Nozioni di Diritto Previdenziale / Assicurativo. Normativa di riferimento

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1 Nozioni di Diritto Previdenziale / Assicurativo Normativa di riferimento

2 - Indice - La normativa di riferimento in materia di disciplina dei contratti è costituita dal Codice Civile e in particolare dagli articoli: da 159 a 197 e da 210 a 219 (regime patrimoniale tra coniugi); da 978 a 1020 (usufrutto); da 1173 a 1229 (obbligazioni); da 1260 a 1267 (cessione dei crediti); art (accollo); da 1321 a 1469 (disciplina dei contratti in generale); da 1470 a 1519 (vendita); da 1552 a 1558 (permuta); da 1571 a 1614 (locazione); da 1655 a 1677 (appalto); da 1678 a 1702 (trasporto); da 1703 a 1730 (mandato); da 1742 a 1765 (agenzia); da 1803 a 1812 (comodato); da 1936 a 1957 (fideiussione); da 1965 a 1976 (transazione); da 1992 a 2027 (titoli di credito); da 2043 a 2059 (risarcimento del danno); da 2096 a 2129 (lavoro subordinato); da 2784 a 2807 (pegno). La normativa di riferimento in materia di disciplina delle società è costituita essenzialmente dal Codice Civile marginalmente dal TUF ( Testo Unico della Finanza) nel caso delle azioni di risparmio (artt. da 145 a 147 bis) e in particolare dagli articoli: da 2247 a 2324 (società in generale e tipologie); da 2325 a 2341 (Spa: costituzione); da 2346 a 2358 (Spa: azione); da 2363 a 2379 ter (Spa: assemblee); da 2380 a 2409 noviesdecies (Spa: sistemi di amministrazione e controllo); da 2423 a 2435 bis (Spa: principi di redazione del bilancio); da 2436 a 2447 (Spa: aumento e riduzione del capitale); da 2462 a 2474 (Srl : costituzione); da 2475 a 2479 (Spa : sistema di amministrazione e controllo); da 2480 a 2483 (Srl : aumento e riduzione del capitale); da 2498 a 2506 quater (trasformazione, fusione e scissione delle società)

3 CAPO XX DELL'ASSICURAZIONE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI CODICE CIVILE artt Libro Quarto Delle Obbligazioni NOZIONE. Dispositivo dell'art c.c. L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. L'assicurazione è un'operazione economica volta a trasferire un rischio da un soggetto (l'assicurato) all'impresa assicurativa. L'impegno principale di quest'ultima è garantire all'assicurato il suo intervento (attraverso il pagamento) qualora si verifichi l'evento previsto nel contratto. ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI. Dispositivo dell'art c.c. L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali. Il legislatore individua così in modo preciso i soggetti che possono esercitare l'attività di assicurazione: si tratta di soggetti professionalmente qualificati, abilitati e tenuti ad osservare precise regole tecniche. ASSICURAZIONI MUTUE. Dispositivo dell'art c.c. Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto. Le assicurazioni mutue rappresentano la forma più semplice o naturale di assicurazione, ma sono ormai poco utilizzate in quanto superate dalle assicurazioni a premio. La finalità dell'assicurazione mutua è ripartire tra tutti i partecipanti (soci) il danno che può colpire alcuni di essi. ASSICURAZIONI CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE. Dispositivo dell'art c.c. Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione. ASSICURAZIONI SOCIALI. Dispositivo dell'art c.c. Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo. Le assicurazioni sociali sono espressione della legislazione sociale avente ad oggetto la tutela di interessi attuali dei cittadini, integrando la previdenza in quei settori e per quelle persone che, non coperte da assicurazione, si trovino in stato di bisogno, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi. Nel caso di specie, esse mirano ad assicurare i lavoratori dipendenti contro la morte, l'invalidità e gli infortuni sul lavoro; a differenza di quelle private sono obbligatorie e di esse si fa carico lo Stato attraverso la creazione di enti pubblici (INPS). Per la loro peculiare natura, le assicurazioni sociali rimangono assoggettate a disciplina speciale. EFFICACIA DELLA PROPOSTA. Dispositivo dell'art c.c. La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta. Codice civile artt Pagina 1 di 13

