IV CONGRESSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO FORENSE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE GIROLAMO BONGIORNO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IV CONGRESSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO FORENSE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE GIROLAMO BONGIORNO"

Transcript

1 IV CONGRESSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO FORENSE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE GIROLAMO BONGIORNO APPUNTI PER LA RELAZIONE SULLE VENDITE FORZATE DEI BENI CONFISCATI E GLI ATTUALI CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI. La legge 31 maggio 1965, n.575, così come modificata dalla legge Rognoni La Torre n.646/82 (c.d. legge antimafia), non prende in considerazione i terzi creditori di somme di denaro e/o portatori di diritti sulle cose sequestrate e/o confiscate (di terzi l art.2 ter della legge si occupa soltanto quando fa riferimento ai soggetti chiamati ad intervenire nel procedimento per fornire la prova di avere acquistato lecitamente beni che si presumono nella disponibilità del prevenuto). E così accaduto che, sin dai primi anni di applicazione della legge 646/82, i terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni sequestrati si siano visti negare la possibilità di intervenire nei procedimenti per misure di prevenzione per far valere i loro privilegi legali e convenzionali acquisiti in epoca anteriore al provvedimento cautelare. A tal riguardo il Tribunale di Agrigento (procedimento per misure di prevenzione n.10/85 nei confronti di Ferro Antonio) escluse la possibilità che i creditori potessero intervenire nel procedimento per misure di prevenzione. In seguito al ricorso in Cassazione proposto avverso tale provvedimento, la Suprema Corte, con ordinanza n.1761 del , affermò che il concetto di appartenenza del bene di cui all art.2 ter va inteso nella sua accezione più ampia e pertanto deve in esso ricomprendersi, oltre ai diritti assoluti, anche la titolarità di diritti reali di garanzia sui beni sottoposti a sequestro. Ma questa interpretazione non venne condivisa dai giudici di merito, i quali ritennero di 1

2 discostarsene, rilevando che i terzi creditori del prevenuto non hanno alcun titolo per intervenire nei procedimenti per misure di prevenzione. Sicché da quasi venti anni a questa parte i creditori di soggetti sottoposti a misure di prevenzione non propongono più istanze di intervento nel procedimento davanti al tribunale penale, ma procedono nei confronti del prevenuto, notificando gli atti esecutivi anche all amministratore giudiziario e, nel caso di confisca, all Amministrazione Finanziaria dello Stato (espropriazione nei confronti del terzo proprietario). E qui si innesta il problema più delicato che ha dato origine ad una notevole mole di controversie con l Erario e tanta parte ha occupato nelle discussioni di questi anni: in estrema sintesi, si tratta di stabilire se i creditori del prevenuto abbiano il diritto di procedere esecutivamente sui beni sequestrati e/o confiscati. Secondo l Amministrazione Finanziaria dello Stato la confisca dei beni introdotta dalla legge 646/82 travolge certamente tutte le aspettative che i terzi creditori fondano sul bene confiscato, dal momento che essa può essere assimilata alla confisca dei beni introdotta con la legislazione contro il fascismo emanata tra il 1944 e il 1946, laddove i beni oggetto del provvedimento ablativo erano destinati a contribuire alla refusione del danno cagionato alla collettività dei cittadini italiani che lo Stato giuridicamente riassume e rappresenta. Da qui il carattere di sanzione civilistica attribuito dall Amministrazione delle Finanze alla confisca della legge antimafia ed il correlativo postulato che l acquisizione al patrimonio dello Stato avviene a titolo originario, con le intuibili implicazioni concrete che tale affermazione comporta. Avverso questa interpretazione è stato sostenuto da più parti che la confisca introdotta n. 646/82 non è affatto ablativa di qualsiasi concorrente ragione di terzi sui beni del 2

