Giornata Europea della Logopedia, 6 Marzo 2009 Disabilità e diritti. Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.

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1 Questo documento vuole fornire un aiuto concreto alle famiglie che spesso si trovano ad affrontare da sole iter burocratici complicati e tradurre paroloni sconosciuti per cercare di ottenere il meglio per i propri figli con disabilità. Fa riferimento ad un ottima guida creata da FISH Piemonte ed AREA Onlus Di.To 0-6 Disabilità a Torino La guida alle risorse della città per genitori e bambini : sono state scelte, revisionate ed in parte aggiornate le informazioni che potevano essere collegate alle disabilità neurologiche. Si rimanda alla guida completa per ulteriori approfondimenti

2 INDICE Un piccolo ma fondamentale chiarimento Pag. 3 Riconoscimento della condizione di invalido civile Pag. 4 Visita medica e relativo verbale Pag. 5 Domanda di aggravamento Pag. 6 Istanza di ricorso Pag. 6 Cittadini stranieri Pag. 7 Fac-simile dei moduli per la richiesta Pag. 8 Aiuti economici e agevolazioni fiscali Pag. 12 Congedi Pag. 12 Indennità mensile di frequenza Pag. 15 Indennità di accompagnamento Pag. 15 Aggiornamenti normativi 1 trimestre 2009 Pag. 17 Tassa automobilistica Pag. 18 La ZTL per disabili Pag. 19 Tessere per diversamente abili Pag. 20 Buoni taxi Pag. 21 Viaggiare in treno Pag. 22 Barriere architettoniche Pag. 23 Quadro riassuntivo delle agevolazioni Pag. 24 Ausili Pag. 27

3 UN PICCOLO MA FONDAMENTALE CHIARIMENTO INIZIALE La certificazione di invalidità civile e la certificazione di handicap non sono la stessa cosa. Una persona disabile è invalida civile soltanto dopo essere stata esaminata dalla commissione medicolegale competente. Lo stesso vale per il certificato di handicap: una persona disabile non è "handicappata" finchè lo stato di handicap non viene accertato dalla commissione medico-legale competente (L. 104/92, art. 4). La persona con invalidità civile può anche non avere richiesto il certificato di handicap, e viceversa. INVALIDITÀ CIVILE L'invalidità civile è un giudizio di carattere sanitario. Essa valuta la riduzione della capacità lavorativa della persona in funzione della gravità della patologia. Dai 15 ai 65 anni di età il grado di invalidità viene espresso in percentuale. Al di sotto dei 15 e al di sopra dei 65 anni l invalidità l'invalidità corrisponde al grado di difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell età ed è espressa con codici regionali. CERTIFICATO DI HANDICAP. Il certificato di handicap è un riconoscimento medico legale e sociale che tiene conto di quanto la disabilità del soggetto incida sulla sua vita personale e sociale. L handicap viene distinto in: (a) stato di handicap (b) stato di handicap in situazione di gravità. In base al grado di handicap certificato la persona disabile ha diritto a fruire di determinati benefici in ambito fiscale, lavorativo, familiare. La legge di riferimento è la L.104/92 e successive modifiche.

