Sezione II - Articoli estratti dal Codice Civile

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sezione II - Articoli estratti dal Codice Civile"

Transcript

1 71 Effetti dell accettazione L accettazione beneficiata costituisce ordinariamente una facoltà per il chiamato: a quest ultimo è lasciata, a sua discrezione, la scelta se accettare puramente e semplicemente ovvero con beneficio di inventario. Il chiamato all eredità che abbia accettato con beneficio d inventario assume la qualità di erede: in tale qualità, gli compete ogni potere in ordine al compimento degli atti afferenti sia all ordinaria, sia alla straordinaria amministrazione. Appare evidente come quest attività debba essere condotta in modo da tenere distinti i beni appartenenti all asse ereditario da quelli di compendio del patrimonio personale dell erede. L amministrazione del patrimonio ereditario è anzitutto finalizzata alla liquidazione delle passività ereditarie e al soddisfacimento dei legati. Solo in esito a tale fase l erede può giovarsi, disponendone come meglio gli aggradi, delle residue attività ereditarie (Minussi). Il chiamato non può, una volta che l abbia accettata, rinunciare all eredità, ma può rinunciare al limite di responsabilità intra vires hereditatis, come espressamente previsto dall ultima parte dell art. 490 c.c., senza che si richieda la medesima forma prevista per l accettazione beneficiata (Cass , n. 7695). Soggetti legittimati Dell accettazione con beneficio d inventario, in quanto diretta a evitare che il patrimonio del de cuius si confonda con quello del chiamato alla successione ereditaria e che questi debba rispondere dei debiti ultra vires hereditatis, possono avvalersi esclusivamente gli eredi, e cioè i soggetti che subirebbero le conseguenza economicamente svantaggiose in caso di accettazione pura e semplice. La legittimazione ad accettare con beneficio di inventario deve pertanto ritenersi negata ai successori a titolo particolare, compreso il coniuge superstite che subentri in una quota d usufrutto, quale legatario ex lege, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti prima della riforma del diritto di famiglia (Cass , n. 2689). L accettazione beneficiata si rende necessaria per gli incapaci (artt. 471 e 472 c.c.) e per le persone giuridiche (art. 473 c.c.). Sezione II - Articoli estratti dal Codice Civile Luogo della dichiarazione e organi competenti al ricevimento della dichiarazione Ai sensi degli artt. 456 c.c. e di quello in esame, il luogo in cui va fatta la dichiarazione di accettazione dell eredità con beneficio d inventario si determina in base all ultimo domicilio del defunto (Cass , n. 852). Ciò vale solo se la dichiarazione viene ricevuta dal cancelliere; se invece è ricevuta da un notaio, si applicano le normali regole sulla competenza notarile ed è quindi competente qualunque notaio della Repubblica, purché riceva l atto nel suo distretto di appartenenza (Boero). Il notaio, nell assolvimento dei compiti inerenti all accettazione beneficiata, opera quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicché la sua eventuale designazione da parte dell erede accettante con beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e proprio conferimento di incarico professionale (Cass , n. 9648). Dichiarazione resa a un organo incompetente Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la dichiarazione di accettazione con il beneficio d inventario ricevuta da un organo incompetente (nella specie, dal pretore anziché dal cancelliere) è invalida solo per la parte concernente il beneficio, restandone ferma la validità come atto di accettazione pura e semplice dell eredità (Cass , n. 4780). Pubblicità 484 L inserzione della dichiarazione nel registro delle successioni, e la trascrizione della stessa, hanno lo scopo di rendere edotti i creditori (pubblicità-notizia: Capozzi) e non hanno valore di elementi costitutivi (Ferri). In particolare, la mancanza della trascrizione non rende inefficace l accettazione beneficiata (Capozzi), né comporta decadenza dal beneficio (Cass , n. 1620), ma impedisce solo all erede di procedere al pagamento dei creditori e dei legatari, che è possibile, ex art. 495 c.c., solo dopo un mese dalla trascrizione (Capozzi).

