IL REGOLAMENTO (EU) N. 650/2012
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- Gabriella Arcuri
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1 IL REGOLAMENTO (EU) N. 650/2012
2 INDICE 1 Il Regolamento (EU) N. 650/ La disciplina italiana sulla legge applicabile alle successioni La nuova disciplina europea sulla legge applicabile alle successioni Competenza giurisdizionale; riconoscimento ed esecuzione delle sentenze Il certificato successorio europeo i
3 1 Il Regolamento (EU) N. 650/2012 Il Regolamento (EU) N. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (il «Regolamento»), in materia di successione, è entrato in vigore il 16 agosto 2012 ed è applicabile alle successioni a causa di morte delle persone decedute alla data del 17 agosto 2015, o in seguito. Il Regolamento disciplina (i) la competenza; (ii) la legge applicabile; (iii) il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni; (iv) la creazione di un certificato successorio europeo. Il Regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri dell Unione Europea, ad eccezione della Danimarca, del Regno Unito e dell Irlanda. Il Regolamento non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa. Sono altresì escluse dall ambito di applicazione del Regolamento, tra l altro: (a) Le questioni concernenti lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia, la capacità delle persone fisiche (salvo quanto previsto all art. 23 e dall art. 26 del Regolamento); (b) Le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi; (c) Le questioni disciplinate dal diritto applicabile a società, associazioni e persone giuridiche ovvero le questioni riguardanti lo scioglimento, l estinzione e la fusione di società associazioni e persone giuridiche; (d) Le questioni concernenti diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione (es. donazione o altre liberalità); (e) La costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust (salvo che non si tratti dell istituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima); (f) Qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili. 2 La disciplina italiana sulla legge applicabile alle successioni In Italia la materia delle successioni transfrontaliere è disciplinata dalla L.218/1995, ai sensi della quale (art. 46) la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. In deroga al criterio di cui sopra, il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. 3 La nuova disciplina europea sulla legge applicabile alle successioni Ai sensi dell art. 21 del Regolamento, la legge applicabile all intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte
4 Ai sensi dell art. 22 del Regolamento, il soggetto della cui eredità si tratta potrà derogare volontariamente al criterio della residenza scegliendo quale legge applicabile alla propria successione la legge dello stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (ivi inclusa la legge di uno Stato che non sia membro dell Unione Europea, purché ne abbia la cittadinanza). La scelta di legge dovrà essere eseguita (i) in modo espresso; (ii) per mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale dichiarazione (i.e. testamento). 4 Competenza giurisdizionale; riconoscimento ed esecuzione delle sentenze Ai sensi dell art. 4 del Regolamento, sono competenti a decidere sull intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. Le decisioni non sono riconosciute quando siano, ad esempio, contrarie all ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento, o quando siano incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito. 5 Il certificato successorio europeo Il Regolamento ha istituito il c.d. certificato successorio europeo, avente efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Il certificato è rilasciato, su istanza di parte, dall organo giurisdizionale competente dello Stato membro che ha giurisdizione sulla successione ed ha validità limitata a sei mesi. Il certificato deve necessariamente contenere alcune indicazioni, tra le quali: a. Nome ed indirizzo dell autorità di rilascio; b. Gli elementi in base ai quali l autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato; c. Le generalità di richiedente, defunto e beneficiari; d. La legge applicabile alla successione e gli elementi in base ai quali questa è individuata; e. La quota ereditaria di ciascun erede (incluso l eventuale elenco dei diritti/beni spettanti ad ogni erede); f. Le restrizioni ai diritti degli eredi e, se del caso, dei legatari ai sensi della legge applicabile alla successione e/o disposizioni a causa di morte;
5 g. I poteri dell esecutore testamentario e/o dell amministratore dell eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte. E destinato a essere utilizzato (i) dagli eredi, (ii) dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e (iii) dagli esecutori testamentari o amministratori dell eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell eredità
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