4 RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI INVALIDO CIVILE Per essere riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto è necessario presentare una domanda di accertamento dello stato di invalidante all'azienda Sanitaria Locale di Residenza. A seguito della domanda viene convocata una visita medico-legale per accertare se il richiedente possiede i requisiti sanitari che prevedono il diritto all'erogazione di presidi e benefici economici riconosciuti dalla legge vigente. Come fare la domanda - Procedura La domanda consiste nella compilazione di un modulo, tale modulo si differenzia a seconda se la persona interessata al riconoscimento dell'invalidità civile sia minorenne o interdetto oppure maggiorenne. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: un certificato del medico curante (medico di base o medico specialista). Tale certificato deve indicare la diagnosi con chiarezza e precisione e le eventuali difficoltà di natura fisica, mentale, sensoriale che derivano dalle patologie certificate. Per il riconoscimento dello stato di cecità deve essere allegato un certificato medico oculistico di struttura pubblica che attesti la cecità assoluta o parziale (residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con correzione o ancora un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% in entrambi gli occhi). Nel caso di sordomutismo è necessario allegare un certificato otorinolaringoiatrico attestante la sordità prima dell'apprendimento del linguaggio parlato definibile entro il dodicesimo anno di vita; la fotocopia di un documento di identità valido; la fotocopia del codice fiscale. Se le patologie cui è affetto l'interessato possono comportare un riconoscimento della condizione di invalido civile ed un riconoscimento della condizione di cieco civile per gravi problemi di vista è necessario presentare due distinte domande ciascuna sull'apposito modulo. Se l'interessato è minorenne o interdetto, deve essere compilato il modulo "Istante minore anni 18 o interdetto" e firmato osservando le seguenti indicazioni: richiedente minore di anni 18 Se il richiedente è minorenne la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante specificando se trattasi di genitore o tutore. richiedente interdetto - Se il richiedente maggiorenne è stato dichiarato interdetto la domanda deve essere firmata dal tutore. Nel caso in cui l'interessato maggiorenne si trovi nell'impossibilità fisica di firmare la domanda (es. paralisi agli arti superiori) o sia analfabeta, deve presentarsi personalmente con un documento in corso di validità all'ufficio competente a ritirare le domande. L'impiegato, accertata l'identità dell'interessato, è tenuto ad indicare in calce al modulo la motivazione dell'impossibilità a sottoscrivere. Se l'interessato non può presentarsi personalmente per motivi di salute la domanda deve essere presentata dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, oppure da altro soggetto indicando le motivazioni dell'impedimento. LA VISITA MEDICA ED IL RELATIVO VERBALE

5 Una volta presentata la domanda viene fissata la data della visita di accertamento durante la quale è possibile farsi assistere dal proprio medico di fiducia. Si ricorda che è necessario, in corso di visita medica, esibire tutta la documentazione sanitaria attestante le patologie certificate dal medico curante. La visita viene effettuata dalla Commissione di prima istanza presso il Servizio di Medicina Legale dell'asl di residenza ad eccezione delle visite per il riconoscimento dello stato di cecità assoluta o parziale che sono effettuate presso un'apposita Commissione medica provinciale istituita presso l'asl 2 per la provincia di Torino e presso le AASSLL competenti per territorio negli altri capoluoghi di provincia. A Torino la domanda presentata all'asl di residenza del richiedente viene successivamente trasmessa, d'ufficio, alla segreteria della Commissione medica provinciale competente per il riconoscimento dello stato di cieco civile. Nel caso in cui l'interessato sia impossibilitato a presentarsi a visita per gravi condizioni di salute è possibile richiedere una visita domiciliare esibendo certificato del medico curante che attesta l'impossibilità dell'interessato a lasciare il domicilio. Effettuata la visita, la procedura prevede che il relativo verbale venga inviato alla Commissione medica di verifica. La commissione medica di verifica valuta il giudizio espresso dalla commissione medica di prima istanza esaminando la documentazione medica agli atti e, se lo ritiene necessario, convoca a nuova visita l'interessato o richiede ulteriore documentazione sanitaria. Una volta effettuata la valutazione da parte della Commissione medica di verifica, il verbale ritorna all'asl di competenza che provvede all'invio a domicilio del verbale. Nel verbale viene indicato l'esito della visita medica (non invalido, invalido, cieco civile, sordomuto, minore o invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età) caratterizzato da un codice differente per ciascuna condizione e l'eventuale percentuale di invalidità civile. Nel caso in cui venga riconosciuta una condizione di invalidità che dà diritto all'erogazione di provvidenze economiche, l'a.s.l. provvede ad inviare all'inps i dati necessari per le erogazioni economiche senza che l'interessato presenti ulteriore domanda. L'INPS provvederà ad inviare per posta all'interessato la richiesta di ulteriore documentazione utile ad accertare requisiti non sanitari (reddito, iscrizione nelle liste speciali, ecc.). NOTA BENE Le pratiche per l'assegno mensile, le pensioni e le indennità sono GRATUITE. L'assegno mensile, le pensioni e l'indennità di frequenza sono erogabili se l'interessato ha un reddito personale non superiore ad un limite stabilito annualmente per legge. Requisito essenziale per ottenere l'assegno di invalidità mensile, oltre alla percentuale compresa tra il 74% ed il 99%, è dato dall'iscrizione alle liste speciali di collocamento. Per ottenere l'indennità di frequenza, erogata ai minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, è necessario presentare annualmente all'inps un certificato di frequenza scolastica o di asilo nido oppure un certificato attestante la frequenza di un centro di riabilitazione pubblico o convenzionato con l'ente pubblico, non è ammessa la frequenza di presso strutture private. Le indennità di accompagnamento per invalidità civile e quella per cecità assoluta, l'indennità speciale per cecità parziale e l'indennità di comunicazione per sordomuti sono erogate indipendentemente dal reddito personale e dall'età. L'indennità di accompagnamento per invalidità civile non è riconosciuta se l'interessato è ricoverato a tempo pieno presso una struttura, pubblica o privata, la cui retta è a totale carico dell'ente pubblico. I MINORENNI possono essere riconosciuti: codice 01 "non invalido", codice 07 "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ipoacusico". In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili ed

