Gli organi. 2.1 Premessa

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Gli organi. 2.1 Premessa"

Transcript

1 Capitolo 2 Gli organi Sommario 2.1 Premessa L Istituto nazionale della previdenza sociale Le Commissioni mediche per gli accertamenti sanitari: la Commissione medica integrata presso le ASL Segue: Le Commissioni mediche presso l INPS Gli organi competenti per la concessione delle prestazioni L INPS come ente erogatore delle prestazioni La competenza dell INPS in materia di accertamenti successivi alla concessione della prestazione: verifiche ordinarie e straordinarie Il Comitato provinciale dell INPS. 2.1 Premessa La concessione delle prestazioni di invalidità civile richiede l accertamento dei presupposti sanitari e la verifica dell esistenza di particolari requisiti amministrativi cd. socio-economici, diversi a seconda delle singole prestazioni. A seguito del disposto dell art. 11 comma 1 lett. b) della legge Le fasi del procedimento n. 537 del 24 dicembre 1993 e dell art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) sono individuabili tre fasi: la prima attinente al riconoscimento della percentuale di invalidità (cd. accertamento sanitario); la seconda diretta alla verifica del possesso dei requisiti amministrativi ed alla adozione del conseguente provvedimento (cd. concessione della prestazione); la terza per l effettiva corresponsione della provvidenza concessa (cd. erogazione della prestazione). L architettura originaria del sistema, fondata sul D.P.R. n. 698 del 21 settembre 1994 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia

2 Capitolo 2 di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), emanato ai sensi dell art. 11 comma 1 della L. n. 537/93, prevedeva che ciascuna fase fosse di competenza di soggetti distinti. Le fasi cioè, pur appartenendo ad un unico procedimento finalizzato all ottenimento della prestazione economica, dovevano intendersi anche giuridicamente distinte. La verifica dei requisiti e la Fuori dalle tre fasi e dopo la concessione delle prestazioni, si revoca delle prestazioni colloca la possibile verifica della permanenza sia dei requisiti sanitari che di quelli amministrativi, cd. socio-economici, con eventuale assunzione di provvedimenti di revoca delle prestazioni stesse. Di seguito si fornirà un quadro generale degli organi che nel loro insieme costituiscono i soggetti attivi in tema di concessione delle prestazioni di invalidità civile, riservando una più dettagliata trattazione dei singoli soggetti man mano che si esamineranno nella loro operatività. 2.2 L Istituto nazionale della previdenza sociale Il ruolo centrale dell INPS La trattazione dei soggetti che hanno un ruolo attivo nella concessione delle prestazioni per invalidità civile non può che iniziare dall INPS. Il D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, infatti, ha completato l attribuzione all Istituto previdenziale di quasi tutte le competenze in materia, realizzando una modifica radicale dell assetto cui si era da ultimo approdati a seguito della ricca produzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi dieci anni. L art. 20, comma 3, attribuisce un ruolo all INPS sin dal momento iniziale del procedimento, disponendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le domande per il riconoscimento dell invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate dal certificato medico che attesta la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate direttamente all INPS, che le trasmette alle ASL in via telematica e in tempo reale. Si tratta sicuramente della più incisiva innovazione attinente all iter amministrativo: non solo viene praticamente invertita la procedura risalente al D.P.R. 698/1994, che aveva disposto la competenza delle commissioni mediche ASL per la ricezione delle domande ed istituito il modulo unico di domanda, ma viene anche ad essere realizzata una gestione interamente informatica di tutto il procedimento amministrativo. L INPS, cui la legge ha fatto carico di stabilire le modalità relative alla presentazione delle domande di invalidità civile, ha dettato le prime disposizioni per l attuazione della norma con la fondamentale circolare 28 dicembre 2009, n

