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1 CIRCOLARE N. 06 DEL 27/01/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015: APPROVAZIONE DEL MODELLO DEFINITIVO PAG. 2 IN SINTESI: Con il Provvedimento n. prot. 4790/2015 del 15 gennaio 2015, l Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova Certificazione Unica CU 2015 dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali, con le relative istruzioni di compilazione. Di seguito si riepilogano le novità di maggiore rilievo che interessano la Certificazione Unica, nonché le relative istruzioni di compilazione. 1

2 LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015: APPROVAZIONE DEL MODELLO DEFINITIVO A) FONTI NORMATIVE Art. 2, D.Lgs. n. 175/2014 Decreto sulle Semplificazioni fiscali ; Agenzia Entrate Provvedimento n. prot. 4790/2015 del 15 gennaio B) PREMESSA Come noto, al fine di consentire la (pre)compilazione del Mod. 730 da parte dell Agenzia delle Entrate, l art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d Decreto Semplificazioni fiscali) ha introdotto l obbligo in capo ai sostituti d imposta di inviare all Agenzia la certificazione dei redditi corrisposti nell anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per consentire l invio di tutti i dati necessari alla predisposizione del Mod. 730 precompilato da parte dell Agenzia delle Entrate, si è reso necessario predisporre una nuova certificazione che va a sostituire la precedente Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (Mod. CUD). A tal fine è stata approvata con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. prot. 4790/2015 del 15 gennaio 2015, la nuova Certificazione Unica CU 2015, che a partire dal periodo d imposta 2014, il sostituto d imposta utilizzerà per certificare: i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché, per la prima volta, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Quest ultima tipologia di redditi è la prima volta che viene certificata con un apposito modello approvato dall Agenzia delle entrate: fino ad ora la certificazione era redatta in forma libera. 2

3 C) FRONTESPIZIO Il frontespizio è una sezione nuova rispetto al modello CUD, propedeutica all invio telematico. Si compone dei seguenti riquadri: Tipo di comunicazione, costituita dalla casella: annullamento, da barrare nel caso in cui il sostituto, prima della scadenza del termine di presentazione (9 marzo 2015) intenda annullare una certificazione già presentata; sostituzione, da barrare nel caso in cui il sostituto intenda, prima del termine di presentazione (9 marzo 2015) sostituire una certificazione già presentata; dati relativi al sostituto; dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione; firma della comunicazione; impegno alla trasmissione telematica. 3

4 Nel caso in cui il sostituto debba rilasciare una nuova certificazione unica dopo il 9 marzo 2015, è tenuto a comunicare al percipiente, tramite un apposita annotazione (codice CF) che, se quest ultimo intende avvalersi della dichiarazione precompilata, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto. D) QUADRO CT COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730/4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE Come ormai noto, il CAF/professionista abilitato che svolge l attività di assistenza fiscale è tenuto a comunicare all Agenzia delle Entrate, anziché direttamente al sostituto d imposta, il risultato contabile della dichiarazione, Mod , la quale provvederà poi a comunicare i medesimi risultati al sostituto d imposta. Al fine di rendere possibile il passaggio di dati tra Agenzia e sostituto d imposta, questi ultimi sono tenuti a comunicare l utenza telematica ovvero l intermediario presso il quale l Agenzia deve inviare i Modd , utilizzando un modello appositamente predisposto. Fino allo scorso anno, i sostituti d imposta hanno effettuato la predetta comunicazione utilizzando il modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod resi disponibili dall Agenzia delle Entrate (Modello CSO). Ora, i sostituti d imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l apposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod resi disponibili dall Agenzia delle Entrate e trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, sono tenuti ad inviare, entro il 9 marzo 2015, il Quadro CT Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod resi disponibili dall Agenzia delle Entrate. Il nuovo quadro, ispirandosi alla modalità espositiva del Modello CSO, si articola in 3 sezioni: DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA RICHIEDENTE; SEZIONE A - Richiesta che i dati relativi ai mod siano resi disponibili direttamente all indirizzo telematico del sostituto; SEZIONE B - Richiesta che i dati relativi ai mod siano resi disponibili presso l indirizzo telematico dell intermediario incaricato. 4

5 Di seguito si riporta una tabella con l evidenza dei casi in cui va compilato il Quadro CT nonché i casi in cui il Quadro non deve essere compilato. QUADRO CT Ipotesi trasmissione Ipotesi di non trasmissione I sostituti di imposta che non hanno presentato, a I sostituti di imposta che intendono variare i dati partire dal 2011, l apposito modello CSO e che già comunicati a partire dal 2011: per le trasmettono almeno una certificazione di redditi variazioni utilizzare il modello CSO di lavoro dipendente ed assimilato Se in ipotesi precedente, la comunicazione deve In caso di trasmissione di una fornitura di essere compilata per ogni trasmissione in caso di annullamento o sostituzione più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato 5

