Relatore: Riccardo Bonivento
|
|
- Agnella Colucci
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La predisposizione della domanda di concordato preventivo nell'ambito delle operazioni di turnaround aziendali Relatore: Riccardo Bonivento Dottore Commercialista in Padova Padova, 9 marzo 2009 Seminario nell ambito del corso di Diritto Fallimentare, Facoltà di Economia 1
2 I recenti interventi normativi in materia D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. decreto competitività ): in vigore dal 17 marzo 2005, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Il primo comma dell art. 2 ha fortemente rinnovato la disciplina del concordato preventivo D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (c.d. riforma fallimentare ): in vigore dal 16/7/2006, non ha modificato la materia D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (c.d. decreto correttivo ): in vigore dal 1 gennaio 2008, ha ulteriormente rivisto la disciplina del conco rdato preventivo. 2
3 Il concordato preventivo Strumento per la risoluzione di crisi più gravi: presupposto oggettivo è lo stato di crisi, non più solo l insolvenza; eliminato il requisito della meritevolezza Istituto preesistente, ma fortemente rinnovato dal D.L. 35/2005, all insegna della liberalizzazione delle forme per il superamento della crisi attuabili provvedimenti quali l accollo, la cessione dei beni, il ricorso ad operazioni straordinarie e la cessione di attivi ad un assuntore; ammessa la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi omogenei e differenziazione del rispettivo trattamento; eliminata la soglia minima (40%) del rimborso dei chirografari Ruolo dell autorità giudiziaria ridimensionato, ma ad essa spetta comunque la verifica della regolarità della procedura (controllo di legittimità sostanziale) 3
4 Il concordato preventivo: quali alternative? Il concordato preventivo non è in verità l unica soluzione che consente all imprenditore medio-piccolo in crisi di evitare il fallimento. Vi sono altre alternative, quali principalmente: procedere ad una liquidazione volontaria; cedere l intero complesso aziendale ad un imprenditore in grado di affrontare l indebitamento; utilizzare uno degli istituti negoziali previsti dalla nuova legge fallimentare, ovvero: o o gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F.; i piani attestati di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d) L.F. 4
5 Il concordato preventivo: tratti salienti Si tratta di una procedura giudiziaria scaturente da una proposta negoziale, formulata da un imprenditore commerciale in crisi strutturale (anche se non insolvente), volta ad evitarne il fallimento; La proposta deve essere corredata di una relazione che attesti l attendibilità dei dati economici esposti e della fattibilità del piano, ed eventualmente di un ulteriore relazione attestante l incapienza del patrimonio o del singolo bene a soddisfare tutti o parte dei crediti privilegiati; La proposta è sottoposta ad un vaglio giurisdizionale al momento dell ammissione e necessita poi dell approvazione dei creditori; 5
6 Il concordato preventivo: tratti salienti Il concordato omologato produce effetti costitutivi, ovvero: o o riduce i crediti chirografari e privilegiati alla percentuale concordataria; esdebita l imprenditore in crisi, a prescindere dalla sua meritevolezza. Con l omologazione del concordato l imprenditore individuale riacquista la piena capacità di agire e la società concordataria non si scioglie automaticamente. E prevista l esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo: art. 67, terzo comma, lett. e), L.F. La disciplina del c.p. ha diversi aspetti in comune con quella del fallimento, ad esempio: sospensione delle azioni esecutive (art. 168 L.F.) e del corso degli interessi, compensazione (art. 169 L.F., che rinvia agli artt. 55 e 56). 6
7 Il concordato preventivo art. 160 L.F. ( Presupposti per l ammissione alla procedura ): L imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l effetto di alterare l ordine delle cause legittime di prelazione. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. 7
8 Il concordato preventivo: legittimazione attiva Legittimato a proporre il concordato è solo il debitore (non i creditori, ai quali tuttavia spetta l approvazione della proposta). Nel caso di società, la proposta, salva diversa disposizione dello statuto (art. 152 L.F.): nelle società di persone è approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; nelle società di capitali: è deliberata dagli amministratori, con verbale redatto da notaio e deposito ed iscrizione presso il registro delle imprese. 8
