VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 COMUNE DI TORRI DEL BENACO Provincia di Verona Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap fax P.IVA sito internet: comune@torridelbenaco.vr.it VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Copia N 27 del 28/09/2011 OGGETTO: L.R.V. N. 13 DEL 08/07/2011; PIANO CASA; LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/09 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA L.R. N. 13/11; MODALITA' DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI RICADENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.M. 02/04/1968 N. 1444, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 13/11. L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di settembre alle ore 15.30, nella Sala delle Adunanze del Castello Scaligero in sessione ordinaria, seduta pubblica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Giorgio Passionelli. Sono presenti all inizio della trattazione del presente punto all ordine del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 1 PASSIONELLI Giorgio SI 8 MARINI Patrizia SI 2 RAGUZZI Fabio SI 9 BRIGHENTI SI Alessandro 3 POZZANI Virgilio SI 10 NICOTRA Stefano SI 4 PACE Stefano SI 11 ANDREOLI Pasqua SI 5 DANESE Agostino SI 12 THURNER Nicola SI 6 PESCETTA Michele SI 13 VEDOVELLI Secondo SI 7 MONESE Massimo SI PRESENTI: 11 ASSENTI: 2 Partecipa all adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Generale dr. Giampietro Cecato Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

2 OGGETTO: L.R.V. N. 13 DEL 08/07/2011; PIANO CASA; LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/09 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA L.R. N. 13/11; MODALITA' DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI RICADENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.M. 02/04/1968 N. 1444, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 13/11. Il Sindaco illustra, spiega che da poco è stata prorogata la legge con alcune modifiche importanti. L obiettivo è di dare fiato al comparto dell artigianato e dell edilizia e con questo spirito noi abbiamo fatto il regolamento a cui hanno partecipato i tecnici di Torri del Benaco esprimendo le loro osservazioni. Noi abbiamo dato risposta a circa la metà, le altre erano estranee al tema della legge. Comunque si sono accolti ove possibile i suggerimenti dei tecnici. Passa la parola al responsabile dell area edilizia privata Valentino Peroni che spiega che il piano casa bis prevede delle modifiche alle norme precedenti, in particolare proroga il termine per la presentazione delle domande al 30/11/2013. Con la delibera di Consiglio Comunale non si possono limitare gli interventi previsti dal piano casa bis sulla prima casa. Si può invece introdurre una disciplina più restrittiva per le strutture produttive e commerciali. A differenza del precedente piano caso il comune può decidere come si può intervenire anche nei centri storici. Se il comune non interviene con una sua disciplina per il nuovo piano casa in centro storico si può intervenire solo sulle prime case. Per gli edifici in ristrutturazione con criteri di risparmio energetico i limiti di incremento di cubatura sono stati aumentati introducendo la possibilità di aumentare di un ulteriore 15% che sommato al 30% della norma precedente permette di arrivare al 45%.; si è quindi redatto un regolamento attuativo di 30 articoli suddivisi in 3 capi. Peroni prosegue nell illustrazione del provvedimento, puntualizza la definizione di prima casa e illustra le altre prescrizioni normative a mezzo di una lettura ragionata di alcuni articoli del regolamento. Alle ore esce il consigliere Danese Agostino Presenti 10 Thurner chiede spiegazioni su alcuni punti al responsabile Valentino Peroni in particolare sull art. 30 punto 3 relativo alle zone di rispetto, tipo quelle cimiteriali. Chiede poi delucidazioni su alcune norme che riguardano i condomini e sui cambi d uso permessi dal piano casa a cui rispondono congiuntamente Valentino Peroni ed il sindaco. Interviene Nicotra il quale si dice contrario al provvedimento per vari motivi. In primis non concorda con il metodo con cui l amministrazione ha maturato il provvedimento, in quanto a suo avviso non vi è stata condivisione, mentre il primo piano casa si era guardato assieme. Il provvedimento è stato pensato da pochi tecnici mentre ritiene che sarebbe stato più corretto aprire la riflessione a tutti e 13 i consiglieri. Poi si dice preoccupato e sostiene che se si pensa al vecchio PRG del 2003 in cui si preventivavano circa mc di nuovo edificato e si fa un paragone con l attuale delibera che disciplina il piano casa bis che prevede un incremento medio del 20% sulla cubatura esistente (quantificabile in di mc) si evince il possibile nuovo edificato è pari a mc teorici. Si può parlare di cementificazione. E quindi contrario perché non c è stata condivisione la polpetta è stata servita pronta sul piatto. Di fatto questa è una variante a tutti gli effetti sapendo che c è in corso il PAT e che avrebbe meritato una condivisone più ampia. Si dice perplesso in quanto non c è copertura per il lavori pubblici. Le ditte di Torri non stanno lavorando. Si era parlato delle fognature di Valmagra e di Albisano e della promessa elettorale delle isole ecologiche di Albisano che non sono state realizzate. Vede nell azione amministrativa della maggioranza una priorità verso il settore edilizia

