo del Territorio TITOLO IV - ATTIVITA EDILIZIE SPECIFICHE CAPO I - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI Art. 63. (Finalità e presupposti) 1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. 1-bis. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. 2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (S.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1 dicembre 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto. 3. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell intervento ed entro la fine dei relativi lavori. 4. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di

5 inizio attività presentate successivamente al 1 dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell agibilità, anche per silenzio-assenso. 5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa. Art. 64. (Disciplina degli interventi) 1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all articolo 63, comma 6. Nei casi di deroga all altezza massima, l altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50. All interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l altezza massima deve intendersi pari all esistente. 2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune. 4. Non sono assoggettati al versamento di cui al precedente comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi. 5. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 14 della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio. 6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi

6 energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. 7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale. 8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all esame dell impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all articolo 81, ove esistente, anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole. 9. La denuncia di inizio attività deve contenere l esame dell impatto paesistico e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al precedente comma I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell agibilità, anche per silenzio-assenso. CAPO II - NORME INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI Art. 66. (Localizzazione e rapporto di pertinenza) 1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1955, n. 393). 1-bis. Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente la data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate anche in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo previsto dai regolamenti e norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento.

7 2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari. Art. 67. (Disciplina degli interventi) 1. La realizzazione dei parcheggi non può contrastare con le previsioni del piano urbano del traffico, ove esistente, con le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comporta necessità di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 122/1989, solo in presenza di specifiche previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata dall'intervento. 2. I parcheggi sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico. Legge 17 agosto 1942, n Art. 41-sexies 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

8 Regolamento edilizio del Comune di Bergamo TITOLO I - PARAMETRI EDIFICATORI Art Parametri urbanistici Per quanto concerne la definizione di superficie coperta (S.c.), rapporto di copertura (R.c.), superficie lorda di pavimento (S.l.p.), volume (V), altezza (H), Indice di Permeabilità (I.P.), Densità arborea (Da e Densità arbustiva (Dar) si rimanda alle definizioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica. Art Norma generale Le disposizioni in tema di distanze del presente titolo si applicano alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi, agli interventi di sostituzione edilizia, agli ampliamenti in aderenza ed in sopraelevazione; in quest ultimo caso le distanze sono misurate con riferimento al perimetro del sopralzo stesso. Le disposizioni in materia di distanze del presente titolo non si applicano alla ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione di edificio che mantenga i medesimi sagoma e sedime dell edificio preesistente, fatto salvo quanto previsto all art. 51 (Distanze minime dai corsi d acqua). Ai fini del calcolo dei distacchi tra edifici e delle distanze dai confini, sono esclusi: - gronde, cornicioni, balconi, pensiline e sporti aventi uno sbalzo inferiore o uguale a m 2,50; - eventuali corpi aggettanti per una profondità di m 0,40 quando siano relativi a sovrastrutture di carattere decorativo o atte alla realizzazione di alloggiamenti per canalizzazioni verticali; - fatto salvo quanto previsto dal codice civile in materia di costruzioni non hanno rilevanza, agli effetti della misurazione dei distacchi tra edifici e delle distanze dai confini, le parti edificate in interrato ed i seminterrati, che non sporgano dal caposaldo di riferimento più di m 1,20 all estradosso della copertura, comprese anche le sistemazioni di finitura (pavimentazioni, manto erboso, ecc). Nell ambito dei piani attuativi, e limitatamente alle aree interne agli stessi e non quindi riguardo le aree esterne al perimetro di piano attuativo, sono ammesse distacchi tra i fabbricati, distanze dai confini e distanze dalle strade inferiori a quelle indicate nei successivi articoli, purché coerenti con la strumentazione urbanistica generale. Per motivate ragioni estetiche, funzionali o urbanistiche, l Amministrazione comunale può richiedere l allineamento con edifici o manufatti preesistenti, sia nel caso di allineamento a costruzioni più arretrate rispetto alle distanze minime dai confini o dal ciglio stradale, sia nel caso di costruzioni preesistenti più avanzate, ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici stabilita dalla strumentazione urbanistica e dalla normativa generale in materia. Allo stesso modo può essere richiesta, oltre che dall Amministrazione comunale anche dal soggetto proponente, e per motivate ragioni estetiche, funzionali o urbanistiche, la costituzione di fronti edilizi unitari o l edificazione a confine, al fine di costituire o ricostituire una cortina edilizia. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano ai fronti interni solo nel caso in cui questi prospettino su spazi pubblici o privati d uso pubblico. Per cortina edilizia s intende il fronte costruito di un edificio o di un insieme di edifici disposto, senza soluzioni di continuità e per una lunghezza significativa, lungo un asse viario urbano o lungo uno spazio pubblico o d uso pubblico. In tal senso la cortina s intende costituita, anche grazie all intervento edilizio proposto, quando, lungo l allineamento ed il fronte costruito previsto, i pieni costituiscono almeno il 70% dello sviluppo complessivo.