6 indennità di frequenza (compatibilmente con il reddito annuo individuale e la frequenza di centri di riabilitazione, scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido). I minori che hanno compiuto i sedici anni di età possono essere percentualizzati ai fini dell'iscrizione nelle liste collocamento speciali del Centro per l'impiego. codice 05 "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure codice 06 "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, ortesi e/o ausili e indennità di accompagnamento (svincolata dal reddito individuale). E' incompatibile con il diritto a percepire l'indennità di frequenza. codice 08 "cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".in questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili, pensione per ciechi parziali (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e indennità speciale per ciechi parziali (svincolata dal reddito individuale). codice 09 "cieco assoluto".in questo caso ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili e indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (svincolata dal reddito individuale). codice 10 "sordomuto".in questo caso ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili ed indennità di comunicazione (indipendentemente dal reddito individuale). Al compimento della maggiore età è necessario presentare domanda di rivalutazione dello stato di invalidità civile per ottenere una percentualizzazione della capacità lavorativa residua che permetta di mantenere i diritti acquisiti rispetto alle prestazioni sanitarie e, se la percentuale è pari o superiore al 46%, l'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai fini dell'integrazione lavorativa. Tale rivalutazione è indispensabile anche a ottenere i benefici economici previsti quali l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Anche nel caso di sordomutismo e cecità è necessario presentare nuovamente una domanda di accertamento di invalidità al compimento del diciottesimo anno di vita. DOMANDA DI AGGRAVAMENTO Nel caso in cui una persona già dichiarata invalida presenti un peggioramento delle proprie condizioni di salute, può presentare la domanda di aggravamento al fine di rivalutare lo stato di invalidità civile. Per ottenere tale valutazione è necessario presentare la domanda presso il Servizio di Medicina Legale Settore invalidi civili sito in Torino Via Farinelli 25 piano terra. La modulistica è uguale a quella utilizzata per la presentazione della prima domanda di invalidità civile, ma nel caso specifico, è indispensabile corredarla con la documentazione sanitaria attestante l'effettivo peggioramento dello stato di salute (relazione di un medico specialista e/o esami). Inoltre è necessario allegare alla domanda la fotocopia del precedente verbale di invalidità. ISTANZA DI RICORSO AL GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA DI PRIMA ISTANZA Qualora la valutazione espressa dalla Commissione medica di prima istanza sia ritenuta inadeguata è possibile inoltrare ricorso alla Commissione medica di seconda istanza presso: Ministero Economia e Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi Ufficio XIII Via Casilina, Roma, allegando: copia del verbale di invalidità civile e della busta che conteneva il verbale stesso,