9 Il concordato preventivo: presupposti Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale non piccolo, ai sensi dell art. 1 L.F. I requisiti di meritevolezza previsti ante riforma sono stati abrogati; Presupposto oggettivo: lo stato di crisi, di cui manca però una definizione legislativa. Sembra corretto intendere per tale una situazione in cui, pur non essendovi necessariamente inadempimenti, si presenta un oggettiva alterazione dell equilibrio economico, e/o finanziario e/o patrimoniale dell impresa di origine strutturale, ovvero così profonda da rendere impossibile la prosecuzione della normale attività economica e probabile, qualora non si intervenga, l insorgenza dello stato di insolvenza. (Lo stato di crisi include comunque anche l insolvenza). La verifica della sussistenza dei presupposti rientra nel controllo ancora spettante al Tribunale. 9
10 Il concordato preventivo: le fasi Nonostante la riforma fallimentare dovesse perseguire anche finalità di semplificazione burocratica, il c.p. rimane una procedura molto costosa (più della liquidazione volontaria), complessa e plurifasica. 2 fasi preliminari: a) Predisposizione del piano e degli atti allegati ex art. 161 L.F., a cui partecipano: - il debitore (con i professionisti che solitamente lo coadiuvano nella gestione dell impresa)*; - il professionista incaricato di fornire le attestazioni di cui all art. 161, terzo comma, ed inoltre all art. 160, secondo comma, qualora sia prevista l estensione della falcidia concordataria ai crediti privilegiati. b) Eventuale integrazione del piano, su richiesta del Tribunale ex art. 162 L.F. (entro un termine massimo di 15 giorni) 10
11 Il concordato preventivo: le fasi * Il concordato è proposto nella forma del ricorso, con il quale il debitore deve inoltre depositare la seguente documentazione: a) un aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Non è più richiesta, invece, la presentazione delle scritture contabili: a ciò si dovrebbe sostituire la relazione del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali in esso esposti, presumendo la verifica della contabilità 11
12 Il concordato preventivo: le fasi Fasi successive: 1) Scrutinio di ammissibilità effettuato dal Tribunale; 2) Organizzazione del voto; 3) Giudizio di omologazione; 4) Eventuale liquidazione (art. 182 L.F.) 12
13 Il concordato preventivo: il piano La proposta concordataria consiste in un piano finalizzato alla ristrutturazione dei debiti o alla soddisfazione dei crediti (anche parziale), attraverso qualsiasi forma, vale a dire risanando ovvero liquidando il complesso aziendale a seconda delle concrete evenienze del debitore e delle aspettative e disponibilità del ceto creditorio Ampia libertà lasciata al debitore nella predisposizione del piano, che può prevedere anche il ricorso: ad operazioni straordinarie; all attribuzione ai creditori di azioni o quote di società (trasformando così i crediti in capitale di rischio), di obbligazioni, anche convertibili, o altri strumenti finanziari o titoli di debito, all assunzione del concordato (con attribuzione all assuntore delle attività delle imprese coinvolte nel piano) da parte di una società partecipata dai creditori o anche appositamente costituita nel corso della procedura, le cui azioni siano destinate ai creditori per effetto del concordato. 13
14 Il concordato preventivo: la verifica dei crediti Non è prevista una procedura di verifica e di graduazione dei crediti: ciò comporta che l accertamento dei crediti contestati e l impugnabilità delle deliberazioni con quorum contestato può avvenire solo tramite il contenzioso ordinario; Il decreto di omologazione del concordato non determina alcun giudicato sul credito, ovvero sull esistenza, entità e rango dei crediti, e sugli altri diritti implicati dalla procedura. 14
15 Il concordato preventivo: la verifica dei crediti L attività di ricognizione dei crediti avviene comunque: o o o ex art. 161 L.F.: il debitore deve presentare con il ricorso [ ] l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione ; ex art. 171 L.F.: il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell art. 161 L.F., apportando le necessarie rettifiche ; ex art. 176 L.F.: il G.D. può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. 15
16 Il concordato preventivo: le classi di creditori Il piano concordatario può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, attribuendo a ciascuna classa di creditori trattamenti differenziati (art. 160 L.F.), con riferimento non solo alla % di pagamento, ma anche ai tempi ed alle modalità di pagamento. Omogeneità giuridica: si fa riferimento alle categorie di crediti (prededucibili, privilegiati speciali e generali, chirografari, postergati) ed all ordine di preferenza già definiti dal legislatore; Omogeneità di interessi economici: criterio più elastico, che può tenere conto di fattori quali: mercato, entità del credito, natura merceologica, ruolo del creditore (se lavoratore dipendente, fornitore o finanziatore), volontà del creditore di proseguire o meno nel rapporto con il debitore, ecc.; Dubbi sulla possibilità di classi trasversali tra i privilegiati, sulla base dell omogeneità di interessi: non si può comunque alterare l ordine dei privilegi 16
