C.F. e P.I C.A.P COMUNE DI PAVIA DI UDINE PROVINCIA DI UDINE Sede Uffici Municipali in Lauzacco Piazza Julia n.
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1 C.F. e P.I C.A.P COMUNE DI PAVIA DI UDINE PROVINCIA DI UDINE Sede Uffici Municipali in Lauzacco Piazza Julia n. 1 APPROVATO DAL: C.C. con atto n. 42/2011
2 Art. 1 - Istituzione del Consiglio Tributario Pag. 1 Art. 2 - Funzioni del Consiglio Tributario " 1 Art. 3 - Composizione del Consiglio Tributario " 1 Art. 4 - Durata del Consiglio Tributario " 2 Art. 5 - Compensi " 2 Art. 6 - Attività del Consiglio Tributario " 2 Art. 7 - Obblighi dei membri del Consiglio Tributario " 3 Art. 8 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario " 3 Art. 9 - Entrata in vigore " 3 I
3 Art. 1 Istituzione del Consiglio Tributario 1. Il Comune di Pavia di Udine, in conformità alle previsioni dell articolo 1 - comma 12/bis - del D.L. N. 138 del , convertito dalla Legge n. 148 del , dell art. 18 della L. n. 122 del di conversione del DL n. 78 del , dell art. 13 della L.R. n. 1 del , dell art. 52 del D.Lgs. n. 446 del , istituisce il Consiglio Tributario con il compito di coadiuvare l'amministrazione comunale nella partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo. Art. 2 Funzioni del Consiglio Tributario 1. Il Consiglio Tributario svolge funzioni consultive e propositive al fine di porre in essere misure di contrasto all evasione fiscale e contributiva. Fornisce indirizzi alla Giunta comunale per l attuazione di misure atte a favorire l attività di accertamento dei tributi erariali e locali. Ai sensi di quanto previsto dall art comma - del D.L. n. 78/2010, il Consiglio Tributario ha il compito di effettuare le segnalazioni all Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all Inps degli elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, con riferimento ai cittadini residenti nel Comune di Pavia di Udine nonché alle attività economiche insediate nel territorio comunale. Per tali finalità saranno utilizzati tutti i dati e gli strumenti messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate in applicazione dell art. 44 del DPR n. 600 del Il Consiglio Tributario, in occasione della seduta di insediamento, delibera in merito alle modalità di collaborazione con l Agenzia del Territorio per l attuazione delle norme di cui al comma 12 dell art. 19 del D.L. n. 78/2010, al fine di attivare il controllo e il monitoraggio costante del territorio, per individuare fabbricati non dichiarati dall Il Consiglio provvede ad esaminare le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, messe a disposizione dall Agenzia delle Entrate, e a segnalare l integrazione di elementi contenuti nelle dichiarazioni stesse, indicando dati, fatti ed elementi e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovare tale integrazione. 4. Il Consiglio provvede a trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricezione delle proposte di avviso di accertamento sintetico da parte dell Agenzia delle Entrate, ogni elemento utile per la determinazione del reddito complessivo del contribuente. 5. A tale fine il Consiglio può richiedere dati e notizie a qualunque amministrazione ed ente pubblico, che hanno l obbligo di rispondere gratuitamente. Art. 3 Composizione del Consiglio Tributario 1. Il Consiglio Tributario è composto da: il Responsabile della Posizione Organizzativa Tributi, Commercio e Attività produttive, che assume la carica di Presidente; 1
4 il Responsabile della Posizione Organizzativa Servizio Tecnico e Gestione del Territorio, o un suo delegato; il Responsabile della Posizione Organizzativa Polizia Municipale, o un suo delegato; il Responsabile del Servizio Demografico, o un suo delegato; 2. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Tributario: il Direttore della Direzione Provinciale dell Agenzia delle Entrate, o un suo delegato; il Direttore dell Agenzia Provinciale del Territorio, o un suo delegato; il Direttore Provinciale dell Inps, o un suo delegato; il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato; un dipendente dell Ufficio Tributi con funzioni di Segretario verbalizzante. Art. 4 Durata del Consiglio Tributario 1. Il Consiglio Tributario resta in carica sino alla sua abrogazione, effettuata mediante apposita deliberazione consiliare. Art. 5 Compensi 1. In considerazione di quanto previsto dall art comma 2 bis - del D.L. n. 78/2010, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente, e pertanto non sono previsti compensi o rimborsi spese per i membri del Consiglio Tributario. Art. 6 Attività del Consiglio Tributario 1. L attività del Consiglio Tributario, in quanto organo collegiale, si esplica mediante deliberazioni approvate a maggioranza dai consiglieri. La rappresentanza del Consiglio compete al Presidente, che provvede a sottoscrivere ogni atto, parere, deliberazione, verbale o nota emanata dal Consiglio. 2. Il Consiglio si riunisce periodicamente, con una frequenza minima bimestrale. L'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio Tributario, sottoscritto dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno da trattare; esso deve pervenire ai consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta. La convocazione viene disposta dal Presidente, anche su richiesta di qualsiasi consigliere. 3. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate e sono valide con la presenza di almeno 3 membri, incluso il Presidente. Ove invitati, possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti indicati all art. 3 nonché, in relazione all ordine del giorno, altri soggetti in rappresentanza dell Amministrazione Comunale, esperti esterni, rappresentanti di enti o associazioni di categoria. 2
5 4. Il Consiglio Tributario provvede entro il 30 aprile di ogni anno a relazionare all Assessore ai Tributi, alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale in merito all attività espletata nel corso dell anno precedente. Art. 7 Obblighi dei membri del Consiglio Tributario 1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante l attività espletata dal Consiglio e in merito a ogni atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti. 2. E fatto obbligo ai consiglieri di allontanarsi dalla seduta in occasione dell esame di posizioni fiscali o contributive che li riguardino direttamente o che riguardino il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4 grado e gli affini entro il 3 grado, coloro che hanno rapporto di credito o di debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L inosservanza di tale obbligo comporta l invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante. Art. 8 Locali e mezzi del Consiglio Tributario 1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l ufficio del suo Presidente. Le funzioni di segreteria, anche in occasione delle sedute consiliari, sono assolte da un dipendente dell Ufficio Tributi. 2. Per l espletamento delle proprie funzioni, in considerazione di quanto indicato nell art. 5, il Consiglio può utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dell Ufficio Tributi nonché di altri uffici ove necessario. Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato. 3
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