LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE
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1 LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE Fabio Grillo Spina Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Via Quintino Sella, 42 - Roma RIFERIMENTI GENERALI Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici [Reg. 178/2002, art. 3, punto 17]. La produzione primaria comprende le attività svolte dall'azienda agricola o ad un livello analogo della filiera agroalimentare, tra cui: Produzione, allevamento o coltivazione di prodotti vegetali quali cereali, frutta, ortaggi ed erbe, trasporto, magazzinaggio e manipolazione di tali prodotti (senza alterazione sostanziale della loro natura) nell'azienda agricola e loro successivo trasporto in uno stabilimento. Produzione, allevamento o coltivazione di animali per la produzione di alimenti nell'azienda agricola e ogni altra attività connessa, nonché il trasporto di animali per la produzione di carne ad un mercato o a un macello e il trasporto di animali tra aziende agricole. Produzione, allevamento o coltivazione di lumache nell'azienda agricola e loro eventuale trasporto a uno stabilimento di trasformazione o a un mercato. Mungitura e conservazione del latte nell'azienda agricola. Produzione e raccolta di uova nello stabilimento del produttore, ma non le operazioni di imballaggio delle uova. Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca (senza alterazione sostanziale della loro natura) a bordo di imbarcazioni e lungo le fasi di trasporto al primo stabilimento a terra. (sono compresi pesca, manipolazione e trasporto dei pesci d acqua dolce). Produzione, allevamento, coltivazione e raccolta dei pesci in aziende acquicole e loro trasporto a uno stabilimento.
2 Produzione, allevamento, coltivazione, stabulazione e raccolta di molluschi bivalvi vivi e loro trasporto a un centro di spedizione, un centro di depurazione o a uno stabilimento di trasformazione. Raccolta di prodotti selvatici (funghi, bacche, lumache ecc.) e loro trasporto ad uno stabilimento. Le attività tecnico/produttive che possono essere associate alla produzione primaria sono: il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura; il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento; In caso di prodotti di origine vegetale e prodotti della pesca: le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento. Al livello della produzione primaria, i prodotti primari sono spesso sottoposti ad operazioni destinate a migliorarne la presentazione, come: lavaggio e defoliazione degli ortaggi, cernita della frutta ecc.; essiccamento dei cereali; macellazione, dissanguamento, eviscerazione, spinnamento, refrigerazione e incartamento dei pesci. centrifugazione del miele volta a rimuovere i favi. Tali operazioni sono considerate operazioni correnti al livello della produzione primaria e non comportano la necessità di conformarsi ad altre prescrizioni di sicurezza alimentare diverse da quelle che già si applicano alla produzione primaria. Inoltre è possibile considerare che certe operazioni, effettuate nell'azienda agricola, alterino la natura dei prodotti e/o implichino rischi per i prodotti alimentari (es. la pelatura delle patate, l affettatura delle carote, l'insacchettatura delle insalate o l'applicazione di gas conservanti) per tale ragione queste operazioni non possono essere considerate operazioni correnti al livello della produzione primaria né operazioni associate alla produzione primaria. Pertanto ai prodotti ottenuti a seguito di tali operazioni si devono applicare le prescrizioni stabilite dall allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004.
3 Le norme generali relative alla produzione primaria sono enunciate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004. Inoltre, per alcuni prodotti alimentari (per es. latte crudo, molluschi bivalvi vivi), norme più dettagliate sono stabilite nel regolamento (CE) n. 853/2004. Prodotti della pesca la cui natura non è stata alterata sostanzialmente: macellazione, dissanguamento, eviscerazione, spinnamento, refrigerazione e incartamento dei pesci. Tali operazioni devono essere considerate operazioni correnti al livello della produzione primaria e non comportano la necessità di conformarsi ad altre prescrizioni di sicurezza alimentare oltre a quelle che già si applicano alla produzione primaria. Centri di imballaggio delle uova: secondo le definizioni e le prescrizioni delle nuove norme in materia di igiene dei prodotti alimentari, i centri di imballaggio delle uova (anche se situati dell'azienda agricola di produzione) non sono considerati produzione primaria. Centri di raccolta del latte: dopo che il latte crudo è stato raccolto dall azienda, il prodotto lascia il livello della produzione primaria. I centri di raccolta del latte in cui il latte crudo è conservato dopo la raccolta da un'azienda e prima della spedizione a uno stabilimento di trasformazione del latte non sono considerati produzione primaria. Miele e altri prodotti dell apicoltura: tutte le attività dell'apicoltura devono essere considerate come produzione primaria. Sono compresi l'apicoltura (anche nel caso in cui le arnie siano distanti dallo stabilimento dell'apicoltore), la raccolta del miele, la centrifugazione e il confezionamento o imballaggio nello stabilimento dell'apicoltore. Altre operazioni effettuate al di fuori dello stabilimento dell'apicoltore (come la centrifugazione e/o il confezionamento o l'imballaggio del miele), comprese quelle svolte da strutture collettive (ad esempio da cooperative) per conto dell'apicoltore, non possono essere considerate come produzione primaria.