2 484 Inventario L inventario non è richiesto ai fini del perfezionamento dell accettazione beneficiata, per cui la dichiarazione di voler accettare con beneficio è di per sé sufficiente a evitare la prescrizione. Se però la redazione dell inventario non segue nei termini di legge (art. 487), fermi restando gli effetti dell acquisto della qualità ereditaria, la limitazione della responsabilità non si produce e l erede è considerato puro e semplice (Cass , n. 718). Si ritiene sufficiente che l inventario contenga la descrizione delle attività ereditarie (Cass , n. 2664). Onere della prova e regime delle eccezioni Il chiamato all eredità, il quale abbia accettato con beneficio d inventario, assume la qualità di erede a tutti gli effetti e pertanto, salva l opponibilità del limite di responsabilità, è legittimato passivamente alla domanda di adempimento proposta dal creditore del de cuius. Detta CASISTICA Colui che accetta l eredità con beneficio d inventario è erede a tutti gli effetti, con l unica particolarità che, ai sensi degli artt. 484 e 490, comma 2 n. 2, c.c., tiene distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. (Cass , n ). In tema di imposta sulle successioni, all inventario redatto ai sensi degli artt. 484 c.c., 769 ss. c.p.c. non può essere attribuita efficacia probatoria circa l inesistenza di beni e diritti non compresi nella dichiarazione di successione, ma, al più, valore meramente indiziario di tale inesistenza, non potendosi escludere che taluni beni non siano stati inventariati perché non rinvenuti dal pubblico ufficiale procedente (Cass , n ). L erede che ha accettato l eredità con beneficio d inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l intero, salva la limitazione della responsabilità dell erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, Parte Prima - Successioni 72 legittimazione non viene meno per il caso di successiva rinuncia all eredità, tenuto conto che questa non è ammessa da parte di chi abbia già accettato, ancorché con l indicato beneficio (Cass , n. 4373). Grava sugli eredi l onere di provare di aver accettato l eredità con il beneficio d inventario al fine di limitare la loro responsabilità (Cass , n. 4022), mentre spetta ai creditori provare la decadenza dal beneficio o la ricorrenza di un accettazione pura e semplice dell eredità (Cass , n. 2198). L accettazione beneficiata, determinando la limitazione della responsabilità dell erede, va dedotta mediante eccezione in senso proprio, nel giudizio cognitorio, al creditore del de cuius che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria (Cass , n. 2442). Con riguardo a debiti di lavoro, azionati con il procedimento disciplinato dal rito del lavoro, tale eccezione non può essere invocata per la prima volta in grado d appello dall erede che sia rimasto contumace in primo grado (artt. 416 e 437 c.p.c.) (Cass , n. 4373). proponendo la relativa eccezione (Cass , n. 3791). In tema di successioni mortis causa, l art. 484 c.c., nel prevedere che l accettazione con beneficio d inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l attribuzione all uno dell autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d altro canto essa

3 73 non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell inventario, in mancanza del quale Sezione II - Articoli estratti dal Codice Civile l accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 c.c.) non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo mai conseguito (Cass , n ). 485 Chiamato all eredità che è nel possesso di beni. Il chiamato all eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l inventario entro tre mesi dal giorno dell apertura della successione o della notizia della devoluta eredità [456]. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (1) del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 774, 749]. Trascorso tale termine senza che l inventario sia stato compiuto, il chiamato all eredità è considerato erede puro e semplice [476]. Compiuto l inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss.] o rinunzia [519 ss.] all eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [459, 476, 480, 487, 488]. (1) L originaria parola «pretore» e è sostituita dalla parola «tribunale», ex art. 144, d.lgs , n. 51 (Giudice unico di primo grado) a decorrere dal , ex art. 247 d.lgs. cit. La norma contempla una fattispecie complessa di accettazione ex lege dell eredità di cui sono elementi costitutivi: l apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell inventario (Cass , n ; Cass , n. 4520; Cass , n. 1692). Il chiamato diviene erede puro e semplice ope legis, prescindendo dalla sua volontà. Fondamento dell istituto La norma prevede per il chiamato possessore di beni ereditari due ipotesi di acquisto dell eredità senza accettazione: a) mancata redazione dell inventario nel termine; b) mancata dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario entro 40 giorni dal compimento dell atto. Si tratta di ipotesi in cui il legislatore prescinde completamente, ai fini dell acquisto dell eredità, non solo da un effettiva volontà del chiamato, ma anche da una sua volontà presunta deducibile da un suo comportamento concludente (Cass , n. 2911; Cass , n parla di accettazione presunta Cass , n. 3043). La ragione di tale disciplina in particolare, della prescrizione dell inventario e, in mancanza, dell acquisto della qualità di erede puro e semplice, con conseguente responsabi- 485 lità illimitata per i debiti ereditari deve individuarsi nell esigenza di evitare che il chiamato che si trova in possesso dei beni ereditari possa avvantaggiarsi di tale situazione di fatto appropriandosi, senza alcuna possibilità di controllo e verifica, di beni ereditari in pregiudizio delle ragioni dei creditori dell eredità e dei legatari e in genere dei soggetti che hanno interesse alla consistenza dell asse ereditario (es. eventuali chiamati ulteriori). Rinuncia all eredità L onere di redigere l inventario entro tre mesi condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l eredità con il beneficio di cui all art. 484 c.c., ma anche quella di rinunciare all eredità, ai sensi dell art. 519 c.c., con effetto liberatorio nei confronti dei creditori del de cuius, poiché il chiamato, allo scadere del termine sta-