4 Lo scopo di questa norma è di tutelare l'assicurando: infatti, trascorso il termine stabilito, la proposta non è più efficace; ma, qualora l'assicuratore comunichi con ritardo di aver accettato, l'assicurato potrà ritenerla efficace dandone immediatamente avviso all'assicuratore. Il legislatore ha voluto tutelare anche l'assicuratore; infatti, stabilendo l'irrevocabilità della proposta scritta, gli consente di esaminare il rischio da assicurare. PROVA DEL CONTRATTO. Dispositivo dell'art c.c. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale. Il contratto di assicurazione in genere non richiede una particolare forma per la sua regolare conclusione, mentre richiede la forma scritta per la sua prova (ad probationem). Da ciò deriva l'obbligo per l'assicuratore di rilasciare la polizza che diviene infatti il documento che dimostra l'esistenza del contratto. POLIZZE ALL'ORDINE E AL PORTATORE. Dispositivo dell'art c.c. Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione. Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine. La norma consente di realizzare il trasferimento del credito attraverso il trasferimento della polizza assicurativa; così il soggetto, che diviene titolare della polizza attraverso la girata o la consegna, ha diritto alla prestazione dell'assicuratore. La norma vuole tutelare l'assicuratore che, in buona fede, paga a colui il quale risulta avere diritto al pagamento del credito. ASSICURAZIONE IN NOME ALTRUI. Dispositivo dell'art c.c. Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA. Dispositivo dell'art c.c. Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. Codice civile artt Pagina 2 di 13

5 Le due ipotesi disciplinate dall'art sono oggetto di dispute in dottrina in ordine alla loro natura e funzione. In entrambe le ipotesi si realizza, in deroga alla disciplina del mandato senza rappresentanza, una separazione tra gli obblighi contrattuali posti a carico del contraente e i diritti derivanti dal contratto spettanti solo all'assicurato. Così pure discussa è la norma di contratto a favore del terzo. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE. Dispositivo dell'art c.c. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [1893, 1894, 1898] (1). L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. La norma mira a tutelare l'assicuratore nel caso in cui l'assicurato con dolo o colpa grave ha ingannato l'assicuratore dando una rappresentazione non veritiera della situazione (es.: nell'assicurazione contro le malattie, ha taciuto una patologia già esistente) allo scopo di ottenere migliori condizioni di contratto (es.: pagare un premio inferiore). La norma vuole consentire all'assicuratore di ottenere un'esatta valutazione del rischio da assumere. L'azione di annullamento riconosciuta all'assicuratore ha proprio la finalità di tutelare l'assicuratore rendendo il contratto inefficace. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE. Dispositivo dell'art c.c. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. La norma è volta a tutelare l'assicuratore nell'ipotesi in cui il contraente, nella descrizione del rischio, non dichiara alcuni elementi considerandoli poco influenti. Trattandosi di un'ipotesi in cui non vi è l'intenzione di ingannare l'assicuratore, il legislatore prevede un rimedio diverso dall'annullamento del contratto: il recesso o la corresponsione di una somma inferiore. ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI. Dispositivo dell'art c.c. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e Codice civile artt Pagina 3 di 13

6 INESISTENZA DEL RISCHIO. Dispositivo dell'art c.c. Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE. Dispositivo dell'art c.c. Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese. La norma ha la finalità di tutelare l'assicurato nel caso in cui il rischio non sia più esistente: in questo modo l'assicurato, grazie allo scioglimento del contratto, non è più tenuto al pagamento dei premi o degli altri obblighi per il futuro. La norma sottolinea il fatto che il rischio è un elemento fondamentale del contratto di assicurazione. DIMINUZIONE DEL RISCHIO. Dispositivo dell'art c.c. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. La norma vuole sottolineare la proporzionalità diretta esistente tra il rischio assunto dall'assicuratore e il premio pagato dall'assicurato. È quindi interesse dell'assicurato dare notizia della modificazione del rischio in modo da ottenere una corrispondente riduzione del premio (es.: il custodire un'auto in un garage diminuisce il rischio di furto rispetto all'auto lasciata in strada). Non rientra, invece, nella previsione dell'art la diminuzione di valore della cosa assicurata. Tale diminuzione, infatti, non attiene al rischio del verificarsi dell'evento dannoso. In tale ipotesi trova applicazione l'art AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Dispositivo dell'art c.c. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. Codice civile artt Pagina 4 di 13

