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1 La predisposizione della domanda di concordato preventivo nell'ambito delle operazioni di turnaround aziendali Relatore: Riccardo Bonivento Dottore Commercialista in Padova Padova, 9 marzo 2009 Seminario nell ambito del corso di Diritto Fallimentare, Facoltà di Economia 1

2 I recenti interventi normativi in materia D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. decreto competitività ): in vigore dal 17 marzo 2005, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Il primo comma dell art. 2 ha fortemente rinnovato la disciplina del concordato preventivo D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (c.d. riforma fallimentare ): in vigore dal 16/7/2006, non ha modificato la materia D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (c.d. decreto correttivo ): in vigore dal 1 gennaio 2008, ha ulteriormente rivisto la disciplina del conco rdato preventivo. 2

3 Il concordato preventivo Strumento per la risoluzione di crisi più gravi: presupposto oggettivo è lo stato di crisi, non più solo l insolvenza; eliminato il requisito della meritevolezza Istituto preesistente, ma fortemente rinnovato dal D.L. 35/2005, all insegna della liberalizzazione delle forme per il superamento della crisi attuabili provvedimenti quali l accollo, la cessione dei beni, il ricorso ad operazioni straordinarie e la cessione di attivi ad un assuntore; ammessa la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi omogenei e differenziazione del rispettivo trattamento; eliminata la soglia minima (40%) del rimborso dei chirografari Ruolo dell autorità giudiziaria ridimensionato, ma ad essa spetta comunque la verifica della regolarità della procedura (controllo di legittimità sostanziale) 3

4 Il concordato preventivo: quali alternative? Il concordato preventivo non è in verità l unica soluzione che consente all imprenditore medio-piccolo in crisi di evitare il fallimento. Vi sono altre alternative, quali principalmente: procedere ad una liquidazione volontaria; cedere l intero complesso aziendale ad un imprenditore in grado di affrontare l indebitamento; utilizzare uno degli istituti negoziali previsti dalla nuova legge fallimentare, ovvero: o o gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F.; i piani attestati di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d) L.F. 4

5 Il concordato preventivo: tratti salienti Si tratta di una procedura giudiziaria scaturente da una proposta negoziale, formulata da un imprenditore commerciale in crisi strutturale (anche se non insolvente), volta ad evitarne il fallimento; La proposta deve essere corredata di una relazione che attesti l attendibilità dei dati economici esposti e della fattibilità del piano, ed eventualmente di un ulteriore relazione attestante l incapienza del patrimonio o del singolo bene a soddisfare tutti o parte dei crediti privilegiati; La proposta è sottoposta ad un vaglio giurisdizionale al momento dell ammissione e necessita poi dell approvazione dei creditori; 5

6 Il concordato preventivo: tratti salienti Il concordato omologato produce effetti costitutivi, ovvero: o o riduce i crediti chirografari e privilegiati alla percentuale concordataria; esdebita l imprenditore in crisi, a prescindere dalla sua meritevolezza. Con l omologazione del concordato l imprenditore individuale riacquista la piena capacità di agire e la società concordataria non si scioglie automaticamente. E prevista l esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo: art. 67, terzo comma, lett. e), L.F. La disciplina del c.p. ha diversi aspetti in comune con quella del fallimento, ad esempio: sospensione delle azioni esecutive (art. 168 L.F.) e del corso degli interessi, compensazione (art. 169 L.F., che rinvia agli artt. 55 e 56). 6

7 Il concordato preventivo art. 160 L.F. ( Presupposti per l ammissione alla procedura ): L imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l effetto di alterare l ordine delle cause legittime di prelazione. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. 7

8 Il concordato preventivo: legittimazione attiva Legittimato a proporre il concordato è solo il debitore (non i creditori, ai quali tuttavia spetta l approvazione della proposta). Nel caso di società, la proposta, salva diversa disposizione dello statuto (art. 152 L.F.): nelle società di persone è approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; nelle società di capitali: è deliberata dagli amministratori, con verbale redatto da notaio e deposito ed iscrizione presso il registro delle imprese. 8