17 Il concordato preventivo: le classi di creditori Art. 160, 2 comma, L.F.: il piano concordatario può prevedere una riduzione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che: o o o la somma promessa sia non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione (ovvero di fallimento), tenendo conto della collocazione preferenziale (cram down); il valore di mercato attribuibile al cespite oggetto di prelazione sia indicato in una relazione giurata di un professionista qualificato; non sia alterato l ordine delle cause legittime di prelazione. Superamento del principio della par condicio creditorum 17
18 Il concordato preventivo: le classi di creditori Il Tribunale vaglia la ragionevolezza della suddivisione in classi e dei trattamenti differenziati previsti (art. 163 L.F.) è importante che il piano indichi con chiarezza la composizione delle classi, altrimenti, nell incertezza è l autorità giudiziaria a dover qualificare le disposizioni del piano. Che tipo di controllo? o o o verifica che non vi sia alterazione dell ordine dei privilegi; verifica che l aggregazione in classi dei privilegiati pagati non integralmente sia avvenuta correttamente, in particolare sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto; per quanto riguarda i chirografari, i criteri di controllo sono meno definiti: secondo alcuni, il Tribunale dovrebbe controllare che la suddivisione sia funzionale alla riuscita del piano, non discriminatoria e non finalizzata ad una mera manipolazione del voto. 18
19 Il concordato preventivo: le classi di creditori Un esempio di formazione delle classi: CLASSE privilegio soddisfazione falcidia % pagamento I II art bis n.1 (dipendenti) ,25-100,000% art bis da n. 2 a n. 5 (professionisti + artigiani) , ,73 95,000% art n. 1 (contributi per assicurazioni III obbligatorie) , ,21 45,000% IV art n. 7 (tributi indiretti ed irap/ires ultimi 2 anni) 4.572, ,20 40,000% IV art n. 18 (imposte sui redditi) , ,50 40,000% 19
20 Il concordato preventivo: il giudizio di ammissibilità E il Tribunale a decidere sull ammissibilità della proposta di concordato. Secondo la prevalente giurisprudenza, il giudizio di ammissibilità effettuato dal Tribunale si estrinseca nella verifica: I. della sussistenza del presupposto soggettivo ed oggettivo, (si noti che è l imprenditore a dover fornire la prova del tipo di disequilibrio in cui si trova la sua attività; importante evitare possibili opportunismi); II. della completezza e regolarità della domanda e dei suoi allegati, con possibilità di richiedere integrazioni; III. della regolarità procedurale dell esame compiuto dal professionista asseveratore, senza però entrare nel merito delle sue conclusioni; IV. della correttezza della formazione di eventuali classi di creditori, segnalando la necessità di rivederne la formulazione; V. della sussistenza dei presupposti per il pagamento non integrale dei privilegiati incapienti. 20
21 Il concordato preventivo: il giudizio di ammissibilità Nel caso in cui dichiari inammissibile la proposta di c.p., il Tribunale, su istanza del P.M. (a cui va sempre comunicata la proposta di c.p.) o di un creditore, accertati i presupposti soggettivi (all art. 1) e lo stato d insolvenza (art. 5), dichiara il fallimento del debitore. 21
22 Il concordato preventivo: il voto Art. 172 L.F.: Il Commissario Giudiziale* redige l inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell adunanza dei creditori [ ] * Il Commissario Giudiziale è nominato dal Tribunale con il decreto con cui apre la procedura ex art. 163 L.F., col compito principale di vigilare durante la procedura sul debitore nell amministrazione dei beni e dell impresa 22
23 Il concordato preventivo: il voto Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nei concordati pluriclassi, inoltre, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi (art. 177 L.F.) La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l inizio delle operazioni di voto (art. 175 L.F.); 23
24 Il concordato preventivo: il voto Non hanno diritto al voto i privilegiati di cui sia previsto il pagamento integrale, salvo che: o ne sia previsto il pagamento differito (che dovrebbe includere la corresponsione di interessi) o in natura, oppure o abbiano rinunciato, in tutto o in parte, al diritto di prelazione. Tutti i chirografari hanno diritto al voto. I creditori privilegiati di cui si propone il pagamento non integrale sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito (art. 177 L.F.) l interpretazione di questa norma che si sta delineando come prevalente è nel senso che l equiparazione riguardi non solo il diritto di voto, ma anche il trattamento economico. Esempio: credito in privilegio = 100 % offerta ai privilegiati nel piano = 60 % offerta ai chirografari nel piano = 20 pagamento totale dei privilegiati = *0,2 = 68 24
