Oggetto: SEMPLIFICAZIONI FISCALI NOVITA IVA E IMPOSTE INDIRETTE
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1 Legnano, 24 novembre 2014 Alle imprese assistite Oggetto: SEMPLIFICAZIONI FISCALI NOVITA IVA E IMPOSTE INDIRETTE COMUNICAZIONE BLACK LIST - MODIFICATA LA PERIODICITÀ E LA SOGLIA MINIMA AL DI SOTTO DELLA QUALE IL MONITORAGGIO NON È OBBLIGATORIO Il Governo, lo scorso 30/10/2014 ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (in fase di pubblicazione in GU) recante novità ovvero semplificazioni di natura fiscale. Nella presente informativa, si riepilogano le principali novità in tema di Iva e imposte indirette. Lettere di intento ed anagrafe degli esportatori con plafond Modifiche alle regole di autorizzazione all inserimento nel sistema VIES Semplificazioni sul contenuto e sulle sanzioni dei modelli INTRASTAT Modifiche alle regole di comunicazione delle operazioni black list Modalità agevolate per l esecuzione dei rimborsi IVA Spese di rappresentanza: allineamento importi Iva e dirette Unica definizione di prima casa per IVA e Registro Abrogazione detrazione forfetaria per le sponsorizzazioni DICHIARAZIONI D INTENTO L'art. 20 del DLgs Semplificazioni, riscrive la procedura attraverso cui l'esportatore abituale può beneficiare dell'acquisto di beni e servizi in regime di non imponibilità IVA. In particolare, per le operazioni non imponibili IVA da effettuare a decorrere dal 01/01/2015: viene meno l obbligo, in capo al fornitore dell esportatore abituale di comunicare alle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento ricevute. L onere di tale comunicazione viene trasferito in capo all esportatore abituale, ossia al soggetto che, di fatto, fruisce del regime di non imponibilità IVA dell operazione, a partire dalle lettere d'intento che esplicano efficacia dal Pertanto, letteralmente, dovrebbero rientrarvi anche le lettere d'intento eventualmente emesse alla fine del 2014 (solitamente in dicembre) ma relative ad operazioni che verranno poste in essere nel ASPETTI OPERATIVI Dal punto di vista operativo il fornitore potrà emettere fatture in regime di non imponibilità IVA (art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/72) solo dopo aver ricevuto dall'esportatore abituale e riscontrato telematicamente la lettera d'intento e la relativa ricevuta telematica. Per gli acquisti da operatori nazionali, l esportatore abituale, quindi, consegna al proprio fornitore: la dichiarazione d intento, già trasmessa all Agenzia delle Entrate unitamente a copia della ricevuta di presa in carico della stessa da parte dell Agenzia.
2 Il riscontro, da parte del fornitore, dell'avvenuta comunicazione potrebbe avvenire accedendo al cassetto fiscale, opportunamente potenziato, ovvero tramite altre procedure eventualmente predisposte da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. ASPETTI SANZIONATORI In base al nuovo art. 7 co. 4-bis del DLgs.471/97, l'operatore che fornisce beni o servizi all'esportatore abituale sarà sanzionato solo se: emette fattura non imponibile Iva prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e di aver riscontrato la sua presentazione Art.20 Comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d intento All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all' Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente disposizione, l'agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delie dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione."; b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.". 2. All'articolo 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma l, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato teiematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal l gennaio Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti ISCRIZIONE AL VIES Con l'art. 22 del DLgs Semplificazioni fiscali viene modificato l art. 35 co. 7-bis del DPR 633/72, in base al quale i soggetti titolari di partita IVA, che richiedono l autorizzazione ad
3 effettuare operazioni intracomunitarie, devono attendere il decorso di 30 giorni prima di ottenere l inserimento nel VIES. Secondo la nuova formulazione della norma, invece, l iscrizione sarà immediata. Inoltre, sono state introdotte regole più stringenti per la cancellazione delle partite IVA che si rivelano senza requisiti; modificando, infatti, l art. 35 co. 15-quater del DPR 633/72, è stata prevista l esclusione automatica dall archivio VIES per i titolari di partita IVA che non presentano alcun elenco INTRASTAT per 4 trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella banca dati in esame. Tale cancellazione, tuttavia, sarà preceduta dall invio di un apposita comunicazione da parte delle Entrate. CONTROLLI: l Ufficio verifica che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini IVA, siano completi ed esatti; pertanto, in caso di esito negativo, detto ufficio: emana un provvedimento di cessazione della partiva Iva provvede all'esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-ue. Nota: con Provvedimento delle Entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima. (sono quindi abrogati i commi 7-bis e 15-quater del citato art. 35 del DPR 633/72) art richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all' articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo."; b) il comma 7-ter è abrogato; c) al comma 15-bis, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'iva, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva Iva e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IV A nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima. "; d) il comma 15-quater è abrogato.
