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1 Le novità introdotte dal D.M.37/08. Il Ruolo del Direttore Tecnico 1

2 D.M. 37/08 Pubblicazione in G.U.: 12 marzo 2008 Entrata in vigore: 27 marzo 2008 Ambito di applicazione: Tutti gli impianti a servizio degli edifici Vengono abrogati: Articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001 (Capo V) D.P.R. 447/91 Legge 46/90 ad eccezione di: Art. 8 Finanziamento normazione tecnica Art. 14: Verifiche Art. 16: Sanzioni 2

3 Albo dei responsabili tecnici Art. 109, comma 2 del D.P.R. 380/01 Si prevedeva l istituzione di un albo nazionale dei responsabili tecnici L albo è stato istituito con D.M. 24/11/2004 Con l abrogazione dell art. 109 viene di fatto abrogato questo nuovo albo 3

4 Imprese abilitate all installazione degli impianti - Art. 3 Art. 3 comma 1 Le imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 581 del 07/12/1995 e s.m.i. o quelle iscritte nel registro delle imprese artigiane di cui alla L. 443 del 08/08/1985, sono abilitate all installazione degli impianti di cui all art. 1 se l imprenditore individuale, o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico designato con atto formale è in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 4. Si introduce un atto formale con cui deve essere designato il responsabile tecnico Art. 3 comma 2 Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. 4

5 Una sola impresa Un professionista può avere l incarico di responsabile tecnico e quindi abilitare una sola impresa. Il legale rappresentante dell impresa può esserlo per diverse imprese, e se ne ha i titoli le abilita tutte. Incompatibilità con ogni altra attività continuativa. Un libero professionista può svolgere la funzione di responsabile tecnico? Secondo l interpretazione data dal Ministero non può farlo, o può farlo solo se svolge la libera professione in modo saltuario! 5

6 RESPONSABILE TECNICO DIRETTORE TECNICO Le due figure coincidono? La figura del direttore tecnico è prevista dal D.P.R. 34/2000: Sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori, ai sensi dell art. 8 della legge 109/1994 e s.m.i. Art. 26, comma 1) La direzione tecnica è l organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell impresa, o da più soggetti. Le due figure possono coincidere qualora se ne abbiano i titoli e la direzione tecnica sia relativa ad un impresa che si occupa di impianti, con attestazione SOA cat. OG9, OG10 o OG11. 6

7 Requisiti tecnico-professionali del direttore tecnico Per categorie con classifica di importo superiore alla IV (da ) Laurea in ingegneria, architettura o equipollente. Diploma universitario in ingegneria, architettura o equipollente. Diploma di perito edile o geometra Per categorie con classifica di importo inferiore alla IV (fino a ) Laurea in ingegneria, architettura o equipollente. Diploma universitario in ingegneria, architettura o equipollente. Diploma di perito edile o geometra o equivalente titolo di studio tecnico esperienza nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo di non inferiore a 5anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori comprovanti tale condizione. 7

8 Unicità dell incarico di direttore tecnico I soggetti designati nell incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono dichiarazione di unicità dell incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell impresa, dal legale rappresentante, dall amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell impresa stessa o in possesso di contratto d opera professionale regolarmente registrato. Come si vede, direttore tecnico può esserlo per una sola impresa qualificata, ma non c è incompatibilità con altra attività lavorativa continuativa. 8

9 Requisiti tecnico-professionali del responsabile tecnico (D.M. 37/08) Diploma di Laurea in materia tecnica specifica. Diploma o qualifica con specializzazione relativa al settore di attività, + periodo di inserimento di almeno 2 anni consecutivi alle dirette dipendenze di un impresa del settore. Titolo o attestato di formazione professionale + periodo di inserimento di almeno 4 anni consecutivi alle dirette dipendenze di un impresa del settore prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore con qualifica di specializzato per un periodo non inferiore a tre anni. collaborazione tecnica continuativa, nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari, per almeno 6 anni. 9

10 RESPONSABILE TECNICO SECONDO IL D.M. 37/08 PARERI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10

11 Parere del Ministero su attività di impiantistica. La richiesta del parere viene da un privato (5 agosto 2008). omissis L'art. 3, comma 2, prescrive infatti che "Il responsabile tecnico di cui al comma" 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa". Pertanto al responsabile tecnico dell'impresa in esame è escluso l'esercizio di attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi (in entrambi i casi anche di altra natura ), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l'impresa in esame, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente. 11