4 485 bilito per l inventario, deve essere considerato erede puro e semplice (Cass , n. 4845; Cass , 7076). La rinunzia non perde effetto, e non si verifica l acquisto di diritto dell eredità, per il fatto puro e semplice che il rinunziante, dopo di essa, sia rimasto nel possesso a qualsiasi titolo dei beni, senza procedere all inventario, salvo che, in determinati casi, l ulteriore permanenza nel possesso possa essere interpretata come accettazione tacita dell eredità e come conseguente revoca della fatta rinunzia, nei limiti in cui il diritto di accettazione non è prescritto, e se l eredità non è stata ancora acquistata da altri chiamati (Cass , n. 1319). Caratteri e configurabilità del possesso Il possesso dei beni ereditari non deve necessariamente riferirsi all intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza (Cass , n. 4707; Cass , n. 3175). Il possesso, in materia, non si sostanzia in un astratto possesso del diritto sui beni (Cass , n. 1301), né deve manifestarsi in un attività corrispondente all esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all eredità, e cioè in una situazione di fatto che consente l esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per il tramite di terzi detentori, con la consapevolezza dell appartenenza dei beni al compendio ereditario (Cass , n. 4707; Cass , n. 4835; Cass , n. 1301). Pertanto, la previsione legale si estende a ogni specie di possesso quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass , n. 4835). La ricorrenza di un accettazione ex art. 485 va riscontrata anche nel caso di compossesso del patrimonio ereditario indiviso, pure se non esercitato materialmente su tutti i singoli beni che lo compongono (dovendosi ritenere che ciascun erede possegga anche in rappresentanza degli altri), e può essere evinta anche indirettamente dal comportamento e dalle ammissioni degli altri coeredi aventi un interesse ad essa contrario (Cass , n. 3043). Parte Prima - Successioni 74 Irrilevanza del venir meno del possesso Nel riferirsi al chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari, la norma dà rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso, con la conseguenza che nessun effetto negativo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, il chiamato perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento, in tre mesi, dell inventario (o la rinunzia all eredità) e così, in caso di inottemperanza, l attribuzione della qualità di erede puro e semplice (Cass , n. 1317). Prova del possesso Colui che deduce l avvenuta accettazione dell eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all eredità del debitore, quale erede ope legis, ha l onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all art c.c., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, e in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, senza che al riguardo sia possibile invocare alcuna presunzione di sorta (Cass , n ; Cass , n. 4520; Cass , n. 1692). L attestazione del curatore dell eredità giacente, alla quale si deve attribuire pubblica fede, è sufficiente a integrare la prova del possesso dei beni ereditati da parte del chiamato all eredità (Cass , n. 9240). Accertata la situazione di possesso, incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze previste dall articolo in commento, l onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l anzidetta situazione (Cass , n. 7076). Proroga del termine per l inventario La proroga del termine per il compimento dell inventario, prevista dall art. 485 comma 1 e richiamata nell art. 487, può essere concessa una sola volta, onde è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga (Cass , n. 2674; Cass , n. 2617; Cass , n. 1082).