3 mafioso. Per vero, mentre la misura patrimoniale prevista contro i membri del governo fascista ed i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullato le garanzie costituzionali e compromesse e tradite le sorti del paese condotto alla catastrofe (così Cass in Foro pen. 1947; Cass in Giust. pen. 1947, II, 740), in effetti si atteggia come sanzione civile specifica (dal momento che i beni oggetto del provvedimento ablativo sono destinati a contribuire alla rifusione del danno cagionato alla collettività dei cittadini italiani che lo Stato giuridicamente riassume e rappresenta ), con la confisca antimafia lo Stato non intende affatto ristorare la collettività dei cittadini dei danni economici cagionati dal soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, ma soltanto sottrarre a quest ultimo i beni che egli abbia acquisito illecitamente, e più precisamente, i diritti che egli ha ancora su di essi, fattore di potenziamento delle associazioni mafiose e incentivo alla commissione di future attività criminose, con immanente pericolo per la collettività (relazione al d.d.l. 2982/81). La tutela dei diritti dei terzi creditori (privilegiati e chirografari) è peraltro perfettamente coerente con i princìpi fondamentali del nostro sistema civilistico in materia di responsabilità patrimoniale, dove il rapporto obbligatorio non è soltanto di natura personale. A tale proposito va ricordato che la tesi sostenuta dall Amministrazione Finanziaria, e cioè che la confisca è ablativa dei diritti sui beni dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, è in netto contrasto con quanto sostenuto da oltre trent anni dalla Suprema Corte (tra le più antiche v. Cass , Stringari, in Giust.pen. 1962, II, 106, id , 308, ord. Ministero Finanze; id n.3730, ord., id , n.930, Comune di Campione d Italia), e cioè che il provvedimento ablativo non può pregiudicare i diritti dei terzi di buona fede. Con specifico riferimento alla confisca dei beni di soggetti appartenenti ad associazioni 3

4 mafiose, il Tribunale Penale di Palermo, nell ormai lontano 1984, affermò per la prima volta che il provvedimento ablativo non può pregiudicare i diritti dei terzi (così nel menzionato decreto di confisca del procedimento n.66/83 nei confronti di Rosario Spatola); e ancora:... in applicazione del principio più volte affermato da questa sezione del Tribunale di far salvo in tale caso i diritti dei terzi, la disposta confisca non può che avere ad oggetto l eventuale residuo attivo risultante dalla liquidazione dei beni ritenuti acquisiti con mezzi finanziari di illecita provenienza. Con riguardo a tali beni deve di conseguenza essere disposta la revoca del sequestro emesso da questo Tribunale... (decreto confisca del nei confronti di G. Alduino). E la Suprema Corte con decreto , nel procedimento contro Greco Salvatore ed altri (Cass. sez.i penale Pres. Carnevale), ebbe a confermare che la confisca nel sistema delle misure di prevenzione concerne i beni di cui i proposti hanno la disponibilità e non può incidere sui diritti autonomi dei terzi. Seguirono Cass. sez. I civile n.3117 dell n.3117 e n.250 del (Riv.pen. 1992, 159 ss.), dove si legge che il provvedimento di confisca realizza... la sola traslazione del diritto di proprietà dell indiziato allo Stato senza operare alcuna trasformazione della natura dei diritti di credito che potranno farsi valete, nei modi e nelle forme previsti dall ordinamento, nei confronti dello Stato, successore a titolo particolare del bene. Vanno inoltre segnalate le motivazioni delle sentenze n.2724/92 (8/ ); n.2292/95 ( ); n.2293/95 ( ) rese dal Tribunale Civile di Palermo in tre giudizi promossi dal Ministero delle Finanze contro la Cassa Centrale di Risparmio V.E.. In siffatte decisioni tra l altro viene chiarito che il provvedimento di sequestro è finalizzato all esecuzione della successiva confisca, che ha carattere sanzionatorio e preventivo al contempo, proponendosi di colpire coloro i quali abbiano costituito illecitamente un patrimonio immobiliare e di sottrarre all effettivo proprietario - quale dunque che sia la 4

