Gli organi. 2.1 Premessa
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- Teresa Franchi
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1 Capitolo 2 Gli organi Sommario 2.1 Premessa L Istituto nazionale della previdenza sociale Le Commissioni mediche per gli accertamenti sanitari: la Commissione medica integrata presso le ASL Segue: Le Commissioni mediche presso l INPS Gli organi competenti per la concessione delle prestazioni L INPS come ente erogatore delle prestazioni La competenza dell INPS in materia di accertamenti successivi alla concessione della prestazione: verifiche ordinarie e straordinarie Il Comitato provinciale dell INPS. 2.1 Premessa La concessione delle prestazioni di invalidità civile richiede l accertamento dei presupposti sanitari e la verifica dell esistenza di particolari requisiti amministrativi cd. socio-economici, diversi a seconda delle singole prestazioni. A seguito del disposto dell art. 11 comma 1 lett. b) della legge Le fasi del procedimento n. 537 del 24 dicembre 1993 e dell art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) sono individuabili tre fasi: la prima attinente al riconoscimento della percentuale di invalidità (cd. accertamento sanitario); la seconda diretta alla verifica del possesso dei requisiti amministrativi ed alla adozione del conseguente provvedimento (cd. concessione della prestazione); la terza per l effettiva corresponsione della provvidenza concessa (cd. erogazione della prestazione). L architettura originaria del sistema, fondata sul D.P.R. n. 698 del 21 settembre 1994 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia
2 Capitolo 2 di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), emanato ai sensi dell art. 11 comma 1 della L. n. 537/93, prevedeva che ciascuna fase fosse di competenza di soggetti distinti. Le fasi cioè, pur appartenendo ad un unico procedimento finalizzato all ottenimento della prestazione economica, dovevano intendersi anche giuridicamente distinte. La verifica dei requisiti e la Fuori dalle tre fasi e dopo la concessione delle prestazioni, si revoca delle prestazioni colloca la possibile verifica della permanenza sia dei requisiti sanitari che di quelli amministrativi, cd. socio-economici, con eventuale assunzione di provvedimenti di revoca delle prestazioni stesse. Di seguito si fornirà un quadro generale degli organi che nel loro insieme costituiscono i soggetti attivi in tema di concessione delle prestazioni di invalidità civile, riservando una più dettagliata trattazione dei singoli soggetti man mano che si esamineranno nella loro operatività. 2.2 L Istituto nazionale della previdenza sociale Il ruolo centrale dell INPS La trattazione dei soggetti che hanno un ruolo attivo nella concessione delle prestazioni per invalidità civile non può che iniziare dall INPS. Il D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, infatti, ha completato l attribuzione all Istituto previdenziale di quasi tutte le competenze in materia, realizzando una modifica radicale dell assetto cui si era da ultimo approdati a seguito della ricca produzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi dieci anni. L art. 20, comma 3, attribuisce un ruolo all INPS sin dal momento iniziale del procedimento, disponendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le domande per il riconoscimento dell invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate dal certificato medico che attesta la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate direttamente all INPS, che le trasmette alle ASL in via telematica e in tempo reale. Si tratta sicuramente della più incisiva innovazione attinente all iter amministrativo: non solo viene praticamente invertita la procedura risalente al D.P.R. 698/1994, che aveva disposto la competenza delle commissioni mediche ASL per la ricezione delle domande ed istituito il modulo unico di domanda, ma viene anche ad essere realizzata una gestione interamente informatica di tutto il procedimento amministrativo. L INPS, cui la legge ha fatto carico di stabilire le modalità relative alla presentazione delle domande di invalidità civile, ha dettato le prime disposizioni per l attuazione della norma con la fondamentale circolare 28 dicembre 2009, n