5 75 Sezione II - Articoli estratti dal Codice Civile 485 Prova del mancato compimento dell inventario nei termini Il creditore che, agendo contro l erede il quale abbia accettato con beneficio d inventario, intenda farne valere la responsabilità ultra vires per il mancato compimento dell inventario nei termini previsti dagli artt. 485 e 487, ha l onere di provare la dedotta omissione o il ritardo, trattandosi di una causa di decadenza dal beneficio (Cass , n. 3842) e non di una condizione per l acquisto del relativo diritto (Cass , n. 1084). Contra Cass , n per la quale il creditore non ha alcun onere di fornire tale prova, mentre incombe all erede in accettazione beneficiata provare in positivo la circostanza de qua, rappresentando la tempestiva formazione dell inventario un elemento costitutivo del relativo beneficio. Posizione del donatario La disposizione dell art. 485 c.c non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita. In tal caso, infatti, vi è un titolo la donazione che giustifica il trasferimento del bene, il quale pertanto non entra a far parte dell asse ereditario, salvo che sia vittoriosamente esperita l azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, il donatario scelga di conferire il bene stesso in natura. Può pertanto parlarsi di possesso dei beni ereditari, da parte del legittimario, soltanto in quanto il medesimo non possa vantare alcun titolo di trasferimento sui beni stessi il legittimario perciò non può essere considerato erede, ex art. 485 c.c., solo perché in possesso di beni già di proprietà del de cuius, da questi donatigli quando era in vita (Cass , n. 2014). Incapaci La disposizione in esame non è applicabile nell ipotesi di eredità devolute a minori (o ad altri incapaci), poiché nei confronti di tali soggetti la decadenza dal beneficio d inventario non può avvenire, a norma dell art. 489, se non al compimento di un anno dalla cessazione dell incapacità (Cass , n. 9648; Cass , n. 9142, la quale ha escluso che questi una volta che l inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all art. 485, ma in costanza della minore età del chiamato debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l anno dal raggiungimento della maggiore età). Secondo una pronuncia, l art. 489 il quale prevede la decadenza dal beneficio d inventario solo al compimento di un anno dalla maggiore età comporta che, entro tale termine, il minore non acquista la qualità di un erede puro e semplice ma resta nella veste di chiamato all eredità, qualora il suo legale rappresentante, dopo aver accettato con beneficio, non abbia provveduto alla redazione dell inventario nel tempo prescritto dall art. 485 (Cass , n. 4561). La tesi prevalente afferma invece che l incapace che si trova nel possesso di beni ereditari, se il suo legale rappresentante accetta con beneficio di inventario ma non compie l inventario nei termini dell art. 485, è considerato erede beneficiato, mentre decade ed è considerato erede puro e semplice solo se lascia decorrere l anno dalla cessazione dell incapacità senza fare l inventario (Iannuzzi; Cass , n. 2276). Egli resta nella posizione di semplice chiamato solo se il legale rappresentante non ha nemmeno accettato l eredità o la ha accettata puramente e semplicemente (Iannuzzi). Persone giuridiche L art. 485 c.c. si ritiene da alcuni inapplicabile alle persone giuridiche (Ferri). Tuttavia, la Cassazione ha affermato che le persone giuridiche, pur potendo accettare l eredità soltanto con il beneficio d inventario, non sono esonerate dall onere di redigerlo nel termine di cui agli artt. 485 e 487 c.c., in quanto verrebbe altrimenti meno ogni tutela di coloro nel cui interesse è prevista l osservanza del termine e delle altre modalità da osservarsi dal chiamato per conservare il beneficio dell inventario (in tal senso Cass , n. 2617, la quale ha però precisato che dalla mancata redazione dell inventario nel termine deriva per la persona giuridica non l acquisto dalla qualità di erede puro e semplice, ma l incapacità a succedere nell eredità ad essa devoluta).

6 486 Quanto appena osservato vale anche per le associazioni, fondazioni o enti non riconosciuti CASISTICA In tema di successione ereditaria di minore, l art. 489 c.c., il quale prevede la decadenza dal beneficio d inventario solo al compimento di un anno dalla maggiore età, comporta che, entro tale termine, il minore stesso non acquista la qualità di un erede puro e semplice ma resta nella veste di chiamato all eredità, qualora il suo legale rappresentante, dopo aver accettato con beneficio, non abbia provveduto alla redazione dell inventario nel tempo prescritto dall art. 485 c.c. Pertanto, ove la successione riguardi la partecipazione a una società di persone, deve escludersi che il fallimento della società, dichiarato in pendenza del suddetto termine, possa implicare il fallimento del minore in qualità di socio, senza che rilevi il verificarsi dell indicata decadenza in epoca posteriore, né il compimento, da parte del legale rappresentante, di atti di gestione della impresa durante la procedura di accettazione dell eredità (Cass , n. 4561). Parte Prima - Successioni 76 a seguito della recente modifica dell art. 473 c.c. cui si rinvia. Il termine previsto per la redazione dell inventario dall art. 485 c.c., è termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non è collegato alcun effetto preclusivo. Tuttavia, ai sensi dell art. 154 c.p.c., i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi soltanto a condizione che non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa Cass , n ). In tema di accettazione dell eredità, ai fini dell applicabilità dell art. 485 c.c., che prevede l ipotesi della c.d. accettazione presunta per effetto della mancata effettuazione dell inventario entro tre mesi dall apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto (Cass , n conf. Cass , n. 2663). 486 Poteri. Durante i termini stabiliti dall articolo precedente per fare l inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l eredità. Se non compare, l autorità giudiziaria nomina un curatore all eredità affinché la rappresenti in giudizio [529; c.p.c. 78, 780]. La legittimazione passiva in rappresentanza dell eredità è prevista esclusivamente per il chiamato che sia in possesso dei beni ereditari. Nell ipotesi del chiamato non possessore, la rappresentanza spetta al curatore dell eredità, nominato su istanza degli interessati a norma dell art. 528 (Cass , n. 920; contra Cass , n. 1673). Il chiamato possessore ha il potere di stare in giudizio ma non l obbligo (Capozzi, Ferri; contra Natoli). Chiamato incapace La norma trova applicazione anche nell ipotesi in cui il chiamato all eredità sia un incapace, in quanto pure il minore, l interdetto o l inabilitato, mediante le persone che li rappresentano o li assistono, possono stare in giudizio come longa manus dell eredità, nella veste di convenuti, qualora siano nel possesso dei beni ereditari. Nel caso in cui il chiamato, quantunque regolarmente citato, non compaia, l autorità giudiziaria provvede alla nomina di un curatore speciale, affinché l eredità sia presente in giudizio (Cass , n. 5799).