6 E) CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE DATI ANAGRAFICI La Parte Dati anagrafici della CU 2015 è suddivisa in quattro sezioni nelle quali devono essere forniti principalmente i dati anagrafici del sostituto d imposta che rilascia la certificazione nonché quelli del percettore delle somme in essa indicate. Con riferimento al datore di lavoro che ha erogato le somme evidenziate nella certificazione, sono richiesti, tra gli altri: codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA) cognome o denominazione, nome, indirizzo completo (Comune, sigla della Provincia, C.A.P., via, numero civico e frazione), comprensivo del numero di telefono (preceduto dalla lettera T) o di fax (preceduto dalla lettera F) e l indirizzo di posta elettronica della propria sede al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni; il codice attività e il codice sede, quest ultimo nell eventualità che il sostituto d imposta opti per una gestione separata dei lavoratori (ad esempio lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini dell effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale. Con riferimento, invece, al soggetto al quale sono stati erogati gli emolumenti, vengono richieste le informazioni anagrafiche complete: cognome, nome, codice fiscale, sesso, data, comune, provincia di nascita. Laddove il soggetto appartenga a categorie particolari (ad esempio, dipendente all estero, percettore di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, erede, ex coniuge, ecc.), dovrà essere inserito il relativo codice identificativo desunto dalla Tabella D, presente nell Appendice alle istruzioni della CU In relazione alla sezione in esame, occorre segnalare la presenza del nuovo campo 10 Casi di esclusione dalla precompilata da compilare per segnalare casi particolari di presentazione della 6

7 Certificazione Unica esclusi dall obbligo della dichiarazione precompilata, indicando nello specifico: il codice 1, nell ipotesi in cui nella CU siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all art. 50, comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis); il codice 2, nell ipotesi in cui siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali. La novità più rilevante di questa sezione consiste nell adeguamento, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs n. 175/2014), della data di riferimento del domicilio fiscale del contribuente ai fini della determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF. In particolare, l informazione del domicilio fiscale è richiesta con riferimento: al 1 gennaio 2014 (campi 20, 21 e 22); al 1 gennaio 2015 (campi 23, 24 e 25). Come noto, infatti, il Decreto Semplificazioni fiscali, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha sancito l uniformazione della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1 gennaio dell anno di riferimento con decorrenza dal periodo d imposta In precedenza, per la determinazione dell addizionale regionale occorreva fare riferimento al domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell anno di riferimento ovvero alla data della cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Le istruzioni alla compilazione della CU 2015 prevedono espressamente che, nell ipotesi in cui il sostituto d imposta abbia determinato l addizionale regionale IRPEF 2014 facendo riferimento ad un domicilio fiscale diverso da quello risultante al 1 gennaio 2014, lo stesso deve darne notizia al sostituito, evidenziando nelle Annotazioni, tramite il codice GH, la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi per la corretta liquidazione delle imposte dovute. Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, i campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati nella sola ipotesi di indicazione del codice N nel punto 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo e, dunque, nel caso in cui la CU sia utilizzata per certificare indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: 7

8 nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche in relazione a rapporti di cococo di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnico. Nella parte Dati Anagrafici è richiesta, inoltre, l indicazione del codice fiscale del rappresentante nell eventualità di contribuenti incapaci (compreso il minore) nonché, nell ipotesi in cui il percipiente di redditi di lavoro autonomo, provvigioni o altri redditi, sia un non residente, i relativi dati identificativi. In tale ultimo caso: a campo 40 va inserito il codice di identificazione fiscale rilasciato dall Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del Paese di residenza; a campo 41 e 42 va indicato rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo; a campo 43 va evidenziato il codice dello Stato estero di residenza rilevabile dalla Tabella G - Elenco dei paesi e territori esteri di seguito allegata e rilevabile nell Appendice delle istruzioni alla compilazione della certificazione unica. Infine, va inserita la data (giorno, mese, anno) di consegna della certificazione unica al percipiente nonché la firma del sostituto d imposta che l ha rilasciata. Nel prospetto Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale trovano indicazione i dati fiscali e previdenziali che fino allo scorso anno erano certificati tramite il Mod. CUD. Rispetto a quest ultimo, si segnala un generale incremento delle informazioni da indicare nella sezione relativa ai dati fiscali (si tratta delle informazioni necessarie alla predisposizione della Dichiarazione precompilata e che fino allo scorso anno trovavano indicazione nella sezione Annotazioni del Mod. CUD). DATI FISCALI La parte relativa ai Dati fiscali è profondamente mutata rispetto a quella che era la sezione Parte B - dati fiscali del Mod. CUD. La nuova modalità espositiva nella CU 2015 nasce principalmente dalla necessità di inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate tutte le informazioni stampate sul prospetto consegnato al sostituito. 8

