REGOLAMENTO DELL AFFIDO INTRA ED EXTRA FAMILIARE DISCIPLINA DELLA DELEGA ALL U.L.S.S. N. 1 BELLUNO

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1 Conferenza Sindaci Ulss n.1 Belluno ULSS n.1 Belluno REGOLAMENTO DELL AFFIDO INTRA ED EXTRA FAMILIARE DISCIPLINA DELLA DELEGA ALL U.L.S.S. N. 1 BELLUNO ai sensi delle Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti DGR n. 2416/08. Approvato in via definitiva dal Comitato Esecutivo, su delega della Conferenza dei Sindaci, nella seduta del

2 L'art. 1 della Legge 184/83, modificata dalla L.149/01, afferma il diritto del minore a vivere nella propria famiglia. L affido familiare si configura come misura di protezione e tutela che, pur prevedendo l allontanamento temporaneo di un bambino o di un ragazzo dalla famiglia di origine, ne evita l istituzionalizzazione e ne garantisce l accoglienza in ambiente familiare. L affido familiare è un atto responsabile di solidarietà verso un bambino, o un ragazzo e la sua famiglia di origine, che comporta un impegno: sociale, da parte della comunità, che si esprime attraverso l intervento formale dei servizi pubblici e l attivazione delle reti e delle associazioni presenti nel territorio; personale, che si esprime attraverso l intervento di una famiglia affidataria. L Affido familiare persegue due obiettivi di base profondamente interconnessi tra loro: offrire ai genitori naturali un opportunità di distanziarsi temporaneamente dai loro figli per cercare di risolvere le loro difficoltà con l aiuto degli operatori sociali; far sperimentare ai minori un diverso ambiente familiare aggiuntivo che possa contribuire ad aumentare la qualità della loro vita e a sostenere la loro crescita. (pag Linee Guida). Art. 1 Finalità dell'affido Familiare Il presente Regolamento recepisce la Deliberazione della Giunta regionale n del relativa a Approvazione Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari. L Affido Familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare. I Comuni, la Provincia e l'ulss n. 1 promuovono e sostengono l'affidamento familiare al fine di offrire al minore, la cui famiglia si trovi nell'incapacità o nell'impossibilità temporanea di averne cura, un insieme di relazioni interpersonali e familiari indispensabili al suo normale sviluppo psico-fisico e idonee a recuperare e conservare il proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi con la famiglia d'origine. Il presente Regolamento disciplina, a tal fine, nel quadro delle diverse competenze e responsabilità istituzionali e ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, le forme e le modalità di collaborazione tra Comuni, Provincia ed ULSS n. 1. L'affidamento familiare può essere: a) consensuale: quando prevede il consenso della famiglia d'origine esercente la potestà, o del tutore, sentito il ragazzo/a di età superiore ai 12 anni, ma anche di età inferiore se ciò è ritenuto opportuno. Tale forma di affido è disposto dal Servizio Sociale locale che ne ha la competenza, con la sottoscrizione di impegni assunti da parte dello stesso, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria e formalizzato con atto deliberativo. Compete al Giudice Tutelare rendere esecutivo tale provvedimento. b) giudiziale: in caso di mancato assenso dell'esercente la potestà o di chi ne fa le veci o di decadenza della stessa. E' disposto a tutela dell'interesse del minore dal Tribunale per i Minorenni, al quale il Servizio Sociale locale riferisce sull'andamento dell'affido e comunica tempestivamente ogni informazione utile ad eventuali ulteriori provvedimenti. Il progetto di affido viene costruito in relazione ai bisogni del minore, alle difficoltà della famiglia d'origine ed alle sue capacità di cambiamento. Le tipologie di affido familiare sono le seguenti: Art. 2 Tipologie di Affido Familiare