9 Nell ambito della definizione del concetto di cortina, i singoli spazi vuoti, misurati sul medesimo allineamento, non devono eccedere di norma i m10, fatte salve eccezioni debitamente motivate. Il margine di tolleranza nella valutazione dell eventuale scostamento della linea di un fronte, rispetto all allineamento costituito, piuttosto che nella valutazione della dimensione del singolo spazio vuoto, di cui al comma precedente, tale da non compromettere comunque l unitarietà complessiva del fronte costruito e della cortina, va ponderato a giudizio insindacabile dell Amministrazione Comunale, previo parere della Commissione Edilizia o della Commissione per il Paesaggio. Art Distanze tra edifici I distacchi tra gli edifici vengono valutati tra le pareti degli stessi che si fronteggiano e sono misurati al piede dell edificio sulla loro proiezione orizzontale. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile in materia di costruzioni, non hanno rilevanza agli effetti della misurazione dei distacchi tra edifici, le costruzioni accessorie aventi un altezza non superiore a m 2,50, misurata dal caposaldo altimetrico di riferimento dell edificio oggetto d intervento, purché esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (delibera di Consiglio Comunale n. 162/I55386 Prot. Gen. Del 22/10/2001). Nel caso di edifici che si fronteggiano, la distanza minima tra pareti, quando almeno una di esse sia finestrata, deve essere pari all altezza della parete più alta, valutata nel tratto che si contrappone alla parete antistante, e comunque non inferiore a m 10,00. Nel caso di pareti fronteggianti di uno stesso edificio, quando almeno una di esse sia finestrata, dovrà essere rispettata la distanza minima di m 10,00. Il distacco di cui ai precedenti due commi non si applica negli ambiti territoriali individuati come zona omogenea A, ai sensi del Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444, e perimetrati dalla strumentazione urbanistica generale come zone di recupero. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la strumentazione urbanistica generale potrà prevedere distanze diverse. Per pareti finestrate si intendono quelle che presentano aperture, siano esse realizzate ai fini aeranti o illuminanti, luci o vedute. Dato atto che non vengono considerate contrapposte le pareti formanti, tra loro, un angolo superiore a 75, in caso di pareti contrapposte di due distinti edifici, non si considerano, agli effetti della misurazione delle distanze tra pareti contrapposte, le rientranze, rispetto al piano di riferimento della parete principale, che abbiano una profondità inferiore a m 2,50. Non si applicano le presenti limitazioni nel caso di pareti costituenti gallerie commerciali ed alle aperture al servizio di unità non residenziali su vicoli aperti al pubblico. Per quanto riguarda le distanze tra pareti non finestrate si applica quanto previsto dal Codice Civile. Art Misurazione dell'altezza dei fronti degli edifici L'altezza del fronte dell edificio è data dalla differenza tra la quota massima della linea di intersezione tra il piano del fronte e il piano di estradosso della struttura di copertura e la quota del caposaldo altimetrico. Qualora l edificio sia dotato di cornicioni o strutture di coronamento, tale quota sarà misurata al punto più alto del cornicione o coronamento stesso, fatta salva la possibilità prevista al successivo comma 3 lettera c). Ai fini della misurazione totale dell altezza del fronte dell edificio, sono esclusi: a) i vani e le apparecchiature di cui al successivo comma 7 punti 1, 2, 3 b) i piani attici, purché gli stessi piani attici siano arretrati di una distanza pari o superiore all altezza del fronte del piano attico, compresa la struttura di copertura c) i parapetti pieni a coronamento delle coperture piane per un altezza non superiore a m 1,20 dall estradosso del piano di copertura, per la mitigazione di impianti tecnologici di qualsiasi natura. Per caposaldo altimetrico s'intende:

