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1 Aggiornato al RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2 Indice 1. Il progetto di utilizzazione delle aree demaniali marittime (P.U.D.) Inquadramento territoriale,normativo e ambientale Assetto del litorale Portualità turistica Il Piano Territoriale Coordinato paesistico Il PTCP della costa Analisi stato attuale Procedure di acquisizione dati Considerazioni operative Rapporto banca dati / Progetto di utilizzazione demanio marittimo Anomalie dividente demaniale Anomalie concessioni demaniali marittime Progetto Disciplina delle attività balneari Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari Noleggio unità da diporto Disciplina del commercio al dettaglio su aree Demaniali Marittime Regolamentazione spiagge libere e libere attrezzate Definizioni e tipologie Disciplina delle spiagge libere attrezzate Modalità di gestione Limiti e Divieti Obblighi del gestore Organizzazione spiagge libere attrezzate Progetto Eco del Mare Verifiche parametri art.11 bis Nuove concessioni in capo al comune di Lerici Controlli

3 COMUNE DI LERICI Provincia della Spezia VISTA la legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13 disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti, emanata in attuazione del d, lgs, 112\98 (conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alla Regione ed altri Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59); VISTA la deliberazione n. 64 in data 19 dicembre 200, con la quale la Regione Liguria ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa; VISTA la legge Regionale 3 gennaio 2002 n. 1, che in attuazione dell articolo 3 del citato D. lgs. 112/98 individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli Enti Locali in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 985 del con il quale si adottano le Linee guida per le spiagge libere e attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari ; VISTO il Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato con D: C.R. n. 18 in data 9 aprile 2002; VISTO IL Decreto Legislativo 171/05; VISTO IL Decreto n.146/08; VISTO la Legge Regionale n.22 del modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999, n.13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti); VISTO IL Decreto dirigenziale n.1617 del ; VISTO la legge n.296/2006 e in particolare art.1 comma 254; CONSIDERATO necessario intervenire per ottemperare a quanto disposto dall art.11 bis della legge regionale n.22 /2008; 3

4 DATO ATTO che l attuale situazione delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei e degli accessi agli stessi sono caratterizzato come evidenziato nella Tavola 1 allegata DATO ATTO che il Piano in oggetto si propone di migliorare l utilizzo degli arenili attraverso il superamento delle deroghe approvate con decreto dirigenziale n del , e in particolare l acquisizione mediante concessione demaniale marittima, da parte dell A.C. delle aree libere per la loro riqualificazione; nonché di destagionalizzare lo spazio a mare in modo che non si limitano le attività nei mesi estivi quindi di disporre di un piano di utilizzo flessibile del demanio marittimo. 4

5 1. Il progetto di utilizzazione delle aree demaniali marittime (P.U.D.) Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono state integralmente trasferite dallo Stato alle Regioni per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia. La materia è stata disciplinata a livello regionale con L.R. 28 aprile 1999, n. 13 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento arenili, protezione ed osservazione dell ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e, successivamente integrata con l.r. 3 gennaio 2002 n. 1 Modifica alla l.r. 28 aprile 1999 n. 13 e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime che, tra l altro ha stabilito il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo dal 1 gennaio La gestione del demanio marittimo, il cui passaggio è avvenuto senza il parallelo trasferimento delle risorse dei canoni, comporta un notevole impegno per i comuni rivieraschi, sia sotto l aspetto organizzativo sia per l importanza ambientale ed economica del bene demaniale. In questa prospettiva la Regione ha predisposto una serie di atti finalizzati a garantire coerenza e uniformità di comportamento lungo l intero litorale ligure e con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002 è stato approvato il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, previsto dalla citata L.R. 13/99, che precisa le funzioni di coordinamento in capo alla Regione e costituisce la disciplina di riferimento per il rilascio e rinnovo di concessioni del demanio Marittimo. Per l uso ricreativo - turistico, l obbiettivo principale della Regione è mantenere una quota significativa di aree balneabili destinate a spiagge libere. I comuni, nel caso ricevano istanze per nuove concessioni in aree libere ed intendano procedere alla trasformazione di aree libere in libere attrezzate devono presentare alla Regione un progetto di utilizzo idoneo ad accertare in consistenza e la qualità delle spiagge libere e libere attrezzate esistenti sul litorale comunale o che si intendano prevedere. Tale documentazione deve contenere in particolare: 5