3 privata. Su quello che è l esigenza pubblica di opere si attende. Chiede nuovamente una copia della lettera della Fondazione. Sostiene che ci sono troppi cambiamenti nel programma dei lavori pubblici. Dice di essere rimasto male quando in altra seduta consigliare di Novembre il Sindaco gli ha detto che spara cazzate. Nicotra si dice preoccupato della lottizzazione di Crero, sono già di mc, e per la lottizzazione di Via Oliveti di Albisano. Passionelli: la lottizzazione di Crero l hai condivisa. Nicotra: Per il futuro il P.I.R.U.E.A di Loc. Fornare è fuori rispetto ai limiti di cubatura; alla faccia della cementificazione. C è una grossa cementificazione. Ora si stanno liberalizzando mc. Non mi avete fatto partecipare; voto contrario per il vostro comportamento nei confronti della minoranza. Passionelli: Rispondendo a Nicotra dice che il nuovo capogruppo Vedovelli ha partecipato alle riunioni, non si sono escluse le persone, che sta sbagliando e che non comprende cosa dice la legge sul nuovo piano casa. Il provvedimento che si sta adottando propone una disciplina più restrittiva rispetto a quello che permetterebbe la legge. Si riduce rispetto a quello che la legge dice. Si sta cercando di aiutare le piccole imprese del Territorio. Questo Consiglio approva una norma che propone quello che serve in questo momento, con buon senso, c è crisi e quindi per arginare la cementificazione e per aiutare le piccole imprese edili ed artigiane locali tenendo conto della legge dello Stato e della Regione Veneto. Per quanto riguarda il decreto sviluppo ci si porrà il problema quando si vedranno i suoi contenuti. Il PAT viene elaborato partendo da uno studio su quello che già esiste nel territorio, ed è orientato ad un armonico sviluppo in prosecuzione con l edificato esistente. Il provvedimento che andiamo a deliberare va nel senso di contenere la cementificazione che altrimenti poteva essere ben più vasta. Se il piano casa fosse stato libero anziché mc ci sarebbero stati di mc. Non lo capisci perché non hai capito la legge quindi dici cose sbagliate. Tu leggi quello che vuoi e capisci anche poco, il contrario di quello che dice la legge. Nicotra: non ho avuto modo di vedere le osservazioni dei tecnici. Passionelli: c era la maggioranza e sono venuti anche due dei consiglieri di minoranza. L altra volta eri capogruppo e sei stato convocato, ora la situazione è diversa. Pescetta: i progettisti hanno richiesto di partecipare ed hanno partecipato. Passionelli: per quanto riguarda la lettera di cui chiedi copia, te ne consegnerò copia anche se è mia personale ed era indirizzata a me personalmente. Mi pare strano che tu ne sia a conoscenza. Non è che una richiesta di documentazione a cui è stata data risposta, la scuola va avanti senza problemi. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che a seguito dell entrata in vigore della Legge regionale n. 13 del 08 luglio 2011 sono state approvate modifiche alla Legge regionale n. 14 del 08 luglio 2009 intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici in data 11/07/2009; VERIFICATO che tra le modifiche apportate le principali novità si posso riassumere come segue: gli ampliamenti per i quali è previsto l'incremento di un ulteriore 15 per cento, qualora vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che porti la prestazione energetica dell'edificio, come definita dal decreto legislativo n. 192/2005, alla classe B;

4 la possibilità di utilizzare per l'ampliamento, i sottotetti esistenti al 31 maggio 2011; la possibilità di usufruire degli incrementi volumetrici ancorati all'uso di tecniche costruttive dell'edilizia sostenibile ai sensi della legge regionale n. 4/2007, anche in presenza di una parziale anziché integrale, demolizione dell'edificio interessato; ulteriori "sconti" sul contributo di costruzione per gli interventi realizzati su edifici destinati ad abitazioni; la possibilità di intervenire nei centri storici, limitatamente ai casi in cui l'edificio interessato sia già riconosciuto dallo strumento urbanistico privo di grado di protezione, ovvero con possibilità di interventi che consentano la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione edilizia o urbanistica; la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici, con una specifica disciplina per quelli situati in zona impropria. un ulteriore chiarimento sul concetto di "prima casa di abitazione"; l'inclusione dei sistemi di captazione dell'energia solare, quali le serre bioclimatiche, tra gli impianti che non contribuiscono a formare cubatura, accanto alle pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici già previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 14/2009; l'attribuzione della competenza ai comuni delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti, solari e fotovoltaici con potenza fino a 1 megawatt, in attuazione del comma 9 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011. proroga del termine di scadenza per la presentazione delle istanze di intervento, fissata al 30 novembre 2013; annullamento delle deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell art. 9, comma 5 della legge regionale n. 14/09; possibilità per i comuni di poter deliberare nuovamente circa i limiti e modalità operative e relativamente agli edifici ricadenti all interno dei centri storici ai sensi dell art. 2 del d.m. 02/04/1968 n entro il 30 novembre 2011; modifiche alla durata dell iter burocratico per l approvazione degli strumenti urbanistici attuativi; RILEVATO che a seguito delle nuove disposizioni legislative in assenza del provvedimento comunale previsto dall art. 6 comma 1 de dall art. 8 comma 4 della L.R.V. n.. 13/11 fino al 30 novembre 2011 non possono essere applicate le disposizioni legislative del Piano Casa ai seguenti interventi: edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla legge regionale n. 13/11; Strutture ricettive di cui agli artt. 22 e 25 della L.R.. n. 04/11/2002 n. 33 Testo Unico in materia di turismo e successive modificazioni; edifici produttivi; edifici commerciali-direzionali; CONSIDERATO che le novità legislative introdotte hanno lo scopo di promuovere ulteriormente misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della

5 qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l utilizzo sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili; VERIFICATO quindi che la Legge Regionale n. 14/2009 così come modificata dalla Legge regionale n. 13/11 ammette, sostanzialmente: L ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Tale percentuale può essere elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh, ancorché già installati (art.2); ulteriore elevazione può essere consentita per edifici residenziali con un contestuale intervento di riqualificazione che ne porti la prestazione energetica alla corrispondente classe B ; L ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 40% del volume se destinati ad uso residenziale e del 40% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso, qualora venga prevista la parziale demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989, situati in zona territoriale propria e solo quando per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n.4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile ; Tale percentuale può essere elevata di un ulteriore 10% nel caso in cui l intervento preveda una ricomposizione planovolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di P.U.A. ai sensi della L.R.. n.11/2004 (art.3); Interventi per favorire la riqualificazione di insediamenti turistici e ricettivi (art.4); Interventi per favorire l installazione di impianti solari e fotovoltaici (art.5); Interventi nei centri storici, limitatamente ai casi in cui l'edificio interessato sia già riconosciuto dallo strumento urbanistico privo di grado di protezione, ovvero con possibilità di interventi che consentano la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione edilizia o urbanistica; CONSIDERATO che il suddetto provvedimento regionale non è una legge urbanistica né edilizia ma rimane di carattere economico-finanziaria che mira a promuovere gli investimenti privati per il recupero e la riqualificazione dell'intero patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, in modo generalizzato e capillare, attraverso un elevato numero di microinterventi idonei ad alimentare soprattutto il mercato delle piccole e medie imprese del settore edilizio; RILEVATO inoltre che si articola in due parti: l'una necessaria e inderogabile, relativa alla prima casa, di operatività immediata e generalizzata, l'altra flessibile ed eventuale, rimessa alle scelte di ciascun Comune e variamente modellabile entro i parametri fissati dalla Regione; la legge, di carattere straordinario, prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, nonché sulle altre leggi regionali in contrasto con essa. Proprio per il suo carattere straordinario, la nuova disciplina ha una durata limitata nel tempo e cioè fino al 30 novembre 2013, anche se i suoi effetti si produrranno per l intero arco di validità dei titoli abilitativi degli interventi; Non sono invece soggette ad alcun limite temporale di efficacia le disposizioni di cui all art. 5 Interventi per favorire l installazione di impianti fotovoltaici, all art. 10 Ristrutturazione edilizia (che si applicherà sino all approvazione della nuova legge regionale sull edilizia), dell art. 12, che modifica altre disposizioni regionali in materia di barriere architettoniche e dell art. 11 che modifica l iter burocratico per l approvazione degli strumenti urbanistici attuativi;