7 copia della documentazione sanitaria esaminata dalla commissione medica di prima istanza. L'interessato o il suo legale rappresentante può presentare ricorso amministrativo al Ministero Economia e Finanze entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di invalidità. Il Ministero Economia e Finanze ha tempo 180 giorni per esprimere un parere; trascorso tale periodo di tempo senza alcuna risposta il ricorso si deve intendere respinto. In tal caso l'interessato può inoltrare ricorso legale al giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario di Torino. In caso di risposta da parte del Ministero Economia e Finanze il nuovo verbale di invalidità sarà inviato all'interessato, all'a.s.l. ed alla Regione quest'ultima provvederà all'invio del medesimo all'inps di competenza. Nel corso dei 180 giorni, previsti per la risposta da parte del Ministero Economia e Finanze, non può essere presentata alcuna domanda di aggravamento. CITTADINI STRANIERI Specifiche disposizioni relative ai cittadini stranieri riguardano soltanto coloro che provengo da paesi extracomunitari in quanto i cittadini provenienti da paesi dell'unione Europea residenti in Italia hanno gli stessi diritti degli italiani. I cittadini stranieri extracomunitari residenti in Italia, adulti o minori, con regolare permesso di soggiorno, possono presentare domanda di riconoscimento di invalidità civile. L'eventuale riconoscimento della condizione di invalido civile, cieco civile o sordomuto dà diritto ai benefici riconosciuti ai cittadini italiani, con le modalità ed i limiti sopra indicati, relativamente a: erogazione di protesi, ortesi e ausili, iscrizione nelle liste speciali, esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Fa eccezione l'erogazione delle prestazioni economiche derivanti dal riconoscimento di invalidità civile per la quale è necessario che l'interessato sia titolare della carta di soggiorno, oppure, nel caso di minori, sia iscritto nella carta di soggiorno di un genitore. La carta di soggiorno è un documento rilasciato ai cittadini stranieri extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno sei anni per motivi che consentono un numero indeterminato di rinnovi e che possono dimostrare di possedere un reddito sufficiente a mantenere sé e familiari. REGIONE PIEMONTE Nella seduta di martedì 2 maggio, la Giunta ha approvato una serie di provvedimenti con lo scopo di snellire le procedure burocratiche legate al riconoscimento dell'invalidità. Le due leggi vigenti in materia di handicap e di accertamenti sanitari per stabilire il grado di invalidità e disabilità risultavano talvolta non coordinate tra loro e, di conseguenza, il soggetto interessato veniva sottoposto a ripetute visite di accertamento per finalità diverse. La nuova delibera, che amplia e integra la nuova legge n. 80 del 9 marzo 2006, consente, a chi lo desidera, di poter svolgere contestualmente le visite necessarie alla verifica dell'invalidità civile e alla certificazione dell'handicap, senza essere sottoposto a due differenti controlli. Inoltre, dopo il rilascio del documento attestante l'invalidità civile o la disabilità, il cittadino, nel richiedere il riconoscimento delle agevolazioni cui ha diritto, non dovrà più fare nuove visite né produrre personalmente la documentazione. Saranno gli uffici interessati ad acquisire i dati di cui hanno bisogno richiedendone la trasmissione per via telematica all'azienda sanitaria di competenza. Infine, la verifica dell'invalidità civile e dell'handicap per i cittadini con patologie prognosticate in fase terminale dovrà essere effettuato dalle commissioni mediche competenti entro 15 giorni dalla presentazione della domanda (Torino, 02/05/2006)

8 Fac-simile dei moduli per la richiesta

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12 AIUTI ECONOMICIE E AGEVOLAZIONI FISCALI I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni: prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino; tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino. I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. Questo significa che il genitore lavoratore può fruire delle agevolazioni anche se la madre non lavora. I permessi e il congedo per grave handicap non possono essere fruiti contemporaneamente. I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio. I genitori possono fruire contemporaneamente l'uno dell'astensione facoltativa e l'altro dei permessi per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e dell'astensione facoltativa nella stessa giornata. La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi, anche ai genitori adottivi e agli affidatari. CONGEDO La legge ha introdotto dal 1 gennaio 2001 un congedo straordinario retribuito per l'assistenza di figli che sono portatori di grave handicap. Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi ecc.) A chi spetta: Ai genitori, naturali o adottivi, e dal 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo che riordina i permessi e i congedi per i genitori di portatori di handicap grave) anche agli affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità; i genitori non possono fruire del congedo contemporaneamente. Ai fratelli o alle sorelle conviventi del portatore di handicap grave, in caso di decesso di entrambi i genitori o quando questi ultimi siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo per grave handicap contemporaneamente. Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni che permettono di fruire degli speciali congedi previsti dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari retribuiti ecc.). L'importo Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita, è coperto dai contributi figurativi e viene corrisposto per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. Per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa (es. part-time verticale), il congedo non è riconosciuto. L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio. La domanda