9 Di conseguenza, tutte le informazioni che sul CUD erano in forma descrittiva e riportate nelle Annotazioni, se necessarie ai fini della successiva compilazione del Mod. 730, trovano oggi evidenza in specifici campi di nuova istituzione. Si evidenzia che, in generale, la logica espositiva dei nuovi campi segue quanto già previsto nel Modello 770/Semplificato, tuttavia, in alcuni casi, le regole di compilazione sono state create ex novo. La parte Dati fiscali si compone delle seguenti sezioni: «Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi» «Ritenute» «Acconti 2014 dichiarante» «Acconti 2014 coniuge» «Crediti non rimborsati dichiarante» «Crediti non rimborsati coniuge» «Oneri detraibili» «Detrazioni e crediti» «Previdenza complementare» «Oneri deducibili» «Altri dati» «Somme erogate per l incremento della produttività del lavoro» «Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta» «Compensi relativi agli anni precedenti» «Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti» «Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata» «Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico». Di seguito si evidenziano le novità più rilevanti in relazione alle varie sezioni. 9

10 SEZIONE DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Relativamente alla Sezione Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi si evidenzia l introduzione di nuove modalità espositive del reddito di lavoro dipendente e assimilato. Dovrà, infatti, essere data distinta indicazione della tipologia di reddito certificato, inserendo campo 1 il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 1 e 1 bis; campo 3, di nuova istituzione, il totale dei redditi derivanti da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 3 e 4 del TUIR (lo scorso anno l importo era compreso a campo 1); campo 4 il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, comma 5 (lo scorso anno l importo era compreso a campo 2); campo 5 il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, comma 5 bis del TUIR (lo scorso anno l importo era compreso a campo 2). Un ulteriore novità consiste nell introduzione del nuovo campo 2 determinato/indeterminato nel quale va data evidenza della natura del rapporto di lavoro che ha generato il reddito indicato a campo 1. Nello specifico, a campo 2 andrà indicato: codice 1, qualora il reddito esposto a campo 1 derivi da rapporti a tempo indeterminato; codice 2, qualora il reddito esposto a campo 1 derivi da rapporti a tempo determinato. 10

11 Circa la compilazione del campo 2, le istruzioni della CU 2015 precisano che: in caso di erogazione di somme a titolo di borse di studio, andrà indicato il codice 2, mentre in caso di prestazioni pensionistiche di previdenza complementare verrà evidenziato il codice 1. Sempre in relazione all evidenza di campo 2, si ritiene che vada indicato il codice 2 anche nei casi di: compensi erogati in relazione a collaborazioni, somme dovute ad amministratori non professionisti, nonché le retribuzioni corrisposte nell ambito del rapporto di apprendistato. Nel caso in cui il sostituto d imposta abbia conguagliato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 1 e 1 bis (campo 1) derivanti da entrambe le tipologie di rapporto, relativamente alla sezione Dati Fiscali, dovranno essere compilati 2 moduli per dare distinta indicazione dell importo del reddito prodotto in relazione alle due diverse tipologie di rapporto. In particolare, per lo stesso percipiente si dovrà compilare un modulo con l indicazione campo 1 dell importo del reddito derivante, ad esempio, dal rapporto a tempo determinato campo 2 il relativo codice 2; negli altri campi della sezione Dati Fiscali i dati complessivi relativi al conguaglio; 11

12 un modulo con l indicazione campo 1 dell importo del reddito derivante, ad esempio, dal rapporto a tempo indeterminato campo 2 il relativo codice 1. nessun altro campo compilato. La necessità di dare evidenza separata delle due tipologie di reddito da lavoro dipendente è diretta conseguenza delle logiche espositive del Modello 730, infatti la predetta distinzione permette, in fase di predisposizione della dichiarazione precompilata, di attribuire correttamente le detrazioni per lavoro dipendente che, come noto, si differenziano a seconda della tipologia di rapporto (a tempo indeterminato ovvero determinato). 12