3 Gli organi 2.3 Le Commissioni mediche per gli accertamenti sanitari: la Commissione medica integrata presso le ASL Dal 1 gennaio 2010, gli accertamenti sanitari conseguenti alla domanda di invalidità civile sono di competenza delle Commissioni mediche operanti presso le ASL (ex USL) previste dall art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ma integrate da un medico dell INPS (art. 20, comma 1, D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009). A mente dell art. 1, comma 2, D.M. n. 387/91, nell ambito di ciascuna ASL, operano una o più Commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, individuati tra i medici dipendenti o convenzionati. La Commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell Unione italiana ciechi, dell Ente nazionale per la protezione e l assistenza ai sordomuti, dell Associazione nazionale famiglie dei fanciulli e adulti subnormali, ogniqualvolta deve pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. La Commissione si pronuncia collegialmente con l intervento di almeno tre membri. Il medico dell INPS è designato di volta in volta, a rotazione, fra quelli in servizio presso il centro medico legale INPS territorialmente competente. 2.4 Segue: Le Commissioni mediche presso l INPS Le Commissioni mediche ASL integrate All INPS spetta «in ogni caso l accertamento definitivo» (art. 20 comma 1 D.L. n. 78/2009), con la conseguenza che se, da un lato, le preesistenti commissioni ASL, sia pure integrate, rimangono in vita, i relativi poteri ne risultano di fatto notevolmente affievoliti. La Commissione, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale medico in formato elettronico. Tutti i verbali, indipendentemente dall esito, sono sottoposti al Ulteriore visita diretta vaglio del Responsabile del Centro Medico Legale (CML) dell INPS territorialmente competente il quale esprime il giudizio definitivo e qualora non concordi con le risultanze della Commissione medica integrata può disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni. La visita sarà effettuata da una ulteriore Commissione medica, che potremmo definire di «secondo grado», all uopo costituita da un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione medica integrata, con funzione di presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) e dall operatore sociale nei casi previsti dalla legge. 25
4 Capitolo 2 L avere spezzato fra INPS e ASL il momento iniziale di tutta la procedura richiede evidentemente contatti e raccordi continui tra tali soggetti. Le ASL possono svolgere gli adempimenti di loro competenza (gestione del calendario della visita e degli ambulatori, compilazione dei verbali etc.) e gestire i contatti con l INPS in via telematica, attraverso appositi PIN (Personal Identification Number). Infatti, è consentito alle ASL richiedere all INPS due diversi tipi di PIN (msg. INPS , n ): uno per il responsabile amministrativo della ASL (con cui inserire gli ambulatori, le commissioni e i calendari); l altro per il presidente ed i medici componenti la Commissione medica integrata (con cui, oltre ad inserire ambulatori, commissioni e calendari, è possibile acquisire i verbali sanitari). Le CMVP e CMS In precedenza, a seguito dell art. 10 del D.L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, che ha previsto il trasferimento all IN- PS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell Economia e delle Finanze, l Istituto previdenziale ha introdotto nella sua organizzazione le Commissioni mediche di verifica provinciali (CMVP) e la Commissione medica superiore (CMS), composte prevalentemente da propri medici (messaggio 12 aprile 2007, n. 9493). Le CMVP erano composte dal presidente e da almeno 2 membri nominati secondo criteri di scelta fondati sul possesso dei titoli di specializzazione, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina legale, nonché sulle precedenti esperienze quali presidenti o componenti di Commissioni ASL o MEF e sulla valutazione globale delle esperienze scientifico-professionali. Le CMVP dovevano essere composte normalmente da medici INPS ed eventualmente da medici convenzionati esterni, ed integrate anche da un sanitario in rappresentanza delle Associazioni Nazionale dei Mutilati e degli Invalidi Civili o dell Unione Italiana Ciechi o dell Ente Nazionale per la Protezione e l Assistenza ai Sordomuti, per le determinazioni su invalidi appartenenti alle rispettive categorie, nonché, nei casi previsti, anche un sanitario designato dall Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali. L incarico di membro di una Commissione medica di verifica, nonché quello di rappresentante di una Associazione di categoria, determinava l incompatibilità con analogo incarico ricoperto presso una Commissione Medica ASL, della stessa o di altra provincia. I medici INPS non potevano far parte delle Commissioni mediche ASL. In ogni provincia era prevista un unica CMVP, eventualmente articolata in sottocommissioni, sempre composta da almeno 3 medici. Il funzionamento delle CMVP è in pratica venuto meno con la riorganizzazione delle procedure e degli organi conseguenti al D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, che ha attribuito all INPS la decisione definitiva. L INPS ha infatti posto, in via ordinaria, in capo al Responsabile del Centro Medico Legale INPS le funzioni di verifica dei verbali per le prime concessioni, che vengono così sottratte alle CMPV (circ. INPS 28 dicembre 2009, n. 131 e 24 settembre 2010, n. 126). La CMS effettua e dispone le verifiche, ordinarie o straordinarie, finalizzate all accertamento e alla sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per fruire delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili residenti nel territorio nazionale (ec- 26