5 titolarità formale e nonostante, quindi le interposizioni fittizie in favore di terzi, persone fisiche o società - quei beni che a loro volta costituirebbero ulteriore incentivo per attività illecite. Non può, tuttavia, non rilevarsi che un decreto così concepito e voluto dal legislatore non può pregiudicare in alcun modo i diritti dei terzi i quali siano del tutto estranei alle attività illecite dell individuo soggetto a misure di prevenzione. Inoltre il Tribunale Fallimentare di Palermo con sentenza n.3072/91 dei 11.10/ (nel giudizio promosso dall Amministrazione Finanziaria dello Stato c/ Fallimento SO.CO.PA) affermò che il bene confiscato non può dirsi acquisito dalla Stato a titolo originario, con la conseguenza che non solo lo Stato non può vantare diritti di portata più ampia, di quelli vantati in precedenza dal titolare ma anche la validità e l efficacia dei diritti assunti dallo Stato dipendono dalla validità ed efficacia dei diritti del titolare precedente. All assunzione del bene o del diritto da parte dello Stato consegue quale effetto diretto l assunzione da parte dello Stato del bene o del diritto nelle sue componenti positive e negative. E la Corte di Appello Civile di Palermo, con sentenza n.614/94, resa sotto le date 21.1/ (nel giudizio promosso dall Amministrazione Finanziaria dello Stato c/ il Fallimento della SOCOPA s.r.l.) ribadì il principio che la confisca ex legge antimafia non può pregiudicare in alcun modo i diritti dei terzi estranei alle attività illecite delle persone soggette a misure di prevenzione. Così pure le Sezioni Unite della Cassazione Penale, con sentenza 18 maggio 1994 n.353 (in Cass.pen. 1995, p.525). In un successivo decreto del Tribunale di Palermo- Sezione Misure di Prevenzione del 5 dicembre 2002 (reso nel procedimento 442/0513PC nei confronti di Antonino Troia) si legge, tra l altro, che il diritto reale di garanzia, sorto in virtù di un titolo giudiziale in epoca 5

6 anteriore al sequestro, crea un vincolo reale sui beni che deve prevalere sulla pretesa ablatoria dello Stato. Va considerato che, in precedenza, la Suprema Corte aveva affermato che il provvedimento di confisca realizza... la sola traslazione del diritto di proprietà dell indiziato allo Stato senza operare alcuna trasformazione della natura dei diritti dei creditori che potranno farsi valere, nei modi e nelle forme previsti dall ordinamento, nei confronti dello Stato, successore a titolo particolare del bene (sentenza , n.250 in Riv.pen., 1992, 159 ss.) Deve, dunque, ormai ritenersi pacifico che al creditore ipotecario sia consentito espropriare i beni che siano stati sottoposti a sequestro successivamente all iscrizione dell ipoteca. Alla base di queste decisioni sta la considerazione che la confisca dei beni prevista dalla legge 648/82 costituisce una misura di prevenzione generale e speciale. Per vero essa si preoccupa soprattutto di colpire le forme di reimpiego pulito di capitali di illecita provenienza; tant è che la legge 13 settembre 1982, n.646 (integrativa della legge , n.575) ha voluto evitare che gli associati di mafia potessero continuare a disporre di ingenti somme (provenienti dal riciclaggio di denaro sporco in attività formalmente lecite) e di beni anch essi di provenienza illecita. Ritornando alle modalità per i creditori privilegiati di far valere i propri diritti sui beni sequestrati e/o confiscati, va segnalato che il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del (depositato il ed emesso a conclusione del procedimento per misure di prevenzione n.81/94 nei confronti di Giovanni Ienna), dopo avere premesso che l attuale normativa in materia di misure di prevenzione non ammette, nell ambito del procedimento per l applicazione di una delle misure patrimoniali previste 6

7 dalla L. 575/65, alcun tipo di tutela giuridica per i terzi creditori del proposto, ha osservato che i creditori, al di fuori del procedimento di prevenzione, possono soddisfare le loro pretese sul bene oggetto della proposta, anche nel caso che il bene venga avocato al patrimonio dello Stato. I medesimi Giudici hanno conseguentemente precisato che resta pertanto impregiudicato, ovviamente, il diritto di chiedere al giudice dell esecuzione civile di far valere le pretese in questione, una volta che si sia divenuti ad una pronuncia definitiva di confisca e, a seguito del mancato adempimento dei propri obblighi da parte del soggetto proposto, sia maturata la possibilità di valersi delle garanzie reali da cui sono assistiti i diritti di credito. Per molti anni e sino al 1999 questo orientamento è stato sempre seguito dai tribunali civili. Sorprendentemente la Cassazione civile, con sentenza n del , ha affermato che per poter procedere all espropriazione dei beni confiscati, costituiti in garanzia anteriormente al procedimento per misure di prevenzione, il creditore privilegiato deve preliminarmente rivolgere al giudice dell esecuzione penale, ai sensi dell art. 676 c.p.p., la richiesta di riconoscimento della garanzia reale che assiste il proprio credito sui beni ormai di pertinenza dello Stato, successore a titolo particolare nel diritto di proprietà. A questo nuovo indirizzo si sono adeguati molti giudici dell esecuzione, i quali hanno fatto propria la decisione della Suprema Corte del 1999, rilevando che la procedura esecutiva si presenta inidonea, per natura, finalità e struttura, all accertamento della buona fede del creditore, dal cui esito positivo dipende la possibilità di soddisfacimento del credito. Sicché hanno dichiarato improcedibili le istanze di vendita dovendo il creditore azionare correttamente le sue aspettative di tutela in sede di incidente di esecuzione penale. A tale interpretazione è stato replicato dalla dottrina che, ai sensi dell art cod. civ., la buona fede è presunta ; e tale disposizione, secondo giurisprudenza consolidata, 7

