Statuto. La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto.

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1 Statuto Art.1 La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto. Art 2 La Società ha sede legale in Livorno, presso il complesso sportivo "La Bastia", in via Mastacchi, n Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire uffici, agenzie, succursali, rappresentanze, in altre località e di sopprimerle. Art 3 La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre La durata, potrà essere prorogata anche più volte con deliberazione della assemblea straordinaria, restando escluso il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti. Art 4 La società ha per scopo: - La gestione degli impianti sportivi del complesso "La Bastia" ed altri, nonché la gestione di strutture ed impianti a carattere sociale e turistico balneare, compresa la gestione di porti turistici. - La promozione dell attività sportiva e della educazione fisica di base, la promozione di iniziative sportive spettacolari (meeting, incontri internazionali), anche attraverso rapporti con le società sportive e gli enti di promozione sportiva. - La promozione di manifestazioni culturali anche a carattere non prettamente sportivo. Si intendono comprese nell'oggetto sociale anche le seguenti attività: - La realizzazione e la esecuzione totale o parziale di nuove strutture e la manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti sportivi in gestione. - La gestione della pubblicità all'interno delle strutture sportive. Potranno inoltre svolgersi attività mobiliari ed immobiliari, commerciali, di locazione, finanziaria e quant'altro di affine e complementare che sarà ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali. Art 5 Il capitale della Società è stabilito in euro ,00 (centosessantatremilaottocento/00) ed è suddiviso in quote. Le quote sono indivisibili. Ogni quota attribuisce il diritto ad un voto per ogni euro di valore nominale. I versamenti effettuati dai soci in conto capitale in proporzione alle quote possedute sono da considerarsi infruttiferi di interessi anche legali. I soci potranno comunque effettuare finanziamenti a favore della società. Inoltre la società potrà acquisire dai soci fondi, nei limiti e con l'osservanza di quanto stabilito dal comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, con la deliberazione del 3 Marzo 1994, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 del giorno 11 marzo 1994 ed eventuali successive

2 deliberazioni e ciò in relazione all'art.11 del D.Lgs del Primo Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materiabancaria e creditizia). Art 6 Il Capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto, e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. Art 7 Il Consiglio di amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle quote nei termini e nei modi che riterrà più opportuni. Art 8 Le quote sono nominative e non possono essere trasferite dai soci a nessun titolo, se non previo consenso del Consiglio di amministrazione, il quale dovrà valutare, in particolar modo, la serietà e la provata esperienza nel settore specifico di attività del soggetto o dei soggetti che intendono entrare a far parte della Società. Il consenso può essere motivatamente negato solo con il voto dei 2/3 dei consiglieri presenti. Il Consiglio deve autorizzare la procedura di alienazione, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda relativa, nella quale dovrà essere indicato il soggetto a favore del quale verrà effettuato il trasferimento. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dopo aver concesso a tutti i soci sessanta (60) giorni per esercitare il diritto di opzione. Art 9 La mancanza di delibera nel termine di cui all articolo precedente equivarrà ad autorizzazione alla procedura di alienazione. Art 10 I1 Consiglio di amministrazione verificherà che con il trasferimento proposto sia assicurata la prevalente partecipazione pubblica (per pubblica si intende la partecipazione di Comuni, Società, Consorzi ed Aziende di Comuni) la quale comunque, anche in caso di eventuali future variazioni (aumenti o diminuzioni) del Capitale Sociale, non potrà essere inferiore al 51% dell'intero Capitale risultante dalla modificazione stessa. Art 11 Qualora il trasferimento comportasse una modificazione delle proporzioni suddette il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'assemblea dei soci per deliberare i provvedimenti che si rendessero opportuni per assicurare il mantenimento delle proporzioni della composizione del capitale sociale. Art 12 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Art 13 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la eventuale seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Art 14

3 L Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che sarà indicato nell'avviso di convocazione. Art 15 L'Assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Può inoltre essere convocata dal Presidente nei casi previsti dalla legge e quando lo richiedono particolari urgenti esigenze. Art 16 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Art 17 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea si fa rinvio all art c.c. Art 18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice presidente. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, l'assemblea designa il Presidente, il quale designa il Segretario dell'assemblea. Art 19 Compete al Presidente dell'assemblea l accertamento del diritto di intervento e della regolarità di costituzione dell'assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità per le votazioni, ove non siano di competenza dell'assemblea. Art 20 Le votazioni per la nomina delle cariche sociali possono aver luogo per acclamazione, o per scrutinio a voto segreto. Art 21 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, se del caso, dagli scrutatori. Art 22 La Società é amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre (3) e non più di sette (7) membri eletti dall'assemblea ordinaria alla quale spetta anche stabilirne il numero. Art 23 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono rieleggibili. Art 24 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e dura in carica tre anni. Art 25

4 In caso di mancanza di uno o più amministratori, sarà proceduto ai sensi di legge. Art 26 Qualora non provveda direttamente l assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed il vice Presidente i quali costituiscono l Ufficio di Presidenza. Art 27 Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario, che potrà essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio. Art 28 I1 Consiglio si riunisce, nella sede sociale o in altra località del territorio nazionale indicata nell avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. Art 29 La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e ai Sindaci revisori, inviato di regola otto giorni prima dell adunanza e contenente l ordine del giorno; per problemi urgenti può essere convocato con avviso inviato quattro giorni prima della data. In caso di estrema urgenza il Consiglio può essere convocato, anche telegraficamente, via fax o a mezzo raccomandata consegnata a mano, con preavviso di almeno 24 ore. Art 30 Per la validità dell adunanza del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica. Art 31 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Art 32 Il Consiglio di amministrazione é investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Art 33 Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare da verbalizzazioni stese sull apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario nonché, a richiesta dal Presidente o dei Sindaci revisori presenti, da questi ultimi. Art 34 I1 Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente statuto, ad uno o più dei suoi componenti, nonché all'ufficio di Presidenza. Art 35 I1 Consiglio può nominare un direttore, determinandone le funzioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio dei Sindaci revisori; può inoltre attribuire incarichi specifici a ciascuno dei propri membri determinandone il compenso.

5 Art 36 Il Consiglio di amministrazione può autorizzare il Presidente o altro amministratore delegato a conferire mandati speciali a terzi per determinati atti o serie di atti. Art 37 Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché l indennità di carica ed un gettone di presenza per ogni adunanza ed assemblea da determinarsi dal'assemblea dei soci. Art 38 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio è conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, nonché agli amministratori cui sia conferita dal Consiglio di amministrazione. Art 39 I1 Collegio dei Sindaci revisori è composto da 3 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Art 40 I1 primo Collegio Sindacale è nominato dall Assemblea nell atto costitutivo. L'Assemblea determina la retribuzione da corrispondere ai Sindaci effettivi, nominandone il Presidente. Art 41 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Art 42 Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue: a) il 10% alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; b) il residuo secondo le modalità volta per volta deliberate dall'assemblea. Art 43 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Art 44 Per ogni e qualsiasi vertenza fra i soci e la società e i soci fra loro resta convenuta la competenza del Tribunale di Livorno. Art 45 Ad ogni effetto il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali. Art 46

6 Per quanto non è previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge.

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