25 Il concordato preventivo: omologazione Verificate le maggioranze e risolte eventuali contestazioni, il Tribunale omologa il concordato preventivo con decreto motivato (non più con sentenza), non soggetto a gravame (art. 180 L.F.) La procedura si chiude con il decreto di omologazione (art. 181 L.F.) L omologazione deve avvenire entro 6 mesi (prorogabili di 60 giorni) dalla presentazione della domanda di concordato 25
26 Il concordato preventivo: cenni sulla transazione fiscale e previdenziale L art. 182ter, 1 comma, L.F. prevede la possibilità per l Amministrazione finanziaria di transigere le proprie pretese nell ambito della procedura di c.p. e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (in deroga al principio dell indisponibilità dei crediti tributari). Sono esclusi dall accordo i tributi costituenti risorse proprie dell UE e l I.V.A. (ma non i relativi accessori), della quale la proposta può prevedere unicamente la dilazione di pagamento La stessa possibilità di transazione è ora prevista (a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 185/2008, c.c. decreto anti-crisi ) anche per i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatorie e per i relativi accessori. La proposta di transazione va presentata contestualmente a quella di concordato preventivo 26
27 Il concordato preventivo: cenni sulla transazione fiscale e previdenziale Condizione: o se il credito tributario o contributivo è privilegiato (es. art. 2752/2778 n. 18 c.c.), il trattamento economico non può essere inferiore a quello offerto ai creditori aventi grado di privilegio inferiore o posizione giuridica ed interessi omogenei; o se si tratta di crediti in chirografo (es. sanzioni), il trattamento economico non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari Secondo il Trib. di Milano si tratta di norma endoconcorsuale : l Agenzia delle Entrate ed il Concessionario restano dunque soggetti all esito della votazione concordataria, anche se contrastante con il proprio voto. 27
28 TURNAROUND Piano di risanamento e di ristrutturazione profonda di una azienda in crisi Il risanamento viene perseguito attraverso il raggiungimento di 4 obiettivi: 1. Subentrare nell azienda e ristabilire il controllo sia in termini finanziari che di leadership; 2. Comunicare agli stakeholders il percorso di risanamento che ci si accinge a realizzare; 3. Normalizzare l attività; 4. Riportare in equilibrio la struttura finanziaria e patrimoniale della società. 28
29 IL CONTESTO ITALIANO La scarsità di operazioni di Turnaround in Italia è finora dipesa soprattutto da: Complessità del quadro normativo italiano, orientato alla tutela dell interesse dei creditori e non a preservare il valore e la continuità aziendale; Mancanza di competenza specifiche da parte dei professionisti aziendali; Mancanza di propensione degli istituti bancari in operazioni di ristrutturazione, ma preferenza per le procedure concorsuali liquidatorie. 29
30 UN CASO DI TURNAROUND La società Alfa ha sempre operato nel settore della produzione e vendita di calzature e in particolare da lavoro e da sicurezza, ma nell ultimo biennio è entrata in stato di insolvenza. LE CAUSE DELLA CRISI: 1) Nell ultimo anno il management ha provato a diversificare l attività sociale imponendo il proprio marchio nel settore dell abbigliamento tecnico da lavoro e da sicurezza e in quello del tempo libero, sostenendo elevati costi di impianto e R&S per la nuova linea di prodotti; 2) Si è verificato un certo ritardo nel lancio dei nuovi prodotti che ha comportato il mancato recupero dei costi sostenuti; 3) La crisi del mercato di riferimento nell ultimo anno ha ridotto il giro d affari della società che ha visto diminuire sensibilmente il proprio fatturato; 4) Richiesta da parte di alcuni Istituti di credito di diminuzione dell esposizione bancaria e conseguente riduzione della liquidità immediata; 30
31 STATO DI CRISI Sbilanciamento della struttura finanziaria a breve termine, con aggravio degli oneri finanziari; Difficoltà ad attrarre nuovi capitali per sviluppare le potenzialità dell azienda; Difficoltà nella gestione operativa a seguito della tensione finanziaria. 31
32 SITUAZIONE FINANZIARIA PRIMA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO INDICE 31/12/ /12/ /12/ /08/2008 Margine di disponibilità , , , ,00 Margine di tesoreria , , , ,00 Indice di disponibilità 1,3416 1,3375 1,1941 1,0135 Indice di liquidità 0,7738 0,6530 0,5280 0,4104 Margine di struttura , , , ,00 Indice di copertura attivo a 2,2339 2,2735 2,6044 1,1014 lungo termine Indebitamento 3,967 3,913 7,304 26,198 Margine di tesoreria negativo = difficoltà a far fronte alle passività nel breve periodo Indice di disponibilità e liquidità in diminuzione = situazione di crescente squilibrio finanziario Margine di struttura decrescente = incoerenza tra fonti e fabbisogni a breve termine Indebitamento crescente = Situazione aziendale in costante peggioramento 32