8 contiene un principio generale non limitato all ambito del possesso, in cui è stato dettato. (Cass. S.U., n. 1484, Giust. civ. Mass. 1997, 266). Sicché appare del tutto arbitrario pretendere che il creditore, per procedere esecutivamente sui beni costituiti a garanzia di propri diritti (e successivamente confiscati al garante), sia tenuto a dimostrare preventivamente - nell ambito di un procedimento penale che addirittura dovrebbe essere instaurato dalla stessa banca la mancanza di qualsiasi collegamento tra il proprio diritto di credito e la condotta delittuosa del debitore. E stato pure osservato che in questi anni si sta facendo di tutto per accelerare i tempi del processo esecutivo (sono stati addirittura chiamati i notai, gli avvocati ed i commercialisti a prestare la loro collaborazione per ridurre gli ingenti danni provocati ai creditori dall'eccessiva lentezza delle espropriazioni immobiliari); sicché, adottando il meccanismo suggerito nella sentenza della Cassazione n.12535/1999, si finisce con il ritardare notevolmente i tempi per la vendita degli immobili da espropriare. Ci si è chiesti: come farà il Giudice penale ad accertare la effettiva terzietà e la buona fede del creditore procedente? Come verificherà se il creditore abbia agevolato o, addirittura, fiancheggiato il prevenuto? (sono espressioni che è dato leggere in Cass. Pen. n.13413/2005). Si avvarrà di indagini della Polizia Giudiziaria, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, della Questura, del GICO, della D.I.A.? E, per altro verso, come dimostrerà il creditore la propria estraneità all attività delittuosa del proprio debitore e l origine lecita del credito? E quanto tempo occorrerà per eseguire questi controlli ed accertamenti? La dottrina più attenta a questi problemi ha osservato che, adottando le rivoluzionarie tecniche escogitate dai giudici nella richiamata sentenza n /1999, si finirebbe con il sovvertire il sistema delle garanzie apprestate per tutti i cittadini, che si presumono in buona fede fino a prova contraria (RUSSO, Confisca antimafia e tutela dei terzi: un importante revirement della Cassazione che smentisce i giudizi di merito, Dir. fall. 2004, 8

9 II. 1 ss.). Questi rilievi critici sono stati condivisi dalla Cassazione in numerose sentenze, successive a quella anomala del Tra le tante si segnalano: - Cass. civ , n nella quale viene affermato che l esigenza di verificare l esistenza di un credito assistito da garanzia ipotecaria non consente di adoperare, surrettiziamente a quella del giudice dell opposizione all esecuzione forzata civile, l istituto dell incidente di esecuzione penale, fuori dei suoi limiti, che sono affatto diversi da quello dell accertamento dell esistenza di un diritto reale di garanzia su un bene sottoposto a confisca penale (la decisione è stata annotata adesivamente dal dott. L. A. RUSSO - sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione in Dir. fall. 2004, II, 1 ss.); - Cass. pen., sez. VI, n.38294, Giuseppe Izzo: In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che rivendichi di aver acquistato in buona fede un bene oggetto di un provvedimento irrevocabile di confisca non è legittimato a proporre incidente di esecuzione, dovendo le sue pretese essere fatte valere esclusivamente dinnanzi al giudice civile (fattispecie nella quale il terzo aveva acquistato un immobile già confiscato, per errore non gravato da alcuna trascrizione immobiliare) ; - Cass. pen, sez. I, , Saetta: Il giudice dell esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequestro conservativo disposto a norma dell art.316 c.p.c., in quanto, a differenza del regime stabilito nell abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l effetto di convertire automaticamente il sequestro 9