7 77 Sezione II - Articoli estratti dal Codice Civile 487 Il minore chiamato all eredità e in possesso dei beni ereditari, il quale stia in giudizio ai sensi della norma in esame, si trova in una posizione di mera gestione processuale, che non preclude al suo rappresentante legale la possibilità di accettare l eredità con il beneficio d inventario, né a se medesimo di avvalersi dello stesso beneficio entro il termine di cui all art. 489 (Cass , n. 5799). Nomina del curatore La nomina di un curatore all eredità, affinché la rappresenti in giudizio, non si ricollega a un CASISTICA Il chiamato all eredità che non è nel possesso dei beni ereditari non è legittimato attivamente e passivamente nelle azioni relative a crediti del defunto, poiché tali azioni, presupponendo un attivo interessamento tendente a incrementare il patrimonio ereditario, comportano, di regola, l accettazione tacita dell eredità. Ne consegue che se il chiamato si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva il giudice deve disporne l estromissione dal giudizio, che deve essere proseguito contro l erede o il chiamato che sia in possesso dei beni ereditari, ovvero, se nessuno si costituisce o accetta il contraddittorio, nei confronti di un curatore speciale nominato a norma dell art. 528 c.c. (Cass , n. 4929). obbligo dell autorità giudiziaria, ma presuppone una valutazione positiva circa la necessità di avere la presenza in causa del curatore, in relazione all oggetto della contesa. Pertanto l omissione di quella nomina, non essendo attinente alla regolarità del contraddittorio, non può essere censurata per la prima volta in appello, a ciò ostando il disposto di cui all art. 345 c.p.c. (Cass , n. 920). Il curatore di cui alla presente norma ha un compito limitato al giudizio in corso e perciò si distingue dal curatore di cui all art. 528 (Ferri). Il chiamato dell eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari non può stare in giudizio in rappresentanza dell eredità (ipotesi prevista dall art. 486 c.c. soltanto per il chiamato in possesso dei beni ereditari) e pertanto nei suoi confronti non è possibile né proseguire il giudizio instaurato nei confronti del defunto, né agire ex novo; se tuttavia si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione, il giudice deve disporne l estromissione dal giudizio, senza che la semplice costituzione intesa al solo fine di far valere il difetto di legittimazione possa configurarsi come accettazione tacita dell eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l eredità (Cass , n ). 487 Chiamato all eredità che non è nel possesso di beni. Il chiamato all eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480]. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall autorità giudiziaria a norma dell articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice [476, 2964]. Quando ha fatto l inventario non preceduto da dichiarazione d accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l eredità.