33 SITUAZIONE FINANZIARIA PRIMA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO INCAPACITA DI FAR FRONTE ALLE PASSIVITA CORRENTI STATO DI CRISI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO 33
34 PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO La società ha provveduto, a presentare una proposta di Concordato Preventivo basata su un contratto d affitto d azienda con impegno irrevocabile d acquisto volto a preservare l integrità aziendale. La domanda prevede il pagamento integrale dei crediti garantiti da privilegio e la percentuale del 28,37% dei crediti in chirografo. 34
35 IL CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA Al fine di preservare l azienda la società ALFA concludeva con la società BETA un contratto d affitto d azienda con impegno irrevocabile d acquisto. Il contratto in esame è stato stipulato in data antecedente la presentazione della proposta di concordato preventivo, in quanto è stato previsto che parte del fabbisogno concordatario derivi dalla vendita dei beni costituenti l azienda. 35
36 IL CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA (segue) PER LE POSTE PASSIVE: l affittuaria non si accolla alcuna posizione ad eccezione delle passività connesse al rapporto di lavoro dipendente e quelle connesse ai contratti in cui subentra: a) La concedente mantiene a proprio carico tutti gli oneri retributivi relativi ai dipendenti; b) Il TFR verrà trasferito all affittuaria alla data di acquisto dell azienda. PER LE POSTE ATTIVE: rimane escluso dall affitto d azienda il magazzino e i crediti maturati nel periodo anteriore alla conclusione del contratto. 36
37 IL CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA (segue) Il contratto d affitto d azienda ha durata di 2 anni e prevede un canone mensile pari ad Euro 6.000,00. Al fine di garantire l avviamento dell azienda concedente. obbligo di utilizzare il marchio della 37
38 IMPEGNO IRREVOCABILE D ACQUISTO L affittuaria si obbliga ad acquistare il complesso aziendale e l intero magazzino per il prezzo complessivo di ,00 Euro solo in caso di definitività del decreto di omologa del concordato preventivo. Il prezzo verrà pagato in sei rate, la prima al contratto d acquisto, l ultima entro trenta mesi dall acquisto. E previsto il rilascio di una fidejussione bancaria/assicurativa a prima richiesta per l importo di Euro ,00, importo di cui il Commissario Giudiziale ha chiesto l integrazione, poiché considerato troppo limitato. 38
39 PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONTRATTO VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO MANTENIMENTO DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE 39
40 VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO Il magazzino,composto da mp, semilavorati, prodotti finiti e macchinari, è stato oggetto di stima da parte di un noto stimatore Valutazione obiettiva del valore del magazzino, al fine di determinarne il prezzo per l acquirente TUTTAVIA La valutazione dell intero magazzino rischia di sottostimare alcuni beni, la cui cessione in via autonoma porterebbe un ricavo maggiore, MENTRE permette la vendita di beni con valore nullo. INOLTRE la cessione dell intero magazzino al valore di stima permette di realizzare un valore complessivo superiore rispetto a qualsiasi vendita fallimentare Maggiore soddisfacimento dei creditori 40
41 MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI Con il contratto d affitto la concedente si obbliga: A mantenere a proprio carico tutti gli oneri retributivi relativi ai dipendenti; Trasferire all affittuaria il TFR alla data di acquisto dell azienda; Con il contratto d affitto l affittuaria si obbliga: Ad assumere n. 16 lavoratori in forza presso la concedente. TUTTAVIA alcuni dipendenti sono stati licenziati o messi in mobilità. 41
42 CAUSE LEGALI CON DIPENDENTI I dipendenti licenziati si sono opposti al licenziamento E STATO STANZIATO UN FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI PARI A EURO Sono inoltre presenti problematiche legate alla messa in mobilità di alcuni dipendenti. 42
43 PROPOSTA DI CONCORDATO ATTIVO CONCORDATARIO Acquisto d azienda ,00 Valore Azienda ,00 Valore Magazzino ,00 Crediti comm., trib., liquidità ,00 TOTALE ,00 Valore effettivo Valore pagato dal Concordato pari ad euro ,00 PASSIVITA TOTALI ,00 di cui in privilegio , ,00 100% di cui in chirografo , ,00 28,37% 43