3 Gli organi 2.3 Le Commissioni mediche per gli accertamenti sanitari: la Commissione medica integrata presso le ASL Dal 1 gennaio 2010, gli accertamenti sanitari conseguenti alla domanda di invalidità civile sono di competenza delle Commissioni mediche operanti presso le ASL (ex USL) previste dall art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ma integrate da un medico dell INPS (art. 20, comma 1, D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009). A mente dell art. 1, comma 2, D.M. n. 387/91, nell ambito di ciascuna ASL, operano una o più Commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, individuati tra i medici dipendenti o convenzionati. La Commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell Unione italiana ciechi, dell Ente nazionale per la protezione e l assistenza ai sordomuti, dell Associazione nazionale famiglie dei fanciulli e adulti subnormali, ogniqualvolta deve pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. La Commissione si pronuncia collegialmente con l intervento di almeno tre membri. Il medico dell INPS è designato di volta in volta, a rotazione, fra quelli in servizio presso il centro medico legale INPS territorialmente competente. 2.4 Segue: Le Commissioni mediche presso l INPS Le Commissioni mediche ASL integrate All INPS spetta «in ogni caso l accertamento definitivo» (art. 20 comma 1 D.L. n. 78/2009), con la conseguenza che se, da un lato, le preesistenti commissioni ASL, sia pure integrate, rimangono in vita, i relativi poteri ne risultano di fatto notevolmente affievoliti. La Commissione, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale medico in formato elettronico. Tutti i verbali, indipendentemente dall esito, sono sottoposti al Ulteriore visita diretta vaglio del Responsabile del Centro Medico Legale (CML) dell INPS territorialmente competente il quale esprime il giudizio definitivo e qualora non concordi con le risultanze della Commissione medica integrata può disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni. La visita sarà effettuata da una ulteriore Commissione medica, che potremmo definire di «secondo grado», all uopo costituita da un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione medica integrata, con funzione di presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) e dall operatore sociale nei casi previsti dalla legge. 25

4 Capitolo 2 L avere spezzato fra INPS e ASL il momento iniziale di tutta la procedura richiede evidentemente contatti e raccordi continui tra tali soggetti. Le ASL possono svolgere gli adempimenti di loro competenza (gestione del calendario della visita e degli ambulatori, compilazione dei verbali etc.) e gestire i contatti con l INPS in via telematica, attraverso appositi PIN (Personal Identification Number). Infatti, è consentito alle ASL richiedere all INPS due diversi tipi di PIN (msg. INPS , n ): uno per il responsabile amministrativo della ASL (con cui inserire gli ambulatori, le commissioni e i calendari); l altro per il presidente ed i medici componenti la Commissione medica integrata (con cui, oltre ad inserire ambulatori, commissioni e calendari, è possibile acquisire i verbali sanitari). Le CMVP e CMS In precedenza, a seguito dell art. 10 del D.L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, che ha previsto il trasferimento all IN- PS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell Economia e delle Finanze, l Istituto previdenziale ha introdotto nella sua organizzazione le Commissioni mediche di verifica provinciali (CMVP) e la Commissione medica superiore (CMS), composte prevalentemente da propri medici (messaggio 12 aprile 2007, n. 9493). Le CMVP erano composte dal presidente e da almeno 2 membri nominati secondo criteri di scelta fondati sul possesso dei titoli di specializzazione, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina legale, nonché sulle precedenti esperienze quali presidenti o componenti di Commissioni ASL o MEF e sulla valutazione globale delle esperienze scientifico-professionali. Le CMVP dovevano essere composte normalmente da medici INPS ed eventualmente da medici convenzionati esterni, ed integrate anche da un sanitario in rappresentanza delle Associazioni Nazionale dei Mutilati e degli Invalidi Civili o dell Unione Italiana Ciechi o dell Ente Nazionale per la Protezione e l Assistenza ai Sordomuti, per le determinazioni su invalidi appartenenti alle rispettive categorie, nonché, nei casi previsti, anche un sanitario designato dall Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali. L incarico di membro di una Commissione medica di verifica, nonché quello di rappresentante di una Associazione di categoria, determinava l incompatibilità con analogo incarico ricoperto presso una Commissione Medica ASL, della stessa o di altra provincia. I medici INPS non potevano far parte delle Commissioni mediche ASL. In ogni provincia era prevista un unica CMVP, eventualmente articolata in sottocommissioni, sempre composta da almeno 3 medici. Il funzionamento delle CMVP è in pratica venuto meno con la riorganizzazione delle procedure e degli organi conseguenti al D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, che ha attribuito all INPS la decisione definitiva. L INPS ha infatti posto, in via ordinaria, in capo al Responsabile del Centro Medico Legale INPS le funzioni di verifica dei verbali per le prime concessioni, che vengono così sottratte alle CMPV (circ. INPS 28 dicembre 2009, n. 131 e 24 settembre 2010, n. 126). La CMS effettua e dispone le verifiche, ordinarie o straordinarie, finalizzate all accertamento e alla sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per fruire delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili residenti nel territorio nazionale (ec- 26