7 La norma mira a tutelare l'assicuratore che si viene a trovare di fronte ad un rischio notevolmente diverso da quello esistente al momento della conclusione del contratto, in base al quale egli aveva stabilito il premio. È importante che vi sia per tutta la durata del contratto una correlazione obiettiva tra il rischio assunto e il premio pagato. DURATA DELL'ASSICURAZIONE. Dispositivo dell'art c.c. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto [1326] alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita. In riferimento alla facoltà di recedere vi è una differenza tra l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione contro i danni: nelle assicurazioni vita il contraente può sempre recedere dal contratto, mentre nelle assicurazioni contro i danni entrambe le parti possono recedere se la durata è superiore ai dieci anni. Lo scopo della norma, nonostante la facoltà di recedere sia concessa ad entrambe le parti, è principalmente quella di tutelare l'assicurato in una situazione in cui egli non abbia più interesse alla prosecuzione del rapporto. SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO O DEI DIPENDENTI. Dispositivo dell'art c.c. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore. La norma esclude che si possa considerare assicurabile anche il comportamento doloso dei soggetti. Un comportamento non corretto e la mancanza di buona fede sono considerati contrari al principio generale di solidarietà [v. Cost. 2]. MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO. Dispositivo dell'art c.c. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. Attraverso il rimedio della sospensione si vuole evitare che il contratto perda efficacia in seguito al mancato pagamento del premio da parte del contraente, nel rispetto del principio generale della conservazione del contratto. Diversa è la disciplina prevista per le assicurazioni sulla vita [v. 1924], mentre tali disposizioni trovano comunque applicazione per le assicurazioni infortuni o malattia. Codice civile artt Pagina 5 di 13

8 FUSIONE, CONCENTRAZIONE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. Dispositivo dell'art c.c. La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati. La norma ha l'obiettivo di tutelare gli assicurati di fronte ad eventi che in qualche modo determinano un cambiamento nella persona dell'assicuratore. Il legislatore vuole evitare che, in seguito a tali eventi, i contratti esistenti si sciolgano. Da ciò deriverebbe pregiudizio per l'assicurato che, improvvisamente si troverebbe di fronte a rischi non più coperti. AGENTI DI ASSICURAZIONE. Dispositivo dell'art c.c. Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge. Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto. La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha disciplinato l'attività professionale dell'agente di assicurazione, istituendo l'albo nazionale degli agenti di assicurazione: tale elenco contiene i soggetti iscritti e quindi abilitati all'esercizio di tale attività in quanto in possesso dei requisiti richiesti. La legge stessa vieta che l'attività di agente possa essere svolta da enti pubblici e da coloro che svolgono attività di mediatori o brokers (si tratta di quei soggetti che esercitano professionalmente attività diretta a mettere in relazione le imprese di assicurazione e i soggetti che intendono ottenere la copertura assicurativa dei rischi). Anche per i brokers è stato istituito l'albo professionale con la legge n. 792 del SEZIONE II DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI INTERESSE ALL'ASSICURAZIONE. Dispositivo dell'art c.c. Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno [1895] (1). La norma sottolinea la necessità dell'interesse nel contratto di assicurazione; infatti l'assenza di tale elemento essenziale determina la violazione del principio di indennità. È evidente che se il soggetto non ha interesse per il bene colpito dal sinistro, allora non subisce danno e, di conseguenza, non ha diritto alla somma assicurata. LIMITI DEL RISARCIMENTO. Dispositivo dell'art c.c. L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato. L'articolo sottolinea un principio fondamentale in materia assicurativa: il principio indennitario, in base al quale l'assicuratore non può mai versare all'assicurato un'indennità (somma) superiore al danno subito. Qualora ciò si verificasse, si realizzerebbe per l'assicurato un'ipotesi di vero e proprio arricchimento. Codice civile artt Pagina 6 di 13