5 Gli organi cettuate le province autonome di Trento, Bolzano e la regione autonoma della Valle d Aosta); coordina a livello generale l attività ispettiva tecnico-sanitaria ed esprime pareri, anche su specifici quesiti, e assicura il regolare svolgimento dell attività di consulenza medico-legale nei procedimenti giurisdizionali; coordina le attività di controllo e verifica sanitaria in materia di invalidità civile, emana direttive normative e procedurali e predispone circolari operative sulla materia ed è garante dell omogeneità della procedura valutativa a livello nazionale, anche attraverso l effettuazione diretta delle visite nei casi per i quali lo ritiene necessario. La permanenza del possesso dei requisiti sanitari viene accertata dalla CMS, attraverso le sottocommissioni mediche decentrate presso le sedi territoriali INPS dove sono effettuate le visite mediche, alle quali il soggetto interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. La CMS è costituita dal presidente e da 34 membri, medici INPS, prioritariamente specialisti in medicina legale, nominati dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore Generale Medico Legale. Alle riunioni della CMS possono partecipare, su invito del presidente, nel caso di trattazione di tematiche di interesse comune, altri membri esterni designati dalle Associazioni di Categoria o dal Ministro della Salute ai sensi dell art. 4 della L. n. 104/92, o Autorità scientifiche ed accademiche. La sottocommissione medica, a sua volta, è composta da due medici individuati dal responsabile della unità operativa territoriale INPS, di cui uno con funzione di presidente. 2.5 Gli organi competenti per la concessione delle prestazioni Il comma 2 dell art. 130 del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 59/97, ha codificato il trasferimento alle Regioni di tutti i compiti amministrativi, esclusi quelli espressamente riservati allo Stato. Il successivo articolo 132 ha conferito poi alle stesse Regioni la facoltà di delegare ai Comuni e agli altri enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi, tra gli altri, agli invalidi civili (comma 1, lett. g). Per effetto del D.P.C.M. del 26 maggio 2000, dal 1 gennaio 2001 competenti per la concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono effettivamente le Regioni. Per il periodo transitorio le norme hanno previsto forme di collaborazione tra Regioni e Prefetture, in quanto fino al 31 dicembre 2000 la Prefettura è stata competente per l istruttoria amministrativa e per i conseguenti provvedimenti di concessione o diniego delle prestazioni economiche, spettanti dopo che gli accertamenti sanitari si fossero conclusi con il riconoscimento di una percentuale di invalidità sufficiente per la loro concessione a carico del Ministero dell Interno. A tal fine le Commissioni mediche erano tenute a trasmettere alla Prefettura i propri verbali di visita attestanti il riconoscimento di una percentuale di invalidità idonea all insorgenza del diritto (D.P.R. n. 698/94, art. 4). Ricevuti i verbali di visita, la Prefettura avviava l istruttoria della pratica sotto il profilo amministrativo, verificando la sussistenza dei requisiti non sanitari, quali la cittadinanza, la residenza, il possesso di redditi al di sotto di una certa soglia, l eventuale condizione di ricovero a titolo gratuito in strutture sanitarie pubbliche, la frequenza di appositi centri per trattamenti riabilitativi o terapeutici etc., istruttoria che doveva essere completata entro 180 giorni. Se la documentazione risultava essere carente, la Prefettura ne sollecitava l integrazione agli interessati. Esaurito l iter istruttorio, la Prefettura, con proprio decreto, adottava il provvedimento di concessione in presenza di tutti i presupposti di legge, dandone notizia all INPS per l erogazione del trattamento economico; altrimenti respingeva la richiesta. 27
6 Capitolo 2 In particolare, in Sicilia la competenza piena delle Prefetture si è protratta fino al 31 dicembre 2009, dopodiché è entrata in vigore la convenzione stipulata in data 24 dicembre 2009 tra le Prefetture della Regione e l INPS. In base all art. 80 comma 8 della L. n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), le Regioni hanno avuto anche facoltà di stipulare apposita convenzione con l INPS, per l esercizio della potestà concessoria dei trattamenti di invalidità civile, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive a totale carico delle Regioni stesse, con destinazione all INPS, ovviamente, delle risorse necessarie. Va infine ricordato quanto disposto dal D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009 