5 Gli organi cettuate le province autonome di Trento, Bolzano e la regione autonoma della Valle d Aosta); coordina a livello generale l attività ispettiva tecnico-sanitaria ed esprime pareri, anche su specifici quesiti, e assicura il regolare svolgimento dell attività di consulenza medico-legale nei procedimenti giurisdizionali; coordina le attività di controllo e verifica sanitaria in materia di invalidità civile, emana direttive normative e procedurali e predispone circolari operative sulla materia ed è garante dell omogeneità della procedura valutativa a livello nazionale, anche attraverso l effettuazione diretta delle visite nei casi per i quali lo ritiene necessario. La permanenza del possesso dei requisiti sanitari viene accertata dalla CMS, attraverso le sottocommissioni mediche decentrate presso le sedi territoriali INPS dove sono effettuate le visite mediche, alle quali il soggetto interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. La CMS è costituita dal presidente e da 34 membri, medici INPS, prioritariamente specialisti in medicina legale, nominati dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore Generale Medico Legale. Alle riunioni della CMS possono partecipare, su invito del presidente, nel caso di trattazione di tematiche di interesse comune, altri membri esterni designati dalle Associazioni di Categoria o dal Ministro della Salute ai sensi dell art. 4 della L. n. 104/92, o Autorità scientifiche ed accademiche. La sottocommissione medica, a sua volta, è composta da due medici individuati dal responsabile della unità operativa territoriale INPS, di cui uno con funzione di presidente. 2.5 Gli organi competenti per la concessione delle prestazioni Il comma 2 dell art. 130 del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 59/97, ha codificato il trasferimento alle Regioni di tutti i compiti amministrativi, esclusi quelli espressamente riservati allo Stato. Il successivo articolo 132 ha conferito poi alle stesse Regioni la facoltà di delegare ai Comuni e agli altri enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi, tra gli altri, agli invalidi civili (comma 1, lett. g). Per effetto del D.P.C.M. del 26 maggio 2000, dal 1 gennaio 2001 competenti per la concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono effettivamente le Regioni. Per il periodo transitorio le norme hanno previsto forme di collaborazione tra Regioni e Prefetture, in quanto fino al 31 dicembre 2000 la Prefettura è stata competente per l istruttoria amministrativa e per i conseguenti provvedimenti di concessione o diniego delle prestazioni economiche, spettanti dopo che gli accertamenti sanitari si fossero conclusi con il riconoscimento di una percentuale di invalidità sufficiente per la loro concessione a carico del Ministero dell Interno. A tal fine le Commissioni mediche erano tenute a trasmettere alla Prefettura i propri verbali di visita attestanti il riconoscimento di una percentuale di invalidità idonea all insorgenza del diritto (D.P.R. n. 698/94, art. 4). Ricevuti i verbali di visita, la Prefettura avviava l istruttoria della pratica sotto il profilo amministrativo, verificando la sussistenza dei requisiti non sanitari, quali la cittadinanza, la residenza, il possesso di redditi al di sotto di una certa soglia, l eventuale condizione di ricovero a titolo gratuito in strutture sanitarie pubbliche, la frequenza di appositi centri per trattamenti riabilitativi o terapeutici etc., istruttoria che doveva essere completata entro 180 giorni. Se la documentazione risultava essere carente, la Prefettura ne sollecitava l integrazione agli interessati. Esaurito l iter istruttorio, la Prefettura, con proprio decreto, adottava il provvedimento di concessione in presenza di tutti i presupposti di legge, dandone notizia all INPS per l erogazione del trattamento economico; altrimenti respingeva la richiesta. 27

6 Capitolo 2 In particolare, in Sicilia la competenza piena delle Prefetture si è protratta fino al 31 dicembre 2009, dopodiché è entrata in vigore la convenzione stipulata in data 24 dicembre 2009 tra le Prefetture della Regione e l INPS. In base all art. 80 comma 8 della L. n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), le Regioni hanno avuto anche facoltà di stipulare apposita convenzione con l INPS, per l esercizio della potestà concessoria dei trattamenti di invalidità civile, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive a totale carico delle Regioni stesse, con destinazione all INPS, ovviamente, delle risorse necessarie. Va infine ricordato quanto disposto dal D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009 che detta (art. 20, comma 4) le modalità per l affidamento all INPS anche della attività relativa all esercizio delle funzioni concessorie: si prevede che ad un Accordo quadro tra Ministero del Lavoro e Conferenza Stato, Regioni e province autonome, seguano Regione per Regione apposite convenzioni da stipulare tra Regione, appunto, e INPS. In attuazione della norma, in data 29 aprile 2009 è stato stipulato l Accordo quadro (msg. INPS 26 maggio 2010, n ). Tuttavia, anche a causa della lentezza dei processi burocratici di stipula delle convenzioni, la situazione è tuttora caratterizzata dal fatto che la potestà concessoria, è esercitata o direttamente dalla Regione, o dal Comune, su delega della Regione, o dall INPS, su apposita convenzione, in base alle scelte che le singole Regioni hanno ritenuto più opportune. 2.6 L INPS come ente erogatore delle prestazioni La competenza dell INPS dal Dal 3 settembre 1998 competente a mettere in pagamento le prestazioni economiche, è l INPS ai sensi dell art. 130 D.Lgs. n. 112/98. Anteriormente spettava alla Prefettura anche la fase finale del pagamento delle prestazioni. In origine il Ministero dell Interno provvedeva ad accreditare alle Prefetture i fondi occorrenti, a semestre anticipato; le Prefetture ripartivano i fondi ricevuti ai vari Enti Comunali di Assistenza (ECA) rientranti nel territorio provinciale ed erano questi ultimi che materialmente effettuavano i pagamenti agli interessati con assegni postali (art. 20 L. 30 marzo 1971, n. 118). Con la soppressione degli ECA le relative competenze sono state assunte direttamente dalle Prefetture. 2.7 La competenza dell INPS in materia di accertamenti successivi alla concessione della prestazione: verifiche ordinarie e straordinarie Gli accertamenti successivi alla concessione delle prestazioni riguardano sia i requisiti sanitari che quelli socio-economici, fra cui, in particolare, quelli reddituali. Sono svolti in via ordinaria, ad esempio, nei casi di revisione programmata dalle commissioni mediche nei trattamenti di prima concessione, quando si ritiene che il quadro sanitario accertato possa nel tempo modificarsi, oppure in via straordi- 28