13 La domanda di congedo (Mod-Hand4 per i genitori e Mod-Hand5 per fratelli e sorelle) deve essere presentata all'inps in duplice copia. Una di esse viene restituita dall'inps per ricevuta all'interessato che la deve presentare al datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, la documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità dell'handicap. La legge finanziaria 2004 ha abolito la norma secondo la quale al momento della domanda di congedo la gravità dell'handicap doveva essere stata accertata da almeno cinque anni. Le domande presentate prima del 1 gennaio 2004, respinte per mancanza del vecchio requisito dei cinque anni, devono essere ripresentate. CONGEDO STRAORDINARIO Per l'assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario indennizzato. La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo. A chi spetta al coniuge, se convive con la persona gravemente disabile ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità, in particolari condizioni: ai fratelli o alle sorelle (alternativamente) conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, se si verificano le seguenti due condizioni: entrambi i genitori sono deceduti o totalmente inabili il fratello portatore di handicap grave non è coniugato o non convive col coniuge, oppure, se è coniugato e convivente col coniuge, ricorre una delle seguenti situazioni: o il coniuge non lavora o è lavoratore autonomo o il coniuge ha espressamente rinunciato a usufruire del congedo I requisiti Per ottenere il congedo sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle speciali agevolazioni previste dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari retribuiti). La durata Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa, può essere frazionato a giorni, a settimane, a mesi. L'indennita' Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita ed è coperto da contributi figurativi. Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa. L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio. La domanda I moduli di domanda di congedo straordinario sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito Internet dell Istituto nella sezione moduli. La domanda deve essere presentata all Inps in duplice copia. La copia che viene restituita dall Inps per ricevuta va presentata al datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegata la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell handicap. Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

14 IL PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE E I PERMESSI PER MATERNITÀ I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a particolari agevolazioni: prolungamento del congedo parentale(astensione facoltativa). Il congedo parentale, nella generalità dei casi, è di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere prolungato fino al compimento degli otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori. Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto all'astensione fino al compimento dei tre anni di età del bambino. In alternativa al congedo parentale, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino; tre giorni di permessi mensili retribuiti, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età. I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo. I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto, perchè non lavora o perchè svolge lavoro autonomo. I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente. I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio. Se un genitore usufruisce dell'astensione facoltativa, l'altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli con disabilità. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e l'astensione facoltativa. La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari. La domanda Per avere diritto ai permessi è necessario presentare un modulo di domanda corredato dai documenti che provino la disabilità, agli uffici Inps e al proprio datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps oppure sul sito nella sezione "moduli". Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall articolo 1, comma 783 della legge 296/06. Chi paga I permessi per assistenza alle persone con disabilità sono retribuiti dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'inps.

