LA TARDIVA DENUNCIA FA PERDERE L'INDENNIZZO SOLO IN CASO DI DOLO" Trib. Campobasso, commento e testo
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1 LA TARDIVA DENUNCIA FA PERDERE L'INDENNIZZO SOLO IN CASO DI DOLO" Trib. Campobasso, commento e testo Stefano ROSSI P&D.IT La società E. agiva in giudizio contro le compagnie assicuratrici, chiedendo di essere indennizzata dai danni sofferti in conseguenza del furto di un proprio mezzo meccanico, coassicurato con le predette società, derubato da terzi ignoti e successivamente ritrovato con numerosi danni. A prova dei danni subiti produceva apposite fatture, confermate anche in via testimoniale, inerenti ai costi sopportati per riparare ai danni alla componente elettrica e meccanica, oltre che per far fronte al noleggio di altro mezzo sostitutivo. Il Giudice, a fronte di espressa eccezione delle Compagnie, conferma l irrilevanza giuridica del fatto che l attrice non abbia dimostrato di aver immediatamente avvertito le convenute, o almeno una di esse, del furto subito. In tal senso sia le condizioni di polizza sia gli artt e 1915 c.c. non pongano alcun automatismo a sfavore dell'assicurato sicché, anche nel caso di tardiva o incompleta denuncia del sinistro, egli perde diritto all'indennità soltanto se tale mancata denuncia sia dolosa mentre, nel caso di semplice leggerezza o negligenza, la tardiva denuncia determina una decurtazione dell'indennizzo nei limiti del pregiudizio effettivamente sofferto dall'assicuratore per tale ragione (cfr. Cass. civ. sent. n del ). Nel caso di specie la società assicuratrice non aveva neanche dedotto né il dolo dell assicurato né tanto meno quale concreto pregiudizio essa avesse sofferto a causa della tardiva denuncia (es. avrebbe potuto ricostruire diversamente il fatto, avrebbe potuto nell immediatezza del fatto rintracciare gli autori del furto, anche contattando testimoni poi deceduti ecc.). Pertanto la tardiva denuncia, se costituisce una mera irregolarità contrattuale, è peraltro priva di conseguenze sul diritto all indennizzo da parte dell'assicurato. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAMPOBASSO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Stefano Calabria, premesso che con il decreto pubblicato in data le parti erano state autorizzate al deposito di memorie ai sensi dell'art c.p.c. per l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione; considerato che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è necessario "premettere le indicazioni richieste
2 dal secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ." (Cassazione civile, sentenza n del ); considerato peraltro che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 132 n. 4 c.p.c. con la legge n. 69/2009, nelle sentenze civili non è più necessario riferire dello "svolgimento del processo", ha pronunziato alla presente udienza del 2 febbraio 2012 la seguente SENTENZA allegata all'odierno verbale d'udienza e resa nella controversia iscritta al numero 731 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto contratto di assicurazione e vertente Tra E. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale n. (...), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione, dall'avvocato G.B. del Foro di Lucera, elettivamente domiciliata in Campobasso alla Piazza (...) presso lo studio professionale degli Avvocati V.P. e Q.M. Attrice E L. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale n. (...), con sede in Segrate (Milano) alla via (...), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati M.S. del Foro di Pescara e Demetrio Rivellino del Foro di Campobasso, elettivamente domiciliata in Campobasso alla via (...) presso lo studio di quest'ultimo Convenuta R. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano al Corso (...) Convenuta contumace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La società E. S.r.l. agisce in giudizio contro le compagnie assicuratrici L. e R. chiedendo di essere indennizzata dai danni sofferti in conseguenza del furto di un proprio mezzo meccanico, coassicurato con le predette società, derubato da terzi ignoti nel giugno del 2005 e successivamente ritrovato con numerosi danni. Nella contumacia della R. (cfr. verbale dell'udienza del ), si è costituita in giudizio la L. chiedendo respingersi la domanda ovvero accoglierla in importo più ridotto rispetto alla richiesta. La documentazione in atti (si vedano la denuncia proposta in data presso la stazione Carabinieri di Casalnuovo Monterotaro ed il successivo verbale di rinvenimento e di consegna del veicolo del della Questura di Foggia) e le