7 Gli organi naria, in base a piani generalizzati programmati direttamente dalla legge che fissa il periodo di svolgimento e il numero delle verifiche da effettuare, ma possono anche interessare casi singoli, per il sorgere di nuovi elementi. Fino al 31 marzo 2007, la competenza per gli accertamenti Il MEF successivi alla concessione delle prestazioni è stata del Ministero dell Economia e delle Finanze Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, che si avvaleva della Commissione medica superiore o delle Commissioni mediche di verifica (art. 4, comma 3bis, L. n. 425/96) per quanto riguarda le verifiche sanitarie. Il Ministero esercitava tali verifiche sia in sede di controllo delle autocertificazioni che i beneficiari erano tenuti a presentare periodicamente al Ministero ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, sia in attuazione di appositi piani generalizzati di controllo per lo snidamento dei cd. falsi invalidi. Le verifiche sui redditi venivano svolte attraverso il controllo incrociato con le banche dati del Ministero stesso, dell Agenzia delle Entrate e del Casellario centrale dei pensionati presso l INPS. Dal 1 aprile 2007 al Ministero è succeduto l INPS ex art. L INPS 10 del D.L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005. Nell ambito del più esteso decentramento all ente, l art. 20 del D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, nella formulazione originaria, ha ribadito che: «L INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698». Il citato art. 5, co. 5, D.P.R. 698/94 prevede la sospensione cautelativa dei benefici in conseguenza dell accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il loro godimento. La competenza per le verifiche in attuazione dei piani straordinari è stata trasferita all INPS per la prima volta con l art. 80 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, relativamente all anno 2009 (attuato con D.M. 29 gennaio 2009). È previsto che gli accertamenti sanitari si svolgano presso i Centri Medico Legali territoriali di appartenenza dell invalido e tutto il procedimento fa capo alla Commissione medica superiore (CMS) dell INPS, che, a sua volta, come già detto, si avvale di sottocommissioni decentrate territorialmente. Successivamente, il citato art. 20, nella nuova formulazione risultante a seguito delle modifiche del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, art. 10, comma 4, ha prorogato gli accertamenti straordinari per il triennio 2010/2012, consentendo all INPS di avvalersi anche delle Commissioni mediche ASL integrate. L INPS ha comunque nei suoi piani annuali l attività di verifica straordinaria delle prestazioni per invalidità civile in essere, che programma in rapporto alle risorse disponibili, all analisi dei dati registrati negli archivi dell istituto e al trend dei riconoscimenti dell invalidità civile a livello territoriale. 29