44 IPOTESI DI FALLIMENTO ATTIVO FALLIMENTARE Crediti comm., trib., liquidità ,00 Realizzo del magazzino ,00 Vendita azienda Zero TOTALE ATTIVO REALIZZABILE ,00 I crediti sono considerati integralmente incassati, come in ipotesi di concordato preventivo. Il valore del magazzino è stato dimezzato rispetto a quanto previsto nel contratto di acquisto d azienda, in considerazione del fatto che la vendita dei prodotti finiti risulterebbe molto difficoltosa. E stato eliminato l attivo derivante dalla vendita dell azienda, poiché questa è legata all approvazione del concordato preventivo. 44
45 IPOTESI DI FALLIMENTO PAGAMENTO DEI CREDITORI Valore effettivo PASSIVITA TOTALI ,00 Valore pagato dal Fallimento pari ad Euro ,00 di cui in privilegio , ,00 100% di cui in chirografo , ,00 12,91% NON SONO STATI STIMATI COSTI DI PROCEDURA LA PERCENTUALE DI PAGAMENTO DEI CHIROGRAFI E DESTINATA A DIMINUIRE NOTEVOLMENTE 45
46 CONSIDERAZIONI IL CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA CON IMPEGNO IRREVOCABILE D ACQUISTO PERMETTE DI: Salvaguardare il valore degli assets fondamentali quali marchio, avviamento ecc ; Realizzare un congruo risultato dalla vendita del magazzino, rispetto alla vendita in caso di fallimento; Mantenere il realizzo totale dei crediti commerciali; Mantenere, ove possibile, l occupazione; Far recuperare a banche e fornitori parte delle perdite attraverso la continuità di fornitura con l azienda acquirente. 46
LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO
LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI Milano, 15 settembre 2009 Dott. Matteo Durola INDICE Introduzione Il piano di risanamento ex
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliAllegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase
Allegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase STRUMENTI DI SOLUZIONE DELLA CRISI D IMPRESA ALTERNATIVI AL FALLIMENTO Con la riforma del diritto fallimentare ad opera della l. n. 80 del
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO CENNI STORICI SUL CONCORDATO PREVENTIVO
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XIII CAPITOLO PRIMO CENNI STORICI SUL CONCORDATO PREVENTIVO Guida bibliografica... 3 1. Origini dell istituto.... 5 2. Il concordato preventivo
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE
www.pg.camcom.gov.it CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE MANUALE OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE IN MATERIA DI FALLIMENTO,
DettagliI nuovi privilegi ex D.l.98/2011 e le ulteriori criticità per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione
Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili Bergamo I nuovi privilegi ex D.l.98/2011 e le ulteriori criticità per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione Bergamo, 5 dicembre
DettagliLE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,
DettagliASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA
SOMMARIO CAPITOLO 1 ASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA 1. Le ragioni della gestione privatistica dell insolvenza... 1 1.1. I rischi della negoziazione privata dell insolvenza
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2714 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) di concerto col Ministro
DettagliLE VENDITE FALLIMENTARI E NEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI
1 LE VENDITE FALLIMENTARI E NEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI Vendite fallimentari 2 Ante riforma (16.7.2006), solo vendite secondo il c.p.c.; vendite con incanto e vendite senza incanto;
DettagliINTRODUZIONE di Sido Bonfatti 13. PARTE PRIMA La composizione negoziale delle crisi d'impresa
INTRODUZIONE INTRODUZIONE di Sido Bonfatti 13 ANALISI PARTE PRIMA La composizione negoziale delle crisi d'impresa CAPITOLO 1 LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE NELLE PROCEDURE DI
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliL impatto in bilancio delle operazioni di ristrutturazione
L impatto in bilancio delle operazioni di ristrutturazione Alberto Tron Presidente Comitato Financial Reporting Standards ANDAF Crisi di impresa e informazione finanziaria: scenario di riferimento In questi
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliIL CONCORDATO PREVENTIVO CON FINALITÀ DI RISANAMENTO. Prof. Avv. Lorenzo STANGHELLINI
IL CONCORDATO PREVENTIVO CON FINALITÀ DI RISANAMENTO Prof. Avv. Lorenzo STANGHELLINI Diretta 16 novembre 2009 IL CONCORDATO PREVENTIVO Strumento duttile, normalmente usato in forma liquidatoria Le statistiche
DettagliL apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione
L apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione DOTT. ALBERTO GUIOTTO Bergamo, 5 febbraio 2013 STUDIO AGFM CONCORDATO PREVENTIVO E NUOVA
DettagliDilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina
Circolare n. 40 del 19 dicembre 2013 Dilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina INDICE 1 Premessa... 2 2 Dilazione ordinaria...