10 - la quota del marciapiede, per gli edifici adiacenti a strade o spazi pubblici e/o d uso pubblico sino alla profondità di m. 20 dal confine dallo spazio pubblico e/o d uso pubblico; per la porzione di edificio eccedente detta profondità, la quota più bassa del terreno esistente in corrispondenza del perimetro della porzione di edificio eccedente tale profondità; - la quota più bassa del terreno esistente in corrispondenza del perimetro dell edificio, in tutti gli altri casi. In caso di fronti adiacenti a vie in pendenza, l'altezza si misura sulla mezzeria del fronte del fabbricato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare il caposaldo altimetrico nei seguenti casi: - in assenza di marciapiede o di spazio pubblico o d uso pubblico di riferimento; - in contesti con particolari caratteristiche sotto il profilo ambientale, architettonico, orografico. Il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia o la Commissione per il Paesaggio, può concedere altezze superiori a quanto precedentemente prescritto quando si tratti di: 1. apparecchi di abbattimento, depurazione e trattamento degli scarichi gassosi; 2. vani tecnici strettamente connessi ai processi produttivi; 3. altre speciali attrezzature di carattere industriale, tecnologico, di telecomunicazione e pubblicitario. Le torri campanarie e le ciminiere di opifici non sono soggette, ai fini dell applicazione dei disposti del presente regolamento, a limitazioni dell altezza. L altezza massima dei fronti degli edifici per i quali la strumentazione urbanistica prevede un altezza semplicemente espressa in numero di piani, viene determinata moltiplicando il numero di piani previsti dallo strumento urbanistico per m 3,20, esclusi i piani terra per i quale è prevista un altezza pari a m 4,00. La definizione di altezza massima, espressa in termini metrico lineari, di cui al comma precedente vale anche per stabilire, in assenza in tal senso di puntuale indicazione urbanistica, il limite massimo indicato dallo strumento urbanistico entro cui concedere il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, nei casi di modifica delle altezze di gronda e colmo e delle linee di pendenza delle falde di copertura, fatta salva la possibilità di deroga di cui all art. 62 comma 1 Legge Regionale 11/03/2005 n. 12. Qualora l altezza sia espressa in numero di piani, il piano terreno o seminterrato viene considerato, ai fini del conteggio del numero dei piani dell edificio, quando il suo sopraelevarsi (misurato all estradosso del piano medesimo) rispetto al caposaldo altimetrico sia superiore a m 1,80. I sottotetti o le loro porzioni, che abbiano altezza media ponderale (rapporto tra volume e superficie occupata) interna superiore a m 1,80, saranno considerati utili alla determinazione del numero massimo dei piani ammessi dalla norma della strumentazione urbanistica generale. In caso di realizzazione di coperture, piane o inclinate, con essenze vegetali, non si computa, nell altezza del fronte, lo spessore dello strato di coltivo necessario per l attecchimento ed il mantenimento delle essenze. TITOLO II - REQUISITI DEGLI EDIFICI Art Requisiti delle costruzioni e degli alloggi I requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili sono definiti dalle norme del Regolamento locale d igiene che viene assunto, per la parte riguardante le norme edilizie e delle costruzioni, come parte integrante ed integrativa del presente regolamento e al quale si rimanda. Tutti i progetti edilizi dovranno quindi dimostrare il totale rispetto, oltre che delle norme urbanistiche, delle disposizioni del presente regolamento e di quelle del Regolamento locale d igiene, fatte salve le situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa.