che detta (art. 20, comma 4) le modalità per l affidamento all INPS anche della attività relativa all esercizio delle funzioni concessorie: si prevede che ad un Accordo quadro tra Ministero del Lavoro e Conferenza Stato, Regioni e province autonome, seguano Regione per Regione apposite convenzioni da stipulare tra Regione, appunto, e INPS. In attuazione della norma, in data 29 aprile 2009 è stato stipulato l Accordo quadro (msg. INPS 26 maggio 2010, n ). Tuttavia, anche a causa della lentezza dei processi burocratici di stipula delle convenzioni, la situazione è tuttora caratterizzata dal fatto che la potestà concessoria, è esercitata o direttamente dalla Regione, o dal Comune, su delega della Regione, o dall INPS, su apposita convenzione, in base alle scelte che le singole Regioni hanno ritenuto più opportune. 2.6 L INPS come ente erogatore delle prestazioni La competenza dell INPS dal Dal 3 settembre 1998 competente a mettere in pagamento le prestazioni economiche, è l INPS ai sensi dell art. 130 D.Lgs. n. 112/98. Anteriormente spettava alla Prefettura anche la fase finale del pagamento delle prestazioni. In origine il Ministero dell Interno provvedeva ad accreditare alle Prefetture i fondi occorrenti, a semestre anticipato; le Prefetture ripartivano i fondi ricevuti ai vari Enti Comunali di Assistenza (ECA) rientranti nel territorio provinciale ed erano questi ultimi che materialmente effettuavano i pagamenti agli interessati con assegni postali (art. 20 L. 30 marzo 1971, n. 118). Con la soppressione degli ECA le relative competenze sono state assunte direttamente dalle Prefetture. 2.7 La competenza dell INPS in materia di accertamenti successivi alla concessione della prestazione: verifiche ordinarie e straordinarie Gli accertamenti successivi alla concessione delle prestazioni riguardano sia i requisiti sanitari che quelli socio-economici, fra cui, in particolare, quelli reddituali. Sono svolti in via ordinaria, ad esempio, nei casi di revisione programmata dalle commissioni mediche nei trattamenti di prima concessione, quando si ritiene che il quadro sanitario accertato possa nel tempo modificarsi, oppure in via straordi- 28
7 Gli organi naria, in base a piani generalizzati programmati direttamente dalla legge che fissa il periodo di svolgimento e il numero delle verifiche da effettuare, ma possono anche interessare casi singoli, per il sorgere di nuovi elementi. Fino al 31 marzo 2007, la competenza per gli accertamenti Il MEF successivi alla concessione delle prestazioni è stata del Ministero dell Economia e delle Finanze Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, che si avvaleva della Commissione medica superiore o delle Commissioni mediche di verifica (art. 4, comma 3bis, L. n. 425/96) per quanto riguarda le verifiche sanitarie. Il Ministero esercitava tali verifiche sia in sede di controllo delle autocertificazioni che i beneficiari erano tenuti a presentare periodicamente al Ministero ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, sia in attuazione di appositi piani generalizzati di controllo per lo snidamento dei cd. falsi invalidi. Le verifiche sui redditi venivano svolte attraverso il controllo incrociato con le banche dati del Ministero stesso, dell Agenzia delle Entrate e del Casellario centrale dei pensionati presso l INPS. Dal 1 aprile 2007 al Ministero è succeduto l INPS ex art. L INPS 10 del D.L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005. Nell ambito del più esteso decentramento all ente, l art. 20 del D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, nella formulazione originaria, ha ribadito che: «L INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698». Il citato art. 5, co. 5, D.P.R. 698/94 prevede la sospensione cautelativa dei benefici in conseguenza dell accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il loro godimento. La competenza per le verifiche in attuazione dei piani straordinari è stata trasferita all INPS per la prima volta con l art. 80 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, relativamente all anno 2009 (attuato con D.M. 29 gennaio 2009). È previsto che gli accertamenti sanitari si svolgano presso i Centri Medico Legali territoriali di appartenenza dell invalido e tutto il procedimento fa capo alla Commissione medica superiore (CMS) dell INPS, che, a sua volta, come già detto, si avvale di sottocommissioni decentrate territorialmente. Successivamente, il citato art. 20, nella nuova formulazione risultante a seguito delle modifiche del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, art. 10, comma 4, ha prorogato gli accertamenti straordinari per il triennio 2010/2012, consentendo all INPS di avvalersi anche delle Commissioni mediche ASL integrate. L INPS ha comunque nei suoi piani annuali l attività di verifica straordinaria delle prestazioni per invalidità civile in essere, che programma in rapporto alle risorse disponibili, all analisi dei dati registrati negli archivi dell istituto e al trend dei riconoscimenti dell invalidità civile a livello territoriale. 29