13 Infine, preme segnalare l introduzione della nuova sottosezione Rapporto di lavoro nella quale vanno indicati rispettivamente: a campo 8 Data inizio, la data di inizio del rapporto di lavoro ovvero, in caso di pensione, di inizio della percezione del trattamento; Il campo 8 deve sempre essere compilato con la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro anche qualora quest ultima sia precedente al 1 gennaio del periodo d imposta che si sta considerando (quest anno 1 gennaio 2014). a campo 9 Data cessazione, la data di cessazione del rapporto; Se, al 31 dicembre del periodo d imposta considerato, il rapporto di lavoro è ancora in essere, campo 9 non deve essere compilato. a campo 10 Con interruzione, l evidenza dell interruzione dei rapporti che si stanno conguagliando. Nell ipotesi in cui, nel corso del periodo d imposta, si siano susseguiti più rapporti di lavoro in capo allo stesso sostituto, si dovrà: indicare a campo 8 la data di inizio del primo rapporto conguagliato, indicare a campo 9 la data di cessazione, qualora esistente, dell ultimo rapporto conguagliato; barrare campo 10. ACCONTI E CREDITI NON RIMBORSATI DICHIARANTE E CONIUGE Qualora il sostituito si sia avvalso dell assistenza fiscale il sostituto d imposta dovrà dare distinta indicazione degli acconti trattenuti e dei crediti non rimborsati evidenziando: nella sezione Acconti dichiarante 2014, gli acconti trattenuti (o non trattenuti perché sospesi) al sostituito; 13

14 nella sezione Acconti coniuge 2014, gli acconti trattenuti (o non trattenuti perché sospesi) relativi al coniuge del sostituito; nella sezione Crediti non rimborsati dichiarante, i crediti non rimborsati al sostituito; nella sezione Crediti non rimborsati dichiarante, i crediti non rimborsati relativi al coniuge del sostituito. ONERI DETRAIBILI Nella Certificazione Unica la gestione degli oneri detraibili trova la sua esposizione in una nuova sezione appositamente dedicata, nella quale per ognuno degli oneri andrà indicata la causale, come da Tabella A e Tabella B in calce alle istruzioni della Certificazione Unica, nonché il relativo importo. Gli importi degli oneri detraibili riportati nella Certificazione Unica dovranno essere esposti al lordo di eventuali franchigie (sul Modello CUD l esposizione era al netto delle franchigie). DETRAZIONI E CREDITI 14

15 In questa Sezione trovano esposizione l imposta netta nonché le detrazioni secondo le modalità espositive già previste dal Mod. CUD (altre detrazioni, detrazioni per carichi di famiglia, crediti per famiglie numerose e canoni di locazione). In tale sezione trovano, inoltre, esposizione le informazioni relative al bonus 80. A tal fine, sono stati istituiti 3 campi nei quali andranno indicati: a campo 119 il codice 1) se il sostituto d imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato tutto o in parte (si tratta di lavoratori che, soddisfando i requisiti richiesti per beneficiare del bonus limiti di reddito complessivo e imposta positiva al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente si sono visti attribuire l importo loro spettante); il codice 2) se il sostituto d imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte (si tratta di lavoratori che, non soddisfando i requisiti richiesti per beneficiare del bonus, non hanno ricevuto alcun importo a tale titolo ovvero lavoratori che, pur soddisfando i predetti requisiti, non si sono visti attribuire alcun importo a tale titolo o per propria scelta o per cause dipendenti dal datore di lavoro); Ciò significa che campo 119 dovrà essere sempre compilato in relazione ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (che potenzialmente danno diritto al bonus) indipendentemente dal fatto che, con riferimento all anno 2014, soddisfacessero o meno i requisiti per beneficiare effettivamente del bonus. a campo 120, andrà evidenziato il bonus eventualmente erogato (anche solo parzialmente); a campo 121, andrà evidenziato il bonus non erogato. Si ritiene che, nell ipotesi in cui a campo 119 sia presente il codice 2 in relazione ad un soggetto che, non soddisfando i requisiti richiesti, non ha percepito alcun importo a titolo di bonus, campo 121 non vada compilato. 15

16 REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA Relativamente alla sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta si segnala l introduzione di una specifica sottosezione riguardante i redditi relativi a lavori socialmente utili dove trovano distinta indicazione i dati relativi a tale tipologia di reddito. DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI Nella sezione relativa ai conguagli sono riportati i principali dati relativi alle certificazioni già conguagliate dal sostituto d imposta. 16

