Vibrazioni. Decreto Legislativo 81/2008

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1 Vibrazioni Decreto Legislativo 81/2008

2 D. lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell articolo 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. TITOLO VIII AGENTI FISICI CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI (articoli dal 199 al 205)

3 Campo di applicazione Il presente Capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

4 Definizioni Si intende per: 1. vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 2. vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; 3. esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; 4. esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero: A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; 5. vibrazioni meccaniche: vibrazioni prodotte dal movimento oscillatorio di un corpo attorno alla sua posizione di riferimento; il numero di oscillazioni nell unità di tempo è chiamata frequenza.

5 Valori limite di esposizione e valori d azione 1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: a. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s 2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s 2 ; b. il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5 m/s Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: a. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s 2 ; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s 2 ; b. il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s 2.

6 Valori limite di esposizione e valori d azione Sistema mano-braccio Corpo intero valore limite di esposizione per 8 ore valore limite di esposizione su brevi periodi 5 m/s2 1.0 m/s2 20 m/s2 1,5 m/s2 Valore d azione 2,5 m/s2 0,5 m/s2 Valore limite: livello giornaliero di vibrazione assorbita riferito ad 8 ore di esposizione oltre il quale deve essere interrotta l attività lavorativa dell operatore esposto a vibrazioni. Valore d azione: livello giornaliero di vibrazione assorbita riferito ad 8 ore di esposizione oltre il quale sono da prevedere le misure di prevenzione.

7 Fonti di pericolo La trasmissione di vibrazioni a media frequenza (tra 2 e 20 Hz) ricomprende trattori, camion, carri semoventi, scavatori, impianti di produzione industriale, ecc (solitamente all intero corpo). La trasmissione di vibrazioni ad alta frequenza (oltre ai 20 Hz ) è dovuta all utilizzo di attrezzi e/o utensili manuali vibranti come ad esempio mole, martelli pneumatici, motoseghe, ecc (solitamente al sistema mano/braccio).

8 Patologie da vibrazione Prolungate esposizioni lavorative in presenza di vibrazioni (superiori a 4 5 anni) possono comportare l insorgere di svariate patologie a carico de sistema vascolare, nervoso simpatico e della struttura scheletrica. Tra le patologie più annoverate si ricordano: Sindrome di Raynaud Ernie discali Sindrome del tunnel carpale Spondilodiscoartrosi Artrosi L ISPESL classifica le patologie da vibrazione tra le malattie professionali in posizione 5201 con la descrizione: Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e trasmesse al sistema mano-braccio, con le loro conseguenze dirette: lavorazioni svolte in modo prevalente con impiego di macchine portatili munite di utensili

9 Sindrome di Raynaud Si tratta di una sindrome causa di improvvisi e transitori vasospasmi delle arterie delle dita della mano (raramente anche degli arti inferiori). Questa vasocostrizione determina ischemie transitorie che comportano un pallore dei polpastrelli delle dita, solitamente della durata di alcuni minuti, seguita poi da una intensa vasodilatazione reattiva con rossore. In alcuni casi le crisi si succedono così intensamente da causare anche delle ulcerazioni molto dolorose. Il pallore si associa a dolore, formicolio, appesantimento delle zone interessate e la così detta sensazione di dito morto, che comporta la temporanea inabilità dell arto. Le crisi avvengono generalmente con l esposizione al freddo, ma a volte insorgono spontaneamente. In alcune forme più blande si hanno una o due crisi all anno, in casi più gravi le crisi possono ripetersi più volte nell arco della stessa giornata. Questa patologia è strettamente correlata con l esposizione del sistema mano/braccio a vibrazioni di forte intensità.

10 Ernie discali La colonna vertebrale è costituita da un'alternanza di vertebre ossee e di dischi fibrocartilaginei, strettamente connessi grazie a robusti legamenti, sorretti da forti masse muscolari (muscoli dorsali e lombari). Il termine ernia sta ad indicare la fuoriuscita di un tessuto o di una struttura interna; nel caso di ernie discali i tessuti interessati sono quelli contenuti dai dischi fibrocartilaginei ( tessuto polposo). Il tessuto polposo è un tessuto gelatinoso costituito per circa il 90% di acqua ed è la struttura che ammortizza e distribuisce i carichi di forza a tutta la colonna vertebrale. Questa patologia comporta dolori dorsali acuti e perdita di motilità della spina dorsale. Le principali cause sono ripetuti movimenti errati, sforzi eccessivi e, in alcuni casi, anche l esposizione prolungata a fonti di vibrazione interessanti tutto il corpo.

