Lavoro (Rapporto di) - Attività di hostess in occasione di congressi o convegni - Subordinazione Configurabilità.

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1 Lavoro (Rapporto di) - Attività di hostess in occasione di congressi o convegni - Subordinazione Configurabilità. Corte di Appello di Trento n Pres. e Rel. Chimenez - Palacongressi S.p.A. (Avv.ti Pedrazzoli, Bondi) - INPS (Avv. ti Montanari, Maritato) - Uniriscossioni S.p.A. Deve ritenersi subordinato il lavoro prestato in occasione di congressi da una hostess che sia tenuta ad osservare le prescrizioni impartite dall'organizzatore. FATTO - Con ricorso presentato in data in riassunzione - a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza del Tribunale di Rovereto, la società Palacongressi s.r.l,. corrente in Riva del Garda, riproponeva avanti il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, opposizione ai sensi dell'art.24, comma quinto decr. leg.vo n.46 del , avverso l'iscrizione a ruolo - operata da Uniriscossioni s.p.a., su richiesta dell'inps, della somma di Euro ,94 a titolo di contributi previdenziali, somme aggiuntive e sanzione una tantum, in relazione al periodo giugno - settembre 1995, gennaio e giugno 1996, gennaio e giugno 1997, gennaio e giugno 1998, gennaio e giugno 1999, gennaio e marzo 2000, sulla base del verbale di accertamento datato , dedotto dagli Ispettori dell'inps, che avevano ritenuto che le prestazioni rese, nei periodi suddetti, da oltre 500 collaboratori con funzioni di hostess ai congressi integrassero rapporto di lavoro subordinato anziché di lavoro autonomo, come indicato nei contratti stipulati dalle parti. Assumeva parte opponente l'insussistenza dell'elemento della subordinazione, operando i lavoratori in base ad un contratto liberamente sottoscritto in un briefing, precedente l'inizio dell'attività. Concludeva, pertanto, per l'annullamento della cartella impugnata. proponendo eccezione di illegittimità costituzionale degli artt e 2222 c.c., in relazione agli artt. 4, 35 e 41 Costituzione. Da canto suo l'inps resisteva, mentre Uniriscossioni SPA rimaneva contumace. Con sentenza 157/03 del 30 settembre 2003, l'adito giudice rigettava l'opposizione compensando fra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza interponeva ritualmente appello avanti questa Corte, con ricorso depositato il 21 novembre 2003, chiedendone la riforma, assumendo che il giudice di prime cure aveva errato nella valutazione delle risultanze probatorie - assumendone l'incompletezza - in relazione ai principi generali stabiliti dal Codice civile in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro; in via gradata invocava l'applicazione dell'art. 61 del decr. leg.vo 10 settembre 2003 n

2 Da canto suo l'inps resisteva, mentre l'uniriscossioni SPA rimaneva contumace. Esaurita la discussione orale veniva data lettura del dispositivo in atti. DIRITTO - Coi primi tre motivi di gravame - che si esaminano congiuntamente, siccome strettamente connessi - la società appellante ha censurato l'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che il complesso delle risultanze probatorie - e cioè della documentazione prodotta dalle parti nonché delle dichiarazioni dei testi escussi - consentiva di affermare che i lavoratori ( hostess) per cui è causa si limitassero a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative; di talché i rapporti de quibus integravano gli estremi del lavoro subordinato - siccome dedotto dall'inps - e non invece potessero essere inquadrati nell'ipotesi di cui all'art. 409 n.3 c.p.c. e cioè avessero ad oggetto una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Le censure sono infondate. Ed invero osserva questa Corte che, secondo l'orientamento costituito dalla S.C. (ex plurimis, Cass. n.9492 del 13 giugno 2003) "ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, la cui individuazione è desumibile da una serie di indici che, valutati complessivamente, sono idonei a provarne la sussistenza", e cioè dell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, dovendosi, pertanto, intendere la subordinazione come vincolo di natura personale, che si esplica sulle modalità di esecuzione della prestazione e non già sul solo risultato da essa prodotto. Non ignora questo Collegio che la Suprema Corte anche in recenti pronunce (Cass n.9167) si sia fatta carico dell'evoluzione di tale elemento rispetto alle tipologie nuove di tipo contrattuale (quali il lavoro di ufficio, il lavoro di gruppo a distanza, lavoro mobile, lavoro a domicilio, il telecomunicating, nelle quali l'attività dei prestatori è caratterizzata da un'ampia autonomia operativa), precisando tuttavia che tali attività " non escludono la subordinazione nella misura in cui, secondo direttiva di massima, esse risultino funzionali e strumentali ai fini economici dell'impresa". Significativa ed estremamente pertinente alla fattispecie in esame, pare la sentenza n del della Suprema Corte laddove ha affermato il principio, con riferimento alle assunzioni in un giorno per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi... per rapporti lavorativi anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina ex art. 10 dr.to leg.vo n.386 che "il contratto di lavoro deve intendersi legittimo allorché oltre come sua causa lo 2