12 Parere del Ministero su attività di impiantistica. La richiesta del parere viene dalla CCIAA di Lucca (8 agosto 2008). omissis In merito al quesito n. 3, nel confermare che è allo studio una modifica del D.M. 37/2008, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, si può tuttavia rappresentare che, allo stato attuale, la normativa in esame non presenta elementi dubitativi in ordine alla sua corretta applicazione. L'art. 3, comma 2, prescrive infatti che "il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Pertanto al responsabile tecnico di un impresa è escluso l'esercizio di attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi (in entrambi i casi "anche di altra natura ), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente. 12

13 Parere del Ministero su attività di impiantistica. La richiesta del parere viene dalla CCIAA di Lucca (8 agosto 2008). In merito al 4 quesito e, in particolare, circa la validità della cosiddetta laurea breve ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del decreto 37, si rappresenta che il C.U.N. ha più volte legittimato in passato il possesso dei requisiti di cui all'ex L. 46/90, per specifici diplomi di laurea breve e, di recente, con riferimento specifico al dm 37/08, ha ritenuto che alcune lauree triennali (con l'avvertenza di cui appresso) fossero abilitanti per una o più lettere del ridetto dm 37/08 (ex pluribus adunanze 16 aprile 2008 e 8 maggio 2008). In ogni occasione però il C.U.N. ha più volte specificato e sottolineato come il riconoscimento del titolo di laurea breve, ai fini del possesso dei requisiti, vada valutato di volta in volta sulla base del programma di studi seguito dal soggetto interessato. Resta comunque fermo il principio che la responsabilità del procedimento di valutazione del titolo rimane in capo a codesta Camera (o alla C.P.A.), salvo volersi avvalere del competente parere espresso dal C.U.N. 13

14 Parere del Ministero sull'incompatibilità tra il ruolo di responsabile tecnico di un impresa installatrice e ogni altra attività continuativa. La richiesta del parere viene dalla CCIAA di Firenze (1 ottobre 2008). omissis In particolare è stato chiesto se è opportuno limitare l incompatibilità prevista dall art.3, comma 2, al solo svolgimento di attività di tipo autonomo e/o subordinato ovvero se è necessario estendere detta incompatibilità anche a coloro che, oltre a rivestire la qualifica di socio in società di persone e/o di capitale, risultino investiti anche di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza (ad eccezion fatta per i liquidatori, poiché - a detta di codesta Camera - gli stessi si limitano all amministrazione del passivo e dell attivo, per giungere alla fase di liquidazione ). Al riguardo, si è del parere che l articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica. segue 14

15 Parere del Ministero sull'incompatibilità tra il ruolo di responsabile tecnico di un impresa installatrice e ogni altra attività continuativa. La richiesta del parere viene dalla CCIAA di Firenze (1 ottobre 2008). Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice. Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza. Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società. 15

16 Parere del Ministero sulla possibilità di assolvimento del requisito tecnico professionale di cui all'art. 4, mediante incarico a professionista ovvero mediante intrattenimento, con il medesimo professionista, di un rapporto di collaborazione a progetto. La richiesta del parere viene da una Società di Perugia (7 ottobre 2008). Si fa riferimento alla nota datata con la quale codesta Società chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero circa la possibilità per un ingegnere che svolga la libera professione in qualità di iscritto all'ordine degli ingegneri, di assumere contemporaneamente la funzione di responsabile tecnico in un'impresa esercente l'attività di impiantistica come disciplinata dal decreto richiamato in oggetto: a) mediante conferimento con atto scritto di incarico professionale; b) mediante stipula di un contratto di collaborazione a progetto. omissis, Con specifico riguardo, poi, alle considerazioni esposte nella nota che si riscontra con riferimento all'utilizzabilità del contratto di collaborazione a progetto, si trasmette copia della circolare n. 3600/C del dove, alla lettera d), sono riassunte le indicazioni emerse nell'ambito di un tavolo di lavoro operante presso questa Amministrazione, che escludevano tale tipologia contrattuale dal novero di quelle utilizzabili ai fini dell'assolvimento del requisito tecnico-professionale in parola. 16