9 Il concordato preventivo: presupposti Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale non piccolo, ai sensi dell art. 1 L.F. I requisiti di meritevolezza previsti ante riforma sono stati abrogati; Presupposto oggettivo: lo stato di crisi, di cui manca però una definizione legislativa. Sembra corretto intendere per tale una situazione in cui, pur non essendovi necessariamente inadempimenti, si presenta un oggettiva alterazione dell equilibrio economico, e/o finanziario e/o patrimoniale dell impresa di origine strutturale, ovvero così profonda da rendere impossibile la prosecuzione della normale attività economica e probabile, qualora non si intervenga, l insorgenza dello stato di insolvenza. (Lo stato di crisi include comunque anche l insolvenza). La verifica della sussistenza dei presupposti rientra nel controllo ancora spettante al Tribunale. 9

10 Il concordato preventivo: le fasi Nonostante la riforma fallimentare dovesse perseguire anche finalità di semplificazione burocratica, il c.p. rimane una procedura molto costosa (più della liquidazione volontaria), complessa e plurifasica. 2 fasi preliminari: a) Predisposizione del piano e degli atti allegati ex art. 161 L.F., a cui partecipano: - il debitore (con i professionisti che solitamente lo coadiuvano nella gestione dell impresa)*; - il professionista incaricato di fornire le attestazioni di cui all art. 161, terzo comma, ed inoltre all art. 160, secondo comma, qualora sia prevista l estensione della falcidia concordataria ai crediti privilegiati. b) Eventuale integrazione del piano, su richiesta del Tribunale ex art. 162 L.F. (entro un termine massimo di 15 giorni) 10

11 Il concordato preventivo: le fasi * Il concordato è proposto nella forma del ricorso, con il quale il debitore deve inoltre depositare la seguente documentazione: a) un aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Non è più richiesta, invece, la presentazione delle scritture contabili: a ciò si dovrebbe sostituire la relazione del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali in esso esposti, presumendo la verifica della contabilità 11

12 Il concordato preventivo: le fasi Fasi successive: 1) Scrutinio di ammissibilità effettuato dal Tribunale; 2) Organizzazione del voto; 3) Giudizio di omologazione; 4) Eventuale liquidazione (art. 182 L.F.) 12

13 Il concordato preventivo: il piano La proposta concordataria consiste in un piano finalizzato alla ristrutturazione dei debiti o alla soddisfazione dei crediti (anche parziale), attraverso qualsiasi forma, vale a dire risanando ovvero liquidando il complesso aziendale a seconda delle concrete evenienze del debitore e delle aspettative e disponibilità del ceto creditorio Ampia libertà lasciata al debitore nella predisposizione del piano, che può prevedere anche il ricorso: ad operazioni straordinarie; all attribuzione ai creditori di azioni o quote di società (trasformando così i crediti in capitale di rischio), di obbligazioni, anche convertibili, o altri strumenti finanziari o titoli di debito, all assunzione del concordato (con attribuzione all assuntore delle attività delle imprese coinvolte nel piano) da parte di una società partecipata dai creditori o anche appositamente costituita nel corso della procedura, le cui azioni siano destinate ai creditori per effetto del concordato. 13

14 Il concordato preventivo: la verifica dei crediti Non è prevista una procedura di verifica e di graduazione dei crediti: ciò comporta che l accertamento dei crediti contestati e l impugnabilità delle deliberazioni con quorum contestato può avvenire solo tramite il contenzioso ordinario; Il decreto di omologazione del concordato non determina alcun giudicato sul credito, ovvero sull esistenza, entità e rango dei crediti, e sugli altri diritti implicati dalla procedura. 14

15 Il concordato preventivo: la verifica dei crediti L attività di ricognizione dei crediti avviene comunque: o o o ex art. 161 L.F.: il debitore deve presentare con il ricorso [ ] l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione ; ex art. 171 L.F.: il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell art. 161 L.F., apportando le necessarie rettifiche ; ex art. 176 L.F.: il G.D. può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. 15