3 svolgimento dello speciale servizio, della durata normativamente fissato, prevista dalla contrattazione collettiva (meeting, convegni, ferie ed eventi similari), pure se lo stesso servizio sia inserito in una programmazione aziendale, ai fini di tale legittimità non è necessaria la prova dell'inesistenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore nell'intervallo fra i singoli contratti giornalieri", di talché se ne trae che la questione atteneva alla qualificazione ed alla liceità o meno del contratto di lavoro siccome a tempo determinato od indeterminato, dovendosi ritenere acclarata la natura subordinata del rapporto. Orbene venendo all'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame - osserva questa Corte che dagli atti di causa risulta che i lavoratori sottoscrivevano un contratto-tipo (doc. 4 fasc. app.ti) nel quale erano indicate genericamente le mansioni da svolgere e cioè "assistenza ad esportatori e visitatori durante gli orari di apertura della manifestazione, per problemi od esigenze sottoposte dagli stessi o da Lei rilevati, fornendo informazioni ed indicazioni sulle modalità di funzionamento della manifestazione in corso ed i relativi servizi"; tali mansioni venivano, tuttavia, precisate e specificate in un successivo briefing per ammissione dell'appellante (vedi pagg. 6 e 7 atto opposizione) nel cui corso "venivano impartite le disposizioni circa le regole comportamentali e più generalmente le varie mansioni da svolgere durante la manifestazione; nella medesima riunione venivano assegnate le mansioni a ciascuna hostess, mansioni che, pur essendo della stessa natura, variavano nel loro contenuto specifico a seconda della collocazione nei locali della fiera ( teste Reale Laura): Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del teste Giannetto Simoncelli secondo cui "nel briefing venivano illustrate in primo luogo le norme di sicurezza da applicare in caso di necessità, poi venivano assegnate a ciascun hostess le mansioni colle relative spiegazioni; era poi consegnato un vademecum" (doc. 12 fasc. appellante) contenente "le norme comportamentali, le disposizioni preliminari e le informazioni utili allo svolgimento dei compiti assegnati". Né vale in contrario il rilievo dell'appellante del numero limitato dei testi escussi - per il che, col terzo motivo di gravame - ha chiesto la rinnovazione parziale dell'istruttoria apparendo le dichiarazioni, per il loro contenuto e per la loro provenienza (e cioè ispettore dell'inps Gianfranco Mazzaldi e lavoratori Helga zanettini, Parisi Michela, Zecchini Claudia, Zecchini Cristina ed incaricati della società appellante Reale Laura e Simoncelli Giannetto), di inequivoco e conforme significato; di talché pare superflua l'audizione di ulteriori testi - così rigettato il terzo motivo di gravame - appalesandosi l'istruttoria espletata esaustiva e convincente. 3

4 In particolare osserva questa Corte che i lavoratori erano inquadrati all'interno dell'organizzazione lavorativa della società appellante ricevendo, siccome precisato, indicazioni specifiche sulle mansioni da svolgere impartite dall'azienda, nel briefing, successivo alla stipula del contratto, di talché soltanto in tale riunione erano precisate le connotazioni essenziali operative della prestazione lavorativa. All'osservanza di tali prescrizioni erano tenute sia per quanto riguarda l'orario di lavoro tanto da essere sottoposti al controllo ed al rimprovero per le eventuali violazioni da parte della coordinatrice Reale (teste Parisi Michela e Zecchini Claudio, che per la giustificazione delle assenze teste Cristina Zecchini). Emblematico è il rilievo che i lavoratori dovessero essere presenti anche in caso di calo di pubblico (teste Michela Parisi) ed in specie dovessero fare capo alla Reale ed al Simoncelli, per qualsiasi problema organizzativo ed operativo. Anche le modalità di pagamento del compenso, eguale per tutti e rapportato alle ore lavorate ( teste Helga Zanettin) non è incompatibile coll'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, apparendo la retribuzione rapportata ad un comune indice di riferimento e cioè le ore delle prestazioni effettuate. Di talché, conclusivamente, i dipendenti paiono inseriti all'interno dell'organizzazione lavorativa del datore di lavoro, a cui favore mettevano a disposizione le proprie energie lavorative - in assenza di alcun rischio e sempre sotto la direzione e la vigilanza di parte datoriale - espressa in direttive operative impartite nel briefing ed affidata, per il controllo, alla coordinatrice che esercitava il potere gerarchico e disciplinare sui dipendenti per conto della società appellante. Di talché, sia per il contenuto delle prestazioni rese, quanto per le relative modalità esecutive, non è dato cogliere, ad avviso di questa Corte, una qualificazione diversa da quella del lavoro subordinato al rapporto intercorso fra la società appellante ed i lavoratori, i quali apparivano inquadrati nell'organizzazione aziendale, realizzandone gli scopi, pur col minimo di flessibilità connaturata al contenuto della prestazione, senza che ciò possa avere influito sulla posizione relativa rispetto al datore di lavoro, al quale erano sottoposti direttamente ed immediatamente, in termini di direttive, di vigilanza e di disciplina, appalesandosi il richiamo della coordinatrice esercizio, seppure minimale, ma adeguato alle caratteristiche della prestazione, del potere disciplinare, atteso che anche il richiamo verbale rientra fra le sanzioni disciplinari. Inconferente, pare, infine, il richiamo al decr.to leg.vo n.276 entrato in vigore in epoca 4

5 successiva ai fatti per cui è causa; di talché, pur prendendo atto del percorso evolutivo, in termine legislativa dei problemi connessi coll'introduzione di nuove tipologie contrattuali, questa Corte non può esimersi dall'applicazione della legislazione vigente all'epoca dei fatti, avuto riguardo alle risultanze fattuali degli atti di causa. L'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente conferma in toto dell'impugnata sentenza. Attesa la peculiarità della fattispecie che involge la risoluzione di questioni giuridiche di non facile soluzione, pare giusto compensare interamente fra tutte le parti le spese anche del presente grado di giudizio. (Omissis) 5

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