3 testimonianze raccolte nel corso del giudizio (si vedano in particolare quelle di N.R., di M.B., di S.A., di G.D. e di P.S.) hanno confermato le seguenti circostanze indicate dalla società attrice nel proprio atto di citazione: che l'escavatore oggetto della polizza n. (...) stipulata con le società convenute venne derubato da terzi ignoti in Casalnuovo Monterotaro (Foggia) nella notte tra il 6 ed il 7 giugno del 2005; che tale mezzo meccanico venne ritrovato nella notte del in un canalone in agro di Foggia (cfr. testimonianza di V.L., agente di pubblica sicurezza); che il mezzo, una volta ritrovato, presentava significativi danni sia nella sua parte elettrica sia nella sua parte meccanica (cfr., in particolare, le deposizioni di R., di A. e di S.); che tra la data del furto e quella della riparazione del mezzo, l'attrice dovette utilizzare un altro escavatore, noleggiato a titolo oneroso dalla ditta di G. (cfr. le deposizioni di R. e dello stesso D.). Le fatture in atti dimostrano poi l'entità dei danni subiti, confermati anch'essi in via testimoniale sia in via diretta dal S. (danni alla componente elettrica) e dal D. (noleggio dell'escavatore) sia in via mediata dall'a., il quale ha riferito dell'intervento dei tecnici della M. (danni alla componente meccanica). Tanto premesso in punto di fatto, sul piano giuridico è irrilevante che l'attrice non abbia dimostrato di aver immediatamente avvertito le convenute, o almeno una di esse, del furto subito. Ritiene infatti questo giudice che sia l'art. 5 lett. b) delle condizioni di polizza sia gli artt e 1915 c.c. non pongano alcun automatismo a sfavore dell'assicurato sicché, anche nel caso di tardiva o incompleta denuncia del sinistro, egli perde diritto all'indennità soltanto se tale mancata denuncia sia dolosa mentre, nel caso di semplice leggerezza o negligenza, la tardiva denuncia determina una decurtazione dell'indennizzo nei limiti del pregiudizio effettivamente sofferto dall'assicuratore per tale ragione (cfr. Cass. civ. sent. n del ). Nel caso di specie la società assicuratrice non ha neanche dedotto né il dolo dell'assicurato né tanto meno quale concreto pregiudizio essa abbia sofferto a causa della tardiva denuncia (es. avrebbe potuto ricostruire diversamente il fatto, avrebbe potuto nell'immediatezza del fatto rintracciare gli autori del furto, anche contattando testimoni poi deceduti ecc.). Pertanto la tardiva denuncia costituisce una mera irregolarità contrattuale priva di conseguenze sul diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato. A norma dell'art. 1 delle condizioni di polizza spettano poi alla società attrice tutti "i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose". Tali sono sia le spese per la riparazione dell'escavatore danneggiato sia gli esborsi sostenuti per il noleggio di un altro escavatore. Entrambi discendono infatti in via diretta dal sinistro subito, ossia dal furto, in quanto non vi sarebbero state se l'escavatore non fosse stato illecitamente sottratto a chi lo possedeva. Quanto in particolare al noleggio di un altro escavatore, l'istruttoria orale (testimoni P.I. e G.D.) e la documentazione in atti (cfr. art. 16 del capitolato speciale d'appalto), hanno dimostrato che non si trattò di una spesa voluttuaria o superflua, bensì essenziale per il puntuale adempimento da parte
4 dell'attrice degli obblighi, anche temporali, assunti con il Comune di Casalnuovo Monterotaro in virtù di contratto d'appalto del Dagli importi da corrispondere alla società attrice va però defalcata l'i.v.a., separatamente indicata dalle singole fatture in atti: il bene danneggiato o sottratto costituiva bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa dell'e. S.r.l. e pertanto la predetta aveva già pieno diritto al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata (cfr. Cass. civ. sent. n del e soprattutto Cass. civ. sent. n del , anche in motivazione; si vedano in proposito gli artt. 19 e 19 bis 2 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche). Dunque consentire all'attrice di incamerare anche il costo dell'i.v.a. ne determinerebbe un indebito arricchimento. Sulla base di tali criteri il danno risarcibile ammonta ad Euro ,00. Da tale importo va detratta la franchigia del 20% prevista dal contratto (cfr. in particolare le condizioni particolari aggiuntive). Si giunge quindi al minore importo di Euro ,00. In ordine alla franchigia va evidenziato che l'eventuale tardiva costituzione della convenuta non ne precluderebbe lo scorporo da parte del giudice, trattandosi di circostanza risultante dal contratto in atti e soprattutto avente ad oggetto i limiti entro cui il credito