8 Capitolo 2 Le principali disposizioni di attuazione sono contenute nelle circolari 77/2008, 26/2009 e 76/2010. In proposito, v. amplius Cap Il Comitato provinciale dell INPS La competenza prevista dal L art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 112/98 aveva attribuito al D.Lgs. n. 112/98 Comitato provinciale dell INPS la competenza a decidere dei ricorsi avverso i provvedimenti di concessione o diniego riguardanti l invalidità civile. In realtà, il citato comma 4 fa riferimento alla «normativa vigente in materia di pensione sociale»: sta di fatto che in base a tale normativa l organo competente per l esame e la definizione dei ricorsi riguardanti tale materia è il Comitato provinciale dell INPS. L abolizione del ricorso amministrativo e ambito di ap- 269/2003, conv. in L. n. 326/2003 che ha abolito il ricorso In seguito, è intervenuto l art. 42, comma 3, del D.L. n. plicazione amministrativo «avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici» per invalidità civile, riducendo la facoltà di impugnativa al solo rimedio giudiziario da esperire entro ridottissimi termini temporali previsti a pena di decadenza. La normativa doveva inizialmente entrare in vigore alla data del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo), senonché l efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall art. 23, comma 2, del D.L. n. 355/2003, conv. in L. n. 47/2004. In fase di prima applicazione, la nuova norma è stata interpretata nel senso dell assoluta improponibilità di qualsiasi ricorso amministrativo: così si è espresso l INPS con il messaggio 17 gennaio 2005, n Successivamente però sulla materia è intervenuto il Ministero dell Economia e delle Finanze (nota 14 febbraio 2005, n ), che, sollecitato proprio dall Istituto previdenziale, ha ritenuto l art. 42 applicabile limitatamente «all abolizione del ricorso amministrativo avverso i verbali di accertamento medico-legale», con la conseguenza che è consentito impugnare in via amministrativa i provvedimenti di rigetto qualora siano fondati su motivi diversi da quelli sanitari. Entro questi limiti, l INPS, pertanto, con messaggio del 18 luglio 2005, n , ha affermato la possibilità di proporre ricorsi amministrativi dinanzi ai propri Comitati provinciali come previsto dal D.Lgs. n.112/98 (art. 130, comma 4). 30
9 Modulistica 2. Richiesta di abilitazione ai servizi telematici da parte di titolare di Ente Richiesta di abilitazione ai servizi telematici (Titolare) ALL UFFICIO INPS DI Il sottoscritto: COGNOME NOME CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA A RESIDENTE IN INDIRIZZO PROV. PROV. CAP TELEFONO CELLULARE FAX INDIRIZZO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO RILASCIATO DA NUMERO SCADENZA in qualità di titolare dell ente _ richiede l assegnazione di un codice PIN per l accesso ai servizi telematici dell INPS per i funzionari dell ente di cui si allega n modello/i di richiesta individuale. Il richiedente riconosce che l utilizzo del PIN è strettamente personale e non delegabile; dichiara inoltre che tutte le richieste di consultazione e/o inoltro di dati per via telematica all INPS effettuate mediante l utilizzo del PIN saranno imputate al richiedente esclusa ogni eccezione per qualsiasi uso improprio o delegato del PIN. E riservato al titolare dell Ente di appartenenza, o suo delegato, il diritto di recesso dal servizio telematico, da comunicare, personalmente o con lettera raccomandata A/R, alla Agenzia INPS competente con effetto dal momento in cui l INPS avrà ricevuto notifica. Delego al ritiro dei codici PIN il sig. COGNOME NOME CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA A PROV., lì _ Il Richiedente _ Secondo il Dlgs n. 196/2003, tutti i dati dichiarati e destinati all'istituto sono di natura privata. L'Istituto si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. 180
10 Modulistica Elenco dei soggetti per cui si richiede l assegnazione del codice PIN di accesso ai servizi telematici Codice Fiscale Cognome Nome Data di Nascita Codice Busta (a cura dell INPS), lì _ Il Richiedente _ Il sottoscritto _, delegato dal titolare dell ente _ dichiara di aver ricevuto in data _ N codici PIN per l accesso ai servizi telematici dell INPS per i sopra citati soggetti. Il Delegato _ Fonte: 181