6 PRESO ATTO che la Giunta Regionale, in applicazione dell art.3, comma 2, e dell art.5, comma 3 della succitata L.R. n.14/2009, ha già approvato la delibera n.2499 del 04/08/2009; che nel suo allegato A tratta: Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi di legge 4/07. Incentivi urbanistici ed edilizi; e la deliberazione n.2508 del 04/08/2009 che nel suo allegato A tratta Incentivi urbanistici ed edilizi per l installazione di impianti solari e fotovoltaici ; VISTA la D.G.R.V. n del che contiene le caratteristiche tipologiche e dimensionali necessarie per l attuazione del co. 1 dell art. 5 della legge regionale n. 14/09 relativamente alla definizione di pensilina o tettoia; VISTA inoltre la D.G.R.V. n del che approva la circolare del Presidente della Giunta Regionale: Legge regionale n. 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"note esplicative; RIBADITO ancora che ai sensi dell art.6, comma 1, le disposizioni della L.R. n.14/2009 prevalgono sulle norme dei regolamenti degli Enti locali e sulle Norme Tecniche dei Piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse; RILEVATO inoltre che, ai sensi dell art.9, comma 1 lettera a), i suddetti interventi non si applicano: nei centri storici, ad eccezione di quanto previsto dall art. 6 comma 1 della L.R..n. 13/11, negli edifici soggetti a vincolo monumentale; nelle aree oggetto di specifiche norme di tutela da parte del P.R.G.; nelle aree di inedificabilità assoluta; negli immobili anche parzialmente abusivi soggetti all obbligo di demolizione; sugli edifici aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica; PRESO ATTO che ai sensi dell art.9, comma 3, della medesima L.R. n.14/2009, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della stessa L.R. n. 14/09 che riguardano la prima casa di abitazione, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, si applicano sin dall entrata in vigore della legge; PRESO ATTO inoltre, che ai sensi dell art.9, comma 5, così come modificato dall art. 8 comma 4 della L.R. n. 13/11, i Comuni possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall art. 9 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 14/09 (modalità che consentono di intervenite anche nei centri storici) entro il 30/11/2011, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli art. 2 e 3 e quindi art. 9 comma 1 lettera a) della L.R. n. 14/2009 e che nella definizione delle modalità di applicazione della legge i Comuni svolgeranno un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto concerne gli edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione e quelli adibiti ad uso diverso., mentre si ribadisce che già trovano immediata applicazione - dall entrata in vigore della legge regionale - le norme concernenti gli interventi relativi alla prima casa di abitazione; RITENUTO di condividere le premesse già contenuto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/10/2009 relativa ai limiti e modalità applicative ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. n. 14/09;

7 PRESO ATTO delle richieste pervenute e le problematiche insorte nel periodo di validità delle disposizioni di cui alla L.R. n. 14/09 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/09; RITENUTO quindi di dover applicare le disposizioni di cui alla Legge Regionale del Veneto n. 14/09 così come modificata dalla L.R..n. 13/11, apportando limiti e modalità applicative in modo più restrittivo, al fine di non vanificare completamente tutta l opera di pianificazione e tutela svolta negli anni scorsi con la predisposizione di strumenti urbanistici approvati con la precisa intenzione di salvaguardare il territorio e dopo attenta valutazione degli interventi ammessi; CONSIDERATO che l Amministrazione Comunale ha già in corso una nuova programmazione urbanistica attraverso lo studio del PAT e del successivo P.I., e che si ritiene più opportuno procedere alle valutazioni più importanti delle problematiche di natura edilizia e urbanistica in tale sede per privilegiare scelte che devono essere prima di natura urbanistica ed edilizia invece che per risoluzione di problematiche economiche alle quali invece la legge regionale vuole porre un certo rimedio vista la situazione economica contingente; RITENUTO che le suddette motivazioni e valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, oltre a quelle sotto riportate a motivazione e giustificazione delle interpretazioni, chiarimenti, definizioni e limiti applicati siano coerenti con il provvedimento che la Legge Regionale del Veneto n. 14/09, così come modificata dalla L.R..n. 13/11, prevede che sia eventualmente applicato dal singoli comuni; DI DARE ATTO che i limiti massimi di ampliamento fissati successivamente sono riferiti al minimo del 20% del volume /o delle superfici considerato che le disposizioni legislative di riferimento consentono di superarli nel caso di utilizzo di tecniche costruttive innovative sotto il profilo energetico; CIO PREMESSO, trattandosi di un testo legislativo complesso, si ritiene opportuno fornire alcune note esplicative al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l'applicazione delle norme in questione e si ritiene inoltre opportuno procedere all adozione di un provvedimento che consenta l applicazione della Legge regionale n. 14/09, così come modificata dalla L.R..n. 13/11, sul territorio del Comune di Torri del Benaco, e a tutela del paesaggio e dell ambiente, con specifiche precisazioni, modifiche e limitazioni relative all ambito di applicazione, e recependo anche la deliberazione di Giunta Regionale n.2499 del 04/08/2009 e la deliberazione di Giunta Regionale n.2508 del 04/08/2009; CONSIDERATO che l art. 8 della legge della Regione del Veneto n. 26 del 09 ottobre 2009, così come modificato dalla L.R.V. n. 13/11, ha stabilito cosa si debba intendere per prima abitazione del proprietario ai sensi dell art. 7 della L.R.V. n. 14/09 e per prima casa di abitazione ai sensi del comma 3, 4, 5, 6 e 7 dell art. 9 della medesima legge; RITENUTO quindi, per le argomentazioni e motivazioni già esposte, di dover fissare i criteri di applicazione della legge regionale n. 14/09, secondo quanto riportato nel regolamento attuativo allegato sub B al presente provvedimento; VISTA la Legge Regionale 08/07/2009, n.14; VISTA la delibera di Giunta Regionale n del 04/08/2009 e la delibera di Giunta Regionale n del 04/08/2009; VISTA la Legge della Regione del Veneto n. 26 del 09 ottobre 2009;