17 Parere del Ministero sulla possibilità di rivestire la carica di responsabile tecnico in due società. La richiesta del parere viene dalla CCIAA di Savona (10 ottobre 2008). omissis, Ne consegue che l attuale definizione normativa, del comma 2 dell articolo 3 del dm 37, Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa, nell ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma. Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese. 17

18 Parere del Ministero su attività di impiantistica. La richiesta del parere viene dalla CCIAA di Vicenza (31 ottobre 2008). omissis, In ordine al parere richiesto si rappresenta che il D.M. in parola stabilisce espressamente l'incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico con qualsivoglia altra attività lavorativa continuativa (art. 3, comma 2). Conseguentemente, il soggetto che ha inoltrato a codesto Ente la richiesta oggetto di parere, qualora volesse assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà immediatamente interrompere ogni legame professionale che lo lega all'impresa presso cui il medesimo presta, allo stato attuale la propria attività lavorativa di tipo subordinato. Differente è invece il discorso nel caso in cui il soggetto in questione abiliti la propria impresa in quanto imprenditore o legale rappresentante, sempreché ne abbia titolo. cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4. Nella fattispecie si rinvia al parere rilasciato alla CCIAA di Savona in data 10 ottobre 2008, prot. n , disponibile sul sito web di questo Ministero. 18

19 Parere del Ministero su DM 37/08. La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Matera (25 marzo 2009). omissis, In particolare con il quesito è stato chiesto se è possibile che un socio non amministratore di una società strutturata come s.r.l., possa svolgere l'incarico di responsabile tecnico per le attività di installazione impianti di cui al d.m. in oggetto. Al riguardo si ritiene che, anche sulla base degli orientamenti già espressi in passato in relazione all'ex L. 46/90 che, nel caso specifico, si ritengono di poter confermare, qualora un socio conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (cosiddetto "socio d'opera", figura prevista dal codice civile) possa poi essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima. Diverso è il discorso nel caso in cui il socio non amministratore sia solo socio di capitale (cioè partecipa solo finanziariamente all'attività dell'impresa), poiché si ritiene che qui il rapporto di immedesimazione non sussista (dovendo avere il responsabile tecnico un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa). 19

20 Parere del Ministero su DM 37/08. La richiesta del parere viene da un privato (31 marzo 2009). omissis, In particolare con il quesito proposto è stato chiesto se un ingegnere libero professionista possa essere nominato responsabile tecnico contemporaneamente per più imprese, avendo con ciascuna di esse un distinto contratto. In ordine al parere richiesto si rappresenta che il D.M. in parola stabilisce espressamente l'incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico con qualsivoglia altra attività lavorativa continuativa (art.3, comma 2). Conseguentemente, qualora un soggetto volesse assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà immediatamente interrompere ogni attività lavorativa di tipo continuativo in essere. Conseguentemente ne discende l'impossibilità che si divenga responsabile tecnico per più di un impresa. Si rappresenta, peraltro, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa. Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile Ordine Ingegneri tecnico, della Provincia escludendo, di Cagliari quindi, la possibilità che tale incarico 20 venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

21 Parere del Ministero su DM 37/08. La richiesta del parere viene da un privato (23 aprile omissis, 2009). Qualora dalla verifica camerale risultassero validi i requisiti professionali, l'ingegnere-legale rappresentante dell'impresa impiantistica, abiliterebbe la stessa in virtù del fatto che ne è il legale rappresentante, così come previsto al comma 1 dell'art. 3 del d.m. in esame. Alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 3. pertanto, non grava a carico del legale rappresentante l'incompatibilità prevista dal comma 2 (tra responsabile tecnico ed eventuale altra attività lavorativa continuativa), in quanto concernente solamente la figura di "responsabile tecnico". Nell'ipotesi formulata invece l'ingegnere in questione è legale rappresentante della Società di impiantistica ed accomandatario della s.a.s.. 21