17 Le istruzioni alla compilazione della nuova CU specificano che qualora i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati dal sostituto d imposta, nella Sezione Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti dovranno essere esposti i dati relativi alle diverse tipologie di reddito erogate da ciascun soggetto. Rispetto allo scorso anno, nella Certificazione Unica trovano indicazione non soltanto gli importi totali dei redditi erogati da altri soggetti ma, analogamente al Modello 770, deve essere data distinta indicazione dell operato di ciascun soggetto altro. Pertanto, da quest anno, nella Sezione Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti trovano indicazione i dati relativi a Redditi assoggettati a tassazione ordinaria (campi da 301 a 317), Somme erogate per l incremento della produttività del lavoro (campi da 323 a 327), Lavori socialmente utili (campi da 328 a 331), riferiti ad altri soggetti dei quali il sostituto d imposta ha tenuto conto nelle operazioni di conguaglio. Si ricorda che la compilazione della Sezione è necessaria quando, ad esempio: al sostituto è fatta richiesta dal contribuente, che ha avuto altri rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro nello stesso periodo d imposta 2014, di effettuare le ritenute tenendo conto anche di quanto corrisposto da altri soggetti, ai sensi dell art. 23, comma 4 del D.P.R. n. 600/73; devono essere ricompresi nell operazione di conguaglio anche i compensi erogati da terzi ai sensi dell art. 50, comma 1, lettera b) del TUIR comunicati successivamente al 12 gennaio 2014 e riferiti al periodo d imposta 2013; si verifica un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall estinzione del precedente sostituto; si verifica l interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all estinzione del sostituto d imposta e la successiva riassunzione da parte di un altro sostituto; si verifichi una successione mortis causa e l erede prosegua l attività del sostituto deceduto. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE SEPARATA 17

18 La sezione Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata si presenta nella medesima veste prevista nel Modello CUD Anche le istruzioni alla compilazione dei predetti campi risultano le medesime. Ai fini della compilazione della sezione in esame si evidenzia che in caso di corresponsione da parte dello stesso sostituto d imposta di somme in relazione a più rapporti di lavoro intrattenuti con il medesimo percipiente nel corso del periodo d imposta, dovranno essere compilati più moduli evidenziando nei campi da 401 a 413 di ogni modulo i dati relativi alle singole corresponsioni di somme soggette a tassazione separata. DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO In questa sezione devono essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2014 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni. Fino allo scorso anno tali informazioni erano fornite nel campo Annotazioni del Mod. CUD tramite il codice BO. Quest anno, analogamente al Mod. 770, è stata creata un apposita sezione nella quale devono essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2014 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni. Le istruzioni precisano che la predetta sezione deve essere compilata esclusivamente nell ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati. DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS Nella parte previdenziale della Certificazione Unica 2015 devono essere esposti i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all INPS (comprensiva delle Gestioni ex INPDAP), nonché l importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso Ente previdenziale nel corso del

19 La parte previdenziale della CU 2015 risulta composta: da un solo riquadro, denominato Dati previdenziali ed assistenziali INPS, a sua volta articolato in tre sezioni: Sezione 1, dedicata ai lavoratori subordinati; Sezione 2, relativa alle collaborazioni coordinate e continuative; Sezione 3, riservata alle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP). Preme evidenziare che si tratta delle stesse informazioni che, fino allo scorso anno, trovavano esposizione nella parte C del Mod. CUD. DATI ASSICURATIVI INAIL La Certificazione Unica 2015, a differenza del Mod. CUD, prevede l indicazione, nei nuovi campi da 35 a 40, dei dati assicurativi riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre l obbligo di assicurazione all INAIL. Preme evidenziare che si tratta delle stesse informazioni che hanno sempre torvato esposizione nella parte C del Mod. 770 Semplificato. F) ANNOTAZIONI Dato l obbligo d invio telematico della Certificazione Unica, allo scopo di poter creare un flusso informatico, molte delle informazioni che erano contenute in forma descrittiva nelle Annotazioni del Mod. CUD trovano ora spazio in appositi campi di nuova istituzione. Di conseguenza alcune Annotazioni sono state eliminate, mentre altre risultano ridimensionate. Si riportano di seguito le novità inerenti le Annotazioni contenute nella CU. CODICE AI Il codice AI avente il significato di Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia ( ), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione ( ), importo ( ) viene modificata rispetto all esposizione sul Mod. CUD, in quanto viene tolta l informazione tempo determinato/indeterminato ora esposta a campo 2 della Sezione Dati Fiscali. 19

20 CODICE AQ Relativamente ai redditi prodotti all estero, viene modificata l Annotazione con Codice AQ e, conseguentemente, molte delle informazioni qui contenute negli anni scorsi, trovano evidenza nei campi da 115 a 118. L Annotazione risulta così modificata Dati relativi al credito d imposta per i redditi prodotti all estero: Reddito complessivo tassato in Italia ( ), imposta lorda italiana ( ), imposta netta italiana ( ). L imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia. CODICE AU In relazione alla contribuzione versata a Enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, avendo introdotto anche il campo relativo ai contributi non dedotti, viene ridimensionata l Annotazione con codice AU già presente sul Mod. CUD. L attuale Annotazione risulta avere il seguente significato: Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro CODICE AX In relazione agli importi evidenziati nella Sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, poiché come detto i valori relativi ai Lavoratori Socialmente Utili trovano esposizione in una sottosezione agli stessi dedicata, l Annotazione AX, nella quale si dava il dettaglio dei citati LSU, risulta modificata come di seguito. Compensi: tipologia ( ), importo ( ), ritenute ( ) periodo di partecipazione ( ); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota ( ). CODICE CF Viene istituito il nuovo codice CF che deve essere riportato nella Certificazione Unica ogni qualvolta detta certificazione venga trasmessa all Agenzia delle Entrate oltre i termini d invio: sia che si tratti del primo invio effettuato all Amministrazione Finanziaria, sa che si tratti di un reinvio, di una Certificazione già trasmessa in precedenza (anche se l invio originale era stato effettuato entro i termini). 20