8 RITENUTE meritevoli di considerazioni le valutazioni e motivazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale delle interpretazioni, chiarimenti, definizioni e limiti applicativi sopra descritte; PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il Responsabile del Servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile della proposta e che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità della medesima (come da allegato "A"); DATO atto che l esito della votazione, per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il seguente: Consiglieri presenti: n. 10 Consiglieri assenti: n. 3 (Pozzani, Pace, Danese) Consiglieri votanti: n. 10 Voti favorevoli: n. 9 Voti contrari: n. 1 (Nicotra) DELIBERA 1. di applicare la normativa di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge della Regione del Veneto n. 14 dell 8 luglio 2009, così come modificata dalla L.R.. n. 13/11, avente per oggetto Intervento regionale del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifica alla L.R. 12/07/2007, n.16 in materia di barriere architettoniche, della deliberazione di Giunta Regionale n.2499 del 04/08/2009 e della deliberazione di Giunta Regionale n.2508 del 04/08/2009, secondo gli ulteriori criteri, chiarimenti, definizioni, modalità e limiti applicativi, anche a seguito delle considerazioni e valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, sopra descritte; 2. di approvare le disposizioni applicative della L.R. 13/2011 con gli ulteriori limiti e modalità per l'applicazione sul territorio comunale degli interventi straordinari previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della suddetta legge regionale, regolamento di attuazione della L.R. 14/09 costituente l allegato B della presente deliberazione; 3. di allegare come parte integrante della presente deliberazione le disposizioni applicative della L.R. 13/2011 di cui al precedente punto 3), allegato B; 4. di stabilire, inoltre, che la presente deliberazione potrà essere adeguata a seguito emanazione di nuove disposizioni e/o precisazioni che la Regione Veneto dovesse emanare successivamente all entrata in vigore della presente deliberazione; 5. di prendere atto che le istanze relative al Piano Casa dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2013; 6. di dare atto che il Comune provvederà ad istituire ed aggiornare l elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi della L.R. n.14/2009, così come modificata dalla L.R. n. 13/11; 7. di dare amplia pubblicità al presente provvedimento oltre che con la pubblicazione all Albo Comunale anche sul sito Internet del Comune;

9 8. di demandare al responsabile dell Area Edilizia Privata Urbanistica, a fini conoscitivi, l istituzione e l aggiornamento dell elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo le disposizioni dell art. 8 della L.R. 14/2009; 9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Urbanistica della Regione Veneto; Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono stati proclamati dal Sindaco: Consiglieri presenti: n. 10 Consiglieri assenti: n. 3 (Pozzani, Pace, Danese) Consiglieri votanti: n. 10 Voti favorevoli: n. 9 Voti contrari: n. 1 (Nicotra) DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per ragioni d urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n Completato il punto all ordine del giorno, il Sindaco sospende la seduta per un breve periodo. Alla ripresa dei lavori sono presenti i seguenti consiglieri: Passionelli, Raguzzi, Danese, Pescetta, Monese, Marini e Brighenti. Sono assenti i consiglieri Pozzani, Pace, Nicotra, Andreoli, Thurner, Vedovelli.

10 COMUNE DI TORRI DEL BENACO ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28 SET OGGETTO: Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo, 18/08/2000, n OGGETTO L.R.V. N. 13 DEL 08/07/2011; PIANO CASA; LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/09 COSÌ COME MODIFICATO DALL ART. 8 DELLA L.R. N. 13/11; MODALITA DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI RICADENTI ALL INTERNO DEI CENTRI STORICI AI SENSI DELL ART. 2 DEL D.M. 02/04/1968 n. 1444, AI SENSI DELL ART. 6 DELLA L.R. N. 13/11. ======================================================================== PARERE REGOLARITA' TECNICA VISTO, si esprime parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U.O.E.L approvato con D.L.vo 18 Agosto 2000 n Torri del Benaco, lì 26 SET IL RESPONSABILE DELL AREA EDILIZIA PRIVATA f.to geom. Valentino Peroni ======================================================================== PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U.O.E.L approvato con D.L.vo Agosto 2000 n. 267 Torri del Benaco, lì 26 SET IL RESPONSABILE DELL AREA CONTABILE f.to dr. Luca De Massari PARERE DI LEGITTIMITA Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e conformità alle norme vigenti. Torri del Benaco, lì 26 SET IL SEGRETARIO GENERALE f.to dr Giampietro Cecato

11 COMUNE DI TORRI DEL BENACO Provincia di Verona AREA EDILIZIA PRIVATA L.R.V. N. 13 DEL 08/07/2011; PIANO CASA; LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/09 COSÌ COME MODIFICATO DALL ART. 8 DELLA L.R. N. 14/11; MODALITA DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI RICADENTI ALL INTERNO DEI CENTRI STORICI AI SENSI DELL ART. 2 DEL D.M. 02/04/1968 n. 1444, AI SENSI DELL ART. 6 DELLA L.R. N. 13/11. REGOLAMENTO ATTUATIVO ALLEGATO B Il Sindaco f.to Geom. Giorgio Passionelli.. Approvato con delibera di C.C. n....del. Il Sindaco:.... (geom. Giorgio Passionelli Il Segretario Comunale:..... (dr. Giampietro Cecato)