6 Lo stato delle concessioni in essere nelle zone balneabili, con particolare riferimento alla consistenza e alla posizione delle aree libere e delle spiagge libere attrezzate presenti sul litorale comunale, nonché i percorsi per il libero accesso al mare; L individuazione dei servizi e delle attrezzature all interno delle spiagge libere attrezzate esistenti; L organizzazione che si intende dare al tratto di litorale in questione, specificando la quantità, la localizzazione e la regolamentazione della gestione delle spiagge libere attrezzate, garantendo modalità che assicurino la trasparenza e la pubblicità del relativo affidamento dei servizi, la professionalità dei soggetti prescelti, la determinazione del canone in misura non superiore al canone fissato della concessione demaniale marittima, in modo da conseguire l obiettivo dell uso sociale delle spiagge libere attrezzate. Sulla base di detta documentazione la Regione rilascia, entro sessanta giorni, un nulla osta indicante le condizioni da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni in coerenza con le finalità generali di cui dell articolo 3, avuto particolare riguardo alla qualità e fruibilità delle spiagge libere e alla sistemazione e alle attrezzature delle spiagge libere attrezzate. Per il diporto nautico prevede che il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all articolo 2 primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nel P.T.C. della costa con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori b) il rilascio di nuove concessioni o subenti per l installazione di gavitelli o la creazione di punti d ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tenuta dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli e punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenete i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazione delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l eliminazione di gavitelli esistenti. 6

7 Tale progetto è sottoposto al parere vincolante della Regione da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali di cui all articolo 3 del citato Piano di Utilizzazione, entro sessanta giorni dalla presentazione dei relativi atti. Con detto parere la Regione può stabilire che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune senza l obbligo della acquisizione del previsto nulla osta. Da ultimo la Regione Liguria ha integrato le su dette norme con Legge Regionale n.22 del che prevede tra l altro : a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale; b) la predisposizione di percorsi per l accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari; c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli; d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi; e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l accesso alla fascia di libero transito; f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione. 7

8 2. Inquadramento territoriale,normativo e ambientale 2.1. Assetto del litorale La zona che va dalla diga foranea a Tellaro non presenta particolari problemi di stabilità. Nel golfo di Lerici le opere di difesa non hanno risolto i problemi di erosione delle spiagge. Queste in passato sono state alimentate con materiale di taglia troppo fine e quindi non si sono avuti effetti benefici. Tra Tellaro e Bocca di Magra la costa alta presenta non trascurabili problemi di stabilità. Nel golfo di Lerici le opere di difesa non hanno risolto i problemi di erosione delle spiagge. Tra Tellaro e Bocca di Magra la costa alta presenta non trascurabili problemi di stabilità; la scogliera alimentata saltuariamente le piccole spiagge a tasca nelle insenature Portualità turistica Al di fuori della diga del porto della Spezia si trova il solo porto di Lerici, porto naturale ridossato da un molo foraneo, che offre soprattutto posti al gavitello. A San Terenzo e Tellaro esistono limitatissimi spazi per il rimessaggio di piccole barche Il Piano Territoriale Coordinato paesistico Il piano Territoriale Coordinato paesistico (PTCP) è uno strumento preposto a governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. Costituiscono oggetto della disciplina del PTCP tre parti tra loro coordinate: la normativa urbanistico-edilizia alla quale corrisponde la disciplina indicata come assetto insediativo. 8

9 2.4. Il PTCP della costa La Regione Liguria Dipartimento Pianificazione Territoriale e Paesistica, ha predisposto il PTCP della costa ligure, adottato con D.G.R. n. 209 del