9 DANNI CAGIONATI DA VIZIO DELLA COSA. Dispositivo dell'art c.c. Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato. Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito. ASSICURAZIONE PARZIALE. Dispositivo dell'art c.c. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. Il legislatore ha voluto con questa norma regolare il risarcimento del danno in caso di sinistro nelle assicurazioni in cui, sin dal momento della conclusione del contratto, è possibile stabilire il valore massimo. Tale regola non è infatti applicabile all'assicurazione della responsabilità civile, dove non è possibile a priori indicare il valore assicurato. VALORE DELLA COSA ASSICURATA. Dispositivo dell'art c.c. Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono. Il legislatore ha dettato delle precise regole per l'accertamento del valore delle cose oggetto del contratto. Nel caso di polizza stimata l'assicuratore risarcisce il danno tenendo conto del valore attribuito dalle parti. Ma, nel rispetto del principio indennitario, qualora tale stima risulti esagerata l'assicuratore potrà dimostrare che il valore reale delle cose è inferiore rispetto a quanto stabilito nella polizza e, di conseguenza, potrà non rispettare la stima. ASSICURAZIONE PER SOMMA ECCEDENTE IL VALORE DELLE COSE. Dispositivo dell'art c.c. L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio. Il legislatore in questa norma sottolinea l'importanza del rispetto del principio indennitario; è previsto il rimedio della nullità proprio perché con la soprassicurazione si ha violazione di tale fondamentale principio. Ciò che si vuole evitare è che l'assicurato, in caso di sinistro, possa ottenere dall'assicuratore una somma maggiore dal danno effettivamente subito. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI. Dispositivo dell'art c.c. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911]. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del Codice civile artt Pagina 7 di 13

10 danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. La norma vuole evitare che l'assicurato, stipulando più assicurazioni, possa ottenere complessivamente una somma superiore al danno subito violando quindi il principio indennitario. La mancanza di accordo tra gli assicuratori consente di distinguere questa ipotesi da quella della coassicurazione [v. 1911], che si realizza nell'ipotesi in cui vi è accordo tra gli assicuratori che assumono insieme un certo rischio. COASSICURAZIONE. Dispositivo dell'art c.c. Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori [1910]. La coassicurazione in genere si realizza quando un rischio da assicurare è particolarmente elevato per cui risulterebbe troppo gravosa l'assunzione da parte di un solo assicuratore. La coassicurazione rappresenta uno strumento di ripartizione dei rischi, caratterizzata dall'accordo che esiste tra gli assicuratori: ciò la distingue dalla assicurazione plurima, dove invece manca l'accordo. TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI. Dispositivo dell'art c.c. Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari. In generale, l'assicuratore in caso di sinistro è tenuto ad intervenire rispettando i limiti stabiliti dal contratto o dalla legge. Il legislatore ha individuato in questa norma alcuni eventi che possono essere causa di danni non risarcibili dall'assicuratore a meno che le parti non stabiliscano diversamente. Tali eventi possono essere classificati tenendo conto della loro origine: naturale (movimenti tellurici, eruzioni, frane); umana (guerre, insurrezioni, tumulti popolari). Si tratta di eventi anormali, eccezionali ed i rischi ad essi relativi non possono costituire oggetto di un'ordinaria assicurazione, bensì di una speciale assicurazione. AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO. Dispositivo dell'art c.c. L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. Il legislatore, attraverso l'onere di avviso, vuole tutelare l'assicuratore in modo che questi possa accertare tempestivamente se l'assicurato ha diritto o meno all'indennità; inoltre la comunicazione del sinistro avvenuto gli consente di intervenire per evitare un aggravamento del danno. OBBLIGO DI SALVATAGGIO. Dispositivo dell'art c.c. L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo Codice civile artt Pagina 8 di 13

11 che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato. Si tratta di una norma molto dettagliata che disciplina l'obbligo di salvataggio a carico dell'assicurato: tale onere è volto ad evitare che il verificarsi del sinistro possa essere causa di guadagno per l'assicurato, violando quindi il principio indennitario che caratterizza le assicurazioni contro i danni. La norma è dettata inoltre a tutela dell'interesse generale al fine di limitare le conseguenze dannose che possono derivare dal sinistro che si è verificato. INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO. Dispositivo dell'art c.c. L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La norma sottolinea l'importanza del comportamento corretto da parte dell'assicurato in caso di sinistro. È importante indicare che tale norma rientra tra quelle non derogabili, se non in senso più favorevole all'assicurato, quindi non è possibile prevedere sanzioni più gravi per l'assicurato in seguito all'inosservanza di tali oneri. È inoltre compito dell'assicuratore provare che l'assicurato abbia agito con dolo o colpa in modo da poter non corrispondere l'indennità oppure corrisponderla in misura ridotta. DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE. Dispositivo dell'art c.c. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. La norma è dettata dal legislatore al fine di evitare che, dall'esistenza di un terzo responsabile, possa derivare violazione del principio indennitario che deve trovare rigoroso rispetto nelle assicurazioni contro i danni. Infatti il danneggiato potrebbe ottenere due risarcimenti: uno da parte del terzo soggetto (in quanto responsabile), e l'altro corrisposto dall'assicuratore in base al contratto di assicurazione. La norma ha anche la finalità di impedire che proprio il terzo soggetto possa trovare vantaggio dall'esistenza dell'assicurazione; infatti, in seguito al pagamento da parte dell'assicuratore, il danneggiato non avrebbe più interesse all'intervento del soggetto responsabile, al fine di ottenere il risarcimento. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE. Dispositivo dell'art c.c. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Codice civile artt Pagina 9 di 13