8 487 Accettazione durante le operazioni di inventario Il chiamato all eredità, il quale non sia nel possesso dei beni ereditari, qualora abbia iniziato le operazioni d inventario non precedute dall accettazione, può accettare l eredità in modo puro e semplice durante lo svolgimento di tali operazioni, con la conseguenza che in tale ipotesi non può trovare applicazione l ultimo comma della disposizione in esame che prevede la perdita del diritto di accettare l eredità (Cass , n. 1628). Comma 2 : legittimazione a far valere la decadenza Il precetto di cui al comma 2 deve intendersi non già nel senso che il beneficio della responsabilità intra vires non è stato acquisito dall erede, ma nel senso che questi ne è decaduto a titolo di sanzione, per avere omesso di compiere una formalità imposta dalla legge a tutela dei legatari e dei creditori dell eredità. Pertanto, anche in tale ipotesi, la legittimazione a far valere la decadenza dell erede dal beneficio dell inventario, disposta dall art. 505 ultimo comma, è limitata ai soli creditori del defunto e ai legatari, verificandosi anche in tal caso una decadenza dal beneficio (Cass , n. 329). Il chiamato all eredità il quale dichiari di accettarla con beneficio d inventario senza portare però a compimento l inventario nei termini di legge decade da uno status che ha solo dichiarato di voler conseguire senza riuscirvi e deve essere considerato erede puro e semplice. Pertanto egli non può esperire l azione di riduzione nei confronti di persone non chiamate come coeredi (Cass , n. 1787). Apposizione di sigilli Il comma 2 dell articolo in esame è applicabile anche se il chiamato all eredità abbia chiesto ed ottenuto l apposizione dei sigilli, sebbene questi non possano essere rimossi e l inventario non possa essere iniziato se non dopo tre giorni dall apposizione (salva diversa disposizione del pretore ex art. 762 c.p.c.), ciò sia in base al tenore letterale della disposizione, sia Parte Prima - Successioni 78 perché il chiamato all eredità ha la facoltà, e non l onere, di rendere la dichiarazione di accettazione beneficiata contemporaneamente alla richiesta di apposizione dei sigilli, ben potendo farla contemporaneamente o dopo la rimozione dei sigilli stessi (Cass , n. 1787). Irrilevanza degli altrui inadempimenti Il mancato compimento delle operazioni d inventario entro il termine prescritto dall art. 487, comma 2 determina la decadenza dal diritto di acquistare la qualità di erede beneficiario, a nulla rilevando che le cause del ritardo siano da imputare a mancati adempimenti dei pubblici uffici destinatari della domanda d inventario (C. Conti, Sez. Riun , n. 271). Persone giuridiche e incapaci L ultimo comma, che commina la decadenza dal diritto di accettare l eredità, trova applicazione anche nei riguardi delle persone giuridiche (Cass , n. 3599). Discussa per altro verso è l applicabilità, alle persone giuridiche, della disposizione di cui al comma 2. Contra Grosso e Burdese. In senso favorevole Cass , n e , n. 1781, per le quali le persone giuridiche, pur potendo accettare l eredità solo con il beneficio d inventario, non sono esonerate dal redigerlo nel termine di cui agli artt. 485 e 487. Quanto osservato vale anche per le associazioni, fondazioni o enti riconosciuti stante la recente modifica dell art. 473 c.c. Peraltro, limitatamente alle successioni apertesi sotto la vigenza dell abrogato art. 17 c.c., ove manchi l autorizzazione governativa, l accettazione compiuta dalla persona giuridica istituita erede resta del tutto priva di inefficacia. Con la conseguenza che, in mancanza di un accettazione antecedente all inventario, non può verificarsi a norma dell art. 487 secondo comma c.c. la decadenza dell ente dal beneficio d inventario né una conseguente accettazione pura e semplice, che alle persone giuridiche è preclusa, ma si verifica piuttosto un incapacità a succedere nella devoluta eredità (Cass , n. 1781). Circa l applicabilità della norma (in particolare del comma 3 ) agli incapaci, v. sub art. 489.

9 79 Sezione II - Articoli estratti dal Codice Civile 489 CASISTICA Il termine di presentazione relativo alla dichiarazione per l imposta di successione, decorrente da quello stabilito per la formazione dell inventario, deve intendersi riferito, secondo le varie ipotesi previste dal codice civile agli artt. 485, 487 e 489, al termine entro il quale secondo la legge civile deve essere completato l inventario (Cass , n. 3307). 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall autorità giudiziaria. Il chiamato all eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell articolo 481, deve entro detto termine, compiere anche l inventario; se fa la dichiarazione e non l inventario, è considerato erede puro e semplice [2964]. L autorità giudiziaria può accordare una dilazione [c.p.c. 749]. La norma trova il suo fondamento nell esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Essa si integra con l art. 481 e ne completa la disciplina. Actio interrogatoria Il chiamato che non è nel possesso di beni ereditari può, entro il termine decennale di prescrizione, dichiarare che intende accettare con beneficio di inventario a norma dell art. 487 e, una volta fatta tale dichiarazione, ha un ulteriore termine di tre mesi, prorogabile di altri tre, per formare l inventario. Qualora, a seguito di actio interrogatoria, gli venga assegnato un termine per l accettazione, egli deve provvedere entro tale termine anche all inventario, altrimenti è considerato erede puro e semplice. Peraltro, dalla lettera della norma, si ricava implicitamente che il chiamato non in possesso di beni ereditari perde, ex art. 481 c.c., il diritto di accettare tanto nel caso in cui ometta la dichiarazione e l inventario, quanto nel caso in cui rediga l inventario ma ometta la dichiarazione: infatti il legislatore richiede che nel termine fissato dal giudice siano compiuti entrambi gli adempimenti (Cicu, Ferri, Giannattasio). 489 Incapaci. I minori [2], gli interdetti [414] e gli inabilitati [415] non si intendono decaduti dal beneficio d inventario [471, 472], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d interdizione o d inabilitazione [431], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione [2964]. La norma è diretta a rafforzare la tutela degli incapaci. Infatti, per costoro, non solo è resa inoperante un accettazione che non sia quella beneficiata (artt ), ma è anche esclusa, fino al decorso di un anno dalla cessazione dell incapacità, la decadenza dal beneficio. Profili interpretativi La norma comporta che i termini di 3 mesi e di 40 giorni, previsti dagli art. 485 e 487 per ottenere e conservare il beneficio di inventario, sono prorogati di un anno dalla cessazione dell incapacità, al fine di consentire all incapace di rimediare all inosservanza dei termini da parte del suo rappresentante. Il legislatore intende preservare l incapace da ogni pregiudizio che gli possa derivare dall inosservanza, da parte del suo rappresentante legale o da egli