DettagliCircolare n. 33 del 25 ottobre 2010
5 Novembre 2010, ore 11:18 Circolare n. 33 e 34 di Assonime Fallimento e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, le indicazioni di Assonime Assonime fornisce nelle Circolare n. 33 e 34 dello scorso
DettagliIL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO
IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO Alla procedura di concordato preventivo possono accedere quei soggetti - già imprenditori commerciali privati non piccoli - cui è riservata la procedura di fallimento. Presupposto
DettagliL IMPATTO DEL D.L. SVILUPPO SULLA CRISI D IMPRESA
Pubblicità L IMPATTO DEL D.L. SVILUPPO SULLA CRISI D IMPRESA PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO Il piano attestato di risanamento può essere pubblicato nel r.i. su richiesta del debitore. CONCORDATO PREVENTIVO
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione
DettagliRAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA
RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati
28 Dicembre 2011, ore 09:14 Per fronteggiare la crisi Sovraindebitamento: quali rimedi a disposizione per il debitore? Nell ambito dell attuale contesto economico, caratterizzato da una significativa crisi
DettagliDocumento per la consultazione
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE
DettagliProt. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013
Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n 508 Oggetto: rilascio Durc ad imprese in concordato
DettagliSOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliRISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009
RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare
DettagliComposizione della crisi da sovraindebitamento
Periodico informativo n. 68/2015 Composizione della crisi da sovraindebitamento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge n. 3 del
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliRISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ANALISI DI DUE CASE STUDY
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ANALISI DI DUE CASE STUDY Milano, 21 settembre 2013 A cura dell Avv. Antonio Azzarà Strumenti per la gestione della crisi: generale Le ristrutturazioni sono realizzate principalmente
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliSTUDIO MARNATI. Commercialisti Revisori legali www.studiomarnati.net STUDIO MARNATI
Consulenza tributaria, societaria e crisi d impresa Commercialisti Revisori legali www.studiomarnati.net 1 Premesse A partire dal 2008 le mutate condizioni economico finanziarie, che hanno prodotto una
DettagliAbolita la Comunicazione annuale dati IVA
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 307 29.10.2014 D.D.L. di Stabilità 2015: Dichiarazione IVA entro Febbraio Abolita la Comunicazione annuale dati IVA Categoria: IVA Sottocategoria:
DettagliGli accordi di ristrutturazione dei debiti (prima parte)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (prima parte) http://www.commercialistatelematico.com/nuoviarticoli/private/43517... 1 di 6 23/06/2010 12:39 A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to
DettagliLotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE
Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Milano, mercoledì 6 febbraio ore 10,00 Seminario Qual è esattamente la legge di riferimento
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliRelazione sulla gestione
PIANORO CENTRO SPA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA Sede legale: PIAZZA DEI MARTIRI 1 PIANORO (BO) Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA C.F. e numero iscrizione: 02459911208 Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA
DettagliREGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce
DettagliIl mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI
Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI Indice Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale La riforma della legge fallimentare Il ciclo di vita dell impresa
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA
PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliSeminario dott.ssa Silvia Cecchini del 4 marzo 2013 STRUMENTI GIURIDICI NELLE SOLUZIONI DELLE CRISI D IMPRESA
Seminario dott.ssa Silvia Cecchini del 4 marzo 2013 STRUMENTI GIURIDICI NELLE SOLUZIONI DELLE CRISI D IMPRESA Normativa di riferimento modifiche -apportate dal legislatore al R.D.267/1942 (legge fallimentare
DettagliSovraindebitamento di famiglie e imprese. Recenti normative e proposte per affrontare la crisi finanziaria e sociale
Sovraindebitamento di famiglie e imprese. Recenti normative e proposte per affrontare la crisi finanziaria e sociale Avv. Paola Moreschini Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliScheda introduttiva alle PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
ODCEC Torino Scheda introduttiva alle PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 1 PREMESSA Quanto segue rappresenta una prima analisi della normativa. Tale analisi è stata necessariamente
DettagliConcordato preventivo
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CONCORDATO PREVENTIVO 63 CAPITOLO 4 Concordato preventivo SOMMARIO I. Chi può proporlo e a quali condizioni. 324 II. Schema generale della procedura... 330 III. Piano di
DettagliArt. 2901 - Condizioni
Art. 2901 - Condizioni [I]. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio
DettagliIL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE
IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI V/S SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme
DettagliDeliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11
Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, rif. GOP 40/09 CIG 03740281AB, indetta per l affidamento dell appalto di servizi avente ad
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
Dettagli4. Il contenuto dell accordo o del piano del consumatore
4. Il contenuto dell accordo o del piano del consumatore Testo in vigore Art. 8 Contenuto dell accordo o del piano del consumatore 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliAdempimenti fiscali nel fallimento
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCO Adempimenti fiscali nel fallimento A cura della Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale Febbraio 2011 INDICE 1. Apertura
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
ESAMI DI STATO DOTTORI COMMERCIALISTI II SESSIONE 2015 TEMI D ESAME PRIMA PROVA SCRITTA (18/11/2015) TEMA N. 1 Ammortamenti e svalutazioni con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, materiali e
DettagliFactoring Tour: Bari
Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliCircolare n. 5. Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche - Utilizzo in compensazione - Novità INDICE
Circolare n. 5 del 21 Luglio 2013 Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche - Utilizzo in compensazione - Novità INDICE 1 Premessa... 3 2 Utilizzo dei crediti commerciali
DettagliINDICE DELLE OBBLIGAZIONI
DELLE OBBLIGAZIONI Art. 2410 c.c. Emissione... 1 1. Premessa... 1 2. Competenza... 3 2.1. Competenza dell organo amministrativo... 3 2.2. Competenza di altri organi sociali... 4 2.3. I compiti del collegio
DettagliCONVENZIONI PRIVATI TRA
Legge 12 Marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili CONVENZIONE EX ART. 11 Premesso che a) le parti si sono determinate nella stipula della presente convenzione al fine di consentire
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
Dettaglif e r d i n a n d o b o c c i a
Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.