15 L'INDENNITA MENSILE DI FREQUENZA L'indennità mensile di frequenza è stata introdotta dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla: legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per minori invalidi". Requisiti necessari essere residente in Italia essere cittadini italiani o cittadini comunitari residenti da più di tre mesi in Italia, o essere iscritti sulla carta di soggiorno del genitore essere minore di anni 18 frequentare, anche in modo non continuo, un centro di riabilitazione, la scuola di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, il centro di formazione professionale essere stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età oppure essere ipoacustico che presenta un una perdita uditiva superiore a 60 decibel" essere privo di reddito o con un reddito non superiore a 4.382,43 riferito all'anno Incompatibilità Non hanno diritto all'indennità mensile di frequenza coloro che: percepiscono l'indennità di accompagnamento percepiscono la speciale indennità per i ciechi parziali percepiscono l'indennità di comunicazione È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità mensile di frequenza ed eventuali altre indennità. Importo dovuto Per l'anno 2009 l'importo mensile è di 255,13. Tale importo viene corrisposto da ottobre a giugno. Frequenza di centri di riabilitazione o corsi La concessione dell'indennità di frequenza ai minori riconosciuti invalidi civili è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di: centri ambulatoriali o centri diurni socioeducativi, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime di convenzione, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. A seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale anche la frequenza all'asilo dà diritto a percepire l'indennità di frequenza. La frequenza di centri di riabilitazione e/o di scuole deve essere opportunamente certificata, il certificato di INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO L indennità di accompagnamento è stata istituita a favore delle persone completamente inabili, che non possono svolgere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto costante. L indennità non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, qualora la persona abbia una residua capacità di lavoro. Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall età e dal reddito. I requisiti Per ottenere l indennità di accompagnamento è necessario avere i seguenti requisiti:

16 - il riconoscimento di un invalidità totale (non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell età). - la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno. L indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (in questo caso si può scegliere il trattamento più favorevole) e viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in strutture per lunga degenza con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di ente pubblico). Continua, invece, a essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie. Coloro che percepiscono l indennità di accompagnamento devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico di enti pubblici. Per compilare la dichiarazione bisogna utilizzare il modulo che l Inps invia al domicilio e che va restituito o alla propria sede Inps, alla sede Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza. Se la dichiarazione non viene consegnata, l Inps provvede al controllo dei requisiti.

17 AGGIORNAMENTI NORMATIVI 1 TRIMESTRE 2009 L Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili. In base all attuale normativa, le principale agevolazioni riguardano: Figli a carico Veicoli Sussidi tecnici e informatici Spese sanitarie Assistenza personale Abbattimento barriere architettoniche Le agevolazioni riguardanti Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà sono fruibili di norma anche da parte dei familiari del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in base al proprio reddito personale complessivo. Fanno eccezione i casi specifici previsti dalla normativa e indicati in dettaglio dalla Guida. Da ricordare che nell anno 2009, in base al decreto legge 185/2008, convertito nella L. 2/2009 (misure anticrisi), è previsto un bonus per le famiglie a basso reddito, è possibile, cioè, usufruire di un beneficio nella misura di euro se nel nucleo familiare vi sono figli a carico del richiedente portatori di handicap, riconosciuto come tale ai sensi della legge 104 del 1992 e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro Per i contribuenti con disabilità che non possono recarsi presso gli sportelli, l Agenzia delle entrate ha attivato un servizio di assistenza fiscale domiciliare da parte di funzionari qualificati. Per usufruirne è possibile rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore, ai servizi sociali degli enti locali, ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell Agenzia. Informazioni e chiarimenti si possono avere rivolgendosi ai centri di assistenza telefonica, al numero dal lunedì al venerdì dalle alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, oppure agli sportelli degli Uffici locali dell Agenzia delle entrate. Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti reddituali per il 2009 Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito Pensione ciechi civili assoluti 275,91 267, , ,81 Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 255,13 246, , ,81 Pensione ciechi civili parziali 255,13 246, , ,81 Pensione invalidi civili totali 255,13 246, , ,81 Pensione sordomuti 255,13 246, , ,81 Assegno mensile invalidi civili parziali 255,13 246, , ,42 Indennità mensile frequenza minori 255,13 246, , ,42 Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 755,71 733,41 Nessuno Nessuno Indennità accompagnamento invalidi civili totali 472,00 465,09 Nessuno Nessuno Indennità comunicazione sordomuti 236,15 233,00 Nessuno Nessuno Indennità speciale ciechi ventesimisti 180,11 176,00 Nessuno Nessuno Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 458,20 443,56 Nessuno Nessuno