22 Parere del Ministero su DM 37/08 La richiesta del parere viene da un privato (27 aprile 2009). omissis, In particolare con il quesito proposto la S.V. (ingegnere elettronico) ha chiesto se possa istituire una società a responsabilità limitata -abilitandola in qualità di "legale rappresentante"- avendo contemporaneamente un contratto a tempo indeterminato con una società del trasporto pubblico locale. Al riguardo si fa preliminarmente presente che per abilitare l'impresa impiantistica l ingegnere elettronico deve avene titolo, cioè deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. A del d.m. in parola, da sottoporre a verifica della Camera di commercio in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività. Qualora dalla verifica camerale risultassero validi i requisiti professionali, l'ingegnere-legale rappresentante dell'impresa impiantistica, abiliterebbe la stessa in virtù del fatto che ne è il legale rappresentante, così come previsto al comma 1 dell'art. 3 del d.m. in esame. Infatti, alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 3, non grava a carico del legale rappresentante l'incompatibilità prevista dal comma 2 (tra responsabile tecnico ed eventuale altra attività lavorativa continuativa), che concerne la sola figura di "responsabile tecnico". 22

23 omissis, Parere del Ministero su DM 37/08. La richiesta del parere viene da un privato (26 maggio 2009) In particolare con il quesito proposto la S.V. ha chiesto se sia possibile essere nominato responsabile tecnico presso un'impresa del settore essendo un ingegnere-libero professionista, titolare di uno Studio Associato di Ingegneria (con un altro socio). omissis Pertanto, qualora l'interessato volesse assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario, anziché continuativo. Ciò anche perché la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, essendo la continuità dell'attività lavorativa svolta l'unico elemento discriminante, 23

24 Parere del Ministero su DM 37/08 omissis, Si rappresenta, inoltre, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del dm, in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa. Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa. 24

25 Parere del Ministero su DM 37/08 La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Napoli (8 giugno 2009). omissis, In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2 (tra responsabile tecnico e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche ad un soggetto che ricopra, in altra società iscritta nel registro delle imprese - per altro tipo di attività -, la carica di consigliere nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, si è del parere che, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale di codesta Camera, l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.. 25

26 . Parere del Ministero su DM 37/08 La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Napoli (8 giugno 2009). Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice. Sono quindi da escludere - in linea teorica - ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con le cariche rivestite in altra impresa non impiantistica in qualità di membro del consiglio di amministrazione e Presidente del C.d.A.-, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza e che tale impegno sia svolto in modo continuativo e non solo onorario 26

27 Parere del Ministero su DM 37/08. La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Taranto (30 giugno 2009) omissis In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2 (tra responsabile tecnico e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche ad un soggetto che, in due distinte società, ricopra la carica di amministratore unico,..omissis Tenuto conto che con la figura dell'amministratore unico risulta, tra l'altro, unificato in un unico soggetto, il potere di legale rappresentanza con quello di amministrazione (peraltro, nel caso in questione, di ben due società), risulta difficile a questa Amministrazione considerare tale cariche compatibili con quella di responsabile tecnico di altra impresa di impiantistica, tenuto conto di quanto l'attività connessa alle cariche di amministratore unico, presumibilmente, assorbano del complessivo impegno giornaliero di un/una singolo/a lavoratore/trice. 27

28 Parere del Ministero su DM 37/08 La richiesta del parere viene da un privato (30 giugno 2009) omissis, In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2 (tra responsabile tecnico di un impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche alla S.V., laureato in Ingegneria Elettrica, libero professionista in possesso di partita IVA, aperta da soli 2 mesi. È stato altresì richiesto, qualora fosse possibile quanto sopra ipotizzato (cioè che possa essere nominato responsabile tecnico), se debba o meno essere assunto dall'impresa di impiantistica e, qualora necessaria l'assunzione, se con contratto a tempo indeterminato o determinato. omissis, Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice. Si rappresenta, inoltre, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa. 28

29 Parere del Ministero su DM 37/08 La richiesta del parere viene da un privato (30 giugno 2009) Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa. Per quanto concerne il tipo di contratto di assunzione, si ritiene che sia possibile la nomina a responsabile tecnico in ambedue i casi, e quindi, anche nel caso di assunzione a tempo determinato, in quanto la norma si limita a richiedere l immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa. Resta inteso che, in quest'ultimo caso, allo scadere del contratto, l'impresa deve procedere, senza soluzione di continuità, alla nuova nomina del responsabile tecnico, avente naturalmente i requisiti di cui al decreto 37/