21 Tale Annotazione si rende necessaria in quanto l Amministrazione Finanziaria, nella creazione del Mod. 730 precompilato, utilizzerà i dati in suo possesso alla data del 9 marzo. Di conseguenza, qualora il sostituto abbia fatto modifiche alla Certificazione Unica in una data successiva, il 730 non potrebbe averle recepite. In questi casi, sulla Certificazione Unica si rende necessaria l emissione della seguente Annotazione con codice CF. In caso di utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall Agenzia delle Entrate verificare i dati forniti dalla presente certificazione in quanto potrebbero essere non coincidenti con la dichiarazione precompilata a seguito di variazione della Certificazione Unica 2015 avvenuta dopo il 7 marzo. CODICE GH In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l anno, qualora le operazioni di conguaglio sono state operate con riferimento a un domicilio fiscale diverso dal 1 gennaio del periodo d imposta di riferimento, con il codice GH, di nuova istituzione, il sostituto informerà il contribuente della necessità di presentare la dichiarazione dei redditi per la corretta liquidazione delle imposte dovute. Le operazioni di conguaglio sono state effettuate con riferimento ad un domicilio fiscale individuato sulla base della precedente normativa, contribuente deve procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi per la corretta liquidazione delle imposte dovute. CODICE GI Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal sostituto estinto, il sostituto subentrante dovrà riportare i propri dati nonché compilare l annotazione con codice GI per rendere noto al lavoratore la predetta circostanza. Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto. 21

22 G) SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DELL 8, DEL 5 E DEL 2 PER MILLE DELL IRPEF Ciascun contribuente ha la facoltà di destinare una quota pari all otto per mille dell IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa pari al 5 per mille dell IRPEF a determinate finalità, nonché, dal 2014, una quota pari al 2 per mille dell IRPEF a favore di un partito politico. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la scelta utilizzando l apposita scheda, allegata alla Certificazione Unica 2015, che il sostituto d imposta è tenuto a rilasciare, debitamente compilata nella parte relativa al periodo d imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente. SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE DELL IRPEF Il Decreto Legge n. 149 del 28 dicembre 2013 come convertito dalla Legge n. 13 del 21 febbraio 2014 ha abolito il finanziamento diretto ai partiti politici ed ha introdotto un sistema di contribuzione volontaria. In particolare, ai sensi dell articolo 12 del predetto provvedimento a decorrere dall anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d imposta, ciascun contribuente può destinare una quota pari al 2 per mille della propria IRPEF a favore di un partito politico. Come si ricorderà, per l anno 2014, primo anno di applicazione delle predette disposizioni, ai sensi dell articolo 12, comma 3 bis del DL n. 149/2013, l Agenzia delle Entrate con Provvedimento del proprio Direttore prot. n del 3 aprile 2014, pertanto a Mod. CUD 2014 già consegnato, aveva approvato la scheda per la destinazione del due per mille dell IRPEF unitamente alle istruzioni e le relative modalità di trasmissione telematica. Dal 2015, ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta, oltre che dell 8 e del 5 per mille, anche del 2 per mille dell IRPEF. La Scheda per la scelta per la destinazione dell 8, del 5 e del 2 per mille dell IRPEF allegata alla Certificazione Unica 2015 è stata graficamente modificata al fine di tenere conto delle succitate novità. 22

23 H) CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI Il Prospetto Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi si riferisce alla corresponsione, nel corso del 2014, di: redditi di lavoro autonomo di cui all art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta; redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta; provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d affari; corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d imposta, per prestazioni relative a contratti d appalto. L art. 25 ter, D.P.R. n. 600/1973, dispone l obbligo, per il condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d acconto sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d appalto d opera e servizi effettuate nell esercizio d impresa (anche se occasionale); provvigioni derivanti da vendita a domicilio; indennità corrisposte per la cessazione: di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR]; da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR]; dell attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma [art. 17, comma 1, lett. f), TUIR]. I contribuenti minimi di cui all art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 godono dell esonero da ritenuta d acconto, purché abbiano attestato in fattura la loro situazione. Anche i soggetti che godono del regime agevolato delle nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo (art. 13, Legge n. 388/2000) beneficiano dell esonero dall applicazione delle ritenute su compensi, provvigioni o proventi sottoposti ad imposta sostitutiva; detti soggetti devono rilasciare al sostituto opportuna dichiarazione attestando di beneficiare del suddetto regime agevolato. I compensi erogati a tali soggetti (minimi e nuove iniziative) devono comunque essere indicati nella presente comunicazione anche se non sono assoggettati a ritenuta. La presente sezione rappresenta la vera novità del modello, ed è stata predisposta seguendo lo schema già previsto nel Mod. 770 Semplificato Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 23