dell'assicurato era sin dall'inizio sorto. Peraltro non corrisponde al vero quanto affermato dall'attrice circa la tardiva costituzione della convenuta: la prima udienza di comparizione, fissata nell'atto di citazione per la data del 20 luglio 2006, è stata differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al , laddove la costituzione della convenuta è avvenuta il Soccorre quindi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di differimento della prima udienza ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. "è alla nuova data della prima udienza a cui il giudice ha rinviato la causa che occorre aver riguardo per computare i termini di comparizione e di costituzione, e quindi la tempestività della proposizione della domanda riconvenzionale, e non già alla data dell'udienza di comparizione originariamente indicata nell'atto di citazione" (Cass. civ. sent. n del ); ciò anche nei casi di tardiva emissione del decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. ult. sent. cit.). Pertanto va affermato che la convenuta si è costituita tempestivamente. Obbligate al pagamento di tale importo di Euro ,00 sono la L. nella misura del 65% e la R. nella misura del 35%. Il contratto di coassicurazione in atti è chiaro nell'escludere qualsiasi forma di solidarietà passiva tra le due assicuratrici ("l'assicurazione è ripartita per quote tra le società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale"). La successiva previsione secondo cui la società designata - ossia la L. - era anche "incaricata... della liquidazione dei danni" deve quindi essere intesa nel limitato senso che l'incaricata poteva gestire da sola la procedura stragiudiziale di liquidazione dei danni.
5 Consegue quindi che la L. è obbligata al pagamento dell'importo di Euro ,00 e la R. dell'importo di Euro 5.446,00. Stante la domanda di "interessi e rivalutazione" contenuta nell'atto di citazione, su entrambe le somme vanno aggiunti gli interessi legali, maggiorati del 1% (cfr. Cass. sez. un del ), con decorrenza dal (data di ricezione della prima lettera di messa in mora) e fino al saldo. Non è invece possibile riconoscere gli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 in quanto il contratto di assicurazione stipulato tra le parti è antecedente al (cfr. art. 11 del D.Lgs. n. 231/2002). Creditrice di tali somme è la società attrice in quanto non è stata minimamente contestata la circostanza di cui al punto n. 9) della parte espositiva dell'atto di citazione. La circostanza è poi confermata sul piano logico anche dalla lettera del inviata all'attrice dalla L. Tale ultima lettera contiene un'offerta stragiudiziale di pagamento che la L. inoltrava all'e. Si tratta di offerta proposta successivamente all'inizio della controversia e per un importo inferiore a quello qui complessivamente riconosciuto, spese di lite comprese. Pertanto le spese della lite debbono essere poste in via solidale a carico delle convenute. La liquidazione avverrà come da dispositivo riducendo quelle voci della nota spese di parte attrice che appaiono eccessive in relazione ai parametri fissati dall'art. 5.1 delle tariffe forensi approvate con d.m. Giustizia n. 127/2004; il tutto con attribuzione all'avvocato D.B. dichiaratosi ariticipatario sin dall'atto di citazione. Ai sensi dell'art. 282 c.p.c. la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva. PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Stefano Calabria, definitivamente pronunziando all'udienza del 2 febbraio 2012 sulla domanda proposta dalla società E. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data nei riguardi delle società L. S.p.A. e R. S.p.A. ciascuna in persona del relativo legale rappresentante p.t., così provvede: - condanna la L. S.p.A. al pagamento, in favore dell'e. S.r.l., della somma di Euro ,00, oltre interessi legali, maggiorati del 1%, con decorrenza dal e fino al saldo; - condanna la R. S.p.A. al pagamento, in favore dell'e. S.r.l., della somma di Euro 5.446,00, oltre interessi legali, maggiorati del 1%, con decorrenza dal e fino al saldo - condanna in solido la L. S.p.A. e la R. S.p.A. al pagamento, in favore dell'avvocato D.B. dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite che determina in complessivi Euro 3.762,00, di cui Euro 1.202,00 per diritti ed Euro 2.560,00 per onorari, oltre rimborso
6 spese generali nella misura del 12,5% ed i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge nonché Euro 360,00 a titolo di esborsi. Così deciso in Campobasso il 2 febbraio Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2012.
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