11 Art Seminterrati e sotterranei Per seminterrato si intende quel locale che, per parte della sua altezza, si trova sotto il piano del marciapiede che costeggia il fabbricato; per interrato quel locale che si trova completamente sotto il piano dello stesso marciapiede. I locali seminterrati ed interrati non possono essere destinati ed utilizzati come spazi principali dell abitazione. I locali seminterrati ed interrati possono essere utilizzati ad uso diverso dall abitazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni vigenti al riguardo in tema di igiene e sicurezza, fatte salve eventuali norme urbanistiche più restrittive. Concorrono alla formazione del volume e della superficie lorda di pavimento complessiva, da calcolarsi secondo i criteri contenuti nella strumentazione urbanistica generale: a) gli spazi accessori, di servizio, di pertinenza di unità a destinazione residenziale, con altezza interna maggiore di m 2,70, se gli stessi sono collocati entro la proiezione dell edificio al suolo, e di m. 2,40, se posti all esterno di quest ultima; b) gli spazi accessori, di servizio, di pertinenza di unità a destinazione non residenziale, con altezza interna maggiore di m 2,70, se gli stessi sono collocati entro la proiezione dell edificio al suolo, nonché tutti quelli collocati all esterno di quest ultima. Art Sottotetti Per sottotetto si definisce lo spazio sottostante l intradosso della copertura dell edificio e sovrastante l ultimo piano dell edificio stesso. Gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi non devono determinare alterazione della morfologia urbana; a tal fine devono essere individuati gli elementi progettuali più idonei atti ad assicurare, in armonia con il contesto edificato, il rispetto del decoro e dei caratteri architettonici dell edificio oggetto dell intervento. I sottotetti con altezza media ponderale interna superiore a m 1,80 concorrono a costituire volume e superficie lorda di pavimento., oltre a quanto specificato dall art. 48 del presente regolamento. Ai sottotetti con altezza media ponderale interna inferiore o uguale a m. 1,80 viene riconosciuta esclusivamente la funzione di intercapedine tra l ultimo piano abitabile e la copertura. Ai sottotetti di cui al presente articolo è consentito l accesso tramite scala fissa. Art Abbaini, lucernari ed aperture in falda Lucernari, abbaini ed aperture in falda devono essere congrui con la composizione architettonica dell edificio e, di norma, non possono eccedere in proiezione la decima parte della superficie di falda, salvo comprovate esigenze funzionali o compositive da dimostrare con idonea relazione tecnica. Il volume degli abbaini di nuova formazione non viene incluso nella volumetria utile per la determinazione dell altezza media ponderale di cui all articolo 63 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12, qualora non vengano modificate le quote d imposta della gronda, di colmo e le linee di pendenza della falda del tetto. In particolari casi è facoltà dell'amministrazione, sentita la Commissione Edilizia o la Commissione per il Paesaggio, concedere soluzioni alternative alle disposizioni del comma 1.

12 Regolamento Locale di Igiene del Comune di Bergamo Capitolo 4 - REQUISITI DEGLI ALLOGGI Estensione campo di applicazione I requisiti generali di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo famigliare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono Tipologia dei locali In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono: a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo; b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc.); c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc. A) INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE Superfici minime L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda, o meno, separare in modo fisso gli spazi. Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 25 per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona. La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente art ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte agli art e Volumi minimi ammissibili per i singoli locali Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di 21 mc. Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà assicurare almeno mc. 24 se destinato ad una sola persona ed almeno 38 mc. se per due persone Altezze minime Ai fini del presente articolo l'altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio. L'altezza netta media interna degli spazi di abitazioni di cui alla lettera a) del precedente art non deve essere infe riore a m. 2,70. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,10. Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a m. 2,40, ulteriormente riducibile a m. 2,10 per i ripostigli, per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, fino ad uno sviluppo massimo di metri lineari 5 (cinque) del lato più lungo. Per i soli spazi di cui alla lettera c) in caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1,80.