10 3. Analisi stato attuale 3.1. Procedure di acquisizione dati Per la realizzazione della banca dati cartografica e amministrativa delle aree demaniali marittime del territorio del comune di Lerici la Consulting, Service e Project partendo dal Piano Urbanistico Comunale ha proceduto a sovrapporre la linea di costa, con la dividente demaniale marittima e i mappali costituiti S.I.D. successivamente in riferimento all informatizzazione delle CDM, è stato creato un file DWG su base catastale che verrà trasportato su Carta Tecnica Regionale. Ha provveduto a raccogliere: Presso il comune di Lerici la dichiarazione sostitutiva presentata dai concessionari per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime scadenti il ; Presso la Capitaneria di Porto copia del modello 77 relativo all ultimo stadio dell atto concessorio, nonché delle planimetrie agli stessi allegati. Quindi sono state perimetrate sulla cartografia le aree costituenti le concessioni presenti sul territorio del Comune di Lerici, ad accezione di quelle mancanti di riferimenti planimetrici. Ogni concessione demaniale marittima è contraddistinta da un numero correlato ad una scheda (allegato A) contenente i dati personali del concessionario e la situazione amministrativa della stessa per permettere un costante aggiornamento. La tematizzazione delle C. D. M. è stata realizzata mediante l uso di simboli e colori relativi allo scopo delle stesse. Sono state inoltre riportate le ordinanze della C.P. della Spezia relative a pericoli ed interdizioni esistenti nel territorio Considerazioni operative La mancanza di riferimenti planimetrici e di numerosi casi di sovrapposizione di concessioni demaniali marittimo ha reso problematica l informatizzazione del PUD ai sensi art.65 della L.R. n.36/1997 nel perseguire gli obiettivi citati all art.8 punto 9 10

11 della deliberazione n.18 del 09 aprile inoltre, sono stati evidenziati numerosi errori della dividente demaniale SID già segnalate alla capitaneria di porto Rapporto banca dati / Progetto di utilizzazione demanio marittimo Lo stato della concessioni e la loro consistenza risultano avere un importanza determinante per la programmazione e l organizzazione degli arenili, dei servizi e accessi al mare delle spiagge libere e libere attrezzate, costituendo il citato progetto di utilizzo strumento indispensabile agli Enti Locali la gestione del demanio marittimo per organizzare in maniera organica il proprio territorio (arenili e mare territoriale) anche in relazione alle recenti deliberazioni della Regione Liguria Anomalie dividente demaniale. Nelle procedura di localizzazione delle concessioni demaniali marittime emerso che nella zona denominata calata Mazzini sono presenti concessioni e manufatti incamerati tra i beni dello stato al di fuori della dividente demaniale marittima riportata nella cartografia SID. E pertanto al fine di definire l esatta collocazione di dette concessioni sarà chiesta una nuova delimitazione ai sensi dell art. 32 del C.N Anomalie concessioni demaniali marittime. Si è evidenziato che il Comune di Lerici è titolare di CDM destinate a spiaggia libera il che comporta la corresponsione di un canone demaniale marittimo minimo quando per legge deve comunque provvedere alla pulizia degli arenili e a garantire un servizio di assistenza ai bagnanti, anche attraverso idonea cartellonistica. 11

12 4. Progetto 4.1. Disciplina delle attività balneari Gli stabilimenti balneari sono imprese turistiche che possono esercitare le attività di norma connesse alla balneazione quali: cure elioterapiche e termali, attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazione, durante l intero anno solare. Gli impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora legittimate con autorizzazione di tipologia C ex art.3, comma 6 della legge 287/1991, possono funzionare solo congiuntamente all attività di balneazione o alle attività connesse meglio esemplificate in precedenza. Il funzionamento dei servizi di salvataggio, negli orari e con le modalità indicate nelle disposizioni della Capitaneria di Porto della Spezia, è obbligatorio solo nel periodo della stagione balneare. La durata della stagione balneare è fissata dal Comune con apposita Ordinanza Balneare. Al di fuori di tale periodo, possono essere effettuati liberamente quei trattenimenti destinati ai soli clienti della struttura, e dunque non riconducibili all esercizio di attività imprenditoriale aggiuntiva. Le attività ricreative consistenti in spettacoli e/o trattenimenti aperti al pubblico verranno disciplinate autonomamente con apposita ordinanza finalizzata esclusivamente a regolamentare il numero, gli orari e i periodi di svolgimento. Resta ovviamente ferma al riguardo la vigente disciplina in materia di polizia amministrativa, nonché di requisiti di agibilità della struttura ove destinate, anche transitoriamente a tale scopo. L orario di funzionamento delle strutture balneari è disciplinato con ordinanza della Amministrazione Comunale, nel rispetto del presente regolamento Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari I gestori degli stabilimenti balneari, prima dell apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l autorizzazione sanitaria ed eventuali altre autorizzazione relative alle attività connesse, rilasciate dall Autorità Comunale. 12