10 conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell opposizione del terzo al pignoramento. Anche il Tribunale di Napoli ha ritenuto che Il terzo titolare di un diritto reale di garanzia (ipoteca) su beni sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione non può, allo stato attuale della normativa, ottenere tutela del proprio diritto nell ambito del procedimento di prevenzione, e quindi non è legittimato a proporre un incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca della confisca definitiva, ferma restando la possibilità di fare ricorso a residuali strumenti di tutela in sede civile. Di contro, il Tribunale di Palermo ha aderito alla tesi della necessità dell incidente di esecuzione, precisando tuttavia che, se il credito trae origine da mutui fondiari edilizi, si può fare a meno di tale accertamento in sede penale. Al riguardo è stato osservato che la buona fede del creditore procedente risulta evidente per tabulas laddove si ponga mente al fatto che il credito deriva da un mutuo fondiario edilizio ossia un mutuo di scopo stipulato dalla banca non con il prevenuto, ma con la società di capitali di cui il prevenuto era all epoca il legale rappresentante (ordinanza resa nella procedura n.1472/96 R.Es.). Va segnalato che la Suprema Corte, con sentenza del , n , ha posto in discussione l orientamento che imponeva al creditore ipotecario di dimostrare in limine la propria buona fede attraverso l istituto dell incidente di esecuzione penale. Segnatamente è stato osservato che l esigenza di verificare la certezza dell esistenza di un ipoteca non consente di adoperare, surrettiziamente a quella del giudice dell opposizione all esecuzione forzata civile, l istituto dell incidente di esecuzione penale, fuori dei suoi 10

11 limiti, che sono affatto diversi da quello dell accertamento dell esistenza di un diritto reale di garanzia su un bene sottoposto a confisca penale. Questa interpretazione è apparsa subito corretta. Ed infatti: - nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che, relativamente al diritto del creditore di agire in executivis, postuli altra indagine se non quella afferente all esistenza e, semmai, alla validità del titolo e non esiste alcuna norma che imponga al titolare di un diritto di credito di dimostrare la mancanza di collegamento del proprio diritto con comportamenti delittuosi tenuti dal debitore successivamente alla nascita del credito; - inoltre la soluzione adottata dalla Suprema Corte nella sentenza n /99 reca con sé il grave inconveniente di privilegiare uno strumento (l incidente di esecuzione) assolutamente inidoneo a tutelare in via generale ed in alternativa alla procedura esecutiva civile le ragioni dei creditori ipotecari (l incidente di esecuzione in sede penale ha struttura e finalità ben diverse dal procedimento esecutivo civile ed in particolare deve escludersi che lo stesso abbia struttura concorsuale, attitudine liquidativa di beni e funzione satisfattiva dei diritti ); - pertanto preferire (rectius, imporre) tale procedimento significherebbe privare il creditore dell effettività della tutela esecutiva e pregiudicare così quel diritto di azione e di difesa garantito dall art. 24 della Costituzione. Tutto ciò evidentemente non esclude che l Amministrazione Finanziaria dello Stato, laddove ritenga che il creditore procedente abbia collaborato alla consumazione del fattoreato, e quindi non sia in buona fede, possa proporre opposizione all esecuzione ai sensi dell art.615 cod. proc. civ. Per vero l unico strumento approntato dal nostro sistema per impedire la prosecuzione di un processo esecutivo è quello dell opposizione ex artt. 615 ss. cod. proc. civ. Solo in quella sede, pertanto, è possibile contestare l esistenza del diritto della parte istante a 11

12 procedere ad esecuzione forzata, sia in via assoluta (negandosi l esistenza, la validità e la sussistenza del titolo esecutivo) sia in via relativa (contestandosi la pignorabilità di determinati beni); e solo in quella sede è consentito contestare la liceità del comportamento del creditore procedente e la sua buona fede; e solo in quella sede, più in generale, va contestata la sussistenza dei presupposti perché possa procedersi legittimamente nell azione esecutiva. Inopinatamente, con sentenza n del , la Cassazione penale: - dopo avere riconosciuto che anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della legislazione antimafia che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, dovendo considerarsi la sua posizione <<protetta dal principio della tutela dell affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell ordinamento giuridico>> (Corte cost., , n.1) ; - ha rilevato che ai fini dell opponibilità del diritto di garanzia reale non basta che l ipoteca sia stata costituita, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione del sequestro ex art. 2-ter della l. n.575 del 1965, ma è altresì richiesta l inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia (cfr. la già citata Corte cost., , n.487); - per giungere alla sorprendente conclusione che gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, e acquisiscono, per effetto della confisca, una impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la loro condizione giuridica 12