4 Prodotto primario: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell allevamento, della caccia e della pesca (Reg. 852/2004 art. 2, comma 2, lettera b). I prodotti primari comprendono tra l'altro: Prodotti d'origine vegetale, per es. cereali, frutta, ortaggi, erbe, funghi. Prodotti d'origine animale, per es. uova, latte crudo, miele, prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi. Prodotti selvatici di origine animale o vegetale, per es. funghi, bacche, lumache ecc. La carne fresca non è un prodotto primario perché è ottenuta dopo la macellazione. I prodotti della pesca rimangono prodotti primari anche dopo la macellazione, il dissanguamento, la decapitazione, l eviscerazione, lo spinnamento, la refrigerazione e la collocazione in contenitori per il trasporto a livello di produzione primaria. I prodotti risultanti da un ulteriore manipolazione dei prodotti della pesca (per es. filettatura, imballaggio sotto vuoto ecc.) non sono prodotti primari. I prodotti primari possono essere trasformati nell'azienda agricola in altri prodotti trasformati. Queste operazioni non rientrano tra le attività che costituiscono la produzione primaria e ad esse si applicano quindi le prescrizioni di igiene alimentare previste dall'allegato II del regolamento (CE) 852/2004. (per quanto riguarda i prodotti alimentari d'origine animale, si applicano anche le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004). ESEMPIO: Se un'azienda agricola utilizza il suo raccolto o parte del suo raccolto per produrre le conserve di frutta, si colloca oltre il livello della produzione primaria. L'attività di preparazione delle conserve di frutta deve essere considerata un'attività successiva alla produzione primaria e ad essa si applicano quindi le prescrizioni previste dall allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004. Nel caso della produzione di formaggio, questo essendo ottenuto dalla trasformazione del latte, crudo o trattato termicamente, non si può considerare un prodotto primario, anche se è prodotto nell'azienda agricola. Di conseguenza, la produzione di formaggio nell'azienda agricola deve essere conforme alle prescrizioni in materia di igiene alimentare stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e da quelle stabilite per le produzioni animali dal regolamento (CE) n. 853/2004. Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude in generale dal suo campo d'applicazione il dettaglio (cioè il trattamento e/o la trasformazione di prodotti alimentari e il loro immagazzinamento nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale). Questo significa che quando un prodotto (ad esempio un formaggio) è fabbricato e venduto interamente nell'azienda agricola ai consumatori finali, queste attività dovranno essere svolte in conformità alle prescrizioni stabilite dall allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, ovvero, non saranno applicabili le prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, fatta eccezione per quelle relative al latte crudo.
5 RIFERIMENTO NORMATIVI Il Regolamento n. 178/2002 si applica a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Il regolamento identifica come fondamenta del sistema di garanzia del livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori: - L Analisi del rischio - La responsabilizzazione primaria degli operatori - La rintracciabilità delle produzioni Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Il regolamento si applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento. La finalità è quella di garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la filiera alimentare a partire dalla produzione primaria. La responsabilità degli operatori, a partire dalla produzione primaria, si concretizza mediante l applicazione di procedure idonee a controllare i rischi e a garantire l idoneità dei prodotti alimentari al consumo umano. A tal fine gli operatori della produzione primaria collaborano con le autorità competenti. In particolare ogni operatore notifica all autorità competente ciascuno stabilimento dove venga eseguita una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. La rintracciabilità è lo strumento per garantire la sicurezza alimentare. Il Regolamento n. 853/2004 si applica ai soli prodotti di origine animale, trasformati e non. In particolare definisce le condizioni di lavorazione, stoccaggio e trasporto che possono essere operate sul prodotto primario a condizione che queste non alterino sostanzialmente la natura del prodotto stesso.
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