16 Il concordato preventivo: le classi di creditori Il piano concordatario può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, attribuendo a ciascuna classa di creditori trattamenti differenziati (art. 160 L.F.), con riferimento non solo alla % di pagamento, ma anche ai tempi ed alle modalità di pagamento. Omogeneità giuridica: si fa riferimento alle categorie di crediti (prededucibili, privilegiati speciali e generali, chirografari, postergati) ed all ordine di preferenza già definiti dal legislatore; Omogeneità di interessi economici: criterio più elastico, che può tenere conto di fattori quali: mercato, entità del credito, natura merceologica, ruolo del creditore (se lavoratore dipendente, fornitore o finanziatore), volontà del creditore di proseguire o meno nel rapporto con il debitore, ecc.; Dubbi sulla possibilità di classi trasversali tra i privilegiati, sulla base dell omogeneità di interessi: non si può comunque alterare l ordine dei privilegi 16

17 Il concordato preventivo: le classi di creditori Art. 160, 2 comma, L.F.: il piano concordatario può prevedere una riduzione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che: o o o la somma promessa sia non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione (ovvero di fallimento), tenendo conto della collocazione preferenziale (cram down); il valore di mercato attribuibile al cespite oggetto di prelazione sia indicato in una relazione giurata di un professionista qualificato; non sia alterato l ordine delle cause legittime di prelazione. Superamento del principio della par condicio creditorum 17

18 Il concordato preventivo: le classi di creditori Il Tribunale vaglia la ragionevolezza della suddivisione in classi e dei trattamenti differenziati previsti (art. 163 L.F.) è importante che il piano indichi con chiarezza la composizione delle classi, altrimenti, nell incertezza è l autorità giudiziaria a dover qualificare le disposizioni del piano. Che tipo di controllo? o o o verifica che non vi sia alterazione dell ordine dei privilegi; verifica che l aggregazione in classi dei privilegiati pagati non integralmente sia avvenuta correttamente, in particolare sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto; per quanto riguarda i chirografari, i criteri di controllo sono meno definiti: secondo alcuni, il Tribunale dovrebbe controllare che la suddivisione sia funzionale alla riuscita del piano, non discriminatoria e non finalizzata ad una mera manipolazione del voto. 18

19 Il concordato preventivo: le classi di creditori Un esempio di formazione delle classi: CLASSE privilegio soddisfazione falcidia % pagamento I II art bis n.1 (dipendenti) ,25-100,000% art bis da n. 2 a n. 5 (professionisti + artigiani) , ,73 95,000% art n. 1 (contributi per assicurazioni III obbligatorie) , ,21 45,000% IV art n. 7 (tributi indiretti ed irap/ires ultimi 2 anni) 4.572, ,20 40,000% IV art n. 18 (imposte sui redditi) , ,50 40,000% 19

20 Il concordato preventivo: il giudizio di ammissibilità E il Tribunale a decidere sull ammissibilità della proposta di concordato. Secondo la prevalente giurisprudenza, il giudizio di ammissibilità effettuato dal Tribunale si estrinseca nella verifica: I. della sussistenza del presupposto soggettivo ed oggettivo, (si noti che è l imprenditore a dover fornire la prova del tipo di disequilibrio in cui si trova la sua attività; importante evitare possibili opportunismi); II. della completezza e regolarità della domanda e dei suoi allegati, con possibilità di richiedere integrazioni; III. della regolarità procedurale dell esame compiuto dal professionista asseveratore, senza però entrare nel merito delle sue conclusioni; IV. della correttezza della formazione di eventuali classi di creditori, segnalando la necessità di rivederne la formulazione; V. della sussistenza dei presupposti per il pagamento non integrale dei privilegiati incapienti. 20

21 Il concordato preventivo: il giudizio di ammissibilità Nel caso in cui dichiari inammissibile la proposta di c.p., il Tribunale, su istanza del P.M. (a cui va sempre comunicata la proposta di c.p.) o di un creditore, accertati i presupposti soggettivi (all art. 1) e lo stato d insolvenza (art. 5), dichiara il fallimento del debitore. 21