13 e la loro destinazione, non potendo essere distolti dal quella normativamente stabilita. Pertanto, va riconosciuto che il regime giuridico dei beni confiscati a norma della l. n.575 del 1965 è assimilabile a quello dei beni demaniali o a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile. Sicché, secondo la Cassazione penale, è da escludere che i beni confiscati ad indizia di mafia possano essere oggetto di un espropriazione forzata immobiliare, che ne modifichi la destinazione, ancorché tale procedura sia stata promossa da un terzo in buona fede titolare di credito assistito da garanzia ipotecaria iscritta prima della trascrizione della confisca. Con la conclusiva precisazione che una volta riconosciuta a mezzo di incidente di esecuzione penale la posizione di terzietà e l opponibilità dell ipoteca il credito garantito, pur deprivato della facoltà di procedere direttamente ad esecuzione forzata per soddisfarsi sul ricavato (<<ius distraehendi>>), può essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge. Seguendo questa direttiva, con sentenza n.2242 dell , la sezione lavoro della Corte di cassazione, dopo avere riconosciuto ancora una volta che i terzi titolari di diritti reali di garanzia su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi della Legge Antimafia 31 maggio 1965, n.575, art.2 ter, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono accertare, in sede di esecuzione, l esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite essenzialmente dall anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, ha precisato che una volta effettuato il suddetto accertamento, rimane comunque esclusa la possibilità che i beni confiscati possano essere oggetto di espropriazione forzata immobiliare, atteso il loro avvenuto assoggettamento, in conseguenza della confisca, ad un regime assimilabile a quello dei ben facenti parte del 13

14 demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, per cui il credito garantito di cui i terzi di buona fede sono portatori potrà essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge (Cass. pen , n.12317). Va notato che pure nella sentenza della Cassazione civile n.2242 del 2006 i Giudici hanno sostanzialmente ripetuto quanto aveva affermato la Cassazione penale (n.12317/2005) e cioè che la medesima tutela accordata al creditore ipotecario davanti al Giudice Civile, a maggior ragione deve essere riconosciuta all aggiudicatario acquirente di un bene in sede di procedura esecutiva forzata immobiliare, la cui posizione, altrimenti, sarebbe, senza fondato motivo, irrimediabilmente compromessa. Vi è da chiedersi: in questi casi, in concreto, quale tutela può essere assicurata all aggiudicatario che abbia acquistato un bene assoggettato ad un regime assimilabile a quello dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato? E come la mettiamo con il nuoco art.187-bis c.p.c. sulla intangibilità nei confronti dei terzi degli atti esecutivi compiuti? E da presumere che i Giudici di legittimità si siano successivamente resi conto della abnormità delle conclusioni alle quali erano giunte le due sentenze surrichiamate. Tant è che, con sentenza n.845 del la Suprema Corte ha ritenuto di ritornare sui propri passi e precisamente su quanto aveva affermato la medesima Corte nella surrichiamata sentenza n del Segnatamente con la sentenza 845/2007 la Cassazione ha stabilito che i provvedimenti di sequestro e di confisca quali misure repressive e sanzionatorie di carattere patrimoniale sono finalizzati ad impedire che gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni criminali di procurarsi, mediante prestiti bancari e con il sistema di precostituirsi una schiera di creditori di comodo muniti di titoli con data certa, denaro di provenienza lecita, sottraendo poi alla confisca i beni vincolati a garanzia di terzi creditori. 14