13 Gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di estintori da incendio portatili, omologati ai sensi di legge. Fatto salvo quanto sopra indicato, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es.; cabine elettriche, impianti di produzione di calore, cucine ristoranti, etc.) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti. La presenza dell'impianto idrico antincendio non dispensa dall'obbligo di installare gli estintori nelle zone a "rischio specifico di incendio" e di tenerne almeno uno a portata di mano. Lo scarico delle acque reflue dovrà essere garantito mediante fognatura comunale o idoneo sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalle competenti Autorità E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. Tale divieto deve essere segnalato all utente da idoneo avviso. I servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione. E' vietata l'occupazione delle cabine e degli altri locali dello stabilimento balneare per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla impresa turisticaricreativa. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila. Le strutture quali cabine, spogliatoi, servizi igienici ecc. devono essere di facile rimozione realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minimo impatto visivo e di ingombro per il libero transito verso il mare. Per gli interventi di ristrutturazione o nuova realizzazione la quota massima delle strutture sopra citate non dovrà superare i 120 cm. rispetto la quota dei percorsi. 13

14 Nell impossibilità di ottemperare a quanto sopra per motivi altimetrici si dovranno posizionare con lato corto parallelo all asse del percorso e con ripartizione come da schema Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare Noleggio unità da diporto L attività di noleggio e/o locazione dei natanti da diporto come definito dal Decreto legislativo 171/05 (jole, pattini, sandolini, mosconi, windsurf, natanti a vela e mezzi similari) deve attenersi alle disposizioni di cui al Decreto n.146\08 e della locale Ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia. L esercizio dell attività di noleggio e/o locazione all interno di aree in concessione da parte di terzi non concessionari è soggetto inoltre al rilascio dell autorizzazione di cui all art. 45 bis del Codice della Navigazione. Coloro che esercitano l attività di noleggio e/o locazione devono darne comunicazione alla Capitaneria di Porto della Spezia Disciplina del commercio al dettaglio su aree Demaniali Marittime Le autorizzazioni per l esercizio del commercio ambulante itinerante hanno carattere personale e non possono in nessun modo essere utilizzate da terzi, anche a nome dell interessato. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla Legge 114/98 e del relativo regolamento di esecuzione. Le stesse dovranno essere esibite in originale, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto ai controlli. 14

15 Il venditore ambulante potrà fare sosta solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle transazioni commerciali. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo , n. 114 e nelle leggi della Regione Liguria Regolamentazione spiagge libere e libere attrezzate DEFINIZIONI E TIPOLOGIE Ai fini demaniali, l utilizzo balneare libero può essere esercitato nelle seguenti tipologie di spiagge: Per spiaggia libera si intende ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all uso pubblico. Per spiaggia libera attrezzata si intende una struttura stagionale destinata all erogazione di servizi alla balneazione in un tratto di arenile libero e di uso pubblico. Il titolare della concessione demaniale marittima è l Amministrazione Comunale, che può affidare la gestione delle attività a terzi. I rapporti tra il Comune ed il gestore sono disciplinati da una convenzione, prevalentemente approvato dalla Giunta Comunale. Nelle spiagge di cui sopra il Comune individua le aree attrezzate destinate ad animali domestici di cui al comma 1 lett. i) dell art.4 della L.R. 22 marzo 2000 n. 23, con regolamento di cui al punto DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE Nelle spiagge libere attrezzate: le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all ingresso della concessione. deve essere garantita la visibilità e l effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della L 104/1992; 15

16 devono essere favorite le migliori condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento; non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature; la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, bar, docce servizi ecc. non può superare il 20% dell area in concessione e comunque non eccedere 50 mq. di superficie coperta, tale limite può essere derogato previo nulla osta regionale con la procedura di cui all art.6 del PUD, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolari offerte dei servizi ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti, fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l occupazione della spiaggia; tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo e verde; il numero di cabine e spogliatoio non può essere superiore a 10; l eventuale noleggio di attrezzatura balneare avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature possono essere collocate secondo le seguenti opzioni: a. le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non né faccia più uso; b. le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o in attesa del cliente in tal caso dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2,0 tra ombrelloni sulla stessa fila. Sono consentite attività complementari alla balneazione purchè connesse all uso del mare e della spiaggia e non comportanti la necessità di corridoi di lancio 16