4 INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI E SANZIONI In relazione alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72 saranno modificati gli elenchi INTRASTAT al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti: i numeri di identificazione IVA delle controparti il valore totale delle transazioni il codice identificativo del tipo di prestazione resa/ricevuta il Paese di pagamento. art semplificazione elenchi intrastat servizi Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell' Agenzia delle entrate e d'intesa con!'istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6- ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7- quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento. SANZIONI PER OMISSIONE/INESATTEZZA DATI STATISTICI Per l'omissione o l inesattezza dei dati forniti nell elenco INTRASTAT, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti di cui ai DPR emanati annualmente ai sensi dall'art. 7 del Dlgs. 322/89, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell elenco stesso. art sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è sostituito dal seguente: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli m1icoli 7 e Il del citato decreto legislativo n. 322 del Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di
5 transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso". COMUNICAZIONE BLACK-LIST Alle comunicazioni black list di cui all art. 1 del DL 40/2010 sono apportate le seguenti novità: innalzamento da.500 ad della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio delle operazioni; cadenza annuale dell obbligo di presentare le comunicazioni, e non più periodicità mensile o trimestrale (il termine per la presentazione dovrebbe essere quello previsto per lo spesometro, ovvero il 10/04/2015 o il 20/04/2015 a seconda della periodicità nella liquidazione IVA del soggetto). Il decreto stabilisce, inoltre, che entrambe le novità (soglia minima di e modifica della periodicità) si applicano già alle operazioni poste in essere nell anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, che salvo improbabili ritardi nella pubblicazione in GU e dovrebbe essere il art comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "comunicano telematicamente all' Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "comunicano annualmente per via telematica all' Agenzia delle entrate"; h) le parole: "di importo superiore a euro 500" sono sostituite dalle seguenti: " il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro ". 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell' anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito delle suddette novità rimangono, però, punti dubbi che è opportuno riepilogare. CRITICITA NELLE NUOVE DISPOSIZIONI DECORRENZA Considerato che se la periodicità dovrebbe essere annuale con effetto dal 2014, per le imprese ed i professionisti si dovrebbe profilare la presentazione di una comunicazione riepilogativa per il 2014, dopo avere già presentato le comunicazioni su base mensile o trimestrale. Se l Agenzia riterrà, con un apertura che potrebbe essere auspicabile, che la presentazione delle comunicazioni relative al 2014 possano sostituire la nuova comunicazione annuale, potrebbe risultare opportuno continuare ad osservare le vecchie scadenze sino a tutto il 2014; in caso contrario, nella comunicazione annuale occorrerà fare una cernita delle operazioni superiori a euro già comunicate. Di converso, la comunicazione annuale potrebbe essere opportuna per inserire movimenti (superiori a
6 TERMINE PRESENTAZIONE CALCOLA SOGLIA euro) non comunicati per errore nei modelli mensili o trimestrali. Non è chiaro quale sia il termine di presentazione della nuova comunicazione annuale. Secondo l art. 1 co. 5 del Provvedimento delle Entrate 2/08/2013, la comunicazione deve essere inviata con il modello polivalente, ma fermi restando i periodi di riferimento previsti dall articolo 2 ed i termini di cui all art. 3 del D.M. 30 marzo 2010 (ovvero, fermi restando la periodicità mensile o trimestrale e la scadenza nell ultimo giorno del mese successivo al mese/trimestre). Anche a seguito del DLgs. semplificazioni, formalmente detta disposizione non viene meno, ma è evidente che le previsioni in esso contenute non sono conciliabili con la periodicità annuale della comunicazione black list. Pertanto, in attesa di una regolamentazione, si ritiene siano applicabili i termini per la presentazione dello spesometro, ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti. Il DLgs. semplificazioni, nel sostituire la vecchia soglia stabilisce che l importo di è un importo complessivo annuale. Tuttavia, non è chiaro se il limite sia riferito a ciascuna controparte; diversamente se si cumulassero gli importi di tutte le operazioni che nell anno solare vedono quali