13 Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all'uso del locale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l'uso esclusivamente come ripostiglio, guardaroba, spogliatoio, deposito. I locali siti al piano terra destinati alla presenza continuativa di persone e diversi dalle abitazioni civili, dovranno avere una altezza non inferiore a m 3,00 e m 2,70 per i locali posti ai piani superiori od ai piani interrati purchè questi ultimi siano collegati con il locale al piano terra costituendone stretta pertinenza. Le attività di negozi, laboratori ed esercizi pubblici di somministrazione potranno essere insediate ai piani superiori degli edifici qualora i locali abbiano una altezza minima di m 2,70 ed accesso diretto senza passaggio attraverso i collegamenti verticali condominiali. B) ILLUMINAZIONE Soleggiamento Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord. E' pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30 gradi Aeroilluminazione naturale Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art lettera a), nonchè studi, sale da gioco, sale di lettura e sottotetti abitabili devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale. Possono usufruire di aeroilluminazione artificiale: a) i locali destinati ad uffici, devono prevedere di norma una adeguata illuminazione naturale; nei casi in cui l'estensione dei piani di utilizzazione non consenta una adeguata illuminazione è ammessa la riduzione del rapporto di illuminazione fino ad 1/12 di cui all'art bis; b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonchè i pubblici esercizi; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e sicurezza; d) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all'art , gli spogliatoi e i ripostigli; e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale. In tal caso gli spazi di cui alle lettere a) b) c), devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale di cui agli artt e BIS. La superficie finestrata utile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento dello spazio abitativo utile. Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte la larghezza dello stesso, nonchè per i locali posti al piano terreno con sovrastanti aggetti di sporgenza superiore a m. 1,20, il rapporto areoilluminante non dovrà essere inferiore ad 1/6 dello spazio abitativo utile. I lucernari verranno conteggiati ai soli fini del raggiungimento del rapporto illuminante. C) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI Finalità Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e salubrità dell aria siano le migliori tecnicamente possibili. Nelle abitazioni deve essere altresì impedita l immissione ed il riflusso negli ambienti dell aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di sostanze inquinanti in essi prodotte. Ferme restando le specifiche integrative relative alla ventilazione degli ambienti, le finalità di cui sopra si ritengono soddisfatte quando siano

14 assicurate regolamentare aerazione primaria per l unità abitativa e regolamentare aerazione sussidiaria per i singoli spazi dell unità abitativa medesima Definizioni. Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni di seguito riportate. ventilazione: afflusso naturale permanente, diretto o indiretto, di aria esterna negli ambienti in cui sono installati impianti o apparecchi a fiamma libera finalizzato a garantire la regolarità del processo di combustione ed a tale scopo realizzato, con le modalità e le caratteristiche previste dalla specifica normativa tecnica vigente con particolare riferimento alle norme UNI-CIG. aerazione naturale: ricambio d aria in uno spazio confinato garantito dai naturali moti convettivi dell aria ottenuto attraverso aperture verso l esterno. aerazione artificiale: ricambio di aria in uno spazio confinato garantito mediante impianti meccanici, distinta in: aerazione artificiale propriamente detta, che prevede impianti di immissione e di estrazione dell aria; aerazione per estrazione che prevede la sola estrazione meccanica dell aria con immissione attraverso aperture dall esterno o locali confinanti. aerazione primaria: afflusso permanente (naturale) di aria esterna, ottenuto quindi a porte e finestre chiuse, tale da garantire un ricambio d aria minimo atto ad evitare l accumulo degli inquinanti negli ambienti. aerazione sussidiaria: ricambio di aria, anche di natura non continua, ottenibile di norma mediante apertura di superfici comunicanti con l esterno quali porte e finestre, che serve ad integrare l areazione primaria, al fine di garantire il rinnovo dell aria nei locali occupati da persone, la pronta evacuazione di inquinanti e vapore acqueo nonché una velocità dell aria tale da realizzare confortevoli condizioni microclimatiche. doppio riscontro d aria: presenza di superfici finestrate apribili, ubicate su più pareti perimetrali di norma contrapposte. canne di esalazione: canne impiegate per l allontanamento di esalazioni (vapori, odori e fumi) non provenienti da apparecchi di combustione a fiamma libera. canne di aerazione: canne impiegate per immettere e/o estrarre aria al fine di garantire e/o integrare il ricambio di aria negli ambienti. camini e canne fumarie: condotti impiegati per l allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da apparecchi e impianti a fiamma libera, ivi compresi quelli per la cottura dei cibi Aerazione primaria dell unità abitativa L areazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l esterno adeguatamente ubicate e dimensionate. Tale requisito può essere ottenuto mediante idonei sistemi di ventilazione connessi alla presenza di apparecchi a fiamma libera. In assenza di questi sistemi, l areazione primaria dovrà essere comunque ottenuta mediante la realizzazione di apposite aperture permanenti verso l esterno con superficie non inferiore a 100 cmq Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori. L aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione e accessori così come definiti all art Il requisito del doppio riscontro d aria può essere derogato a condizione che siano adottate soluzioni alternative quali ad esempio: -predisposizione di canna di aerazione naturale, anche non permanente, così come definita all art , di adeguate dimensioni (sezione di area non inferiore a 200 cmq e lunghezza non inferiore a 5 metri) indipendente per ciascuna abitazione, sfociante oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo ubicato a distanza idonea da possibili fonti di inquinamento, realizzata preferibilmente in posizione opposta alla parete finestrata. Per l adozione di tale soluzione, in presenza di apparecchi a fiamma libera, dovrà comunque essere documentato il rispetto di quanto previsto all art b.