8 Capitolo 2 Le principali disposizioni di attuazione sono contenute nelle circolari 77/2008, 26/2009 e 76/2010. In proposito, v. amplius Cap Il Comitato provinciale dell INPS La competenza prevista dal L art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 112/98 aveva attribuito al D.Lgs. n. 112/98 Comitato provinciale dell INPS la competenza a decidere dei ricorsi avverso i provvedimenti di concessione o diniego riguardanti l invalidità civile. In realtà, il citato comma 4 fa riferimento alla «normativa vigente in materia di pensione sociale»: sta di fatto che in base a tale normativa l organo competente per l esame e la definizione dei ricorsi riguardanti tale materia è il Comitato provinciale dell INPS. L abolizione del ricorso amministrativo e ambito di ap- 269/2003, conv. in L. n. 326/2003 che ha abolito il ricorso In seguito, è intervenuto l art. 42, comma 3, del D.L. n. plicazione amministrativo «avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici» per invalidità civile, riducendo la facoltà di impugnativa al solo rimedio giudiziario da esperire entro ridottissimi termini temporali previsti a pena di decadenza. La normativa doveva inizialmente entrare in vigore alla data del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo), senonché l efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall art. 23, comma 2, del D.L. n. 355/2003, conv. in L. n. 47/2004. In fase di prima applicazione, la nuova norma è stata interpretata nel senso dell assoluta improponibilità di qualsiasi ricorso amministrativo: così si è espresso l INPS con il messaggio 17 gennaio 2005, n Successivamente però sulla materia è intervenuto il Ministero dell Economia e delle Finanze (nota 14 febbraio 2005, n ), che, sollecitato proprio dall Istituto previdenziale, ha ritenuto l art. 42 applicabile limitatamente «all abolizione del ricorso amministrativo avverso i verbali di accertamento medico-legale», con la conseguenza che è consentito impugnare in via amministrativa i provvedimenti di rigetto qualora siano fondati su motivi diversi da quelli sanitari. Entro questi limiti, l INPS, pertanto, con messaggio del 18 luglio 2005, n , ha affermato la possibilità di proporre ricorsi amministrativi dinanzi ai propri Comitati provinciali come previsto dal D.Lgs. n.112/98 (art. 130, comma 4). 30

9 Modulistica 2. Richiesta di abilitazione ai servizi telematici da parte di titolare di Ente Richiesta di abilitazione ai servizi telematici (Titolare) ALL UFFICIO INPS DI Il sottoscritto: COGNOME NOME CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA A RESIDENTE IN INDIRIZZO PROV. PROV. CAP TELEFONO CELLULARE FAX INDIRIZZO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO RILASCIATO DA NUMERO SCADENZA in qualità di titolare dell ente _ richiede l assegnazione di un codice PIN per l accesso ai servizi telematici dell INPS per i funzionari dell ente di cui si allega n modello/i di richiesta individuale. Il richiedente riconosce che l utilizzo del PIN è strettamente personale e non delegabile; dichiara inoltre che tutte le richieste di consultazione e/o inoltro di dati per via telematica all INPS effettuate mediante l utilizzo del PIN saranno imputate al richiedente esclusa ogni eccezione per qualsiasi uso improprio o delegato del PIN. E riservato al titolare dell Ente di appartenenza, o suo delegato, il diritto di recesso dal servizio telematico, da comunicare, personalmente o con lettera raccomandata A/R, alla Agenzia INPS competente con effetto dal momento in cui l INPS avrà ricevuto notifica. Delego al ritiro dei codici PIN il sig. COGNOME NOME CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA A PROV., lì _ Il Richiedente _ Secondo il Dlgs n. 196/2003, tutti i dati dichiarati e destinati all'istituto sono di natura privata. L'Istituto si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. 180

10 Modulistica Elenco dei soggetti per cui si richiede l assegnazione del codice PIN di accesso ai servizi telematici Codice Fiscale Cognome Nome Data di Nascita Codice Busta (a cura dell INPS), lì _ Il Richiedente _ Il sottoscritto _, delegato dal titolare dell ente _ dichiara di aver ricevuto in data _ N codici PIN per l accesso ai servizi telematici dell INPS per i sopra citati soggetti. Il Delegato _ Fonte: 181

11 Appendice normativa 41. D.M. 29 gennaio 2009 (G.U , n. 52). Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili (1) (1) Per il piano di verifiche per il triennio , v. art. 20, co. 2, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 ( 48) e msg. INPS , n ( 61) In attuazione dell art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stabiliti termini e modalità di realizzazione di un piano straordinario per l effettuazione di accertamenti di verifica da espletarsi nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile. 2. I controlli sono attuati dall Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati a verificare, per soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori. 3. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni mediche di verifica provinciali di invalidità civile presso l I.N.P.S. Le visite mediche verranno effettuate presso il Centro medico legale I.N.P.S. della provincia di residenza dell interessato. Le verifiche dei requisiti reddituali vengono effettuate dall I.N.P.S. attraverso l incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell economia e delle finanze secondo le modalità di cui all art. 5 del presente decreto. 4. L I.N.P.S. informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo, sulle modalità con cui si procederà all accertamento di verifica, facendo espresso riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla visita medica. 5. I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell art. 10 della legge 26 maggio 1970, n I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti In sede di verifica sono valutate le patologie riscontrate all atto dell accertamento, tenendo conto anche di quelle insorte successivamente all originaria concessione. La valutazione medico legale sarà effettuata utilizzando i riferimenti normativi vigenti all atto della verifica. Le verifiche straordinarie non permettono di riconoscere una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l I.N.P.S. richiede alle Aziende sanitarie locali la documentazione sanitaria relativa ai soggetti selezionati sulla base dei criteri di cui all art. 3, con cadenza periodica secondo criteri di gradualità che tengano conto del flusso informativo complessivo. Le Aziende sanitarie locali trasmettono alla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di richiesta, la documentazione in loro possesso. 3. Per consentire l effettuazione delle verifiche di cui al presente decreto secondo principi di economicità ed efficienza, l I.N.P.S. promuove la definizione di appositi accordi operativi tra le proprie articolazioni regionali e le regioni, da concludersi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Con tali accordi vengono definite le modalità di realizzazione degli accertamenti di verifica a livello regionale e di trasmissione e consultazione della documentazione in possesso delle Aziende sanitarie locali prevedendone, ove possibile, la trasmissione telematica. In assenza di 368