17 cartellone spiaggia libera attrezzata MODALITÀ DI GESTIONE Il gestore della spiaggia libera attrezzata ha la veste di titolare di un unica impresa di servizi alla balneazione. In questa veste, acquisite preventivamente ed in nome proprio le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge,il gestore svolge la propria attività mediante l offerta al pubblico dei servizi previsti nella convenzione stipulata con il Comune LIMITI E DIVIETI Nessuna prerogativa o facoltà particolare o esclusiva è attribuita al gestore sull arenile di pertinenza, che rimane ad ogni effetto spiaggia pubblica, liberamente 17

18 accessibile ed usufruibile da chiunque, con i limiti generali stabiliti dall Ordinanza Balneare. In particolare, tutte le attrezzature per la balneazione devono rimanere permanentemente all interno dell area per servizi. Solo a seguito di richiesta del cliente ed in sua presenza, il gestore può installare proprie attrezzature nel punto prescelto sull arenile,salvo l obbligo di ritirarle immediatamente dopo che ne sia cessato l uso diretto da parte del cliente medesimo OBBLIGHI DEL GESTORE Per effetto dell affidamento in gestione della struttura ai sensi dell art.45 bis Cod. Nav. e attraverso la stipula della relativa convenzione,il gestore assume i seguenti fondamentali obblighi nei confronti dell Amministrazione Comunale: porre a libera disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione,mantenendone quotidianamente la pulizia e l igiene; mantenere la pulizia quotidiana del tratto di arenile di pertinenza, secondo condizioni che possono essere più precisamente definite in sede di convenzione; esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare corrispondente al tratto di arenile in gestione; vigilare sull arenile informando immediatamente le forze dell ordine interessate (VV.UU, Carabinieri,Capitaneria di Porto, ecc.) nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l incolumità o l ordine pubblico o gravi violazioni alle ordinanze che disciplinandola stagione balneare; stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all esercizio della propria attività ed all adempimento dei relativi obblighi. Altri e più specifici obblighi possono essere stabiliti nella convenzione,laddove siano resi necessari da particolari circostanze Organizzazione spiagge libere attrezzate Le spiagge libere attrezzate presenti nel territorio comunale sono in concessione alla Lerici Mare società mista tra comune e soggetti privati e assegnate in gestione ai 18

19 sensi del art. 45 bis del C. d. N., presenti in varie località ed individuate come da elenco sotto riportato : - Baia Blu ; - San Terenzo - Spiaggia Marinella; - Venere Azzurra tre spiagge libere attrezzate; - Fiascherino lato Lerici; - Fiascherino lato Tellaro. Le problematiche legate all utilizzo delle spiagge libere attrezzate consistono nel superamento della deroga approvata con decreto dirigenziale n.1617 in data 15\07\2005, in particolare; BAIA BLU mq sarà suddivisa come da linee guida, occuperà il 50% della superficie ed il 50% del fronte mare lato stabilimento alla posa delle attrezzature che verranno poste sulla spiaggia a richiesta. SAN TERENZO MARINELLA mq mq.800 la spiaggia della Marinella verrà stralciata dalla concessione e considerata spiaggia libera, il restante arenile in località San Terenzo avrà la parte attrezzata lato Castello con le attrezzature collocate in forma fissa. VENERE AZZURRA settore A 50% con postazione fissa lato San Terenzo e restante libera, settore B con postazione fissa lato Lerici e libera la restante parte; settore C 50% dell intero fronte posto nel lato di ponente attrezzato con postazione fissa. FIASCHERINO lato Lerici 15% a postazione delle attrezzatura che verranno poste sulla spiaggia a richiesta nel lato Lerici; FIASCHERINO Lato Tellaro 50% a postazione fissa nel lato di ponente. Si puntualizza che nel calcolo del 50% della superficie in concessione sono comprese le superfici occupate dai volumi di servizio di qualsiasi natura (chioschi, bar, spogliatoi, docce, servizi ecc. ), tranne le attrezzature poste sugli esistenti manufatti di difficile rimozione Progetto Eco del Mare. E attualmente in corso un progetto di riqualificazione dello stabilimento balneare Eco del Mare, che prevede la costruzione di camere e quindi l identificazione dello stesso, dal punto di vista turistico, quale struttura ricettiva. Solo alla conclusione dei 19