3 1. residenziale 2. diurno 3. a tempo parziale 4. breve o di emergenza E possibile realizzare, al bisogno, affidi d emergenza con le stesse procedure previste per le altre tipologie di affido e tutte verranno perfezionate successivamente all attivazione dell intervento. I Comuni, ai sensi dell'art. 132, primo comma, del D. Lgs. 112/98 e dell'art. 6 della L. 328/2000, sono titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi sociali a favore dei minori e delle famiglie. La Provincia, ai sensi dell art. 131 della Legge Regionale n. 11/2001, assicura gli interventi relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre. Art. 3 Enti e relative competenze I Livelli Essenziali di Assistenza, ai sensi dell'allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e dell'allegato 5 della D.G.R.V. n del definiscono le funzioni specifiche socio-sanitarie in area materno/infantile di competenza dell'ente locale e dell'ulss con riferimento anche ai criteri di ripartizione dei costi, come segue: Prestazioni Fonti normative Oneri finanziari Spesa sanitaria Spesa sociale Prestazioni consultoriali medico-specialistiche, L 405/75 psicoterapeutiche, di indagini diagnostiche alle D.M. Sanità 24 aprile donne, ai minori, alla coppia e alla famiglia (ivi 2000 "Progetto comprese le famiglie aspiranti adottive e/o obiettivo maternoinfantile" affidatarie) D.G.R del 27/07/01 Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazione di disagio, di disadattamento e di devianza: prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche e di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie indagini e verifiche socio-familiari sulle famiglie e azioni di sostegno alle famiglie Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita: indagine psicodiagnostica sulla famiglia D.M. Sanità 24 aprile 2000 "Progetto obiettivo maternoinfantile" L 149/2001 L 285/97 indagine sociale sulla famiglia, prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori g) Accoglienza in comunità o affido familiare dei minori, a seguito di provvedimento penale o civile o amministrativo di uno dei genitori (in grassetto i LEA relativi all affido familiare) L 149/2001 L 285/97 L 149/2001 I Comuni della Conferenza dei Sindaci dell'ulss 1 Belluno, con il presente regolamento, esercitano le funzioni relative alla gestione tecnica dell'affido familiare tramite delega all'ulss I Comuni possono attivare un fondo di solidarietà a favore dei minori, normato con apposito regolamento, affidato all ULSS, ma senza impegno Art. 4 Delega delle funzioni

4 economico dell ULSS, per la gestione associata della spesa relativa agli interventi di affido familiare e accoglienza in comunità o deliberare di finanziare, con una quota capitaria definita sulla spesa storica e affidata all ULSS, il pagamento dell affido familiare e delle rette delle comunità. ULSS e Comuni si impegnano ad avviare congiuntamente le iniziative progettuali necessarie per l accesso a risorse aggiuntive messe a disposizione da soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento ai fondi nazionali ed europei finalizzati all innovazione e alla coesione sociale, per consolidare ed estendere le diverse azioni di protezione e tutela dei minori e di sostegno alla genitorialità, in particolare a copertura delle spese per l'affido familiare non rimborsate dalla Regione. In tale contesto i Comuni si impegnano anche con atto deliberativo ove necessario a : collaborare all attuazione di quanto previsto dal Progetto Quadro (PQ) sempre approvato in sede di UVMD per questa tipologia di intervento, con la presenza di personale tecnico del Comune erogare il contributo economico a favore degli affidatari, in seguito alla sottoscrizione del verbale dell UVMD di approvazione del PQ, in cui è stato previsto l affido familiare. valutare la situazione economica della famiglia d origine al fine di un eventuale compartecipazione alla spesa del contributo alla famiglia affidatarie garantendo il progetto di tutela anche in caso di rifiuto del pagamento da parte dei genitori. Sono soggetti a contributo gli affidamenti familiari di minori da 0 a 18 anni e di ragazzi fino al compimento dei 21 anni di età, purché l'affido sia stato avviato prima della maggiore età. Il calcolo del contributo è stabilito dai seguenti parametri: di importo pari alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti indicizzato annualmente con aggiornamento automatico nel caso di affidamenti residenziali di minori nella fascia d'età 2-15 anni; di importo pari alla metà della pensione minima INPS nel caso di affidamenti familiari diurni di almeno 25 ore settimanali e per quelli a tempo parziale con una permanenza media del minore di almeno 2 giorni completi nell arco di una settimana; nel caso di ingresso del minore presso la famiglia affidataria entro il giorno 15 del mese di riferimento, ad essere considerato, ai fini del computo mensile, è l intero mese; altrimenti con ingresso a partire dal 16 del mese di riferimento, ad essere considerata, ai fini del computo mensile, è la metà del mese; nel caso di affidi diurni o a tempo parziale, che non rientrano nei tempi sopra descritti, valgono in rapporto all'ammontare della pensione minima INPS- le seguenti percentuali: mattino 50% pomeriggio 50% pranzo 15% cena 15% colazione 5% notte 15% Tali contributi raddoppiano nel caso di affidamento di minori certificati ai sensi dell art. 3 della Legge 104/92, di minori che abbiano meno di due anni o di ragazzi fra i 16 ed i 21 anni di età; definire e deliberare circa le spese straordinarie per cui è possibile richiedere il rimborso da parte degli affidatari, stabilendo modalità di presentazione della richiesta, tipologia di spese ammissibili, criteri e procedure amministrative per evaderla (esempio di possibili tipologie