12 D.M. 29 gennaio 2009 tali accordi ovvero nelle more della loro definizione, trova applicazione la procedura di cui al comma In sede di verifica, ulteriori accertamenti specialistici potranno essere richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio finale e saranno effettuati presso le strutture specialistiche interne dell I.N.P.S. 5. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, qualora l interessato cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo, l I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti. L interessato è tenuto a fornire entro novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, idonee giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita, da valutarsi da parte della Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente. In carenza di tale adempimento ovvero nel caso in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, verrà assunto il provvedimento di revoca della provvidenza economica con decorrenza dalla data di sospensione. Qualora invece le giustificazioni siano ritenute valide, sarà fissata una nuova data di visita medica; ove l interessato non si presenti neppure a questa visita, verrà adottato il provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di sospensione, qualora non ricorrano situazioni di carattere eccezionale da valutarsi da parte della Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente. 6. Per i minori affetti da persistenti difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell età nonché per i soggetti ultrasettantenni che, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi presentare, la Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente procede obbligatoriamente alla visita domiciliare. La visita domiciliare è disposta altresì per i soggetti affetti da patologie irreversibili tali da determinare la non trasportabilità, i quali, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi presentare. La non trasportabilità sarà valutata dalla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, sulla base della documentazione sanitaria esibita. 7. Per coloro che si trovino nell impossibilità fisica di raggiungere la sede di verifica e presentino idonea documentazione medica attestante la non trasportabilità, viene disposta la visita domiciliare. La non trasportabilità sarà valutata dalla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, sulla base della documentazione sanitaria esibita. 8. Qualora l interessato non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la stessa si concluderà sulla base degli elementi clinicodocumentali acquisiti e potrà comportare la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico secondo quanto previsto dall art. 80, comma 2, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici l I.N.P.S. dispone, ai sensi dell art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 e dell art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l immediata sospensione dell erogazione del beneficio in godimento, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo provvedimento formale di revoca da adottarsi entro i novanta giorni successivi, produce effetti dalla data della verifica che ha accertato la insussistenza dei requisiti sanitari. 10. Oltre che all interessato l I.N.P.S. comunicherà la revoca del beneficio anche all ente concessorio La programmazione delle attività di verifica di cui all art. 1 del presente decreto, è effettuata secondo criteri selettivi che tengano conto: a) dell incidenza territoriale, a livello sub-regionale, dei benefici concessi in rapporto alla popolazione residente, secondo tassi standardizzati per fasce d età; b) della recente dinamica territoriale degli andamenti nella concessione dei benefici per data di decorrenza degli stessi; c) del tipo di prestazione, della sua onerosità e dell età dei beneficiari; 369

13 Appendice normativa d) della distribuzione temporale delle revisioni in base alle scadenze programmate; e) delle evidenze risultanti dall incrocio degli archivi informatici di cui all art. 4 del presente decreto. 2. I dati necessari per il piano di verifiche saranno elaborati dall I.N.P.S. sulla base delle risultanze degli archivi informatici in suo possesso. 3. Prima dell avvio delle attività, l I.N.P.S. trasmette al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell economia e delle finanze uno schema di intervento, dal quale risultino le verifiche programmate sulla base dei dati elaborati e la distribuzione territoriale delle stesse L I.N.P.S. e la Motorizzazione civile, sulla base di accordi da definire tra i due enti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, scambiano in via telematica le informazioni utili all individuazione dei soggetti titolari di provvidenze economiche di invalidità civile e in possesso di patente di guida in corso di validità, al fine di accertare eventuali incompatibilità, tenuto comunque conto delle patenti speciali o che prevedano adattamenti ai dispositivi di guida. 2. Nel caso in cui dalla visita medica emergano elementi per ritenere che possa essere venuta meno l idoneità psico-fisica alla guida, l I.N.P.S. comunica alla Motorizzazione civile l esito degli accertamenti per gli eventuali provvedimenti di competenza Fermo restando che l I.N.P.S. effettua annualmente l acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito, i controlli di cui all art. 1, comma 2 del presente decreto sono finalizzati anche a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità civile. 2. Le verifiche dei requisiti reddituali, saranno attuate con modalità telematiche, attraverso l incrocio dei dati reddituali del Ministero dell economia e delle finanze con quelli contenuti nel Casellario centrale dei pensionati gestito dall I.N.P.S., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Le modalità tecniche saranno oggetto di appositi accordi fra le amministrazioni interessate, da definirsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 3. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare di pensione o di assegno sia possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti, l erogazione del beneficio economico verrà immediatamente sospesa e si procederà alla revoca della provvidenza dal 1 gennaio dell anno successivo a quello con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai limiti di legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza sospesa, qualora il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere temporaneo Nel corso del periodo di attuazione del piano straordinario di verifica, l I.N.P.S. trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell economia e delle finanze, secondo le indicazioni da essi ricevute, la rendicontazione delle verifiche effettuate, dalla quale risultino i risultati finanziari conseguiti. Al termine del piano straordinario, l I.N.P.S. trasmette altresì una relazione conclusiva contenente gli esiti degli accertamenti e gli aspetti finanziari che ne derivano. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla Regione Valle d Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle verifiche secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. 370