20 lavori, con una modifica del titolo concessorio ai sensi dell art.24 del Regolamento per la Navigazione marittima, la spiaggia potrà acquisire la definizione di Stabilimento balneare e spiaggia asservita ad attività ricettiva, in quanto non è configurabile un cambio di destinazione d uso, ma una integrazione delle funzioni Verifiche parametri art.11 bis Il progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime prevede: - Allo stato attuale le percentuali minime delle aree balenabili libere e libere attrezzate risultano pari al 59% per cento del fronte totale delle aree balenabili di cui il 12% libere, nello stato progettuale la percentuale di spiagge libere risulta pari al 16 %, in quanto la spiaggia della Marinella in località San Terenzo avrà una nuova fruizione come spiaggia libera; - Sono stati evidenziati i percorsi per l accesso pubblico alla fascia del libero transito che indicativamente rispettano i limiti previsti.si riscontrano peraltro particolari situazioni in cui, sia per le condizioni geomorfologiche del territorio, sia per i confini delimitanti le concessioni demnaili marittime, l accesso pubblico alla fascia di libero transito dovrà essere garantito attraverso gli stabilimenti balneari ( Bagni Colombo e Bagni Lido). In prossimità dello stabilimento balneare Eco del mare si segnala che esiste un sentiero di accesso, attualmente impraticabile, pertanto, fino al ripristino di tale percorso, l accesso al mare dovrà essere garantito attraverso lo stabilimento balneare suddetto. - E consentito il libero transito lungo la battigia mediante la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli; - verrà posizionata adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l accesso alla fascia del libero transito e relativi servizi ; - gli specchi acquei adibiti ad usi diversi dalla balneazione vengono disciplinati da appositi Regolamenti e\o Ordinanze emanate dal Comune e dalla Capitaneria di Porto della Spezia; - Uno degli obiettivi che il Comune di Lerici si è prefissato con questo Progetto di Utilizzazione è la destagionalizzazione delle attività sulle aree demaniali marittime. Pertanto i concessionari/gestori di strutture balneari a conclusione della stagione balneare (1 maggio 30 settembre) dovranno rimuovere tutte le opere di facile 20

21 rimozione, con esclusione dei chioschi. I relativi asserviti, i gabinetti, le docce potranno essere lasciati montati qualora si effettui elioterapia nel periodo invernale. A questo proposito i concessionari/gestori dovranno avanzare al comune di Lerici, idonea domanda al fine di ottenere l autorizzazione, specificando il periodo di apertura della struttura per esercitare l attività, che deve essere svolta in via continuativa. L Amministrazione Comunale potrà individuare un periodo minimo di apertura delle strutture. Le opere di facile rimozione dovranno essere smontate entro trenta giorni dalla fine della stagione balneare e non dovranno essere depositate o riposte nell area in concessione, per garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi. Quanto sopra fermo restando le altre aventuali autorizzazioni edilizie, commerciali, etc Nuove concessioni in capo al comune di Lerici L A.C. in funzione di ciò che emerso dall analisi dello stato attuale ritiene strategico richiedere in concessione le seguenti aree demaniali marittime: Lerici - area libera inserita tra le concessioni vigenti della calata Mazzini e i dei giardini; Tellaro - area posta a sud del borgo lungo la passeggiata a mare di mq. 250 Area demaniale posta sulla passeggiata a mare lato di ponente ad uso pubblico di mq Controlli L Amministrazione Comunale esercita tutti i necessari controlli per verificare il buon andamento nella gestione ed il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella convenzione. La convenzione prevede specifiche sanzioni a carico del gestore che si rendesse inadempiente ai propri obblighi, compresa l ipotesi di decadenza o revoca dell affidamento nei casi di violazione piu gravi. 21

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

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