15 Questa esigenza con i relativi provvedimenti non può tuttavia, pregiudicare i diritti dei terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo ai procedimenti di sequestro e confisca e deve realizzarsi con comportamenti coerenti, senza compromettere il principio della certezza dell iscrizione di un ipoteca e senza adoperare, surrettiziamente a quella del giudice dell opposizione all esecuzione forzata civile, l istituto dell incidente di esecuzione penale, fuori dei suoi limiti, che sono del tutto diversi da quello dell accertamento dell esistenza di un diritto reale di garanzia su un bene sottoposto a confisca penale. Nella motivazione si fa inoltre riferimento alla sentenza n.2242 del 2006, della quale vengono disinvoltamente trascritte queste parole fermo restando che, una volta effettuato il suddetto accertamento (quello della buona fede n.d.r.), rimane comunque esclusa la possibilità che i beni confiscati possano essere oggetto di espropriazione forzata immobiliare, atteso il loro avvenuto assoggettamento, in conseguenza della confisca, ad un regime assimilabile a quello dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato. Evidentemente l estensore di quest ultima decisione non si è reso conto della contraddizione tra quanto scritto in precedenza e la portata devastante di quest ultima affermazione. La buona fede di chi ha scritto la sentenza emerge tuttavia da quanto si legge immediatamente dopo: se questa tutela davanti al giudice civile va accordata al creditore ipotecario, a maggior ragione deve essere riconosciuta all aggiudicatario acquirente di un bene in sede di procedura esecutiva forzata immobiliare, la cui posizione, altrimenti, sarebbe, senza fondato motivo, irrimediabilmente compromessa. In questo stato di cose non rimane che augurarsi una maggiore attenzione e coerenza da parte della Suprema Corte (sia in sede civile che penale) per un problema che, col tempo, ha assunto un notevole rilievo, atteso che sono sempre più numerosi i casi in cui sono sottoposti ad espropriazione ingenti patrimoni che, per svariate ragioni, vengono confiscati. 15

16 CO

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata CODICE CIVILE Libro Sesto Della tutela dei diritti Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti Capo II Dell'esecuzione forzata Sezione I Dell'espropriazione 1 - Disposizioni generali Art. 2910.

Dettagli

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI... Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. 1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di

TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. ATTO DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di curatore del fallimento in liquidazione con sede in. Fall. N. G.D.. autorizzato

Dettagli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Segnalazione di contrasto Rel. n. 123 Roma, 21 giugno 2012 Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro 1 QUESITO Si chiede se un dirigente medico con incarico libero professionale sia pienamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni nell ambito dell unità operativa di afferenza. Si chiede, inoltre,

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985

REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985 REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985 INDICE-SOMMARIO 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO. 2. LE GARANZIE PREVISTE DAL NOSTRO ORDINAMENTO. 2.1 Privilegi 2.2 Garanzie reali 3. LE GARANZIE

Dettagli

CORPUS IURIS FISCALIS. Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 10 del 2006

CORPUS IURIS FISCALIS. Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 10 del 2006 CORPUS IURIS FISCALIS Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 10 del 2006 RISOLUZIONE DEL 17/01/2006 N. 10 Oggetto: Istanza d interpello - Curatela del Fallimento Immobiliare X S.r.L. Procedura esecutiva

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri Corso di formazione Le successioni mortis causa! "#$%&$' A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri 1) actio interrogatoria 2) impugnazione

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio 1 La normativa Il D. lgs. 231/07 ha dato attuazione

Dettagli

www.ufficialegiudiziario.eu 1

www.ufficialegiudiziario.eu 1 PROVVEDIMENTI CIRCA I MOBILI ESTRANEI ALL ESECUZIONE PER RILASCIO D IMMOBILE Art. 609 CPC (Provvedimenti circa i mobili estranei all esecuzione) [I] Quando nell immobile si trovano beni mobili che non

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

Documento per la consultazione

Documento per la consultazione VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE

Dettagli

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LECCE Via Augusto Imperatore n. 16-73100 Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273 ROMA Corso del Rinascimento n. 11-00186 Tel. 06-68134939 (4linee) Fax 06-68135991

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento. Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010

Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento. Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010 Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010 Mezzi di pagamento alternativi e solutorietà Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. "Riconoscimento degli animali nella Costituzione"

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. Riconoscimento degli animali nella Costituzione DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS "Riconoscimento degli animali nella Costituzione" Onorevoli Senatori. - Perché gli animali in Costituzione? Stiamo assistendo ad un

Dettagli

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003 Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011 9 luglio 2011 Le donazioni Contratti e atti onerosi gratuiti atti liberali atti non liberali donazioni comodato Atto di liberalità: atto diretto a realizzare in capo ad un terzo un arricchimento spontaneo

Dettagli

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE CIVILE - LIBRO SESTO/TITOLO IV TITOLO IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 2907 ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE Alla tutela giurisdizionale

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002 Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig., nato a il, (c.f.: ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell Avv. (c.f.: pec: - fax ) che lo rappresenta e difende

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo

Dettagli

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1 CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Dettagli