12 assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore. Attraverso l'assicurazione di responsabilità civile si vuole tutelare il patrimonio dell'assicurato dal sorgere di un debito di responsabilità; di conseguenza l'assicurato ha gli strumenti per soddisfare il soggetto danneggiato o soddisfarlo direttamente evitando che il patrimonio dell'assicurato possa ridursi a causa del debito sorto. ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE. Dispositivo dell'art c.c. L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione (1). L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione. I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata. Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto. La norma disciplina il trasferimento ex lege del rapporto assicurativo in conseguenza dell'alienazione delle cose oggetto del contratto. È così facilitata la sostituzione di un nuovo soggetto (acquirente) a quello precedente (alienante); la continuazione del rapporto assicurativo è naturalmente a beneficio dell'acquirente. SEZIONE III DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA O DI UN TERZO. Dispositivo dell'art c.c. L'assicurazione può essere stipulata sulla vita[1899] propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto. Con tale norma il legislatore ha voluto, da un lato, dare validità alle forme di assicurazione sulla vita di un terzo e, dall'altro, tutelare il terzo soggetto (assicurato); infatti, nel caso in cui si considera rilevante ai fini della prestazione dell'assicuratore la morte dell'assicurato, si crea un particolare interesse da parte del contraente agli eventi della vita di tale soggetto. La norma, infatti, per tutelare il soggetto assicurato, considera il suo consenso elemento necessario per la validità del contratto di assicurazione. ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO. Dispositivo dell'art c.c. È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. La norma ha la finalità di tutelare la volontà del contraente di destinare la somma assicurata ad un terzo soggetto. Tale forma di assicurazione è rara nelle assicurazioni contro i danni, mentre trova il suo principale campo di applicazione nelle assicurazioni vita; in particolare, è molto frequente soprattutto Codice civile artt Pagina 10 di 13

13 nell'assicurazione per il caso di morte, in cui l'assicurato, non potendo beneficiare del capitale assicurato, indica un altro soggetto che ne avrà diritto. REVOCA DEL BENEFICIO. Dispositivo dell'art c.c. La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore. La norma disciplina il diritto di revoca riconosciuto al contraente: si tratta di un diritto personale del soggetto contraente, di conseguenza non può essere esercitato al suo posto da altri soggetti (es.: eredi, creditori). La revoca può avvenire sia in modo espresso che implicito (es.: quando, indicato un primo beneficiario, segue un'ulteriore indicazione di altro soggetto). DECADENZA DAL BENEFICIO. Dispositivo dell'art c.c. La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800. Il legislatore ha voluto tutelare il contraente nel caso in cui il comportamento del beneficiario sia stato così grave da rendere costui non più degno della designazione che il contraente aveva fatto a suo favore. Nella seconda ipotesi la norma vuole dare al contraente la possibilità di revocare la designazione del beneficiario nel caso in cui si siano verificate delle condizioni tali da indurre il contraente a modificare la sua volontà. Si tratta di condizioni particolari (es.: sopravvenienza di figli) a cui il legislatore dà una particolare rilevanza. DIRITTI DEI CREDITORI E DEGLI EREDI. Dispositivo dell'art c.c. Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni. L'obiettivo della norma è tutelare il contraente in modo che questi abbia la sicurezza che i soggetti da lui indicati nel contratto possano effettivamente beneficiare della prestazione dell'assicuratore. MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI. Dispositivo dell'art c.c. Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata. La norma non è considerata inderogabile dal legislatore e, poiché gli assicuratori hanno interesse a salvare per quanto possibile il contratto, mediante la polizza è possibile prevedere periodi di tolleranza più lunghi. Evidente la differenza rispetto a quanto previsto per le assicurazioni contro i danni [v. 1901]: infatti, nel Codice civile artt Pagina 11 di 13