11 Sindrome del tunnel carpale È tra le neuropatie più frequenti; è dovuta alla compressione del nervo mediano ad altezza del polso nel suo passaggio attraverso il tunnel carpale. L insorgere di questa patologia sembra strettamente correlato a lavori ripetitivi e all esposizione a vibrazioni, sia in presenza di uno sforzo muscolare (con rischi più elevati di contrarla) che in assenza di sforzi. Prolungati e/o ripetitivi movimenti di flessione ed estensione del polso, possono provocare un aumento della pressione all interno del tunnel carpale; il continuo allungamento dei nervi e dei tendini che scorrono dentro il tunnel può dar luogo ad un infiammazione che dà luogo di fatto alla compressione del nervo mediano.

12 Spondilodiscoartrosi Detta più comunemente lombalgia è un processo di tipo degenerativo, che riguarda le varie parti della colonna vertebrale (disco, corpo vertebrale, faccette articolari fasce muscolari), questa patologia è dovuta al continuo sovraccarico della colonna dorsale all esposizione a vibrazioni di media entità trasmesse all intero corpo (ad esempio da macchine agricole), o ad abitudini e movimenti errati. La spondilodiscoartrosi comporta dolori dorsali, spesso acuti, con una progressiva perdita delle funzionalità motorie della colonna dorsale.

13 Artrosi E una malattia cronica degenerativa caratterizzata da una degenerazione della cartilagine articolare e dalla ipertrofia ossea. L'artrosi è data da uno sfregamento eccessivo e prematuro della cartilagine che ricopre le parti superficiali delle ossa: porta ad una progressiva scomparsa della cartilagine dell articolazione interessata. Può essere causata diverse circostanze ma la più comune è il continuo sovraccarico dell articolazione, dovuto anche ad esposizioni prolungate a vibrazioni di media/forte entità, che nel tempo provoca la progressiva scomparsa della cartilagine. L artrosi è una patologia invalidante, che porta all inabilità articolare e quindi ad una perdita della capacità motoria.

14 Valutazione dei rischi 1. Individuazione dei lavoratori esposti al rischio. 2. Individuazione, per ogni lavoratore, del tempo di esposizione (giornaliero o eccezionalmente settimanale, ma comunque rappresentativo del periodo di maggior esposizione in relazione alle effettive situazioni di lavoro). 3. Individuazione (marca e tipo) delle singole macchine o attrezzature utilizzate. 4. Individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante l utilizzo delle stesse. 5. Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore. L esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all Allegato XXXV, parte A (D. lgs. n.81 del 09 aprile 2008). L esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all Allegato XXXV, parte B (D. lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

15 Valutazione dei rischi Ai fini della valutazione dei rischi, il datore di lavoro tiene conto in particolare di: a) Livello, tipo e durata dell esposizione; b) Valori limite di esposizione e valori d azione; c) Eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) Eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) Informazioni fornite dal costruttore dell attrezzatura di lavoro; f) Esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) Il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative; h) Condizioni particolari di lavoro come le basse temperature, il bagnato, l elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) Informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria.

16 Raccolta dati RACCOLTA DEI DATI NECESSARI AL CALCOLO PER STABILIRE L ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE Il datore di lavoro Reperisce informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ispesl, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori In caso di assenza di dati riguardanti le macchine utilizzate Misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti Mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature

17 Misure di prevenzione e protezione Sulla base della valutazione dei rischi, quando sono superati i valori d azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche ed organizzative, volte a ridurre al minimo l esposizione edi rischi che ne conseguono.

18 Misure di prevenzione e protezione Il datore di lavoro considera in particolare quanto segue: a. altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b. la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; c. la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d. adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro; e. la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; f. l adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; g. la limitazione della durata e dell intensità dell esposizione; h. l organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; i. la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall umidità.

19 Misure immediate per riportare l esposizione al di sotto del valore limite Nel caso in cui, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro: 1. prende misure immediate per riportare l esposizione al di sotto di tale valore, 2. individua le cause del superamento al fine di adattare in modo adeguato le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento. Non vi sono DPI in grado di proteggere adeguatamente e riportare i livelli di esposizione al di sotto dei valori limite come avviene, ad esempio, per i dispositivi di protezione individuale contro il rumore, ciò nonostante vi sono Dispositivi accessori, come ad esempio i guanti anti-vibrazione (certificati ai sensi della norma EN ISO 10819) che possono abbattere l esposizione sino al 60 %. Nella gran parte dei casi la riduzione dei rischi alla fonte è l unica misura da adottare per riportare l esposizione dei lavoratori a livelli accettabili.