5 di spesa: visite specialistiche le cui spese sanitarie non sono riconosciute dal SSN - previa presentazione del preventivo; spese per cura e riabilitazione usufruite in strutture convenzionate, per la parte prevista di compartecipazione alla spesa; libri di testo e materiale scolastico non rimborsati dalla scuola, spese per prestazioni di affiancamento al minore per il recupero scolastico o di integrazione all'intervento degli affidatari). Il Comune può fare richiesta all Ulss di rimborso delle spese straordinarie sostenute, tramite il fondo di solidarietà tra i Comuni, se istituito. Sarà cura del CASF comunicare al Comune la necessità di sostenere eventuali spese straordinarie e fornire le necessarie consulenze; valutare l'opportunità di stipulare un'assicurazione a favore del minore in affido come copertura di rischio e contestuale capitalizzazione finalizzata al completamento del ciclo scolastico superiore (es. assicurazione sulla vita); - promuovere agevolazioni per le spese collettive e dei servizi scolastici a favore delle famiglie affidatarie residenti nel proprio territorio; - sostenere e promuovere una politica per la solidarietà familiare attraverso azioni integrate tra Comuni, a livello distrettuale e subdistrettuale, (contributi economici alle famiglie, spazi per gruppi di famiglie, banca tempo ), anche promuovendo intese e accordi, con il Privato Sociale e l Associazionismo; - deliberare ogni anno, collegate all'approvazione del bilancio, una voce di spesa per la delega all'ulss della gestione tecnica dell'affido familiare L'ULSS, relativamente all'affido Familiare, garantisce un Servizio, denominato "Centro per l Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)", con sede a Belluno e con attività dislocata sul territorio dell'ulss. Il CASF afferisce all Unità Operativa Infanzia Adolescenza e Famiglia e opera all'interno della rete dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'ulss 1 la cui collaborazione per le azioni specifiche e per gli strumenti operativi è descritta nel Protocollo di collaborazione tra i servizi aziendali. Art. 5 Ruolo dell'ulss n.1 In particolare il CASF si occupa: - della promozione dell affido nell'ambito della programmazione dell'attività di prevenzione, informazione e formazione realizzata dall'uo IAF; - della conoscenza, formazione e sostegno delle famiglie affidatarie; - di affidi intrafamiliari ed eterofamiliari in conformità alle Linee guida regionali. Gli operatori del CASF e gli operatori del Servizio titolare del caso realizzano gli interventi che riguardano il progetto educativo del bambino o del ragazzo nella famiglia affidataria e il lavoro di sostegno alla famiglia d'origine, individuando un'unita' DI LAVORO funzionale al lavoro sul singolo caso. L'UNITA' DI LAVORO ha il compito prioritario di formulare un'ipotesi di abbinamento, da verificare con tutte le parti interessate, basandosi sulla valutazione diagnostica e prognostica della famiglia di origine e del bambino. Ne consegue che l'unita' DI LAVORO è responsabile dell'abbinamento, dell'attuazione del progetto di affido familiare, delle decisioni relative alla chiusura del progetto e dell'esito dello stesso (pag.117 paragrafo 4.3 Linee Guida). L'ULSS si impegna a recepire con propria delibera ogni singolo progetto di affido familiare previsto dal PQ, integrato dal Progetto Educativo