10 489 stesso (con l assistenza del curatore se è soltanto parzialmente incapace, cioè emancipato o inabilitato), di una qualsiasi delle norme di cui agli artt. 484 ss. Per tali ragioni è stata sostenuta l applicabilità della proroga anche per il comma 3 dell art. 487, anche se questo prevede come sanzione la perdita del diritto di accettare e non la decadenza dal beneficio, cui si riferisce testualmente l articolo in oggetto (Iannuzzi, contra De Rosa). Poiché l art. 489 fa riferimento agli artt (ossia alle norme della sezione di cui fa parte), si ritiene che esso non deroghi ad altre disposizioni: in particolare non comporta per gli incapaci l esclusione dalla perdita del diritto di accettare per il decorso del termine fissato dall autorità giudiziaria ex art. 481 o per prescrizione ex art. 480 (Iannuzzi, Capozzi; Cass n. 1267). Accettazione beneficiata non seguita da tempestivo inventario Qualora il genitore, esercente la potestà sul figlio minore chiamato all eredità, faccia CASISTICA Il minore, il quale raggiunga la maggiore età nel corso del giudizio e prosegua il giudizio stesso oltre il termine di un anno dalla maggiore età senza provvedere alle formalità di legge per la accettazione dell eredità col beneficio di inventario, accetta tacitamente l eredità senza il suddetto beneficio (Cass , n. 1808). L eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita, è nulla e improduttiva di effetti non conferendo al minore la qualità di erede. Pertanto, mancando l accettazione dell eredità con il beneficio dell inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato all eredità e, nel termine di prescrizione di cui all art. 480 c.c., il suo rappresentante legale potrà accettarla con il beneficio d inventario, mentre lo stesso minore, divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare (Cass , n. 1267). Parte Prima - Successioni 80 l accettazione prescritta dall art. 471, ma non compia l inventario necessario solo per poter usufruire della limitazione della responsabilità e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l eredità resta acquisita da quest ultimo, che va però considerato erede puro e semplice (Cass , n. 2276; contra Cass , n. 4561, secondo cui, in tal caso, l incapace resta nella veste di chiamato; v. anche sub art. 485 Incapaci). Inapplicabilità alla rinuncia L art. 489 non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis (Cass , n. 8034). L art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell incapace possa accettare l eredità in modo diverso da quello prescritto dall art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis. Ne consegue che l accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall art. 476 c.c. (nella specie, trattavasi di una divisione amichevole dei beni ereditari), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell incapace, che resta nella posizione di chiamato all eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all eredità entro il termine della prescrizione (Cass , n. 2276).

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

Successione e Pratiche Testamentarie

Successione e Pratiche Testamentarie Successione e Pratiche Testamentarie La scelta dell Amministratore di Sostegno Incontro di Sensibilizzazione Progetto AdS- Brescia Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare due

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima delle successioni ereditarie Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Si ha successione quando uno o più soggetti (successori o aventi causa) subentrano

Dettagli

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri Corso di formazione Le successioni mortis causa! "#$%&$' A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri 1) actio interrogatoria 2) impugnazione

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014 Successioni ereditarie: generalità La morte di una persona non comporta lo scioglimento di tutti i vincoli economici e giuridici che esistevano fra il defunto e le altre persone che con lui avevano rapporti.

Dettagli

I Venerdì dell Avvocatura

I Venerdì dell Avvocatura Arcidiocesi di Milano Curia Arcivescovile Avvocatura I Venerdì dell Avvocatura Le successioni e le donazioni Introduzione 3 incontro 13 dicembre 2013 SUCCESSIONI La successione mortis causa rappresenta

Dettagli

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014 LA SUCCESSIONE La successione per causa di morte è il passaggio di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto. Normalmente, come previsto dal codice civile, l'apertura della successione

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIACCO, PITTELLA, GATTO. Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia civile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIACCO, PITTELLA, GATTO. Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia civile Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5679 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GIACCO, PITTELLA, GATTO Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia

Dettagli

SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA CORSO SUCCESSIONI Anno accademico 2013/2014

SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA CORSO SUCCESSIONI Anno accademico 2013/2014 SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA CORSO SUCCESSIONI Anno accademico 2013/2014 Le lezioni si svolgono al mercoledì (dalle 11 alle 12,30) ed il venerdì (dalle 11 alle 12,30). In questo anno accademico,

Dettagli

EREDITÀ GIACENTE artt. 528 532 c.c.

EREDITÀ GIACENTE artt. 528 532 c.c. EREDITÀ GIACENTE artt. 528 532 c.c. Sommario 1. PREMESSA... 1 2. ART. 528 NOMINA CURATORE... 1 3. ATTIVITÀ DEL CURATORE DELL EREDITÀ GIACENTE: POTERI ED OBBLIGHI... 2 4. ART. 529 OBBLIGHI DEL CURATORE...