12 Capo I oggetto, principi e criteri fondamentali Capo II definizioni Capo III applicazione normativa regionale Capo I Oggetto, principi e criteri fondamentali Art. 1 - Oggetto e contenuti del regolamento attuativo 1. le presenti disposizioni applicative hanno per oggetto la disciplina speciale e derogatoria dell attività edilizia straordinaria di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale Veneto 8 luglio 2009 n. 14 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, sul territorio comunale, espressa nell ambito dell autonomia statutaria e normativa del Comune, nel rispetto del suo Statuto, degli ordinamenti nazionale e regionale oltre che comunitario e dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 8 luglio 2011 n In particolare costituisce contenuto regolamentare: a) la disciplina degli ulteriori limiti e modalità di applicazione della normativa regionale relativa agli interventi straordinari di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14/09, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi; b) le definizioni principali ed essenziali assunte anche per ulteriore specificazione di quelle prevalenti in fonti sovraordinate; c) le misure per la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi. Art. 2 - Principi e criteri fondamentali 1. l autonomia regolamentare in materia edilizia e le attività inerenti e conseguenti agli interventi straordinari di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14/09, con gli ulteriori limiti e modalità di cui alle presenti disposizioni applicative, sono improntate ai seguenti principi e criteri fondamentali: a) motivazione delle scelte regolamentari, amministrative e tecniche in ragione delle finalità ed obiettivi perseguiti, atteso che ogni regola è strumentale allo scopo che l ha determinata; b) sussidiarietà, cooperazione ed integrazione tra attività pubbliche e private; c) partecipazione attiva al procedimento amministrativo attraverso il contemperamento degli interessi e delle posizioni finalizzato a prevenire contenziosi giurisprudenziali. Art. 3 Finalità, obiettivi ed efficacia del regolamento attuativo 1. la disciplina comunale dell attività edilizia straordinaria prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14/09, con gli ulteriori limiti e modalità di cui alle presenti disposizioni applicative, ha il fine di costituire un servizio attivo per la comunità rappresentata e perseguire un miglioramento delle qualità attese dagli interventi edilizi pubblici e privati, sia in termini di conformità ai requisiti predeterminati e loro durabilità nel tempo, che di adesione alle aspettative ed esigenze pubbliche e private. 2. Le finalità e gli obiettivi del regolamento attuativo sono quelli previsti dalla legge regionale n. 14/09 ovvero: a) incentivare l'attività edilizia nel periodo considerato, quale misura di sostegno del settore edilizio nel particolare momento di crisi economico-finanziaria; b) migliorare la qualità edilizia per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente;

13 c) favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili, in particolare il solare termico e il solare fotovoltaico. Art. 4 Obiettivi di tutela, qualità e sicurezza 1. l'applicazione dell'attività edilizia straordinaria oggetto del regolamento attuativo si conforma anche ai seguenti obiettivi di tutela, qualità e sicurezza: a) il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine della sua rispondenza alle esigenze d uso, anche attraverso la sostituzione edilizia; b) tutela e salvaguardia dell identità storica specificatamente individuata negli strumenti di pianificazione sulla base di particolari ricerche che ne hanno motivato il vincolo; c) miglioramento delle condizioni abitative concernenti sia l organizzazione funzionale e dimensionale che i requisiti prestazionali, esigenziali e dotazionali dei fabbricati e delle singole unità immobiliari; d) miglioramento della qualità costruttiva attraverso soluzioni a ciò preordinate, la sostituzione di materiali inquinanti o pericolosi, l eliminazione del degrado fisico e funzionale di spazi ed edifici; e) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, dei livelli di isolamento termico, acustico ed igrometrico, di illuminamento e ventilazione naturale e artificiale; f) miglioramento dell efficienza energetica; g) miglioramento delle condizioni di sicurezza degli spazi, pubblici e privati, sia sotto l aspetto statico, impiantistico e d uso-fruibilità.

14 Capo II Definizioni Art. 5 - Prima abitazione del proprietario e prima casa di abitazione 1. vale la definizione stabilita dall art. 8 della Legge della Regione del Veneto n. 26 del , così come modificata dalla L.R.. n. 13/11 e cioè che si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità ; per familiari si intendono le persone elencate all art. 433 del codice civile; si precisa ulteriormente che il suddetto obbligo è esteso anche all unità abitativa esistente il cui volume determina la percentuale di ampliamento, e a tutte le eventuali unità abitative derivanti da intervento di ristrutturazione e/o a quelle di nuova realizzazione attraverso l ampliamento dell edificio; quindi anche per esse vale l obbligo di risiedere almeno per i ventiquattro mesi successivi all agibilità di parte e/o dell intero edificio (esistente e/o oggetto di intervento). 2. Nel caso di ampliamenti di prima casa di abitazione, qualora il proponente non sia già residente nell immobile alla data di entrata in vigore della L.R.V. n. 14/09 (all atto di presentazione della S.C.I.A. ovvero del Permesso di costruire); dovrà comunque essere presentato l atto d obbligo con il quale si impegna a stabilirvi la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità come disposto dall art. 7 della L.R. 13/2011 modificativo dell art. 8 comma 1 della L.R , n. 26; è fatta salva l applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (abusi edilizi); 3. Nel caso di realizzazione di nuova e distinta unità abitativa valgono comunque le condizioni generali di cui ai punti precedenti. Art. 6 - casa a schiera 1. la casa a schiera è una tipologia di abitazione caratterizzata da un unico complesso edilizio generato dall accostamento di più di due unità abitative monofamiliari accostate con elemento architettonico che si ripete. Art. 7 - edificio esistente 1. la definizione di edificio esistente si estende a tutti gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione, o dalla circostanza che si tratti di edifici principali o pertinenziali. 2. In analogia a quanto operato in applicazione della legislazione sul condono edilizio, per poter essere considerato esistente l edificio deve essere perlomeno caratterizzato dalla presenza delle strutture portanti e della copertura, mentre non ne è richiesta l agibilità; di conseguenza restano esclusi dal campo di applicazione della L.R.V. n. 14/2009 i manufatti di cui all art. 44 comma 5 ter della Legge R.V. 11/ Secondo quanto previsto dall art. 9, comma 6, gli ampliamenti di cui all art 2 si applicano anche agli edifici che non sono ancora stati realizzati ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativi siano stati presentati al Comune entro il Gli ampliamenti di cui all art. 3 si applicano anche agli edifici che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, siano già stati demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativi, purché, alla data di entrata in vigore della legge non siano già stati ricostruiti. Per edificio esistente si intende anche quello determinato da volumi interrati esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R.V. 14/09 che viene portato fuori terra determinando quindi volumetria urbanistica attraverso l eliminazione di parte e/o tutto il terreno circostante.