22 Il concordato preventivo: il voto Art. 172 L.F.: Il Commissario Giudiziale* redige l inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell adunanza dei creditori [ ] * Il Commissario Giudiziale è nominato dal Tribunale con il decreto con cui apre la procedura ex art. 163 L.F., col compito principale di vigilare durante la procedura sul debitore nell amministrazione dei beni e dell impresa 22

23 Il concordato preventivo: il voto Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nei concordati pluriclassi, inoltre, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi (art. 177 L.F.) La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l inizio delle operazioni di voto (art. 175 L.F.); 23

24 Il concordato preventivo: il voto Non hanno diritto al voto i privilegiati di cui sia previsto il pagamento integrale, salvo che: o ne sia previsto il pagamento differito (che dovrebbe includere la corresponsione di interessi) o in natura, oppure o abbiano rinunciato, in tutto o in parte, al diritto di prelazione. Tutti i chirografari hanno diritto al voto. I creditori privilegiati di cui si propone il pagamento non integrale sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito (art. 177 L.F.) l interpretazione di questa norma che si sta delineando come prevalente è nel senso che l equiparazione riguardi non solo il diritto di voto, ma anche il trattamento economico. Esempio: credito in privilegio = 100 % offerta ai privilegiati nel piano = 60 % offerta ai chirografari nel piano = 20 pagamento totale dei privilegiati = *0,2 = 68 24

25 Il concordato preventivo: omologazione Verificate le maggioranze e risolte eventuali contestazioni, il Tribunale omologa il concordato preventivo con decreto motivato (non più con sentenza), non soggetto a gravame (art. 180 L.F.) La procedura si chiude con il decreto di omologazione (art. 181 L.F.) L omologazione deve avvenire entro 6 mesi (prorogabili di 60 giorni) dalla presentazione della domanda di concordato 25

26 Il concordato preventivo: cenni sulla transazione fiscale e previdenziale L art. 182ter, 1 comma, L.F. prevede la possibilità per l Amministrazione finanziaria di transigere le proprie pretese nell ambito della procedura di c.p. e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (in deroga al principio dell indisponibilità dei crediti tributari). Sono esclusi dall accordo i tributi costituenti risorse proprie dell UE e l I.V.A. (ma non i relativi accessori), della quale la proposta può prevedere unicamente la dilazione di pagamento La stessa possibilità di transazione è ora prevista (a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 185/2008, c.c. decreto anti-crisi ) anche per i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatorie e per i relativi accessori. La proposta di transazione va presentata contestualmente a quella di concordato preventivo 26

27 Il concordato preventivo: cenni sulla transazione fiscale e previdenziale Condizione: o se il credito tributario o contributivo è privilegiato (es. art. 2752/2778 n. 18 c.c.), il trattamento economico non può essere inferiore a quello offerto ai creditori aventi grado di privilegio inferiore o posizione giuridica ed interessi omogenei; o se si tratta di crediti in chirografo (es. sanzioni), il trattamento economico non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari Secondo il Trib. di Milano si tratta di norma endoconcorsuale : l Agenzia delle Entrate ed il Concessionario restano dunque soggetti all esito della votazione concordataria, anche se contrastante con il proprio voto. 27

28 TURNAROUND Piano di risanamento e di ristrutturazione profonda di una azienda in crisi Il risanamento viene perseguito attraverso il raggiungimento di 4 obiettivi: 1. Subentrare nell azienda e ristabilire il controllo sia in termini finanziari che di leadership; 2. Comunicare agli stakeholders il percorso di risanamento che ci si accinge a realizzare; 3. Normalizzare l attività; 4. Riportare in equilibrio la struttura finanziaria e patrimoniale della società. 28

29 IL CONTESTO ITALIANO La scarsità di operazioni di Turnaround in Italia è finora dipesa soprattutto da: Complessità del quadro normativo italiano, orientato alla tutela dell interesse dei creditori e non a preservare il valore e la continuità aziendale; Mancanza di competenza specifiche da parte dei professionisti aziendali; Mancanza di propensione degli istituti bancari in operazioni di ristrutturazione, ma preferenza per le procedure concorsuali liquidatorie. 29