11 Appendice normativa 41. D.M. 29 gennaio 2009 (G.U , n. 52). Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili (1) (1) Per il piano di verifiche per il triennio , v. art. 20, co. 2, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 ( 48) e msg. INPS , n ( 61) In attuazione dell art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stabiliti termini e modalità di realizzazione di un piano straordinario per l effettuazione di accertamenti di verifica da espletarsi nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile. 2. I controlli sono attuati dall Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati a verificare, per soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori. 3. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni mediche di verifica provinciali di invalidità civile presso l I.N.P.S. Le visite mediche verranno effettuate presso il Centro medico legale I.N.P.S. della provincia di residenza dell interessato. Le verifiche dei requisiti reddituali vengono effettuate dall I.N.P.S. attraverso l incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell economia e delle finanze secondo le modalità di cui all art. 5 del presente decreto. 4. L I.N.P.S. informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo, sulle modalità con cui si procederà all accertamento di verifica, facendo espresso riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla visita medica. 5. I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell art. 10 della legge 26 maggio 1970, n I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti In sede di verifica sono valutate le patologie riscontrate all atto dell accertamento, tenendo conto anche di quelle insorte successivamente all originaria concessione. La valutazione medico legale sarà effettuata utilizzando i riferimenti normativi vigenti all atto della verifica. Le verifiche straordinarie non permettono di riconoscere una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l I.N.P.S. richiede alle Aziende sanitarie locali la documentazione sanitaria relativa ai soggetti selezionati sulla base dei criteri di cui all art. 3, con cadenza periodica secondo criteri di gradualità che tengano conto del flusso informativo complessivo. Le Aziende sanitarie locali trasmettono alla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di richiesta, la documentazione in loro possesso. 3. Per consentire l effettuazione delle verifiche di cui al presente decreto secondo principi di economicità ed efficienza, l I.N.P.S. promuove la definizione di appositi accordi operativi tra le proprie articolazioni regionali e le regioni, da concludersi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Con tali accordi vengono definite le modalità di realizzazione degli accertamenti di verifica a livello regionale e di trasmissione e consultazione della documentazione in possesso delle Aziende sanitarie locali prevedendone, ove possibile, la trasmissione telematica. In assenza di 368
12 D.M. 29 gennaio 2009 tali accordi ovvero nelle more della loro definizione, trova applicazione la procedura di cui al comma In sede di verifica, ulteriori accertamenti specialistici potranno essere richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio finale e saranno effettuati presso le strutture specialistiche interne dell I.N.P.S. 5. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, qualora l interessato cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo, l I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti. L interessato è tenuto a fornire entro novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, idonee giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita, da valutarsi da parte della Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente. In carenza di tale adempimento ovvero nel caso in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, verrà assunto il provvedimento di revoca della provvidenza economica con decorrenza dalla data di sospensione. Qualora invece le giustificazioni siano ritenute valide, sarà fissata una nuova data di visita medica; ove l interessato non si presenti neppure a questa visita, verrà adottato il provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di sospensione, qualora non ricorrano situazioni di carattere eccezionale da valutarsi da parte della Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente. 6. Per i minori affetti da persistenti difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell età nonché per i soggetti ultrasettantenni che, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi presentare, la Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente procede obbligatoriamente alla visita domiciliare. La visita domiciliare è disposta altresì per i soggetti affetti da patologie irreversibili tali da determinare la non trasportabilità, i quali, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi presentare. La non trasportabilità sarà valutata dalla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, sulla base della documentazione sanitaria esibita. 7. Per coloro che si trovino nell impossibilità fisica di raggiungere la sede di verifica e presentino idonea documentazione medica attestante la non trasportabilità, viene disposta la visita domiciliare. La non trasportabilità sarà valutata dalla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, sulla base della documentazione sanitaria esibita. 