6 Individualizzato (PEI) e da eventuali atti di assenso della famiglia d origine del minore e di impegno da parte della famiglia affidataria. Per espletare le pratiche sopra descritte il CASF, per estensione di quanto contenuto all art. 9 della L. n. 149/01 comma 4 e 5, garantisce un tempo di sei mesi.l'ulss infine s'impegna ad assumere gli oneri derivanti dalle richieste di risarcimento dei danni relativi alla responsabilità civile verso terzi, a favore dei minori affidati e degli affidatari. L'ULSS inoltre, attraverso il CASF, si impegna a: - individuare, motivare, preparare le famiglie disponibili all'affido attraverso un preciso percorso formativo di gruppo ; - sostenere le famiglie affidatarie, prima, durante e dopo l esperienza di affido; monitorare secondo tempi indicati nel progetto le situazioni di affido attraverso colloqui individuali, sedute familiari, lavoro di gruppo. - organizzare una banca dati delle famiglie affidatarie disponibili per territorio e metterla a disposizione dei servizi Socio Sanitari su richiesta degli stessi; - convalidare le schede semestrali compilate dai servizi e inviarle, attraverso il sistema informativo della Regione Veneto sui minori fuori famiglia Ge.Min.I., all Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia. - produrre annualmente adeguata reportistica dell'attività svolta e degli sviluppi delle situazioni trattate, secondo indicatori di processo e di risultato, completa dei costi sostenuti. L ULSS attraverso la rete dei propri Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, si impegna a: - garantire, la presa in carico della situazione del minore e della famiglia di origine, prevedendo nel PQ precise modalità di sostegno e monitoraggio dei processi evolutivi; - compilare le schede semestrali da inviare, tramite il CASF, all Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia attraverso il sistema informativo della Regione Veneto sui minori fuori famiglia Ge.Min.I., per i minori in affido familiare con i dati relativi all utenza e al contributo economico conosciuto in base alle comunicazioni scritte dei Comuni che hanno sostenuto la spesa; - aggiornare periodicamente (almeno semestralmente) le Amministrazioni comunali e/o provinciale sugli sviluppi delle singole situazioni. L'Amministrazione Provinciale, nel quadro delle responsabilità attribuite dalla normativa vigente, partecipa alla realizzazione del progetto di affido familiare e collabora con il CASF per la promozione dell affido familiare e della solidarietà, nei casi in cui il bambino sia figlio naturale riconosciuto dalla sola madre. L Amministrazione Provinciale può recepire il presente regolamento con proprio atto deliberativo. Art. 6 Impegni dell'amministrazione Provinciale I progetti di affido possono prevedere forme di collaborazione con Enti ed Associazioni del Privato Sociale e il Volontariato che operano a favore della famiglia. Tali collaborazioni vanno definite nel rispetto degli scopi e delle finalità reciproche e presuppongono una chiara definizione e formalizzazione degli ambiti d'intervento e degli strumenti utilizzati (protocolli d'intesa operativo, convenzioni, tavoli di confronto, percorsi formativi comuni, ecc.) Art. 7 Il rapporto con il Privato Sociale e il Volontariato

7 Il minore ha diritto a: a) essere salvaguardato nella sua appartenenza alla famiglia d origine attraverso l agevolazione dei rapporti con i familiari con l obiettivo della riunificazione familiare; b) essere garantito affinchè l'affido familiare disposto dal Servizio Sociale sia realizzato, se possibile, con il consenso dei suoi genitori o dell'esercente la potestà; c) essere sentito in merito al provvedimento se ha compiuto 12 anni o, quando opportuno, anche se di età inferiore, evitando se possibile il suo coinvolgimento in procedure giudiziarie; d) essere informato e preparato all'affido, conoscere il PQ ed il PEI, collaborandovi in relazione e con modalità adeguate all'età; e) essere educato da affidatari che tengano conto delle sue inclinazioni, delle indicazioni dei genitori - quando non vi sia stata una pronuncia sulla potestà -, nonché del Servizio Sociale che segue il Progetto di affidamento; f) essere sostenuto durante l'affidamento per perseguire il suo benessere psico-fisico; g) essere tutelato nelle diverse situazioni e rispetto alla potestà genitoriale ai sensi di legge. Art. 8 Diritti dei bambini e dei ragazzi in affido familiare La famiglia del minore (o chi ne fa le veci) ha diritto a : partecipare alle decisioni in merito all'affidamento del minore ed alla sua educazione contribuendo all elaborazione e all attuazione del PQ e del PEI, in particolare concordando con gli operatori dei servizi tempi e modi delle visite al proprio figlio in affidamento, nel rispetto delle esigenze di quest' ultimo e della famiglia affidataria, salvo diversi provvedimenti dell'autorità Giudiziaria; usufruire del sostegno psicosociale di competenza dei Servizi del territorio per costruire le condizioni favorevoli per la riuscita del Progetto di affidamento ed il rientro in famiglia del minore; avere le informazioni riguardanti il collocamento eterofamiliare del proprio figlio (comunicazioni, provvedimenti della Magistratura, decisioni dei servizi..) compatibili con la tutela del minore e della famiglia affidataria. Art. 9 Diritti e doveri della famiglia d'origine La famiglia d origine si impegna a: rispettare le modalità, gli orari, la durata degli incontri e i termini stabiliti dal PEI, discutendo tempestivamente gli eventuali punti di dissenso con gli operatori; curare e mantenere i rapporti con il minore e gli affidatari, secondo le modalità concordate; aderire agli interventi di cura e sostegno previsti nel PQ (per il recupero delle capacità genitoriali); impegnarsi per favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti dal progetto di affidamento e dal PEI; compartecipare alla spesa proporzionalmente alla propria disponibilità economica a seguito di una valutazione da parte del Servizio Sociale del Comune. Alle famiglie affidatarie vengono richieste: conoscenza e consapevolezza riguardo le proprie motivazioni all'affido, le finalità e la temporaneità dell'affido stesso; capacità di comprendere l'individualità dell'affidato e di aiutarlo Art. 10 Diritti e doveri della famiglia affidataria