18 VIAGGIARE TASSA AUTOMOBILISTICA accompagnamento ); Secondo l'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, possono ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, prevista per i disabili, coloro che, essendo proprietari di veicoli, rientrano nei seguenti casi: a. persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie ( o comunque in possesso di indennità di b. persona che abbia fiscalmente a carico una persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie ( o comunque titolare di indennità di accompagnamento ) ; c. persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento (ex art. 1, L. 18/1980); d. persona che abbia fiscalmente a carico una persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento (ex art. 1, L. 18/1980); e. persona non vedente o sordomuta assoluta; f. persona che abbia fiscalmente a carico una persona non vedente o sordomuta assoluta; g. invalido con ridotte o impedite capacità motorie con veicolo adattato (adattamento risultante dalla carta di circolazione e dalla patente speciale). Possono essere esentati solo veicoli con cilindrata non superiore a: cc se dotati di motore a benzina; cc se diesel. L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo. Il trasferimento da un veicolo ad un altro di un'esenzione già in essere può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato oggetto di: radiazione; vendita; furto. L'esenzione concessa ha effetto soltanto per il futuro per cui non ha efficacia retroattiva: eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti potranno essere contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Ne deriva altresì che il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi. L'esenzione, una volta concessa, viene rinnovata anno per anno senza necessità di ulteriori adempimenti. Allorquando però il certificato medico-legale attestante l'invalidità riporta un termine per la revisione dello stato di disabilità, l'esenzione stessa viene automaticamente chiusa alla scadenza del predetto termine. Vanno, inoltre, comunicati al Settore Tributi della Regione Piemonte (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutti quei fatti tali da modificare la situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, eccetera), compresa la vendita del veicolo oggetto di esenzione.

19 Come ottenere l'esenzione Per ottenere l'esenzione gli interessati devono consegnare oppure spedire a mezzo posta, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, agli uffici del Settore Tributi, Piazza Castello, Torino (orario per il pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) il modulo accompagnato dalla documentazione specificata all'interno dello stesso. In alternativa la richiesta può essere depositata presso: gli URP regionali che hanno sede in ogni capoluogo di provincia; gli sportelli dei Concessionari della Riscossione. In allegato alla domanda vanno presentati i seguenti documenti: copia della carta di circolazione nella quale il proprietario risulti essere il disabile o la persona che lo ha fiscalmente a carico; copia della patente (per il caso di cui al precedente punto g); autocertificazione (per i casi di cui ai precedenti punti b), d) ed f) in cui si dichiara che il disabile è persona fiscalmente a carico del proprietario del veicolo che si vuole esentare; copia conforme all'originale del certificato medico-legale attestante lo stato di disabilità. Nel caso in cui la situazione che dà diritto all'esenzione si verifichi durante l'ultimo anno fiscale, e quindi non possa essere documentabile, è possibile ciononostante ottenere il beneficio esibendo il certificato di stato di famiglia. Effettuata l'istruttoria dell'istanza, Il Settore Tributi provvederà a darne comunicazione dell'esito (positivo o negativo) al richiedente. Nel caso di istanza tempestivamente inoltrata, ma non accolta, il richiedente è tenuto al pagamento della tassa, ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste nel caso di ritardato pagamento. frequenza deve essere inviato ogni anno alla sede INPS di competenza. LA ZTL PER I DISABILI Destinatari: Residenti a Torino con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall'asl di competenza. Consente: Transito in ZTL Ordinaria, nelle vie e nelle corsie riservate, aree pedonali etc. Sosta negli spazi appositamente riservati ai disabili. I possessori di contrassegno invalidi rilasciato da altro comune che si recano spesso in Città possono, motivando la richiesta (dichiarazione del datore di lavoro, ecc.), registrare le targhe dei veicoli (massimo 5) che utilizzano e su cui sarà esposto il loro contrassegno invalidi. Questo permetterà loro di evitare la procedura di esenzione a posteriori. Validità: fino a 5 anni Costo: 4,81 (3 costo del permesso + 1,81 diritti di segreteria) Come richiederlo: Rivolgersi all'ufficio Permessi della Città Al ritiro del contrassegno, occorre presentare la dichiarazione del numero di targa dei veicoli (fino a 5) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere: Variazioni alle modalità di pagamento per i permessi Disabili (Contrassegno H) Dal 1 gennaio 2009, per i soli permessi disabili (contrassegno H), sarà possibile pagare le spese di rilascio e rinnovo permessi direttamente alla Cassa dell'ufficio Permessi. Per le altre tipologie di contrassegno rimane valido il solo pagamento con versamento su c.c.p. Questi gli importi da corrispondere: Contrassegno H - Disabili: 3,00 Uffici Postali nei pressi dell' Ufficio Permessi: Via San Francesco da Paola 40 - orari: Via Maria Vittoria 24 - orari:

20 Per ogni permesso è necessario versare anche i diritti di segreteria ( 0,52) e i diritti di permesso ( 1,29). L'importo complessivo di 1,81 dovrà essere corrisposto in contanti, al ritiro del permesso, presso lo sportello Cassa dell'ufficio Permessi. Per ogni permesso ritirato è necessario portare una marca da bollo di 14,62, oltre a quella apposta sulla domanda. Nel caso in cui l'importo della ricevuta (comprensiva dell'importo versato su c.c.p., dei diritti di segreteria e di permesso) superi i 77,47, si dovrà anche portare una sola marca da bollo di 1,81. TESSERE PER DIVERSAMENTE ABILI La tessera di libera circolazione è un documento di viaggio regionale che permette a particolari categorie di utenti, ed in alcuni casi all'eventuale accompagnatore, di viaggiare gratuitamente sulle linee urbane ed extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte con Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1. Dal 1 novembre 2001, la tessera di libera circolazione è valida anche per viaggiare in treno. La tessera, consente al suo possessore e all'eventuale accompagnatore di viaggiare su tutti i treni regionali e diretti aventi origine e destinazione in città piemontesi. Inoltre, può essere utilizzata sui treni interregionali di competenza della Regione Piemonte con Origine o Destinazione esterna alla Regione Piemonte come meglio dettagliato nell'allegato. Hanno diritto al rilascio della tessera di libera circolazione i residenti nella Regione Piemonte che rientrino in una delle seguenti categorie: ciechi assoluti e ciechi ventesimisti (la gratuità del viaggio e' consentita all'eventuale accompagnatore) sordomuti "grandi invalidi" (invalidi: di guerra, civili di guerra e per servizio), appartenenti alle categorie dalla Iª alla IVª; viene rilascia una tessera che permette la gratuità del viaggio all'eventuale accompagnatore a coloro che appartengono alla Iª categoria con una super invalidità; disabili (invalidi civili e del lavoro) con una percentuale di invalidità non inferiore al 67% (nei casi nei casi di invalidità al 100% la gratuità del viaggio è consentita anche all'eventuale accompagnatore)" i minori invalidi (la gratuità del viaggio e' consentita anche all'eventuale accompagnatore) ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 del D.Lgs. 509/1988) I residenti della Provincia di Torino (ad eccezione dei residenti nel Comune di Torino che potranno rivolgersi presso il centro Servizi Cliente GTT S.p.A., C.so Francia 6 - Torino) possono richiedere agli sportelli sottoelencati la tessera cartacea o, in alternativa, la tessera elettronica "conctactless ticket" nominativa che consente di viaggiare anche sulla linea metropolitana di Torino; I residenti nei Comuni dell'area metropolitana potranno richiedere la tessera di libera circolazione presso GTT S.p.A, Centro Servizi al Cliente, C.so Francia n. 6 o, in altrenativa, presso i Circondari della Provincia di Torino I residenti nei Comuni di Beinasco, Carmagnola, Grugliasco e Moncalieri e Venaria potranno richiedere la tessera di libera circolazione sia agli sportelli predisposti in ciascun Comune, sia presso GTT S.p.A, Centro Servizi al Cliente, C.so Francia n. 6 e sia presso i Circondari della Provincia di Torino. Per le domande presentate agli sportelli dei Circondari della Provincia di Torino o dei Comuni di Beinasco, Carmagnola, Grugliasco e Moncalieri dovranno essere presentati i seguenti documenti: Domanda (Modello A o B); Carta d identità; Certificato di invalidità in originale o dichiarazione sostitutiva di notorietà;

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