15 Art. 8 - avvenuta ricostruzione 1. ai sensi dell art. 3 comma 4 della legge regionale n. 14/09 così come modificata ed integrata dalla L.R.V. n. 13/11, si intende la presentazione della denuncia di ultimazione lavori nei limiti temporali previsti dal permesso di costruire. Art. 9 - destinazione d uso degli immobili 1. si precisa che la destinazione d uso degli immobili dovrà essere rilevata dai certificati catastali e confrontati con la documentazione agli atti ed in particolare con quanto autorizzato dal Comune che prevarrà in caso di difformità. 2. La destinazione di edifici ante 1967 sarà rilevata dall effettivo uso dell immobile: certificati di residenza o autorizzazioni varie commerciale, direzionale, turistico. Art. 10 -opere di urbanizzazione: esistenza ed adeguamenti 1. sono quelle descritte al comma 3 della zona C1- residenziale attuale del vigente P.R.G. e cioè: strade residenziali; fognatura con eventuali impianti di depurazione; rete idrica; rete di distribuzione dell energia elettrica, del gas e del telefono; pubblica illuminazione; 2. Ai fini dell esistenza o del loro adeguamento si fa rinvio alla disposizione di cui all articolo 12, comma 2, del testo unico edilizia: 2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. Art Registro degli interventi 1. il responsabile dell Ufficio Tecnico Edilizia Privata - Urbanistica elabora il registro degli interventi previsti dall art. 8 della L.R. 14/2009 come modificato dall art. 5, comma 1, della L.R. 13/2011. Art Riqualificazione energetica degli edifici 1. al fine di beneficiare dell ampliamento dell ulteriore 15% di cui all art. 2, comma 5bis, della L.R. 14/2009 come modificato dall art. 1, comma 4, della L.R. 13/2011, la progettazione dovrà essere corredata da documentazione tecnica redatta da professionista abilitato, atta a dimostrare che la riqualificazione dell intero edificio (ampliamento + esistente) porti la prestazione energetica, come definita dal D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 59/2009, alla corrispondente classe B. Art zona impropria e aree con destinazione d uso compatibile 1. A: zona impropria: la Z.T.O. di P.R.G. che in base alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione non ammette destinazioni d uso come quelle esistenti e/o proposte. 2. B: aree con destinazione d uso compatibile con la destinazione d uso dell edificio da ampliare: ai fini della legge regionale 14/09, articolo 9, comma 2, secondo periodo, così come modificata dalla L.R.V. n. 13/11, per aree con destinazione d uso compatibile con la destinazione d uso dell edificio da ampliare si intendono le destinazioni d uso ammesse dagli strumenti di pianificazione e/o dal regolamento edilizio comunale per la zona territoriale omogenea in cui l area ricade. Art edificio realizzato anteriormente al ai fini della legge regionale n. 14/09, articolo 3, comma 1, per edificio realizzato anteriormente al 1989 si intende un edificio realizzato conformemente alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti

16 anteriormente al 1989, e per il quale è possibile la determinazione delle consistenze a tale periodo anche in seguito ad eventuali ulteriori interventi modificativi succedutesi nel tempo. Art edificio anche parzialmente abusivo soggetto all obbligo di demolizione 1. ai fini della legge regionale 14/09 articolo 9, comma 1, lettera e), per edificio anche parzialmente abusivo soggetto all obbligo di demolizione, per il quale non trovano applicazione gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale stessa, si intende l edificio, o sua parte, realizzato in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ovvero con variazioni essenziali, la cui sanzione amministrativa è la demolizione. 2. Rientrano in tale nozione anche gli edifici per i quali non si procede materialmente alla demolizione per l applicazione della sanzione pecuniaria prevista dagli articoli 33, comma 2, e 34, comma 2, del testo unico edilizia di cui al DPR 380/ La non applicabilità degli interventi straordinari decade soltanto in seguito a preliminare accertamento di conformità ai sensi dell articolo 36 o dell articolo 37 del medesimo testo unico edilizia in relazione alla tipologia di abuso. Art edificio oggetto di specifiche norme di tutela urbanistica e/o territoriale 1. ai fini della legge regionale 14/09, articolo 9, comma 1, lettera c), si intende per edificio oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici, per il quale non trovano applicazione gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale stessa, si intende l edificio tutelato ai sensi dell art. 28 della L.R. 61/85 per il quale la tutela esclude interventi di ampliamento di qualsiasi genere ovvero interventi di integrale demolizione e ricostruzione. Art. 17 parametri edificatori 1. ai fini della legge regionale 14/09 i parametri edificatori (volume, superficie coperta, superficie di pavimento utile/lorda), di riferimento sono quelle definiti nella normativa comunale urbanistica e/o edilizia (norme tecniche di attuazione del PRG e/o regolamento edilizio comunale.