14 caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, nel caso vita è prevista la risoluzione di diritto del contratto, senza possibilità di azione. Tale azione è prevista solo per il primo premio. Ciò in quanto l'assicurazione sulla vita realizza una tipica operazione di risparmio, per cui non è possibile obbligare l'assicurato a tale operazione nonostante la sua volontà contraria. RISCATTO E RIDUZIONE DELLA POLIZZA. Dispositivo dell'art c.c. Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione. Il legislatore ha voluto tutelare l'assicurato riconoscendogli la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui non abbia più interesse alla prosecuzione di tale rapporto. Si è voluto inoltre evitare che l'assicuratore possa così arricchirsi in conseguenza del recesso dell'assicurato riconoscendo a quest'ultimo il diritto al riscatto e alla riduzione della polizza. In entrambi i casi l'assicuratore è tenuto ad adempiere la sua prestazione anche se per una somma ridotta. CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE DELL'ASSICURATO. Dispositivo dell'art c.c. I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio. Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore. Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata. Il legislatore, nelle assicurazioni sulla vita, ritiene rilevante soltanto il cambiamento di professione o di attività dell'assicurato; gli altri elementi di aggravamento del rischio, quali l'età, la salute, non possono essere considerati in quanto rappresentano il naturale sviluppo di una situazione dell'assicurato già nota al momento della conclusione del contratto. Diverso è il caso delle assicurazioni contro i danni [v. 1898] in caso di aggravamento del rischio. SUICIDIO DELL'ASSICURATO. Dispositivo dell'art c.c. In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata. Con tale norma il legislatore vuole evitare che un'assicurazione venga contratta o riattivata da chi ha intenzione di avvantaggiare la propria famiglia o altri soggetti con la propria morte. Il decorso del termine dei due anni dalla conclusione o riattivazione della polizza è stato considerato dal legislatore sufficiente a far svanire il proposito suicida in chi stipula il contratto di assicurazione con il solo scopo di far lucrare ad altri soggetti la prestazione assicurativa. Codice civile artt Pagina 12 di 13

15 SEZIONE IV DELLA RIASSICURAZIONE PROVA. Dispositivo dell'art c.c. I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali. EFFICACIA DEL CONTRATTO. Dispositivo dell'art c.c. Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati. La riassicurazione svolge un'importante funzione nel mercato assicurativo; essa consente di rendere omogenei i rischi assunti, e di evitare di assumere una più vasta massa di rischi, grazie proprio al trasferimento di tali rischi o di parte di essi al riassicuratore. A sua volta il riassicuratore può, attraverso un contratto, riassicurarsi presso un'altra compagnia: in tal caso si parlerà di retrocessione. DIRITTO DEL RIASSICURATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. Dispositivo dell'art c.c. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti. COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI. Dispositivo dell'art c.c. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto. Note (1) I rapporti tra riassicuratore e riassicurato sono in genere regolati attraverso un conto di gestione da cui risultano i rispettivi debiti e crediti (somme dovute al riassicuratore in qualità di premi, somme dovute a titolo di indennità). Tale conto di gestione può essere o un semplice rapporto contabile o un vero e proprio conto corrente. L'articolo prevede che, in caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicuratore o del riassicurato, vi sia la compensazione di diritto (legale) tra debiti e crediti che risultano dalla chiusura dei conti. SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI NORME INDEROGABILI. Dispositivo dell'art c.c. Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge. Con tale disposizione il legislatore è intervenuto per tutelare l'assicurato considerato come contraente più debole nell'ambito del rapporto assicurativo. Alcune norme sono considerate inderogabili, ossia l'assicuratore non può includere nel contratto condizioni difformi a quelle previste a meno che non si tratti di disposizioni di favore per l'assicurato. Se infatti nel contratto sono introdotte clausole che comportano per l'assicurato condizioni meno favorevoli, esse sono considerate nulle e sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge, evitando così l'invalidità del contratto. Codice civile artt Pagina 13 di 13

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