DettagliPROGRAMMA DIDATTICO 3 CORSO. 20 settembre 2013. education
PROGRAMMA DIDATTICO 3 CORSO 20 settembre 2013 education GESTIONE DEL FALLIMENTO E STRUMENTI PER RISANARE E RILANCIARE L AZIENDA Un aggiornamento su tutti gli strumenti introdotti dalla Legge Fallimentare
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliINTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione
Allegato alla Delib. G.R. n. 9/13 del 8.3.2006 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliAllegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
DettagliRegolamento di contabilità
Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,
DettagliRegolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.
Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009
DettagliALBERGO AI PINI SAS DI ZOCCA ANGELO & C.
ALBERGO AI PINI SAS DI ZOCCA ANGELO & C. Codice fiscale, Partita iva numero iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 01985730249 REA: VI-202109 Via Schio 77 36034 Malo (3) Elenco nominativo dei
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliPROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 104 ter L.F.
PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 104 ter L.F. nella pratica applicazione Dott. Eros Ceccherini OPERAZIONI CHE POSSONO PRECEDERE IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE Con la sentenza dichiarativa di fallimento il tribunale
DettagliEsonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliAumenti reali del capitale sociale
Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si
DettagliCRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE
42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997
DettagliInventario, custodia e reperimento delle attività
Inventario, custodia e reperimento delle attività Genova 28 marzo 2014 La gestione della crisi d impresa Dott. Marco Abbondanza abbondanzamarco@odcge.it Effetti sul patrimonio del fallito LO SPOSSESSAMENTO
DettagliP.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI
P.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI P.B.1 (DELIBERAZIONI SULLE PERDITE DI SOCIETÀ SOGGETTA A CONCORDATO PREVENTIVO O AD ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI 1 pubbl.
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliGli Accordi di Ristrutturazione del Debito Dott.ssa Lucia Savarese
Gli Accordi di Ristrutturazione del Debito Dott.ssa Lucia Savarese 05 Maggio 2011 1 Ciclo di vita di un processo di ristrutturazione Standstill interlocutorio Manovra definitiva 2 puntata Da 4 a 6 mesi
DettagliIl/La sottoscritto/a nato/a... (Prov..) il... codice fiscale.. residente in. (Prov..) indirizzo... C.A.P.. telefono fax e-mail...
Ad Equitalia Sportello di. ISTANZA DI RATEAZIONE IN PROROGA AI SENSI DELL ART. 10, COMMI 13-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 201/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 214 DEL 28.12.2011 SOCIETÀ DI
DettagliCIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.
CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare
DettagliLinee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti
Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista
DettagliRISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza
DettagliCircolare N. 94 del 25 Giugno 2015
Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini
DettagliREGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VII
REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte VII Erogazione di contributi in conto interessi a fronte di prestiti stipulati a seguito di crisi finanziaria Testo finale approvato dal C.I.G. Delibera n. 103
DettagliECONOMIA DEI GRUPPI DELLE IMPRESE TURISTICHE. Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia
1 ECONOMIA DEI GRUPPI DELLE IMPRESE TURISTICHE Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia 2 IL BILANCIO CONSOLIDATO I metodi di consolidamento 6) LE VARIAZIONI SUCESSIVE AL PRIMO
DettagliCOMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE
COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE
DettagliGABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.389,26 Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029 Iscritta al
Dettagli