24 Il modello riporta, tra gli altri, i seguenti dati: al punto 1, la causale del pagamento (ad esempio A per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell esercizio di arte o professione abituale, B, per l utilizzazione economica da parte dell autore o dell inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico); al punto 4, l ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell IVA eventualmente dovuta; al punto 9, l importo delle ritenute d acconto operate nell anno; al punto 10 l importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell anno. Inoltre: i punti da 12 a 14 riportano gli importi relativi all addizionale regionale; i punti da 15 a 17 riportano gli importi relativi all addizionale comunale. La presenza di questi ultimi punti (da 12 a 17) essendo destinati all indennità a favore di atleti di associazioni sportive dilettantistiche o ai compensi spettanti ai collaboratori di carattere amministrativo gestionale di società/associazioni sportive dilettantistiche, testimonia che anche tale tipologia di compensi sarà certificata con il modello sopra esposto. I) TERMINI DI CONSEGNA E DI INVIO DELLA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 24

25 Il sostituto d imposta è tenuto: alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi, entro il 28 febbraio, nonché per la prima volta, alla trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 7 marzo, dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Con riferimento al 2015, preme evidenziare che il 28 febbraio ed il 7 marzo cadono di sabato, di conseguenza le scadenze degli adempimenti sono così aggiornate: 2 marzo 2015: termine per la consegna della Certificazione Unica 2015 ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; 9 marzo 2015: termine per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni. La Certificazione Unica 2015 dovrà essere consegnata al percipiente ed inviata telematicamente all Agenzia delle Entrate anche qualora allo stesso, a fronte di una cessazione avvenuta nel corso dell anno 2014, sia già stato rilasciato un modello CUD La Certificazione Unica 2015 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all anno 2015 fino all approvazione di una nuova certificazione. SOGGETTI OBBLIGATI Le istruzioni alla compilazione precisano che sono tenuti all invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del DPR n. 600/1973. art. 23 ( Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente ); art. 24 ( Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ); art. 25 ( Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi ); art. 25-bis ( Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari ); art. 25-ter ( Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all appaltatore ); art. 29 ( Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ); 25

26 Sono, inoltre, tenuti all invio coloro i quali nel 2014 hanno l obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all INPS, all INPS Gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi dovuti all INAIL. Il nuovo adempimento non riveste carattere dichiarativo, ma solo di comunicazione finalizzata all elaborazione della dichiarazione precompilata. Pertanto, l obbligo di invio telematico della certificazione unica non sostituisce la presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto d imposta) necessaria all Amministrazione finanziaria per riscontro della correttezza dei versamenti effettuati nel corso dell anno. COMPOSIZIONE DEL FLUSSO TELEMATICO all Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato, si compone di: Frontespizio; Quadro CT - Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate; Certificazione Unica 2015 con i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e i dati fiscali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo e redditi diversi. Il sostituto d imposta ha facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio ed eventualmente al Quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. J) MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA La Certificazione Unica deve essere presentata all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica: direttamente, ovvero tramite intermediari abilitati 26

27 Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti, sia quelle relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati che quelle relative a redditi di lavoro autonomo e diversi dovranno essere trasmesse telematicamente all Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla circostanza che successivamente l Agenzia stessa consideri solo quelle utili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. TRASMISSIONE TELEMATICA DIRETTA Il sostituto d imposta può provvedere a trasmettere direttamente la propria dichiarazione avvalendosi delle modalità telematiche. I sostituti d imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del servizio telematico: ENTRATEL, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero superiore a 20 soggetti; FISCONLINE, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20. Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali deve essere utilizzato l uno o l altro servizio telematico occorre far riferimento al numero di certificazioni indicate nel riquadro firma della comunicazione contenuta nel frontespizio. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova è data dalla comunicazione rilasciata telematicamente dall Agenzia delle Entrate, che ne attesta l avvenuto ricevimento. Il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell avvenuta trasmissione del file; tuttavia la conferma dell avvenuta presentazione della dichiarazione è data solo dalla successiva comunicazione dell Agenzia che attesta l esito dell elaborazione effettuata sui dati pervenuti e costituisce prova di presentazione. 27