30 UN CASO DI TURNAROUND La società Alfa ha sempre operato nel settore della produzione e vendita di calzature e in particolare da lavoro e da sicurezza, ma nell ultimo biennio è entrata in stato di insolvenza. LE CAUSE DELLA CRISI: 1) Nell ultimo anno il management ha provato a diversificare l attività sociale imponendo il proprio marchio nel settore dell abbigliamento tecnico da lavoro e da sicurezza e in quello del tempo libero, sostenendo elevati costi di impianto e R&S per la nuova linea di prodotti; 2) Si è verificato un certo ritardo nel lancio dei nuovi prodotti che ha comportato il mancato recupero dei costi sostenuti; 3) La crisi del mercato di riferimento nell ultimo anno ha ridotto il giro d affari della società che ha visto diminuire sensibilmente il proprio fatturato; 4) Richiesta da parte di alcuni Istituti di credito di diminuzione dell esposizione bancaria e conseguente riduzione della liquidità immediata; 30

31 STATO DI CRISI Sbilanciamento della struttura finanziaria a breve termine, con aggravio degli oneri finanziari; Difficoltà ad attrarre nuovi capitali per sviluppare le potenzialità dell azienda; Difficoltà nella gestione operativa a seguito della tensione finanziaria. 31

32 SITUAZIONE FINANZIARIA PRIMA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO INDICE 31/12/ /12/ /12/ /08/2008 Margine di disponibilità , , , ,00 Margine di tesoreria , , , ,00 Indice di disponibilità 1,3416 1,3375 1,1941 1,0135 Indice di liquidità 0,7738 0,6530 0,5280 0,4104 Margine di struttura , , , ,00 Indice di copertura attivo a 2,2339 2,2735 2,6044 1,1014 lungo termine Indebitamento 3,967 3,913 7,304 26,198 Margine di tesoreria negativo = difficoltà a far fronte alle passività nel breve periodo Indice di disponibilità e liquidità in diminuzione = situazione di crescente squilibrio finanziario Margine di struttura decrescente = incoerenza tra fonti e fabbisogni a breve termine Indebitamento crescente = Situazione aziendale in costante peggioramento 32

33 SITUAZIONE FINANZIARIA PRIMA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO INCAPACITA DI FAR FRONTE ALLE PASSIVITA CORRENTI STATO DI CRISI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO 33

34 PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO La società ha provveduto, a presentare una proposta di Concordato Preventivo basata su un contratto d affitto d azienda con impegno irrevocabile d acquisto volto a preservare l integrità aziendale. La domanda prevede il pagamento integrale dei crediti garantiti da privilegio e la percentuale del 28,37% dei crediti in chirografo. 34

35 IL CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA Al fine di preservare l azienda la società ALFA concludeva con la società BETA un contratto d affitto d azienda con impegno irrevocabile d acquisto. Il contratto in esame è stato stipulato in data antecedente la presentazione della proposta di concordato preventivo, in quanto è stato previsto che parte del fabbisogno concordatario derivi dalla vendita dei beni costituenti l azienda. 35

36 IL CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA (segue) PER LE POSTE PASSIVE: l affittuaria non si accolla alcuna posizione ad eccezione delle passività connesse al rapporto di lavoro dipendente e quelle connesse ai contratti in cui subentra: a) La concedente mantiene a proprio carico tutti gli oneri retributivi relativi ai dipendenti; b) Il TFR verrà trasferito all affittuaria alla data di acquisto dell azienda. PER LE POSTE ATTIVE: rimane escluso dall affitto d azienda il magazzino e i crediti maturati nel periodo anteriore alla conclusione del contratto. 36

37 IL CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA (segue) Il contratto d affitto d azienda ha durata di 2 anni e prevede un canone mensile pari ad Euro 6.000,00. Al fine di garantire l avviamento dell azienda concedente. obbligo di utilizzare il marchio della 37