Inps, Circolare 21 luglio 2008 n. 77. Verifiche straordinarie in materia di invalidita civile. Criteri di attuazione

Inps, Circolare 21 luglio 2008 n. 77. Verifiche straordinarie in materia di invalidita civile. Criteri di attuazione INPS Progetto Invalidità civile - Coordinamento generale Medico-legale - Direzione centrale delle Prestazioni - Direzione centrale Organizzazione 1. Premessa Inps, Circolare 21 luglio 2008 n. 77 Verifiche

Dettagli

e, per conoscenza, Premessa Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

e, per conoscenza, Premessa Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Direzione Centrale Risorse Umane Roma, 14/12/2011 Circolare n. 153 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI 1. PRINCIPI GENERALI I seguenti criteri disciplinano, all interno di un sistema integrato

Dettagli

Dopo la presentazione della domanda per il riconoscimento dell handicap/invalidità e la convocazione a visita medica seguirà l accertamento sanitario.

Dopo la presentazione della domanda per il riconoscimento dell handicap/invalidità e la convocazione a visita medica seguirà l accertamento sanitario. La visita medica Dopo la presentazione della domanda per il riconoscimento dell handicap/invalidità e la convocazione a visita medica seguirà l accertamento sanitario. La visita sarà effettuata dalla Commissione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

COMUNI DI Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d Almè. Criteri per l erogazione dei Voucher per Servizi Formazione Autonomia

COMUNI DI Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d Almè. Criteri per l erogazione dei Voucher per Servizi Formazione Autonomia COMUNI DI Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d Almè Criteri per l erogazione dei Voucher per Servizi Formazione Autonomia 1. Principi generali I seguenti criteri disciplinano, all

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

Oggetto: MALATTIA - LA CERTIFICAZIONE MEDICA TELEMATICA

Oggetto: MALATTIA - LA CERTIFICAZIONE MEDICA TELEMATICA STUDIO DOTT. VINCENZO M.CIMINO CONSULENTE DEL LAVORO VIA PELLIZZA DA VOLPEDO, 30 40139 BOLOGNA TEL 051/9923401 FAX 051/9914501 1 sito : www.studiocimino.com mail : info@studiocimino.com Consulenza del

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA. ANNO SCOLASTICO

Dettagli

COME RICHIEDERE L ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ CIVILE

COME RICHIEDERE L ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ CIVILE COME RICHIEDERE L ACCERTAMENTO DELL INVALIDITÀ CIVILE Dal 1 gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità civile, handicap e disabilità si presenta all INPS e non più alle Aziende Sanitarie. L

Dettagli

- l art 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 dispone che l indennità mensile di frequenza per i minori invalidi è

- l art 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 dispone che l indennità mensile di frequenza per i minori invalidi è 1 2 L Assessore al Welfare e alle Politiche della Salute, sulla base dell istruttoria espletata dall Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, come confermata dal dirigente del Servizio Accreditamento

Dettagli

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 CRITERI PER L EROGAZIONE Finalità dell intervento L erogazione del Buono Sociale da parte dei Comuni del Distretto n. 5 si configura come servizio consolidato per

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere; LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga

1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2011 del 25 FEBBRAIO 2011 (di seguito accordo quadro 2011 ) 1. Iter procedurale per la concessione della

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

NAPOLI, 12 giugno 2013

NAPOLI, 12 giugno 2013 Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti) TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione

Dettagli

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI 1. Domanda: Quanti progetti risultano ammessi al co finanziamento? Risposta: Al momento i progetti ammessi al co finanziamento

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

CONVENZIONI PRIVATI TRA

CONVENZIONI PRIVATI TRA Legge 12 Marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili CONVENZIONE EX ART. 11 Premesso che a) le parti si sono determinate nella stipula della presente convenzione al fine di consentire

Dettagli

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson; LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto

Dettagli

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 22232 Milano, 9 dicembre 2009 Ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP. della Lombardia Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

LINEE OPERATIVE PER IL PERCORSO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP, AI FINI DELL INTEGRAZIONE SCOLASTICA.