28 Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, a condizione che vengano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto. Il sostituto d imposta ha facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al Quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Pertanto, il sostituto d imposta può adempiere all obbligo di comunicazione effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate; invii separati. TRASMISSIONE TELEMATICA TRAMITE SOGGETTI ABILITATI I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, individuati dell art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 sono: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 241/1997; le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche; i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati; i centri di assistenza fiscale per le imprese; gli studi professionali in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli (Decreto dirigenziale ); le società di servizi in cui più della metà del capitale sociale sia posseduta da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli (Decreto dirigenziale ); coloro che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale; 28

29 gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; i notai iscritti nel ruolo dei notai esercenti nel collegio di cui all art. 24, Legge n. 89/1913 (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012). Qualora la trasmissione delle certificazioni venga effettuata da un intermediario, quest ultimo può inviare in un unico file le comunicazioni relative a più sostituti d imposta. Pertanto, con le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d imposta, l intermediario potrà effettuare un unico invio di tutte le comunicazioni relative a più sostituti d imposta; invii separati. Resta ferma la possibilità per il sostituto d imposta di affidare la trasmissione telematica delle proprie certificazioni a più intermediari, ovvero parte ad un intermediario e parte da inviare direttamente. K) MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Nella Certificazione Unica 2015 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e, da quest anno, i dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La Certificazione Unica 2015 è composta dai seguenti prospetti: DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore; relativamente alla certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale DATI FISCALI; DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI; relativamente alla certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE. Scheda per la destinazione dell 8, del 5 e del 2 per mille dell IRPEF. Analogamente al modello CUD, il sostituto d imposta deve consegnare la Certificazione Unica 2015 al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) in duplice copia, unitamente alle informazioni per il contribuente. 29

30 Le certificazioni possono essere sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Analogamente al modello CUD, ai sensi della Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 145 del 21 dicembre 2006, è facoltà del sostituto d imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Le istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica 2015 specificano che la modalità di consegna elettronica potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d imposta l onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. Come sopra evidenziato, i dati anagrafici del sostituto e del percipiente, oltre al domicilio fiscale di quest ultimo, sono stati inseriti in un frontespizio comune ad entrambe le certificazioni (lavoro dipendente e lavoro autonomo). In presenza di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati si potrà consegnare la Certificazione Unica 2015 composta della sezione Dati Anagrafici e della sola parte relativa ai Dati Fiscali e Previdenziali i riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilato. Viceversa, in presenza di soli redditi di lavoro autonomo si potrà consegnare la Certificazione Unica 2015 composta della sezione Dati Anagrafici e della sola parte relativa ai dati fiscali riguardanti i redditi di lavoro autonomo. L) ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE Prima della scadenza del termine di presentazione (9 marzo, per il 2015) è possibile procedere alla sostituzione o all annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta. È necessario procedere con la predisposizione di un nuovo invio riservato esclusivamente alle sole certificazioni da annullare e/o sostituire. 30

31 È possibile inviare contemporaneamente sia certificazioni da annullare che certificazioni da sostituire, in questo caso dovrà risultare barrata sia la casella Annullamento che la casella Sostituzione. Come sopra evidenziato, nel Frontespizio, in corrispondenza della sezione Tipo di comunicazione, è necessario barrare la casella annullamento, nel caso in cui il sostituto intenda annullare una certificazione già presentata; sostituzione, nel caso in cui il sostituto intenda sostituire una certificazione già presentata. Nell ipotesi di sostituzione, la nuova certificazione inviata sostituisce integralmente la precedente. In caso di annullamento e/o sostituzione non deve essere ripresentato il Quadro CT. M) REGIME SANZIONATORIO Ai sensi dell art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014 : Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Viene pertanto prevista una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In caso di errata trasmissione, qualora l invio della corretta certificazione avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo, la sanzione non si applica. Come già evidenziato, per l anno 2015, il termine di trasmissione risulta differito al 9 marzo (il 7 marzo cade di sabato), pertanto i successivi 5 giorni entro i quali è possibile reinviare una comunicazione errata scadono il 14 marzo Preme evidenziare che sebbene il 14 marzo 2015 cada di sabato, si ritiene prudenzialmente quest ultimo termine non ulteriormente differibile al primo giorno lavorativo successivo. Riassumendo, alla luce di quanto sopra evidenziato, con riferimento al 2015, poiché il 28 febbraio ed il 7 marzo cadono di sabato, le scadenze degli adempimenti sono così aggiornate: 2 marzo 2015: termine per la consegna del Mod. CU 2015 ai lavoratori dipendentie ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; 9 marzo 2015: termine per l invio telematico all Agenzia delle Entrate dei Modd. CU 2015; 14 marzo 2015: termine per l eventuale rettifica dei Modd. CU 2015 già inviati. 31

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