17 Capo III applicazione normativa regionale INTERPRETAZIONI, CHIARIMENTI, LIMITI APPLICATIVI ED ESCLUSIONI RELATIVI A: edifici residenziali non destinati a prima abitazione del proprietario e prima casa di abitazione, così come definita dall articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla legge regionale n. 13/11; strutture ricettive di cui agli artt. 22 e 25 della L.R. n. 04/11/2002 n. 33 Testo Unico in materia di turismo e successive modificazioni; edifici produttivi; edifici commerciali-direzionali; Art Abitazioni diverse dalla prima casa in zona artigianale 1. per le abitazioni diverse dalla prima casa, quale residenza del custode e del titolare dell attività, eseguite in zona artigianale unitamente al capannone, si potrà intervenire ma contemporaneamente ad analogo intervento sulla parte non residenziale (artigianale), che produca una soluzione progettuale con involucro unico per rispettare la norma di piano regolatore generale; si ribadisce comunque che in caso di prima abitazione, l ampliamento potrà essere concesso anche senza il contemporaneo ampliamento della parte destinata ad attività. Art Valutazione dei progetti 1. data la complessità della materia, al fine di valutare se le tecniche ricostruttive degli edifici siano conformi alle disposizioni legislative di cui all art. 3 comma 2 della L.R. 4/07 e successive modifiche e chiarimenti (Edilizia Sostenibile) si autorizza il Responsabile dell Ufficio Tecnico ad incaricare un esperto per la valutazione dei gradi di soddisfacimento delle tecniche previste per la ricostruzione secondo legge al fine di verificare se l intervento può beneficiare di tale ampliamento ed i termini e quantità dello stesso secondo quanto previsto dalla DGRV del 4/08/2009 e seguenti e per la verifica di correttezza della esecuzione dei lavori e collaudo finale; conseguentemente le spese per il suddetto incarico saranno a carico dell Amministrazione Comunale. Art Altezze-distanze e n. piani 1. in tutte le zone del territorio comunale e per tutte le destinazioni sono limitati gli ampliamenti o le ricostruzioni in altezza secondo l altezza massima ed il numero di piani prevista dal PRG per ogni singola zona. In parziale deroga a quanto sopra indicato in caso di ampliamenti anche con sopraelevazione sarà possibile allineare l edificio all altezza massima di gronda della parte preesistente e comunque sarà consentito sopraelevare l edificio fino ad un massimo di ml. 3,00 in gronda per edifici costituiti da non più di due piani abitatibili fuori terra. Anche i limiti minimi delle distanze da strade e da confini fissati dal PRG nelle varie zone sono confermati al fine di evitare problemi di natura urbanistica, igienico-edilizia e per non determinare contenziosi tra vicini con disparità di diritti; anche le distanze tra pareti finestrate di fabbricati e/o corpi di uno stesso edificio sono quelle previste dal P.R.G. per ogni singola zona Z.T.O.; 2. in parziale deroga a quanto sopra previsto la distanza dai confini prevista dalle N.T.A. del P.R.G. dovrà essere rispettata tra proprietà diverse ricadenti in medesima zona territoriale omogenea di P.R.G., ovvero tra zone omogenee di P.R.G. diverse ma aventi comunque potenzialità edificatoria derivante dall applicazione della L.R. 14/09, come modificata dalla L.R. 13/2011; in tutti gli altri casi la distanza dai confini sarà quella relativa a disposizioni diverse dalle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali

18 comunali, provinciali e regionali adottati e/o vigenti; siano rispettate le norme igienico sanitarie per quanto attiene le superfici minime dei locali di qualsiasi uso e delle abitazioni fissati dal Regolamento Edilizio e/o dalle N.T.A. del P.R.G. Art destinazione residenziale 1- A: per residenze unifamiliari e/o bifamiliari l ampliamento è concesso per un massimo di mc. 300; in caso di residenze bifamiliari la volumetria espressa dalla singola porzione è attuabile singolarmente e in modo proporzionale alla quota di proprietà. 2. B: 2 Casa di abitazione- Condomini- Per edifici di consistenza superiore alle due unità abitative e/o edifici condominiali, l ampliamento è concesso per un massimo di mc Art destinazione diversa dal residenziale 1. l ampliamento va applicato secondo le possibilità della legge regionale ai sensi degli artt. 2 e 3 anche alle destinazioni non residenziali come segue: per edifici a destinazione turistico-ricettiva, la superficie massima di ampliamento non dovrà essere superiore a mq per edifici a destinazione artigianali, commerciali, direzionali, la superficie massima di ampliamento non dovrà essere superiore a mq. 150,00, per dotare le stesse dei servizi necessari al fine di adeguarle a vigenti disposizioni o per integrare servizi igienici o servizi pertinenti all uso attuale dell edificio. 2. in deroga parziale a quanto sopra indicato all art. 20 punto 2 relativamente alla destinazione d uso diverse da quelle residenziali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alle N.T.A. del P.R.G. relativamente a distacchi dai confini e fabbricati, distanze dalle strade, altezze e volumi massimi. Art Limiti dimensionali 1. i limiti dimensionali massimi relativi agli ampliamenti, sono da intendersi quelli riferiti alla percentuale minima del 20% di cui all art. 2 comma 1 della Legge regionale del Veneto n. 14/09, così come modificata dalla L.R.V.n. 13/11 e quindi potranno essere integrati delle percentuali di cui all art. 2 comma 5 e 5bis e di cui all art. 3 comma 2 e 3 della stessa legge; i limiti massimi pertanto non potranno essere superiori a quelli fissati dalle vigenti disposizioni di cui alla stessa legge 13/11. Art Precisazioni 1. nel caso di edificazione di un corpo edilizio separato ai sensi dell art. 2 comma 2 della L.R. 14/09 così come modificata dalla L.R.V. n. 13/11, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 29, relativamente: alle destinazioni residenziali, comprese quelle accessorie e/o pertinenziali, il volume minimo non potrà essere inferiore a mc. 150,00; alle destinazioni turistiche la superficie minima non potrà essere inferiore a mq. 50,00. Art. 25 Caratteristiche dell ampliamento 1. l ampliamento dovrà essere realizzato preferibilmente in aderenza al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato che potrà costituire anche unità immobiliare a se stante. 2. l ampliamento di cui sopra potrà avvenire contemporaneamente sia con una percentuale costituita da corpo separato che da una percentuale costituente l ampliamento vero e proprio, fermo restando quanto previsto dall art. 2 comma 2 della L.R.V. n. 13/09 così come modificata dalla L.R.V. n. 14/11 previsto;