38 IMPEGNO IRREVOCABILE D ACQUISTO L affittuaria si obbliga ad acquistare il complesso aziendale e l intero magazzino per il prezzo complessivo di ,00 Euro solo in caso di definitività del decreto di omologa del concordato preventivo. Il prezzo verrà pagato in sei rate, la prima al contratto d acquisto, l ultima entro trenta mesi dall acquisto. E previsto il rilascio di una fidejussione bancaria/assicurativa a prima richiesta per l importo di Euro ,00, importo di cui il Commissario Giudiziale ha chiesto l integrazione, poiché considerato troppo limitato. 38

39 PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONTRATTO VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO MANTENIMENTO DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE 39

40 VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO Il magazzino,composto da mp, semilavorati, prodotti finiti e macchinari, è stato oggetto di stima da parte di un noto stimatore Valutazione obiettiva del valore del magazzino, al fine di determinarne il prezzo per l acquirente TUTTAVIA La valutazione dell intero magazzino rischia di sottostimare alcuni beni, la cui cessione in via autonoma porterebbe un ricavo maggiore, MENTRE permette la vendita di beni con valore nullo. INOLTRE la cessione dell intero magazzino al valore di stima permette di realizzare un valore complessivo superiore rispetto a qualsiasi vendita fallimentare Maggiore soddisfacimento dei creditori 40

41 MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI Con il contratto d affitto la concedente si obbliga: A mantenere a proprio carico tutti gli oneri retributivi relativi ai dipendenti; Trasferire all affittuaria il TFR alla data di acquisto dell azienda; Con il contratto d affitto l affittuaria si obbliga: Ad assumere n. 16 lavoratori in forza presso la concedente. TUTTAVIA alcuni dipendenti sono stati licenziati o messi in mobilità. 41

42 CAUSE LEGALI CON DIPENDENTI I dipendenti licenziati si sono opposti al licenziamento E STATO STANZIATO UN FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI PARI A EURO Sono inoltre presenti problematiche legate alla messa in mobilità di alcuni dipendenti. 42

43 PROPOSTA DI CONCORDATO ATTIVO CONCORDATARIO Acquisto d azienda ,00 Valore Azienda ,00 Valore Magazzino ,00 Crediti comm., trib., liquidità ,00 TOTALE ,00 Valore effettivo Valore pagato dal Concordato pari ad euro ,00 PASSIVITA TOTALI ,00 di cui in privilegio , ,00 100% di cui in chirografo , ,00 28,37% 43

44 IPOTESI DI FALLIMENTO ATTIVO FALLIMENTARE Crediti comm., trib., liquidità ,00 Realizzo del magazzino ,00 Vendita azienda Zero TOTALE ATTIVO REALIZZABILE ,00 I crediti sono considerati integralmente incassati, come in ipotesi di concordato preventivo. Il valore del magazzino è stato dimezzato rispetto a quanto previsto nel contratto di acquisto d azienda, in considerazione del fatto che la vendita dei prodotti finiti risulterebbe molto difficoltosa. E stato eliminato l attivo derivante dalla vendita dell azienda, poiché questa è legata all approvazione del concordato preventivo. 44

45 IPOTESI DI FALLIMENTO PAGAMENTO DEI CREDITORI Valore effettivo PASSIVITA TOTALI ,00 Valore pagato dal Fallimento pari ad Euro ,00 di cui in privilegio , ,00 100% di cui in chirografo , ,00 12,91% NON SONO STATI STIMATI COSTI DI PROCEDURA LA PERCENTUALE DI PAGAMENTO DEI CHIROGRAFI E DESTINATA A DIMINUIRE NOTEVOLMENTE 45

46 CONSIDERAZIONI IL CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA CON IMPEGNO IRREVOCABILE D ACQUISTO PERMETTE DI: Salvaguardare il valore degli assets fondamentali quali marchio, avviamento ecc ; Realizzare un congruo risultato dalla vendita del magazzino, rispetto alla vendita in caso di fallimento; Mantenere il realizzo totale dei crediti commerciali; Mantenere, ove possibile, l occupazione; Far recuperare a banche e fornitori parte delle perdite attraverso la continuità di fornitura con l azienda acquirente. 46

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