controparti soggetti residenti nei paradisi fiscali, l effetto semplificazione verrebbe vanificato, in quanto si rischierebbe di comunicare un numero anche potenzialmente elevato di importi di ammontare non rilevante. Nei confronti dello stesso cliente/fornitore pare corretto cumulare tutte le operazioni effettuate, e non considerare quindi in modo distinto ai fini del calcolo della soglia le quattro tipologie di operazioni indicate dal DM 30/03/2010 (cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute). DDL STABILITA 2015: l art. 44 del Ddl. di stabilità 2015 ha previsto che, ai fini delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi per operazioni con controparti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (art. 110, TUIR), l individuazione di tali Stati sarà effettuata, con apposito DM, avendo riguardo al solo parametro dell assenza dello scambio di informazioni. Pertanto, gli Stati con i quali sussistono tali strumenti (Singapore, Emirati Arabi, Ecuador, Filippine e Mauritius) non saranno più menzionati nella suddetta lista, ed i costi in questione non dovranno più essere indicati separatamente in dichiarazione. Tale modifica, se confermata in sede di approvazione definitiva, non avrà ripercussioni sulla comunicazione mentre ciò che viene sostituita è la lista, oggi contenuta nel DM 23/01/2002. Conseguentemente, nelle comunicazioni black list permarranno gli obblighi di monitoraggio per le transazioni con Singapore, Emirati Arabi, Ecuador, Filippine e Mauritius.
7 RIMBORSI IVA Tra le novità In materia di rimborsi Iva si rileva che: è innalzata da ,00 a la soglia entro la quale i rimborsi IVA annuali e infrannuali sono erogati senza prestazione di apposita garanzia i rimborsi IVA annuali/infrannuali di importo superiore a potranno essere richiesti mediante apposizione del visto di conformità da parte dei revisori, in luogo della garanzia, salvo che in specifiche situazioni di "rischio", quali: esercizio di impresa da almeno due anni Notifica di avvisi di accertamento Richiesta di rimborso derivante da cessazione dell attività SPESE DI RAPPRESENTANZA ALLINEAMENTO IMPORTI IVA E DIRETTE Con riferimento alle spese di rappresentanza (ovvero omaggi) sarà possibile detrarre l IVA per l acquisto di beni di costo unitario non superiore a. 50. Tale limite, attualmente è pari a.25,82 ai fini IVA mentre ai fini delle imposte dirette è pari ad.50. Con tale modifica, viene di fatto allineato l importo ai fini IVA co quello ai fini delle imposte dirette uniformando lo stesso a 50 euro. La novità in esame si riflette anche sul trattamento IVA degli omaggi intra-ue. I beni ceduti a titolo gratuito con trasporto/spedizione in un altro Paese UE, infatti, non beneficiano del regime di non imponibilità previsto per le cessioni intra-ue (art.41, DL 331/93), in quanto è necessario che l operazione sia a titolo oneroso. Pertanto, alle cessioni gratuite di beni, si applica la normativa interna, stante l esplicito rinvio alle disposizioni del DPR. 633/72 previsto dall art. 56 del DL. 331/93. Nello specifico, si avrà che: REGIME IVA CESSIONI GRATUITE Beni di propria produzione o commercio occorre operare una distinzione a seconda che il cedente italiano abbia detratto o meno l Iva a monte ; in particolare: detrazione operata a monte : la cessione gratuita dà luogo al pagamento dell IVA. In assenza di rivalsa dell imposta, l operazione può essere certificata attraverso una delle seguenti procedure: emissione di autofattura singola per ciascuna cessione, ovvero un autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l indicazione del valore normale (prezzo di acquisto/produzione) dei beni, dell aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre all annotazione che trattasi di autofattura per omaggi. L autofattura (singola/globale) va annotata nel solo registro delle fatture emesse annotazione, su apposito
8 Beni non di propria produzione o commercio registro degli omaggi, dell ammontare globale dei valori normali (ora prezzi di acquisto/produzione) delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote detrazione non operata a monte : la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell IVA. In tal caso, l operazione: non va dichiarata ai fini INTRASTAT, né ai fini fiscali, né statistici non concorre al plafond né allo status di esportatore abituale. Tenuto conto che gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell attività propria dell impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza (CM 188/98), ne consegue che, per i beni di costo unitario: <.50 la cessione gratuita è esclusa Iva il cedente può detrarre l Iva assolta per il relativo acquisto >.50 cessione gratuita è esclusa Iva il cedente non può detrarre l Iva assolta per il relativo acquisto; in caso contrario, va effettuata la rettifica della detrazione, ai