30 Parere del Ministero su DM 37/08 La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Taranto (30 giugno 2009). Omissis In particolare è stato chiesto se sussista il rapporto di immedesimazione fra il responsabile tecnico di cui all'art. 3 del d,m. 37/2008 e l'impresa di impiantistica, nel caso in cui le parti interessate (associante e associato) abbiano stipulato un contratto di associazione in partecipazione che non preveda una partecipazione agli utili, come previsto dall'art del codice civile, bensì altre forme remunerative (es.: compenso pattuito in base al numero di dichiarazioni di conformità sottoscritte; compenso fisso mensile; compenso sulla base di una percentuale del fatturato d'impresa; compenso sulla base di una percentuale del fatturato relativo al controllo e collaudo degli impianti, con importo minimo per ogni dichiarazione di conformità sottoscritta). Al riguardo si ritiene che il contratto di associazione in partecipazione, così come ventilato da codesta Camera, violi il principio previsto dall'art del codice civile. Tale articolo prevede espressamente, affinché si possa parlare di "contratto di associazione in partecipazione", la partecipazione dell'associato agli utili di un impresa (o di uno o più affari), in cambio di un determinato apporto. 30

31 Parere del Ministero su DM 37/08 La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Taranto (30 giugno 2009). Nel caso in questione, cioè ai fini della possibilità di nomina dell'associato come responsabile tecnico, non può essere esclusa la partecipazione dell'associato agli utili di un impresa (chiaramente va esclusa la possibilità che la nomina a responsabile tecnico dell'associato sia legata ad uno o più affari, tenuto conto della natura stessa dell'incarico medesimo). Al riguardo si richiama quanto previsto, in materia di imprese di facchinaggio, dalla Circolare n. 3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione, poiché compatibile con il d.m. 37/2008 (il contratto va affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato - in ordine alla tipologia dell' apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa). Naturalmente, con riferimento a quanto sopra, spetta alla Camera di commercio, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare "caso per caso" l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa. 31

32 Parere del Ministero su DM 37/08 La richiesta del parere viene da un privato (23settembre 2009) omissis In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2 (tra responsabile tecnico di un'impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche qualora il responsabile tecnico svolga, presso la stessa impresa impiantistica per la quale è stato nominato responsabile tecnico, anche altre attività che assorbano, anche in minima parte, il suo impegno giornaliero. E' stato altresì richiesto se il direttore tecnico di cui all'art. 26 del D.P.R. 34/2000, in possesso dei requisiti professionali di cui al D.P.R. 34 medesimo, possa espletare il ruolo di responsabile tecnico previsto dal d.m. 37/2008. omissis AI riguardo, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della Camera, si è del parere che l'applicazione dell'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, debba essere necessariamente esteso anche a coloro che svolgano presso l'impresa di impiantistica anche altre mansioni che non siano direttamente collegate a quelle di responsabile tecnico. 32

33 Parere del Ministero su DM 37/08 La richiesta del parere viene da un privato (23settembre 2009) Infatti, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, si ritiene necessario evitare che tali attività suppletive siano continuative, ovvero che impediscano il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività impiantistica, che rappresenta, in definitiva, l'unica discriminante (che spetta alla Camera di commercio di verificare nel merito del procedimento). In ordine poi alla possibilità che il direttore tecnico di cui al D.P.R. 34/2000 possa essere nominato anche responsabile tecnico ai sensi del d.m. 37/2008, si ritiene opportuno estendere anche al caso in questione, quanto sopra detto in relazione alle mansioni che non siano direttamente collegate a quelle di responsabile tecnico, fatte salve le ipotesi in cui strutturalmente le figure di direttore tecnico (ai sensi del D.P.R. 34/2000) e di responsabile tecnico (ai sensi del d.m. 37/2008) vengano a coincidere oggettivamente, come nel caso espressamente contemplato dall'og11 di cui all'allegato A del predetto D.P.R. 34/2000. Omissis 33

34 CONCLUSIONI Alla luce delle limitazioni imposte dal D.M. 37/08 e dai numerosi pareri espressi dal Ministero in questi ultimi 2 anni, appare chiaro che il ruolo del responsabile tecnico diventa per il legislatore centrale ai fini della corretta realizzazione degli impianti. Siamo tutti convinti che per un impresa sia importante avere al suo interno figure professionali di spicco che le dedichino tutto il loro tempo. Purtroppo, un eccesivo irrigidimento delle regole porta tante figure professionali d eccellenza a non poter svolgere l attività di responsabile tecnico per un impresa, che così viene privata di un apporto importante. 34

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