8 nel processo di crescita, tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti; disponibilità a collaborare con i Servizi corresponsabili del Progetto di affidamento; condizioni abitative, età, attività lavorativa, stato di salute, composizione del nucleo familiare compatibili con le esigenze di sviluppo del minore. Le famiglie affidatarie si impegnano a : offrire condizioni di benessere per la crescita del minore in affido; mantenere adeguati rapporti con le famiglie d'origine, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria; assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine; tenere i necessari rapporti con gli operatori dei servizi, secondo i tempi e le modalità specificate nel PEI Il nucleo affidatario ha diritto a : essere preparato all'esperienza di affido; partecipare alla formulazione/monitoraggio/valutazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI); usufruire dell'appoggio psico-sociale degli operatori che seguono il Progetto; partecipare agli incontri di formazione, informazione, gruppi di confronto e sostegno di famiglie affidatarie; essere tutelato nella propria sfera di riservatezza ed intimità familiare attraverso una regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine dell'affidato; ricevere un contributo economico mensile, definito con delibera dal Comune, sino al rientro del minore in famiglia; oltre ad usufruire di tutti i benefici previsti dalla normativa vigente; essere assicurato tramite idonea Polizza Assicurativa, stipulata dall'ulss relativamente a responsabilità civili; usufruire di possibili forme di esenzione dalle spese collettive concesse dal comune di residenza, in particolare dei servizi scolastici quali ad esempio tariffe per le mense o trasporti. L'affidamento si conclude: alla scadenza prefissata anticipatamente con il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI; nei termini di scadenza del provvedimento dell'autorità che lo ha disposto ; la maggiore età o al compimento del 21 anno, se l affidamento è iniziato prima del compimento dei 18 anni di età, con l assenso del soggetto affidato. Il CASF, in accordo con gli operatori dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, è tenuto ad informare il Comune e i soggetti coinvolti circa l'andamento dell'affido e la valutazione relativa alla sua conclusione. Tutti coloro che realizzano il PQ, hanno il compito, esplicitato nel PEI, di preparare la conclusione dell affido, di realizzare l'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il bambino ed il suo nucleo di origine al rientro definitivo in famiglia, mantenendo in questa fase - ove possibile i rapporti con la famiglia affidataria In particolare gli operatori del CASF individuano gli interventi di preparazione e sostegno alla famiglia affidataria per aiutarla ad affrontare/rielaborare la conclusione dell esperienza. Art 11 Conclusione dell'affido Al fine di rendere uniforme - tra i Comuni dell ULSS n. 1 - e conforme alla normativa vigente la procedura per l attivazione di un progetto di affido intra o eterofamiliare consensuale, la procedura per l attivazione è la Art. 12

9 seguente: il servizio che si occupa della famiglia di origine del minore, informa della situazione il Comune di residenza (e la Provincia, se figlio naturale riconosciuto solo dalla madre); propone l affido familiare, attiva il CASF, elabora il PQ,richiede l UVMD, acquisisce il consenso all affidamento degli esercenti la potestà genitoriale; il CASF individua la famiglia idonea, in accordo col Servizio che ha in carico il minore, e acquisisce la dichiarazione di impegno da parte della famiglia affidataria scelta il Comune di residenza del minore (o a Provincia) partecipa con proprio personale tecnico all'uvmd di approvazione del PQ, assume la delibera di impegno di spesa a favore della famiglia affidataria; l ULSS approva con deliberazione del Direttore Generale il PQ di affido familiare, su proposta del CASF, in accordo con il Servizio che segue la famiglia d origine, e la invia al Giudice Tutelare competente per la ratifica dello stesso. Il Servizio che si occupa della famiglia d'origine del minore segnala al Tribunale per i Minorenni i progetti di affido consensuale residenziale che si protraggono oltre i due anni. Per le forme innovative di affido diurno e a tempo parziale che si prolungano nel tempo, in attesa di indicazioni normative, si continua a fare riferimento al Giudice Tutelare. Procedura per l affido consensuale Il presente Regolamento resta in ogni caso in vigore, salvo modifiche, integrazioni o abrogazioni approvate dalla Conferenza dei Sindaci dell ULSS 1, fino all adozione di un nuovo Regolamento. Art. 13 Norme finali

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