sensi dell art. 19-bis2 del DPR. 633/72. Anche per i beni non di propria produzione o commercio, a prescindere dal costo unitario (inferiore o superiore ad. 50), l operazione: non va dichiarata ai fini INTRASTAT né ai fini fiscali, né statistici non concorre al plafond né all acquisizione dello status di esportatore abituale. UNICA DEFINIZIONE DI PRIMA CASA PER IVA E REGISTRO È introdotta una nozione di prima casa omogenea ed allineata ai fini sia dell IVA che dell imposta di registro. Infatti, ove ricorra l applicazione dell IVA, l aliquota IVA del 4% torna applicabile anche alle abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, divenendo irrilevanti i parametri di cui al D.M. 2/08/1969 (cd parametri per abitazioni di lusso). art allineamento definizione prima casa iva - registro 1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
9 pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9". DETRAZIONE FORFETARIA PER PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE Tra le novità introdotte dal DLgs semplificazioni si rileva che la percentuale di detrazione IVA forfetaria al 50% per le spese di sponsorizzazione è stata uniformata a quella prevista per le spese di pubblicità per i soggetti che optano per la L. 398/91. Nota: la novità interviene direttamente sull art. 74 c. 6 del DPR 633/72, cancellando dal testo della norma la locuzione prestazioni di sponsorizzazione ed il riferimento alla specifica misura di un decimo relativa alla detrazione spettante per le predette operazioni. L IVA NEGLI INTRATTENIMENTI L attuale art. 74 c. 6 del DPR 633/72 stabilisce che per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di spettacolo (indicate nella tariffa allegata al DPR 640/72) la detrazione IVA è forfettizzata al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, la detrazione è forfettizzata in misura pari a: 1/10 per le operazioni di sponsorizzazione 1/3 per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Con la disposizione in esame, quindi, si intende modificare il regime della detrazione IVA aumentando al 50% (in luogo di 1/10 di detto importo) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità. LE MODIFICHE INTERESSANO ANCHE I SOGGETTI CHE OPTANO PER LA 398/91 La disposizione in esame estende i propri effetti anche ai soggetti IVA diversi dalle imprese di intrattenimento; infatti, secondo l art. 9 del DPR 544/99: le associazioni sportive dilettantistiche che optano per il regime agevolato (L. n. 398/91) le associazioni senza scopo di lucro le associazioni pro-loco applicano ai proventi conseguiti nell esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui al citato art. 74, co. 6; a tali soggetti, pertanto, si estende lo speciale regime previsto per le attività soggette all imposta sugli intrattenimenti. art detrazione forfetaria per prestazioni dì sponsorizzazione 1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: "prestazioni di sponsorizzazione e" e le parole: "in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed" sono soppresse.
10 AVVERTENZA Il Decreto legislativo definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; in tale sede potrebbe comunque subire delle modifiche formali. La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per il caso di specie è : tel. 0331/ circolari@sbcweb.it E gradita l occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti. SBC Consulting 1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.), 2) E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti; 3) La s.r.l. S.B.C. Consulting, non risponde di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse contenute, a maggior ragione qualora ciò consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e, pertanto, invitano i destinatari a verificare sempre e quindi in ogni caso la fattispecie applicativa, consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia, esponendo la propria specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell ambito di applicazione; 4) Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione, offerto dalla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), alla propria clientela e/o ai soggetti da esse SBC (SBC Consulting s.r.l.), ritenuti d'interesse, prevedono l'insindacabile facoltà d'esclusione dal novero dei destinatari del servizio, del soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), per tre adempimenti consecutivi; 5) Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo è utilizzato esclusivamente per questo servizio informativo. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dall'elenco, inviate una con la dicitura "cancellazione dall'elenco" all'indirizzo circolari@sbcweb.it (per i clienti SBC - SBC Consulting s.r.l. e diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.
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