LINEE OPERATIVE PER IL PERCORSO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP, AI FINI DELL INTEGRAZIONE SCOLASTICA. LINEE OPERATIVE PER IL PERCORSO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP, AI FINI DELL INTEGRAZIONE SCOLASTICA. Premessa Il presente documento è finalizzato alla definizione, nell ambito della regione Liguria,

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA T:\Borse di Studio\ATTCULSTUD\REGATTCULTSTUD.DOC Decreto Rettorale n. Prot. n. Classif. z 43 y k / ~ 1 ; del 1/{4 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 7/10/1994

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento per l assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e D.P.R. n.

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento per l assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e D.P.R. n. COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento per l assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e D.P.R. n. 333/2000 Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 27 febbraio

Dettagli

SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE

SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE INSIEME DI FORME DI INTERVENTO PUBBLICO DIRETTE AL BENESSERE DEL CITTADINO. E COSTITUITO DA UNA SERIE DI INTERVENTI DI CARATTERE PREVIDENZIALE O ASSISTENZIALE. Settore assistenza

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione Roma, 22/11/2011 Circolare n. 149 Ai Dirigenti centrali e periferici

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

ARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI ARTICOLO 2 DESTINATARI ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI ARTICOLO 2 DESTINATARI ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE I.S.E.E. Comune di Caselette ARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI Il presente regolamento è finalizzato all individuazione delle condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni comunali agevolate,

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

A relazione dell'assessore Cavallera:

A relazione dell'assessore Cavallera: REGIONE PIEMONTE BU43 24/10/2013 Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 21-6423 Applicazione D.P.R. 16.4.2013 n. 68 concernente "Regolamento recante modifiche all'art. 330 del D.P.R.

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Come indicato nel Piano Annuale della Performance (P.A.P.), predisposto a partire dall anno 2015, l Azienda annualmente esplicita gli obiettivi,

Dettagli

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Art. 1 Il Certificatore Energetico (CE) è il tecnico, esperto in materia di energetica edilizia,

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR

Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR 2012-2014 1 1. PREMESSA L art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 25/07/2013 Circolare

Dettagli

D. A. n 833 del 31.3.2004

D. A. n 833 del 31.3.2004 D. A. n 833 del 31.3.2004 REPUBLICA ITALIANA R E G I O N E S I C I L I A N A Dipartimento Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e le Autonomie locali L ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE

Dettagli

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. N 74

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. N 74 Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della D.M. N 74 VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche

Dettagli

REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità

REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità REGOLAMENTO per la corresponsione dell indennità di maternità Articolo 1 Indennità di maternità Agli iscritti di sesso femminile compete l indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi Nuova disciplina dell attività di Restauro Sintesi Definizione dei profili professionali Il D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 definisce così i profili professionali degli operatori che eseguono interventi

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

CIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011

CIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011 CIRCOLARE N.9/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 3 marzo 2011 OGGETTO: Articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

(delibera del Senato Accademico n. 491/17370 del 27 agosto 2012)

(delibera del Senato Accademico n. 491/17370 del 27 agosto 2012) Avviso pubblico per l acquisizione di candidature del personale tecnicoamministrativo per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Parma (delibera del Senato Accademico

Dettagli

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione Roma, 18/04/2012 Circolare n. 56 Ai Dirigenti centrali e periferici

Dettagli

TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016

TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016 TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016 Direzione Generale Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.12.2014 1 Sommario Fonti di riferimento pag. 3 I contenuti del

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422 E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422 E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to. COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422 E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it Approvato con deliberazione G.C. n. 103/29.12.2010 INDICE

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO. Protocollo di intesa L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) tra e REGIONE LAZIO per l erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell istituto

Dettagli

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Finalità e Ambito di applicazione Art. 1 Il presente Regolamento disciplina - in coordinamento con

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

Dettagli

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ COMUNE DI GRESSAN COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELL ART. 13 (COMMI 1,2,3 E 4) DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1998, N. 44 Approvazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE Art. 1 Finalità 1. E costituito il Network-Agenzia per l Innovazione per accrescere professionalità e capacità di intervento degli

Dettagli

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 83 del 30.09.1997 1/6 SOMMARIO : ARTICOLO 1 - FINALITA DEL

Dettagli