15 Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora l apertura di aerazione primaria sia incrementata di un valore di almeno pari alla sezione della canna di aerazione. -predisposizione di apertura finestrata apribile di adeguate dimensioni (superficie non inferiore a 0,5 mq) sopra la porta di ingresso purché prospiciente su spazio esterno aperto ed in posizione preferibilmente opposta alla apertura della aerazione sussidiaria Aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale degli spazi di servizio. Al fine di soddisfare le finalità di cui all art gli spazi di servizio dell unità abitativa devono possedere i requisiti di aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale di seguito riportati. 1) STANZE DA BAGNO E SERVIZI IGIENICI: Di norma, ogni abitazione deve disporre di almeno una stanza da bagno dotata di aerazione sussidiaria naturale fornita di apertura finestrata apribile all esterno, di superficie non inferiore a mq 0.50 e comunque non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Le stanze da bagno ed i servizi igienici, così come definiti all art privi della regolamentare aerazione sussidiaria naturale, devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 70 mc/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzatore dell ambiente. 2) CORRIDOI, DISIMPEGNI Nei corridoi e nei disimpegni di lunghezza superiore a metri 10, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), o di superficie non inferiore a mq 20, non comunicanti su spazi di abitazione primaria, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri il ricambio dell aria nella misura non inferiore a 0,5 volumi/ora. 3) LAVANDERIE E/O STIRERIE Gli spazi di servizio destinati a lavanderia e/o stireria, devono essere preferibilmente dotati di aerazione sussidiaria naturale ottenuta mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 della superficie in pianta ovvero di adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d uso, il ricambio dell aria nella misura non inferiore a 150 mc/ora. 4) SPAZI COTTURA Negli spazi di cottura, così come definiti all art , deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 della superficie in pianta. Tale requisito si ritiene altresì soddisfatto qualora lo stesso spazio sia aperto per almeno 4/5 del lato del quadrato equivalente, su spazi di soggiorno. In tal caso lo spazio di cottura viene considerato parte integrante dello spazio di soggiorno ai fini del calcolo aeroilluminante e delle limitazioni per l utilizzo delle fiamme libere. 5) CANTINE L insieme degli spazi destinati a cantina, comunicanti tra loro, deve essere dotato di un adeguato ricambio d aria naturale mediante la realizzazione di aperture verso l esterno di superficie non inferiore ad 1/30 della superficie complessiva in pianta. Ciascun singolo spazio deve comunque essere dotato di superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta realizzabile anche sulla porta di ingresso. H) DOTAZIONE DEI SERVIZI Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio è costituita da: - un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno. La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq. 4 se disposti in un unico vano.

16 I servizi igienici supplementari possono avere una superficie e una dotazione di apparecchi sanitari inferiori a quanto normato nei precedenti commi 1 e 2. E' vietata la realizzazione di locali dotati del solo vaso. Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità. Gli ambienti di cui all'art devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest'ultimo ubicato nell'eventuale antibagno. Nel caso in cui non sia presente l'antibagno, l'accesso non può avvenire direttamente da ambienti di attività lavorativa o commerciale. La dotazione di cui al precedente comma va adeguata al numero di addetti, secondo i criteri di cui all'art Caratteristiche degli spazi destinati servizi igienici Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc. devono avere oltre i requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari: -pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di cm. 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente; -essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; -avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone; -i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto. Capitolo 6 SOPPALCHI, SEMINTERRATI, INTERRATI, SOTTOTETTI, SCALE Soppalchi: superficie ed altezza L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante sia almeno di m. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale. Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente. Sono fatte salve comunque eventuali e diverse disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione di Piani attuativi, nonchè specifiche disposizioni legislative vigenti in materia Aeroilluminazione dei soppalchi Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m. 1,00 di altezza. Qualora la superficie del soppalco sia superiore ad 1/3 della superficie del locale sottostante, il vano principale ed i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate Seminterrati e sotterranei: definizioni Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato. Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte

17 salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti: a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni; b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m. 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/gradi C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al Cap. 4 del presente Titolo; c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto nel Cap. 4 del presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli e ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso. d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dare luogo a rigurgiti; e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto; f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette; g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc Sottotetti: isolamento e licenza d'uso I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria di almeno cm. 30 interposta tra il soffitto e la copertura. Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel precedente comma. In quest'ultimo caso il coefficiente di resistenza termica non deve superare le 0,5 Kcal/h/mq/gradi C. I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti nel Capitolo 4 del presente Titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio; in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1 per ogni piano. Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non consentire pericolo per l'incolumità delle persone. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche. Capitolo 7 ESERCIZI DI OSPITALITA ED ABITAZIONE COLLETTIVA A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE Superficie e cubatura minima delle camere Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pertanto: -la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq. 8 e quella delle camere a due letti in mq. 14; -la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc. 24 e mc. 42; Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

18 L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m. 2,70. Tale altezza è riducibile a m. 2,55 nei comuni ad una altitudine superiore a 700 m. sul livello del mare. Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di quattro letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc. 18 con non meno di mq. 6 di superficie Requisiti di abitabilità Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pertanto: - la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq. 8 e quella delle camere a due letti in mq. 14; - la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc. 24 e mc. 42; Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio. L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m. 2,70. Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di quattro letti, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc. 18 con non meno di mq. 6 di superficie Servizi igienici Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, WC, bidet ad acqua corrente, vasca da bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti. I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella così come individuati nell'allegato A alla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 «Disciplina della classificazione alberghiera» e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse caratteristiche. In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione Locali comuni: ristoranti, bar, ecc. Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento. Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

19 LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, n. 6 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione : Allegato - PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2. MOBILITA' E SOSTA URBANA 2.1 Aree e percorsi pedonali Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrappassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi pedonali alternativi. I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all'accesso delle costruzioni, all'interno delle relative aree di pertinenza, di cui all'art. 5 della Legge Percorsi pedonali Larghezza minima m con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1,80. In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta a m La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm. 2,5 e dovrà essere arrotondata o smussata Rampe La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse, e precisamente: - per rampe fino a m la pendenza massima ammessa è del 12%; - per rampe fino a m la pendenza massima ammessa è dell'8%; - per rampe fino a m la pendenza massima ammessa è del 7%; - oltre i m la pendenza massima ammessa è del 5%. Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm. 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm. di altezza Attraversamenti stradali Stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede. Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno predisporre isole salvagente di almeno m di larghezza che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebrate. Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazioni acustiche Pavimentazioni La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzata). Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti. Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm. 2.

20 5. COSTRUZIONI EDILIZIE: Prescrizioni generali Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate dall'art. 5 della Legge, alle lettere: a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità; b) gli edifici di uso residenziale abitativo; c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario; f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale; g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni. 5.1 Accessi Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime: - gli accessi devono avere una luce netta minima di m. 1.50; - zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m ed essere protette dagli agenti atmosferici; - il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso; - eventuali differenze di quota non devono superare i cm ed essere sempre arrotondati in caso contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato. 5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi Lo spostamento all'interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali. Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime: - il lato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m. 1.50; - la rampa scala in discesa deve essere disposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori; - ogni piattaforma di distribuzione dell'edilizia pubblica deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili. 5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti Speciali Scale Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo. La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini. La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di cm. 30 ed una alzata massima di cm. 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di m Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva; per le rampe di larghezza superiore a m ci deve essere un corrimano sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato di m oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza predominante di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad

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