20 Guanti Anti-Vibrazione I guanti anti-vibrazione sono dei dispositivi di protezione individuale dotati di particolari inserti che consentono la dissipazione di parte delle energie trasmesse da qualunque dispositivo vibrante alla mano. Per poter essere considerato anti-vibrante un guanto non deve amplificare le vibrazioni trasmesse alle mani alle frequenze medio - basse (fino a 200 Hz) e deve attenuare le vibrazioni trasmesse alle alte frequenze (da 200 Hz a 1 khz) almeno del 40%. Un altra importante funzionalità dei guanti è quella di tener calde ed asciutte le mani in quanto, in condizioni di freddo ed umidità, le patologie correlate alle vibrazioni possono insorgere con una maggiore frequenza.

21 Livelli di protezione ottenibili dai guanti anti-vibrazione stimati per alcune tipologie di utensili Utensili di tipo percussorio Tipologia di utensile Attenuazione attesa delle vibrazioni (%) Scalpellatori e Scrostatori, Rivettatori < 10% Martelli Perforatori < 10% Martelli Demolitori e Picconatori < 10% Trapani a percussione < 10% Avvitatori ad impulso < 10% Martelli Sabbiatori < 10% Cesoie e Roditrici per metalli < 10% Martelli piccoli scrostatori < 10%

22 Livelli di protezione minimi ottenibili dai guanti anti-vibrazione stimati per alcune tipologie di utensili Utensili di tipo rotativo Tipologia di utensile Attenuazione attesa delle vibrazioni (%) Levigatrici orbitali e roto-orbitali 40% - 60% Seghe circolari e seghetti alternativi 10% - 20% Smerigliatrici angolari e assiali 40% - 60% Motoseghe 10% - 20% Decespugliatori 10% - 20%

23 Cabine e sedili ammortizzati Cabine Ammortizzate: Sono cabine dotate di un sistema di smorzatori di vibrazione (Cabine sospese su elementi ammortizzanti) in grado di assorbire parte dell energia trasmessa dalle vibrazioni dovute al funzionamento del mezzo. Sedili Ammortizzati: Sono sedili dotati di ammortizzatori ad aria compressa o idraulici che in presenza di vibrazioni attenuano l energia trasmessa dalla macchina al corpo.

24 Misure di prevenzione e protezione Sostituire le attrezzature obsolete e scegliere solo quelle adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici, che producano il minor livello possibile di vibrazioni. Attuare metodiche alternative di lavoro che richiedano la minore esposizione possibile alle vibrazioni. Programmare ed attuare piani di manutenzione delle attrezzature da lavoro. Fornire attrezzature accessorie (cabine ammortizzanti, sedili ammortizzati, etc.) per ridurre il rischio da esposizione a vibrazioni. Fornire Dispositivi di Protezione Individuale anti-vibrazione.

25 Informazione e formazione dei lavoratori La formazione e l informazione al personale deve essere basata principalmente: corretto utilizzo in modalità di sicurezza delle attrezzature da lavoro; conoscenza delle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; comprensione dei potenziali danni alla salute derivanti dalle vibrazioni prodotte dalle attrezzature utilizzate; valori limite di esposizione e valori d azione; acquisizione di conoscenze appropriate per individuare e segnalare in caso i sintomi e le possibili lesioni derivanti dalle attività lavorative, al fine di poter individuare metodiche di lavoro e idonei comportamenti per ridurre i rischi da vibrazione.

26 Sorveglianza sanitaria I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento divalutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

27 Sorveglianza sanitaria Se la sorveglianza sanitaria rilevi patologie imputabili all esposizione a vibrazioni il medico competente informa il datore di lavoro. Il datore di lavoro, a sua volta, deve: a. sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata; b. sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c. attuare misure per attenuare l esposizione tenendo presente il parere del medico competente; d. predisporre una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

28 Cartelle sanitarie e di rischio Il medico competente, in collaborazione con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione: Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Comunica, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione dei rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati. Congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all anno e partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

29 Deroghe 1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto. 2. Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente alvalore limite. 3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

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