19 3. Gli interventi di ampliamento da realizzarsi all interno di complessi condominiali dovranno essere condivisi dal condominio attraverso idoneo provvedimento. Art Cambio di destinazione d uso 1. il cambio di destinazione d uso è consentito secondo quanto stabilito dall art. 9, commi 2, 2 bis e 2 ter, della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011. Non sono consentiti cambi di destinazione d uso degli edifici situati in zona agricola. 2. Nel caso in cui con l ampliamento avvenga la modifica di destinazione d uso ai sensi dell art. 9 comma 2, in modo tale da trasformare l edificio in struttura ricettiva alberghiera di cui all art. 22 della L.R.V. n. 33 del 04 novembre 2002, non sono considerati validi i limiti massimi previsti dal presente regolamento. 3. È esclusa altresì la possibilità di cambio di destinazione d uso degli edifici posti all interno dei centri storici o dei nuclei rurali di antica origine (ex art. 10 L.R. 24/85), se non già consentita dalle N.T.A. del vigente P.R.G. 4. E ammessa la possibilità di cessione della quota di volume ammissibile, ad altro proprietario, per edifici composti da almeno due unità immobiliari, all interno di edifici a schiera e/o comunque con le caratteristiche di condomini Art Contributo di costruzione e sanzioni 1. per gli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione il contributo è ridotto del 60%. 2. Per gli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione che utilizzano fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 kwh il contributo non è dovuto. 3. Per tutti gli altri interventi (seconde case d abitazione e altre destinazioni diverse dalla residenza) il contributo è corrisposto per intero. 4. Resta salva l eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Titolo IV del D.P.R. 380/2001. Art Richieste di permesso di costruire presentate entro il 30 novembre sono considerate valide al fine dell applicazione degli incentivi volumetrici se complete della documentazione minima necessaria e cioè: richiesta di permesso di costruire debitamente compilata in ogni sua parte; elaborati grafici; relazione tecnica; documentazione fotografica; relazione paesaggistica. Art Interventi ammessi nei centri storici ( art. 9 comma 1, lettera a L.R.V. n. 14/11) 1. sono ammissibili gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 4 della Legge Regionale 14/09 così come modificata ed integrata dalla Legge regionale n. 13/11 degli edifici privi di grado di protezione, e/o schedati dal vigente P.R.G. con grado di protezione 4 - ripristino tipologico - (cioè che prevede la demolizione e successiva ricostruzione) e 3 - ristrutturazione parziale - e 3b - ristrutturazione totale - relativamente alla sopraelevazione dell ultimo piano, con altezze minime e medie interne non superiori a quelle previste dalla vigente normativa per il recupero dei sottotetti (ml. 1,60 e ml. 2,20) e nel rispetto delle distanze dai confini e distacchi tra fabbricati come previsti dalla normativa nazionale (codice civile, D.M. 1444/68, ecc ); relativamente a fabbricati inseriti in lotti non inferiori a mq. 500,00 sarà possibile realizzare ampliamenti anche separati dal corpo principale e non solo sopraelevazioni; in tal caso per gli interi interventi dovranno essere rispettate le N.T.A. di zona rispetto agli indici stereometrici (distanze dai confini, dalle strade, n. di piani abitabili, ecc ; in tal caso non è vincolante il rispetto delle dimensioni minime previste al precedente art. 24 ma l intervento potrà comunque essere realizzato con volumetria minima non inferiore a mc. 60, inserito anche in Z.T.O.

20 limitrofa costituente lotto di proprietà del richiedente, avente le caratteristiche di cui all art. 102 comma 5 del vigente regolamento edilizio comunale; si precisa però che volumi compresi tra 60 e 150 mc potranno avere esclusivamente destinazione accessoria e pertinenziale all edificio. 2. Le presenti disposizioni si applicano pure agli edifici compresi all interno delle corti rurali di antica origine schedate ai sensi dell art. 10 della ex L.R. 24/85 in quanto secondo il vigente P.R.G. sono ricomprese in zona A - Centro Storico e Corti rurali; si precisa che gli edifici delle corti rurali schedati dal vigente P.R.G. con grado di protezione 3 sono assimilati a quelli di grado 3a e 3b del centro storico. Art esclusioni 1. sono esclusi dall applicazione del Piano Casa gli edifici ricadenti all interno dei centri storici ai sensi dell articolo 2 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, fermo restando quanto previsto all art sono esclusi dall applicazione del Piano Casa gli edifici nelle zone soggette ai piani attuativi intesi come quelli in corso al momento della entrata in vigore della legge e tutti quelli futuri, quindi da collaudare e/o con edifici privi di certificati di agibilità, ad esclusione di quelli a destinazione turistica già oggetto di convenzione urbanistica stipulata prima della data di entrata in vigore della L.R.V. n. 13/11, che potranno beneficiare dei limiti e/o modalità di cui all art. 22 del presente regolamento. 3 sono esclusi dall applicazione del Piano Casa gli edifici ubicati all interno delle fasce di rispetto stradale, cimiteriale, fluviale, per elettrodotti o le zone per cui sia prevista comunque la inedificabilità assoluta; in parziale deroga a quanto sopra previsto, relativamente agli edifici ubicati all interno delle fasce di rispetto, nel caso di demolizione e spostamento con relativo ampliamento in Z.T.O. limitrofa e retrostante diversa e non impropria e/o nel caso di realizzazione di ampliamento con un corpo edilizio separato sempre in Z.T.O. limitrofa e retrostante diversa e non impropria, costituente lotto di proprietà del richiedente, avente le caratteristiche di cui all art. 102 comma 5 del vigente regolamento edilizio comunale. 4. sono esclusi dall applicazione del Piano Casa gli edifici ubicati all interno delle zone di pericolosità idraulica molto elevata ; 5. sono esclusi dall applicazione del Piano Casa gli edifici ubicati all interno delle zone F Attrezzature pubbliche e di pubblico interesse; 6. Possono invece beneficiare delle disposizioni della LR 14/2009 gli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposizione contenute nel Titolo IV, capo II, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sempreché la sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta di titolo abilitativo (come da circolare Regione Veneto D.G.R.V. 2797/09); rimane inteso che in caso di ottenimento di sanatoria, prima della scadenza dell applicabilità del csd Piano Casa, tali edifici non saranno esclusi. Art avvertenze 1. rimane inteso che quanto non oggetto di interpretazioni, chiarimenti, definizioni e limiti applicativi di cui alla deliberazione consiliare rimane disciplinato dalle norme della legge regionale del Veneto n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. n. 13/11.

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