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE COSTITUZIONE RAGIONE SOCIALE L AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S. DIVIETO DI IMMISTIONE TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S. Mastrangelo dott. Laura NOZIONE

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011 9 luglio 2011 Le donazioni Contratti e atti onerosi gratuiti atti liberali atti non liberali donazioni comodato Atto di liberalità: atto diretto a realizzare in capo ad un terzo un arricchimento spontaneo

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 75/E Roma, 26 luglio 2010 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Esenzione dall imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI 1 LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006 LEGGE N 247/2007 DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N 214/2011 2 1 Totalizzazione La nuova disposizione esordisce con

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 10 luglio 2011

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 10 luglio 2011 10 luglio 2011 Titolo della successione sono quindi la legge e il testamento, che possono convivere secondo il seguente principio: ove il testamento non dispone si applica la legge (concorso di titoli

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 157/E

RISOLUZIONE N. 157/E RISOLUZIONE N. 157/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello - art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Società in nome collettivo, eredi del socio - Applicazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 11.12.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA

Dettagli

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: 62 73 CES: La più grande novità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14. INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore)

UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14. INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore) UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14 INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore) PRINCIPIO DI EFFETTIVITA VS CRITERIO FORMALE Il principio di effettività può

Dettagli

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II) DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II) CODICE CIVILE Artt. 14-42 CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni Art. 14. Atto costitutivo Art. 15.Revoca dell atto costitutivo della

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

LA SURROGA DELL ASSICURATORE

LA SURROGA DELL ASSICURATORE LA SURROGA DELL ASSICURATORE L ASSICURATORE CHE HA PAGATO L INDENNITÀ È SURROGATO, FINO ALLA CONCORRENZA DELL AMMONTARE DI ESSA NEI DIRITTI DELL ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI. (Art. 1916 C.C.)

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria. ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002 Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27

Dettagli

ALESSANDRO NAZARI ENRICO ZECCHINATO GALLO NOTAI ASSOCIATI

ALESSANDRO NAZARI ENRICO ZECCHINATO GALLO NOTAI ASSOCIATI 1 NOZIONE DI SUCCESSIONE Si ha successione quando uno o più soggetti (successori o aventi causa) subentrano a un altro soggetto (autore o dante causa) nella titolarità di diritti o obblighi di carattere

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

Cos è un consorzio. Aspetti Generali

Cos è un consorzio. Aspetti Generali Cos è un consorzio Cos è un consorzio Aspetti Generali I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi ex art. 2602 Codice Civile, ai quali si applica la disciplina generale dettata dallo

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

TOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES. Questionario sulle successioni transfrontaliere

TOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES. Questionario sulle successioni transfrontaliere TOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF THE SUCCESSION REGULATION: BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES Questionario sulle successioni transfrontaliere DESTINATARI: PRATICI ED ACCADEMICI (avvocati,

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO L ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ IN GENERALE

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO L ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ IN GENERALE INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XV CAPITOLO PRIMO L ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ IN GENERALE Guida bibliografica... 3 1. Le diverse forme di accettazione dell eredità... 7 2. L apertura

Dettagli

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19)

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) Appunti di estimo PAROLE CHIAVE De cuius Successione Discendenti Ascendenti Quota disponibile Quota di legittima o di riserva Riunione fittizia e asse ereditario

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII INDICE Prefazione... XIII Schemi 1 Divieto di patti successori (art. 458 c.c.)... 3 2 Tutela possessoria dei beni ereditari prima dell accettazione dell eredità (artt. 460, c. 1, c.c.; 703 e 704 c.p.c.)...

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti

Dettagli

OGGETTO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI

OGGETTO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Per la collaborazione con la Polizia Municipale (giusta delibera di Giunta Comunale n 131 del 29/07/2014), nell ambito

Dettagli

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c. SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914 Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 OGGETTO: versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

STATUTO. della Fondazione AROMED

STATUTO. della Fondazione AROMED STATUTO della Fondazione AROMED 2 Articolo 1 Denominazione, sede, scopo, durata 1.1 Ragione sociale Con la denominazione Fondazione di previdenza professionale a favore di AROMED, la comparente fondatrice

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO Si chiede di precisare quali sono gli effetti delle

Dettagli

REGOLAMENTO. Articolo 1 Principi generali. Articolo 2 Graduatorie di sostegno. Articolo 3 Supplenze annuali

REGOLAMENTO. Articolo 1 Principi generali. Articolo 2 Graduatorie di sostegno. Articolo 3 Supplenze annuali REGOLAMENTO per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei nidi d infanzia, delle scuole dell infanzia, dei ricreatori e del s.i.s. comunali Articolo 1 Principi generali 1. Al fine di garantire

Dettagli