8. Qualora l interessato non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la stessa si concluderà sulla base degli elementi clinicodocumentali acquisiti e potrà comportare la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico secondo quanto previsto dall art. 80, comma 2, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici l I.N.P.S. dispone, ai sensi dell art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 e dell art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l immediata sospensione dell erogazione del beneficio in godimento, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo provvedimento formale di revoca da adottarsi entro i novanta giorni successivi, produce effetti dalla data della verifica che ha accertato la insussistenza dei requisiti sanitari. 10. Oltre che all interessato l I.N.P.S. comunicherà la revoca del beneficio anche all ente concessorio La programmazione delle attività di verifica di cui all art. 1 del presente decreto, è effettuata secondo criteri selettivi che tengano conto: a) dell incidenza territoriale, a livello sub-regionale, dei benefici concessi in rapporto alla popolazione residente, secondo tassi standardizzati per fasce d età; b) della recente dinamica territoriale degli andamenti nella concessione dei benefici per data di decorrenza degli stessi; c) del tipo di prestazione, della sua onerosità e dell età dei beneficiari; 369
13 Appendice normativa d) della distribuzione temporale delle revisioni in base alle scadenze programmate; e) delle evidenze risultanti dall incrocio degli archivi informatici di cui all art. 4 del presente decreto. 2. I dati necessari per il piano di verifiche saranno elaborati dall I.N.P.S. sulla base delle risultanze degli archivi informatici in suo possesso. 3. Prima dell avvio delle attività, l I.N.P.S. trasmette al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell economia e delle finanze uno schema di intervento, dal quale risultino le verifiche programmate sulla base dei dati elaborati e la distribuzione territoriale delle stesse L I.N.P.S. e la Motorizzazione civile, sulla base di accordi da definire tra i due enti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, scambiano in via telematica le informazioni utili all individuazione dei soggetti titolari di provvidenze economiche di invalidità civile e in possesso di patente di guida in corso di validità, al fine di accertare eventuali incompatibilità, tenuto comunque conto delle patenti speciali o che prevedano adattamenti ai dispositivi di guida. 2. Nel caso in cui dalla visita medica emergano elementi per ritenere che possa essere venuta meno l idoneità psico-fisica alla guida, l I.N.P.S. comunica alla Motorizzazione civile l esito degli accertamenti per gli eventuali provvedimenti di competenza Fermo restando che l I.N.P.S. effettua annualmente l acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito, i controlli di cui all art. 1, comma 2 del presente decreto sono finalizzati anche a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità civile. 2. Le verifiche dei requisiti reddituali, saranno attuate con modalità telematiche, attraverso l incrocio dei dati reddituali del Ministero dell economia e delle finanze con quelli contenuti nel Casellario centrale dei pensionati gestito dall I.N.P.S., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Le modalità tecniche saranno oggetto di appositi accordi fra le amministrazioni interessate, da definirsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 3. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare di pensione o di assegno sia possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti, l erogazione del beneficio economico verrà immediatamente sospesa e si procederà alla revoca della provvidenza dal 1 gennaio dell anno successivo a quello con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai limiti di legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza sospesa, qualora il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere temporaneo Nel corso del periodo di attuazione del piano straordinario di verifica, l I.N.P.S. trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell economia e delle finanze, secondo le indicazioni da essi ricevute, la rendicontazione delle verifiche effettuate, dalla quale risultino i risultati finanziari conseguiti. Al termine del piano straordinario, l I.N.P.S. trasmette altresì una relazione conclusiva contenente gli esiti degli accertamenti e gli aspetti finanziari che ne derivano. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla Regione Valle d Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle verifiche secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. 370
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